Common use of Trattamento economico Clause in Contracts

Trattamento economico. Ai fini del calcolo dell’indennità di ruolo, per RAL si intende l’insieme delle voci erogate in via continuativa nel corso dell’anno, comprensive di tredicesima mensilità e quota extra standard dell’ex premio di rendimento, con esclusione di straordinari, erogazioni collegate alla produttività (es. premio aziendale, sistema incentivante, premio variabile di risultato), indennità modali, assegno di rivalsa, indennità perequativa, etc., al netto degli importi riconosciuti per scatti di anzianità e importo ex ristrutturazione tabellare. L’eventuale maturazione a qualsiasi titolo dell’inquadramento superiore da parte del titolare dell’indennità di ruolo, assorbirà, sino a concorrenza, il trattamento economico erogato a tale titolo. L’indennità di ruolo di cui al presente accordo concorre alla determinazione della base imponibile utile per il calcolo del contributo alla previdenza complementare, a decorrere dalla data di iscrizione dell’interessato al Nuovo Fondo Pensioni Unico del Gruppo Intesa Sanpaolo secondo il percorso di cui agli accordi sottoscritti il 7 ottobre 2015 e il 10 febbraio 2016. L’indennità di ruolo cessa al venir meno dello svolgimento delle mansioni che vi danno diritto. L’indennità di ruolo è riconosciuta pro quota in base al diritto alla retribuzione, anche parziale, corrisposta dall’azienda datore di lavoro direttamente o per conto di soggetti terzi.

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Samples: Contratto Collettivo Di Secondo Livello Del Gruppo Intesa Sanpaolo, www.fisac-cgil.it

Trattamento economico. Ai fini del calcolo dell’indennità di ruolo, per RAL si intende l’insieme delle voci erogate in via continuativa nel corso dell’anno, comprensive di tredicesima mensilità e quota extra standard dell’ex premio di rendimento, con esclusione di straordinari, indennità di rischio, erogazioni collegate alla produttività (es. premio aziendale, sistema incentivante, premio variabile di risultato), altre indennità modali, ivi compresa l’indennità di direzione, assegno di rivalsa, indennità perequativa, etc., al netto degli importi riconosciuti per scatti di anzianità e importo ex ristrutturazione tabellare. L’eventuale maturazione a qualsiasi titolo dell’inquadramento superiore da parte del titolare dell’indennità di ruolo, assorbirà, sino a concorrenza, il trattamento economico erogato a tale titolo. L’indennità di ruolo di cui al presente accordo concorre alla determinazione della base imponibile utile per il calcolo del contributo alla previdenza complementare, complementare a decorrere dalla data di iscrizione dell’interessato al Nuovo Fondo Pensioni Unico del Gruppo Intesa Sanpaolo secondo il percorso di cui agli accordi sottoscritti il 7 ottobre 2015 e il 10 febbraio 2016. L’indennità di ruolo cessa al venir meno dello svolgimento delle mansioni che vi danno diritto. L’indennità di ruolo è riconosciuta pro quota in base al diritto alla retribuzione, anche parziale, corrisposta dall’azienda datore di lavoro direttamente o per conto di soggetti terzi.

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Samples: Contratto Collettivo Di Secondo Livello Del Gruppo Intesa Sanpaolo, www.fabintesasanpaolo.eu

Trattamento economico. Ai fini del calcolo dell’indennità Relativamente al trattamento economico, in via generale occorre fare riferimento per una più compiuta disamina degli istituti, alla allegata Relazione Tecnico - finanziaria, mentre nella presente relazione si illustrano soprattutto le ricadute normative. L’ art. 75 provvede a definire la “struttura della retribuzione” anche con riferimento al nuovo sistema degli incarichi. L’ art. 76 disciplina, invece, gli “incrementi contrattuali degli stipendi tabellari” e il comma 3 stabilisce che a decorrere dal 1 maggio 2018, l’indennità di ruolovacanza contrattuale, riconosciuta con decorrenza 2010, cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare, come già indicato nella Relazione Tecnica al presente contratto alla quale si rinvia per maggiori dettagli. L’ art. 77 “effetti nuovi stipendi” provvede, invece, ad elencare gli istituti sui quali le misure dei nuovi stipendi produrranno effetti. L’art. 78 “elemento perequativo” dell’Ipotesi ha, inoltre, previsto il riconoscimento di un emolumento perequativo mensile una tantum da corrispondere, per RAL il solo periodo aprile-dicembre 2018, al personale, già destinatario delle misure di cui all’ art. 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, collocato nei livelli retributivi più bassi, per 9 mensilità, in relazione al servizio prestato in detto periodo, ma solo per le specifiche posizioni economiche individuate nell’allegata tabella D. L’ art. 80 e l’art.81 individua due nuovi fondi rispettivamente denominati “fondo condizioni di lavoro e incarichi” e “fondo premialità e fasce” in luogo dei tre precedenti fondi denominati “Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio”, “Fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali” e “Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica”. Tali articoli sono dedicati alle modalità di costituzione dei nuovi fondi e alle modalità utilizzo delle risorse di tali fondi. La scelta negoziale di ridurre a due il numero dei fondi esistenti è motivata principalmente dall’esigenza, pienamente coerente con le indicazioni dell’atto di indirizzo e della normativa vigente in materia, di attuare una semplificazione ammnistrativa nella gestione dei fondi stessi. In particolare, la revisione del sistema dei fondi è stata operata distinguendo: - un primo fondo, con risorse destinate a supportare le politiche organizzative delle aziende (Fondo condizioni di lavoro e incarichi); - un secondo fondo, con risorse a destinate a supportare le politiche della premialità in senso ampio (Fondo premialità e fasce). Resta fermo che le scelte delle aziende in materia di premialità, incarichi e condizioni di lavoro dovranno necessariamente avvenire nell’ambito delle disponibilità dei nuovi fondi e, in ogni caso, complessivamente per entrambi, nel rispetto dell’art. 23, comma 2, del D. lgs. n. 75/2017. Ulteriore scelta compiuta dal contratto, motivata parimenti da esigenze di semplificazione, è stata quella di riunificare in un unico importo i valori delle risorse stabili consolidatasi nell’anno 2017, che costituiscono pertanto, per entrambi i fondi, importi di partenza delle risorse stabili. L’operazione di consolidamento dovrà avvenire secondo quanto previsto dagli artt. 80, comma 2 e 81, comma 2 dell’Ipotesi di CCNL, ad invarianza complessiva di spesa. N ell’ambito della disciplina del nuovo Fondo premialità e fasce (art. 81, comma 4, lett. a) sono state altresì confermate, senza alcune intervento innovativo e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri, le precedenti discipline relative alle risorse non consolidate regionali di cui all’art. 38, comma 4, lett. b) e comma 5 del CCNL 7/4/1999, come modificato dall’art. 33, comma 1 del CCNL 19/4/2004. Passando agli aspetti innovativi di maggior rilievo, va segnalato che alla luce delle recenti modifiche legislative, il contratto ha provveduto ad individuare un nuovo meccanismo di premialità in relazione al fatto che il d.lgs. n. 75 del 2017, nel superare la differenziazione economica per fasce ( 25%-50%-25%) prevista dall’art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2009, ha demandato al contratto collettivo nazionale l’attuazione dei principi di selettività che comunque devono permanere nell’erogazione del trattamento economico legato alla performance. Infatti il citato decreto demanda al contratto collettivo il compito di stabilire la quota delle risorse destinata a remunerare la performance organizzativa e quella individuale e di fissare i criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi corrisponda anche la differenziazione dei trattamenti relativi economici. A tal fine, l’art. 82 “differenziazione del premio individuale” individua specifici meccanismi premiali in base ai quali, per i dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, sia attribuita una maggiorazione del premio individuale, che va ad aggiungersi alla quota del premio già spettante in base al sistema di valutazione adottato. Inoltre, si intende l’insieme delle voci erogate è stabilito che la misura della maggiorazione non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente e che la contrattazione integrativa definisce, in via continuativa preventiva, una limitata quota di personale a cui potrà essere destinata la suddetta maggiorazione. Un’ulteriore importante disciplina, demandata espressamente alla contrattazione collettiva dal già citato d.lgs. n. 75 del 2017, è quella contenuta nell’ art. 83 “misure per disincentivare gli elevati tassi di assenza del personale” relativa all’individuazione di strumenti diretti a frenare e ridurre le assenze del personale. Nel testo dell’Ipotesi viene demandata all’ Organismo paritetico per l’Innovazione, istituito all’ art. 7 già esaminato, l’analisi dei dati sulle assenze del personale. In virtù di tali dati, valutati anche per quanto riguarda le cause ed gli effetti anche su base storica, qualora emergano assenze medie che presentino significativi e non motivabili scostamenti rispetto alla media nazionale di settore o concentrazioni di assenze in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale a ridosso dei periodi in cui è più elevata la richiesta di servizi da parte dell’ utenza, vengono proposte misure finalizzate a ridurre il fenomeno diretti a conseguire gli obiettivi di miglioramento. Nell’ ipotesi in cui i dati rilevati nell’anno successivo non comportino il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento stabiliti, sono previsti due meccanismi sanzionatori: il primo, definito a livello nazionale, riguarda il fatto che gli incrementi delle risorse del fondo non possono essere utilizzati con la conseguenza che il limite, riferito all’ anno precedente, permane fino a quando i suddetti obiettivi non siano stati effettivamente conseguiti. Il secondo strumento sanzionatario riguarda invece gli effetti sulla premialità individuale, la cui definizione viene invece rinviata alla contrattazione integrativa. La ratio di tale meccanismo di monitoraggio delle assenze e di collegamento con gli incrementi del fondo, in attuazione del principio causa-effetto, deve rinvenirsi nella necessità di individuare una ulteriore leva strategica per contenere l’assenteismo nel corso dell’annopubblico impiego. All’art. 84 sulle “risorse destinate agli obiettivi organizzativi ed individuali” si prevede che, comprensive al fine di tredicesima mensilità assicurare l’ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, la contrattazione integrativa destina la parte prevalente delle risorse di cui all’art. 80, comma 4 (Fondo condizioni di lavoro e quota extra standard dell’ex premio incarichi) e di rendimentocui all’art. 81 comma 4 (Fondo premialità e fasce), con esclusione di straordinariquelle derivanti da disposizioni di legge, erogazioni collegate alla produttività al finanziamento degli istituti di cui all’art. 81 (esFondo premialità e fasce) e, specificamente, ai premi di cui all’art.81, comma 6, lett. premio b) (Fondo premialità e fasce) almeno il 30% di tali risorse. Il Capo III ridisegna, con la maggiore chiarezza possibile, il sistema delle “indennità” per aggiornarlo alle sopravvenute disposizioni legislative e per adeguarlo ai nuovi sistemi organizzativi delle Aziende ed Enti. Tutte le preesistenti indennità sono state confermate ad eccezione dell’indennità di profilassi tubercolare abrogata con l’entrata in vigore del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008. Il fondo di riferimento per tutte le indennità è il nuovo “Fondo condizioni di lavoro e incarichi”. Come già accennato in precedenza, a proposito della pronta disponibilità, nell’ambito della contrattazione integrativa aziendale, sistema incentivante, premio variabile di risultato), indennità modali, assegno di rivalsa, indennità perequativa, etc., al netto degli importi riconosciuti per scatti di anzianità e importo ex ristrutturazione tabellare. L’eventuale maturazione a qualsiasi titolo dell’inquadramento superiore da parte del titolare dell’indennità di ruolo, assorbirà, sino a concorrenza, il trattamento economico erogato a tale titolo. L’indennità di ruolo di cui al presente accordo concorre alla determinazione all’art. 8 dell’Ipotesi, è possibile elevare l’importo della base imponibile utile relativa indennità. Analoga possibilità di elevazione, sempre nell’ambito della medesima contrattazione integrativa, è prevista per il calcolo del contributo alla previdenza complementare, a decorrere dalla data l’indennità di iscrizione dell’interessato al Nuovo Fondo Pensioni Unico del Gruppo Intesa Sanpaolo secondo il percorso lavoro notturno di cui agli accordi sottoscritti il 7 ottobre 2015 all’art. 86 comma 11. Negli artt. 89, 90 e il 10 febbraio 201691 sono state riordinate tutte le indennità professionali specifiche già esistenti. L’indennità Mentre in merito al rischio radiologico, le parti negoziali all’art. 91, comma 2, hanno rinviato all’art. 5 del CCNL 20/9/2001, biennio economico 2000-2001 con la precisazione che l’indennità professionale specifica ivi prevista spetta ai tecnici di ruolo cessa al venir meno dello svolgimento delle mansioni che vi danno dirittoradiologia medica (ivi inclusi gli esperti poi senior ai sensi dell’art. L’indennità 15 (Modifica della denominazione dei profili di ruolo è riconosciuta pro quota in base al diritto alla retribuzione, anche parziale, corrisposta dall’azienda datore di lavoro direttamente o per conto di soggetti terzi“esperto”) nella misura prevista ai punti 15 lett. b) e 16 lett. b) della tabella C del CCNL del 5/6/2006.

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Samples: www.quotidianosanita.it

Trattamento economico. Ai fini del calcolo dell’indennità di ruolo, per RAL si intende l’insieme delle voci erogate in via continuativa nel corso dell’anno, comprensive di tredicesima mensilità e quota extra standard dell’ex premio di rendimento, con esclusione di straordinari, indennità di rischio, erogazioni collegate alla produttività (es. premio aziendale, sistema incentivante, premio variabile di risultato), altre indennità modali, ivi compresa l’indennità di direzione, assegno di rivalsa, indennità perequativa, etc., al netto degli importi riconosciuti per scatti di anzianità e importo ex ristrutturazione tabellare. L’eventuale maturazione a qualsiasi titolo dell’inquadramento superiore da parte del titolare dell’indennità di ruolo, assorbirà, sino a concorrenza, il trattamento economico erogato a tale titolo. L’indennità di ruolo di cui al presente accordo concorre alla determinazione della base imponibile utile per il calcolo del contributo alla previdenza complementare, complementare a decorrere dalla data di iscrizione dell’interessato al Nuovo Fondo Pensioni Unico Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo secondo il percorso di cui agli accordi sottoscritti il 7 ottobre 2015 e il 10 febbraio 2016Sanpaolo. L’indennità di ruolo cessa al venir meno dello svolgimento delle mansioni che vi danno diritto. L’indennità di ruolo è riconosciuta pro quota in base al diritto alla retribuzione, anche parziale, corrisposta dall’azienda datore di lavoro direttamente o per conto di soggetti terzi.

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Samples: www.fisac-cgil.it

Trattamento economico. Ai fini In base alla graduazione delle strutture a livello aziendale, la retribuzione di posizione annua lorda, correlata all’incarico di che trattasi, è determinata, nel rispetto della normativa vigente e degli accordi in essere, nella misura annua lorda pari a € 15.558,00 (fascia 4 del calcolo dell’indennità di ruololivellogramma aziendale), per RAL si intende l’insieme delle voci erogate in via continuativa nel corso dell’anno, comprensive comprensiva del rateo di tredicesima mensilità mensilità. Ruolo: sanitario Profilo professionale: Dirigente Biologo La selezione sarà condotta dal Collegio Tecnico, sulla base del curriculum e quota extra standard dell’ex premio di rendimentoun colloquio. I professionisti interessati verranno convocati per il colloquio, tramite mail, con esclusione ricevuta di straordinariritorno. Il Collegio Tecnico propone al Direttore Generale il nominativo del Dirigente a cui attribuire l’incarico, erogazioni collegate previa valutazione sull’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente in materia di anticorruzione, motivandone la scelta ed esplicitando la valutazione compiuta anche sul curriculum degli altri dirigenti concorrenti. Il Direttore Generale decide nel merito della proposta presentata. La procedura non dà luogo ad alcuna graduatoria di merito. L’incarico dirigenziale di responsabilità di struttura semplice dipartimentale viene conferito per la durata di anni 5 (cinque). In applicazione degli articoli 6 e 13 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici) e dell’art.35 – bis del D.Lgs n. 165/2001, si fa presente che gli aspiranti sono tenuti a rendere le specifiche dichiarazioni presenti sul portale del personale, attività che dovranno certificare di aver svolto nell’autodichiarazioni da consegnare unitamente alla produttività (esdomanda di partecipazione alla procedura selettiva. premio aziendaleLa mancata produzione del modulo e/o la rilevata sussistenza di conflitti di interesse o motivi di inconferibilità relativi all’attività correlata all’incarico dirigenziale in oggetto, sistema incentivante, premio variabile precludono la possibilità di risultato), indennità modali, assegno conferimento dell’incarico. Tutti i dati di rivalsa, indennità perequativa, etc., al netto degli importi riconosciuti per scatti cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679. La presentazione della domanda di anzianità e importo ex ristrutturazione tabellare. L’eventuale maturazione a qualsiasi titolo dell’inquadramento superiore partecipazione all’ avviso da parte del titolare dell’indennità dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate all’avviso. Per le informazioni necessarie gli interessati possono rivolgersi al Settore Concorsi e Avvisi - SUMAGP – xxx Xxxxxxx x. 00 - Xxxxxxx (tel. 051/0000000 – 9592 – 9591 – 9589 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. – posta elettronica xxxx-xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx). Il presente avviso è reperibile sul sito internet aziendale xxx.xxxx.xx.xx nella sezione bandi di ruolo, assorbirà, sino a concorrenza, il trattamento economico erogato a tale titoloconcorso. L’indennità di ruolo di cui Si allegano al presente accordo concorre alla determinazione avviso: la scheda di definizione della base imponibile utile per il calcolo mission, vision e obiettivi e responsabilità relativa all’incarico di Programma Dipartimentale denominato: “Banca sangue cordonale, tessuti cardiovascolari e paratiroideo, biobanca e banca gameti” equiparata a SSD, afferente al Dipartimento Interaziendale Anatomia Patologica – DIAP– Job Description; modulo di domanda di partecipazione; modulo di autodichiarazione dell’avvenuta compilazione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi; scheda di sintesi del contributo alla previdenza complementare, a decorrere dalla data di iscrizione dell’interessato al Nuovo Fondo Pensioni Unico del Gruppo Intesa Sanpaolo secondo il percorso di cui agli accordi sottoscritti il 7 ottobre 2015 e il 10 febbraio 2016curriculum. L’indennità di ruolo cessa al venir meno dello svolgimento delle mansioni che vi danno diritto. L’indennità di ruolo Il presente avviso è riconosciuta pro quota in base al diritto alla retribuzione, anche parziale, corrisposta dall’azienda datore di lavoro direttamente o per conto di soggetti terzireperibile sui siti internet aziendali xxx.xxxx.xx.xx .

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Samples: www.aosp.bo.it

Trattamento economico. Ai fini Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento di malattia e di infortunio, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore una integrazione tale da consentire al medesimo di percepire durante il periodo di malattia o infortunio il 100% della normale retribuzione mensile netta del calcolo dell’indennità mese precedente la malattia per un massimo di ruolo180 giorni nell'anno solare, salvo il caso di aspettativa richiesta dal dipendente di cui al n. A) 1 del presente articolo. Agli effetti retributivi, per RAL ogni periodo di malattia il computo si intende l’insieme delle voci erogate in via continuativa nel corso dell’anno, comprensive inizia dal 1° giorno di tredicesima mensilità assenza. Quando si tratta di ricaduta nella stessa malattia o di malattia a cavallo di due anni solari i periodi ven-gono computati secondo le indicazioni INPS. In tutte le ipotesi di assenza dal ser-vizio per malattia è facoltà della Direzione verificare lo stato e quota extra standard dell’ex premio la durata della ma-lattia. Le visite mediche di rendimento, con esclusione controllo sulle assenze dal servizio per malattia del per-sonale sono espletate dalle Aziende Sanitarie Locali alle quali spetta la competenza esclusiva di straordinari, erogazioni collegate alla produttività (estale accertamento. premio aziendale, sistema incentivante, premio variabile In caso di risultato), indennità modali, assegno mancato riconoscimento da parte dell'INPS del diritto dell'indennità di rivalsa, indennità perequativa, etc., al netto degli importi riconosciuti malattia per scatti di anzianità e importo ex ristrutturazione tabellare. L’eventuale maturazione a qualsiasi titolo dell’inquadramento superiore carente o tardiva presentazione della documentazione giustificativa da parte del titolare dell’indennità lavoratore il datore di ruololavoro ha diritto al rimborso sia delle anticipazioni fatte per conto dell'INPS sia di quanto corrisposto a proprio carico dall'inizio della malattia. Per consentire l'effettuazione delle visite di controllo fiscali, assorbirà, sino a concorrenza, il trattamento economico erogato a tale titolo. L’indennità le fasce orarie di ruolo repe-ribilità di cui al presente accordo concorre alla determinazione Decreto del Ministero della base imponibile utile Sanità dell'8 gennaio 1985, pubblicato sulla G.U. del 7 febbraio1985, sono così determinate: 10.00-12.00/17.00-19.00, sabato e domenica compresi. La prescritta certificazione di malattia, obbligatoria anche per il calcolo del contributo alla previdenza complementareassenze inferiori a 3 giorni, è inviata all’Istituto e all’INPS entro due giorni lavorativi dal rilascio. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente in-validanti quali, a decorrere mero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospital, di assenza per sottoporsi alle citate te-rapie, debitamente certificati dalla data competente Azienda Sanitaria Locale o Struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal presente articolo. Tali giorni di iscrizione dell’interessato al Nuovo Fondo Pensioni Unico del Gruppo Intesa Sanpaolo secondo il percorso di cui agli accordi sottoscritti il 7 ottobre 2015 e il 10 febbraio 2016. L’indennità di ruolo cessa al venir meno dello svolgimento delle mansioni che vi danno diritto. L’indennità di ruolo è riconosciuta pro quota in base al diritto alla retribuzione, anche parziale, corrisposta dall’azienda datore di lavoro direttamente o per conto di soggetti terziassenza sono computati ad ogni effetto come servizio effettivamente prestato.

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Samples: Verbale Di Accordo “Retribuzione Progressiva Di Accesso”

Trattamento economico. Ai fini Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento di malattia e di infortunio, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore una integrazione tale da consentire al medesimo di percepire durante il periodo di malattia o infortunio il 100% della normale retribuzione mensile netta del calcolo dell’indennità mese precedente la malattia per un massimo di ruolo180 giorni nell'anno solare, salvo il caso di aspettativa richiesta dal dipendente di cui al n. A) 1 del presente articolo. Agli effetti retributivi, per RAL ogni periodo di malattia il computo si intende l’insieme delle voci erogate in via continuativa nel corso dell’anno, comprensive inizia dal 1° giorno di tredicesima mensilità assenza. Quando si tratta di ricaduta nella stessa malattia o di malattia a cavallo di due anni solari i periodi ven- gono computati secondo le indicazioni INPS. In tutte le ipotesi di assenza dal ser- vizio per malattia è facoltà della Direzione verificare lo stato e quota extra standard dell’ex premio la durata della ma- lattia. Le visite mediche di rendimento, con esclusione controllo sulle assenze dal servizio per malattia del per- sonale sono espletate dalle Aziende Sanitarie Locali alle quali spetta la competenza esclusiva di straordinari, erogazioni collegate alla produttività (estale accertamento. premio aziendale, sistema incentivante, premio variabile In caso di risultato), indennità modali, assegno mancato riconoscimento da parte dell'INPS del diritto dell'indennità di rivalsa, indennità perequativa, etc., al netto degli importi riconosciuti malattia per scatti di anzianità e importo ex ristrutturazione tabellare. L’eventuale maturazione a qualsiasi titolo dell’inquadramento superiore carente o tardiva presentazione della documentazione giustificativa da parte del titolare dell’indennità lavoratore il datore di ruololavoro ha diritto al rimborso sia delle anticipazioni fatte per conto dell'INPS sia di quanto corrisposto a proprio carico dall'inizio della malattia. Per consentire l'effettuazione delle visite di controllo fiscali, assorbirà, sino a concorrenza, il trattamento economico erogato a tale titolo. L’indennità le fasce orarie di ruolo repe- ribilità di cui al presente accordo concorre alla determinazione Decreto del Ministero della base imponibile utile Sanità dell'8 gennaio 1985, pubblicato sulla G.U. del 7 febbraio1985, sono così determinate: 10.00-12.00/17.00-19.00, sa- bato e domenica compresi. La prescritta certificazione di malattia, obbligatoria anche per il calcolo del contributo alla previdenza complementareassenze inferiori a 3 giorni, è inviata all’Istituto e all’INPS entro due giorni lavorativi dal rilascio. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente in- validanti quali, a decorrere mero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospital, di assenza per sottoporsi alle citate te- rapie, debitamente certificati dalla data competente Azienda Sanitaria Locale o Struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal presente articolo. Tali giorni di iscrizione dell’interessato al Nuovo Fondo Pensioni Unico del Gruppo Intesa Sanpaolo secondo il percorso di cui agli accordi sottoscritti il 7 ottobre 2015 e il 10 febbraio 2016. L’indennità di ruolo cessa al venir meno dello svolgimento delle mansioni che vi danno diritto. L’indennità di ruolo è riconosciuta pro quota in base al diritto alla retribuzione, anche parziale, corrisposta dall’azienda datore di lavoro direttamente o per conto di soggetti terziassenza sono computati ad ogni effetto come servizio effettivamente prestato.

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Samples: Accordo Quadro Nazionale

Trattamento economico. Ai fini del calcolo dell’indennità Relativamente al trattamento economico, in via generale occorre fare riferimento per una più compiuta disamina degli istituti, alla allegata Relazione Tecnico - finanziaria, mentre nella presente relazione si illustrano soprattutto le ricadute normative. L’ art. 75 provvede a definire la “struttura della retribuzione” anche con riferimento al nuovo sistema degli incarichi. L’ art. 76 disciplina, invece, gli “incrementi contrattuali degli stipendi tabellari” e il comma 3 stabilisce che a decorrere dal 1 maggio 2018, l’indennità di ruolovacanza contrattuale, riconosciuta con decorrenza 2010, cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare, come già indicato nella Relazione Tecnica al presente contratto alla quale si rinvia per maggiori dettagli. L’ art. 77 “effetti nuovi stipendi” provvede, invece, ad elencare gli istituti sui quali le misure dei nuovi stipendi produrranno effetti. L’art. 78 “elemento perequativo” dell’Ipotesi ha, inoltre, previsto il riconoscimento di un emolumento perequativo mensile una tantum da corrispondere, per RAL il solo periodo aprile-dicembre 2018, al personale, già destinatario delle misure di cui all’ art. 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, collocato nei livelli retributivi più bassi, per 9 mensilità, in relazione al servizio prestato in detto periodo, ma solo per le specifiche posizioni economiche individuate nell’allegata tabella D. L’ art. 80 e l’art.81 individua due nuovi fondi rispettivamente denominati “fondo condizioni di lavoro e incarichi” e “fondo premialità e fasce” in luogo dei tre precedenti fondi denominati “Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio”, “Fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali” e “Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica”. Tali articoli sono dedicati alle modalità di costituzione dei nuovi fondi e alle modalità utilizzo delle risorse di tali fondi. La scelta negoziale di ridurre a due il numero dei fondi esistenti è motivata principalmente dall’esigenza, pienamente coerente con le indicazioni dell’atto di indirizzo e della normativa vigente in materia, di attuare una semplificazione ammnistrativa nella gestione dei fondi stessi. In particolare, la revisione del sistema dei fondi è stata operata distinguendo: - un primo fondo, con risorse destinate a supportare le politiche organizzative delle aziende (Fondo condizioni di lavoro e incarichi); - un secondo fondo, con risorse a destinate a supportare le politiche della premialità in senso ampio (Fondo premialità e fasce). Resta fermo che le scelte delle aziende in materia di premialità, incarichi e condizioni di lavoro dovranno necessariamente avvenire nell’ambito delle disponibilità dei nuovi fondi e, in ogni caso, complessivamente per entrambi, nel rispetto dell’art. 23, comma 2, del D. lgs. n. 75/2017. Ulteriore scelta compiuta dal contratto, motivata parimenti da esigenze di semplificazione, è stata quella di riunificare in un unico importo i valori delle risorse stabili consolidatasi nell’anno 2017, che costituiscono pertanto, per entrambi i fondi, importi di partenza delle risorse stabili. L’operazione di consolidamento dovrà avvenire secondo quanto previsto dagli artt. 80, comma 2 e 81, comma 2 dell’Ipotesi di CCNL, ad invarianza complessiva di spesa. Nell’ambito della disciplina del nuovo Fondo premialità e fasce (art. 81, comma 4, lett. a) sono state altresì confermate, senza alcune intervento innovativo e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri, le precedenti discipline relative alle risorse non consolidate regionali di cui all’art. 38, comma 4, lett. b) e comma 5 del CCNL 7/4/1999, come modificato dall’art. 33, comma 1 del CCNL 19/4/2004. Passando agli aspetti innovativi di maggior rilievo, va segnalato che alla luce delle recenti modifiche legislative, il contratto ha provveduto ad individuare un nuovo meccanismo di premialità in relazione al fatto che il d.lgs. n. 75 del 2017, nel superare la differenziazione economica per fasce ( 25%-50%-25%) prevista dall’art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2009, ha demandato al contratto collettivo nazionale l’attuazione dei principi di selettività che comunque devono permanere nell’erogazione del trattamento economico legato alla performance. Infatti il citato decreto demanda al contratto collettivo il compito di stabilire la quota delle risorse destinata a remunerare la performance organizzativa e quella individuale e di fissare i criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi corrisponda anche la differenziazione dei trattamenti relativi economici. A tal fine, l’art. 82 “differenziazione del premio individuale” individua specifici meccanismi premiali in base ai quali, per i dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, sia attribuita una maggiorazione del premio individuale, che va ad aggiungersi alla quota del premio già spettante in base al sistema di valutazione adottato. Inoltre, si intende l’insieme delle voci erogate è stabilito che la misura della maggiorazione non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente e che la contrattazione integrativa definisce, in via continuativa preventiva, una limitata quota di personale a cui potrà essere destinata la suddetta maggiorazione. Un’ulteriore importante disciplina, demandata espressamente alla contrattazione collettiva dal già citato d.lgs. n. 75 del 2017, è quella contenuta nell’ art. 83 “misure per disincentivare gli elevati tassi di assenza del personale” relativa all’individuazione di strumenti diretti a frenare e ridurre le assenze del personale. Nel testo dell’Ipotesi viene demandata all’ Organismo paritetico per l’Innovazione, istituito all’ art. 7 già esaminato, l’analisi dei dati sulle assenze del personale. In virtù di tali dati, valutati anche per quanto riguarda le cause ed gli effetti anche su base storica, qualora emergano assenze medie che presentino significativi e non motivabili scostamenti rispetto alla media nazionale di settore o concentrazioni di assenze in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale a ridosso dei periodi in cui è più elevata la richiesta di servizi da parte dell’ utenza, vengono proposte misure finalizzate a ridurre il fenomeno diretti a conseguire gli obiettivi di miglioramento. Nell’ ipotesi in cui i dati rilevati nell’anno successivo non comportino il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento stabiliti, sono previsti due meccanismi sanzionatori: il primo, definito a livello nazionale, riguarda il fatto che gli incrementi delle risorse del fondo non possono essere utilizzati con la conseguenza che il limite, riferito all’ anno precedente, permane fino a quando i suddetti obiettivi non siano stati effettivamente conseguiti. Il secondo strumento sanzionatario riguarda invece gli effetti sulla premialità individuale, la cui definizione viene invece rinviata alla contrattazione integrativa. La ratio di tale meccanismo di monitoraggio delle assenze e di collegamento con gli incrementi del fondo, in attuazione del principio causa-effetto, deve rinvenirsi nella necessità di individuare una ulteriore leva strategica per contenere l’assenteismo nel corso dell’annopubblico impiego. All’art. 84 sulle “risorse destinate agli obiettivi organizzativi ed individuali” si prevede che, comprensive al fine di tredicesima mensilità assicurare l’ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, la contrattazione integrativa destina la parte prevalente delle risorse di cui all’art. 80, comma 4 (Fondo condizioni di lavoro e quota extra standard dell’ex premio incarichi) e di rendimentocui all’art. 81 comma 4 (Fondo premialità e fasce), con esclusione di straordinariquelle derivanti da disposizioni di legge, erogazioni collegate alla produttività al finanziamento degli istituti di cui all’art. 81 (esFondo premialità e fasce) e, specificamente, ai premi di cui all’art.81, comma 6, lett. premio b) (Fondo premialità e fasce) almeno il 30% di tali risorse. Il Capo III ridisegna, con la maggiore chiarezza possibile, il sistema delle “indennità” per aggiornarlo alle sopravvenute disposizioni legislative e per adeguarlo ai nuovi sistemi organizzativi delle Aziende ed Enti. Tutte le preesistenti indennità sono state confermate ad eccezione dell’indennità di profilassi tubercolare abrogata con l’entrata in vigore del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008. Il fondo di riferimento per tutte le indennità è il nuovo “Fondo condizioni di lavoro e incarichi”. Come già accennato in precedenza, a proposito della pronta disponibilità, nell’ambito della contrattazione integrativa aziendale, sistema incentivante, premio variabile di risultato), indennità modali, assegno di rivalsa, indennità perequativa, etc., al netto degli importi riconosciuti per scatti di anzianità e importo ex ristrutturazione tabellare. L’eventuale maturazione a qualsiasi titolo dell’inquadramento superiore da parte del titolare dell’indennità di ruolo, assorbirà, sino a concorrenza, il trattamento economico erogato a tale titolo. L’indennità di ruolo di cui al presente accordo concorre alla determinazione all’art. 8 dell’Ipotesi, è possibile elevare l’importo della base imponibile utile relativa indennità. Analoga possibilità di elevazione, sempre nell’ambito della medesima contrattazione integrativa, è prevista per il calcolo del contributo alla previdenza complementare, a decorrere dalla data l’indennità di iscrizione dell’interessato al Nuovo Fondo Pensioni Unico del Gruppo Intesa Sanpaolo secondo il percorso lavoro notturno di cui agli accordi sottoscritti il 7 ottobre 2015 all’art. 86 comma 11. Negli artt. 89, 90 e il 10 febbraio 201691 sono state riordinate tutte le indennità professionali specifiche già esistenti. L’indennità Mentre in merito al rischio radiologico, le parti negoziali all’art. 91, comma 2, hanno rinviato all’art. 5 del CCNL 20/9/2001, biennio economico 2000-2001 con la precisazione che l’indennità professionale specifica ivi prevista spetta ai tecnici di ruolo cessa al venir meno dello svolgimento delle mansioni che vi danno dirittoradiologia medica (ivi inclusi gli esperti poi senior ai sensi dell’art. L’indennità 15 (Modifica della denominazione dei profili di ruolo è riconosciuta pro quota in base al diritto alla retribuzione, anche parziale, corrisposta dall’azienda datore di lavoro direttamente o per conto di soggetti terzi“esperto”) nella misura prevista ai punti 15 lett. b) e 16 lett. b) della tabella C del CCNL del 5/6/2006.

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Trattamento economico. Ai fini In osservanza di quanto previsto dall’Accordo Interconfederale del calcolo dell’indennità 9 marzo 2018 “Contenuti e indirizzi delle relazioni industriali e della contrattazione collettiva di ruoloConfindustria e Cgil, per RAL si intende l’insieme delle voci erogate in via continuativa nel corso dell’annoCisl, comprensive di tredicesima mensilità e quota extra standard dell’ex premio di rendimentoUil”, con esclusione di straordinari, erogazioni collegate alla produttività (es. premio aziendale, sistema incentivante, premio variabile di risultato), indennità modali, assegno di rivalsa, indennità perequativa, etc., al netto degli importi riconosciuti per scatti di anzianità e importo ex ristrutturazione tabellare. L’eventuale maturazione a qualsiasi titolo dell’inquadramento superiore da parte del titolare dell’indennità di ruolo, assorbirà, sino a concorrenza, le Parti individuano il trattamento economico erogato come segue. Viene confermato l’impianto definito nel precedente CCNL sottoscritto il 13 dicembre 2016 con scadenza 31 marzo 2109 parte nona, che qui s’intende integralmente confermato. Entro il mese di gennaio 2021 e di gennaio 2022, le parti si incontreranno e definiranno gli incrementi dei minimi contrattuali a tale titolovalere dal 1° gennaio a copertura degli anni 2021 e 2022 sulla base del dato IPCA generale dell’anno precedente come pubblicato dall’ISTAT. L’indennità La base di ruolo calcolo sarà cosi composta: parametro 100: paga basa, contingenza, edr e tre aumenti periodici. di cui al anzianità. La cifra ricavata verrà riparametrata per le varie categorie sulla base della scala parametrale prevista dal presente accordo concorre alla determinazione della base imponibile utile CCNL. Inoltre il presente contratto collettivo nazionale individua i minimi retributivi per il calcolo del contributo alla previdenza complementareperiodo di vigenza contrattuale intesi quale trattamento economico minimo (TEM). la loro variazione avverrà secondo la metodologia sopra indicata. Inoltre, a decorrere dalla data copertura ed in ragione degli andamenti inflattivi non riconosciuti né erogati a gennaio 2020 -come previsto dal CCNL 13 dicembre 2017- verrà riconosciuto, a partire dal mese di iscrizione dell’interessato al Nuovo Fondo Pensioni Unico del Gruppo Intesa Sanpaolo secondo il percorso settembre 2020 un aumento dei minimi pari a 25 euro lordi. A fronte degli incrementi di cui agli accordi sottoscritti il 7 ottobre 2015 produttività e il 10 febbraio 2016di flessibilità derivanti dalle innovazioni normative sviluppate nel presente Accordo, è riconosciuto -quale elemento di produttività non assorbibile che avrà incidenza su tutti gli istituti contrattuali-, un importo pari ad € 25 lordi con decorrenza Gennaio 2021 . L’indennità di ruolo cessa al venir meno dello svolgimento delle mansioni che vi danno diritto. L’indennità di ruolo è riconosciuta pro quota in base al diritto alla retribuzione, anche parziale, corrisposta dall’azienda datore di lavoro direttamente o per conto di soggetti terzi.Categorie Minimi 1.1.2019 incrementi 1°settembre 2020 Minimi 1.09.20 incrementi 1° gennaio 2021 Minimi 1.01.21

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Samples: Verbale Di Accordo

Trattamento economico. Ai fini il compenso da riconoscere ai medici curanti, tenuto conto dei riferimenti stabiliti dalla DGR n. 1336 del calcolo dell’indennità 2017 e delle particolarità dell’erogazione dell’assistenza medica agli ospiti dei Centri di ruoloServizi, per RAL si intende l’insieme delle voci erogate è determinato in via continuativa nel corso dell’anno62 €/ospite assistito/mese, comprensive da intendersi quale importo massimo a carico dell’Azienda ULSS. Responsabilità e risoluzione contrattuale: medico curante incaricato dall’Azienda ULSS: entro trenta giorni antecedenti la scadenza del termine contrattuale di tredicesima mensilità ciascun medico curante incaricato dall’Azienda ULSS, il Rappresentante Legale del Centro di Servizi deve obbligatoriamente trasmettere al Direttore Generale dell’Azienda ULSS una relazione sull’operato professionale del singolo medico incaricato presso il Centro di Servizi. Per comprovati e quota extra standard dell’ex premio di rendimento, con esclusione di straordinari, erogazioni collegate alla produttività (es. premio aziendale, sistema incentivante, premio variabile di risultato), indennità modali, assegno di rivalsa, indennità perequativa, etc., al netto degli importi riconosciuti per scatti di anzianità e importo ex ristrutturazione tabellare. L’eventuale maturazione a qualsiasi titolo dell’inquadramento superiore oggettivi motivi segnalati da parte del titolare dell’indennità Centro di ruolo, assorbirà, sino a concorrenzaServizi, il trattamento economico erogato Direttore Generale dell’Azienda ULSS, sentito il medico coordinatore, acquisite le controdeduzioni del medico interessato, può disporre, ai sensi della normativa vigente, le procedure per la risoluzione anticipata dell’incarico e la nomina di un nuovo medico; aspetto questo che deve essere contemplato nel contratto del suddetto medico sottoscritto con l’Azienda ULSS. Unitamente alla predetta segnalazione, il Centro di Servizi provvederà a tale titolotrasmettere all’Azienda ULSS la documentazione inerente la pratica: contestazioni formulate e relative controdeduzioni da parte del medico interessato. L’indennità L’evenienza di ruolo due risoluzioni anticipate dell’incarico, anche per strutture diverse e anche senza continuità temporale, comporta la cancellazione del medico dall’elenco aziendale di cui al precedente comma 2 del presente accordo concorre alla determinazione della base imponibile utile articolo per il calcolo del contributo alla previdenza complementare, a decorrere dalla data di iscrizione dell’interessato al Nuovo Fondo Pensioni Unico del Gruppo Intesa Sanpaolo secondo il percorso di cui agli accordi sottoscritti il 7 ottobre 2015 e il 10 febbraio 2016. L’indennità di ruolo cessa al venir meno dello svolgimento delle mansioni che vi danno diritto. L’indennità di ruolo è riconosciuta pro quota in base al diritto alla retribuzione, anche parziale, corrisposta dall’azienda datore di lavoro direttamente o per conto di soggetti terzitre anni.

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Samples: Accordo Contrattuale Per La Definizione Dei Rapporti Giuridici Ed Economici Tra L’azienda Unità Locale Socio Sanitaria Ulss 3 Serenissima E L’ente Gestore Del Centro Di Servizi Residenza Sanitaria Assistenziale Per Anziani Di Stra Ai Sensi E Per Gli Effetti Della Lr N. 22 Del 2002 Articolo 17 Comma 3 Così Come Disposto Dal d.lgs. N. 502 Del 1992 Articolo 8 Quinquies. Tra L’azienda Unità Locale Socio Sanitaria 3 Serenissima (Di Seguito Azienda Ulss) Con Sede Legale a Mestre Venezia via Don Tosatto N. 147, p.iva/c.f. 02798850273, Nella Persona Del Commissario Dell’azienda Ulss 3 Serenissima, Legale Rappresentante Pro Tempore, Dr. Edgardo Contato, Domiciliato Per La Carica Presso La Sede Dell’azienda Ulss; E L’ente Ipab "Casa Di Riposo Di Noventa Padovana” Con Sede Legale a Noventa Padovana in via Roma N. 153, Titolare Della Gestione Del Centro Di Servizi Denominato Residenza Sanitaria Assistenziale Per Anziani Di Stra (Di Seguito Centro Di Servizi), Con Sede a Stra in via Zanella, 5 c.f. 80006160289 E P. Iva 01065280289 Nella Persona Del Presidente Denis Cacciatori in Qualità Di Legale Rappresentante Pro Tempore, Il Quale Dichiara, Consapevole Delle Responsabilità Penali Previste Dall’articolo 76 Del d.p.r. N. 445 Del 2000, Di Non Essere Stato Condannato Con Provvedimento Definitivo

Trattamento economico. Ai fini Rimborsi spese al personale dipendente – Xxxxxxx assoggettabilità determinazione del calcolo dell’indennità reddito di ruololavoro dipendente Questo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 74/E/17 del 20 giugno 2017, per RAL si intende l’insieme delle voci erogate in via continuativa nel corso dell’anno, comprensive rispondendo all’interpello inoltrato da una società datrice di tredicesima mensilità e quota extra standard dell’ex premio di rendimento, con esclusione di straordinari, erogazioni collegate alla produttività (es. premio aziendale, sistema incentivante, premio variabile di risultato), indennità modali, assegno di rivalsa, indennità perequativa, etc.lavoro, al netto degli importi riconosciuti fine di avere precisazioni in merito all’applicazione del principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, disciplinato dall’ art. 51, comma 1, del TUIR. Detassazione premi di risultato per scatti lavoratori privati – Legittimità esclusione regime agevolato per dipendenti pubblici Con sentenza n. 153 del 27 giugno 2017, la Corte costituzionale, decidendo in ordine alla costituzionalità dell’art. 2 del d.l. 93/2008, dell’art. 53, comma 1, del d.l. 78/2010 e dell’art. 26, comma 1, del d.l. 98/2011, ha affermato che le disposizioni richiamate non sono incostituzionali, in quanto le stesse sono espressione del potere discrezionale del Legislatore censurabile soltanto per la propria palese arbitrarietà o irrazionalità. In particolare, le norme citate prevedono agevolazioni di anzianità natura fiscale legate a premi di risultato nel settore privato, stabilendo una connessione tra le somme agevolate e importo ex ristrutturazione tabellarel’esercizio del datore che svolge un’attività finalizzata alla produzione di utili. L’eventuale maturazione a qualsiasi titolo dell’inquadramento superiore da parte del titolare dell’indennità di ruoloCiò posto, assorbiràla Consulta sottolinea come la peculiarità circa la produttività, sino a concorrenzala qualità, il trattamento economico erogato a tale titolo. L’indennità di ruolo la redditività, l’innovazione e l’efficienza organizzativa di cui al presente accordo concorre alla determinazione lavoro privato non è riscontrabile in alcun comparto pubblico, ove non possono essere fissati obiettivi finalizzati ad un incremento della base imponibile utile competività aziendale o all’incremento della produzione di utili. Tale per cui tali disposizioni non possono trovare accesso per il calcolo pubblico impiego, con conseguente legittimità delle stesse. Indebita percezione somme a titolo di retribuzione - Restituzione al netto di ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali “L’Amministrazione, nel procedere al recupero delle somme indebitamente erogate ai propri dipendenti, deve eseguire detto recupero al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali; non può invece pretendere di ripetere le somme al lordo delle predette ritenute, allorché, come di regola accade, le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del contributo alla previdenza complementaredipendente”. Questo il principio ricordato dal TAR Toscana – sezione I – con la sentenza n. 858 del 22 giugno 2017, a decorrere dalla data relativamente al giudizio sul ricorso di iscrizione dell’interessato un pensionato (ex brigadiere della GdF) che si era visto recuperare le somme corrisposte indebitamente dall’amministrazione di appartenenza al Nuovo Fondo Pensioni Unico del Gruppo Intesa Sanpaolo secondo il percorso di cui agli accordi sottoscritti il 7 ottobre 2015 e il 10 febbraio 2016. L’indennità di ruolo cessa al venir meno dello svolgimento lordo delle mansioni che vi danno diritto. L’indennità di ruolo è riconosciuta pro quota in base al diritto alla retribuzione, anche parziale, corrisposta dall’azienda datore di lavoro direttamente o per conto di soggetti terziritenute IRPEF.

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Trattamento economico. Ai fini In base alla graduazione delle strutture a livello aziendale, la retribuzione di posizione annua lorda, correlata all’incarico di che trattasi, è determinata, nel rispetto della normativa vigente e degli accordi in essere, nella misura annua lorda pari a € 19.954,00 (fascia 5 del calcolo dell’indennità di ruololivellogramma aziendale), per RAL si intende l’insieme delle voci erogate in via continuativa nel corso dell’anno, comprensive comprensiva del rateo di tredicesima mensilità mensilità. Ruolo: sanitario Profilo professionale: Dirigente Medico La selezione sarà condotta dal Collegio Tecnico, sulla base del curriculum e quota extra standard dell’ex premio di rendimentoun colloquio. I professionisti interessati verranno convocati per il colloquio, tramite mail, con esclusione ricevuta di straordinariritorno. Il Collegio Tecnico propone al Direttore Generale il nominativo del Dirigente a cui attribuire l’incarico, erogazioni collegate previa valutazione sull’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente in materia di anticorruzione, motivandone la scelta ed esplicitando la valutazione compiuta anche sul curriculum degli altri dirigenti concorrenti. Il Direttore Generale decide nel merito della proposta presentata. La procedura non dà luogo ad alcuna graduatoria di merito. L’incarico dirigenziale di responsabilità di struttura semplice dipartimentale viene conferito per la durata di anni 5 (cinque). In applicazione degli articoli 6 e 13 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici) e dell’art.35 – bis del D.Lgs n. 165/2001, si fa presente che gli aspiranti sono tenuti a rendere le specifiche dichiarazioni presenti sul portale del personale, attività che dovranno certificare di aver svolto nell’autodichiarazioni da consegnare unitamente alla produttività (esdomanda di partecipazione alla procedura selettiva. premio aziendaleLa mancata produzione del modulo e/o la rilevata sussistenza di conflitti di interesse o motivi di inconferibilità relativi all’attività correlata all’incarico dirigenziale in oggetto, sistema incentivante, premio variabile precludono la possibilità di risultato), indennità modali, assegno conferimento dell’incarico. Tutti i dati di rivalsa, indennità perequativa, etc., al netto degli importi riconosciuti per scatti cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679. La presentazione della domanda di anzianità e importo ex ristrutturazione tabellare. L’eventuale maturazione a qualsiasi titolo dell’inquadramento superiore partecipazione all’ avviso da parte del titolare dell’indennità dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate all’avviso. Per le informazioni necessarie gli interessati possono rivolgersi al Settore Concorsi e Avvisi - SUMAGP – xxx Xxxxxxx x. 00 - Xxxxxxx (tel. 051/0000000 – 9592 – 9591 – 9589 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. – posta elettronica xxxx-xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx). Il presente avviso è reperibile sul sito internet aziendale xxx.xxxx.xx.xx nella sezione bandi di ruolo, assorbirà, sino a concorrenza, il trattamento economico erogato a tale titoloconcorso. L’indennità di ruolo di cui Si allegano al presente accordo concorre alla determinazione avviso: la scheda di definizione della base imponibile utile per il calcolo mission, vision e obiettivi e responsabilità relativa all’incarico di Programma Dipartimentale denominato: “Immunogenetica e biologia dei trapianti” equiparata a SSD, afferente al Dipartimento Interaziendale Anatomia Patologica – DIAP– Job Description; modulo di domanda di partecipazione; modulo di autodichiarazione dell’avvenuta compilazione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi; scheda di sintesi del contributo alla previdenza complementare, a decorrere dalla data di iscrizione dell’interessato al Nuovo Fondo Pensioni Unico del Gruppo Intesa Sanpaolo secondo il percorso di cui agli accordi sottoscritti il 7 ottobre 2015 e il 10 febbraio 2016curriculum. L’indennità di ruolo cessa al venir meno dello svolgimento delle mansioni che vi danno diritto. L’indennità di ruolo Il presente avviso è riconosciuta pro quota in base al diritto alla retribuzione, anche parziale, corrisposta dall’azienda datore di lavoro direttamente o per conto di soggetti terzireperibile sui siti internet aziendali xxx.xxxx.xx.xx .

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Trattamento economico. Ai fini del calcolo dell’indennità Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di ruoloriferimento. Nel caso il Segretario nominato abbia acquisito titolo in classe di enti di fascia superiore a quella di riferimento della convenzione, allo stesso è salvaguardato il diritto acquisito al trattamento giuridico-economico corrispondente. Il Comune di Squinzano (LE), sede della convenzione, assume l’onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato. Saranno a esclusivo carico dell’Ente che ha conferito l’incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per RAL si intende l’insieme delle voci erogate le altre funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale; è fatto salvo ogni diverso accordo tra i Comuni nel caso di svolgimento di incarichi funzionali e/o gestionali aggiuntivi in via continuativa nel corso dell’anno, comprensive entrambi gli enti che danno diritto a maggiorazioni di tredicesima mensilità posizione e quota extra standard dell’ex premio di rendimento, con esclusione di straordinari, erogazioni collegate alla produttività (es. premio aziendale, sistema incentivante, premio variabile retribuzioni di risultato); in tal caso tali retribuzioni possono essere riconosciute con provvedimento del Sindaco del Comune capofila, indennità modalicomunicato al Sindaco del Comune convenzionato, assegno nei limiti di rivalsaquanto disposto dal Ccnl di categoria. Nel caso di missioni svolte nell’interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall’Ente interessato. Al solo Comune convenzionato di Porto Cesareo, indennità perequativaspetta, etc., al netto degli importi riconosciuti per scatti di anzianità e importo ex ristrutturazione tabellare. L’eventuale maturazione a qualsiasi titolo dell’inquadramento superiore da parte del titolare dell’indennità di ruolo, assorbirà, sino a concorrenzase ed in quanto dovuto, il trattamento economico erogato a tale titolopagamento dei rimborsi delle spese effettivamente sostenute (per l' auto propria 1/5 del costo della benzina per Km. L’indennità di ruolo di cui al presente accordo concorre alla determinazione della base imponibile utile percorso) per ciascun accesso da e per il calcolo del contributo alla previdenza complementare, a decorrere dalla data Comune capofila di iscrizione dell’interessato al Nuovo Fondo Pensioni Unico del Gruppo Intesa Sanpaolo secondo il percorso Squinzano previa presentazione di cui agli accordi sottoscritti il 7 ottobre 2015 e il 10 febbraio 2016. L’indennità di ruolo cessa al venir meno dello svolgimento delle mansioni che vi danno diritto. L’indennità di ruolo è riconosciuta pro quota in base al diritto alla retribuzione, anche parziale, corrisposta dall’azienda datore di lavoro direttamente o per conto di soggetti terzispecifica rendicontazione.

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Samples: Convenzione