Common use of VISTI Clause in Contracts

VISTI. in particolare: − L’art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 modificato dall'art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 2016, n. 185, il quale stabilisce che le Regioni e le Province autonome possano disporre, nell'anno 2016, l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento delle risorse assegnate, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473 e che, in alternativa, abbiano facoltà di destinare le risorse di cui sopra ad azioni di politica attiva del lavoro; − La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 34 del 4 novembre 2016; − Le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 5 dicembre 2016 in risposta ai quesiti delle Regioni; − La circolare INPS n.217 del 13/12/2016; CONSIDERATO che: ▪ Il disposto di legge sopra citato prevede che nella determinazione della quota di riserva possano essere utilizzate le risorse assegnate dallo Stato alla Regione negli anni 2014, 2015 e 2016 con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione; ▪ La possibilità di ampliare la quota di riserva fino ad un massimo del 50% delle risorse assegnate per i trattamenti di integrazione salariale in deroga 2016 è comunque condizionata alla disponibilità effettiva delle risorse finanziarie residue attribuite alla Regione Lombardia; ▪ Le risorse finanziarie disponibili – in base alle citate disposizioni ministeriali e alla citata circolare INPS – sono determinate sulla base delle economie risultanti dalla scheda di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga presente nella Banca dati percettori INPS, periodicamente aggiornata dall’Istituto; ▪ Dalla scheda INPS, aggiornata al 11.12.2016 in applicazione delle citate disposizioni ministeriali, si rilevano economie presumibilmente sufficienti al fine di coprire i trattamenti di CIGD che potranno rendersi necessari nel periodo a cavallo fra il 2016 e il 2017; ▪ L’Accordo Quadro 2016, nell’ambito della c.d. riserva del 5%, già individua come destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori e gli apprendisti che, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa, prevedendo la cassa in deroga per gli apprendisti stessi oltre i 3 mesi di durata massima nel corso dell’anno 2016 e fino al limite dei programmi di cui sopra; ▪ ln relazione al raccordo tra la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga e l’istituzione del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi, il Ministero del Lavoro ha comunicato che, anche per periodi che proseguano nell’anno 2017, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa ai Fondi di Solidarietà di cui al Titolo II del D.lgs. n. 148/15 possono scegliere di accedere alla CIGD nei limiti previsti dalla normativa di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi purché le domande di accesso all’integrazione salariale abbiano per oggetto periodi di intervento non parzialmente o totalmente coincidenti; ATTESO che il presente Xxxxxxxx sostituisce integralmente gli Addendum all’Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016 sottoscritti rispettivamente il 27 ottobre 2016 e il 21 novembre 2016 che individuano già alcune tipologie di destinatari; sono fatti salvi gli effetti prodotti alla data odierna; Le parti convengono di ricorrere all’utilizzo della quota di riserva prevista dall’art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 e succ. mod. per un importo non superiore alle risorse finanziarie che saranno effettivamente disponibili, prioritariamente per consentire l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) da parte delle seguenti tipologie:

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VISTI. per quanto riguarda la disciplina di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 0000, x. 000”, xx particolare: − L’artl’art. 448 quater, comma 6-bis2, che prevede che “la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del D.lgsservizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui al suddetto art. n. 148/2015 modificato dall'art8 quinquies”; − l’art. 2 8 quater, comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 20168, n. 185secondo cui, il quale stabilisce che “in presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le Regioni e le Province autonome possano disporreunità sanitarie locali, nell'anno 2016attraverso gli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies, l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura sono tenute a porre a carico del servizio sanitario nazionale un volume di attività, comunque, non superiore a quello previsto dagli indirizzi della Programmazione nazionale”; − l’art. 8 quinquies, comma 2, che disciplina la stipula dei contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro associazioni rappresentative a livello regionale, che indicano, tra l’altro: • il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extratariffaria delle funzioni incluse nell’accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali (art. 8 quinquies, comma 2, lettera d); • la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che, in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell’anno dei valori unitari dei tariffari regionali, per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al 50 per cento delle risorse assegnatemantenimento dei limiti indicati alla lettera d), ….omissis….(art. 8 quinquies, comma 2, lettera e-bis); − l’art. 8 quinquies, comma 2-quater, il quale prevede che “Le Regioni stipulano accordi con riferimento ai trattamenti le Fondazioni istituti di integrazione salariale ricovero e cura a carattere scientifico … e contratti con gli istituti di mobilità anche in deroga ai criteri ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalità di cui all’articolo 10 comma 2 del Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le Regioni stipulano altresì accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 2 41 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 201443, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 83473 833, e chesuccessive modificazioni, che prevedano che l’attività assistenziale, attuata in alternativacoerenza con la Programmazione sanitaria regionale, abbiano facoltà sia finanziata a prestazione in base ai tetti di destinare le risorse spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla Programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio…”; − l’art 8 quinquies, comma 2 quinquies, che prevede in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali, la sospensione dell’accreditamento istituzionale di cui sopra ad azioni di politica attiva del lavoro; − La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 34 del 4 novembre 2016; − Le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 5 dicembre 2016 in risposta ai quesiti delle Regioni; − La circolare INPS n.217 del 13/12/2016; CONSIDERATO che: ▪ Il disposto di legge sopra citato prevede che nella determinazione della quota di riserva possano essere utilizzate le risorse assegnate dallo Stato alla Regione negli anni 2014, 2015 e 2016 con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione; ▪ La possibilità di ampliare la quota di riserva fino ad un massimo del 50% delle risorse assegnate per i trattamenti di integrazione salariale in deroga 2016 è comunque condizionata alla disponibilità effettiva delle risorse finanziarie residue attribuite alla Regione Lombardia; ▪ Le risorse finanziarie disponibili – in base alle citate disposizioni ministeriali e alla citata circolare INPS – sono determinate sulla base delle economie risultanti dalla scheda di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga presente nella Banca dati percettori INPS, periodicamente aggiornata dall’Istituto; ▪ Dalla scheda INPS, aggiornata al 11.12.2016 in applicazione delle citate disposizioni ministeriali, si rilevano economie presumibilmente sufficienti al fine di coprire i trattamenti di CIGD che potranno rendersi necessari nel periodo a cavallo fra il 2016 e il 2017; ▪ L’Accordo Quadro 2016, nell’ambito della c.d. riserva del 5%, già individua come destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori e gli apprendisti che, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa, prevedendo la cassa in deroga per gli apprendisti stessi oltre i 3 mesi di durata massima nel corso dell’anno 2016 e fino al limite dei programmi di cui sopra; ▪ ln relazione al raccordo tra la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga e l’istituzione del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi, il Ministero del Lavoro ha comunicato che, anche per periodi che proseguano nell’anno 2017, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa ai Fondi di Solidarietà di cui al Titolo II del D.lgs. n. 148/15 possono scegliere di accedere alla CIGD nei limiti previsti dalla normativa di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi purché le domande di accesso all’integrazione salariale abbiano per oggetto periodi di intervento non parzialmente o totalmente coincidenti; ATTESO che il presente Xxxxxxxx sostituisce integralmente gli Addendum all’Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016 sottoscritti rispettivamente il 27 ottobre 2016 e il 21 novembre 2016 che individuano già alcune tipologie di destinatari; sono fatti salvi gli effetti prodotti alla data odierna; Le parti convengono di ricorrere all’utilizzo della quota di riserva prevista dall’art. 44, comma 6all’articolo 8-bis, del D.lgs. n. 148/2015 e succ. mod. per un importo non superiore alle risorse finanziarie che saranno effettivamente disponibili, prioritariamente per consentire l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) da parte delle seguenti tipologie:quater;

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VISTI. in particolare: − L’artaltresì l’art. 44, comma 6-bis, 42 del D.lgsD.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida X.X.XX. n. 148/2015 modificato dall'art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 201615, n. 185, il quale stabilisce che le Regioni recanti «Individuazione e le Province autonome possano disporre, nell'anno 2016, l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento delle risorse assegnate, con riferimento ai trattamenti gestione dei conflitti di integrazione salariale e interesse nelle procedure di mobilità anche in deroga ai criteri affidamento di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473 e contratti pubblici»; TENUTO CONTO che, in alternativanei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma; DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura del servizio di noleggio e lavanderia di tovagliati di vario tipo per le esercitazioni didattiche di cucina e sala per il periodo ottobre – dicembre 2021, abbiano facoltà per un importo stimato di destinare le risorse di cui sopra ad azioni di politica attiva del lavoro; − La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 34 del 4 novembre 2016; − Le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 5 dicembre 2016 in risposta ai quesiti delle Regioni; − La circolare INPS n.217 del 13/12/2016€ 4.000,00 iva esclusa; CONSIDERATO che: ▪ Il disposto di legge sopra citato prevede che nella determinazione della quota di riserva possano essere utilizzate le risorse assegnate dallo Stato alla Regione negli anni 2014, 2015 e 2016 con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione; ▪ La possibilità di ampliare la quota di riserva fino ad un massimo del 50% delle risorse assegnate per i trattamenti di integrazione salariale in deroga 2016 è comunque condizionata alla disponibilità effettiva delle risorse finanziarie residue attribuite alla Regione Lombardia; ▪ Le risorse finanziarie disponibili – in base alle citate disposizioni ministeriali e alla citata circolare INPS – sono determinate sulla base delle economie risultanti dalla scheda di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga presente nella Banca dati percettori INPS, periodicamente aggiornata dall’Istituto; ▪ Dalla scheda INPS, aggiornata al 11.12.2016 in applicazione delle citate disposizioni ministeriali, si rilevano economie presumibilmente sufficienti al fine di coprire i trattamenti di CIGD che potranno rendersi necessari nel periodo a cavallo fra il 2016 e il 2017; ▪ L’Accordo Quadro 2016, nell’ambito della c.d. riserva del 5%, già individua come destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori e gli apprendisti che, ai sensi della normativa vigentedelibera del Consiglio di Istituto n. 10 dell’ 11 marzo 2019, siano esclusi è stata decisa la rotazione annuale dei fornitori “generalisti” di generi alimentari e che “per le forniture di carni e di frutta e verdura si privilegeranno fornitori in grado di consegnare la merce sulla base delle effettive necessità e richieste, in termini di porzionatura e di frequenza (più volte alla settimana) delle consegne stesse, tali da programmi consentire un ottimale svolgimento delle attività didattiche. Solo nel caso in cui, dopo attenta verifica, non esistano nel territorio fornitori disposti ad effettuare consegne con la frequenza richiesta ed in grado di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa, prevedendo la cassa in deroga per gli apprendisti stessi oltre soddisfare i 3 mesi di durata massima nel corso dell’anno 2016 e fino al limite dei programmi di cui sopra; ▪ ln relazione al raccordo tra la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga e l’istituzione del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativirequisiti sopra indicati, il Ministero Consiglio di istituto autorizza la procedura per l’affido diretto per importi lievemente superiori a € 10.000,00 iva esclusa; CONSIDERATA la necessità di fruire del Lavoro ha comunicato cheservizio settimanale di noleggio e lavanderia di tovagliati di vario tipo, anche per periodi che proseguano nell’anno 2017necessario allo svolgimento delle attività didattiche previste nel PTOF, le aziende che rientrano nel campo in quanto la scuola non dispone di applicazione della normativa relativa ai Fondi tovagliati in proprietà e del servizio di Solidarietà di cui al Titolo II del D.lgs. n. 148/15 possono scegliere di accedere alla CIGD nei limiti previsti dalla normativa di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi purché le domande di accesso all’integrazione salariale abbiano per oggetto periodi di intervento non parzialmente o totalmente coincidenti; ATTESO che il presente Xxxxxxxx sostituisce integralmente gli Addendum all’Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016 sottoscritti rispettivamente il 27 ottobre 2016 e il 21 novembre 2016 che individuano già alcune tipologie di destinatari; sono fatti salvi gli effetti prodotti alla data odierna; Le parti convengono di ricorrere all’utilizzo della quota di riserva prevista dall’art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 e succ. mod. per un importo non superiore alle risorse finanziarie che saranno effettivamente disponibili, prioritariamente per consentire l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) da parte delle seguenti tipologie:lavanderia;

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VISTI. l’art. 4 della Legge n. 210 del 03.07.1998, e s.m.i.; • la Legge n. 240 del 30.12.2010; • il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx; • il Decreto MUR n. 226 del 14.12.2021, recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati; • il D.M. MUR n. 247 del 23.02.2022, inerente l’aumento dell'importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca; • le Linee Guida per l’accreditamento dei dottorati di ricerca emanate con D.M. MUR n. 301 del 22.03.2022; • il vigente Regolamento di Ateneo in particolare: − L’art. 44materia di Dottorato di ricerca; • che il D.M. 226/21 consente alle Università di destinare, comma 6-bissulla base di specifiche convenzioni, una quota dei posti disponibili di un corso di dottorato a dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione; • che il programma di Dottorato di Ricerca con percorso Industriale/Intersettoriale è rivolto a dipendenti che abbiano conseguito un diploma di laurea negli ordinamenti previgenti il D.M. 3.11.1999 n. 509 o di laurea specialistica ai sensi del D.lgs. D.M. 3.11.1999 n. 148/2015 modificato dall'art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 509 o di laurea magistrale ai sensi del D.lgs. 24 settembre 2016D.M. 22.10.2004 n. 270 o di analogo titolo accademico conseguito all’estero che nel paese di conseguimento dia accesso al Dottorato equiparabile per durata e contenuto al titolo italiano; • che l’Azienda o Ente è interessata all’attivazione di un Percorso Industriale/Intersettoriale presso l’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx nell’ambito del corso di Dottorato in • che l’ammissione ai percorsi dottorali Industriali/Intersettoriali segue le regole di ammissione ai Dottorati offerti dall’Università degli studi di Bari Xxxx Xxxx, n. 185come stabilito dal suo Regolamento in materia di dottorati; • che l’attività di ricerca sarà sviluppata da uno studente ritenuto idoneo, il quale stabilisce che le Regioni e le Province autonome possano disporre, nell'anno 2016, l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite d’ora in misura non superiore al 50 per cento delle risorse assegnate, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473 e avanti denominato “Dottorando Industriale/Intersettoriale”; • che, in alternativaparticolare, abbiano facoltà il dottorando Industriale/Intersettoriale è un lavoratore dipendente di destinare imprese o enti esterni che, mantenendo il posto di lavoro e stipendio, può formarsi, sviluppare e completare una ricerca, ottenendo al termine del percorso il titolo di Dottore di Ricerca; • che per conseguire il titolo di Dottore di Ricerca, il dottorando Industriale/Intersettoriale è tenuto a rispettare gli obblighi formativi, ivi comprese le risorse verifiche previste dal programma del corso e preparare ed esporre una tesi di cui sopra ad azioni ricerca, secondo quanto previsto dallo specifico corso di politica attiva Dottorato nel quale è inserito il percorso Industriale/Intersettoriale; • che il Collegio dei Docenti, d’ora in avanti denominato “Collegio”, è responsabile del lavoro; − La Circolare del Ministero del Lavoro programma formativo e delle Politiche sociali n. 34 attività relative al corso di Dottorato di Ricerca con percorso Industriale/Intersettoriale; • che la durata del 4 novembre 2016percorso Industriale/Intersettoriale coincide con la durata ufficiale del corso di Dottorato nel quale è inserito. Durante l’intero periodo di frequenza del percorso Industriale/Intersettoriale, il Dottorando Industriale/Intersettoriale mantiene la sua posizione di lavoratore dipendente presso la Società con relativo stipendio; − Le indicazioni fornite dal Ministero • che dallo svolgimento delle attività del Lavoro e delle Politiche sociali in data 5 dicembre 2016 in risposta ai quesiti delle Regioni; − La circolare INPS n.217 del 13/12/2016; CONSIDERATO che: ▪ Il disposto corso di legge sopra citato prevede che nella determinazione della quota di riserva possano essere utilizzate le risorse assegnate dallo Stato alla Regione negli anni 2014, 2015 e 2016 con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione; ▪ La possibilità di ampliare la quota di riserva fino ad un massimo del 50% delle risorse assegnate per i trattamenti di integrazione salariale in deroga 2016 è comunque condizionata alla disponibilità effettiva delle risorse finanziarie residue attribuite alla Regione Lombardia; ▪ Le risorse finanziarie disponibili – in base alle citate disposizioni ministeriali e alla citata circolare INPS – sono determinate sulla base delle economie risultanti dalla scheda di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga presente nella Banca dati percettori INPS, periodicamente aggiornata dall’Istituto; ▪ Dalla scheda INPS, aggiornata al 11.12.2016 in applicazione delle citate disposizioni ministeriali, si rilevano economie presumibilmente sufficienti al fine di coprire i trattamenti di CIGD che potranno rendersi necessari nel periodo a cavallo fra il 2016 e il 2017; ▪ L’Accordo Quadro 2016, nell’ambito della c.d. riserva del 5%, già individua come destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori e gli apprendisti che, Dottorato potrebbero derivare dei risultati tutelabili ai sensi della vigente normativa vigentein materia di proprietà intellettuale, siano esclusi d’ora in avanti denominati “Risultati”; • che l’Università degli studi di Bari Xxxx Xxxx intende attivare per il XXXVIII ciclo, previo accreditamento da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa, prevedendo la cassa in deroga per gli apprendisti stessi oltre i 3 mesi di durata massima nel corso dell’anno 2016 e fino al limite dei programmi di cui sopra; ▪ ln relazione al raccordo tra la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga e l’istituzione parte del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di Solidarietà Bilaterali AlternativiMUR, il Ministero Corso di Dottorato di Ricerca in • che l’Azienda/Ente ha espresso interesse ad attivare, nell’ambito del Lavoro Corso, un percorso Industriale/Intersettoriale finalizzato alla realizzazione del seguente progetto di ricerca deciso congiuntamente con il Collegio dei docenti del citato corso di dottorato. Una breve descrizione del progetto è riportata nell’Allegato A; • che il Collegio Docenti del Corso nella seduta del …/…/… ha comunicato che, anche per periodi espresso parere favorevole sulla proposta dell’Azienda/Ente ed ha approvato il piano formativo individuale del dipendente dell’Azienda/Ente che proseguano nell’anno 2017si iscriverà al Corso a seguito del superamento della prova di selezione; tale piano stabilisce la durata del corso di dottorato, le aziende che rientrano nel campo modalità di applicazione svolgimento delle attività di formazione e di ricerca del dottorando presso l’Università e presso l’Azienda/Ente e la ripartizione del suo impegno complessivo, e costituisce parte integrante e sostanziale della normativa relativa ai Fondi di Solidarietà di cui al Titolo II del D.lgs. n. 148/15 possono scegliere di accedere alla CIGD nei limiti previsti dalla normativa di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi purché le domande di accesso all’integrazione salariale abbiano per oggetto periodi di intervento non parzialmente o totalmente coincidentipresente convenzione (Allegato B); ATTESO che il Consiglio del Dipartimento nella seduta del …/…/… ha approvato la proposta e la presente Xxxxxxxx sostituisce integralmente gli Addendum all’Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016 sottoscritti rispettivamente il 27 ottobre 2016 e il 21 novembre 2016 che individuano già alcune tipologie di destinatari; sono fatti salvi gli effetti prodotti alla data odierna; Le parti convengono di ricorrere all’utilizzo della quota di riserva prevista dall’art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 e succ. mod. per un importo non superiore alle risorse finanziarie che saranno effettivamente disponibili, prioritariamente per consentire l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) da parte delle seguenti tipologie:convenzione;

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Samples: Convenzione Per L’attivazione Di N. 1 Posto Di Dottorato Industriale/Intersettoriale Del Corso Di Dottorato Di Ricerca in                             (Xxxviii Ciclo a.a. 2022/2023)

VISTI. la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ed, in particolare: − L’art, l’art. 441, comma 6-biscomma. 17; - il vigente Piano Nazionale Anticorruzione emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione delle amministrazioni pubbliche - il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Provincia di Brescia; - il vigente Codice di comportamento dei dipendenti pubblici della Provincia di Brescia. - a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del D.lgs. n. 148/2015 modificato dall'art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 2016, n. 185, il quale stabilisce che le Regioni e le Province autonome possano disporre, nell'anno 2016, l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento delle risorse assegnate, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473 e che, in alternativa, abbiano facoltà di destinare le risorse di cui sopra ad azioni di politica attiva del lavoro; − La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 34 del 4 novembre 2016; − Le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 5 dicembre 2016 in risposta ai quesiti delle Regioni; − La circolare INPS n.217 del 13/12/2016; CONSIDERATO che: ▪ Il disposto di legge sopra citato prevede che nella determinazione della quota di riserva possano essere utilizzate le risorse assegnate dallo Stato alla Regione negli anni 2014, 2015 e 2016 con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione; ▪ La possibilità di ampliare la quota di riserva fino ad un massimo del 50% delle risorse assegnate per i trattamenti di integrazione salariale in deroga 2016 è comunque condizionata alla disponibilità effettiva delle risorse finanziarie residue attribuite alla Regione Lombardia; ▪ Le risorse finanziarie disponibili – in base alle citate disposizioni ministeriali e alla citata circolare INPS – sono determinate sulla base delle economie risultanti dalla scheda di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga presente nella Banca dati percettori INPS, periodicamente aggiornata dall’Istituto; ▪ Dalla scheda INPS, aggiornata al 11.12.2016 in applicazione delle citate disposizioni ministeriali, si rilevano economie presumibilmente sufficienti contratto e/o al fine di coprire i trattamenti distorcerne la relativa corretta esecuzione; - a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di CIGD che potranno rendersi necessari nel periodo turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; - a cavallo fra il 2016 e il 2017; ▪ L’Accordo Quadro 2016segnalare eventuali situazioni di conflitto di interesse, nell’ambito della c.d. riserva del 5%, già individua come destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori e gli apprendisti che, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa, prevedendo la cassa in deroga per gli apprendisti stessi oltre i 3 mesi di durata massima nel corso dell’anno 2016 e fino al limite dei programmi di cui soprasia a conoscenza, rispetto ai responsabili e/o ad ogni soggetto addetto al procedimento di gara ovvero ai responsabili e/o soggetti addetti all’esecuzione del contratto; ▪ ln relazione al raccordo tra la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga e l’istituzione del Fondo - a segnalare eventuali relazioni di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativiparentela, il Ministero del Lavoro ha comunicato che, anche per periodi che proseguano nell’anno 2017, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa ai Fondi di Solidarietà di cui sia a conoscenza, rispetto al Titolo II personale dipendente della Stazione Appaltante e/o degli enti fruitori del D.lgs. n. 148/15 possono scegliere servizio; - ad informare puntualmente tutto il personale, di accedere alla CIGD nei limiti previsti dalla normativa di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi purché le domande di accesso all’integrazione salariale abbiano per oggetto periodi di intervento non parzialmente o totalmente coincidenti; ATTESO che il presente Xxxxxxxx sostituisce integralmente gli Addendum all’Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016 sottoscritti rispettivamente il 27 ottobre 2016 e il 21 novembre 2016 che individuano già alcune tipologie di destinatari; sono fatti salvi gli effetti prodotti alla data odierna; Le parti convengono di ricorrere all’utilizzo della quota di riserva prevista dall’art. 44, comma 6-biscui si avvale, del D.lgs. n. 148/2015 presente patto di integrità e succ. mod. degli obblighi in esso contenuti; - a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati; - a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a conoscenza per un importo quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa; Dichiara, inoltre, di non superiore alle risorse finanziarie trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, sia formale, sia sostanziale, con altri concorrenti e che saranno effettivamente disponibili, prioritariamente per consentire l’accesso non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) da parte delle seguenti tipologie:gara.

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Samples: Bando Di Gara

VISTI. Tutti gli atti citati in particolare: − L’art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 modificato dall'art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 2016, n. 185, il quale stabilisce che le Regioni e le Province autonome possano disporre, nell'anno 2016, l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento delle risorse assegnate, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473 e che, in alternativa, abbiano facoltà di destinare le risorse di cui sopra ad azioni di politica attiva del lavoropremessa; − La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 34 del 4 novembre 2016; − Le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Il parere favorevole reso in data 5 dicembre 2016 27 ottobre 2022 dal Comitato Acquisti; ATTESO E RILEVATO CHE - L’istruttoria è corretta, completa e conforme alle policy aziendali, non sussistendo profili privacy di rilievo e avendo altresì investito il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della richiesta di predisposizione del documento per la valutazione dei rischi interferenziali; - In capo ai Richiedenti, che rendono dichiarazione ciascuno per la parte che lo riguarda, non sussistono situazioni di conflitto di interesse in risposta ai quesiti delle Regioni; − La circolare INPS n.217 del 13/12/2016; CONSIDERATO che: ▪ Il disposto di legge sopra citato prevede che nella determinazione della quota di riserva possano essere utilizzate le risorse assegnate dallo Stato relazione alla Regione negli anni 2014, 2015 e 2016 con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione; ▪ La possibilità di ampliare la quota di riserva fino ad un massimo del 50% delle risorse assegnate per i trattamenti di integrazione salariale in deroga 2016 è comunque condizionata alla disponibilità effettiva delle risorse finanziarie residue attribuite alla Regione Lombardia; ▪ Le risorse finanziarie disponibili – in base alle citate disposizioni ministeriali e alla citata circolare INPS – sono determinate sulla base delle economie risultanti dalla scheda di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga presente nella Banca dati percettori INPS, periodicamente aggiornata dall’Istituto; ▪ Dalla scheda INPS, aggiornata al 11.12.2016 in applicazione delle citate disposizioni ministeriali, si rilevano economie presumibilmente sufficienti al fine di coprire i trattamenti di CIGD che potranno rendersi necessari nel periodo a cavallo fra il 2016 e il 2017; ▪ L’Accordo Quadro 2016, nell’ambito della c.d. riserva del 5%, già individua come destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori e gli apprendisti cherichiesta, ai sensi di quanto previsto nel Codice di Condotta e nel Modello di Organizzazione gestione e controllo dell’Istituto ai sensi del D. lgs. 231/01; - Con la sottoscrizione della normativa vigentepresente proposta di determina, siano esclusi da programmi il Direttore del Dipartimento Programmazione e Controllo di intervento Gestione conferma la copertura finanziaria della spesa in questione nel budget per l’annualità in corso e che la spesa di ammortizzatori sociali in costanza che trattasi troverà copertura anche nel budget di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa, prevedendo ciascuna delle annualità successive a quella attuale e per le quali la cassa in deroga per gli apprendisti stessi oltre i 3 mesi di durata massima copertura finanziaria è individuata nel corso dell’anno 2016 e fino al limite dei programmi finanziamento regionale di cui sopraall’Accordo Quadro 2019-2028 e sue successive integrazioni e modifiche; ▪ ln relazione - di esercitare la facoltà prevista al raccordo tra Capitolo 1 del Capitolato Speciale d’Oneri della gara n. 6542166 e di procedere conseguentemente, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016 e smi, al rinnovo triennale del contratto relativo ai lotti 2 e 4 avente ad oggetto la disciplina degli ammortizzatori sociali fornitura di sistemi diagnostici, comprensivi di strumentazione e reagenti, utilizzati per esami emocromocitometrici e relativi test reflex nonché per l’esecuzione dell’esame chimico-fisico e del sedimento delle urine e sua valutazione microbiologica presso il Laboratorio di ISMETT Laboratorio di ISMETT, contratto stipulato con Dasit Spa, in deroga e l’istituzione del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativiesito alla procedura aperta sopra individuata, il Ministero del Lavoro ha comunicato rinnovo che, anche per periodi che proseguano nell’anno 2017tenendo conto della stima definitiva dei consumi pervenuta in data 21 novembre 2022 e delle migliorie ottenute, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa ai Fondi di Solidarietà ha un valore complessivo presunto triennale pari ad euro 359.026,23 oltre IVA, di cui euro 314.026,23 oltre IVA per reagenti e materiali di consumo ed euro 45.000,00 oltre IVA per canoni di locazione e assistenza tecnica e manutenzione. Palermo, 21 dicembre 2022 X.xx Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx Direttore del Dipartimento Acquisti RUP Sottoscrivono i soggetti sottoindicati, ognuno con assunzione di responsabilità riferita esclusivamente ai documenti e alle attività rientranti nella propria specifica competenza funzionale e professionale così come risultante dal ruolo rivestito nell’organizzazione aziendale, dalla legge e da tutti i regolamenti interni ed esterni applicabili nonché con esclusivo riferimento alle dichiarazioni che lo/a riguardano personalmente. X.xx Xxxx. Xxxxxxx xx Xxxxx X.xx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx Direttore Amministrazione e Finanza X.xx Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx X.xx Xxx. Xxxxxxxx Xxxx n. 50/2016 e smi, al Titolo II rinnovo triennale del D.lgs. n. 148/15 possono scegliere contratto relativo ai lotti 2 e 4 avente ad oggetto la fornitura di accedere sistemi diagnostici, comprensivi di strumentazione e reagenti, utilizzati per esami emocromocitometrici e relativi test reflex nonché per l’esecuzione dell’esame chimico-fisico e del sedimento delle urine e sua valutazione microbiologica 5 presso il Laboratorio di ISMETT Laboratorio di ISMETT, contratto stipulato con Dasit Spa, in esito alla CIGD nei limiti previsti dalla normativa di settore procedura aperta sopra richiamata o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi purché le domande di accesso all’integrazione salariale abbiano per oggetto periodi di intervento non parzialmente o totalmente coincidenti; ATTESO che il presente Xxxxxxxx sostituisce integralmente gli Addendum all’Accordo Quadro ammortizzatori sociali individuata, rinnovo che, tenendo conto della stima definitiva dei consumi pervenuta in deroga 2016 sottoscritti rispettivamente il 27 ottobre 2016 e il data 21 novembre 2016 che individuano già alcune tipologie 2022 e delle migliorie ottenute, ha un valore complessivo presunto triennale pari ad euro 359.026,23 oltre IVA, di destinatari; sono fatti salvi gli effetti prodotti alla data odierna; Le parti convengono cui euro 314.026,23 oltre IVA per reagenti e materiali di ricorrere all’utilizzo della quota consumo ed euro 45.000,00 oltre IVA per canoni di riserva prevista dall’art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 locazione e succ. mod. per un importo non superiore alle risorse finanziarie che saranno effettivamente disponibili, prioritariamente per consentire l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) da parte delle seguenti tipologie:assistenza tecnica e manutenzione.

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Samples: gare-e-contratti.ismett.edu

VISTI. in particolare: − L’art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 modificato dall'art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 2016il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 185368, il quale stabilisce che le Regioni e le Province autonome possano disporre, nell'anno 2016, l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite recante: “Attuazione della direttiva 93/16/CE in misura non superiore al 50 per cento delle risorse assegnate, con riferimento ai trattamenti materia di integrazione salariale libera circolazione dei medici e di mobilità anche reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”, e successive modifiche e integrazioni; • il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, recante: “Riordino della disciplina in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, e 3 del successive modifiche e integrazioni; • il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante: “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro del lavoro dell'università e delle politiche sociali 1° agosto 2014della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 83473 509”, e chesuccessive modifiche e integrazioni; • il decreto ministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, recante: “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”, in alternativaparticolare l’art. 3; • il decreto interministeriale 13 giugno 2017, abbiano facoltà n. 402, recante: “Standard, requisiti e indicatori di destinare le risorse attività formativa e assistenziale delle Scuole di cui sopra ad azioni specializzazione di politica attiva area sanitaria”; • ai sensi del lavoro; − La Circolare del Ministero del Lavoro D.I.M n. 402/2017, Allegato 1, per l’attività formativa professionalizzante e delle Politiche sociali n. 34 del 4 novembre 2016; − Le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 5 dicembre 2016 in risposta ai quesiti delle Regioni; − La circolare INPS n.217 del 13/12/2016; CONSIDERATO che: ▪ Il disposto di legge sopra citato prevede che nella determinazione della quota di riserva possano essere utilizzate le risorse assegnate dallo Stato alla Regione negli anni 2014, 2015 e 2016 con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione; ▪ La possibilità di ampliare la quota di riserva fino ad un massimo del 50% delle risorse assegnate per i trattamenti tirocini, da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di integrazione salariale appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga 2016 è comunque condizionata nonché subordinato anche alla disponibilità effettiva delle risorse finanziarie residue attribuite alla Regione Lombardiaverifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell’Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura; ▪ Le risorse finanziarie disponibili – • il soggetto ospitante dichiara di essere accreditato con decreto ministeriale n. 2508 del 25 settembre 2017 e contrattualizzata con il Servizio sanitario nazionale; • il soggetto promotore intende avvalersi della struttura complessa di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Meyer diretta dal Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx in base alle citate disposizioni ministeriali e alla citata circolare INPS – sono determinate sulla base delle economie risultanti dalla scheda quanto struttura di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga presente nella Banca dati percettori INPS, periodicamente aggiornata dall’Istituto; ▪ Dalla scheda INPS, aggiornata al 11.12.2016 in applicazione delle citate disposizioni ministeriali, si rilevano economie presumibilmente sufficienti al fine di coprire i trattamenti di CIGD che potranno rendersi necessari nel periodo a cavallo fra il 2016 e il 2017; ▪ L’Accordo Quadro 2016, nell’ambito della c.d. riserva del 5%, già individua come destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori e gli apprendisti che, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa, prevedendo la cassa in deroga per gli apprendisti stessi oltre i 3 mesi di durata massima nel corso dell’anno 2016 e fino al limite dei programmi di cui sopra; ▪ ln relazione al raccordo tra la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga e l’istituzione del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi, il Ministero del Lavoro ha comunicato che, anche per periodi che proseguano nell’anno 2017, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa ai Fondi di Solidarietà di cui al Titolo II del D.lgs. n. 148/15 possono scegliere di accedere alla CIGD nei limiti previsti dalla normativa di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi purché le domande di accesso all’integrazione salariale abbiano per oggetto periodi di intervento non parzialmente o totalmente coincidenti; ATTESO che il presente Xxxxxxxx sostituisce integralmente gli Addendum all’Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016 sottoscritti rispettivamente il 27 ottobre 2016 e il 21 novembre 2016 che individuano già alcune tipologie di destinatari; sono fatti salvi gli effetti prodotti alla data odierna; Le parti convengono di ricorrere all’utilizzo della quota di riserva prevista dall’art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 e succ. mod. per un importo non superiore alle risorse finanziarie che saranno effettivamente disponibili, prioritariamente per consentire l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) da parte delle seguenti tipologie:alta formazione

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Samples: Convenzione Per Lo Svolgimento Di Stage Ai Fini Della Formazione Specialistica Di Area Sanitaria Presso Strutture Sanitarie Al Di Fuori Della Rete Formativa Tra

VISTI. per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura), in particolare: − L’artquanto - nelle more della messa a disposizione da parte del MePA dell’elenco degli operatori economici controllati a campione - continuano a trovare applicazione le Linee Guida dell’Anac n. 4/2016 (come aggiornate dalle delibere del Consiglio n. 206 /2018 e n. 636/2019); di non dover richiedere la garanzia provvisoria di cui all’art. 4493 del C.C.P., in applicazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 6-bis4, del D.lgs. n. 148/2015 modificato dall'art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 2016, n. 185, il quale stabilisce che le Regioni e le Province autonome possano disporre, nell'anno 2016, l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento delle risorse assegnate, con riferimento ai trattamenti D.L. 76/2020; di integrazione salariale e esonerare l'affidatario dall'obbligo di mobilità anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473 e che, in alternativa, abbiano facoltà di destinare le risorse di cui sopra ad azioni di politica attiva del lavoro; − La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 34 del 4 novembre 2016; − Le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 5 dicembre 2016 in risposta ai quesiti delle Regioni; − La circolare INPS n.217 del 13/12/2016; CONSIDERATO che: ▪ Il disposto di legge sopra citato prevede che nella determinazione della quota di riserva possano essere utilizzate le risorse assegnate dallo Stato alla Regione negli anni 2014, 2015 e 2016 con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione; ▪ La possibilità di ampliare prestare la quota di riserva fino ad un massimo del 50% delle risorse assegnate per i trattamenti di integrazione salariale in deroga 2016 è comunque condizionata alla disponibilità effettiva delle risorse finanziarie residue attribuite alla Regione Lombardia; ▪ Le risorse finanziarie disponibili – in base alle citate disposizioni ministeriali e alla citata circolare INPS – sono determinate sulla base delle economie risultanti dalla scheda di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga presente nella Banca dati percettori INPS, periodicamente aggiornata dall’Istituto; ▪ Dalla scheda INPS, aggiornata al 11.12.2016 in applicazione delle citate disposizioni ministeriali, si rilevano economie presumibilmente sufficienti al fine di coprire i trattamenti di CIGD che potranno rendersi necessari nel periodo a cavallo fra il 2016 e il 2017; ▪ L’Accordo Quadro 2016, nell’ambito della c.d. riserva del 5%, già individua come destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori e gli apprendisti chegaranzia definitiva, ai sensi della normativa vigentedell'art. 103, siano esclusi da programmi comma 11, del C.C.P., in quanto trattasi di intervento fattispecie rientrante nell’ ambito dell’art. 36, comma 2, lett. a), il cui importo ridotto non giustifica l’aggravio di ammortizzatori sociali oneri economici a carico del contraente selezionato e a condizione che in costanza sede di rapporto Trattativa Diretta venga offerto un miglioramento del prezzo di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativaaggiudicazione; di dover nominare quale responsabile unico del procedimento in oggetto per tutte le sue fasi, prevedendo la cassa in deroga compresa quella esecutiva, ai sensi e per gli apprendisti stessi oltre i 3 mesi di durata massima nel corso dell’anno 2016 e fino al limite dei programmi effetti di cui sopraall’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, la dott.ssa Xxxxxxxx Xxxx, coordinatrice del settore Provveditorato, la quale possiede le competenze professionali necessarie allo svolgimento del ruolo in argomento; ▪ ln relazione al raccordo tra la disciplina degli ammortizzatori sociali dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità, resa dalla Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxx, ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.; i seguenti documenti della procedura di affidamento in deroga oggetto, che si allegano: • All. 1 Oggetto - Disciplina prestazioni - Regole di fatturazione e l’istituzione del Fondo pagamento • All. 2 - Schema di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi offerta economica • All. 3 - Autocertificazione obblighi tracciabilità CIG Z46366D848 • All. 4 Informativa Trattamento Dati Personali - Procedure di Solidarietà Bilaterali Alternativiaffidamento ServGest CIG Z46366D848 • All. 5 - DGUE • All. A Patto di integrità DATO ATTO che la presente determina a contrarre deve essere pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna, il Ministero del Lavoro ha comunicato chenella sezione “Amministrazione Trasparente", anche per periodi che proseguano nell’anno 2017, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa ai Fondi di Solidarietà di cui al Titolo II del D.lgs. n. 148/15 possono scegliere di accedere alla CIGD nei limiti previsti dalla normativa di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi purché le domande di accesso all’integrazione salariale abbiano per oggetto periodi di intervento non parzialmente o totalmente coincidenti; ATTESO che il presente Xxxxxxxx sostituisce integralmente gli Addendum all’Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016 sottoscritti rispettivamente il 27 ottobre 2016 e il 21 novembre 2016 che individuano già alcune tipologie di destinatari; sono fatti salvi gli effetti prodotti alla data odierna; Le parti convengono di ricorrere all’utilizzo della quota di riserva prevista dall’art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 e succ. mod. per un importo non superiore alle risorse finanziarie che saranno effettivamente disponibili, prioritariamente per consentire l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) da parte delle seguenti tipologie:VISTI ACQUISITA VERIFICATA ACCERTATA DATO ATTO

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Samples: www.regione.sardegna.it

VISTI. per quanto riguarda la disciplina di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 0000, x. 000”, xx particolare: − L’artl’art. 448 quater, comma 6-bis2, che prevede che “la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del D.lgsservizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui al suddetto art. n. 148/2015 modificato dall'art8 quinquies”; − l’art. 2 8 quater, comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 20168, n. 185secondo cui, il quale stabilisce che “in presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le Regioni e le Province autonome possano disporreunità sanitarie locali, nell'anno 2016attraverso gli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies, l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura sono tenute a porre a carico del servizio sanitario nazionale un volume di attività, comunque, non superiore al 50 per cento a quello previsto dagli indirizzi della Programmazione nazionale”; − l’art. 8 quinquies, comma 2, che disciplina la stipula dei contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro associazioni rappresentative a livello regionale, che indicano, tra l’altro: • il corrispettivo preventivato a fronte delle risorse assegnateattività concordate risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extratariffaria delle funzioni incluse nell’accordo, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle politiche sociali 1° agosto 2014attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali (art. 8 quinquies, n. 83473 e comma 2, lettera d); • la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che, in alternativacaso di incremento a seguito di modificazioni, abbiano facoltà di destinare le risorse di cui sopra ad azioni di politica attiva del lavoro; − La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 34 del 4 novembre 2016; − Le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 5 dicembre 2016 in risposta ai quesiti delle Regioni; − La circolare INPS n.217 del 13/12/2016; CONSIDERATO che: ▪ Il disposto di legge sopra citato prevede che nella determinazione della quota di riserva possano essere utilizzate le risorse assegnate dallo Stato alla Regione negli anni 2014, 2015 e 2016 con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione; ▪ La possibilità di ampliare la quota di riserva fino ad un massimo del 50% delle risorse assegnate per i trattamenti di integrazione salariale in deroga 2016 è comunque condizionata alla disponibilità effettiva delle risorse finanziarie residue attribuite alla Regione Lombardia; ▪ Le risorse finanziarie disponibili – in base alle citate disposizioni ministeriali e alla citata circolare INPS – sono determinate sulla base delle economie risultanti dalla scheda di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga presente nella Banca dati percettori INPS, periodicamente aggiornata dall’Istituto; ▪ Dalla scheda INPS, aggiornata al 11.12.2016 in applicazione delle citate disposizioni ministeriali, si rilevano economie presumibilmente sufficienti al fine di coprire i trattamenti di CIGD che potranno rendersi necessari nel periodo a cavallo fra il 2016 e il 2017; ▪ L’Accordo Quadro 2016, nell’ambito della c.d. riserva del 5%, già individua come destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori e gli apprendisti che, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa, prevedendo la cassa in deroga per gli apprendisti stessi oltre i 3 mesi di durata massima intervenute nel corso dell’anno 2016 e fino al limite dei programmi valori unitari dei tariffari regionali, per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui sopraalla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), ….omissis….(art. 8 quinquies, comma 2, lettera e-bis); ▪ ln relazione al raccordo tra la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga e l’istituzione del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi− l’art. 8 quinquies, comma 2-quater, il Ministero del Lavoro ha comunicato chequale prevede che “Le Regioni stipulano accordi con le Fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico … e contratti con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, anche per periodi che proseguano nell’anno 2017, sono definiti con le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa ai Fondi di Solidarietà modalità di cui al Titolo II all’articolo 10 comma 2 del D.lgsDecreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. n. 148/15 possono scegliere di accedere alla CIGD nei limiti previsti dalla normativa di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi purché le domande di accesso all’integrazione salariale abbiano per oggetto periodi di intervento non parzialmente o totalmente coincidenti; ATTESO che il presente Xxxxxxxx sostituisce integralmente gli Addendum all’Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016 sottoscritti rispettivamente il 27 ottobre 2016 e il 21 novembre 2016 che individuano già alcune tipologie di destinatari; sono fatti salvi gli effetti prodotti alla data odierna; Le parti convengono di ricorrere all’utilizzo della quota di riserva prevista dall’art. 44Regioni stipulano − l’art 8 quinquies, comma 62 quinquies che prevede, in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali, la sospensione dell’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-bis, del D.lgs. n. 148/2015 e succ. mod. per un importo non superiore alle risorse finanziarie che saranno effettivamente disponibili, prioritariamente per consentire l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) da parte delle seguenti tipologie:quater;

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VISTI. il capitolato speciale d’appalto allegato al progetto esecutivo approvato TENUTO CONTO che, fermo restando le competenze dell’ufficio centrale della C.U.C., per i servizi centralizzati e di interesse comune, specificati nell’accordo consortile, ai sensi dell’articolo 5 dello stesso accordo, per le procedure a beneficio di un singolo Comune, ogni Ente individua, con riferimento ai propri bisogni, le opere da realizzare e i beni e servizi da acquisire, provvedendo alla nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), stabilendo espressamente che, attraverso i propri Uffici decentrati, gli enti convenzionati, in particolarerappresentanza della C.U.C. svolgono, tra l’altro, le seguenti attività: − L’art- redazione degli atti di gara, ivi inclusa la determinazione a contrarre, il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito; - adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa; - presidenza e nomina della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; - aggiudicazione degli affidamenti; - adempimenti e comunicazioni alla competente autorità di vigilanza in materia; - gestione degli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento e quindi la legittimazione attiva e passiva in giudizio; RITENUTO che, nella fattispecie, il presente appalto è conforme a quanto richiesto dalla normativa vigente e ai principi comunitari enunciati all’art. 4400, x. 0 xxx X.Xxx. x. 00/00; DATO ATTO: - che la sottoscrizione del presente atto ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147–bis del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012; - che, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n°136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n°217/2010), alle procedure di spesa rivenienti dal presente atto è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara: CIG: 6970825AC2 ed il Codice Unico di Progetto CUP: E37H16001310004; - che, ai sensi all’art. 51, comma 6-bis, 1 del D.lgs. n. 148/2015 modificato dall'art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 201650/2016, n. 185, il quale stabilisce che le Regioni e le Province autonome possano disporre, nell'anno 2016, l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite i lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in misura lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non superiore al 50 per cento delle risorse assegnate, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473 e che, in alternativa, abbiano facoltà di destinare le risorse di cui sopra ad azioni di politica attiva del lavoro; − La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 34 del 4 novembre 2016; − Le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 5 dicembre 2016 in risposta ai quesiti delle Regioni; − La circolare INPS n.217 del 13/12/2016; CONSIDERATO che: ▪ Il disposto di legge sopra citato prevede che nella determinazione della quota di riserva possano essere utilizzate le risorse assegnate dallo Stato alla Regione negli anni 2014, 2015 e 2016 con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione; ▪ La possibilità di ampliare la quota di riserva fino ad un massimo del 50% delle risorse assegnate per i trattamenti di integrazione salariale in deroga 2016 è comunque condizionata alla disponibilità effettiva delle risorse finanziarie residue attribuite alla Regione Lombardia; ▪ Le risorse finanziarie disponibili – in base alle citate disposizioni ministeriali e alla citata circolare INPS – sono determinate sulla base delle economie risultanti dalla scheda di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga presente nella Banca dati percettori INPS, periodicamente aggiornata dall’Istituto; ▪ Dalla scheda INPS, aggiornata al 11.12.2016 in applicazione delle citate disposizioni ministeriali, si rilevano economie presumibilmente sufficienti al fine di coprire i trattamenti di CIGD che potranno rendersi necessari nel periodo a cavallo fra il 2016 e il 2017; ▪ L’Accordo Quadro 2016, nell’ambito della c.d. riserva del 5%, già individua come destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori e gli apprendisti che, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa, prevedendo la cassa in deroga per gli apprendisti stessi oltre i 3 mesi di durata massima nel corso dell’anno 2016 e fino al limite dei programmi di cui sopra; ▪ ln relazione al raccordo tra la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga e l’istituzione del Fondo di integrazione salariale attuare (FIS) e dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi, il Ministero del Lavoro ha comunicato che, anche per periodi che proseguano nell’anno 2017, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa ai Fondi di Solidarietà di cui al Titolo II del D.lgs. n. 148/15 possono scegliere di accedere alla CIGD nei limiti previsti dalla normativa di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi purché le domande di accesso all’integrazione salariale abbiano per oggetto periodi di intervento non parzialmente o totalmente coincidenti; ATTESO che il presente Xxxxxxxx sostituisce integralmente gli Addendum all’Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016 sottoscritti rispettivamente il 27 ottobre 2016 e il 21 novembre 2016 che individuano già alcune tipologie di destinatari; sono fatti salvi gli effetti prodotti alla data odierna; Le parti convengono di ricorrere all’utilizzo della quota di riserva prevista dall’art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 e succ. mod. per un importo non superiore alle risorse finanziarie che saranno effettivamente disponibili, prioritariamente per consentire l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) da parte delle seguenti tipologie:impossibilità oggettiva);

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VISTI. l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare: − L’artbase al quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; • l’art. 4421 della legge 15 marzo 1997 n.59; • l’art.7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 che prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; • la Direttiva n.11 del 18 sett. 2014 e la Circolare Ministeriale n. 47 del 21 ottobre 2014 che invitano le scuole a diffondere i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi di miglioramento individuati, pubblicando un primo rapporto di rendicontazione sociale nel portale "Scuola in chiaro". • la legge 13 luglio 2015, n.107, con particolare riferimento all’art. 1, comma 6-bis66 e seguenti; • l’art.1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, n. 107 che dispone che gli Uffici scolastici regionali promuovono la costruzione di reti tra istituzioni scolastiche; • le linee guida adottate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con nota del D.lgs7.06.2016, prot. n. 148/2015 modificato dall'art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 20162151; • la governance dell’autonomia richiede un sistema gestionale orientato ad armonizzare ed integrare i diversi processi di pianificazione, n. 185di controllo, di valutazione e di rendicontazione; un sistema che affianchi all’efficacia dell’azione gestionale interna, la valutazione dell’efficacia sociale; • il Bilancio Sociale, processo organizzativo attraverso il quale stabilisce che una istituzione riflette sistematicamente, su se stessa, sui propri valori, obiettivi e missione, e grazie al quale la scuola valuta e comunica agli stakeholder comportamenti, risultati e impatti del proprio agire, può consentire alle scuole di dar conto del complesso delle attività dell'amministrazione e a rappresentare in un quadro unitario il rapporto tra visione, obiettivi, risorse e risultati.; • le Regioni Istituzioni scolastiche sopra menzionate hanno interesse a collaborare reciprocamente per avviare un percorso di formazione e le Province autonome possano disporredi ricerca-azione sul tema del Bilancio Sociale, nell'anno 2016, l'utilizzo delle risorse finalizzato ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento delle risorse assegnateimplementare un’autentica cultura della rendicontazione sociale negli istituti scolastici; • tale collaborazione è finalizzata alla miglior realizzazione del Bilancio Sociale, con riferimento ai trattamenti attenzione per una rendicontazione autentica che renda confrontabili i processi tra diverse istituzioni e tra diversi momenti della loro vita organizzativa; • l’Ufficio Scolastico Regionale con nota del 23 novembre 2017 Prot. n. AOODRP/0030939 ha riconosciuto la valenza che l’iniziativa tesa a creare un sistema di integrazione salariale e accountability condiviso può rivestire in funzione della prospettiva di mobilità anche una rendicontazione sociale dell’operato posto in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473 e cheessere dalle istituzioni scolastiche statali, in alternativatermini di efficacia ed efficienza dell’impiego di risorse finanziarie, abbiano facoltà di destinare le risorse di cui sopra ad azioni di politica attiva del lavoroprofessionali e strutturali; − La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 34 del 4 novembre 2016; − Le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 5 dicembre 2016 in risposta ai quesiti delle Regioni; − La circolare INPS n.217 del 13/12/2016; CONSIDERATO che: ▪ Il disposto di legge sopra citato prevede che nella determinazione della quota di riserva possano essere utilizzate le risorse assegnate dallo Stato alla Regione negli anni 2014i suddetti, 2015 e 2016 con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione; ▪ La possibilità di ampliare la quota di riserva fino ad un massimo del 50% delle risorse assegnate per i trattamenti di integrazione salariale in deroga 2016 è comunque condizionata alla disponibilità effettiva delle risorse finanziarie residue attribuite alla Regione Lombardia; ▪ Le risorse finanziarie disponibili – in base alle citate disposizioni ministeriali e alla citata circolare INPS – sono determinate sulla base delle economie risultanti dalla scheda di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga presente nella Banca dati percettori INPS, periodicamente aggiornata dall’Istituto; ▪ Dalla scheda INPS, aggiornata al 11.12.2016 in applicazione delle citate disposizioni ministeriali, si rilevano economie presumibilmente sufficienti al fine di coprire i trattamenti di CIGD che potranno rendersi necessari nel periodo a cavallo fra il 2016 e il 2017; ▪ L’Accordo Quadro 2016, nell’ambito della c.d. riserva del 5%, già individua come destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori e gli apprendisti che, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa, prevedendo la cassa in deroga per gli apprendisti stessi oltre i 3 mesi di durata massima nel corso dell’anno 2016 e fino al limite dei programmi di cui sopra; ▪ ln relazione al raccordo tra la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga e l’istituzione del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi, il Ministero del Lavoro ha comunicato che, anche per periodi che proseguano nell’anno 2017, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa ai Fondi di Solidarietà di cui al Titolo II del D.lgs. n. 148/15 possono scegliere di accedere alla CIGD nei limiti previsti dalla normativa di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi purché le domande di accesso all’integrazione salariale abbiano per oggetto periodi di intervento non parzialmente o totalmente coincidenti; ATTESO che il presente Xxxxxxxx sostituisce integralmente gli Addendum all’Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016 sottoscritti rispettivamente il 27 ottobre 2016 e il 21 novembre 2016 che individuano già alcune tipologie di destinatari; sono fatti salvi gli effetti prodotti alla data odierna; Le parti atto, convengono di ricorrere all’utilizzo della quota di riserva prevista dall’art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 e succ. mod. per un importo non superiore alle risorse finanziarie che saranno effettivamente disponibili, prioritariamente per consentire l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) da parte delle seguenti tipologie:quanto segue.

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Samples: Accordo Di Rete Di Scopo

VISTI. in particolare: − L’art. 44, comma 6-bis, lo Statuto vigente dell’Unione dei Comuni Valle del Savio; il T.U. degli Enti Locali D.lgs. n. 148/2015 modificato dall'art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 267/2000; Su conforme proposta del D.lgs. 24 settembre 2016Dirigente del Settore Sistemi Informatici Associati; Acquisito, n. 185in xxx xxxxxxxxxxx, il quale stabilisce che le Regioni e le Province autonome possano disporre, nell'anno 2016, l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento delle risorse assegnate, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità anche in deroga ai criteri parere favorevole di cui agli articoli 2 all'art.49 D. Lgs. n.267/2000 di seguito riportato; A voti unanimi palesemente espressi, DI CONSIDERARE le premesse parte integrante del presente atto anche se materialmente non ritrascritte; DI APPROVARE lo schema di accordo attuativo quale allegato sub a) al presente atto a farne parte integrante e 3 del decreto del Ministro del lavoro sostanziale, tra i Comuni di Cesena, Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Sarsina, Verghereto, Montiano e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473 e che, in alternativa, abbiano facoltà di destinare le risorse di cui sopra ad azioni di politica attiva del lavoro; − La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 34 del 4 novembre 2016; − Le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 5 dicembre 2016 in risposta ai quesiti delle Regioni; − La circolare INPS n.217 del 13/12/2016; CONSIDERATO che: ▪ Il disposto di legge sopra citato prevede che nella determinazione della quota di riserva possano essere utilizzate le risorse assegnate dallo Stato alla Regione negli anni 2014, 2015 e 2016 con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione; ▪ La possibilità di ampliare la quota di riserva fino ad un massimo del 50% delle risorse assegnate per i trattamenti di integrazione salariale in deroga 2016 è comunque condizionata alla disponibilità effettiva delle risorse finanziarie residue attribuite alla Regione Lombardia; ▪ Le risorse finanziarie disponibili – in base alle citate disposizioni ministeriali e alla citata circolare INPS – sono determinate sulla base delle economie risultanti dalla scheda di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga presente nella Banca dati percettori INPS, periodicamente aggiornata dall’Istituto; ▪ Dalla scheda INPS, aggiornata al 11.12.2016 in applicazione delle citate disposizioni ministeriali, si rilevano economie presumibilmente sufficienti l’Unione Valle Savio al fine di coprire regolare le candidature delle proposte progettuali dei singoli Comuni sugli avvisi pubblicati o ancora da pubblicare dal Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale relativi alle misure 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud, 1.4.1 Esperienza dei servizi pubblici, 1.4.3 Adozione PagoPA e app IO e 1.4.4 DI DARE ATTO che nel caso in cui le proposte presentate dai singoli Comuni sulle diverse misure del PNRR vengano finanziate, i trattamenti Comuni dovranno trasferire all’Unione i contributi ricevuti in quanto le spese per l’attivazione dei diversi servizi sono state sostenute dall’Unione o lo saranno in virtù della convenzione sottoscritta per il conferimento delle funzioni dei sistemi informatici in Unione; DI DARE ATTO che con successivo atto dirigenziale verranno accertate sui rispettivi capitoli/articoli di CIGD che potranno rendersi necessari nel periodo a cavallo fra il 2016 e il 2017; ▪ L’Accordo Quadro 2016, nell’ambito della c.d. riserva del 5%, già individua come destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori e gli apprendisti chebilancio, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa, prevedendo la cassa in deroga per gli apprendisti stessi oltre i 3 mesi di durata massima nel corso dell’anno 2016 dell’art. 179 del D.Lgs 267/2000 e fino al limite dei programmi di cui sopra; ▪ ln relazione al raccordo tra la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga e l’istituzione del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi, il Ministero del Lavoro ha comunicato che, anche per periodi che proseguano nell’anno 2017principio relativo alla contabilità finanziaria, le aziende somme che rientrano nel campo di applicazione i singoli Comuni dovranno trasferire all’Unione; DI DARE MANDATO al Presidente dell’Unione o chi lo sostituisce per legge o per delega, ad intervenire nella stipulazione della normativa relativa ai Fondi di Solidarietà di cui al Titolo II del D.lgs. n. 148/15 possono scegliere di accedere alla CIGD nei limiti previsti dalla normativa di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi purché le domande di accesso all’integrazione salariale abbiano per oggetto periodi di intervento non parzialmente o totalmente coincidenti; ATTESO che il presente Xxxxxxxx sostituisce integralmente gli Addendum all’Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016 sottoscritti rispettivamente il 27 ottobre 2016 e il 21 novembre 2016 che individuano già alcune tipologie di destinatari; sono fatti salvi gli effetti prodotti alla data odierna; Le parti convengono di ricorrere all’utilizzo della quota di riserva prevista dall’art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 e succ. mod. per un importo non superiore alle risorse finanziarie che saranno effettivamente disponibili, prioritariamente per consentire l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) da parte delle seguenti tipologie:convenzione;

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VISTI. in particolaregli elaborati predisposti dal Geom. Xxxxxxxxxx Xxxxxx dipendente a tempo indeterminato dell’Amministrazione provinciale, costituita dai seguenti elaborati, conservati agli atti dell’Ufficio: − L’art- Relazione generale sull'accordo quadro. 44- Corografia rete stradale provinciale - Capitolato speciale d'appalto - l'Elenco Prezzi da porre a base di gara; Precisato inoltre che: - l’Amministrazione provinciale, comma 6-bisal fine di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare per un quadriennio – prendendo come data di partenza quella che va dalla data di stipula del contratto - e riguardante l’esecuzione di prestazioni con connotati di serialità, del D.lgscaratteristiche esecutive standardizzate e non predeterminabili nel numero, intende concludere un Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. n. 148/2015 modificato dall'art54 D.Lgs. 2 comma 1 lett. f50/2016, sul quale basare l’aggiudicazione di appalto di durata stabilita nel capitolato speciale (quadriennale) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 2016entro i limiti delle condizioni fissate nel medesimo accordo; - l’Accordo quadro riguarderà la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento piani viabili per il mantenimento della sicurezza stradale e per la pubblica incolumità; - l’importo dei lavori non potrà globalmente superare, n. 185compresi gli oneri per la sicurezza, il quale stabilisce che le Regioni e le Province autonome possano disporreIVA esclusa, nell'anno 2016, l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento delle risorse assegnate, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità anche in deroga ai criteri € 5.100.000,00 di cui agli articoli 2 € 122.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014€ 348.400,00 relativo al costo della della mano d’opera, n. 83473 e che, in alternativa, abbiano facoltà di destinare le risorse di cui sopra ad azioni di politica attiva del lavorooltre IVA al 22%; − La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 34 del 4 novembre 2016; − Le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 5 dicembre 2016 in risposta ai quesiti delle Regioni; − La circolare INPS n.217 del 13/12/2016; CONSIDERATO Precisato altresì che: ▪ Il disposto - il valore economico dell’accordo quadro non costituisce indicazione di legge sopra citato prevede corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto; infatti l’Accordo quadro ai sensi dell’art 54 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. costituisce uno strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri “contratti attuativi” che nella determinazione saranno affidati dalla Stazione Appaltante nel corso della quota di riserva possano essere utilizzate le risorse assegnate dallo Stato alla Regione negli anni 2014durata dell’accordo quadro, 2015 e 2016 con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione; ▪ La possibilità di ampliare la quota di riserva fino ad un massimo del 50% delle risorse assegnate per i trattamenti di integrazione salariale in deroga 2016 è comunque condizionata alla disponibilità effettiva delle risorse finanziarie residue attribuite alla Regione Lombardia; ▪ Le risorse finanziarie disponibili – in base alle citate disposizioni ministeriali necessità e priorità rilevate dall’Amministrazione; - pertanto, la stipula dell’accordo quadro con la Ditta aggiudicataria non è fonte di immediata obbligazione, né impegnativa in ordine all’affidamento dei “contratti attuativi”; questi ultimi assumono la forma di Ordini d Lavoro (OdL) e si intendono affidati con il loro ricevimento da parte dell’impresa aggiudicataria; ciascun XxX descriverà l’intervento e ne stabilirà l’importo, la data di inizio ed il termine massimo di completamento; - la durata dell’accordo quadro è stabilita in 4 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e terminerà alla citata circolare INPS – sono determinate sulla base delle economie risultanti dalla scheda scadenza senza che l’Amministrazione comunichi disdetta alcuna; l’Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di monitoraggio degli ammortizzatori sociali dichiarare la cessazione dell’accordo quadro in deroga presente nella Banca dati percettori INPS, periodicamente aggiornata dall’Istituto; ▪ Dalla scheda INPS, aggiornata al 11.12.2016 in applicazione delle citate disposizioni ministeriali, si rilevano economie presumibilmente sufficienti al fine di coprire i trattamenti di CIGD che potranno rendersi necessari nel periodo a cavallo fra il 2016 e il 2017; ▪ L’Accordo Quadro 2016, nell’ambito della c.d. riserva del 5%, già individua come destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori e gli apprendisti che, COPIA CARTACEA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ORIGINALE DIGITALE: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, della normativa vigenteDeterminazione Dirigenziale originale digitale n°267 del 29/03/2019firmata digitalmente da XXXXX XX XXXXXXX, siano esclusi da programmi esecutiva dal 29/03/2019 e affissa all'albo pretorio dell'ente, dal 29/03/2019 al 12/04/2019. Copia libera stampata il giorno 01/04/2019 dall'utente XXXXXXXX XXXXX XXXX attraverso il software Xxxx@xxx. anticipo rispetto alla scadenza contrattualmente prevista, al raggiungimento del limite massimo di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa, prevedendo la cassa in deroga per gli apprendisti stessi oltre i 3 mesi di durata massima nel corso dell’anno 2016 e fino al limite dei programmi di cui sopra; ▪ ln relazione al raccordo tra la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga e l’istituzione del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi, il Ministero del Lavoro ha comunicato che, anche per periodi che proseguano nell’anno 2017, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa ai Fondi di Solidarietà di cui al Titolo II del D.lgs. n. 148/15 possono scegliere di accedere alla CIGD nei limiti previsti dalla normativa di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi purché le domande di accesso all’integrazione salariale abbiano per oggetto periodi di intervento non parzialmente o totalmente coincidenti; ATTESO che il presente Xxxxxxxx sostituisce integralmente gli Addendum all’Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016 sottoscritti rispettivamente il 27 ottobre 2016 e il 21 novembre 2016 che individuano già alcune tipologie di destinatari; sono fatti salvi gli effetti prodotti alla data odierna; Le parti convengono di ricorrere all’utilizzo della quota di riserva prevista dall’art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 e succ. mod. per un importo non superiore alle risorse finanziarie che saranno effettivamente disponibili, prioritariamente per consentire l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) da parte delle seguenti tipologie:spesa;

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VISTI. in particolaregli elaborati predisposti dal Geom. Xxxxxxxxxx Xxxxxx dipendente a tempo indeterminato dell’Amministrazione provinciale, costituita dai seguenti elaborati, conservati agli atti dell’Ufficio: − L’art- Relazione generale sull'accordo quadro; - Corografia rete stradale provinciale; - Capitolato speciale d'appalto; - l'Elenco Prezzi da porre a base di gara; - Schema di Contratto. 44Precisato dunque che: - l’Amministrazione provinciale, comma 6-bisal fine di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare per un quadriennio – prendendo come data di partenza quella di affidamento del primo ordinativo riguardante l’esecuzione di prestazioni con connotati di serialità, del D.lgscaratteristiche esecutive standardizzate e non predeterminabili nel numero, intende concludere un Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. n. 148/2015 modificato dall'art54 D.Lgs. 2 comma 1 lett. f50/2016, sul quale basare l’aggiudicazione di appalto di durata stabilita nel capitolato speciale (quadriennale) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 2016entro i limiti delle condizioni fissate nel medesimo accordo; - l’Accordo quadro riguarderà la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento piani viabili per il mantenimento della sicurezza stradale e per la pubblica incolumità; - l’importo dei lavori non potrà globalmente superare, n. 185compresi gli oneri per la sicurezza, il quale stabilisce che le Regioni e le Province autonome possano disporreIVA esclusa, nell'anno 2016, l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento delle risorse assegnate, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità anche in deroga ai criteri € 5.650.000,00 di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473 e che, in alternativa, abbiano facoltà di destinare le risorse di cui sopra ad azioni € 117.964,00 per costi COVID 19, € 170.036,00 per oneri di politica attiva del lavorosicurezza non soggetti a ribasso e € 383,600,00 relativo al costo della della mano d’opera , oltre IVA al 22% ; − La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 34 del 4 novembre 2016; − Le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 5 dicembre 2016 in risposta ai quesiti delle Regioni; − La circolare INPS n.217 del 13/12/2016; CONSIDERATO Precisato altresì che: ▪ Il disposto - il valore economico dell’accordo quadro non costituisce indicazione di legge sopra citato prevede corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto; infatti l’Accordo quadro ai sensi dell’art 54 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. costituisce uno strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri “contratti attuativi” che nella determinazione saranno affidati dalla Stazione Appaltante nel corso della quota di riserva possano essere utilizzate le risorse assegnate dallo Stato alla Regione negli anni 2014durata dell’accordo quadro, 2015 e 2016 con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione; ▪ La possibilità di ampliare la quota di riserva fino ad un massimo del 50% delle risorse assegnate per i trattamenti di integrazione salariale in deroga 2016 è comunque condizionata alla disponibilità effettiva delle risorse finanziarie residue attribuite alla Regione Lombardia; ▪ Le risorse finanziarie disponibili – in base alle citate disposizioni ministeriali necessità e priorità rilevate dall’Amministrazione; - pertanto, la stipula dell’accordo quadro con la Ditta aggiudicataria non è fonte di immediata obbligazione, né impegnativa in ordine all’affidamento dei “contratti attuativi”; questi ultimi assumono la forma di Ordini di Lavoro (OdL) e si intendono affidati con il loro ricevimento da parte dell’impresa aggiudicataria; ciascun XxX descriverà l’intervento e ne stabilirà l’importo, la data di inizio ed il termine massimo di completamento; - la durata dell’accordo quadro è stabilita in 4 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e terminerà alla citata circolare INPS – sono determinate sulla base delle economie risultanti dalla scheda scadenza senza che l’Amministrazione comunichi disdetta alcuna; l’Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di monitoraggio degli ammortizzatori sociali dichiarare la cessazione dell’accordo quadro in deroga presente nella Banca dati percettori INPS, periodicamente aggiornata dall’Istituto; ▪ Dalla scheda INPS, aggiornata al 11.12.2016 in applicazione delle citate disposizioni ministeriali, si rilevano economie presumibilmente sufficienti al fine di coprire i trattamenti di CIGD che potranno rendersi necessari nel periodo a cavallo fra il 2016 e il 2017; ▪ L’Accordo Quadro 2016, nell’ambito della c.d. riserva del 5%, già individua come destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori e gli apprendisti che, COPIA CARTACEA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ORIGINALE DIGITALE: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, della normativa vigenteDeterminazione Dirigenziale originale digitale n°353 del 27/04/2021firmata digitalmente da Xxxxxxxxx Xxxxxxx, siano esclusi da programmi esecutiva dal 27/04/2021 e affissa all'albo pretorio dell'ente, dal 27/04/2021 al 11/05/2021. Copia libera stampata il giorno 12/05/2021 dall'utente XXXXXXXXX XXXXXX attraverso il software Xxxx@xxx. anticipo rispetto alla scadenza contrattualmente prevista, al raggiungimento del limite massimo di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa, prevedendo la cassa in deroga per gli apprendisti stessi oltre i 3 mesi di durata massima nel corso dell’anno 2016 e fino al limite dei programmi di cui sopra; ▪ ln relazione al raccordo tra la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga e l’istituzione del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi, il Ministero del Lavoro ha comunicato che, anche per periodi che proseguano nell’anno 2017, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa ai Fondi di Solidarietà di cui al Titolo II del D.lgs. n. 148/15 possono scegliere di accedere alla CIGD nei limiti previsti dalla normativa di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi purché le domande di accesso all’integrazione salariale abbiano per oggetto periodi di intervento non parzialmente o totalmente coincidenti; ATTESO che il presente Xxxxxxxx sostituisce integralmente gli Addendum all’Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016 sottoscritti rispettivamente il 27 ottobre 2016 e il 21 novembre 2016 che individuano già alcune tipologie di destinatari; sono fatti salvi gli effetti prodotti alla data odierna; Le parti convengono di ricorrere all’utilizzo della quota di riserva prevista dall’art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 e succ. mod. per un importo non superiore alle risorse finanziarie che saranno effettivamente disponibili, prioritariamente per consentire l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) da parte delle seguenti tipologie:spesa;

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VISTI. in particolare: − L’art. 44l’articolo 40 comma 2 del Codice dei contratti pubblici (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione) “A decorrere dal 18 ottobre 2018, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 modificato dall'art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 2016, n. 185, il quale stabilisce che le Regioni e le Province autonome possano disporre, nell'anno 2016, l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento delle risorse assegnate, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473 e che, in alternativa, abbiano facoltà di destinare le risorse di cui sopra ad azioni di politica attiva del lavoro; − La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 34 del 4 novembre 2016; − Le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 5 dicembre 2016 in risposta ai quesiti delle Regioni; − La circolare INPS n.217 del 13/12/2016; CONSIDERATO che: ▪ Il disposto di legge sopra citato prevede che nella determinazione della quota di riserva possano essere utilizzate le risorse assegnate dallo Stato alla Regione negli anni 2014, 2015 e 2016 con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione; ▪ La possibilità di ampliare la quota di riserva fino ad un massimo del 50% delle risorse assegnate per i trattamenti di integrazione salariale in deroga 2016 è comunque condizionata alla disponibilità effettiva delle risorse finanziarie residue attribuite alla Regione Lombardia; ▪ Le risorse finanziarie disponibili – in base alle citate disposizioni ministeriali e alla citata circolare INPS – sono determinate sulla base delle economie risultanti dalla scheda di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga presente nella Banca dati percettori INPS, periodicamente aggiornata dall’Istituto; ▪ Dalla scheda INPS, aggiornata al 11.12.2016 in applicazione delle citate disposizioni ministeriali, si rilevano economie presumibilmente sufficienti al fine di coprire i trattamenti di CIGD che potranno rendersi necessari nel periodo a cavallo fra il 2016 e il 2017; ▪ L’Accordo Quadro 2016, nell’ambito della c.d. riserva del 5%, già individua come destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori comunicazioni e gli apprendisti che, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi da programmi scambi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa, prevedendo la cassa in deroga per gli apprendisti stessi oltre i 3 mesi di durata massima nel corso dell’anno 2016 e fino al limite dei programmi di cui sopra; ▪ ln relazione al raccordo tra la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga e l’istituzione del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi, il Ministero del Lavoro ha comunicato che, anche per periodi che proseguano nell’anno 2017, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa ai Fondi di Solidarietà informazioni nell’ambito delle procedure di cui al Titolo II presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”; l’articolo 41 comma 2-bis del D.lgsCodice dei contratti pubblici (Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza). “È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all'articolo 58”; - l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 148/15 241 che prevede che le amministrazioni pubbliche possono scegliere concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di accedere alla CIGD nei limiti previsti dalla normativa attività di settore interesse comune. - che ASMEL si è dotata di una piattaforma di e-procurement, ampiamente collaudata su numerosi Enti locali in tutt’Italia, per consentire a Enti locali, Società a partecipazione pubblica, Aziende Sanitarie, Enti no profit, Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, Università, Fondazioni e Istituti di Ricerca, Camere di Commercio, Ordini Professionali, Consorzi e Organismi di Diritto pubblico e/o privato e ogni Società/Ente soggetto all’applicazione del Codice dei contratti pubblici, sottoscrittori del presente Protocollo, di effettuare procedure di gara autonomamente con modalità telematiche; - che l’entrata in vigore dell’obbligo delle comunicazione telematiche per tutte le procedure di gara sotto e sopra richiamata o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi purché le domande soglia comporta la necessità di accesso all’integrazione salariale abbiano dotarsi di strumenti di e-procurement che garantiscano la legittimità delle procedure affidate; - che ASMEL, nel pieno rispetto della propria natura di promotrice della sussidiarietà, intende favorire i processi di modernizzazione della Pubblica Amministrazione senza comportare nuovi aggravi di spesa a carico degli Enti; - che l’Ente sottoscrittore intende utilizzare la piattaforma telematica messa a disposizione da ASMEL per oggetto periodi l’espletamento di intervento non parzialmente o totalmente coincidenti; ATTESO che il presente Xxxxxxxx sostituisce integralmente gli Addendum all’Accordo Quadro ammortizzatori sociali proprie gare in deroga 2016 sottoscritti rispettivamente il 27 ottobre 2016 e il 21 novembre 2016 che individuano già alcune tipologie di destinatari; sono fatti salvi gli effetti prodotti alla data odiernamaniera informatizzata; Le parti convengono di ricorrere all’utilizzo della quota di riserva prevista dall’art. 44Parti, comma 6-bis, ritenendo quanto visto e premesso come parte integrante e sostanziale del D.lgs. n. 148/2015 e succ. mod. per un importo non superiore alle risorse finanziarie che saranno effettivamente disponibili, prioritariamente per consentire l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) da parte delle seguenti tipologie:presente accordo,

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VISTI. l’Accordo definitivo di ripartizione del Fondo Risorse Decentrate dell’anno 2020 sottoscritto il 21 novembre 2022 tra i rappresentanti dell'Agenzia e delle XX.XX. Nazionali di seguito denominato "Accordo nazionale" così assegnato all’Ufficio: che in particolareapplicazione dei criteri stabiliti nell’Accordo nazionale si provvede ad attribuire al personale la quota relativa al premio di “Produttività individuale” in funzione della tipologia di attività svolta (in relazione alle ore di lavoro effettivamente prestate, comprese quelle di Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Roma – Territorio – Via Xxxxxxxx Xxxxx, 58/60 – 00000 Xxxx tel. (0000) 00.00000000 e-mail: − L’artxxx.xxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx pec: xxx_xxxx0@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx lavoro straordinario), rivalutata secondo i coefficienti di valutazione riferibili all’Ufficio, contenuti nell’Allegato B del predetto Accordo; che le ore effettivamente prestate risultanti dalla procedura Presenze/Assenze sono integrate, applicando il coefficiente medio riferito alla struttura di appartenenza, con quelle relative a: • astensione obbligatoria per maternità di cui agli artt. 4416 e 17 del D.lgs. 151/01; • riposo giornaliero per allattamento di cui agli artt. 39, comma 6-bis, 40 e 41 del D.lgs. n. 148/2015 modificato dall'art151/2001; • congedo per le donne vittime di violenza; • fruizione dei permessi ex art.33 comma 6 della L.104/92; • ore di congedo parentale di cui all’art. 2 comma 32 del D. Lgs. n.151/2001 (il compenso è parametrato alla stessa misura percentuale della retribuzione corrisposta durante i giorni di congedo fruiti) • ore di congedo per malattia del figlio di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 151/2001 per i primi 30 giorni interamente retribuiti; • ore per l’effettuazione di terapie salvavita di cui all’art. art. 30, commi 1 lette 3, del CCNL FC 2019-2021; • ore di fruizione di ferie solidali; • ore dei soggetti di cui all’art. f) punto 1 7, commi 3 e 4, del D.lgs. 24 settembre 2016, n. 185, il quale stabilisce CCNL FC; che le Regioni e le Province autonome possano disporreore di formazione, nell'anno 2016sia quelle fruite in qualità di discenti che quelle erogate quali docenti, l'utilizzo verranno valorizzate con il coefficiente delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento delle risorse assegnateattività svolte nel 2020 da ciascun dipendente, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473 e che, in alternativa, abbiano facoltà di destinare le risorse di cui sopra ad azioni di politica attiva del lavoro; − La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 34 del 4 novembre 2016; − Le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 5 dicembre 2016 in risposta ai quesiti delle Regioni; − La circolare INPS n.217 del 13/12/2016; CONSIDERATO che: ▪ Il disposto di legge sopra citato prevede che nella determinazione della quota di riserva possano essere utilizzate le risorse assegnate dallo Stato alla Regione negli anni 2014, 2015 e 2016 con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione; ▪ La possibilità di ampliare la quota di riserva fino ad un massimo del 50% delle risorse assegnate per i trattamenti di integrazione salariale in deroga 2016 è comunque condizionata alla disponibilità effettiva delle risorse finanziarie residue attribuite alla Regione Lombardia; ▪ Le risorse finanziarie disponibili – definito proporzionalmente in base alle citate disposizioni ministeriali e ore attribuite a ciascuna attività; che le giornate di assistenza ed informazione all’utenza prestata sono state preventivamente verificate anche per il tramite della locale RSU così come richiesto durante l’incontro dello scorso 15 febbraio; che al personale è stata data preventiva informazione: • sulle ore di attività prestata nei processi lavorativi ai fini della remunerazione spettante riguardo alla citata circolare INPS – sono determinate sulla base produttività individuale; • delle economie risultanti dalla scheda di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga presente nella Banca dati percettori INPS, periodicamente aggiornata dall’Istituto; ▪ Dalla scheda INPS, aggiornata al 11.12.2016 in applicazione giornate consuntivate per l’attribuzione delle citate disposizioni ministeriali, si rilevano economie presumibilmente sufficienti al fine di coprire i trattamenti di CIGD che potranno rendersi necessari nel periodo a cavallo fra indennità remunerabili con il 2016 e il 2017; ▪ L’Accordo Quadro 2016, nell’ambito della c.d. riserva del 5%, già individua come destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori e gli apprendisti che, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa, prevedendo la cassa in deroga per gli apprendisti stessi oltre i 3 mesi di durata massima nel corso dell’anno 2016 e fino al limite dei programmi di cui sopra; ▪ ln relazione al raccordo tra la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga e l’istituzione del Fondo di integrazione salariale sede (FIS) e dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi, il Ministero del Lavoro ha comunicato che, anche per periodi che proseguano nell’anno 2017, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa ai Fondi di Solidarietà di cui al Titolo II del D.lgs. n. 148/15 possono scegliere di accedere alla CIGD nei limiti previsti dalla normativa di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi purché le domande di accesso all’integrazione salariale abbiano per oggetto periodi di intervento non parzialmente o totalmente coincidenti; ATTESO che il presente Xxxxxxxx sostituisce integralmente gli Addendum all’Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016 sottoscritti rispettivamente il 27 ottobre 2016 e il 21 novembre 2016 che individuano già alcune tipologie di destinatari; sono fatti salvi gli effetti prodotti alla data odierna; Le parti convengono di ricorrere all’utilizzo della quota di riserva prevista dall’art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 e succ. mod. per un importo non superiore alle risorse finanziarie che saranno effettivamente disponibili, prioritariamente per consentire l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) da parte delle seguenti tipologie:budget Ufficio);

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Samples: Accordo Per La Ripartizione Del Fondo Risorse Decentrate Anno 2020 Dell’ufficio Provinciale Territorio Di Roma

VISTI. in particolare: − L’art. 44gli articoli 1, comma 6-bis2, del D.lgs. n. 148/2015 modificato dall'art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 20164, n. 1855, 8, 9 della Legge 381/91 e l’articolo 11 della Legge Regionale 21/2003; – che con l’affidamento alla COOPERATIVA delle attività oggetto della convenzione, il quale stabilisce che le Regioni COMUNE e le Province autonome possano disporre, nell'anno 2016, l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento delle risorse assegnate, con riferimento ai trattamenti la COOPERATIVA si pongono i seguenti obiettivi: favorire lo sviluppo di percorsi di integrazione salariale e ed inserimento lavorativo a favore di mobilità anche propri cittadini che versano in deroga ai criteri situazioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473 e che, in alternativa, abbiano facoltà disadattamento sociale e/o di destinare le risorse di cui sopra ad azioni di politica attiva emarginazione dal mercato del lavoro; − La Circolare creare delle opportunità di lavoro per persone disoccupate o escluse dal lavoro proprio a causa della loro situazione di svantaggio sociale, offrendo loro l’opportunità di svolgere un’attività lavorativa, specificamente finalizzata, nell’ambito di un più complesso intervento di promozione umana, al loro recupero e reinserimento sociale; creare ulteriori opportunità per la realizzazione di strumenti di avvicinamento graduale al mondo del Ministero lavoro quali tirocini lavorativi e borse lavoro; – che la scelta del Lavoro e delle Politiche sociali n. 34 del 4 novembre 2016; − Le indicazioni fornite convenzionamento con la COOPERATIVA è motivata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 5 dicembre 2016 in risposta ai quesiti delle Regioni; − La circolare INPS n.217 del 13/12/2016; CONSIDERATO fatto che: ▪ Il disposto le Cooperative sociali svolgono la propria azione sociale precipuamente nell’ambito territoriale, integrandosi nella rete dei servizi per la riabilitazione dei disabili, dei pazienti psichiatrici, delle persone soggette a dipendenza, delle persone detenute e di altre categorie di utenti a rischio di emarginazione; le Amministrazioni Locali e le Cooperative Sociali sono perciò espressione della medesima comunità locale, a cui compete il dovere di tutelare i soggetti più deboli e possono quindi coordinare ed integrare la comune azione, salvaguardando le rispettive autonomie e peculiarità istituzionali, promuovendo e avviando interventi a favore delle persone in condizioni di disagio individuale ed emarginazione sociale; – che la COOPERATIVA è stata individuata a seguito di avviso pubblico per la formazione di un elenco speciale delle Cooperative di tipo B ai sensi della legge sopra citato prevede che nella determinazione della quota di riserva possano essere utilizzate le risorse assegnate dallo Stato alla Regione negli anni 2014, 2015 e 2016 con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione; ▪ La possibilità di ampliare la quota di riserva fino ad un massimo del 50% delle risorse assegnate per i trattamenti di integrazione salariale in deroga 2016 è comunque condizionata alla disponibilità effettiva delle risorse finanziarie residue attribuite alla Regione Lombardia; ▪ Le risorse finanziarie disponibili – in base alle citate disposizioni ministeriali e alla citata circolare INPS – sono determinate sulla base delle economie risultanti dalla scheda di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga presente nella Banca dati percettori INPS, periodicamente aggiornata dall’Istituto; ▪ Dalla scheda INPS, aggiornata al 11.12.2016 in applicazione delle citate disposizioni ministeriali, si rilevano economie presumibilmente sufficienti n. 381/1991 al fine di coprire i trattamenti di CIGD stipulare delle convenzioni (art. 5 comma 1), approvato con determina Ufficio Servizi Sociali n° 42 del 02/04/2015 n° gen. 78/2015, e conseguente formazione dell’Elenco come da verbale approvato con determinazione Ufficio Servizi Sociali n° 55 del 18/05/2015, n° gen. 193/2015; – che potranno rendersi necessari nel periodo a cavallo fra il 2016 e il 2017; ▪ L’Accordo Quadro 2016, nell’ambito della c.d. riserva del 5%, già individua come destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori e gli apprendisti che, permangano per la COOPERATIVA le condizioni per l’iscrizione all’Albo regionale ai sensi della normativa vigentelegge, siano esclusi come da programmi autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante; – che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all’inserimento lavorativo dei persone svantaggiate, la COOPERATIVA svolge le seguenti attività: gestione e pulizia del verde, servizi di intervento pulizia e igiene, disinfestazione e derattizzazione, piccole manutenzioni, traslochi e facchinaggio, servizi ausiliari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa, prevedendo la cassa in deroga per gli apprendisti stessi oltre i 3 mesi di durata massima nel corso dell’anno 2016 e fino al limite dei programmi di cui sopra; ▪ ln relazione al raccordo tra la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga e l’istituzione del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi, il Ministero del Lavoro ha comunicato che, anche per periodi che proseguano nell’anno 2017, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa ai Fondi di Solidarietà di cui al Titolo II del D.lgs. n. 148/15 possono scegliere di accedere alla CIGD nei limiti previsti dalla normativa di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi purché le domande di accesso all’integrazione salariale abbiano per oggetto periodi di intervento non parzialmente o totalmente coincidenti; ATTESO che il presente Xxxxxxxx sostituisce integralmente gli Addendum all’Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016 sottoscritti rispettivamente il 27 ottobre 2016 e il 21 novembre 2016 che individuano già alcune tipologie di destinatari; sono fatti salvi gli effetti prodotti alla data odierna; Le parti convengono di ricorrere all’utilizzo della quota di riserva prevista dall’art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 e succ. mod. per un importo non superiore alle risorse finanziarie che saranno effettivamente disponibili, prioritariamente per consentire l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) da parte delle seguenti tipologie:supporto.

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Samples: Convenzione Tra

VISTI. gli atti del procedimento; CONSIDERATO, in particolare, quanto segue: − L’artInoltre, sono emersi elementi che fanno ritenere che l'applicazione di condizioni di esclusiva nei rapporti di noleggio delle pellicole alle sale cinematografiche sia una prassi che interessa anche mercati geografici diversi da quello di Roma, in particolare che esistano accordi di esclusiva tra distributori ed esercenti che operano nelle città di Milano, Catania e di Salerno. 44In particolare, comma 6-bisattraverso la società Controlcine, del D.lgsi distributori riceverebbero gli elenchi dei titoli dei film, delle società che li distribuiscono e delle relative date di uscita previste. n. 148/2015 modificato dall'artPeraltro sono emerse evidenze anche in relazione a uno scambio di informazioni diretto tra distributori, finalizzato a coordinare le date di uscita dei film. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 2016, n. 185In particolare, il quale stabilisce Direttore commerciale di una società di distribuzione, nel corso dell'ispezione, ha affermato che "ci sono rapporti di collaborazione continua tra società di distribuzione (ci sentiamo regolarmente, indicativamente una volta la settimana) che si riferiscono anche alle date di uscita dei film. [...] Io sto ora lavorando al listino del periodo dicembre-agosto ed è ovvio che mi sia sentito con le altre case di distribuzione per evitare che titoli analoghi vengano proiettati nello stesso periodo"1 . Inoltre, sono stati acquisiti documenti presso varie società di distribuzione che conterrebbero elementi relativi alla programmazione futura dei concorrenti. Dal momento che le Regioni informazioni contenute tanto nei documenti trasmessi da Controlcine, quanto in quelli acquisiti presso le stesse società di distribuzione, riguardano previsioni di date di uscita per periodi più ampi rispetto a quelli cui si riferiscono i listini ufficiali, la determinazione dei listini stessi e le Province autonome possano disporrepolitiche di programmazione sembrerebbero determinate da ciascun distributore in funzione della programmazione degli altri distributori. In particolare, nell'anno 2016, l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento delle risorse assegnate, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale risulta che le tre Associazioni rappresentative dei distributori e di mobilità anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473 e chedegli esercenti (ANEC - FIDAM- UNIDIM) avrebbero costituito, in alternativadata 22 gennaio 1997, abbiano facoltà un comitato volto a controllare il mantenimento delle date di destinare le risorse uscita fissate nei listini e a sanzionare eventuali deviazioni dalle regole di cui sopra ad azioni comportamento definite nell'ambito del comitato stesso in merito a eventuali spostamenti delle date di politica attiva del lavoro; − La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 34 del 4 novembre 2016; − Le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 5 dicembre 2016 in risposta ai quesiti delle Regioni; − La circolare INPS n.217 del 13/12/2016; CONSIDERATO che: ▪ Il disposto di legge sopra citato prevede che nella determinazione della quota di riserva possano essere utilizzate le risorse assegnate dallo Stato alla Regione negli anni 2014, 2015 e 2016 con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione; ▪ La possibilità di ampliare la quota di riserva fino ad un massimo del 50% delle risorse assegnate per i trattamenti di integrazione salariale in deroga 2016 è comunque condizionata alla disponibilità effettiva delle risorse finanziarie residue attribuite alla Regione Lombardia; ▪ Le risorse finanziarie disponibili – in base alle citate disposizioni ministeriali e alla citata circolare INPS – sono determinate sulla base delle economie risultanti dalla scheda di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga presente nella Banca dati percettori INPS, periodicamente aggiornata dall’Istituto; ▪ Dalla scheda INPS, aggiornata al 11.12.2016 in applicazione delle citate disposizioni ministeriali, si rilevano economie presumibilmente sufficienti al fine di coprire i trattamenti di CIGD che potranno rendersi necessari nel periodo a cavallo fra il 2016 e il 2017; ▪ L’Accordo Quadro 2016, nell’ambito della c.d. riserva del 5%, già individua come destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori e gli apprendisti che, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa, prevedendo la cassa in deroga per gli apprendisti stessi oltre i 3 mesi di durata massima nel corso dell’anno 2016 e fino al limite dei programmi di cui sopra; ▪ ln relazione al raccordo tra la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga e l’istituzione del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi, il Ministero del Lavoro ha comunicato che, anche per periodi che proseguano nell’anno 2017, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa ai Fondi di Solidarietà di cui al Titolo II del D.lgs. n. 148/15 possono scegliere di accedere alla CIGD nei limiti previsti dalla normativa di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi purché le domande di accesso all’integrazione salariale abbiano per oggetto periodi di intervento non parzialmente o totalmente coincidenti; ATTESO che il presente Xxxxxxxx sostituisce integralmente gli Addendum all’Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016 sottoscritti rispettivamente il 27 ottobre 2016 e il 21 novembre 2016 che individuano già alcune tipologie di destinatari; sono fatti salvi gli effetti prodotti alla data odierna; Le parti convengono di ricorrere all’utilizzo della quota di riserva prevista dall’art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 e succ. mod. per un importo non superiore alle risorse finanziarie che saranno effettivamente disponibili, prioritariamente per consentire l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) da parte delle seguenti tipologie:uscita2 .

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VISTI. per quanto riguarda la disciplina di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 0000, x. 000”, xx particolare: − L’art- l’art. 448 quater, comma 6-bis2, che prevede che “la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del D.lgsservizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui al suddetto art. n. 148/2015 modificato dall'art8 quinquies”; - l’art. 2 8 quater, comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 20168, n. 185secondo cui, il quale stabilisce che “in presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le Regioni e le Province autonome possano disporreunità sanitarie locali, nell'anno 2016attraverso gli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies, l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura sono tenute a porre a carico del servizio sanitario nazionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della Programmazione nazionale”; - l’art. 8 quinquies, comma 2, che disciplina la stipula dei contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro associazioni rappresentative a livello regionale, che indicano, tra l’altro: • il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extratariffaria delle funzioni incluse nell’accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali (art. 8 quinquies, comma 2, lettera d); • la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che, in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell’anno dei valori unitari dei tariffari regionali, per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al 50 per cento delle risorse assegnatemantenimento dei limiti indicati alla lettera d), ….omissis….(art. 8 - l’art. 8 quinquies, comma 2-quater, il quale prevede che: “Le Regioni stipulano accordi con riferimento ai trattamenti le Fondazioni istituti di integrazione salariale ricovero e cura a carattere scientifico … e contratti con gli istituti di mobilità anche in deroga ai criteri ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalità di cui all'articolo 10 comma 2 del Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le Regioni stipulano altresì accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 2 41 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 201443, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 83473 833, e chesuccessive modificazioni, che prevedano che l'attività assistenziale, attuata in alternativacoerenza con la Programmazione sanitaria regionale, abbiano facoltà sia finanziata a prestazione in base ai tetti di destinare le risorse spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla Programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio…omissis”; - l’art 8 quinquies, comma 2 quinquies, che prevede in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali, la sospensione dell’accreditamento istituzionale di cui sopra ad azioni di politica attiva del lavoro; − La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 34 del 4 novembre 2016; − Le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 5 dicembre 2016 in risposta ai quesiti delle Regioni; − La circolare INPS n.217 del 13/12/2016; CONSIDERATO che: ▪ Il disposto di legge sopra citato prevede che nella determinazione della quota di riserva possano essere utilizzate le risorse assegnate dallo Stato alla Regione negli anni 2014, 2015 e 2016 con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione; ▪ La possibilità di ampliare la quota di riserva fino ad un massimo del 50% delle risorse assegnate per i trattamenti di integrazione salariale in deroga 2016 è comunque condizionata alla disponibilità effettiva delle risorse finanziarie residue attribuite alla Regione Lombardia; ▪ Le risorse finanziarie disponibili – in base alle citate disposizioni ministeriali e alla citata circolare INPS – sono determinate sulla base delle economie risultanti dalla scheda di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga presente nella Banca dati percettori INPS, periodicamente aggiornata dall’Istituto; ▪ Dalla scheda INPS, aggiornata al 11.12.2016 in applicazione delle citate disposizioni ministeriali, si rilevano economie presumibilmente sufficienti al fine di coprire i trattamenti di CIGD che potranno rendersi necessari nel periodo a cavallo fra il 2016 e il 2017; ▪ L’Accordo Quadro 2016, nell’ambito della c.d. riserva del 5%, già individua come destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori e gli apprendisti che, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa, prevedendo la cassa in deroga per gli apprendisti stessi oltre i 3 mesi di durata massima nel corso dell’anno 2016 e fino al limite dei programmi di cui sopra; ▪ ln relazione al raccordo tra la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga e l’istituzione del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi, il Ministero del Lavoro ha comunicato che, anche per periodi che proseguano nell’anno 2017, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa ai Fondi di Solidarietà di cui al Titolo II del D.lgs. n. 148/15 possono scegliere di accedere alla CIGD nei limiti previsti dalla normativa di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi purché le domande di accesso all’integrazione salariale abbiano per oggetto periodi di intervento non parzialmente o totalmente coincidenti; ATTESO che il presente Xxxxxxxx sostituisce integralmente gli Addendum all’Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016 sottoscritti rispettivamente il 27 ottobre 2016 e il 21 novembre 2016 che individuano già alcune tipologie di destinatari; sono fatti salvi gli effetti prodotti alla data odierna; Le parti convengono di ricorrere all’utilizzo della quota di riserva prevista dall’art. 44, comma 6all’articolo 8-bis, del D.lgs. n. 148/2015 e succ. mod. per un importo non superiore alle risorse finanziarie che saranno effettivamente disponibili, prioritariamente per consentire l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) da parte delle seguenti tipologie:quater;

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VISTI. in particolare: − L’art. 44i decreti del Direttore n. 52 del 9 aprile 2020, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 modificato dall'art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 2016, n. 185, con il quale stabilisce che le Regioni sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali presso la Sede centrale e le Province autonome possano disporregli Sportelli unici agricoli dell'Agenzia, nell'anno 2016, l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento delle risorse assegnatee n. 155 del 29 ottobre 2021 n. 60 dell’8 aprile 2022, con riferimento ai trattamenti il quale sono stati modificati alcuni incarichi; PREMESSO che nel settore informatico si rendono necessari acquisti ripetuti e continui, anche per piccole quantità, di integrazione salariale articoli minori, non facilmente programmabili in modo dettagliato e di mobilità anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473 preciso e che, per la continua evoluzione tecnologica dei prodotti informatici, non risulta opportuno acquisire gli stessi in alternativaquantità tali da costituire delle scorte a magazzino; DATO ATTO che il precedente accordo quadro, abbiano facoltà affidato con decreto n. 23 del 31.01.2020 alla ditta Quasartek srl di destinare le risorse di cui sopra ad azioni di politica attiva del lavoro; − La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 34 del 4 novembre 2016; − Le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 5 dicembre 2016 in risposta ai quesiti delle Regioni; − La circolare INPS n.217 del 13/12/2016; CONSIDERATO che: ▪ Il disposto di legge sopra citato prevede che nella determinazione della quota di riserva possano essere utilizzate le risorse assegnate dallo Stato alla Regione negli anni 2014, 2015 e 2016 con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione; ▪ La possibilità di ampliare la quota di riserva fino ad un massimo del 50% delle risorse assegnate per i trattamenti di integrazione salariale in deroga 2016 è comunque condizionata alla disponibilità effettiva delle risorse finanziarie residue attribuite alla Regione Lombardia; ▪ Le risorse finanziarie disponibili – in base alle citate disposizioni ministeriali e alla citata circolare INPS – sono determinate sulla base delle economie risultanti dalla scheda di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga presente nella Banca dati percettori INPS, periodicamente aggiornata dall’Istituto; ▪ Dalla scheda INPS, aggiornata al 11.12.2016 in applicazione delle citate disposizioni ministeriali, si rilevano economie presumibilmente sufficienti al fine di coprire i trattamenti di CIGD che potranno rendersi necessari nel periodo a cavallo fra il 2016 e il 2017; ▪ L’Accordo Quadro 2016, nell’ambito della c.d. riserva del 5%, già individua come destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori e gli apprendisti che, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa, prevedendo la cassa in deroga Roma per gli apprendisti stessi oltre i 3 mesi di durata massima nel corso dell’anno 2016 e fino al limite dei programmi di cui sopra; ▪ ln relazione al raccordo tra la disciplina degli ammortizzatori sociali anni 2020-21-22, è concluso anticipatamente in deroga e l’istituzione del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi, il Ministero del Lavoro ha comunicato che, anche per periodi che proseguano nell’anno 2017, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa ai Fondi di Solidarietà di cui al Titolo II del D.lgs. n. 148/15 possono scegliere di accedere alla CIGD nei limiti previsti dalla normativa di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi purché le domande di accesso all’integrazione salariale abbiano per oggetto periodi di intervento non parzialmente o totalmente coincidentiquanto è completamente esaurito l’importo massimo disponibile; ATTESO che risulta necessario individuare un nuovo fornitore per far fronte alle esigenze di materiale vario di informatica, telefonia e macchine per ufficio dell’AVEPA; DATO ATTO che l’utilizzo dell’istituto dell’Accordo Quadro per questa tipologia di forniture, anche e a maggior ragione in concomitanza con l’emergenza COVID-19, ha consentito all’Agenzia la miglior gestione possibile degli acquisti in oggetto, in quanto permette di definire le clausole generali che regolano il presente Xxxxxxxx sostituisce integralmente gli Addendum all’Accordo Quadro ammortizzatori sociali rapporto con il fornitore, di stilare una lista di prodotti di regolare utilizzo sui quali fissare, in deroga 2016 sottoscritti rispettivamente sede di gara, il 27 ottobre 2016 prezzo e la possibilità di inserire nuovi articoli che si rendano necessari all’interno di questa lista durante tutto il 21 novembre 2016 periodo di vigenza dell’accordo senza dover predeterminare, sin dalla stipula, il dettaglio della fornitura necessaria sia in termini di quantità che individuano già alcune tipologie di destinatariarticoli; sono fatti salvi gli effetti prodotti VALUTATO, per quanto su citato e per il principio di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, di semplificare i ripetuti processi di acquisto del settore informatico ricorrendo nuovamente alla data odierna; Le parti convengono conclusione di ricorrere all’utilizzo un accordo quadro con un unico fornitore, della quota durata triennale ovvero dal 01.06.2022 al 31.05.2025, il cui valore massimo del complesso degli ordini di riserva prevista dall’art. 44fornitura sarà pari a € 39.900,00 iva esclusa, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 e succ. mod. per un importo non superiore alle risorse finanziarie che saranno effettivamente disponibili, prioritariamente per consentire l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) da parte delle seguenti tipologie:comprensivi di qualsiasi opzione anche solo eventuale;

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VISTI. in particolare: − L’art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 modificato dall'art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 2016, n. 185, il quale stabilisce che le Regioni e le Province autonome possano disporre, nell'anno 2016, l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento delle risorse assegnate, con riferimento ai trattamenti un’apposita clausola di integrazione salariale e di mobilità anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473 e che, in alternativa, abbiano facoltà di destinare le risorse di cui sopra ad azioni di politica attiva del lavoro; − La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 34 del 4 novembre 2016; − Le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 5 dicembre 2016 in risposta ai quesiti delle Regioni; − La circolare INPS n.217 del 13/12/2016; CONSIDERATO che: ▪ Il disposto di legge sopra citato prevede che nella determinazione della quota di riserva possano essere utilizzate le risorse assegnate dallo Stato alla Regione negli anni 2014, 2015 e 2016 con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione; ▪ La possibilità di ampliare la quota di riserva fino ad un massimo del 50% delle risorse assegnate per i trattamenti di integrazione salariale in deroga 2016 è comunque condizionata alla disponibilità effettiva delle risorse finanziarie residue attribuite alla Regione Lombardia; ▪ Le risorse finanziarie disponibili – in base alle citate disposizioni ministeriali e alla citata circolare INPS – sono determinate sulla base delle economie risultanti dalla scheda di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga presente nella Banca dati percettori INPS, periodicamente aggiornata dall’Istituto; ▪ Dalla scheda INPS, aggiornata al 11.12.2016 in applicazione delle citate disposizioni ministeriali, si rilevano economie presumibilmente sufficienti al fine di coprire i trattamenti di CIGD che potranno rendersi necessari nel periodo a cavallo fra il 2016 e il 2017; ▪ L’Accordo Quadro 2016, nell’ambito della c.d. riserva del 5%, già individua come destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori e gli apprendisti che, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativasalvaguardia, prevedendo la cassa possibilità di non aggiudicare le forniture di che trattasi, nel caso in deroga cui l’ARIS dovesse decidere di non dare autorizzazione in tal senso; ad oggi, 27/05/2014, data di formalizzazione della proposta di autorizzazione a contrarre, non essendo pervenuta la risposta dell’ARIS, detta clausola deve essere inserita; - le Aziende mandanti hanno tutte, nel frattempo, aderito all’Unione, sottoscrivendo la convenzione, agli del Servizio Provveditorato; è quindi possibile costituire formalmente l’Unione d’acquisto volontaria per la fornitura, a mezzo di accordi quadro, di “sistemi per l’infusione di farmaci”, comprendenti la strumentazione automatizzata necessaria, la fornitura di materiale di consumo e quant’altro occorra, nonché servizi complementari, meglio descritti nel capitolato speciale d’appalto (allegato 4), la cui elaborazione è stata ultimata oggi, come detto, data di formalizzazione dell’autorizzazione a contrarre, in relazione ai fabbisogni delle Aziende Sanitarie di Olbia, Nuoro, Oristano e Sanluri, ricomprese nella stessa; l’appalto, suddiviso in 7 lotti, può essere espletato a mezzo procedura aperta di rilievo europeo, attraverso procedura telematica “a busta chiusa”, assumendo quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs 163/06) con prevalenza del peso ponderale alla qualità rispetto al prezzo, prevedendo una fase di rilancio sulla prima offerta economica; i criteri di valutazione qualitativi delle offerte risultano dagli allegati B – H al CSA; del CSA e dei suoi allegati si condividono i contenuti; il valore complessivo quadriennale dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 163/06, alla luce delle basi d’asta e dei quantitativi indicati in capitolato è pari ad € 5.962.414,00, netto eventuali oneri D.U.V.R.I in fase di redazione e da pubblicarsi con gli atti di gara; - con separati provvedimenti si autorizzeranno gli acquisti per la Asl di Olbia di quanto necessario nelle more dell’espletamento della gara unificata; - il presente provvedimento è licenziato sul sistema SISAR – ATTI privo di im- pegno di spesa, relativamente all’anno 2014, perché, dati i tempi tecnici di gestione della gara e considerato che l’aggiudicazione definitiva dovrebbe es- sere soggetta a controllo preventivo ex art. 29 della Legge Regionale 10/2006, si stima che i relativi contratti potranno essere avviati il 1/01/2015; il D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni. per i motivi sopra espressi, - di costituire, in conformità alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 33/16 del 31/07/2013, l’Unione di Acquisto volontaria per l’espletamento della gara per la fornitura di “sistemi per l’infusione di farmaci”, alla luce dei mandati speciali attraverso cui le Aziende Sanitarie Lo- cali 3, 5 e 6 hanno conferito a quest’Azienda, in quanto Capofila, il potere di agire in nome e per conto delle stesse mandanti; - di approvare il capitolato speciale d’appalto allegato al presente provvedimento, integrato dal capitolato generale d’appalto per le gare unificate; - di autorizzare a contrarre, nell’interesse delle Aziende del SSR della Sardegna, in virtù dei mandati e delle deleghe ricevute, per le forniture a mezzo accordi quadro, di “sistemi per l’infusione di farmaci”, con procedura aperta di rilievo europeo, da esperirsi con sistemi te- lematici, aggiudicabile per singolo lotto, assumendo quale criterio di valutazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs 163/06), e prevedendo una fase di rilancio sulla prima offerta economica; tra i criteri di valutazione ha prevalenza il peso ponderale della qualità rispetto al prezzo; i criteri di valutazione qualitativi delle offerte risultano dagli allegati B – H al CSA, di cui si condividono i contenuti; - di dare atto che le relative spese al netto degli eventuali oneri D.U.V.R.I. (in fase di redazio- ne) graveranno, si stima, sui bilanci del quadriennio 2015 -2018; - di dare atto che competente per gli apprendisti stessi oltre i 3 mesi ulteriori adempimenti procedimentali inerenti la proce- dura di durata massima nel corso dell’anno 2016 aggiudicazione è il Servizio Provveditorato e fino al limite dei programmi Amministrazione Patrimoniale e che la spesa per la gestione telematica della procedura è già stata autorizzata con separato pre- cedente provvedimento; - di cui sopradare atto che con separati provvedimenti si autorizzeranno gli acquisti per la Asl di Olbia di quanto necessario nelle more dell’espletamento della gara unificata; ▪ ln relazione al raccordo tra la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga e l’istituzione del Fondo - di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi, il Ministero del Lavoro ha comunicato che, anche per periodi che proseguano nell’anno 2017, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa ai Fondi di Solidarietà di cui al Titolo II del D.lgs. n. 148/15 possono scegliere di accedere alla CIGD nei limiti previsti dalla normativa di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi purché le domande di accesso all’integrazione salariale abbiano per oggetto periodi di intervento non parzialmente o totalmente coincidenti; ATTESO che trasmettere il presente Xxxxxxxx sostituisce integralmente gli Addendum all’Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016 sottoscritti rispettivamente il 27 ottobre 2016 provvedimento al Servizio Contabilità e il 21 novembre 2016 che individuano già alcune tipologie Bilancio ed all’Area Pro- grammazione, Controllo e Committenza per i provvedimenti di destinatari; sono fatti salvi gli effetti prodotti alla data odierna; Le parti convengono di ricorrere all’utilizzo della quota di riserva prevista dall’art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 e succ. modcompetenza. per un importo non superiore alle risorse finanziarie che saranno effettivamente disponibili, prioritariamente per consentire l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) da parte delle seguenti tipologie:il Servizio

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VISTI. L’articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione – che dispone che “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.”. • La delibera n. 64 in data 27 gennaio 2014, con la quale la Giunta regionale ha adottato il codice di comportamento dei suoi dipendenti e dei suoi dirigenti. • La delibera n. 1064/2019 in data 13 novembre 2019, con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA). • La delibera n. 364 del 29 marzo 2021, con la quale la Giunta regionale ha adottato il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) della Giunta regionale 2021/2023. Art. 1, comma 8 della Legge 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione" Preso e dato atto, in particolare: − L’art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 modificato dall'art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 1.3.2 del D.lgs. 24 settembre 2016, n. 185, il quale stabilisce che le Regioni PNA 2019: “I codici di amministrazione e le Province autonome possano disporre, nell'anno 2016, l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento delle risorse assegnate, con linee guida di ANAC” che dispone che: “Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473 e che, in alternativa, abbiano facoltà di destinare le risorse di cui sopra ad azioni di politica attiva del lavoro; − La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 34 del 4 novembre 2016; − Le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 5 dicembre 2016 in risposta ai quesiti delle Regioni; − La circolare INPS n.217 del 13/12/2016; CONSIDERATO che: ▪ Il disposto di legge sopra citato prevede che nella determinazione della quota di riserva possano essere utilizzate le risorse assegnate dallo Stato alla Regione negli anni 2014, 2015 e 2016 con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione; ▪ La possibilità di ampliare la quota di riserva fino ad un massimo del 50% delle risorse assegnate per i trattamenti di integrazione salariale in deroga 2016 è comunque condizionata alla disponibilità effettiva delle risorse finanziarie residue attribuite alla Regione Lombardia; ▪ Le risorse finanziarie disponibili – in base alle citate disposizioni ministeriali e alla citata circolare INPS – sono determinate sulla base delle economie risultanti dalla scheda di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga presente nella Banca dati percettori INPS, periodicamente aggiornata dall’Istituto; ▪ Dalla scheda INPS, aggiornata al 11.12.2016 in applicazione delle citate disposizioni ministeriali, si rilevano economie presumibilmente sufficienti al fine di coprire i trattamenti di CIGD che potranno rendersi necessari nel periodo collaboratori esterni a cavallo fra il 2016 e il 2017; ▪ L’Accordo Quadro 2016, nell’ambito della c.d. riserva del 5%, già individua come destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori e gli apprendisti chequalsiasi titolo, ai sensi della normativa vigentetitolari di organi, siano esclusi da programmi al personale impiegato negli uffici di intervento diretta collaborazione dell’autorità politica, ai collaboratori delle ditte che forniscono beni o servizi o eseguono opere a favore dell’amministrazione, quest’ultima deve predisporre o modificare gli schemi di ammortizzatori sociali incarico, contratto, bando, inserendo sia l’obbligo di osservare il codice di comportamento sia disposizioni o clausole di risoluzione o di decadenza del rapporto in costanza caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice.” Preso atto, altresì, del successivo punto 1.8 del PNA che disciplina l’attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa“Divieti post-employment (pantouflage)” disponendo che: “le pubbliche amministrazioni sono tenute a inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici all’affidamento di appalti pubblici, prevedendo tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la cassa condizione che il soggetto privato partecipante alla gara non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in deroga per gli apprendisti stessi oltre i 3 mesi di durata massima nel corso dell’anno 2016 e fino al limite dei programmi di cui sopra; ▪ ln relazione al raccordo tra la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga e l’istituzione violazione dell’art. 53, co. 16-ter, del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi, il Ministero del Lavoro ha comunicato che, anche per periodi che proseguano nell’anno 2017, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa ai Fondi di Solidarietà di cui al Titolo II del D.lgsd.lgs. n. 148/15 possono scegliere di accedere alla CIGD nei limiti previsti dalla normativa di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi purché le domande di accesso all’integrazione salariale abbiano per oggetto periodi di intervento non parzialmente o totalmente coincidenti; ATTESO che il presente Xxxxxxxx sostituisce integralmente gli Addendum all’Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016 sottoscritti rispettivamente il 27 ottobre 2016 e il 21 novembre 2016 che individuano già alcune tipologie di destinatari; sono fatti salvi gli effetti prodotti alla data odierna; Le parti convengono di ricorrere all’utilizzo della quota di riserva prevista dall’art. 44165/2001” Preso atto, comma 6-bisinfine, del D.lgspunto 1.9 del PNA dedicato ai “Patti di integrità” che dispone che : “Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. n. 148/2015 1, co. 17, della l. 190/2012, di regola, predispongono e succutilizzano protocolli di legalità o patti d’integrità per l’affidamento di commesse. mod. per un importo non superiore alle risorse finanziarie che saranno effettivamente disponibili, prioritariamente per consentire l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) da parte delle seguenti tipologie:A tal

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Samples: Patto Di Integrità E Disposizioni in Materia Di Prevenzione E Repressione Della Corruzione E Dell’illegalità Nella Pubblica Amministrazione

VISTI. in particolare: − L’artLa Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 441, comma 617 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; • Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall'Autorità Nazionale anticorruzione per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC ex CIVIT) con delibera n. 72/2013, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; • Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2014-bis, 2016 del D.lgsConsiglio Nazionale delle Ricerche approvato con delibera n° 18/2014 – Verb. n. 148/2015 modificato dall'art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 2016245 dal C.d.A. CNR il 30 gennaio 2014; • Il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 aprile 2013, n. 185, 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici". Il Patto di Integrità costituirà parte integrante di qualsiasi contratto stipulato con l’Ente. Il Patto di Integrità stabilisce che le Regioni e le Province autonome possano disporrela reciproca, nell'anno 2016, l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento delle risorse assegnate, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale formale obbligazione dell’ISPA – CNR e di mobilità anche in deroga tutti i potenziali contraenti a conformare i propri comportamenti ai criteri principi di cui agli articoli 2 lealtà, trasparenza e 3 correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione, consistente, tra l'altro, nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473 e che, in alternativa, abbiano facoltà di destinare le risorse di cui sopra ad azioni di politica attiva del lavoro; − La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 34 del 4 novembre 2016; − Le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 5 dicembre 2016 in risposta ai quesiti delle Regioni; − La circolare INPS n.217 del 13/12/2016; CONSIDERATO che: ▪ Il disposto di legge sopra citato prevede che nella determinazione della quota di riserva possano essere utilizzate le risorse assegnate dallo Stato alla Regione negli anni 2014, 2015 e 2016 con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione; ▪ La possibilità di ampliare la quota di riserva fino ad un massimo del 50% delle risorse assegnate per i trattamenti di integrazione salariale in deroga 2016 è comunque condizionata alla disponibilità effettiva delle risorse finanziarie residue attribuite alla Regione Lombardia; ▪ Le risorse finanziarie disponibili – in base alle citate disposizioni ministeriali e alla citata circolare INPS – sono determinate sulla base delle economie risultanti dalla scheda di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga presente nella Banca dati percettori INPS, periodicamente aggiornata dall’Istituto; ▪ Dalla scheda INPS, aggiornata al 11.12.2016 in applicazione delle citate disposizioni ministeriali, si rilevano economie presumibilmente sufficienti contratto e/o al fine di coprire distorcerne la relativa corretta esecuzione o valutazione da parte della stazione appaltante. L’ISPA – CNR si impegna a pubblicare sul sito istituzionale i trattamenti di CIGD che potranno rendersi necessari nel periodo a cavallo fra il 2016 dati, le informazioni e il 2017; ▪ L’Accordo Quadro 2016, nell’ambito della c.d. riserva del 5%, già individua come destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori e gli apprendisti chedocumenti inerenti la gara, ai sensi del D. Lgs 33/2013. Il sottoscritto operatore economico si impegna a segnalare all’ISPA – CNR qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della normativa vigentegara e/o durante l'esecuzione del contratto, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa, prevedendo la cassa in deroga per gli apprendisti stessi oltre i 3 mesi di durata massima nel corso dell’anno 2016 e fino al limite dei programmi di cui sopra; ▪ ln relazione al raccordo tra la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga e l’istituzione del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi, il Ministero del Lavoro ha comunicato che, anche per periodi che proseguano nell’anno 2017, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa ai Fondi di Solidarietà di cui al Titolo II del D.lgs. n. 148/15 possono scegliere di accedere alla CIGD nei limiti previsti dalla normativa di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi purché le domande di accesso all’integrazione salariale abbiano per oggetto periodi di intervento non parzialmente o totalmente coincidenti; ATTESO che il presente Xxxxxxxx sostituisce integralmente gli Addendum all’Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016 sottoscritti rispettivamente il 27 ottobre 2016 e il 21 novembre 2016 che individuano già alcune tipologie di destinatari; sono fatti salvi gli effetti prodotti alla data odierna; Le parti convengono di ricorrere all’utilizzo della quota di riserva prevista dall’art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 e succ. mod. per un importo non superiore alle risorse finanziarie che saranno effettivamente disponibili, prioritariamente per consentire l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) da parte delle seguenti tipologie:di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni di gara o di contratto. Il sottoscritto operatore economico dichiara, altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri soggetti interessati all'assegnazione del contratto per limitare in alcun modo la concorrenza. L'operatore economico sarà altresì tenuto responsabile nei confronti dell’ISPA – CNR del comportamento degli operatori economici a lui collegati. Il presente Patto di integrità - composto da quattro pagine - deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce dal legale rappresentante dell'operatore economico e, in caso di concorrente costituito da R.T.I o da Consorzio non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno, in seguito, i predetti R.T.I o Consorzio.

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Samples: www.urp.cnr.it

VISTI. in particolare: − L’artla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che, all’art. 441, comma 6-bis17, del D.lgsha stabilito che “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”; • il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 72 dell’11 settembre 2013 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, che, tra le azioni e misure per la prevenzione della corruzione, elencate al Capitolo 3, prevede (punto 3. n. 148/2015 modificato dall'art1. 2 comma 1 lett. f13) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 2016, n. 185, il quale stabilisce che le Regioni pubbliche amministrazioni e le Province autonome possano disporrestazioni appaltanti, nell'anno 2016in attuazione dell’art. 1, l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 comma 17, della L. n. 190 del 2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per cento delle risorse assegnate, con riferimento ai trattamenti l’affidamento di integrazione salariale e di mobilità anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473 commesse e che, in alternativaa tal fine, abbiano facoltà le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di destinare le risorse gara e nelle lettere di cui sopra ad azioni invito, la clausola di politica attiva salvaguardia che il mancato rispetto del lavoro; − La Circolare protocollo di legalità o del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 34 del 4 novembre 2016; − Le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 5 dicembre 2016 in risposta ai quesiti delle Regioni; − La circolare INPS n.217 del 13/12/2016; CONSIDERATO che: ▪ Il disposto patto di legge sopra citato prevede che nella determinazione della quota di riserva possano essere utilizzate le risorse assegnate dallo Stato alla Regione negli anni 2014, 2015 e 2016 con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione; ▪ La possibilità di ampliare la quota di riserva fino ad un massimo del 50% delle risorse assegnate per i trattamenti di integrazione salariale in deroga 2016 è comunque condizionata alla disponibilità effettiva delle risorse finanziarie residue attribuite alla Regione Lombardia; ▪ Le risorse finanziarie disponibili – in base alle citate disposizioni ministeriali integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla citata circolare INPS – sono determinate sulla base delle economie risultanti dalla scheda risoluzione del contratto; • la delibera di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga presente nella Banca dati percettori INPSgiunta n. 87 del 02/04/2021, periodicamente aggiornata dall’Istituto; ▪ Dalla scheda INPS, aggiornata al 11.12.2016 in applicazione delle citate disposizioni ministeriali, si rilevano economie presumibilmente sufficienti al fine con cui il Comune di coprire i trattamenti Teramo ha approvato il piano di CIGD che potranno rendersi necessari nel periodo a cavallo fra prevenzione della corruzione per il 2016 e il 2017; ▪ L’Accordo Quadro 2016, nell’ambito della c.d. riserva del 5%, già individua come destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori e gli apprendisti che, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativatriennio 2021/2023, prevedendo la cassa in deroga per gli apprendisti stessi oltre i 3 mesi di durata massima al paragrafo 1.9 del Capitolo 6 “Misure generali”, che nel corso dell’anno 2016 e fino al limite dei programmi 2021 l’Area competente avrebbe sottoposto alla Giunta Comunale il testo del patto di cui sopraintegrità per la successiva approvazione ; ▪ ln relazione al raccordo tra la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga e l’istituzione • l’art. 42 del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi, il Ministero del Lavoro ha comunicato che, anche per periodi che proseguano nell’anno 2017, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa ai Fondi di Solidarietà di cui al Titolo II del D.lgsD.Lgs 50/2016; • art. n. 148/15 possono scegliere di accedere alla CIGD nei limiti previsti dalla normativa di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi purché le domande di accesso all’integrazione salariale abbiano per oggetto periodi di intervento non parzialmente o totalmente coincidenti; ATTESO che il presente Xxxxxxxx sostituisce integralmente gli Addendum all’Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016 sottoscritti rispettivamente il 27 ottobre 2016 e il 21 novembre 2016 che individuano già alcune tipologie di destinatari; sono fatti salvi gli effetti prodotti alla data odierna; Le parti convengono di ricorrere all’utilizzo della quota di riserva prevista dall’art. 4483 bis, comma 6-bis3, del D.lgs. n. 148/2015 D.Lgs 159/2011; questo Comune deve approvare il Patto di integrità che costituisce uno degli strumenti più significativi per prevenire la corruzione nell’ambito dell’affidamento dei contratti pubblici, consistendo in un accordo tra l’Amministrazione Pubblica e succ. mod. i concorrenti alle gare per un importo non superiore alle risorse finanziarie che saranno effettivamente disponibilil’aggiudicazione di pubblici contratti, prioritariamente con previsione di diritti e obblighi in forza dei quali nessuna delle parti contraenti pagherà, offrirà, domanderà o accetterà indebite utilità, o si accorderà con gli altri concorrenti per consentire l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni ottenere il contratto o in Deroga (CIGD) da parte delle seguenti tipologie:fase successiva all’aggiudicazione mentre lo porta a termine;

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Samples: Patto Di Integrita'

VISTI. la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ed, in particolare: − L’art, l’art. 441, comma 6-biscomma. 17; - il vigente Piano Nazionale Anticorruzione emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione delle amministrazioni pubbliche - il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Provincia di Brescia; - il vigente Codice di comportamento dei dipendenti pubblici della Provincia di Brescia. gli stessi sono consci che devono conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso. - a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del D.lgs. n. 148/2015 modificato dall'art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 2016, n. 185, il quale stabilisce che le Regioni e le Province autonome possano disporre, nell'anno 2016, l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento delle risorse assegnate, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473 e che, in alternativa, abbiano facoltà di destinare le risorse di cui sopra ad azioni di politica attiva del lavoro; − La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 34 del 4 novembre 2016; − Le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 5 dicembre 2016 in risposta ai quesiti delle Regioni; − La circolare INPS n.217 del 13/12/2016; CONSIDERATO che: ▪ Il disposto di legge sopra citato prevede che nella determinazione della quota di riserva possano essere utilizzate le risorse assegnate dallo Stato alla Regione negli anni 2014, 2015 e 2016 con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione; ▪ La possibilità di ampliare la quota di riserva fino ad un massimo del 50% delle risorse assegnate per i trattamenti di integrazione salariale in deroga 2016 è comunque condizionata alla disponibilità effettiva delle risorse finanziarie residue attribuite alla Regione Lombardia; ▪ Le risorse finanziarie disponibili – in base alle citate disposizioni ministeriali e alla citata circolare INPS – sono determinate sulla base delle economie risultanti dalla scheda di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga presente nella Banca dati percettori INPS, periodicamente aggiornata dall’Istituto; ▪ Dalla scheda INPS, aggiornata al 11.12.2016 in applicazione delle citate disposizioni ministeriali, si rilevano economie presumibilmente sufficienti contratto e/o al fine di coprire i trattamenti distorcerne la relativa corretta esecuzione; - a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di CIGD che potranno rendersi necessari nel periodo turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; - a cavallo fra il 2016 e il 2017; ▪ L’Accordo Quadro 2016segnalare eventuali situazioni di conflitto di interesse, nell’ambito della c.d. riserva del 5%, già individua come destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori e gli apprendisti che, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa, prevedendo la cassa in deroga per gli apprendisti stessi oltre i 3 mesi di durata massima nel corso dell’anno 2016 e fino al limite dei programmi di cui soprasia a conoscenza, rispetto ai responsabili e/o ad ogni soggetto addetto al procedimento di gara ovvero ai responsabili e/o soggetti addetti all’esecuzione del contratto; ▪ ln relazione al raccordo tra la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga e l’istituzione del Fondo - a segnalare eventuali relazioni di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativiparentela, il Ministero del Lavoro ha comunicato che, anche per periodi che proseguano nell’anno 2017, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa ai Fondi di Solidarietà di cui sia a conoscenza, rispetto al Titolo II personale dipendente della Stazione Appaltante e/o degli enti fruitori del D.lgs. n. 148/15 possono scegliere servizio; - ad informare puntualmente tutto il personale, di accedere alla CIGD nei limiti previsti dalla normativa di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi purché le domande di accesso all’integrazione salariale abbiano per oggetto periodi di intervento non parzialmente o totalmente coincidenti; ATTESO che il presente Xxxxxxxx sostituisce integralmente gli Addendum all’Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016 sottoscritti rispettivamente il 27 ottobre 2016 e il 21 novembre 2016 che individuano già alcune tipologie di destinatari; sono fatti salvi gli effetti prodotti alla data odierna; Le parti convengono di ricorrere all’utilizzo della quota di riserva prevista dall’art. 44, comma 6-biscui si avvale, del D.lgs. n. 148/2015 presente patto di integrità e succ. mod. degli obblighi in esso contenuti; - a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati; - a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a conoscenza per un importo quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa; Dichiara, inoltre, di non superiore alle risorse finanziarie trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, sia formale, sia sostanziale, con altri concorrenti e che saranno effettivamente disponibili, prioritariamente per consentire l’accesso non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) da parte delle seguenti tipologie:gara.

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Samples: Patto Di Integrita’

VISTI. in particolare: − L’artla legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 441, comma 6-bis17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; - il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, del D.lgs. n. 148/2015 modificato dall'art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, - il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, adottato con Delibera ANAC 13 novembre 2019, n. 1064, quale atto unico di indirizzo nell’espletamento delle attività previste ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”), come integrata dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 18597 (“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza….)”; - il quale Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C) 2020-2022 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, adottato con decreto ministeriale 4 febbraio 2020, n. 43; Il presente Patto di Integrità stabilisce la formale obbligazione della Società che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, dichiara: • non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura e della formulazione dell’offerta, risultata poi essere la migliore; • di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; • di xxxxxxxsi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le Regioni decisioni relative alla gara in oggetto; • di impegnarsi a segnalare tempestivamente all’Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le Province autonome possano disporredecisioni relative alla gara in oggetto, nell'anno 2016fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni; • di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; • di informare puntualmente tutto il personale, l'utilizzo di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti; • di vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati; • di denunciare all’Amministrazione, alla Pubblica Autorità competente e alla Prefettura ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa. • di impegnarsi a far rispettare i predetti obblighi, nel caso, anche ai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di Integrità dovrà essere inserita anche nei contratti stipulati con i propri subcontraenti a pena di risoluzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c., del Contratto. • di prendere atto e accettare che la violazione, comunque accertata dall’Amministrazione, di uno o più impegni assunti con il presente Patto di Integrità comporta l’applicazione delle risorse ad esse attribuite sanzioni di cui al successivo art. 3. Ai sensi del presente Patto di Integrità l’Amministrazione si impegna a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L.n.190/2012, nonché, nel caso in cui venga riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l’eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nell’esecuzione del Contratto, secondo quanto previsto dal proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. La società, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: • esclusione del concorrente dalla gara; • escussione della cauzione di validità dell’offerta; • a) risoluzione ex art. 1456 c.c. del Contratto, nonché incameramento della cauzione definitiva e risarcimento dell’eventuale danno ulteriore in caso di violazione a uno o più degli obblighi di cui al precedente articolo 3. La risoluzione potrà essere altresì esercitata ai sensi dell’art. 1456 c.c. (i) ogni qualvolta nei confronti della Società, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura non superiore al 50 cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per cento delle risorse assegnate, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità anche in deroga ai criteri taluno dei delitti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014artt. 317, n. 83473 e che318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, c.p., nonché (ii) nel caso in alternativacui, abbiano facoltà violato l’obbligo di destinare le risorse segnalazione di cui sopra ad azioni di politica attiva all’art. 3, lett. d) che precede, sia stata disposta nei confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del lavoro; − La Circolare contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del Ministero c.p.. In tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall’art.32 del Lavoro e D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014. Resta fermo che dell’intervenuta risoluzione del Contratto l’Amministrazione potrà tenere conto ai fini delle Politiche sociali n. 34 del 4 novembre 2016; − Le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 5 dicembre 2016 in risposta ai quesiti delle Regioni; − La circolare INPS n.217 del 13/12/2016; CONSIDERATO che: ▪ Il disposto di legge sopra citato prevede che nella determinazione della quota di riserva possano essere utilizzate le risorse assegnate dallo Stato alla Regione negli anni 2014, 2015 e 2016 con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione; ▪ La possibilità di ampliare la quota di riserva fino ad un massimo del 50% delle risorse assegnate per i trattamenti di integrazione salariale in deroga 2016 è comunque condizionata alla disponibilità effettiva delle risorse finanziarie residue attribuite alla Regione Lombardia; ▪ Le risorse finanziarie disponibili – in base alle citate disposizioni ministeriali e alla citata circolare INPS – sono determinate sulla base delle economie risultanti dalla scheda di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga presente nella Banca dati percettori INPS, periodicamente aggiornata dall’Istituto; ▪ Dalla scheda INPS, aggiornata al 11.12.2016 in applicazione delle citate disposizioni ministeriali, si rilevano economie presumibilmente sufficienti al fine di coprire i trattamenti di CIGD che potranno rendersi necessari nel periodo a cavallo fra il 2016 e il 2017; ▪ L’Accordo Quadro 2016, nell’ambito della c.d. riserva del 5%, già individua come destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori e gli apprendisti che, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa, prevedendo la cassa in deroga per gli apprendisti stessi oltre i 3 mesi di durata massima nel corso dell’anno 2016 e fino al limite dei programmi valutazioni di cui sopra; ▪ ln relazione al raccordo tra la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga e l’istituzione del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi, il Ministero del Lavoro ha comunicato che, anche per periodi che proseguano nell’anno 2017, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa ai Fondi di Solidarietà di cui al Titolo II del D.lgs. n. 148/15 possono scegliere di accedere alla CIGD nei limiti previsti dalla normativa di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi purché le domande di accesso all’integrazione salariale abbiano per oggetto periodi di intervento non parzialmente o totalmente coincidenti; ATTESO che il presente Xxxxxxxx sostituisce integralmente gli Addendum all’Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016 sottoscritti rispettivamente il 27 ottobre 2016 e il 21 novembre 2016 che individuano già alcune tipologie di destinatari; sono fatti salvi gli effetti prodotti alla data odierna; Le parti convengono di ricorrere all’utilizzo della quota di riserva prevista dall’art. 44all’articolo 80, comma 6-bis5, lett. c), del D.lgsD.Lgs. n. 148/2015 e succ. mod. per un importo non superiore alle risorse finanziarie che saranno effettivamente disponibili, prioritariamente per consentire l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) da parte delle seguenti tipologie:50/2016; • escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto.

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VISTI. il D.Lgs. N° 33 del 14 marzo 2013 e l’articolo 29 del Codice, in particolare: − L’artmateria di Amministrazione trasparente; RITENUTO che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura di beni e servizi in oggetto mediante procedura sottosoglia di cui all'art. 44, comma 6-bis, 36 del D.lgsD.Lgs. n. 148/2015 modificato 50/2016 nel rispetto della massima concorrenzialità e nei limiti di importo stabiliti dall'art. 2 comma 1 lett35 del D.Lgs. f) punto 1 50/2016; Cambiamento climatico ai poli: ricerca e formazione” della sede ISP di Bologna; - di confermare il xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx quale Responsabile Unico del D.lgs. 24 settembre 2016, n. 185, il quale stabilisce che le Regioni e le Province autonome possano disporre, nell'anno 2016, l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento delle risorse assegnate, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473 e che, in alternativa, abbiano facoltà di destinare le risorse di cui sopra ad azioni di politica attiva del lavoro; − La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 34 del 4 novembre 2016; − Le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 5 dicembre 2016 in risposta ai quesiti delle Regioni; − La circolare INPS n.217 del 13/12/2016; CONSIDERATO che: ▪ Il disposto di legge sopra citato prevede che nella determinazione della quota di riserva possano essere utilizzate le risorse assegnate dallo Stato alla Regione negli anni 2014, 2015 e 2016 con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione; ▪ La possibilità di ampliare la quota di riserva fino ad un massimo del 50% delle risorse assegnate per i trattamenti di integrazione salariale in deroga 2016 è comunque condizionata alla disponibilità effettiva delle risorse finanziarie residue attribuite alla Regione Lombardia; ▪ Le risorse finanziarie disponibili – in base alle citate disposizioni ministeriali e alla citata circolare INPS – sono determinate sulla base delle economie risultanti dalla scheda di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga presente nella Banca dati percettori INPS, periodicamente aggiornata dall’Istituto; ▪ Dalla scheda INPS, aggiornata al 11.12.2016 in applicazione delle citate disposizioni ministeriali, si rilevano economie presumibilmente sufficienti al fine di coprire i trattamenti di CIGD che potranno rendersi necessari nel periodo a cavallo fra il 2016 e il 2017; ▪ L’Accordo Quadro 2016, nell’ambito della c.d. riserva del 5%, già individua come destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori e gli apprendisti cheProcedimento (RUP), ai sensi della normativa vigentedell’art. 31 del D.lgs 50/2016, siano esclusi in quanto in possesso delle competenze necessarie a svolgere tale ruolo e a norma di legge; - di verificare tranne nel caso di “somma urgenza” o di “unicità dell’operatore economico”, l’esistenza di apposita convenzione Consip; in subordine l’esistenza in MePA del Metaprodotto e, in caso positivo, di procedere all’affidamento utilizzando l’Ordine diretto di Acquisto (OdA) o la Richiesta di Offerta (RdO) o la Trattativa Diretta (TD). Di procedere, in caso di esito negativo delle precedenti verifiche, sul mercato libero alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da programmi due o più operatori economici, se esistenti; - di intervento procedere all’acquisizione in oggetto tramite affidamento diretto, ai sensi del D.lgs 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a) - di ammortizzatori sociali in costanza utilizzare il seguente criterio di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa, prevedendo la cassa in deroga per gli apprendisti stessi oltre i 3 mesi di durata massima nel corso dell’anno 2016 e fino al limite dei programmi selezione del contraente: a) minor prezzo purché ricorrano le condizioni di cui sopraall'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016; ▪ ln relazione al raccordo tra b) offerta economicamente più vantaggiosa purché ricorrano le condizioni di cui all'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016; - di autorizzare la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga stipula del contratto, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, prescindendo dal decorso del termine dilatorio di stand still per il verificarsi della condizione di cui all’articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice; - di stabilire che, trattandosi di fornitura sotto la soglia di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e l’istituzione del Fondo s.m.i., per l’effettuazione delle attività di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi collaudo/verifica di Solidarietà Bilaterali Alternativiconformità, il Ministero certificato di verifica di conformità sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile Unico del Lavoro ha comunicato cheProcedimento sopra richiamato, anche per periodi che proseguano nell’anno 2017, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa ai Fondi di Solidarietà di cui al Titolo II del D.lgssensi dell’art. n. 148/15 possono scegliere di accedere alla CIGD nei limiti previsti dalla normativa di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi purché le domande di accesso all’integrazione salariale abbiano per oggetto periodi di intervento non parzialmente o totalmente coincidenti; ATTESO che il presente Xxxxxxxx sostituisce integralmente gli Addendum all’Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016 sottoscritti rispettivamente il 27 ottobre 2016 e il 21 novembre 2016 che individuano già alcune tipologie di destinatari; sono fatti salvi gli effetti prodotti alla data odierna; Le parti convengono di ricorrere all’utilizzo della quota di riserva prevista dall’art. 44102, comma 6-bis, 2 del D.lgsD. Lgs. n. 148/2015 50/2016 e succ. mod. per un importo s.m.i.; - di dare atto che la spesa complessiva non sarà superiore alle risorse finanziarie a euro a € 400,00 Iva esclusa; - di stabilire inoltre che saranno effettivamente disponibili, prioritariamente per consentire l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) da parte delle seguenti tipologiele clausole essenziali del contratto saranno:

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VISTI. in particolare: − L’art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 modificato dall'art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 2016▪ il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 18585, recante 'Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario'; ▪ il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina"; ▪ la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto; ▪ il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina" che ha previsto, tra l'altro, all'art. 3 specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto; ▪ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 recante: "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; ▪ le OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022 e n. 873 del 6 marzo 2022 recanti, rispettivamente, — "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’'Ucraina " e "Accoglienza, soccorso e assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina ' ▪ la necessità della Regione di assicurare, nell'ambito del proprio territorio, il quale stabilisce che le Regioni e le Province autonome possano disporre, nell'anno 2016, l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento delle risorse assegnate, con riferimento ai trattamenti coordinamento del sistema regionale di integrazione salariale e di mobilità anche in deroga ai criteri protezione civile nelle attività di cui agli articoli 2 2, 3 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, 4 dell'OCDPC n. 83473 e che, in alternativa, abbiano facoltà di destinare le risorse di cui sopra ad azioni di politica attiva del lavoro; − La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 34 872 del 4 novembre 2016; − Le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro marzo 2022, relativamente agli interventi e delle Politiche sociali alle attività di soccorso, nonchè all’assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina a seguito degli accadimenti in data 5 dicembre 2016 in risposta ai quesiti delle Regioni; − La circolare INPS n.217 del 13/12/2016; CONSIDERATO che: ▪ Il disposto di legge sopra citato prevede che nella determinazione della quota di riserva possano essere utilizzate le risorse assegnate dallo Stato alla Regione negli anni 2014, 2015 e 2016 con esclusione delle risorse già oggetto di decretazioneargomento; ▪ la conseguenziale impellenza di fornire sollecita assistenza alla popolazione sfollata anche attraverso la pronta accoglienza in hotel e strutture ricettive, favorendo collocazioni in luoghi prossimi ai centri abitati, tali da consentire il mantenimento dei legami familiari e sociali, nonché il facile accesso ai servizi, soprattutto scolastici e sanitari; La possibilità di ampliare la quota di riserva fino presente convenzione è finalizzata ad un massimo assicurare ospitalità, presso strutture ricettive, alle persone sfollate ucraine che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del 50% delle risorse assegnate per i trattamenti di integrazione salariale conflitto bellico in deroga 2016 è comunque condizionata alla disponibilità effettiva delle risorse finanziarie residue attribuite alla Regione Lombardia; ▪ Le risorse finanziarie disponibili – in base alle citate disposizioni ministeriali e alla citata circolare INPS – sono determinate sulla base delle economie risultanti dalla scheda di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga presente nella Banca dati percettori INPS, periodicamente aggiornata dall’Istituto; ▪ Dalla scheda INPS, aggiornata al 11.12.2016 in applicazione delle citate disposizioni ministeriali, si rilevano economie presumibilmente sufficienti al fine di coprire i trattamenti di CIGD che potranno rendersi necessari nel periodo a cavallo fra il 2016 e il 2017; ▪ L’Accordo Quadro 2016, nell’ambito della c.d. riserva del 5%, già individua come destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori e gli apprendisti che, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa, prevedendo la cassa in deroga per gli apprendisti stessi oltre i 3 mesi di durata massima nel corso dell’anno 2016 e fino al limite dei programmi di cui sopra; ▪ ln relazione al raccordo tra la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga e l’istituzione del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi, il Ministero del Lavoro ha comunicato che, anche per periodi che proseguano nell’anno 2017, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa ai Fondi di Solidarietà di cui al Titolo II del D.lgs. n. 148/15 possono scegliere di accedere alla CIGD nei limiti previsti dalla normativa di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi purché le domande di accesso all’integrazione salariale abbiano per oggetto periodi di intervento non parzialmente o totalmente coincidenti; ATTESO che il presente Xxxxxxxx sostituisce integralmente gli Addendum all’Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016 sottoscritti rispettivamente il 27 ottobre 2016 e il 21 novembre 2016 che individuano già alcune tipologie di destinatari; sono fatti salvi gli effetti prodotti alla data odierna; Le parti convengono di ricorrere all’utilizzo della quota di riserva prevista dall’art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 e succ. mod. per un importo non superiore alle risorse finanziarie che saranno effettivamente disponibili, prioritariamente per consentire l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) da parte delle seguenti tipologie:atto.

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Samples: Accordo Quadro Tra Regione Molise E

VISTI. il D.Lgs. N° 33 del 14 marzo 2013 e l’articolo 29 del Codice, in particolare: − L’artmateria di Amministrazione trasparente; RITENUTO che, per quanto sopra argomentato, vi siano i presupposti normativi e di fatto per poter procedere mediante una procedura semplificata ai sensi dell’art. 4432 comma 2 del Codice, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 modificato dall'art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 2016, n. 185, il quale stabilisce che le Regioni medesimo Codice e le Province autonome possano disporre, nell'anno 2016, l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento delle risorse assegnate, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità anche in deroga ai criteri disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 alla già richiamata Legge N° 241/1990; RAVVISATA la necessità di provvedere; DI DARE ATTO che quanto specificato in premessa è parte integrante del decreto dispositivo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473 e che, in alternativa, abbiano facoltà di destinare le risorse di cui sopra ad azioni di politica attiva del lavoropresente provvedimento; − La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 34 del 4 novembre 2016; − Le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 5 dicembre 2016 in risposta ai quesiti delle Regioni; − La circolare INPS n.217 del 13/12/2016; CONSIDERATO che: ▪ Il disposto di legge sopra citato prevede che nella determinazione della quota di riserva possano essere utilizzate le risorse assegnate dallo Stato alla Regione negli anni 2014, 2015 e 2016 con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione; ▪ La possibilità di ampliare la quota di riserva fino ad un massimo del 50% delle risorse assegnate per i trattamenti di integrazione salariale in deroga 2016 è comunque condizionata alla disponibilità effettiva delle risorse finanziarie residue attribuite alla Regione Lombardia; ▪ Le risorse finanziarie disponibili – in base alle citate disposizioni ministeriali e alla citata circolare INPS – sono determinate sulla base delle economie risultanti dalla scheda di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga presente nella Banca dati percettori INPS, periodicamente aggiornata dall’Istituto; ▪ Dalla scheda INPS, aggiornata al 11.12.2016 in applicazione delle citate disposizioni ministeriali, si rilevano economie presumibilmente sufficienti al fine di coprire i trattamenti di CIGD che potranno rendersi necessari nel periodo a cavallo fra il 2016 e il 2017; ▪ L’Accordo Quadro 2016, nell’ambito della c.d. riserva del 5%, già individua come destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori e gli apprendisti cheDI AUTORIZZARE, ai sensi della normativa vigentedell’articolo 36, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativacomma 2, prevedendo la cassa in deroga per gli apprendisti stessi oltre i 3 mesi di durata massima nel corso dell’anno 2016 e fino al limite dei programmi lettera a) del Codice, l’affidamento diretto sul mercato libero, del servizio di cui sopra; ▪ ln relazione al raccordo tra la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga e l’istituzione del Fondo di integrazione salariale all’oggetto tramite accordo quadro, all’operatore economico Dhl Express Italy Srl – Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (FIS) e dei Fondi di Solidarietà Bilaterali AlternativiMi)- Partita iva 04209680158, il Ministero del Lavoro ha comunicato che(cod. terzo Sigla n. 41160), anche per periodi che proseguano nell’anno 2017, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa ai Fondi di Solidarietà di cui al Titolo II del D.lgs. n. 148/15 possono scegliere di accedere alla CIGD nei limiti previsti dalla normativa di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi purché le domande di accesso all’integrazione salariale abbiano per oggetto periodi di intervento non parzialmente o totalmente coincidenti; ATTESO che il presente Xxxxxxxx sostituisce integralmente gli Addendum all’Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016 sottoscritti rispettivamente il 27 ottobre 2016 e il 21 novembre 2016 che individuano già alcune tipologie di destinatari; sono fatti salvi gli effetti prodotti alla data odierna; Le parti convengono di ricorrere all’utilizzo della quota di riserva prevista dall’art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 e succ. mod. per un importo presunto nell’anno 2021 pari a € 5.000,00 oltre IVA; DI NOMINARE, quale RUP, la sottoscritta dottoressa Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, coadiuvata dalla dottoressa Xxxxxxxx Xxxx; DI CONSTATARE che, nei confronti del RUP individuato non superiore alle risorse finanziarie che saranno effettivamente disponibilisussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma; DI CONFERMARE l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che: DI AUTORIZZARE la stipula del contratto, prioritariamente mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, prescindendo dal decorso del termine dilatorio di stand still per consentire l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) da parte il verificarsi della condizione di cui all’articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice; DI STABILIRE che, trattandosi di fornitura sotto la soglia di cui all’art. 35 del Codice, per l’effettuazione delle seguenti tipologieattività di collaudo/verifica di conformità, il certificato di verifica di conformità sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP, ai sensi dell’art. 102, comma 2 del medesimo Codice; DI STABILIRE le clausole essenziali del contratto:

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VISTI. I pareri favorevoli in particolare: − L’artordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 4449, comma 6-bis1, del D.Lgs. n. 267/2000; • il D.Lgs. n. 267/2000; • il D.Lgs. n. 50/2016; • il Regolamento comunale di contabilità; • lo Statuto comunale; • di approvare, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale, allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. • di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria comunale mediante esperimento di gara, con apposito atto del Responsabile del Servizio Finanziario, rinnovabile per uguale periodo qualora ricorrano le condizioni di legge; • di stabilire che la scelta del contraente dovrà avvenire sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.Lgs. n. 50/2016, e tenuto conto dei diversi elementi tecnici ed economici di valutazione; • di demandare al Responsabile del Servizio finanziario la predisposizione degli ulteriori atti e adempimenti necessari all’espletamento delle operazioni relative all’affidamento del servizio di tesoreria; • che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Responsabile del Procedimento Dr.ssa Xxxxxxx Di Xxxxxxx L'anno duemilaVENTUNO il giorno XXXXXXXXXXXXXXX xxx xxxx xx XXXXXXXXXXXX nella residenza del Comune di Xxxxx Xxxxx, avanti a me Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx, Segretario del Comune di Xxxxx Xxxxx, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune i contratti in forma pubblica amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 4 lett. c), del D.Lgs n. 267/2000, sono comparsi i signori: - ……………………… nato a ………………….. il ………….., che interviene in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, per il Comune di Sante Xxxxx (in seguito denominato “Comune”), codice fiscale e partita IVA 00191110667; - …………………, nato a ………………………. Il ……………, che interviene nella sua qualità di , per ………………….. ……….(in seguito denominato “Tesoriere”), codice fiscale …………….. partita Iva ………….. I predetti comparenti, della cui identità personale e poteri io Segretario rogante sono personalmente certo, previa rinuncia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, mi richiedono di ricevere il presente atto;---------- Premesso che: -che l’Ente è soggetto alla disciplina del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.lgs. n. 148/2015 modificato dall'art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del 267/2000; -che l’Ente è sottoposto al sistema di “Armonizzazione dei bilanci” di cui al D.lgs. 24 settembre 2016, n. 185, il quale stabilisce che le Regioni e le Province autonome possano disporre, nell'anno 2016, l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento delle risorse assegnate, con riferimento ai trattamenti 118/2011; -che l’Ente contraente è sottoposto a regime di integrazione salariale e di mobilità anche in deroga ai criteri Tesoreria Unica “Mista” di cui agli articoli 2 e 3 all’art. 7 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, D. Lgs. 07/08/1997 n. 83473 e che, in alternativa, abbiano facoltà di destinare 279 da attuarsi con le risorse modalità applicative di cui sopra ad azioni di politica attiva del lavoro; − La Circolare alla circolare del Ministero del Lavoro Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 50 del 18/06/1998 e decreto del Ministero dell’Economia e delle Politiche sociali n. 34 Finanze del 4 novembre 2016agosto 2009; − Le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 5 dicembre 2016 in risposta ai quesiti delle Regioni; − La circolare INPS n.217 del 13/12/2016; CONSIDERATO che: ▪ Il disposto di legge sopra citato prevede Premesso altresì che nella determinazione della quota di riserva possano essere utilizzate le risorse assegnate dallo Stato alla Regione negli anni 2014disponibilità dell’Ente, 2015 e 2016 con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione; ▪ La possibilità di ampliare la quota di riserva fino ad un massimo del 50% delle risorse assegnate per i trattamenti di integrazione salariale in deroga 2016 è comunque condizionata alla disponibilità effettiva delle risorse finanziarie residue attribuite alla Regione Lombardia; ▪ Le risorse finanziarie disponibili – in base alle citate disposizioni ministeriali alla natura delle entrate, affluiscono sia in contabilità speciale infruttifera accesa a nome dell’Ente medesimo presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato sia sul conto o sui conti bancari intrattenuti presso il Tesoriere. Sulla prima affluiscono le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi e alla citata circolare INPS – quanto altro proveniente, direttamente o indirettamente, dal bilancio dello Stato nonché le somme rivenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato; sul conto o sui conti bancari sono determinate sulla base delle economie risultanti dalla scheda di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga depositate le somme costituenti entrate proprie dell’Ente; Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. del della presente nella Banca dati percettori INPS, periodicamente aggiornata dall’Istituto; ▪ Dalla scheda INPS, aggiornata al 11.12.2016 in applicazione delle citate disposizioni ministeriali, si rilevano economie presumibilmente sufficienti al fine di coprire i trattamenti di CIGD che potranno rendersi necessari nel periodo a cavallo fra il 2016 e il 2017; ▪ L’Accordo Quadro 2016, nell’ambito della c.d. riserva del 5%, già individua come destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori e gli apprendisti che, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa, prevedendo la cassa in deroga per gli apprendisti stessi oltre i 3 mesi di durata massima nel corso dell’anno 2016 e fino al limite dei programmi di cui sopra; ▪ ln relazione al raccordo tra la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga e l’istituzione del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi, il Ministero del Lavoro ha comunicato che, anche per periodi che proseguano nell’anno 2017, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa ai Fondi di Solidarietà di cui al Titolo II del D.lgs. n. 148/15 possono scegliere di accedere alla CIGD nei limiti previsti dalla normativa di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi purché le domande di accesso all’integrazione salariale abbiano per oggetto periodi di intervento non parzialmente o totalmente coincidenti; ATTESO che il presente Xxxxxxxx sostituisce integralmente gli Addendum all’Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016 sottoscritti rispettivamente il 27 ottobre 2016 e il 21 novembre 2016 che individuano già alcune tipologie di destinatari; sono fatti salvi gli effetti prodotti alla data odierna; Le parti convengono di ricorrere all’utilizzo della quota di riserva prevista dall’art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 e succ. mod. per un importo non superiore alle risorse finanziarie che saranno effettivamente disponibili, prioritariamente per consentire l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) da parte delle seguenti tipologie:convenzione;

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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Tesoreria

VISTI. in particolare: − L’art. 44i pareri espressi dalle rappresentanze territoriali delle associazioni e degli organismi di cui all'articolo 27, comma 3, lettere h), i), o), q), r), s), t) e u) – comma 6-bis, del D.lgsart. n. 148/2015 modificato dall'art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 201624, n. 185LR 6/2006: • Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale 6.2 – San Xxxx al Tagliamento • I Sindaci dei Comuni appartenenti all’Ambito Distrettuale 6.2 – San Xxxx al Tagliamento: Arzene, il quale stabilisce che le Regioni e le Province autonome possano disporreCasarsa della Delizia, nell'anno 2016Cordovado, l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore Morsano al 50 per cento delle risorse assegnateTagliamento, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014San Xxxxxxx al Tagliamento, n. 83473 e cheSan Xxxx al Tagliamento, in alternativaSesto al Reghena, abbiano facoltà di destinare le risorse di cui sopra ad azioni di politica attiva del lavoro; − La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 34 del 4 novembre 2016; − Le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 5 dicembre 2016 in risposta ai quesiti delle Regioni; − La circolare INPS n.217 del 13/12/2016; CONSIDERATO che: ▪ Valvasone • Il disposto di legge sopra citato prevede che nella determinazione della quota di riserva possano essere utilizzate le risorse assegnate dallo Stato alla Regione negli anni 2014, 2015 e 2016 con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione; ▪ La possibilità di ampliare la quota di riserva fino ad un massimo del 50% delle risorse assegnate Direttore Generale dell’Azienda per i trattamenti Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale” • Il Presidente della Provincia di integrazione salariale in deroga 2016 è comunque condizionata Pordenone • Il Presidente dell’Azienda Pubblica di Servizi alla disponibilità effettiva Persona “X. Xxxx” di Morsano al Tagliamento I legali rappresentanti delle istituzioni di seguito elencati: • Azienda Territoriale Edilizia Regionale • Azienda Ospedaliera “Santa Xxxxx degli Angeli” • Centro Orientamento Regionale • Istituto Comprensivo di San Xxxx al Tagliamento • Consorzio Zona Industriale Ponte Rosso • Croce Rossa Italiana - Comitato locale San Xxxx al Tagliamento e Azzano X • Istituto Comprensivo Casarsa della Delizia • Istituto comprensivo Cordovado • Istituto comprensivo Arzene, Valvasone e San Xxxxxxx al Tagliamento • Istituto di Istruzione Superiore “Xxxxx Xxxxx” di San Xxxx al Tagliamento • Liceo Scientifico “Le Filandiere” di San Xxxx al Tagliamento • Tribunale Ordinario • Ufficio Esecuzione Penale Esterna • Ufficio Servizio Sociale Minori • Associazione “la Nostra Famiglia” e i legali rappresentanti dei seguenti soggetti non istituzionali, che con risorse finanziarie residue attribuite proprie: - già concorrono all’attuazione degli obiettivi e progetti; - nel corso del triennio intendono concorrere alla Regione Lombardia; ▪ Le risorse finanziarie disponibili – in base alle citate disposizioni ministeriali co-progettazione, come da dichiarazione espressa nella manifestazione di interesse e hanno partecipato alla citata circolare INPS – sono determinate sulla base delle economie risultanti dalla scheda costruzione del PDZ 2013- 15 • Associazione “La Luna” di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga presente nella Banca dati percettori INPS, periodicamente aggiornata dall’Istituto; ▪ Dalla scheda INPS, aggiornata Casarsa della Delizia • Associazione “Nuovi Vicini” Onlus di Pordenone • Associazione “Pinna Sub” di San Xxxx al 11.12.2016 in applicazione delle citate disposizioni ministerialiTagliamento Ai sensi della L.241/90, si rilevano economie presumibilmente sufficienti al fine di coprire i trattamenti di CIGD che potranno rendersi necessari nel periodo a cavallo fra il 2016 e il 2017; ▪ L’Accordo Quadro 2016, nell’ambito della c.d. riserva del 5%, già individua come destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori e gli apprendisti che, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa, prevedendo la cassa in deroga per gli apprendisti stessi oltre i 3 mesi di durata massima nel corso dell’anno 2016 e fino al limite dei programmi di cui sopra; ▪ ln relazione al raccordo tra la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga e l’istituzione del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi, il Ministero del Lavoro ha comunicato che, anche per periodi che proseguano nell’anno 2017, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa ai Fondi di Solidarietà di cui al Titolo II del D.lgs. n. 148/15 possono scegliere di accedere alla CIGD nei limiti previsti dalla normativa di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi purché le domande di accesso all’integrazione salariale abbiano per oggetto periodi di intervento non parzialmente o totalmente coincidenti; ATTESO comunica che il presente funzionario responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni, X.X.Xxxx.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxx, mentre l'istruttoria è affidata all’ X.X.Xxxx.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. • Associazione di volontariato “Amici dell’Hospice il Gabbiano” di San Xxxx al Tagliamento • Associazione di volontariato “Il Noce” di Casarsa della Delizia • Associazione di volontariato “Insieme per la Solidarietà” di San Xxxx al Tagliamento • Associazione di volontariato “SolidarMondo Pn Aganis” • Associazione Famiglie Diabetici del Sanvitese • Associazione Familiari Alzheimer Pordenone –AFAP- • Associazione Immigrati di Pordenone • ATLI AUSER INSIEME di Xxxxxxxxx • Banca di Credito Cooperativo – BCC – Friuli Ovest Banca - Centro cooperativo • Banca di Credito Cooperativo –BCC – Pordenone • Centro di Ascolto CARITAS • Coop NordEst di San Xxxx al Tagliamento • Cooperativa “Laboratorio Scuola” di Pasiano di PN • Cooperativa Sociale “Il Piccolo principe” di Casarsa della Delizia • Cooperativa Sociale “Futura” di San Xxxx al Tagliamento • Cooperativa Sociale “Il Colore del Grano” di Casarsa della Delizia • Cooperativa Sociale “Il Granello” di San Xxxx al Tagliamento • Cooperativa Sociale “Itaca” di Pordenone • Cooperativa Sociale “La Sorgente” di Rive d’Arcano – Udine • Cooperativa Sociale “Noncello” di Roveredo in Piano – Pordenone • Cooperativa Sociale Abitamondo di Pordenone • Cooperativa Sociale Asteroide B612 di Casarsa della Delizia • Cooperativa Sociale Onlus “la Tua Casetta Magica” • ENAIP FVG • IALFVG • Protezione Civile dei Comuni dell’Ambito • Scuole Materna Mons. Jop di San Xxxxxxxx sostituisce integralmente gli Addendum all’Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016 sottoscritti rispettivamente il 27 ottobre 2016 e il 21 novembre 2016 che individuano già alcune tipologie di destinatari; sono fatti salvi gli effetti prodotti alla data odierna; Le parti convengono Casarsa • Soform s.c.a.r.l. • Supermercato Conad di ricorrere all’utilizzo della quota di riserva prevista dall’art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 e succ. mod. per un importo non superiore alle risorse finanziarie che saranno effettivamente disponibili, prioritariamente per consentire l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) da parte delle seguenti tipologieSan Xxxx al Tagliamento Convengono quanto segue:

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Samples: Accordo Di Programma

VISTI. il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 e s.m.i., con cui è stata istituita l’Agenzia per l’Italia Digitale; - il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante il “Codice dell’amministrazione digitale” e, in particolare: − L’art, l’art. 44, comma 614-bis, del D.lgsbis concernente l’Agenzia per l’Italia Digitale e l’art. n. 148/2015 modificato dall'art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 2016, n. 185, 64 disciplinante il quale stabilisce che le Regioni Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e le Province autonome possano disporremodalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni; - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2014, nell'anno 2016che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale; - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 recante “Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), l'utilizzo nonché dei tempi e delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento modalità di adozione del sistema SPID da parte delle risorse assegnatepubbliche amministrazioni e delle imprese”; - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, con riferimento ai trattamenti cui è stato istituito il Dipartimento per la trasformazione digitale, quale Struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri che supporta il Presidente o il Ministro delegato nell’esercizio delle funzioni in materia di integrazione salariale innovazione tecnologica e di mobilità anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del digitalizzazione; - il decreto del Ministro Presidente del lavoro e delle politiche sociali Consiglio dei ministri agosto 2014ottobre 2012, n. 83473 e cherecante l’ordinamento generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificato dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, e, in alternativaparticolare, abbiano facoltà di destinare le risorse di cui sopra ad azioni di politica attiva del lavoro; − La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 34 del 4 novembre 2016; − Le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 5 dicembre 2016 in risposta ai quesiti delle Regioni; − La circolare INPS n.217 del 13/12/2016; CONSIDERATO che: ▪ Il disposto di legge sopra citato prevede che nella determinazione della quota di riserva possano essere utilizzate le risorse assegnate dallo Stato alla Regione negli anni 2014, 2015 e 2016 con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione; ▪ La possibilità di ampliare la quota di riserva fino ad un massimo del 50% delle risorse assegnate per i trattamenti di integrazione salariale in deroga 2016 è comunque condizionata alla disponibilità effettiva delle risorse finanziarie residue attribuite alla Regione Lombardia; ▪ Le risorse finanziarie disponibili – in base alle citate disposizioni ministeriali e alla citata circolare INPS – sono determinate sulla base delle economie risultanti dalla scheda di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga presente nella Banca dati percettori INPS, periodicamente aggiornata dall’Istituto; ▪ Dalla scheda INPS, aggiornata al 11.12.2016 in applicazione delle citate disposizioni ministeriali, si rilevano economie presumibilmente sufficienti al fine di coprire i trattamenti di CIGD che potranno rendersi necessari nel periodo a cavallo fra il 2016 e il 2017; ▪ L’Accordo Quadro 2016, nell’ambito della c.d. riserva del 5%, già individua come destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori e gli apprendisti chel’articolo 24-ter, ai sensi della normativa vigentedel quale il Dipartimento per la trasformazione digitale è preposto alla promozione e coordinamento delle azioni del Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie digitali e, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali a tal fine, dà attuazione alle direttive del Presidente in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa, prevedendo la cassa in deroga per gli apprendisti stessi oltre i 3 mesi di durata massima nel corso dell’anno 2016 materia e fino al limite assicura il coordinamento e l’esecuzione dei programmi di cui sopra; ▪ ln relazione al raccordo tra la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga e l’istituzione del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi, il Ministero del Lavoro ha comunicato chetrasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni, anche per periodi che proseguano nell’anno 2017fornendo supporto tecnico alle attività di implementazione di specifiche iniziative previste dall’Agenda digitale italiana, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa ai Fondi di Solidarietà di secondo i contenuti presenti nell’Agenda digitale Europea; - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019, con cui al Titolo II Ministro Xxxxx Xxxxxx è stato conferito l’incarico per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione; - il decreto del D.lgsPresidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, con cui sono state delegate al richiamato Ministro le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri nelle materie dell’innovazione tecnologica, dell’attuazione dell’agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese, per lo svolgimento delle quali si avvale del Dipartimento per la trasformazione digitale; - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 novembre 2019, con cui è stato conferito all’Xxx. Xxxx Xxxxxx l’incarico di Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale a decorrere dal 1° gennaio 2020; - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2020, con cui l’Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con decorrenza 20 gennaio 2020; - il decreto legge 16 luglio 2020, n. 148/15 possono scegliere 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; - la richiesta di accedere adesione al Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale ha registrato un incremento esponenziale, anche a seguito del periodo emergenziale dovuto al diffondersi del Covid-19; - promuovere e agevolare l’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Paese, specialmente alla CIGD nei limiti previsti dalla normativa luce delle attuali esigenze di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi purché le domande immediata semplificazione e informatizzazione dei servizi emerse nel contesto emergenziale dovuto al diffondersi del Covid-19; - promuovere la rapida e capillare diffusione del Sistema Pubblico di accesso all’integrazione salariale abbiano Identità Digitale (di seguito SPID) per oggetto periodi di intervento non parzialmente o totalmente coincidenti; ATTESO che il presente Xxxxxxxx sostituisce integralmente gli Addendum all’Accordo Quadro ammortizzatori sociali favorire la fruizione dei servizi in deroga 2016 sottoscritti rispettivamente il 27 ottobre 2016 rete delle pubbliche amministrazioni e il 21 novembre 2016 che individuano già alcune tipologie di destinatari; sono fatti salvi agevolarne l’accesso a cittadini e imprese, anche in mobilità, ai sensi e per gli effetti prodotti alla data odierna; Le parti convengono di ricorrere all’utilizzo della quota di riserva prevista dall’artdell’art. 4464 del decreto legislativo 7 marzo 2005, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 82 e succ. mod. per un importo non superiore alle risorse finanziarie che saranno effettivamente disponibili, prioritariamente per consentire l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) da parte delle seguenti tipologie:s.m.i.;

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Samples: Accordo Di Collaborazione

VISTI. in particolare: − L’art-l’art. 4440-bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001 avente per oggetto “il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori”, effettuato dall’organo di revisione economico – finanziaria, nel caso dal Collegio dei Revisori dei Conti; -l’art. 8, comma 6, del CCNL del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali che prevede che “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1, del D.lgsD.Lgs. n.165/2001”; -all'art. 40, comma 3 bis che “Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione”; -all’art. 40, comma 3 quinquies che “Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale”, da cui consegue la nullità delle clausole difformi; -all’art. 40, comma 3 sexies che “A corredo di ogni contratto le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali del Ministero dell'Economia e Finanze d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1”; -i controlli in materia di contrattazione decentrata integrativa sono stati modificati per effetto delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 148/2015 modificato dall'art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 2016150/2009 ed afferiscono sia alla compatibilità dei costi della stessa con i vincoli di bilancio, n. 185, il quale stabilisce che le Regioni e le Province autonome possano disporre, nell'anno 2016, l'utilizzo sia ai vincoli derivanti dall’applicazione delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento delle risorse assegnatenorme di legge, con riferimento ai alle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori; -come meglio precisato nella circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, l’organo di integrazione salariale controllo ovverosia nel caso di specie, il Collegio dei Revisori dei Conti deve effettuare una certificazione positiva su tutti gli aspetti normativi della contrattazione decentrata integrativa, attestando “norma per norma la compatibilità legislativa e contrattuale dell’ipotesi di contratto”; -il predetto controllo deve essere effettuato dall’organo di revisione economica – finanziaria prima dell’autorizzazione da parte dell’organo di governo alla sottoscrizione definitiva dell’accordo; - in data 28 novembre 2019, a mezzo di posta elettronica, è stata inviata al Collegio dei Revisori la pre-intesa sul CCDI dipendenti comune di Magenta per il triennio 2019 - 2021, sottoscritta in data 26 novembre 2019 dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e di mobilità anche parte sindacale; - che la predetta ipotesi di CCDI è stata accompagnata dalla relazione illustrativa, e finanziaria Sottoscritta Xxx Xxxx. Xxxxxx Xxxx dirigente settore finanziario ed amministrativo ; -deliberazione di Giunta Comunale n 19 del 11/02/2016 con cui è stato approvato il sistema di Valutazione dell’ente -deliberazione di Giunta Comunale n 19 del 31/01/2019 con il quale è stato approvato il sistema di prevenzione e corruzione triennio 2019/2021 -deliberazione di Giunta n 127 del 23/07/2018 e delibera del Consiglio Comunale n 34 del 30/07/2018 con cui è stato approvato il dup 2019/20121 -deliberazione di Giunta Comunale n 46 del 23/07/2019 e delibera di Consiglio Comunale n 8 del 28 marzo 2019 con cui è stato approvato l’aggiornamento al dup 2019/20121 -deliberazione di Giunta Comunale n 136 del 23 luglio 2019 con cui è stato approvato il PEG 2019/2021 -deliberazione di Giunta Comunale n 107 del 19 /06/2018 con cui è avvenuta la costituzione della delegazione trattante - la relazione tecnico-finanziaria sulla pre-intesa al CCDI del personale , relativamente- alla previsione dei contenuti economico-finanziari e contabili per l’ anno 2019, basato su valori e proiezioni stimati, sia sulla costituzione e sull’utilizzo delle risorse decentrate che, soprattutto, sulle definizioni delle nuove indennità e specifiche destinazioni regolate dal contratto, è stata redatta secondo lo schema previsto dalla Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 25 del 19/07/2012 e contiene tutte le informazioni, richieste ed applicabili; - la predetta relazione contiene “norma per norma” l’illustrazione di quanto disposto dalla preintesa al CCDI, sottoscritto in deroga ai data 26 Novembre 2019 , e ricomprende l’attestazione che le disposizioni contrattuali in essa previste risultano conformi alle norme contrattuali nazionali ed alla legge; - le relazioni, sia quella illustrativa che quella tecnico - finanziaria, illustrano ed attestano, sulla base di previsioni per l’ anno 2019 e quindi, basate sulla stima di valori e proiezioni: -il quadro di sintesi sulla costituzione e sulle modalità di utilizzo del fondo risorse decentrate; -i criteri di cui agli articoli 2 costituzione del fondo risorse decentrate e 3 la quantificazione delle risorse fisse e variabili nonché delle decurtazioni del decreto fondo risorse decentrate effettuate negli anni pregressi; -i criteri sul presunto utilizzo del Ministro fondo delle risorse decentrate, suddivisi tra destinazioni non disponibili alla contrattazione e quelle specificatamente regolate dal contratto integrativo; -l’attestazione sulla coerenza delle norme contrattuali in materia di meritocrazia e premialità; -l’attestazione sul rispetto del lavoro e principio di attribuzione selettiva delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473 e che, in alternativa, abbiano facoltà di destinare le risorse di cui sopra ad azioni di politica attiva del lavoroprogressioni economiche; − La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 34 del 4 novembre 2016; − Le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 5 dicembre 2016 in risposta ai quesiti delle Regioni; − La circolare INPS n.217 del 13/12/2016; CONSIDERATO che: ▪ Il disposto -la verifica sul rispetto dei vincoli di legge sopra citato prevede che nella determinazione della quota di riserva possano essere utilizzate le risorse assegnate dallo Stato in ordine alla Regione negli anni 2014, 2015 e 2016 con esclusione contrattazione decentrata integrativa; -l’attestazione sulla compatibilità economico - finanziaria del fondo delle risorse già oggetto decentrate con particolare riguardo alle modalità di decretazionecopertura degli oneri derivanti dal contratto integrativo; ▪ La possibilità di ampliare RILEVATO CHE la quota di riserva fino ad un massimo costituzione del 50% delle risorse assegnate fondo per i trattamenti di integrazione salariale in deroga 2016 la contrattazione integrativa cosi come emerge dalla relazione tecnico finanziaria è comunque condizionata alla disponibilità effettiva delle risorse finanziarie residue attribuite alla Regione Lombardia; ▪ Le risorse finanziarie disponibili cosi formato: - Risorse stabili €443.636,36 in base alle citate disposizioni ministeriali e alla citata circolare INPS Risorse variabili €47.696,94 sono determinate sulla base delle economie risultanti dalla scheda di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga presente nella Banca dati percettori INPS, periodicamente aggiornata dall’Istituto; ▪ Dalla scheda INPS, aggiornata al 11.12.2016 in applicazione delle citate disposizioni ministeriali, si rilevano economie presumibilmente sufficienti al fine di coprire i trattamenti di CIGD che potranno rendersi necessari nel periodo a cavallo fra il 2016 e il 2017; ▪ L’Accordo Quadro 2016, nell’ambito della c.d. riserva del 5%, già individua come destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori e gli apprendisti che, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa, prevedendo la cassa in deroga per gli apprendisti stessi oltre i 3 mesi di durata massima nel corso dell’anno 2016 e fino al limite dei programmi di cui sopra; ▪ ln relazione al raccordo tra la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga e l’istituzione del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi, il Ministero del Lavoro ha comunicato che, anche per periodi che proseguano nell’anno 2017, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa ai Fondi di Solidarietà di cui al Titolo II del D.lgs. n. 148/15 possono scegliere di accedere alla CIGD nei limiti previsti dalla normativa di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi purché le domande di accesso all’integrazione salariale abbiano per oggetto periodi di intervento non parzialmente o totalmente coincidenti; ATTESO che il presente Xxxxxxxx sostituisce integralmente gli Addendum all’Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016 sottoscritti rispettivamente il 27 ottobre 2016 e il 21 novembre 2016 che individuano già alcune tipologie di destinatari; sono fatti salvi gli effetti prodotti alla data odierna; Le parti convengono di ricorrere all’utilizzo della quota di riserva prevista dall’art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 e succ. mod. per un importo non superiore alle risorse finanziarie che saranno effettivamente disponibili, prioritariamente per consentire l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) da parte delle seguenti tipologie:Totale €491.333,30

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VISTI. gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria; VISTA la proposta del funzionario incaricato dell’istruttoria; Con l’istanza presentata in particolare: − L’art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 modificato dall'art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 2016, n. 185data 7 aprile 2014, il quale stabilisce che le Regioni sig. XXX Xxxxxx ha chiesto la definizione della controversia in essere con l’operatore Fastweb S.p.a. ai sensi degli art. 14 e le Province autonome possano disporress. Del. X.X.Xxx. 173/07/Cons, nell'anno 2016Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite come da ultimo modificata con Del. X.X.Xxx. 597/11/Cons, in misura relazione a servizi di telefonia fissa, mobile e internet. Il sig. XXX Xxxxxx, nell’istanza di definizione amministrativa della controversia, nelle memorie ritualmente depositate e nel corso dell’udienza di discussione ha dichiarato quanto segue: - Ad aprile 2011 ha inoltrato a Fastweb richiesta di allacciamento del cavo in fibra ottica, (inizialmente sistemato esternamente all’edificio ove risiede) “nella canalina del palazzo appositamente predisposta”; - A tale richiesta non superiore al 50 è seguito alcun tipo di riscontro da parte dell’operatore; - L’11 luglio 2011, ha comunicato il recesso dal contratto per cento delle risorse assegnatei servizi di telefonia fissa e internet attivi sulla linea Fastweb XXX, con riferimento contestuale passaggio dell’utenza a Vodafone; tuttavia il contratto con tale operatore è stato attivato solamente 7 dicembre 2011; - Fastweb illegittimamente ha continuato ad emettere fatture (tutte regolarmente pagate dell’utente) per i servizi di telefonia fissa e internet sulla linea XXX, nonostante il passaggio in Vodafone; - Con nota dell’8 agosto 2011, Fastweb ha comunicato all’utente che la richiesta cessazione dei servizi sarebbe intervenuta solo dopo l’effettivo passaggio dell’utenza XXX ad altro gestore; tale nota è stata sottoscritta dall’utente unicamente per “presa visione”, e non per accettazione delle modalità di gestione (tardiva) del recesso da parte di Fastweb in essa indicate; - A segnalazione della continua illegittima fatturazione, ha inviato a Fastweb numerosi reclami scritti, tutti rimasti privi di riscontro; - Ad agosto 2012 ha dato disdetta dal servizio mobile attivo con Fastweb; anche per tale servizio, Fastweb ha continuato a fatturare, ignorando la volontà manifestata dall’utente. In base a quanto premesso, l’istante ha richiesto: - il rimborso delle spese di procedura; - il rimborso delle fatture emesse da Fastweb successivamente alla disdetta dai servizi di rete fissa e mobile; - un indennizzo di € 600,00 per la mancata risposta ai trattamenti reclami; - un indennizzo di integrazione salariale € 2.170,00 per la ritardata lavorazione delle richieste di recesso dalla data della ricezione della comunicazione di disdetta da parte dell’operatore fino alla definitiva cessazione dei contratti (dedotti i 30 giorni di preavviso previsti dalle Condizioni Generali di Contratto di Fastweb). A fronte delle contestazioni e delle richieste formulate dall’istante, Fastweb, con memorie ritualmente depositate, ha comunicato quanto segue: - Il sig. Xxxxxx, con raccomandata A/R datata 11 luglio 2011, ha richiesto la disdetta dal contratto di mobilità abbonamento residenziale in fibra per i servizi di telefonia fissa e internet (stipulato in data 13 marzo 2007, attivato in data 31 marzo 2007), manifestando la volontà di passare ad altro operatore; - Fastweb, con nota del 8 agosto 2011, ha informato l’istante che per garantire la continuità dei servizi e il mantenimento del numero XXX non avrebbe cessato il contratto fino al trasferimento verso un altro gestore. Tale comunicazione è stata ricevuta dall’istante che ha provveduto a re- inoltrarla all’operatore via fax, una volta sottoscritta; - La sottoscrizione, da parte del sig. Xxxxxx, della predetta comunicazione, dimostra come lo stesso abbia accettato il mantenimento in vita del contratto Fastweb in relazione ai servizi voce e internet; - Vodafone ha richiesto la number portability in data 24 novembre 2011 e ha espletato tale richiesta in data 7 dicembre 2012; - Fastweb ha gestito la richiesta contrattuale come confermata dall’istante mediante la sottoscrizione della citata nota datata 8 agosto 2011 e ha cessato il servizi di telefonia e internet in data 14 marzo 2012 in seguito alla richiesta di port out verso altro gestore, come si evince dalla fattura n. 2147590 emessa in data 31 marzo 2012, con cui è stata accreditata la somma di € 23,60 per somme precedentemente addebitate dal 14 marzo 2012 al 31 marzo 2012 e con cui sono stati addebitati i costi per la dismissione dei servizi; - Dunque, la gestione della cessazione dei servizi di fonia fissa e internet da parte di Fastweb è stata corretta (anche in deroga ai criteri base a quanto disposto dall’art. 7 delle Condizioni generali di cui agli articoli 2 e 3 contratto di Fastweb, secondo cui: “Poiché per l’attivazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014Servizio di Service Provider Portability è necessaria la collaborazione dell’operatore di telefonia assegnatario della numerazione telefonica originaria, n. 83473 e cheFastweb non assume alcuna responsabilità per ritardi e/o disservizi causati da fatti imputabili o comunque dipendenti dall’operatore predetto”), non potendosi imputare allo stesso operatore la responsabilità in alternativa, abbiano facoltà merito alle tempistiche occorse a Vodafone per espletare la richiesta di destinare le risorse di cui sopra ad azioni di politica attiva del lavoroportabilità presentata dall’istante; − La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 34 del 4 novembre 2016; − Le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Il servizio mobile è stato cessato in data 5 dicembre 2016 3 settembre 2012, per richiesta di port out verso altro gestore, come risulta da documentazione prodotta, e in risposta ai quesiti delle Regioni; − La circolare INPS n.217 del 13/12/2016; CONSIDERATO che: ▪ Il disposto conformità a quanto sostenuto dall’utente (il quale asserisce di legge sopra citato prevede che nella determinazione della quota avere dato disdetta dal servizio mobile nel mese di riserva possano essere utilizzate le risorse assegnate dallo Stato alla Regione negli anni 2014, 2015 e 2016 con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione; ▪ La possibilità di ampliare la quota di riserva fino ad un massimo del 50% delle risorse assegnate per i trattamenti di integrazione salariale in deroga 2016 è comunque condizionata alla disponibilità effettiva delle risorse finanziarie residue attribuite alla Regione Lombardia; ▪ Le risorse finanziarie disponibili – in base alle citate disposizioni ministeriali e alla citata circolare INPS – sono determinate sulla base delle economie risultanti dalla scheda di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga presente nella Banca dati percettori INPS, periodicamente aggiornata dall’Istituto; ▪ Dalla scheda INPS, aggiornata al 11.12.2016 in applicazione delle citate disposizioni ministeriali, si rilevano economie presumibilmente sufficienti al fine di coprire i trattamenti di CIGD che potranno rendersi necessari nel periodo a cavallo fra il 2016 e il 2017; ▪ L’Accordo Quadro 2016, nell’ambito della c.d. riserva del 5%, già individua come destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori e gli apprendisti che, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa, prevedendo la cassa in deroga per gli apprendisti stessi oltre i 3 mesi di durata massima nel corso dell’anno 2016 e fino al limite dei programmi di cui sopra; ▪ ln relazione al raccordo tra la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga e l’istituzione del Fondo di integrazione salariale (FISagosto 2012) e dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi, il Ministero del Lavoro ha comunicato che, anche per periodi che proseguano nell’anno 2017, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa ai Fondi di Solidarietà di cui al Titolo II del D.lgs. n. 148/15 possono scegliere di accedere alla CIGD nonché nei limiti previsti termini prescritti dalla normativa di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi purché le domande di accesso all’integrazione salariale abbiano per oggetto periodi di intervento non parzialmente o totalmente coincidentiriferimento; ATTESO - In merito alla fatturazione contestata dall’utente, Fastweb evidenzia che il presente Xxxxxxxx sostituisce integralmente gli Addendum all’Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016 sottoscritti rispettivamente il 27 ottobre 2016 e il 21 novembre 2016 che individuano già alcune tipologie di destinatari; sono fatti salvi gli effetti prodotti alla data odierna; Le parti convengono di ricorrere all’utilizzo della quota di riserva prevista dall’art. 443 agosto 2012 ha emesso, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 e succ. mod. per un importo non superiore alle risorse finanziarie complessivo di € 307,78, a storno del canone fisso di € 40,00 mensili dall’8 agosto 2011, data in cui Fastweb si è presa in carico la disdetta contrattuale con conferma dell’istante, al 14 marzo 2012, data in cui Fastweb ha cessato il servizio di telefonia fissa e internet, le seguenti note di credito: 1) n. 1400131938, pari ad € 77,10 a parziale storno della fattura n. 5267611, emessa il 31 luglio 2011 nelle more della richiesta di gestione della disdetta contrattuale come accettate dall’istante; 2) n. 1400133019 pari ad € 84,89 a parziale storno della fattura n. 6687074, emessa il 30 settembre 2011 nelle more della richiesta di gestione della disdetta contrattuale come accettate dall’istante; 3) n. 1400133020, pari ad € 85,60, a parziale storno della fattura n. 8254095, emessa il 30 novembre 2011 nelle more della richiesta di gestione della disdetta contrattuale come accettate dall’istante;4) n. 1400132911, pari ad € 60,16, a parziale storno della fattura n. 552648, emessa il 31 gennaio 2012 nelle more della richiesta di gestione della disdetta contrattuale come accettate dall’istante; - In data 22 febbraio 2013 Fastweb ha disposto un bonifico a favore del sig. Xxxxxx per l’importo di € 200,04, poiché dalla somma di € 307,78 riconosciuta all’istante con le note di credito è stato detratto l’importo di € 107,74 per le fatture insolute n. 5202071, emessa il 31 luglio 2012 (di € 97,67), dunque prima della lavorazione della richiesta di port out del n. mobile XXX, e n. 0000000, emessa il 30 settembre 2012 (di € 8,36), dunque nelle more della lavorazione della richiesta di portabilità e n. 8251681 emessa in pari data (di € 1,71); Fastweb precisa che saranno effettivamente disponibilientrambe le fatture n. 5202071 e n. 6759672 riportano traffico telefonico (fino al 2 settembre 2012), prioritariamente per consentire l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) a riprova del fatto che l’utente ha usufruito dei servizi Fastweb. - In merito al lamentato mancato riscontro ai reclami, Fastweb rileva che l’istante ha prodotto esclusivamente copia di due cartoline attestati il ricevimento da parte di Fastweb di due lettere raccomandate A/R rispettivamente in data 11/07/2011 e 30/12/2011. La lettera ricevuta da Fastweb in data 11/07/2011 contiene unicamente la richiesta di disdetta contrattuale avanzata dall’utente relativamente ai servizi di telefonia fissa e internet per passaggio ad altro operatore: pertanto tale missiva non può considerarsi reclamo. Non vi è invece possibilità di accertare il contenuto della missiva ricevuta da Fastweb in data 30/12/2011; - In merito alla richiesta di rimborso delle seguenti tipologie:spese di procedura, Fastweb ne chiede il rigetto atteso che l’utente non ha indicato le spese sostenute e non ha provveduto a giustificarle.

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