Common use of TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO Clause in Contracts

TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO. Fatto salvo quanto previsto dal primo comma, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'Art. 2952 c.c. L’inadempimento da parte dell’Assicurato dell’obbligo di dare avviso del sinistro ai sensi dell’Art. 1913 c.c., può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennità, come meglio specificato dagli Artt. 31, 54 e 64 - Obblighi in caso di sinistro delle Norme dei singoli Settori A, B e C.

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TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO. Fatto salvo quanto previsto dal primo comma, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'Art. 2952 c.c. L’inadempimento da parte dell’Assicurato dell’obbligo di dare avviso del sinistro ai sensi dell’Art. 1913 c.c., può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennità, come meglio specificato dagli Arttdall’Art. 31, 54 e 64 46 - Obblighi in caso di sinistro delle Norme dei singoli Settori A, B e C.comuni a tutti i Settori.

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TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO. Fatto salvo quanto previsto dal primo comma, i I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'Artdell’Art. 2952 c.c. L’inadempimento da parte dell’Assicurato dell’obbligo di dare avviso del sinistro ai sensi dell’Art. 1913 c.c., può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennità, come meglio specificato dagli Arttdall’Art. 31, 54 e 64 18 – Obblighi dell’Assicurato - Obblighi in caso di sinistro delle Norme dei singoli Settori A, B e C.decadenza.

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TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO. Fatto salvo quanto previsto dal primo comma, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'Artdell’Art. 2952 c.c. L’inadempimento da parte dell’Assicurato dell’obbligo di dare avviso del sinistro ai sensi dell’Art. 1913 c.c., può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennità, come meglio specificato dagli Artt. 31, 54 e 64 - Obblighi in caso di sinistro delle Norme dei singoli Settori A, B e C.

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