TUBI PERFORATI PER DRENAGGI Clausole campione

TUBI PERFORATI PER DRENAGGI. I tubi per drenaggio avranno struttura portante costituita da lamiera d’acciaio con profilatura ondulata con onda elicoidale continua da un capo all’altro di ogni singolo tronco, in modo che una sezione normale alla direzione dell’onda rappresenti una linea simile ad una sinusoide. L’acciaio della lamiera ondulata, dello spessore di mm 1,2 – con tolleranza U.N.I. (Norme U.N.I. 2634) – dovrà avere carico unitario di rottura non inferiore a 24 Kg/mmq, e sarà protetto su entrambe le facce da zincatura eseguita secondo le norme U.N.I. 5744-66 e 5745-75, con 480 grammi nominali di zinco per metro quadrato. L’ampiezza dell’onda sarà di mm 38 (pollici 1 1/2) ed una profondità di mm 6,35 (1/4 di pollice). Sulle condotte saranno praticati dei fori del diametro di 0,9 cm (tolleranza 0,1 cm) che saranno distribuiti in serie longitudinali con interasse di 38 mm, tutti disposti in un quarto di tubo. I singoli tronchi, di lunghezza non superiore a 9 m saranno uniti tra loro mediante fasce di giunzione da fissare con bulloni. Inoltre per i tubi da posare nel fondo delle trincee drenanti si potranno usare anche i seguenti tubi: – i tubi corrugati forati in PE-AD a doppia parete con superficie esterna corrugata ed interna liscia costituito da barre da 6 metri; con diametro esterno da 120 a 415 mm; – tubi lisci in PE-AD e prodotti secondo le norme UNI 7611-76 tipo 312 con fessure perpendicolari all’asse del tubo con inclinazioni del tipo semplice, a 180°, a 120° o a 90°; con diametro esterno da 110 a 315 mm; – tubi in PVC rigido corrugato del tipo fessurato a norma DIN 1187; con diametro esterno da 50 a 200 mm.
TUBI PERFORATI PER DRENAGGI. I tubi per drenaggio avranno struttura portante costituita da lamiera d'acciaio con profilatura ondulata con onda elicoidale continua da un capo all'altro di ogni singolo tronco, in modo che una sezione normale alla direzione dell'onda, rappresenti una linea simile ad una sinusoide. L'acciaio della lamiera ondulata dello spessore minimo di 1,2 mm - con tolleranza UNI (Norme UNI EN 10162 e UNI 8661) - dovrà avere carico unitario di rottura non inferiore a 34/mm² e sarà protetto su entrambe le facce da zincatura eseguita secondo il processo Sendzmir con 480 grammi nominali di zinco per metro quadrato. L'ampiezza dell'onda sarà di 38 mm (pollici 1/2) e la profondità di 6,35 mm (1/4 di pollice). Sulle condotte saranno praticati dei fori del diametro di 0,9 cm (tolleranza 0,1 cm) che saranno distribuiti in serie longitudinali con interasse di 38 mm, tutti disposti in un quarto di tubo. I singoli tronchi, di lunghezza non superiore a 9 m, saranno uniti tra loro mediante fasce di giunzione da fissare con bulloni. Per questo tipo di tubo l'unica forma impiegabile è quella circolare con diametro variabile da 15 a 25 cm. Tubazioni per lo scarico delle acque di superficie dai rilevati Saranno dello stesso materiale ed avranno le stesse caratteristiche delle tubazioni di cui al precedente paragrafo con la sola differenza che non avranno fori.
TUBI PERFORATI PER DRENAGGI. I tubi per drenaggio avranno struttura portante costituita da lamiera d'acciaio con profilatura ondulata con onda elicoidale continua da un capo all'altro di ogni singolo tronco, in modo che una sezione normale alla direzione dell'onda rappresenti una linea simile ad una sinusoide. L'acciaio della lamiera ondulata, dello spessore minimo di mm 1,2 - con tolleranza UNI (Norme UNI 2634) - dovrà avere carico unitario di rottura non inferiore a 34 kg mmq, e sarà protetto su entrambe le facce da zincatura eseguita secondo il processo Sendzmir con 480 grammi nominali di zinco per metro quadrato. L'ampiezza dell'onda sarà di mm 38 (pollici 1 1/2) ed una profondità di mm 6,35 (1/4 pollice). Sulle condotte saranno praticati dei fori del diametro di 0,9 cm (tolleranza 0,1 cm) che saranno distribuiti in serie longitudinali con interesse di 38 mm, tutti disposti in un quarto di tubo. I singoli tronchi, di lunghezza non superiore a 9 m saranno uniti tra loro mediante fasce di giunzione da fissare con bulloni. Per questo tipo di tubo l'unica forma impiegabile è quella circolare con diametro variabile da 15 a 25 cm. Per la posa in opera dei suddetti manufatti dovrà essere predisposto un adeguato appoggio, ricavando nel piano di posa (costituito da terreno naturale o eventuale rilevato preesistente), un vano opportunamente profilato, e accuratamente compatto, secondo la sagoma da ricevere ed interponendo, fra il terreno e la tubazione, un cuscinetto di materiale granulare fino (max 15 mm) avente spessore di almeno 30 cm. Il rinterro dei quarti inferiori delle condotte dovrà essere fatto con pestelli meccanici, o con pestelli a mano nei punti ove i primi non sono impiegabili. Il costipamento del materiale riportato sui fianchi dovrà essere fatto a strati di 15 mm utilizzando anche i normali mezzi costipanti dei rilevati, salvo che per le parti immediatamente adiacenti alle strutture dove il costipamento verrà fatto con pestelli pneumatici o a mano. Occorrerà evitare che i mezzi costipatori lavorino a «contatto» della struttura metallica. Le parti terminali dei manufatti dovranno esser munite di testate metalliche prefabbricate, oppure in muratura in conformità dei tipi adottati. L'installazione dei tubi di drenaggio dovrà essere iniziata dal punto di uscita in modo da permettere all'acqua di scolare fuori dallo scavo in apposito sottofondo della larghezza di m 0,50 circa. Questi tubi dovranno essere posti in opera in modo che i fori si trovino nel quarto inferiore della cir...
TUBI PERFORATI PER DRENAGGI. I tubi per drenaggio avranno struttura portante costituita da lamiera d’acciaio con profilatura ondulata con onda elicoidale continua da un capo all’altro di ogni singolo tronco, in modo che una sezione normale alla direzione dell’onda rappresenti una linea simile ad una sinusoide. L’acciaio della lamiera ondulata, dello spessore di mm 1,2 – con tolleranza U.N.I. (Norme U.N.I. 2634) – dovrà avere carico unitario di rottura non inferiore a 24 Kg/mmq, e sarà protetto su entrambe le facce da zincatura eseguita secondo le norme U.N.I. 5744-66 e 5745-75, con 480 grammi nominali di zinco per metro quadrato.

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  • RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; - il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; - l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; - l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; - la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, che aveva presentato apposita istanza in tal senso; - l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; - l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;