Variazioni del servizio Clausole campione

Variazioni del servizio. 1. È esclusa qualsiasi variante e/o modifica del presente contratto in corso di esecuzione, se non nei casi e nei modi espressamente previsti dall’art. 106 CdC. In ogni caso, il Committente avrà facoltà di disporre modifiche al presente contratto sulla base di sopravvenute norme inderogabili e cogenti di legge o regolamento.
Variazioni del servizio. 1. L’ACI si riserva la facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, anche in via saltuaria od occasionale, di variare, sia in aumento che in diminuzione, le prestazioni relative all’oggetto del presente contratto, come pure di variare l’ambito di tutela della singola polizza.
Variazioni del servizio. Il committente si riserva la facoltà, nel corso dello svolgimento contrattuale, di modificare la richiesta di servizio, in aumento o in diminuzione, in relazione alle variazione che si possano determinare in particolare riguardo alle richieste dell’utenza (ad esempio, ma solo a titolo esemplificativo, la rideterminazione delle dotazioni nelle singole sezioni, legata ad un diverso numero di bambini accolti o a un diverso tempo di scuola richiesto da un numero significativo di famiglie), ma in ogni caso la variazione economica non potrà essere maggiore del 20% dell’importo del contratto, come previsto nel comma 12 dell’art. 106 del Codice; in tale caso l’aggiudicatario è obbligato ad eseguire quanto richiesto alle stesse condizioni contrattuali.
Variazioni del servizio. Il fornitore non potrà per alcun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio previsto fatto salvo il caso in cui siano sottoposte al vaglio e all’accettazione della Stazione Appaltante. L’Azienda Sanitaria di Sassari si riserva la facoltà nel corso del periodo contrattuale di chiedere variazioni ritenute opportune e necessarie per cambiate esigenze della Azienda stessa.
Variazioni del servizio. 8.1 WISPI si riserva di modificare le specifiche tecniche del Servizio, provvedendo ad inviare apposita comunicazione al Cliente, con indicazione della data di efficacia delle modifiche stesse. Tale data dovrà essere successiva di almeno 30 giorni rispetto a quella della comunicazione.
Variazioni del servizio. Oltre alle variazioni quantitative di cui al precedente art. 3 e tenuto conto anche del ruolo propositivo e di controllo degli utenti ai sensi del precedente art. 17, la FM si riserva la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del contratto, tutte quelle modifiche che possano ritenersi utili al miglior funzionamento e al miglioramento qualitativo del servizio per una maggiore soddisfazione degli utenti e per il miglior andamento in generale delle attività istituzionali della FM, nonché si riserva la facoltà di richiedere quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell’entrata in vigore di nuove disposizioni o modifiche organizzative della FM. L’aggiudicatario non ha facoltà di introdurre di sua iniziativa e senza l’approvazione scritta della FM varianti nell’esecuzione delle prestazioni rispetto a quanto stabilito nei documenti contrattuali. In caso di variazioni non autorizzate o servizi difformi da quanto previsto dai documenti contrattuali o che non fossero eseguiti a regola d’arte, l’aggiudicatario dovrà eseguire quelle prestazioni che la FM riterrà necessarie per assicurare la conformità del servizio a quanto originariamente previsto, qualunque ne sia l’entità, senza diritto ad alcun compenso e/o indennizzo. Resta ferma l’applicazione delle penali previste all’art. 16. A partire dal secondo anno di esecuzione del contratto, sono ammesse eventuali revisioni su base annua dei prezzi unitari, a seguito di motivata istanza da parte di uno dei contraenti. Le modalità di variazione dei prezzi saranno oggetto di specifica disciplina contrattuale.
Variazioni del servizio. 1. AGEA si riserva, nel corso della durata del contratto, di richiedere alla Società variazioni al contratto secondo le modalità ed i termini previsti dall’art. 311 del DPR n. 207 del 5 ottobre 2010, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazio- ne del D. Lgs. 163/2006”.
Variazioni del servizio. L’Unione Tresinaro Secchia, per esigenze che subentrino nel corso del rapporto contrattuale, potrà richiedere formalmente una estensione del servizio fino al limite massimo del 20% dell’importo di aggiudicazione. Per analoghi motivi, potrà, altresì, richiedere formalmente una riduzione del servizio, con riduzione proporzionale dei relativi compensi. L’aggiudicatario si impegna e si obbliga ad aderire alla richiesta di variazioni nelle prestazioni come sopra indicato, applicando gli stessi prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione.
Variazioni del servizio. 16.1 Xxx.xx si impegna a dare notizia al Cliente delle modifiche tecnico/economiche/prestazionali apportate al Servizio, nonché al presente Contratto, con indicazione della data di efficacia delle modifiche stesse. Tale data dovrà essere successiva di almeno 30 gg. rispetto a quella della comunicazione di Xxx.xx.
Variazioni del servizio. L’A.S.P. potrà avvalersi della facoltà di cui all’art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 nel testo vigente, qua- lora ricorrano le condizioni indicate nella stessa disposizione. Potrà inoltre decidere di erogare direttamente uno dei servizi dedotti in appalto, mediante organizza- zione propria di personale e mezzi. In tal caso l’A.S.P. darà comunicazione ufficiale alla ditta aggiudicata- ria con un preavviso di giorni 60, come pure potrà decidere di incrementare il livello dei servizi offerti. Le prestazioni aggiuntive o l’incremento dei livelli dei servizi, verranno retribuite con lo stesso tratta- mento economico, anche in quota oraria, per le corrispondenti figure professionali di cui l’aggiudicatario si serve per l’adempimento dell’appalto. Il servizio potrebbe essere non richiesto all’atto dell’affidamento o successivamente a seguito di valutazione della A.S.P. n. 1 della Provincia di Teramo e/o per intervento diretto con proprio personale da parte della A.S.P. In tal caso, e anche qualora la Ditta non effettui per qualsivoglia motivo le ore/giorno sopra indicate ovvero indicate nel progetto tecnico. La determinazione delle misure delle variazioni verrà determinata secondo le previsioni di cui all’Art. 106 del D.Lgs. 50/2016.