Adempimenti antimafia e subappalto Clausole campione

Adempimenti antimafia e subappalto. La stipula del presente atto viene eseguita sotto l’osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012. È ammesso il ricorso al subappalto nei limiti e nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016. L’Impresa provvederà al deposito del contratti di subappalto presso gli Uffici dell’Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente, l’Impresa trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.vo 50/2016. Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l’approvvigionamento di componenti previsti in commercio e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici. L’Impresa rimane in ogni caso unica responsabile in via esclusiva della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell’Amministrazione, anche per quelle attività svolte da aziende appaltatrici. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell’esecuzione del contratto.
Adempimenti antimafia e subappalto. La stipula del presente atto viene eseguita sotto l'osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490 e dal DPR 252 del 3/06/1998. E' ammesso il ricorso al subappalto nei limiti previsti dall'art. 118 del Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006. In caso di subappalto, l'Amministrazione provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dalla stesso eseguite, di propria competenza.
Adempimenti antimafia e subappalto. La stipula del presente atto viene eseguita sotto l’osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012 e dal decreto legge 16/7/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120. E’ ammesso il ricorso al subappalto nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, alla luce delle indicazioni di cui alle intervenute sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019. L’Amministrazione, pur tenendo in debita considerazione le intervenute sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, ritiene che, nel caso di specie, non si possa prevedere un ricorso in via illimitata all’istituto del subappalto, sia per la natura tecnica della prestazione, che per specifiche esigenze che richiedono di non parcellizzare l’appalto, al fine di prevenire fenomeni di corruzione, spartizioni o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose, cosi fissando il limite del 40% dell’importo complessivo di aggiudicazione. Per quel che riguarda specificatamente il dispositivo della sentenza n. C-402/18, intervenuta anche in merito al limite imposto dall’art. 105 , comma 14, del D.Lgs.vo nr.50/2016, recante la previsione secondo la quale l’affidatario per le prestazioni affidate in subappalto deve praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, si specifica che tale limite si attesta quale mera misura indicativa, purché sia in ogni caso garantito il rispetto del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali. L’Impresa provvederà al deposito del contratto di subappalto presso gli Uffici dell’Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente, l’Impresa trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.vo 50/2...
Adempimenti antimafia e subappalto. La stipulazione del presente atto viene eseguita sotto l'osservanza degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) e successive modificazioni. La realizzazione non potrà essere subappaltata.
Adempimenti antimafia e subappalto. La stipula del presente atto viene eseguita sotto l'osservanza degli adempimenti previsti dalle Legge 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dai Decreti Legislativi 8/8/1994 n. 490, 6/9/2011 n.159 e dal D.P.R . 3/06/1998 n. 252. Per quanto non diversamente previsto al presente articolo, il sub-appalto non è consentito. Non si considerano sub-appalto gli acquisti effettuati presso terzi per l’approvvigionamento di semilavorati, componenti e manufatti pronti in commercio.
Adempimenti antimafia e subappalto. (Articolo completabile solo a seguito di presentazione offerta)
Adempimenti antimafia e subappalto. 13.1. La stipula del presente contratto viene eseguita sotto l’osservanza degli adempimenti previsti dal D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) e ss.mm.ii.
Adempimenti antimafia e subappalto. La stipula del presente atto viene eseguita sotto l’osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012. La fornitura non potrà essere subappaltata o affidata in cottimo a pena di nullità. Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l’approvvigionamento di componenti previsti in commercio e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici. L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell’esecuzione del contratto.
Adempimenti antimafia e subappalto. La stipula del presente atto viene eseguita sotto l'osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012. È ammesso il ricorso al subappalto nel rispetto della legislazione vigente. Il Contraente provvederà al deposito del contratto di subappalto presso gli Uffici dell'Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente, il Contraente trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016. Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l'approvvigionamento di componenti previsti in commercio e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici. Non si configurano, altresì, come attività cedute in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. Il Contraente rimane in ogni caso unico responsabile in via esclusiva della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell'Amministrazione, anche per quelle attività svolte da aziende appaltatrici. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell'esecuzione del contratto.
Adempimenti antimafia e subappalto. Articolo 9 (Modifiche e varianti tecniche)