Common use of TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO Clause in Contracts

TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO. Fatto salvo quanto previsto dal primo comma, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’Art. 2952 c.c.. L’inadempimento da parte dell’Assicurato dell’obbligo di dare avviso del sinistro ai sensi dell’Art. 1913 c.c., può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennità, come meglio specificato dall’Art. 20 - Obblighi in caso di sinistro delle Norme che regolano l’Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e Operai e dall’Art. 26 - Obblighi in caso di sinistro delle Norme comuni ai Settori A - Incendio e garanzie accessorie e C - Cristalli.

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TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO. Fatto salvo quanto previsto dal primo commacomma dell’Art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’Artdel medesimo Art. 2952 c.c.. L’inadempimento da parte dell’Assicurato dell’obbligo di dare avviso del sinistro ai sensi dell’Art. 1913 c.c.. (3 giorni da quando l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza), può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennità, come meglio specificato dall’Artdagli Artt. 20 - Obblighi in caso di 31, 50 e 59 (Denuncia del sinistro e scelta del legale), delle Norme che regolano l’Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e Operai e dall’Art. 26 - Obblighi in caso di sinistro delle Norme comuni ai Settori A - Incendio e garanzie accessorie e C - Cristallidei singoli Settori.

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TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO. Fatto salvo quanto previsto dal primo comma, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’Art. 2952 c.c.. L’inadempimento da parte dell’Assicurato dell’obbligo di dare avviso del sinistro ai sensi dell’Art. 1913 c.c.. (3 giorni da quando l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza), può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennità, come meglio specificato dall’Art. 20 46 - Obblighi in caso di sinistro delle Norme che regolano l’Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e Operai e dall’Art. 26 - Obblighi in caso di sinistro sinistro, delle Norme comuni ai Settori A - Incendio e garanzie accessorie e C - Cristallia tutti i Settori.

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TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO. Fatto salvo quanto previsto dal primo commacomma dell’Art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’Artdel medesimo Art. 2952 c.c.. . L’inadempimento da parte dell’Assicurato dell’obbligo di dare avviso del sinistro ai sensi dell’Art. 1913 c.c.. (3 giorni da quando l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza), può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennità, come meglio specificato dall’Artdagli Artt. 20 - Obblighi in caso di 37, 56 e 65 (Denuncia del sinistro e scelta del legale), delle Norme che regolano l’Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e Operai e dall’Art. 26 - Obblighi in caso di sinistro delle Norme comuni ai Settori A - Incendio e garanzie accessorie e C - Cristallidei singoli Settori.

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