Common use of VERIFICA DEI REQUISITI Clause in Contracts

VERIFICA DEI REQUISITI. Ai sensi dell’art. 22 della L.P. 2/2016 l’Amministrazione procederà nei confronti dell’aggiudicatario alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti dalla presente lettera d’invito. Nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 23 della L.P. 2/2016 in combinato disposto con l’art 83 del D.lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art 83 del D.lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, la Stazione Appaltante richiederà, attraverso comunicazione sulla piattaforma Mercurio, all’aggiudicataria, nel termine non superiore a 10 giorni dalla nota di richiesta, pena l’annullamento dell’aggiudicazione, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione della documentazione di cui al presente paragrafo indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ai sensi dell’art. 22 comma 7 della L.P. 2/2016, qualora non sia possibile l’acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l’Amministrazione procede all'annullamento dell'aggiudicazione e alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza, oltre che alla sospensione per un periodo di due mesi dall’elenco telematico. Rimane salva la segnalazione all’Autorità giudiziaria nell’ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. Ai sensi dell'art. 22, comma 9 della L.p. 2/2016, la Stazione Appaltante può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara. Ai sensi dell’art. 9, comma 5, della L.P. del 30 novembre 1992, n. 23 e dell’art. 43 comma 1 del D.P.R. 445/2000 l’Amministrazione acquisirà d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 rese dall’aggiudicatario in sede di gara, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso di altre pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. L’impresa aggiudicataria del lotto dovrà produrre, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione tramite pec dell’avvenuta aggiudicazione documentazione dalla quale si evinca il possesso dei requisiti di capacita tecnica e professionale di cui al Paragrafo 2.1. La stipulazione del contratto è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia vigente (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 del D.L. di data 24 giugno 2014, n. 90 – convertito legge 14 agosto 2014, n. 114), ove previsto.

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VERIFICA DEI REQUISITI. Ai sensi dell’art. 22 della L.P. 2/2016 l’Amministrazione procederà nei confronti dell’aggiudicatario alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei I requisiti di ordine speciale richiesti dalla generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione: ‐ dei certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale in corso di validità dei legali rappresentanti dell’operatore economico; ‐ della certificazione di cui all’art.17 della legge 12/03/1999, nr.68; ‐ del DURC in corso di validità; ‐ del certificato di iscrizione alla CCIAA o ad analogo registro di stato estero aderente alla U.E.; ‐ del certificato dei carichi pendenti dell’anagrafe tributaria; ‐ copia di certificazione SOA, in corso di validità; ‐ copia di iscrizione in White List presso l’elenco della Prefettura territorialmente competente. La stazione appaltante escluderà i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste, a pena di esclusione o di inammissibilità delle offerte, dal presente lettera d’invitodisciplinare di gara, dal D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. Nella fase e da altre disposizioni di verifica dei requisiti e delle condizioni legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta o di altri elementi essenziali, ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o di altre irregolarità relative alla garachiusura dei plichi, si applica tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 23 della L.P. 2/2016 in combinato disposto con l’art 83 all'art.83 comma 9 del D.lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art 83 del D.lgs. 50/2016D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.. In particolare, nei casi di la mancanza, incompletezza l'incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi essenziale, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all'1 per mille del presente paragrafovalore complessivo dell’appalto. In tal caso, la Stazione Appaltante richiederàstazione appaltante assegna al concorrente un termine, attraverso comunicazione sulla piattaforma Mercurio, all’aggiudicataria, nel termine non superiore a 10 giorni dalla nota di richiestadieci giorni, pena l’annullamento dell’aggiudicazioneperché siano rese, la presentazioneintegrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, l’integrazione o la regolarizzazione della documentazione di cui al presente paragrafo indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. Ai sensi dell’artLa sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 22 comma 7 della L.P. 2/2016, qualora non sia possibile l’acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatarioNei casi di irregolarità formali, ovvero qualora i documenti acquisiti di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l’Amministrazione procede all'annullamento dell'aggiudicazione e alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza, oltre che alla sospensione per un periodo di due mesi dall’elenco telematico. Rimane salva la segnalazione all’Autorità giudiziaria nell’ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. Ai sensi dell'art. 22, comma 9 della L.p. 2/2016essenziali, la Stazione Appaltante può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara. Ai sensi dell’art. 9, comma 5, della L.P. del 30 novembre 1992, n. 23 e dell’art. 43 comma 1 del D.P.R. 445/2000 l’Amministrazione acquisirà d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 rese dall’aggiudicatario in sede di gara, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso di altre pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. L’impresa aggiudicataria del lotto dovrà produrre, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione tramite pec dell’avvenuta aggiudicazione documentazione dalla quale si evinca il possesso dei requisiti di capacita tecnica e professionale stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al Paragrafo 2.1periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. La stipulazione In caso di inutile decorso del contratto termine di regolarizzazione, il concorrente è subordinata altresì agli adempimenti previsti escluso dalla normativa antimafia vigente (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del D.L. di data 24 giugno 2014, n. 90 – convertito legge 14 agosto 2014, n. 114), ove previstocontenuto o del soggetto responsabile della stessa.

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Samples: Disciplinare Di Gara Telematica

VERIFICA DEI REQUISITI. Ai sensi dell’art. 22 della L.P. 2/2016 l’Amministrazione procederà nei confronti dell’aggiudicatario Prima dell’affidamento, la stazione appaltante procede alla verifica dell'assenza dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico individuato nel provvedimento di ordine speciale richiesti dalla presente lettera d’invitoaggiudicazione e da quello che segue in graduatoria. Nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 23 della L.P. 2/2016 in combinato disposto con l’art 83 del D.lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art 83 del D.lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafoIn particolare, la Stazione Appaltante richiederà, attraverso comunicazione sulla piattaforma Mercurio, all’aggiudicataria, stazione appaltante provvede a: − verificare l’assenza dei motivi di esclusione secondo le modalità descritte nel termine non superiore a 10 giorni dalla nota di richiesta, pena l’annullamento dell’aggiudicazione, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione della documentazione di cui al presente paragrafo indicandone precedente punto 12; − verificare il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ai sensi dell’art. 22 comma 7 della L.P. 2/2016, qualora non sia possibile l’acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatariodall’operatore economico anche mediante richiesta della relativa documentazione qualora non stabilmente detenuta da pubbliche amministrazioni. In tal caso, ovvero qualora la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono essere fornite dall’operatore economico entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante; − richiedere – laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiaratinecessari alla verifica di cui all’articolo 97, l’Amministrazione procede all'annullamento dell'aggiudicazione e alla segnalazione comma 5, lett. d) del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza, oltre che alla sospensione per un periodo di due mesi dall’elenco telematico. Rimane salva la segnalazione all’Autorità giudiziaria nell’ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni reseCodice; − verificare, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. Ai sensi dell'art. 2295, comma 9 della L.p. 2/201610, la Stazione Appaltante può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni dei minimi salariali retributivi di partecipazione alla gara in capo agli operatori economicicui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d). Al fine di assicurare il corretto svolgimento della procedura, l’amministrazione, ai sensi dell’articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento alla verifica dei requisiti per uno o più d’uno degli offerenti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante non procederà all’aggiudicazione ovvero qualora questa fosse già intervenuta procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria. Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori. Ai sensi dell’art. 9degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 80, comma 56, della L.P. del 30 novembre 1992Codice, n. 23 e dell’art. 43 comma 1 del D.P.R. 445/2000 l’Amministrazione acquisirà d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive la Stazione appaltante può: − procedere in ogni momento alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 46 all’articolo 80 del Codice, escludendo l’offerente per il quale non siano confermate le dichiarazioni già presentate e 47 del D.P.R. 445/2000 rese dall’aggiudicatario incamerando la relativa garanzia provvisoria; − revocare l’aggiudicazione, se accerta in capo all’aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, nonché tutti oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate; − imputare all’aggiudicatario revocato o all’aggiudicatario che recede, i dati danni emergenti ivi compresi i danni da ritardo e i documenti che siano maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione, ivi compresi i maggiori oneri sopportati in possesso di altre pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni seguito ad una nuova aggiudicazione o dei dati richiesti. L’impresa aggiudicataria del lotto dovrà produrre, entro 10 giorni dal ricevimento dall’aggiudicazione al secondo classificato in seguito allo scorrimento della comunicazione tramite pec dell’avvenuta aggiudicazione documentazione dalla quale si evinca il possesso dei requisiti di capacita tecnica e professionale di cui al Paragrafo 2.1graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia vigente (decreto legislativo 6 settembre 2011stazione appaltante procede tempestivamente, n. 159 e articolo 29 del D.L. di data 24 giugno 2014comunque non oltre trenta giorni, n. 90 – convertito legge 14 agosto 2014, n. 114), ove previstoallo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

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Samples: Disciplinare Di Gara

VERIFICA DEI REQUISITI. Ai 10.1 L’aggiudicazione diventerà efficace a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti (ai sensi dell’art. 22 della L.P. 2/2016 l’Amministrazione procederà nei confronti dell’aggiudicatario alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016). A tal fine, il Concorrente risultato aggiudicatario, entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla richiesta inoltrata dalla Stazione Appaltante, dovrà produrre: • la documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di ordine speciale richiesti gara sia in risposta al Bando che con la presentazione dell’Offerta; • la documentazione occorrente per l’espletamento degli accertamenti previsti dalla presente lettera d’invitoc.d. Nella fase “legislazione antimafia”. In caso di verifica mancato rispetto dei termini intimati per la produzione della documentazione ovvero in caso di mancata prova della sussistenza anche di uno solo dei requisiti richiesti per la stipula dell’Accordo Quadro dalla normativa vigente e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 23 della L.P. 2/2016 in combinato disposto con l’art 83 del D.lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art 83 del D.lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafodalla lex specialis, la Stazione Appaltante richiederàdisporrà la revoca dell’aggiudicazione e provvederà all’eventuale segnalazione del fatto all’A.N.A.C., attraverso comunicazione sulla piattaforma Mercurioferma, all’aggiudicataria, nel termine non superiore a 10 giorni dalla nota di richiesta, pena l’annullamento dell’aggiudicazionein ogni caso, la presentazionefacoltà di agire per il risarcimento del maggior danno. Ove si verifichi tale ipotesi è in facoltà della Stazione Appaltante procedere all’aggiudicazione al Concorrente che segue in graduatoria, l’integrazione o ferma restando la regolarizzazione necessità di procedere anche in capo a quest’ultimo alle verifiche sopra descritte. In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, all’affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, la Stazione Appaltante può comunque effettuare controlli ai sensi della documentazione vigente normativa nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma al presente affidamento. La Stazione Appaltante richiede ai soggetti di cui al presente paragrafo indicandone sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ai sensi dell’art. 22 comma 7 della L.P. 2/2016procedimento di gara, qualora non sia possibile l’acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l’Amministrazione procede all'annullamento dell'aggiudicazione e alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza, oltre che alla sospensione per un periodo di due mesi dall’elenco telematico. Rimane salva la segnalazione all’Autorità giudiziaria nell’ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 76 del procedere nelle forme specificate dal D.P.R. 445/2000. Ai sensi dell'art. 22, comma 9 della L.p. 2/2016, Successivamente alla positiva verifica dei requisiti la Stazione Appaltante può comunicherà l’efficacia dell’aggiudicazione al Concorrente aggiudicatario. Qualora all’esito delle verifiche svolte risultasse la mancata comprova dei predetti requisiti sarà comunicato al diretto interessato il negativo esito delle verifiche. In tal caso, si procederà all’affidamento in ogni caso verificare il favore del soggetto che segue nella graduatoria, ferme restando anche in capo a quest’ultimo le verifiche in ordine al possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara. Ai sensi dell’art. 9, comma 5, della L.P. del 30 novembre 1992, n. 23 e dell’art. 43 comma 1 del D.P.R. 445/2000 l’Amministrazione acquisirà d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 rese dall’aggiudicatario in sede di gara, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso di altre pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. L’impresa aggiudicataria del lotto dovrà produrre, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione tramite pec dell’avvenuta aggiudicazione documentazione dalla quale si evinca il possesso dei requisiti di capacita tecnica e professionale di cui al Paragrafo 2.1. La stipulazione del contratto è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia vigente (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 del D.L. di data 24 giugno 2014, n. 90 – convertito legge 14 agosto 2014, n. 114), ove previstorequisiti.

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Samples: Disciplinare Di Gara

VERIFICA DEI REQUISITI. Ai sensi dell’art. 22 della L.P. 2/2016 l’Amministrazione procederà nei confronti dell’aggiudicatario e dei concorrenti individuati per il controllo a campione nel corso della seduta pubblica, alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti dalla presente lettera d’invito. Nella fase A tal fine, ai sensi dell’art. 22, comma 4 della L.p. 2/2016, l’Amministrazione procederà alle verifiche utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali e richiedendo all’operatore economico, entro dieci giorni dall’aggiudicazione, la presentazione di eventuale documentazione probatoria, nonché dell’ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipulazione del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni. Una volta disposta l’aggiudicazione, l’amministrazione procede ad esaminare unicamente la dichiarazione resa da parte dell’aggiudicatario, dell’ausiliaria e dei soggetti sorteggiati per la verifica a campione in ordine all’assenza dei requisiti e delle condizioni motivi di partecipazione alla garaesclusione ed ai criteri di selezione, si applica il disponendo, se necessario, anche l’eventuale soccorso istruttorio finalizzato all’acquisizione di cui all'art. 23 della L.P. 2/2016 in combinato disposto con l’art 83 del D.lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art 83 del D.lgs. 50/2016elementi e/o informazioni, nei casi non reperibili d’ufficio attraverso la richiesta agli enti certificatori, volti ad accertare l’insussistenza dei motivi di mancanza, incompletezza esclusione e ogni altra irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, la Stazione Appaltante richiederà, attraverso comunicazione sulla piattaforma Mercurio, all’aggiudicataria, nel termine non superiore a 10 giorni dalla nota il possesso dei criteri di richiesta, pena l’annullamento dell’aggiudicazione, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione della documentazione di cui al presente paragrafo indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendereselezione. Ai sensi dell’art. 22 22, comma 7 5 della L.P. l.p. 2/2016, qualora se in sede di verifica la prova non sia possibile l’acquisizione della prova del possesso è fornita o non sono confermati l’assenza dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino motivi di esclusione e il possesso dei requisiti dichiaraticriteri di selezione richiesti, l’Amministrazione l’Amministrazione: ˗ nel caso di applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, procede all'annullamento dell'aggiudicazione ad annullare l'aggiudicazione e alla segnalazione del a ricalcolare la soglia di anomalia; nelle altre ipotesi, l'amministrazione aggiudicatrice non procede al ricalcolo della soglia di anomalia né ad una nuova determinazione dei punteggi; ˗ segnala il fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza, oltre che alle autorità competenti e procede alla sospensione dal bando del Mercato elettronico provinciale – MEPAT – per un periodo da tre a dodici mesi; ˗ se l'irregolarità riguarda l'aggiudicatario, annulla l'aggiudicazione e procede all'escussione della garanzia presentata a corredo dell'offerta, se dovuta. Si precisa infine che l’Amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all’autorità giudiziaria competente, al fine di due mesi dall’elenco telematico. Rimane salva la segnalazione all’Autorità giudiziaria nell’ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000appurare l’eventuale sussistenza di ipotesi di reato. Ai sensi dell'art. 22, comma 9 6 della L.p. 2/2016, la Stazione Appaltante può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara. Ai sensi dell’art. 9, comma 5, della L.P. del 30 novembre 1992, n. 23 e dell’art. 43 comma 1 del D.P.R. 445/2000 l’Amministrazione acquisirà d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 rese dall’aggiudicatario in sede di gara, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso di altre pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. L’impresa aggiudicataria del lotto dovrà produrre, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione tramite pec dell’avvenuta aggiudicazione documentazione dalla quale si evinca il possesso dei requisiti di capacita tecnica e professionale di cui al Paragrafo 2.1. La stipulazione del contratto è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia vigente (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 del D.L. di data 24 giugno 2014, n. 90 – convertito legge 14 agosto 2014, n. 114), ove previsto.

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