Variazione del premio Clausole campione

Variazione del premio. Il premio può variare, anche durante l’annualità assicurativa, in caso di cambio di alcuni dati di polizza, in caso di cambio del veicolo assicurato o di cambio delle garanzie sul contratto. Tali variazioni possono comportare un rimborso o una integrazione del premio.
Variazione del premio. A seguito di decisioni legislative o regolamentari aventi come conseguenza la modifica degli impegni della Compagnia, o nel caso in cui le basi statistiche utilizzate per la determinazione del premio applicato alla presente polizza evidenzino un significativo scostamento rispetto all’andamento futuro previsto, la Compagnia si riserva il diritto di modificare il premio alla ricorrenza annuale di polizza. Il premio verrà modificato in funzione dell’età dell’Aderente alla data di decorrenza del contratto. La modifica verrà applicata all’intera categoria di contratti emessi alle medesime condizioni. La Compagnia si impegna ad apportare modifiche di tariffa entro il limite massimo del 25% e ad intervalli non inferiori a 5 anni dalla data di decorrenza del contratto. Il nuovo premio non potrà comunque essere superiore a quello applicabile ai nuovi contratti per un’identica copertura assicurativa. L’Aderente potrà comunque richiedere alla Compagnia le basi statistiche con le quali è stato calcolato il nuovo premio. La Compagnia comunica il nuovo importo del premio che intende applicare almeno 90 giorni prima della ricorrenza annuale di polizza. L’Aderente che non intenda accettare tale incremento, deve rendere nota tale volontà alla Compagnia, ovvero allo sportello bancario o al collocatore presso cui è stato stipulato il contratto, mediante una comunicazione scritta almeno 45 giorni prima della ricorrenza annuale di polizza. In tal caso, la prestazione assicurata viene ridotta di un importo pari alla differenza tra la rendita inizialmente pattuita e quella assicurabile con il nuovo premio. Se l’Aderente corrisponde il nuovo premio, si intende che tale comportamento vale come accettazione delle nuove condizioni proposte dalla Compagnia.
Variazione del premio. L’importo del Premio varia in corrispondenza della variazione dell’età dell’Assicurato, secondo la tabella prevista all’art. 5 che precede. Il Contrante si impegna pertanto a versare il Premio corrispondente alla nuova fascia di età raggiunta da ogni Assicurato. ! Per comprendere come varia l’importo del Premio in funzione dell’età dell’Assicurato e degli Assicurati, dovrai leggere con particolare attenzione la tabella contenuta nell’Art. 5.
Variazione del premio. Ad ogni scadenza annuale la Società ha la facoltà di modificare il premio della presente polizza. In tal caso la variazione di premio sarà evidenziata sulla proposta di xxxxxxx che verrà inviata al Contraente/Assicurato 120 giorni prima della scadenza anniversaria della polizza. In caso di mancata accettazione della proposta di rinnovo o in assenza di riscontro da parte del Contraente/Assicurato, la polizza si intenderà come disdettata e si risolverà automaticamente alla data di scadenza del periodo assicurativo
Variazione del premio. Fermo restando quanto indicato al precedente art. 4, il Contraente si impegna a pagare il premio corrispondente alla nuova fascia di età di appartenenza a partire dalla prima scadenza annuale del periodo di assicurazione durante il quale l’Assicurato raggiunge la soglia della successiva fascia di età di appartenenza. L’eventuale incremento del premio sarà proporzionale all'aumento dei costi sanitari rilevati da apposito Indice ISTAT: “Servizi sanitari e spese per la salute”. Le rilevazioni della variazione dell’Indice ISTAT considerato saranno effettuate con cadenza triennale. L'eventuale aumento sarà determinato sulla base della variazione percentuale dell'indice, rilevato nei mesi di giugno dell'ultimo e del primo anno del triennio esaminato. I trienni considerati per valutare la variazione dell’Indice ISTAT “Servizi sanitari e spese per la salute”, saranno i seguenti: giugno 2009 - giugno 2012; giugno 2012 - giugno 2015; e così via. L’aumento dei premi sarà pari, al massimo, al 70% dell’incremento registrato dal parametro ISTAT valutato nel periodo. Il coefficiente di aumento così rilevato, potrà essere applicato sino alla rilevazione relativa al successivo triennio. Qualora l'incremento ecceda il 10% del premio applicato nel periodo precedente, la Società si obbliga a comunicare al Contraente l'entità dell'incremento almeno 90 giorni prima della scadenza contrattuale.

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  • Regolazione del premio Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

  • OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO Indicare l’opzione Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto Filo diretto Travel.

  • DETERMINAZIONE DEL PREMIO Per ciascun Assicurato il Premio viene corrisposto in via anticipata e in unica soluzione per tutta la durata dell'Assicurazione ed è determinato applicando la seguente formula. P = T ×N×Ir dove: P Premio unico anticipato T tasso mensile finito pari a 0,03420% N Durata del Finanziamento espressa in mesi interi Ir importo richiesto del Finanziamento (l’importo finanziato è pari alla somma dell’importo richiesto e dei Premi della presente Polizza Collettiva e della collegata Polizza Collettiva Danni ). Non è previsto alcuno sconto del Premio, neanche in relazione alla durata dell’Assicurazione.

  • Calcolo del premio Il Premio per Certificato, che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, sarà calcolato applicando i tassi indicati al Punto 11 della Scheda di Copertura.

  • Adeguamento del premio Le Somme assicurate, i Limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) e il Premio, previsti nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa, della percentuale - solo se superiore - calcolata rapportando l’“indice ISTAT di riferimento annuale” (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) all’“indice ISTAT mensile” immediatamente precedente (“indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall’ISTAT). Se l’indice ISTAT non è disponibile, l’Impresa può utilizzare un indice equivalente ma deve avvisare il Contraente. Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella suddetta Scheda tecnica di Ambito di rischio. Tale disciplina non è operante per le prestazioni di Assistenza.

  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • Pagamento del premio L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Eventuali premi e/o rate di premio frazionato successive alla prima debbono essere pagati nei giorni di scadenza previsti. In caso contrario l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza e riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente avrà pagato quanto da lui dovuto.

  • Modalità di pagamento del Premio Il Premio può essere corrisposto dal Contraente, attraverso i seguenti mezzi di pagamento:

  • Revisione del prezzo Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all’Art. 1 - “Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti”, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 4 “Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia”.

  • Adeguamento del premio e delle somme assicurate Non sono previsti adeguamenti automatici di somme assicurate e premio.