IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Clausole campione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, ed in particolare l’articolo 71; Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, ed in particolare, l’articolo 80;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 2 agosto 2004, n. 210, recante delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari, ad eccezione di quelle aventi ad oggetto questioni meramente formali o non conformi con i princìpi espressi dalla legge di delegazione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2005; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive; Emana il seguente decreto legislativo:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 33;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 247, ed in particolare l’articolo 1, comma 30, lettera c), come sostituito dall’articolo 46, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché i commi 33 e 90; Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25; Visti gli articoli 8, comma 4 e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 20 degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e 71; Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marz aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, ed in particolare l'a Visto il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, c 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione i degli appalti; Visti gli articoli 1, 2 e 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62, legge comunitaria per l'an l'attuazione delle citate direttive; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo febbraio 2006;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione. Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in particolare l'articolo 2; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;