Definizione di Preambolo

Preambolo. Gli affiliati di GEHC sopracitati offrono prodotti medicali e servizi correlati coprendo diverse aree di prodotto. Ciascun affiliato di GEHC sopra indicato stipulerà separatamente il proprio Accordo legale sul trattamento dei dati con il cliente. Il presente Accordo viene utilizzato come documento unitario comprendente le diverse entità di GEHC unicamente per ragioni di semplificazione amministrativa.
Preambolo. Il Governo della Repubblica d’Austria e il Governo della Repubblica Italiana (di seguito denominati “Parti”)
Preambolo. Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Niger (denominati in seguito “la Parte” o “le Parti”): - confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite; - desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa; - accomunati dalla condivisa valutazione che la cooperazione reciproca nel settore della difesa rafforzerà le relazioni esistenti tra le Parti,

Examples of Preambolo in a sentence

  • Fanno parte integrante del presente atto il Preambolo e l'elenco delle Istituzioni Scolastiche aderenti con l'indicazione degli estremi delle delibere di adesione dei Consigli di Circolo/Istituto delle Istituzioni Scolastiche aderenti.

  • Le organizzazioni sindacali del settore autoferrotranvieri e internavigatori della FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI decidono che le 3 liste di candidati, distinte per sigla, verranno inserite in un'unica scheda preceduta dal Preambolo Unitario.

  • Il quadro normativo in disamina è composto da un breve Preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e da 12 articoli.

  • Il testo si compone di: - Preambolo, recante le premesse sugli aspetti salienti delle relazioni bilaterali e dell’approccio generale dell’Accordo.

  • I delle Condizioni Generali e del Preambolo delle Condizioni Particolari.


More Definitions of Preambolo

Preambolo. Il presente allegato costituisce un allegato settoriale dell’accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra gli Stati Uniti e la Comunità europea.
Preambolo. I Governi Parte del presente Accordo, hanno convenuto quanto segue:
Preambolo. LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:
Preambolo metodo di lavoro e considerazioni a latere V
Preambolo. Le presenti Condizioni Generali di Contratto (CGC) valgono per tutti i contratti delle Parti per l'accettazione delle carte di debi- to e di credito, sia per le vendite sul posto che per quelle a distanza (e-commerce, vendita per corrispondenza e ordini telefonici). Le presenti CGC disciplinano altresì il servizio di PAYONE GmbH (PAYONE) nella fornitura di servizi di rete nel sistema di electronic cash e come fornitore di ulteriori soluzio- ni di pagamento. Le Parti sono consapevoli che è soprattutto nell'autorizzazione di pagamenti mediante carta nelle vendite a distanza che si presentano rischi particolarmente elevati di abuso, dato che non è possibile verificare fisicamente se il cliente sia effettiva- mente il titolare della carta di pagamento utilizzata e se la firma e l'eventuale fotografia coincidano. Dal punto di vista econo- mico, l'autorizzazione di tali pagamenti è pertanto possibile solo se vengono prese in considerazione tutte le possibilità finalizzate a impedire eventuali abusi. Per tale ragione l’Auto- xxxx federale per la supervisione del settore finanziario (BaFin), autorità di controllo competente nel caso di PAYONE, con la “Circolare sui requisiti minimi di sicurezza dei pagamenti via Internet” ha fornito prescrizioni relative alla sicurezza dei paga- menti via Internet. La predetta circolare obbliga PAYONE a introdurre i requisiti minimi rilevanti per il Contraente nel con- testo delle presenti CGC (vedi anche punto 2.2). In tale con- testo, la responsabilità maggiore compete al partner contrat- tuale (di seguito
Preambolo. La Repubblica d'Austria, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Principato di Liechtenstein, il Principato di Monaco, la Repubblica di Slovenia, la Confederazione Svizzera, nonché la Comunità Europea, - in conformità con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino; - in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi; - coscienti della propria responsabilità affinché la gestione economica del paesaggio rurale tradizionale, nonché un'agricoltura adatta ai siti e compatibile con l'ambiente siano mantenute nell'interesse generale e incentivate in considerazione delle condizioni economiche più difficoltose; - consapevoli del fatto che il territorio alpino, con la sua ricchezza di risorse naturali, le sue risorse idriche, il suo potenziale agricolo, il suo significato storico e culturale, il suo valore di spazio europeo di vita, di attività economiche e ricreative, nonché per le vie di transito che lo attraversano, sarà anche nel futuro d'importanza vitale, particolarmente per la popolazione locale, ma anche per quella di altri territori; - convinti che, la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale;‌‌ - convinti che gli interessi economici debbano essere conciliati con le esigenze ecologiche, nel rispetto delle peculiarità delle singole regioni, nonché del ruolo centrale dell'agricoltura; - in considerazione del significato, che da sempre ha avuto l'agricoltura nel territorio alpino, e dell'indispensabile contributo con cui questo settore economico concorrerà, come mezzo di sostentamento fondamentale, anche in futuro e particolarmente nelle zone montane, al mantenimento di un'adeguata densità di insediamenti, all'approvvigionamento alimentare della popolazione, alla produzione di prodotti tipici di qualità, alla conservazione e alla cura del paesaggio rurale - tra l'altro per la sua valorizzazione turistica, alla difesa del suolo contro erosioni, valanghe e inondazioni; - consapevoli che metodi e intensità degli usi agricoli esercitano un'influenza determinante sulla natura e sul paesaggio, e che al paesagg...
Preambolo. Al fine di disciplinare il rapporto economico/indennitario e normativo dei dirigenti - anche se legati da vincolo di “dipendenza” (operatori quadri) - che siano stati eletti all’interno delle Segreterie costituite presso tutti i livelli della Organizzazione Sindacale Cisl del Veneto, viene emanato il presente regolamento con le disposizioni che seguono. Le strutture Cisl di ogni livello del Veneto sono tenute al rispetto del presente Regolamento che deve essere recepito attraverso una deliberazione dai rispettivi Comitati Esecutivi. Fino a tale adempimento il Regolamento non può essere invocato e applicato né dalle strutture né dai singoli dirigenti. I trattamenti normativi ed economici indennitari di cui al presente regolamento rappresentano i riferimenti massimi lordi previdenziali del compenso ordinario o indennità di mancato guadagno o indennità di carica e come tali non potranno essere superati nelle tabelle economiche di ciascuna struttura Cisl del Veneto. I Comitati Esecutivi delle UST dovranno provvedere alla approvazione del proprio regolamento che avrà funzione di riferimento massimo per tutte le Strutture Territoriali (FST). Mentre il presente regolamento è il riferimento massimo per le strutture regionali (FSR). E’ fatto obbligo a ciascuna UST e Federazione regionale/territoriale di Categoria trasmettere alla USR, entro 30 giorni dalla data di approvazione, copia del regolamento approvato dal proprio Comitato Esecutivo e accompagnato dal parere del collegio dei sindaci. Le Segreterie, nella loro collegialità, sono responsabili dell’applicazione del regolamento della propria struttura (vedi art.19). Le Segreterie sono altresì tenute al puntuale assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché afferenti al TFR-TFM e alla Previdenza Complementare, rispondendo nel caso di loro inosservanza, sia sul piano amministrativo sia, previa decisione dei rispettivi Comitati Esecutivi (o Direttivi) su quello strettamente patrimoniale. Tutti i regolamenti a qualsiasi livello sono soggetti alla inderogabile condizione di permanente compatibilità con la reale disponibilità di bilancio, che deve essere attestata annualmente, nella relazione al conto consuntivo, dal collegio sindacale. Il presente regolamento rappresenta il riferimento massimo per i trattamenti normativi ed economici indennitari anche per le Associazioni, gli Enti collaterali, le Società promosse/ partecipate dalla CISL del Veneto e similari. In tale ottica ed al fine di ...