Permessi annui retribuiti Clausole campione

Permessi annui retribuiti. Dal 1° gennaio 2000, la riduzione di orario di lavoro è pari a complessive 104 ore retribuite su base annua, comprensive dei quattro gruppi di 8 ore in sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54. Le parti convengono che, con decorrenza 1° gennaio 1985, la riduzione di orario prevista dalle modifiche, apportate all'articolo 7, Disciplina generale del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 maggio 1976, venga determinata nella misura di 8 ore in ragione di anno di servizio, o frazione di esso, per i lavoratori delle imprese appartenenti ai settori di seguito indicati, d'ora in poi definite "Permessi annui retribuiti", a cui si applica quanto previsto nel presente articolo e nel successivo articolo 22.
Permessi annui retribuiti. I permessi annui retribuiti sono pari a complessive 104 ore retribuite su base annua, comprensive dei quattro gruppi di 8 ore in sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54. Le parti convengono che i permessi annui retribuiti siano determinati nella misura di ulteriori 8 ore in ragione di anno di servizio, o frazione di esso, per i lavoratori delle imprese appartenenti ai settori di seguito indicati a cui si applica quanto previsto nel presente articolo e nel successivo articolo 20.
Permessi annui retribuiti. D1) Riduzione orario di lavoro
Permessi annui retribuiti. Dal 1° Gennaio 2000 la riduzione di orario di lavoro è pari a complessive 104 ore retri- buite su base annua, comprensive dei quattro gruppi di 8 ore in sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977 n. 54. Le parti convengono che, con decorrenza 1° gennaio 1985, la riduzione di orario previ- sta dalle modifiche, apportate all’art. 7, disciplina generale del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 maggio 1976, venga determinata nella misura di 8 ore in ragione di anno di servizio, o frazione di esso, per i lavoratori delle imprese appartenenti ai settori di seguito indicati, d’ora in poi definite “permessi annui retribuiti”, a cui si applica quanto previsto nel presente articolo e nel successivo articolo 22.
Permessi annui retribuiti. I permessi (104 ore di permesso in full time, divisi tra 72 ore di rol e 32 ore di permesso EF, riproporzionati per il personale part-time) dovranno essere richiesti e consumati entro l’anno di maturazione. La fruizione minima di tali permessi viene ridotta a 15 minuti, oltre i quali la durata sarà quella effettiva.
Permessi annui retribuiti. Ai lavoratori in part time potranno essere concessi permessi annui retribuiti fruibili a quote minime di 30 minuti fino ad un massimo di 8 P.A.R., a condizione che la prestazione minima giornaliera di lavoro risulti non inferiore a quattro ore.
Permessi annui retribuiti. 1. Ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, sono riconosciuti ai lavoratori, in ragione di anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di esso, 6 permessi retribuiti di 8 ore per anno solare (pari a complessive 48 ore). A questi permessi individuali vanno aggiunti 4 permessi individuali di 8 ore l'anno in sostituzione delle festività soppresse.
Permessi annui retribuiti abolite). Per i lavoratori che prestano la propria opera in sistemi di turnazione di 15 o più turni settimanali, comprendendo il turno notturno e/o quelli di sabato e domenica, è inoltre riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2002, un permesso annuo retribuito di 8 ore aggiuntivo, computato in ragione di anno di servizio o frazione di esso, assorbibile fino a concorrenza dalle eventuali riduzioni definite negli accordi aziendali. Questa norma contrattuale prevista già dalla previgente disciplina contrattuale è stata modificata solo per le modalità attraverso le quali i PAR possono essere fruiti dai lavoratori. Gli altri 8 PAR (in precedenza 6) possono essere fruiti dai singoli lavoratori come permessi retribuiti individuali e richiesti alle Direzioni aziendali con un preavviso di 10 almeno giorni, all’interno di una contemporanea assenza del 10% dei lavoratori a tale titolo. Si segnala che in caso di improvvise malattie di figli fino a 13 anni di età, o di altri familiari conviventi entro il 1° grado di parentela, i PAR verranno concessi senza preavviso ma con il solo obbligo da parte del lavoratore di avvisare la direzione aziendale entro due ore dall’inizio del turno di lavoro e di presentare, entro il termine di 5 giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa, un idonea documentazione giustificativa.
Permessi annui retribuiti. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l’indennità di reperibilità minima prevista dall’art. 6 che le aziende devono riconoscere ai lavoratori non potrà essere inferiore ai seguenti valori economici espressi in euro. A decorrere dal 1° giugno 2013 le percentuali di maggiorazione previste per l’attività in turni notturni devono essere incrementate secondo quanto riportato nelle tabelle seguenti.
Permessi annui retribuiti. 1. I P.A.R. non collettivamente allocati potranno essere utilizzati con le seguenti modalità: