Accesso agli atti e divieti di divulgazione. (art. 6 dir. 2004/18; artt. 13 e 35, dir. 2004/17, art. 22, legge n. 109/1994; art. 10, d.P.R. n. 554/1999; legge n. 241/1990)
Accesso agli atti e divieti di divulgazione. 1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
Accesso agli atti e divieti di divulgazione. L’Azienda, in applicazione alle norme di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., garantisce il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte. Si richiama altresì il Regolamento aziendale in materia di accesso civico, accesso civico generalizzato, ed accesso documentale e procedimentale, approvato con deliberazione n. 466 del 15.04.2019, pubblicato sul sito web aziendale nella sezione ‘Amministrazione trasparente’.
Accesso agli atti e divieti di divulgazione. (ex art. 6 direttiva
Accesso agli atti e divieti di divulgazione. 1. Salvo quanto espressamente previsto nel codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge sul procedimento amministrativo.
Accesso agli atti e divieti di divulgazione. L’accesso agli atti è garantito ai sensi dell’art. 53 del Codice. La richiesta di accesso agli atti dovrà indicare puntualmente gli atti di gara sui quali si intende effettuare l’accesso. L’istanza dovrà essere opportunamente motivata in ragione dei diritti e degli interessi legittimi che si intendono tutelare e dovrà altresì indicare le ragioni per le quali la conoscenza di tali atti sia necessaria ai fini della suddetta tutela. Inoltre, qualora si richieda l’accesso anche alle offerte presentate dai concorrenti, si richiede che venga specificato il nominativo degli stessi. Sono comunque fatti salvi i diritti dei controinteressati e pertanto si procederà ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. Il controinteressato, in sede di eventuale diniego all'accesso, deve indicare espressamente i singoli documenti, o parti degli stessi, esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 53 comma 5 lettera a) del Codice, fornendo specifica indicazione delle ragioni di tutela del segreto tecnico e/o commerciale in riferimento a precisi dati contenuti nei documenti prodotti in sede di gara. In caso contrario, la Stazione appaltante garantisce ai soggetti legittimati, senza ulteriore contraddittorio con l'offerente, l'accesso ai documenti.
Accesso agli atti e divieti di divulgazione. (art. 6 dir. 2004/18; artt. 13 e 35, dir. 2004/17, art. 22, legge n. 109/1994; art. 10, d.P.R. n. 554/1999; legge n. 241/1990) 1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affi- damento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla leg- ge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede spe- ciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito: a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime; b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla sca- denza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata re- spinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare; c) in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione; c-bis) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva. (lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 152 del 2008) 3. Gli atti di cui al comma 2, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsia- si altro modo noti. 4. L'inosservanza del comma 2 e del comma 3 comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale. 5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede spe- ciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione: a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali; b) a eventuali ulterio...
Accesso agli atti e divieti di divulgazione. La Fondazione, in applicazione alle norme di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e in conformità a quanto disposto dall’art. 35 del D.Lgs. n. 36/2023, garantiscono il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte.
Accesso agli atti e divieti di divulgazione. L’Azienda, in applicazione alle norme di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e in conformità a quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs. 163/2006, garantiscono il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte. Sono tuttavia esclusi i diritti di accesso e ogni forma di divulgazione relativamente a quanto previsto dalle lett. a), b), c) e d) comma 5 dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2006.
Accesso agli atti e divieti di divulgazione. Il diritto di accesso, disciplinato dalla legge 241/1990 e dal DPR n. 184/2006, è differito: