VENDOR RATING Clausole campione

VENDOR RATING. 3SUN ha istituito un sistema di Vendor Rating finalizzato al monitoraggio ed alla valutazione delle performance relative alle forniture e prestazioni ricevute da ciascun Appaltatore, nonché della qualità delle forniture effettuate e servizi resi. La valutazione relativa alla combinazione Appaltatore-tipologia di fornitura/servizio fornito, si basa su un indicatore di vendor rating che esprime il livello di qualità offerto e tiene conto della qualità delle forniture/servizi resi in un prestabilito arco di tempo.
VENDOR RATING. 25.1. ENEL ha istituito un sistema di Vendor Rating finalizzato al monitoraggio ed alla valutazione delle performance relative alle prestazioni ricevute dai propri appaltatori nonché della qualità dei prodotti acquistati.
VENDOR RATING. 24.1 ENEL ha ideato un sistema di rating dei vendor volto a valutare e monitorare costantemente le performance dei suoi
VENDOR RATING. Il Vendor Rating è la valutazione delle prestazioni del fornitore, calcolato come somma dei punteggi delle voci “qualità fornita”, “sistema di gestione qualità”, “puntualità” e “quantità” (TABELLA 1). Il calcolo su base mensile permette di mantenere costantemente aggiornato l’andamento annuale; all’inizio di ogni anno i fornitori vengono riclassificati in base al punteggio complessivo dell’anno precedente (TABELLA 2). QUALITÀ (Quality) 70 punti max / max score Q1 Qualità Fornita PPM scarto / Rejections (PPM) (50 punti max. / max score) 0 ppm > 0 ppm - 0 p - 5 - (ppm/20) Q2 Sistema gestione qualità / Quality & Environment System (20 punti max. / max score) IATF 16949 ISO 14001 IATF 16949 ISO 9001:2000 Lack of QSM Totale Qualità / Overall Quality: Q = Q1 + Q2 LOGISTICA (Logistics) 30 punti max / max score L1 Puntualità / On-time delivery (20 punti max / max score) -4 punti per ogni giorno di ritardo medio pesato sulle quantità parziali (se il ritardo medio mensile è contenuto in -2/+0 gg il punteggio è 20) - 4 points for every day of delay: the average is weighed on the supplied quantities. (if the monthly delay is -2/+0 days, the score is 20) L2 Quantità / Quantity (10 punti max / max score) > ± 1 % > ± 5 % > ± 10 % > ± 15 % > ± 20 % Totale Logistica / Logistic performance: L = L1 + L2 PENALITA’ AUDIT (Audit Penalty) P1 Penalità per Audit con esito negativo Penalty for Audit with negative outcome 7 punti di demerito per Audit con punteggio negativo “C” 0 punti di demerito per audit con punteggio “A” o “B” Minus 7 points (penalty) for Audit with negative outcome (score “C”) 0 points of penalty for audit with score “A” or “B” P2 Penalità in caso di mancato soddisfacimento dei requisiti per i report di riqualifica Penalty for low performance for requalification reports 7 punti di demerito con aree rosse della matrice di valutazione 0 punti di demerito con aree non rosse della matrice di valutazione 7 points of penalty if red areas in the evaluation matrix 0 points of penalty no red areas of the evaluation matrix
VENDOR RATING. Nell’ambito degli appalti affidati ai sensi del presente Regolamento, GAIA S.p.A. applicherà un’apposita metodologia di valutazione e classificazione degli operatori economici denominata “Vendor Rating”. In particolare, all’atto dell’iscrizione verrà assegnato in dotazione ad ogni impresa un punteggio: -pari a punti 20 nel caso di impresa che si iscriva nell’elenco per la prima volta; -pari al punteggio in dotazione alla fine del triennio precedente, in caso di impresa che sia già stata iscritta al triennio precedente.
VENDOR RATING. Il modulo di Vendor Rating supporta le attività di calcolo e monitoraggio del Rating dei Fornitori, in modalità completamente integrata con gli altri Moduli della piattaforma. L’attività di valutazione del Fornitore si articola in tre macro fasi: • Creazione del modello di valutazione eventualmente legato allo specifico contratto di fornitura; • Valutazione del Fornitore attraverso un processo strutturato che coinvolge uno o più valutatori sulle diverse categorie di valutazione e la relativa validazione dei punteggi da parte di un responsabile; • Consultazione e confronto dei risultati. Il controllo ed il monitoraggio nel tempo dei livelli di performance raggiunti dai Fornitori avviene grazie all’utilizzo di specifici indici denominati KPI (Key Performance Indicator), definiti direttamente dalla Stazione Appaltante in base alle proprie necessità di valutazione (a titolo esemplificativo: qualità, puntualità, sicurezza, accuratezza, etc.). Il modulo è incentrato su Schede di Valutazione quantitative, dette Scorecards, ovvero modelli di valutazione ad-hoc che possono essere impostati sia a livello generale di Fornitore che a livello di singola prestazione /commessa. La sintesi dei risultati ottenuti dai fornitori ed i dettagli di calcolo sono facilmente consultabili ed accessibili grazie a un cruscotto di monitoraggio dedicato. Le caratteristiche del Vendor Rating e le possibilità di configurazione permettono: • La definizione di un criterio oggettivo e condiviso di valutazione dei fornitori; • Il coinvolgimento dei clienti interni nella valutazione; • Il monitoraggio del rischio legato ai fornitori; • L’integrazione di fonti esterne di valutazione: • La tracciatura delle modalità e degli avanzamenti per la generazione dei risultati. Le funzionalità del Modulo possono essere sintetizzate in tre macro famiglie: • Configurazione dei modelli di valutazione; • Coinvolgimento degli utenti ed esecuzione dei processi di valutazione; • Consultazione e confronto dei risultati. Un utente con diritti di Amministratore ha la facoltà di configurare il modello di valutazione tramite un interfaccia utente. L’utente amministratore crea e modifica i singoli indicatori, o KPI, definendo per ciascuno di essi il valore obiettivo, il valore di partenza, se il valore del punteggio sarà generato in automatico (autoscore) ovvero a partire da una informazione già presente nel Portale (Parametro) o se il punteggio verrà inserito direttamente da un team di valutatori. In caso di autosc...

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  • Recesso per giusta causa Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: