Varianti contrattuali Clausole campione

Varianti contrattuali. Le varianti in corso di esecuzione al contratto stipulato sono ammesse, entro il limite del 20% dell’importo dello stesso, quando comportino modifiche non sostanziali, nonché nei casi previsti dall’art. 106 c.1 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto e con l’osservanza delle modalità riportate nel medesimo articolo.
Varianti contrattuali. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.
Varianti contrattuali. L’ATS si riserva la facoltà di prorogare, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la durata del contratto alle medesime condizioni economiche e giuridiche, previa richiesta scritta, e limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di prevedere, nel corso di validità del rapporto, varianti al contratto secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 12, del D. Lgs 50/2016 s.m.i., comprese quelle in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quinto del prezzo complessivo. Le varianti saranno valutate e contabilizzate mediante applicazione dei prezzi offerti dall’Appaltatore in sede di gara. Per quanto riguarda le diminuzioni, l’Appaltatore non potrà vantare richieste di risarcimento, rimborsi o qualsiasi altro indennizzo di sorta. Non sono da considerarsi varianti gli interventi disposti dall’Amministrazione sulla corretta esecuzione del presente contratto per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino una variazione del prezzo complessivo offerto in sede di richiesta d’ordine.
Varianti contrattuali. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 27 della L.P. n. 2/2016 e ss.mm.ii.
Varianti contrattuali. L’Amministrazione si riserva la facoltà di prevedere, nel corso di validità del presente Contratto, modifiche che comportano un aumento dell’importo contrattuale nei limiti del 20%. Le modifiche saranno valutate e contabilizzate mediante applicazione dei prezzi offerti dall’Appaltatore in sede di offerta. Inoltre, nel periodo di vigenza del presente Contratto, potrà essere applicata la revisione dei prezzi secondo quanto disposto dall’art. 34 del Capitolato Speciale d’Appalto. In ultimo, qualora, allo scadere del termine previsto dal presente Contratto, l’Amministrazione non avesse concluso la nuova procedura di scelta del contraente, la stessa si riserva la facoltà di prorogare il Contratto e l’Appaltatore ha l’obbligo di accettare tale proroga, alle medesime condizioni contrattuali vigenti, assicurando l’esecuzione del servizio, senza soluzione di continuità, nelle more della stipulazione del nuovo contratto, per un periodo presunto di mesi sei.
Varianti contrattuali. 1. Per la disciplina delle varianti introdotte dalla stazione appaltante si applica l’art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.
Varianti contrattuali. 1. Le varianti in aumento o in diminuzione al contratto stipulato sono ammesse esclusivamente qualora ricorrano i presupposti previsti dall’art. 311 commi 2 e 3 del DPR 207/2010 e nel rispetto e con l’osservanza delle modalità riportate nel medesimo articolo.
Varianti contrattuali. 1. Per la disciplina delle varianti introdotte da Lazio Innova, fermo restando quanto previsto al precedente art. 10, paragrafo 1, si applicano le previsioni di legge.
Varianti contrattuali. II termine fissato per la formulazione dell’offerta ha consentito all’IMPRESA un attento esame della documentazione di gara che è stata ritenuta sufficiente per consentire l’esatta valutazione di tutte le prescrizioni e relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per l’esecuzione a regola d’arte delle opere e per la buona organizzazione del cantiere. L’IMPRESA dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, sia generali sia particolari, che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta, nonché di aver attentamente esaminato ed accettato, una per una, tutte le clausole contrattuali, nessuna esclusa. Ogni variante al presente contratto dovrà essere formulata sotto forma scritta. Xxxxx sarà dovuto all’IMPRESA qualora la stessa esegua di sua iniziativa lavori non contemplati nel presente contratto e nei suoi allegati. ************************************* Ferrovie Xxxxxx Xxxxxxx s.r.l. il Direttore Generale X.xx Digitalmente per I'IMPRESA il Legale Rappresentante X.xx Digitalmente Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si intendono specificatamente approvati dall'IMPRESA, per averne preso piena e particolareggiata conoscenza, i seguenti articoli del presente Contratto: art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32; art. 33; art. 34, art. 35, art. 36, art. 37, art. 38; art. 39. per l'IMPRESA il Legale Rappresentante (X.xx Digitalmente)
Varianti contrattuali. In corso di esecuzione dell'appalto potranno essere disposte varianti contrattuali unicamente ai sensi e per le motivazioni di cui all'art. 106 del D. Lgs 50/2016. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà esigere dall'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario ai sensi dell’articolo 106 comma 12 del D. Lgs 50/2016. In tal caso l'appaltatore vi sarà tenuto e non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.