Common use of SUBAPPALTO Clause in Contracts

SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.

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SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere E’ ammesso il ricorso al subappalto specificando da parte dell’operatore economico con idoneità individuale (art. 45, c.2, lett. a), b), c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) o della impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (art. 45, c.2, lett. d), e), f), g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) in conformità a quanto previsto dall’art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni. • Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dal citato D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) convertito con L. n. 108/2021, “A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera”. Nello specifico, in ossequio al sopra riportato disposto normativo, per ragioni legate ai tempi di esecuzione, alle modalità di svolgimento dei lavori, alla sussistenza di un’unica categoria di lavorazioni risulta opportuno che gli interventi siano svolti in misura prevalente dall’impresa aggiudicataria, in quanto in possesso della necessaria qualificazione e competenza per eseguire i lavori e in grado di svolgere il controllo e il coordinamento delle attività in modo tale da consentire una conduzione unitaria ed uniforme del cantiere, nel rispetto di elevati livelli di sicurezza e a garanzia di una buona esecuzione degli interventi. Al tempo stesso l’eventuale ricorso al subappalto, da un lato, può garantire uno svolgimento dei lavori più funzionale dal punto di vista organizzativo e logistico, dall’altro, rappresenta una maggior garanzia circa il rispetto delle tempistiche e la pronta risoluzione di eventuali criticità nell’esecuzione delle lavorazioni. • Ai sensi di quanto disposto dall’art. 105, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.: - il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell’importo del contratto da affidare. • Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l’affidamento in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni: - che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; - che l’operatore economico concorrente, all’atto dell’offerta, (compilando l’apposita Sezione D della Parte II^ “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento” del D.G.U.E. – (Allegato n.1) indichi i lavori o le parti della fornitura di opere che intende eventualmente subappaltare o affidare concedere in cottimo alle condizioni e con i limiti cottimo; - che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”)all’art. L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 80 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) n.50/2016 e articolo 3, comma 1, lettera h) s.m.i. né alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. n. 113/2007159/2011. In caso Resta inteso che, qualora l’appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo è fatto divieto di rispettare tutte subappaltare le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà prestazioni oggetto di contratto. • L’appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate. • Al momento del deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata di cui agli artt. 83 e 84 del citato D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. Il Contratto di subappalto ( cui è da deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici. L’appaltatore deve inoltre allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile civile, con l’impresa alla quale è affidato il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza(analoga dichiarazione deve essere effettuata, in capo al subappaltatorecaso di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti). • L’appaltatore, all’atto della richiesta di subappalto, da presentarsi utilizzando il modello specificatamente predisposto dalla Stazione Appaltante, sarà inoltre tenuto a produrre una dichiarazione attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione. • L’affidamento in subappalto e/o in cottimo dei lavori o di parti delle opere compresi nell’appalto, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 cui alla presente Lettera di Invito, potrà avvenire, ai sensi dell’art.105 – c.4 e c.18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera stazione appaltante, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornitasenza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 2% (due per cento cento) dell’importo contrattuale dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato€ 100.000,00, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. L’impresa aggiudicataria e• Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, per suo tramitec.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l’appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art.80. • Ai sensi dell’art. 105, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività c.13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. si comunica che la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dovuto per le prestazioni affidate in subappalto, gli dagli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per centoeseguite secondo i tempi e le modalità indicate nell’art. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria49 del Capitolato Speciale d’Appalto. E’ È pertanto fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria all’appaltatore di trasmetteretrasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro venti 20 (venti) giorni dalla data dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori previsto dal presente appalto, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. • Parimenti si provvederà a corrispondere direttamente agli altri subcontraenti (prestatori di servizi e fornitori di beni e lavori) gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo quanto previsto dall’art. 105, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria c.13 del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici n.50/2016 e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.s.m.i..

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SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare Ai sensi dell’art. 105 comma 1 del d.lgs. 50/2016 l’affidatario esegue in sede proprio i lavori compresi nel contratto. A pena di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006nullità, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2106, comma 1, lettera bbd), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. Pertanto, ai sensi del richiamato comma 1 dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 cosi come modificato dall’ art. 49 comma 1 lett. b) del DL 77/2021 convertito in legge 108/2021 e articolo 3del comma 2 del medesimo articolo, ugualmente modificato dal comma 2 del richiamato art. 49, stante il divieto di affidare a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nelle categorie prevalenti, per la Categoria OS6, o in alternativa OG1, il subappalto, non può superare il 49% dell’importo della categoria. Per le restanti categorie il subappalto è consentito senza il suddetto limite e purché comunque: - il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; - all’atto dell’offerta l’appaltatore abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare. Ai sensi dell’art. 49, comma 1, lettera hlett. b), sub. 2) del D.Lgs. Decreto Legge n. 113/2007. In caso di 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di rispettare tutte appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le pattuizioni contenute nel rapporto principale attività oggetto di subappalto coincidano con l’Azienda Ospedaliera quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e dovrà provvedere al deposito siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. È fatto obbligo all’Aggiudicatario di trasmettere alla Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori entro il menzionato termine, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il Direttore dei Lavori provvederà: - a verificare la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice; - a controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; - a registrare le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, a determinare la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; - a trasmettere al RUP, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, la segnalazione dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’art. 105 del Codice. L’Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’Aggiudicatario che si avvale del subappalto ( cui è da o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. a norma dell’articolo 2359 del codice Codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera )o del cottimo. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, almeno venti giorni prima ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. È fatto obbligo all’Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub- contratti stipulati, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenzaprestazione affidata. Nel caso in cui l’esecutore, in capo al subappaltatoresede di gara, abbia fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore dei Lavori, ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo l’effettiva disponibilità ed utilizzo dell’Impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui è carente, appartenenti all’Impresa ausiliaria. In particolare, l’Impresa avvalente dovrà avere la possibilità, per l’intera durata dell’appalto, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 disporre immediatamente e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiestasenza ritardi di mezzi, subordinatamente alla completezza strumenti, attrezzature e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 quant’altro, in disponibilità dell’Impresa ausiliaria, necessario per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento corretta esecuzione delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicatarianel rispetto dei tempi di esecuzione. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, L’accertamento da parte del Direttore dei Lavori di quest’ultimo, prestazioni non eseguite a regola d’arte da parte dell’esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi mancata disponibilità da parte dell’Impresa avvalente di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del casorisorse dell’Impresa ausiliaria darà facoltà alla Stazione Appaltante, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto senza obbligo di ulteriore subappaltomotivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento, ai sensi dell’art. Per la disciplina 108, comma 3, del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.LgsD. Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima50/2016.

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SUBAPPALTO. L’impresa ll subappalto è ammesso, ai sensi dell’art. 105 del Codice, come derogato e modificato dall’art.49 del D.L. n.77/2021, convertito in legge n.108 del 29.07.2021. Il concorrente dovrà indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando indica all’atto dell’offerta, nell’apposita sezione del Modello DGUE, le parti della fornitura del lavoro che intende eventualmente subappaltare subappaltare, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice (che qui integralmente si richiama); in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. A pena di nullità, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera; pertanto, non è ammissibile il subappalto ( della categoria prevalente in misura pari o superiore al 50% del suo valore. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex artall’art. 2359 105, comma 3, del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al Codice. Il subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un ribasso trattamento economico e normativo non inferiore al venti per centoa quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni eseguite dal affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Il contraente principale e il subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicatariasono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettereL'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamentoinoltre, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, l'affidatario è solidalmente responsabile con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al il subappaltatore previa esibizionedegli adempimenti, da parte di quest’ultimoquesto ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi degli obblighi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la forniturasicurezza previsti dalla normativa vigente. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.

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SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare in sede A pena di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006nullità, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”)fatto salvo quanto previsto dall’art. L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2106, comma 1, lettera bblett. d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e articolo 3dei contratti ad alta intensità di manodopera. Il subappalto è consentito nei limiti del 50% dell’importo complessivo del contratto, così come stabilito all’art. 49, comma 1, lettera hlett. a) del D.LgsDecreto Legge n. 77 del 31.5.2021, alle condizioni stabilite dalla normativa che regola la materia, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché: - il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 113/200750/2016; - all’atto dell’offerta l’appaltatore abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare; Come stabilito all’art. In caso di 49, comma 1, lett. b), sub. 2) del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di rispettare tutte appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le pattuizioni contenute nel rapporto principale attività oggetto di subappalto coincidano con l’Azienda Ospedaliera quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e dovrà provvedere al deposito siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. È fatto obbligo all’Aggiudicatario di trasmettere alla Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori entro il menzionato termine, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il Direttore dei Lavori provvederà: - a verificare la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice; - a controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; - a registrare le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, a determinare la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; - a trasmettere al RUP, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, la segnalazione dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’art. 105 del Codice. L’Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’Aggiudicatario che si avvale del subappalto ( cui è da o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. a norma dell’articolo 2359 del codice Codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera )o del cottimo. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, almeno venti giorni prima ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. È fatto obbligo all’Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub- contratti stipulati, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenzaprestazione affidata. Nel caso in cui l’esecutore, in capo al subappaltatoresede di gara, abbia fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore dei Lavori, ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo l’effettiva disponibilità ed utilizzo dell’Impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui è carente, appartenenti all’Impresa ausiliaria. In particolare, l’Impresa avvalente dovrà avere la possibilità, per l’intera durata dell’appalto, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 disporre immediatamente e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiestasenza ritardi di mezzi, subordinatamente alla completezza strumenti, attrezzature e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 quant’altro, in disponibilità dell’Impresa ausiliaria, necessario per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento corretta esecuzione delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicatarianel rispetto dei tempi di esecuzione. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, L’accertamento da parte del Direttore dei Lavori di quest’ultimo, prestazioni non eseguite a regola d’arte da parte dell’esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi mancata disponibilità da parte dell’Impresa avvalente di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del casorisorse dell’Impresa ausiliaria darà facoltà alla Stazione Appaltante, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto senza obbligo di ulteriore subappaltomotivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento, ai sensi dell’art. Per la disciplina 108, comma 3, del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.LgsD. Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima50/2016.

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SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti L’esecuzione delle prestazioni di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al contratto è direttamente affidata all’Impresa; l’eventuale subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) 105 del D.Lgs. n. 113/200750/2016, ivi compreso il limite massimo del 30% dell’importo contrattuale. In caso Qualora l’Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell’appalto e comunque in misura non superiore al 30% dell’importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105. La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l’Impresa, di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l’unica e dovrà provvedere al sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con presso il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. SuccessivamenteCommittente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 54 80 del presente capitolatomedesimo D. Lgs. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili50/2016. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con Le disposizioni che disciplinano il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articoloai sensi dell’articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesimaalle società anche consortili.

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Samples: www.aamps.livorno.it, www.aamps.livorno.it

SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare Ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 l’esecutore è tenuto ad eseguire in sede proprio l’appalto che non può essere ceduto a soggetti terzi, se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima norma a pena di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006nullità, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”)salvo quanto previsto dall’art. L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2106, comma 1, lettera bb) e articolo 3lett. d), del D.lgs. n. 50/2016. Il subappalto è consentito nei limiti del 50% dell’importo complessivo del contratto, così come stabilito all’art. 49, comma 1, lettera hlett. a) del D.LgsDecreto Legge n. 77 del 31.5.2021, alle condizioni stabilite dalla normativa che regola la materia, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché: - il subappaltatore sia qualificato per l’esecuzione della prestazione oggetto di subappalto e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80; - all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare. Come stabilito all’art. 49, comma 1, lett. b), sub. 2) del Decreto Legge n. 113/2007. In caso di 77 del 31.5.2021, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di rispettare tutte appalto e riconoscer e ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le pattuizioni contenute nel rapporto principale attività oggetto di subappalto coincidano con l’Azienda Ospedaliera quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e dovrà provvedere al deposito siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro. È fatto obbligo all’Aggiudicatario di trasmettere alla Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori entro il menzionato termine, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il Direttore dei Lavori provvederà a: - verificare la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice; - controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; - registrare le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, a determinare la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; - provvedere, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’art. 105 del Codice. Salvi i casi di cui all’art. 105, comma 13, del Codice, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L’Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L’Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’Aggiudicatario che si avvale del subappalto ( cui è da o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. a norma dell’articolo 2359 del codice Codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera )o del cottimo. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, almeno venti giorni prima ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. È fatto obbligo all’Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub- contratti stipulati, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenzaprestazione affidata. Nel caso in cui l’esecutore, in capo al subappaltatoresede di gara, abbia fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore dei Lavori, ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo l’effettiva disponibilità ed utilizzo dell’Impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui è carente, appartenenti all’Impresa ausiliaria. In particolare, l’Impresa avvalente dovrà avere la possibilità, per l’intera durata dell’appalto, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 disporre immediatamente e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiestasenza ritardi di mezzi, subordinatamente alla completezza strumenti, attrezzature e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 quant’altro, in disponibilità dell’Impresa ausiliaria, necessario per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento corretta esecuzione delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicatarianel rispetto dei tempi di esecuzione. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, L’accertamento da parte del Direttore dei Lavori di quest’ultimo, prestazioni non eseguite a regola d’arte da parte dell’esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi mancata disponibilità da parte dell’Impresa avvalente di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del casorisorse dell’Impresa ausiliaria darà facoltà alla Stazione Appaltante, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto senza obbligo di ulteriore subappaltomotivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento, ai sensi dell’art. Per la disciplina 108, comma 3, del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.LgsD.lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima50/2016.

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Samples: Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto

SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare L’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all’Impresa; l’eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall’articolo 118 del dlgs 163/2006 e s.m.i., ivi compreso il limite massimo del 30% dell’importo contrattuale del valore subappaltabile. Qualora l’Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell’appalto e comunque in misura non superiore al 30% dell’importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 118. La mancata presentazione, in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti gara, della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti dichiarazione di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006sopra, compilando in tal caso farà decadere il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto diritto, per l’Impresa, di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del servizio sarà subordinata all’osservanza subappaltatore, rimanendo essa l’unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle disposizioni contenute nell’artprestazioni. 118 Al momento del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( presso il Committente, l’Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 163/2006 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex artall’articolo 38 del medesimo D.lgs. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni )163/06. L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria eIn particolare, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al quanto riguarda il pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria rese dai subappaltatori, si richiama l’obbligo dell’Impresa di trasmettere, trasmettere al Committente entro venti 20 giorni dalla data di ciascun pagamentopagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatoreai subappaltatori, con indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizioneIn caso di inadempimento, da parte il Committente si riserva la facoltà di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell’Impresa di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazioneal comma precedente. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con Le disposizioni che disciplinano il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articoloai sensi dell’articolo 118 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesimaalle società anche consortili.

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Samples: www.amga.it, www.amga.it

SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare L’affidamento dei lavori in sede subappalto potrà avvenire solo a seguito autorizzazione dell’Ente o al trascorrere del trentesimo giorno dalla presentazione della domanda, nel rispetto di offerta la propria intenzione a ricorrere quanto contenuto nel capitolato speciale d’appalto al Capo 9 - Disciplina del subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni – artt. 47 e con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006seguenti, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 118, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2e nell’art. 170 del D.P.R. 207/2010. La quota massima subappaltabile della categoria prevalente OG10 non potrà essere superiore al 30%,ed i lavori elencati ai soli fini dell’eventuale affidamento in subappalto categoria OG3 possono essere subappaltati per intero ma l’importo subappaltato concorre alla determinazione della quota subappaltabile della categoria prevalente e il certificato di esecuzione lavori di cui all’art. 83 del Regolamento generale è rilasciato con riferimento alla categoria prevalente. Ai sensi dell’art. 118, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore 163/2006 l’Amministrazione appaltante corrisponderà i pagamenti direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di , la quale dovrà trasmettere, entro venti 20 giorni dalla data di ciascun pagamentopagamento effettuato nei sui confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per Qualora gli infortuni sul lavoro e affidatari non trasmettano le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico fatture quietanzate del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni o del casocottimista entro il predetto termine, anche di concerto con l’Amministrazione appaltante sospende il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattualesuccessivo pagamento a favore degli affidatari.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare in sede Il subappalto è ammesso ai sensi e nei limiti dell’art. 105 del Codice. L’Offerente che abbia intenzione di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti subappalto taluna delle prestazioni oggetto del contratto, deve indicare – nel modello di Dichiarazione necessaria allegato sub 2, ovvero in alternativa nel DGUE – almeno una terna di subappaltatori. Le imprese indicate quali subappaltatrici non devono incorrere nelle cause di esclusione di cui all’articolo 118 all’art. 80 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”)Codice. L’autorizzazione al subappalto L’eventuale ricorrenza di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In caso una di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo dette cause di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, esclusione in capo al subappaltatoread uno dei subappaltatori indicati determina l’esclusione dalla gara del concorrente che li ha indicati, conformemente a quanto previsto dall’art. 80 del Codice. L’assenza in capo alle imprese subappaltatrici delle cause di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo esclusione di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazioneall’art. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare 80 deve essere fatta oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina apposita dichiarazione, resa – ai sensi del subappaltoD.P.R. 445/00 – da chi sottoscrive l’istanza di partecipazione, per quanto non previsto nel presente articoloa propria conoscenza, si applicano ovvero da ciascuna delle imprese subappaltatrici mediante dichiarazione autonoma ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora l’offerente intenda utilizzare – in alternativa al modello di Dichiarazione necessaria e di dichiarazione soggettiva autonoma allegate sub 2 – il DGUE, i subappaltatori devono rendere le disposizioni richiamate dall’articolo 118 informazioni di cui alle sezioni A e B della Parte II del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente DGUE “informazioni sull’operatore economico”, nonché rendere le dichiarazioni circa l’assenza di cause di esclusione di cui alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e Parte III del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesimaDGUE.

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Samples: Disciplinare Di Gara Cig: 6773985542 Indice Generale

SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare Ai sensi dell’art. 105 comma 1 del d.lgs. 50/2016 l’affidatario dell’accordo quadro esegue in sede proprio i lavori compresi nel contratto. A pena di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006nullità, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2106, comma 1, lettera bb) e articolo 3d), comma 1il contratto non può essere ceduto, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa secondo le disposizioni del presente articolo. Pertanto, ai sensi del richiamato comma 1 dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 cosi come modificato dall’ art. 49 comma 1 lett. b) del DL 77/2021 convertito in legge 108/2021 e del comma 2 del medesimo articolo, ugualmente modificato dal comma 2 del richiamato art. 49, stante il divieto di affidare a terzi la sussistenza o meno prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nelle categorie prevalenti, in considerazione delle prestazioni previste nel presente Accordo Quadro e riconducibili ad un’unica categoria prevalente di eventuali forme di controllo lavori (OG8 classifica II) il subappalto non può superare il 49% dell’importo dell’Accordo quadro o di collegamento ex artciascun contratto applicativo. 2359 Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del codice civile contraente principale. Il concorrente, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. b), del Codice, deve indicare all’atto dell’offerta se intende subappaltare le lavorazioni ad altra impresa qualificata e per la quale non sussistano i motivi di esclusione di cui all’articolo 80. Senza tale indicazione, il successivo subappalto è vietato. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il titolare subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera )decreto legislativo 10 settembre 2003, almeno venti giorni prima della data n. 276. Salvi i casi, di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenzacui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati, in capo al ogni caso, all’appaltatore che dovrà trasmettere alla Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore. Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 le forniture con posa in opera e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiestai noli a caldo, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzatoad € 100.000,00 e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell’importo del [sub] contratto da affidare. L’impresa aggiudicataria eL’appaltatore, in questi casi, deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per suo tramitetutti i sub-contratti che non sono subappalti, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenzialistipulati per l’esecuzione dell’appalto, nonché copia il nome del piano di sicurezzasub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. SuccessivamenteSono, l’Impresa aggiudicataria ealtresì, per suo tramitecomunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. L'Aggiudicatario deve praticare, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, per ciascun Contratto Applicativo, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione dall'aggiudicazione dell’A.Q., con un ribasso non inferiore superiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizionedegli adempimenti, da parte di quest’ultimoquesto ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice stazione appaltante in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura alle prestazioni oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche contratto di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattualesubappalto.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.

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SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al Il subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo è consentito nei limiti ed alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”)previsti dall’art. L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) 105 del D.Lgs. n. 113/200750/2016 (e ss.mm.ii.). In particolare, l’Ente provvederà a corrispondere direttamente all’impresa subappaltatrice l’importo dei lavori: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito se la natura del contratto lo consente. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex artall’art. 2359 105, comma 3, del codice civile con Codice. Ai sensi dell’articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti, il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un ribasso trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. Il subappaltatore è altresì tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al venti per centonon arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria“Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimoTagging), della documentazione attestante l’effettuazione parità di genere (Gender Equality), della protezione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente valorizzazione dei giovani e del versamento superamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.divari territoriali

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SUBAPPALTO. L’impresa Il concorrente dovrà indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando indica all’atto dell’offerta le parti della del servizio/fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere seguenti condizioni: - che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa presso la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), Stazione Appaltante almeno venti 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente prestazioni; - che il subappaltatore con altra Impresa sia in possesso dei requisiti necessaridi cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016 che non sussistano, ovvero ad eseguire direttamente nei suoi confronti, cause ostative a contrarre con la fornituraPubblica Amministrazione; - che al momento del deposito del contratto di subappalto, presso la Stazione Appaltante il subappaltatore trasmetta contestualmente dichiarazione nei modi e nei termini di legge attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 D.Lgs 50/2016 e di ordine speciale richiesti dalla presente lettera d’invito. L’esecuzione delle prestazioni Qualora l’aggiudicatario intendesse procedere con l’affidamento in subappalto è comunque tenuto a formulare per iscritto apposita richiesta di autorizzazione ed attendere la conseguente risposta della Stazione Appaltante. Non si configurano come attività affidate in subappalto non può formare oggetto quelle di ulteriore subappaltocui all’art. Per la disciplina 105, comma 3 del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesimaCodice.

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Samples: Disciplinare Della Procedura Aperta Per L’affidamento Del Servizio Di Pulizia, Sanificazione, Facchinaggio E Manutenzione Delle Aree Verdi Per La Durata Di 3 Anni Dell’azienda Di Servizi Alla Persona Istituti Milanesi E Martinitt E Stelline E Pio Albergo Trivulzio, Da Espletarsi Mediante Piattaforma Telematica Sintel

SUBAPPALTO. L’impresa Per i lavori e per i potenziali servizi accessori alla progettazione di cui all’art. 31, co. 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., gli eventuali subappalti saranno disciplinati a norma dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell’art. 1, co. 2, del D.M. 10 novembre 2016, n. 248 e della disciplina riportata nello schema di accordo quadro allegato. Per le lavorazioni rientranti nei Sistemi di Qualificazione di RFI, il subappaltatore dovrà essere qualificato nel relativo sistema per classe di importo adeguata al valore della quota subappaltata. Ai sensi dell’art. 105, co. 2, secondo periodo, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il subappalto non potrà superare il 30% dell’importo complessivo del contratto previsto per ciascuno dei lotti messi a gara. A norma dell’art. 105, co. 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’eventuale subappalto delle opere rientranti nella categoria SIOS OG11 non può superare il 30% dell’importo delle opere stesse e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il predetto limite non verrà computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all’art. 105, co. 2, secondo periodo, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nella sezione D della Parte II del DGUE, il concorrente dovrà è tenuto a indicare se intende subappaltare o meno parte del contratto a terzi, nonché i lavori o le parti di opere o le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. Diversamente, per l’ipotesi di dichiarazioni prive dell’indicazione della volontà di subappaltare, il subappalto non sarà autorizzato. Sussiste, inoltre, per i concorrenti l’obbligo di indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti della fornitura una terna di subappaltatori ai sensi dell’art. 105, co. 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per ogni categoria indicata nel bando, che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con si intenda subappaltare. Fatti salvi i limiti di cui all’articolo 118 sopra, l’Appaltatore dovrà necessariamente subappaltare le lavorazioni “a qualificazione obbligatoria” per le quali non disponga egli stesso della relativa qualificazione (c.d. subappalto necessario); in caso di dichiarazioni prive dell’indicazione della volontà di subappaltare il concorrente sarà escluso per carenza del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006requisito di qualificazione, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto senza possibilità di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007soccorso istruttorio. In caso ogni caso, non verrà autorizzato l’affidamento in subappalto a imprese che abbiano presentato offerta nell’ambito del presente procedimento di gara. Con riferimento ai servizi di progettazione non è ammesso il subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo fatta eccezione per le attività accessorie di rispettare tutte cui all’art. 31 co. 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ossia per le pattuizioni contenute nel rapporto principale attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio esclusione delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenzialirelazioni geologiche, nonché copia del piano di sicurezzaper la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso La S.A. non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmetterediretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati in ogni caso all’appaltatore che dovrà trasmettere a GS Rail, entro venti giorni dalla data di ciascun dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare È fatto divieto all’Appaltatore di cedere o subappaltare, anche di fatto, in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare tutto o affidare in cottimo alle condizioni parte i lavori oggetto del presente contratto, senza autorizzazione scritta dell’Istituto Xxxxxxx Xxxxxx (art. 1656 c.c., art. 21 L. 646/82 e con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’artart. 118 del D.LgsD. Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) 163/06 e articolo 3, comma 1, lettera h) s.m.i.). I subappalti autorizzati sono regolati dalle previsioni dell’art. 118 del D.LgsD. Lgs. n. 113/2007. In caso 163/06 e s.m.i.; per l’effetto i subappaltatori indicati dovranno essere in possesso dei requisiti di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti qualificazione – che dovranno essere presentati alla Istituto Xxxxxxx Xxxxxx - previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia normativa in relazione all’importo dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate lavori da eseguire in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria all’appaltatore di trasmetterecomunicare all’Istituto Xxxxxxx Xxxxxx, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamentoper tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatoreil nome del sub-contraente, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria l’importo del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizionecontratto, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e l’oggetto del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’operalavoro, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere nonché il pagamento del corrispettivo sub-contratto per i controlli di cui trattasi fino all’esibizione all’art. 3 della predetta comunicazioneL. 136/2010 e s.m.i.. Il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge. Tale situazione interrompe i termini L'Appaltatore, comunque, resterà unico responsabile nei confronti dell’Istituto Xxxxxxx, sollevando totalmente questi da qualsiasi eventuale pretesa delle Ditte subappaltatrici e/o di pagamento richiesta di cui all’articolo 54 del presente capitolatorisarcimento danni che terzi potessero avanzare come conseguenza delle esecuzione delle opere subappaltate. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattualecottimista verranno effettuati direttamente dall’Istituto Xxxxxxx Xxxxxx.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.

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SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare Ai sensi dell’art.15, comma 7, della l.r. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni, oltre all’art.33 della l.r. 12/96, e successive modifiche ed integrazioni, si applica quanto previsto dalla normativa statale in sede di offerta la propria intenzione materia e in particolare gli articoli 34 della l. 109/94 e successive modificazioni, nonché l’articolo 141 del regolamento approvato con il DPR 554/99, nonché l’art. 18 della L. 55/90 e successive modificazioni. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili e affidabili in cottimo nella misura complessiva massima del 30%, compresa l’incidenza dei noli a ricorrere al subappalto specificando caldo. Le imprese, all’atto dell’offerta, dovranno dichiarare i lavori o le parti della fornitura di opere che intende eventualmente intendono subappaltare o affidare in cottimo e che potranno essere autorizzate alle condizioni e nei limiti imposti dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, dall’art. 33 della l.r. 12/96 nonché dall'art.34 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni. Ugualmente, all’atto dell’offerta, devono elencare, con i limiti riferimento alla categoria prevalente, le lavorazioni che intendono subappaltare. In caso di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando variante in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”)corso d'opera l'indicazione dei lavori o delle opere da subappaltare dovrà avvenire all'atto dell'affidamento della variante stessa. L’autorizzazione al subappalto di parte avverrà alle condizioni e nei limiti imposti dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, dall’art. 33 della l.r. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'art. 34 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni. L’appaltatore, almeno 20 giorni prima dalla data in cui si prevede l’inizio delle prestazioni del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006subappaltatore, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito deve consegnare copia autentica del contratto di subappalto ( cui è da allegare o di cottimo, al coordinatore del ciclo, corredata dalla documentazione comprovante che il subappaltatore sia in possesso degli stessi requisiti per la qualificazione dell’appaltatore, limitatamente ai lavori oggetto del contratto di subappalto o di cottimo, la dichiarazione circa la di non sussistenza o meno di eventuali forme di controllo e/o collegamento di collegamento ex artcui all’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera )18, almeno venti giorni prima comma 9, della data legge 55/90 e successive modificazioni, nonché la dichiarazione di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenzaregolarità contributiva di cui all’art. 31, comma 2, lettera c) della l.r. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni. L’Amministrazione comunale, previo accertamento in capo al subappaltatoresubappaltatore dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria secondo le modalità di cui al D.P.R. 34/2000, di divieti o della l.r. n.40/01 ove applicabile, procederà all’autorizzazione del subappalto e/o del cottimo nei termini previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 normativa in materia solo se l’appaltatore avrà soddisfatto tutte le condizioni sopra richiamate e solo se non saranno riscontrati nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo i divieti previsti dall’art.10 della Legge 31 maggio 1965 legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicatariamodificazioni. E’ vietato all’appaltatore ai sensi dell’art. 18 comma 10 della L. 55/90 sotto pena di immediata rescissione del contratto per colpa dell’appaltatore medesimo far eseguire a terzi le opere o i lavori affidati in subappalto. Ai sensi dell'art. 18, comma 12, della legge n. 55/90 sono considerati subappalto anche i contratti di nolo a caldo e di fornitura con posa in opera che siano di importo superiore al 2% dell'importo complessivo dei lavori affidati, o comunque di importo superiore ai 100.000 Euro, e qualora l'incidenza della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto ad eccezione dei contratti aventi ad oggetto la posa in opera delle seguenti tipologie di opere specializzate, se di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera, ovvero di importo superiore a 150.000 Euro: − l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di lavanderia; − l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto; − la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente. In tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui alla legge n. 55/90. E' fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria all'appaltatore di comunicare all'amministrazione comunale, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati specificando le eventuali misure di sicurezza specifiche da adottare. E’, inoltre, fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti 20 giorni dalla data di ciascun pagamentopagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o dei cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatorevia via corrisposti, con indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede In caso di comprovata inadempienza dell’appaltatore verso il subappaltatore o il cottimista l’Amministrazione, si sensi dell’art. 33 comma 5 della l.r. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni, provvederà alla corresponsione diretta al pagamento all’Impresa aggiudicataria subappaltatore o al cottimista dell’importo dei lavori eseguiti, fino alla concorrenza del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da desumibile dal contratto di subappalto autorizzato. A tale fine l’appaltatore ha l’obbligo di comunicare all’Amministrazione la parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati lavori eseguiti dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili dal cottimista motivando la liquidabilità o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, meno degli stessi al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra all’Amministrazione la corresponsione diretta degli importi dovuti, previa verifica. I corrispettivi liquidati direttamente al subappaltatore saranno detratti dall’importo del rateo d’acconto maturato in favore dell’appaltatore. Qualora l’appaltatore inadempiente non fornisca all’Amministrazione adeguata motivazione della propria inadempienza o non dia comunicazione in merito ai lavori eseguiti dai subappaltatori, l’Amministrazione provvederà, pur continuando ad emettere regolarmente i certificati per il pagamento delle rate di acconto, a sospendere ogni liquidazione di quanto dovuto all’appaltatore senza che ciò costituisca motivo di riconoscimento di interessi legali e di mora per ritardata emissione del titolo di spesa. La decorrenza dei termini relativi ai ritardati pagamenti riprenderà con l’avvenuta presentazione delle fatture quietanzate come sopra richiamate. Ai sensi dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni, è vietato all’appaltatore, di concedere in subappalto o a cottimo, in tutto od in parte, le impreseopere appaltate, a meno di autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione comunale, sotto pena di denuncia all'autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza, ed è data facoltà all'Amministrazione comunale di chiedere la risoluzione del contratto d'appalto. In questo caso l’appaltatore resterà ugualmente, di fronte all’Amministrazione comunale, il solo ed unico responsabile dei lavori subappaltati. Se durante l’esecuzione dei lavori stessi ed in qualsiasi momento, l’Amministrazione comunale stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore o il cottimista è incompetente o indesiderabile, l’appaltatore, al ricevimento della comunicazione scritta, dovrà prendere immediatamente misure per l’annullamento del relativo subappalto o cottimo e fermi i limiti per l’allontanamento del subappaltatore o cottimista. Ai sensi dell’articolo 18, comma 7 della legge 55/90, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione prima dell’inizio dei lavori previsti dal D.Lgscontratto di subappalto, la documentazione relativa alle imprese subappaltatrici e comprovante da parte di queste l’avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, nonché la copia del piano operativo di sicurezza relativo ai lavori oggetto del subappalto. n. 163/2006Inoltre l’appaltatore è tenuto altresì a trasmettere periodicamente (in occasione del pagamento delle rate di acconto) copia dei versamenti contributivi, non verrà autorizzato l'affidamento in previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organi previsti dalle contrattazioni collettive relativi alle imprese subappaltatrici. L’appaltatore è tenuto a fornire all’Amministrazione la documentazione richiesta al fine di poter verificare il rispetto dei contratti di subappalto autorizzati e il corretto accesso al cantiere da parte di persone risultanti autorizzate. L’appaltatore dovrà pertanto informare preventivamente l’Amministrazione della necessità di consentire l’ingresso nell’area di lavoro di personale estraneo alla propria struttura organizzativa od a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesimaquella dei subappaltatori autorizzati.

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SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare in sede 1. Ai sensi di offerta la propria intenzione quanto previsto dall’art.118 del D.Lgs.n.163/2006, tutte le lavorazioni, a ricorrere al subappalto specificando qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti prescrizioni di cui all’articolo 118 4 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006capitolato speciale, compilando e come di seguito specificato: a)è vietato il subappalto o il subaffidamento in tal caso cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore 30 per cento ( oppure 20% se trattasi di affidamenti con procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 , dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente; b)fermo restando il “modello subappaltatori” allegato divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione articolo; c)è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo per una quota superiore al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/200630% dei lavori costituenti strutture, come modificato ed integrato dall’articolo 2impianti e opere speciali, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 37, comma 11 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore D.Lgs.n.163/2006, qualora tali lavori siano ciascuna superiore al 15% dell’importo totale dei lavori in appalto; d)i lavori diversi da quelli della categoria prevalente, appartenenti alle categorie a persone“qualificazione obbligatoria” come individuate dall’art.12 del D.L. 28.03.2014 n.47 come convertito con Legge 23.05.2014 n.80, animali o cosedevono essere obbligatoriamente subappaltati, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, qualora l’appaltatore non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano abbia i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesimaloro esecuzione.

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SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al Il subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i è ammesso nei limiti del 30% dell’importo contrattuale, ed è disciplinato dalle disposizioni di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’artall’art. 118 del D.LgsD. Lgs. 163/200612.04.2006 n. 163. L’aggiudicatario deve praticare, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione dall’aggiudicazione, con un ribasso non inferiore superiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede Il concorrente deve indicare il servizio che intende subappaltare e la relativa percentuale; con il deposito del contratto di subappalto, l’aggiudicatario deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163. Ai fini dell’autorizzazione al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicatariasubappalto non deve sussistere, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575 e s.m.i.. E’, inoltre, fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, di trasmetteretrasmettere alla contraente, entro venti 20 giorni dalla data di ciascun pagamentopagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi via via corrisposti al subappaltatore, con indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina Non è consentita alcuna forma totale o parziale di cessione del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesimacontratto.

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Samples: www2.agenziaentrateriscossione.gov.it

SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al Il subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. è disciplinato dall’articolo 118 del D.Lgs. 163/200612 aprile 2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgsn. 163. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà L’appaltatore è tenuto a provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con presso il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), Comune almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenzae a trasmettere contestualmente la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicatarian. 163. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria all’aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamentopagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti dall’aggiudicatario al subappaltatoresubappaltatore o cottimista, con indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Trova inoltre applicazione l’articolo 35, comma 28 del corrispettivo dovuto al D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 che testualmente dispone “L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, dipendenti a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con tenuto il subappaltatore.” L’appaltatore è tenuto ad inserire la seguente clausola nel contratto di subappalto ai sensi della legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni: “ “Art. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso (…) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.flussi finanziari)

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Samples: 1contratto Di Appalto

SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare Il subappalto è ammesso in sede conformità all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, ad eccezione dei limiti stabiliti nel comma 2 e nel comma 14, che a seguito – rispettivamente- delle intervenute sentenze della Corte di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare Giustizia Europea C- 63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019 non trovano applicazione. Ai fini dell’affidamento in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 subappalto, ai sensi del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”)richiamato art. L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) 105 del D.Lgs. n. 113/200750/2016, il concorrente deve: • aver indicato nella prima fase di aggiudicazione dell’AQ di voler ricorrere al subappalto; • indicare, all’interno dell’Offerta economica per l’AS, le parti del servizio oggetto di subappalto. Il Fornitore è tenuto, altresì, ad indicare all’interno dell’Offerta economica per l’AS, la quota che intende subappaltare e la terna dei subappaltatori (individuata con riferimento a una o più delle prestazioni omogenee, come identificate dai CPV relativi ai servizi oggetto del presente Appalto Specifico, sulla base di quanto indicato nel bando di gara relativo all’Accordo Quadro), ciascuno dei quali dovrà rendere proprio DGUE (Allegato 7). Il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente da soggetto munito di poteri idonei ad impegnare l’impresa subappaltatrice e caricato nella sezione del Sistema denominata “Eventuale documentazione amministrativa”. In caso particolare, il DGUE di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al ogni subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiestaredatto con le modalità sopra indicate, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per dovrà contenere le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo informazioni di cui trattasi fino all’esibizione alle sezioni A e B della predetta comunicazioneparte II, alla parte III, alla parte IV, lett. Tale situazione interrompe i termini A, n. 1 e alla parte VI. Resta fermo e valido quanto stabilito al punto 13 del Capitolato d’Oneri dell’AQ e dell’art. 17 dello schema di pagamento Contratto AS allegato alla Richiesta di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattualeOfferta.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Di Servizi Applicativi Per Le Pubbliche Amministrazioni – Id 1881 – Lotto 2 Richiesta D’offerta

SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016, al subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”)quale espressamente si rinvia. L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni servizi ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiestafornitore di beni o lavori, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare l’importo dovuto per le prestazioni affidate in subappaltodagli stessi eseguite nei casi di cui all’art. 105, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per centoc. 13, lett. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicatariaa), b) e c). E’ È fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria agli affidatari dell’appalto di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamentopagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti (da essi affidatari) corrisposti al subappaltatoresub-appaltatore, con indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria L’affidatario è tenuto ad osservare integralmente quanto previsto dal comma 9 dell’art. 105 del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizioneD.lgs. 50/2016 ed è responsabile in solido dell’osservanza delle norme, oltre che delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato, da parte dei subappaltatori. Il subappalto dovrà essere autorizzato dalla Stazione appaltante con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al sub-appaltatore dei medesimi requisiti di quest’ultimoordine generale, della documentazione attestante l’effettuazione nonché dei requisiti di carattere economico-finanziario e versamento delle ritenute fiscali sui redditi tecnico- professionale indicati nel bando di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice gara. I requisiti di carattere economico-finanziario saranno da verificare in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguitial valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del Oltre alle norme contenute nel presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda OspedalieraCapitolato d’appalto, l’Impresa aggiudicataria s’impegna ha l’obbligo di attenersi scrupolosamente a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano qualsiasi richiesta scritta che le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesimapervenga dall'Amministrazione comunale.

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Samples: www.comune.lissone.mb.it

SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare in sede Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del Codice Appalti, il contratto di offerta appalto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la propria intenzione prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti, a ricorrere al subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti pena di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”)nullità fatto salvo quanto previsto dall’art. L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2106, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera hd) del D.Lgssuddetto Codice. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al Il subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiestaammesso secondo le disposizioni dell’art. 105 del Codice Appalti. Costituisce, subordinatamente alla completezza comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore superiore al 2 per cento dell’importo contrattuale dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore superiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia euro e qualora l'incidenza del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, costo della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente manodopera e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori personale sia superiore al 50 per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice cento dell'importo del contratto da affidare. Ai sensi del c. 2 dell’Art. 105 del D. Lgs. 50/2016 ed in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo ragione di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 quanto previsto al c. 1 del presente capitolatoarticolo non possono essere subappaltate le opere relative all’esecuzione dei consolidamenti strutturali, ivi comprese le demolizioni che non comportano l’utilizzo di attrezzature speciali per tagli, cali e demolizioni a piè d’opera di manufatti in c.a. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od Sono subappaltabili Nel presupposto che I lavori in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante appalto sono riferiti ad un complesso di interventi edilizi ed impiantistici da effettuarsi in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa maniera coordinata e continuativa da operatori in possesso dei requisiti necessaridella necessaria qualificazione, ovvero ad eseguire direttamente che provvedano a garantire la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina conduzione unitaria e coordinata del subappaltocantiere, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano secondo le disposizioni richiamate dall’articolo 118 prescrizioni del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza Capitolato Speciale d’Appalto e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità Piano di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003Sicurezza e Coordinamento, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto tale limite è finalizzato a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.garantire:

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SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Previa autorizzazione dell’Azienda e nel rispetto dell'articolo 118 D.lgs n. 163/2006, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare possono essere subappaltati ad imprese in cottimo possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla citata norma ed applicando la disciplina di cui all’articolo 118 all’art. 35 co 28 e ss. del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”)D.L. 04/07/2006 n. 223. L’autorizzazione al subappalto I pagamenti all’appaltatore saranno effettuati solo previa effettuazione degli adempimenti di parte cui all’art. 35 co.32 del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. citato D.L. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso 223 L’Azienda non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmetterediretto dei subappaltatori; pertanto ai sensi dell'articolo 118 comma 3 D.lgs n. 163/2006, l’appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti 20 giorni dalla data di ciascun pagamentopagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle le relative fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuategaranzia. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto Ai fini dell’autorizzazione e dei controlli in fase di esecuzione, il contratto di subappalto deve indicare le specifiche lavorazioni oggetto di tale contratto (eventuale: nonché, nel caso di lavorazioni dislocate in più cantieri, in quale cantiere saranno eseguite) ed i prezzi praticati al subappaltatore previa esibizionein rapporto a quelli di aggiudicazione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguitinel rispetto dell’art. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. co. 4 D.lgs n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.

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SUBAPPALTO. L’impresa Il subappalto è ammesso nei termini di Legge. Il concorrente dovrà indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare parte dell’esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto deve indicare all’atto di presentazione dell’offerta, nella apposita Sezione del Mepa all'uopo predisposta e all’interno della Sezione D del modulo DGUE, se e quale parte del servizio/fornitura intende subappaltare o affidare concedere in cottimo alle condizioni e con i cottimo, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006lavori, compilando servizi o forniture; in tal caso mancanza di tali indicazioni il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”)subappalto è vietato. L’autorizzazione al Il subappalto di verrà successivamente autorizzato da Arcs previa produzione della documentazione attestante il possesso, da parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006subappaltatore, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) dei requisiti e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al previo deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno subappalto. Qualora gli appalti di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera )lavori, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 servizi e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti forniture siano di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale pari o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento superiore alle soglie di cui all’articolo 54 35 o, indipendentemente dall’importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, è obbligatoria, già in sede di presentazione dell’offerta, l’indicazione della terna di subappaltatori. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. In questo caso i subappaltatori individuati nella terna devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del presente capitolatoCodice, dichiarandoli in sede di gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. L’Impresa aggiudicataria La mancata produzione di detto documento comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. Non è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od ammesso il subappalto in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibilifavore di Ditte che abbiano presentato offerta in sede di gara. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni Non si configurano come attività affidate in subappalto non può formare oggetto quelle di ulteriore subappaltocui all’art. Per la disciplina 105, comma 3 del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006D.lgs. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima50/2016.

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SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al È ammesso il subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 ai sensi dell’art. 174 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.LgsD. Lgs. n. 113/200750/2016, fermo restando che il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione concedente. In caso Il subappalto è disciplinato dall’art. 174 del Codice cui espressamente si rinvia, ivi compresa, per la natura del contratto, l’applicabilità di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre quanto previsto al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui comma 7. Il Concessionario è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile solidalmente responsabile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizionedegli adempimenti, da parte di quest’ultimo, della degli obblighi di sicurezza. In caso di subappalto il Concessionario resta responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente Capitolato Speciale. Le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni e sono responsabili, in solido con il Concessionario, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Le subappaltatrici, per tramite del Concessionario, devono trasmettere alla Amministrazione, prima dell’inizio delle prestazioni, la documentazione attestante l’effettuazione relativa alle posizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche del personale. Il subappalto dovrà essere autorizzato, ai sensi dell’art. 1656 del Codice Civile, dall’Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo alla/e versamento delle ritenute fiscali sui redditi subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazioneall’art. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 80 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento 50/2016 e di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011) nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in subappalto a imprese relazione al valore percentuale delle prestazioni che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.intende eseguire rispetto all’importo complessivo della Concessione. Ai fini dell’autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:

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SUBAPPALTO. L’impresa concorrente Il subappalto deve essere sempre preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante. Copia del contratto di subappalto dovrà indicare essere presente in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 cantiere. L'impresa aggiudicataria, all'atto del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto, dovrà produrre, unitamente al documento unico di regolarità contributiva (quando attivo) della subappaltatrice, una dichiarazione rilasciata dalla Cassa Edile contenente l'indicazione della media mensile pro-capite del numero di ore denunciate, dalla Ditta subappaltatrice, nei 3 mesi, verificabili, precedenti la data di stipula del contratto di subappalto. Qualora le imprese subappaltatrici abbiano denunciato alle Casse Edili un numero di ore retribuite significativamente inferiori all'orario di lavoro ordinario previsto dai CCNL e loro integrativi, comprese le ore giustificate di cui all'art. 29 del DL 23.06.95 n. 224, D.M. 16.12.96 e successive integrazioni, la Stazione Appaltante autorizzerà il subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa previa verifica presso la sussistenza o meno cassa edile di iscrizione dell’esistenza di eventuali forme giustificazioni ed in assenza di controllo o queste ultime segnalando il caso alle autorità di collegamento ex artvigilanza. 2359 del codice civile con Le parti s'impegnano a rideterminare il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data tempo di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 riferimento per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo dichiarazione di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 al secondo comma del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 al termine del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante primo periodo di sperimentazione della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesimapresente intesa.

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SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti della fornitura del servizio che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 51 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.. Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.

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SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare È fatto divieto all’aggiudicatario, sotto pena di immediata risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., di cedere in tutto o in parte il contratto a terzi. Il subappalto è consentito con le modalità indicate dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, laddove l’aggiudicatario, in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni gara, abbia indicato di volervi fare ricorso e con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di previa autorizzazione da parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’artComune di Ponte dell’Olio. 118 In considerazione della peculiare natura del presente appalto, il quale ricomprende prestazioni intellettuali altamente professionalizzate e in considerazione del fatto che il presente appalto è affidato proprio sulla base dell’esperienza e della formazione del personale che verrà impiegato, il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 40%, conformemente a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 163/200650/2016 e dell’art. 13, come modificato ed integrato dall’articolo comma 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera hlett. c) del D.LgsD.L. 183/2020. Il subappalto è comunque vietato in riferimento alle figure dei n. 113/2007. In 2 esperti senior indicati nell’offerta tecnica presentata da ciascun concorrente (all’interno della quale dovranno essere specificatamente indicati i dati identificativi dei n. 2 esperti a cui si intende far eseguire il presente appalto in caso di subappaltoaggiudicazione). Nel caso in cui sia concessa l'autorizzazione al subappalto da parte del Comune, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo l’aggiudicatario resterà comunque unico responsabile nei confronti del Comune, sollevando totalmente quest’ultimo da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese sub-affidatarie o da richieste di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex artrisarcimento danni che terzi potessero avanzare come conseguenza dei servizi sub-affidati. 2359 del codice civile con il titolare È fatto obbligo all’aggiudicatario che si avvale del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti nel termine di 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamentopagamento effettuato nei confronti del medesimo aggiudicatario, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti eseguiti al subappaltatore, subappaltatore con indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattualeoperate.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.

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SUBAPPALTO. L’impresa Il servizio oggetto del contratto può essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo contrattuale. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà indicare dichiararne l’intenzione in sede di offerta offerta, indicando la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti percentuale della fornitura prestazione che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti (cfr. disciplinare di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006gara), compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’artai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007163/06. In caso di subappaltosubappalto l’Appaltatore resta responsabile, l’Impresa aggiudicataria nei confronti dell’ARPAS, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. Il subappalto dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale essere autorizzato dall’ARPAS con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al specifico provvedimento previo: a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto ( cui è da allegare con allegata la dichiarazione ex art. 118, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo o di collegamento ex art. 2359 tra l’affidatario e il subappaltatore; b) verifica del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, possesso in capo al subappaltatore, alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni n. 575/65). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano dei medesimi requisiti di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché idoneità professionale e di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore relazione al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento valore percentuale delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicatariache intende eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. E’ L’importo della prestazione inerente il subappalto sarà corrisposto dall’Amministrazione all’Appaltatore, al quale è fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamentopagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatorecorrisposti, con indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede Il ricorso al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappaltoautorizzato secondo le formalità prescritte dall’art. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. 163/2006 è causa di risoluzione del contratto (cfr. Sentenza TAR Campania n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima2026/2010).

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SUBAPPALTO. L’impresa concorrente È ammesso il subappalto delle attività oggetto dell’appalto nella misura massima del 30% dell’importo complessivo del contratto, ad imprese in possesso dei requisiti necessari. Il subappalto dovrà indicare sempre essere subordinato all’autorizzazione della Stazione Appaltante e sarà soggetto alla disciplina di cui all’art. 105 D.Lgs. 50/2016. Qualora l’offerente non fosse in possesso dei requisiti di cui al par. 4.3, in relazione a tali attività dovrà riservarsi il subappalto in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al offerta. I concorrenti devono indicare nell’apposita modulistica di gara tutte le prestazioni che intendono subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto specificando le parti della fornitura è vietato. I concorrenti sono tenuti ad indicare nella documentazione contenuta nella busta A obbligatoriamente una terna di tre subappaltatori per ogni attività che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007intendono subappaltare. In caso di subappaltoindicazione di più attività eventualmente oggetto di subappalto ed indicazione di un’unica terna, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare questa si intenderà riferita a tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto attività indicate. Non costituirà motivo di esclusione ma comporterà, per il concorrente, il divieto di subappalto ( (con riferimento alle singole attività oggetto dell’eventuale subappalto): - l’omessa dichiarazione della terna; - l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre; - l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne dello stesso concorrente, riferite a diverse attività oggetto di eventuale subappalto. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché delle dichiarazioni integrative di cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex al successivo art. 2359 12.3. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 commi 1, 2 e 5 D.Lgs. 50/2016 da parte di uno o più dei subappaltatori indicati nella terna, comporta l’esclusione del codice civile concorrente dalla gara. A tal fine, in accordo con quanto previsto dall’ANAC nella lett. N delle FAQ AVCpass «Ai soli fini della creazione del PassOE, il subappaltatore indicato dal partecipante deve generare la propria componente AVCpass classificandosi come “Mandante in RTI”. Il partecipante genererà il PassOE con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data ruolo di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, “Mandataria in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni RTI”» Non si configurano come attività affidate in subappaltosubappalto quelle di cui all’art. 105, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso comma 3 D.Lgs. 50/2016. La Stazione Appaltante non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite diretto dei subappaltatori o cottimisti, salvo i casi tassativamente previsti all’art. 105 comma 13 D.Lgs. 50/2016. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettereo cottimista verranno infatti effettuati dall’Aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere a Sviluppo Genova S.p.A., entro venti giorni dalla data di ciascun pagamentopagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia a garanzie effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al ; qualora l’affidatario non trasmetta le fatture quietanziate entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattualefavore dell’Affidatario.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. L’impresa Il concorrente indica nella sezione D della parte II del DGUE le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, del Codice, non sarà autorizzato il subappalto nei confronti di un operatore economico che abbia presentato offerta nella presente gara. Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, ognuno dei membri dell’operatore riunito deve indicare le medesime lavorazioni e le medesime quote percentuali che l’operatore riunito intende subappaltare. Solo in caso di appalti di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del Codice, ovvero indipendentemente dall’importo posto a base di gara qualora si tratti di attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53 dell’art. 1 della Legge 190/2012, il concorrente dovrà altresì indicare in sede la terna dei subappaltatori per ogni tipologia di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti della fornitura prestazione che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni subappaltare. Ciascun subappaltatore individuato dall’operatore economico nel proprio DGUE è tenuto: - a compilare un proprio DGUE fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e con i limiti di cui all’articolo 118 B della parte II, dalla parte III, dalla parte IV, ove pertinente, e dalla parte VI; - a compilare l’allegato A.2 bis) dichiarazione sostitutiva (d.p.r. n. 445 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”)28.12.2000) art. L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 280, comma 1, lettera bblett. b-bis) e articolo 3art. 80, comma 15, lettera hlett. 2-bis) del D.Lgse 2-ter) - a rendere, utilizzando l’apposito modello A.2.1 “Dichiarazioni integrative consorziata esecutrice, ausiliaria, subappaltatore”, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell’operatore economico e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel DGUE. n. 113/2007. In Il DGUE, il Modello A.2 bis ed il modello A.2.1 “Dichiarazioni integrative consorziata esecutrice, ausiliaria, subappaltatore” compilati e sottoscritti con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa subappaltatrice, devono essere inseriti negli spazi previsti sul sistema telematico da parte dell’operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di subappaltoRaggruppamento temporaneo, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre da parte della mandataria. La Stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza sub-appaltatore o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare cottimista l’importo dovuto per le prestazioni affidate in subappaltodegli stessi eseguite nei casi espressamente previsti dall’art. 105, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore comma 13, del Codice al venti quale complessivamente si rinvia per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto. La richiesta di subappalto deve essere presentata in sede di gara: qualora ciò non avvenga, per quanto in caso di aggiudicazione il concorrente non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, potrà ottenere dalla Stazione appaltante l’autorizzazione al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesimasubappalto.

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SUBAPPALTO. L’impresa Il concorrente dovrà indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando indica (Parte II – Sezione D e Parte IV – Sezione C.10 del D.G.U.E.) all’atto dell’offerta le parti della fornitura di servizi che intende eventualmente subappaltare o affidare concedere in cottimo alle condizioni e con i nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006tali indicazioni il subappalto è vietato. Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, compilando per il concorrente, il divieto di subappalto: - l’omessa dichiarazione della terna; - l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre; - l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”)proprio alla gara. L’autorizzazione al subappalto È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007diversi concorrenti. In caso l’appalto comprenda più tipologie di subappaltoprestazione, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al il concorrente indica, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore l’obbligo può essere indicato in più terne. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di rispettare tutte le pattuizioni contenute un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito comma 4 del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenzamedesimo articolo, in capo al subappaltatore, di divieti previsti ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni )gara. L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni Non si configurano come attività affidate in subappalto non può formare oggetto quelle di ulteriore subappaltocui all’art. Per la disciplina 105, comma 3 del subappaltoCodice. La Stazione appaltante corrisponderà direttamente ai subappaltatori, ai cottimisti, ai prestatore di servizi e fornitori di beni o lavori, l'importo dovuto per quanto non previsto nel presente articolole prestazioni, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006nei casi definiti all’art. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003105, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le impresecomma 13, e fermi i limiti previsti dal D.LgsD.lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.50/2016;

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SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà Si rimanda all’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto con le seguenti precisazioni. All'atto della partecipazione, deve indicare in sede le prestazioni che intende subappaltare, mediante compilazione dell’apposita scheda predisposta sul portale telematico (Cfr. Dichiarazione subappalto), ferme restando, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, le prescrizioni di offerta cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. come modificato dal D.L. 18.04.2019 n. 32 convertito con la propria intenzione L. 55 del 14.06.2019. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto rappresenta impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere al subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso subappalto. Qualora il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto Concorrente principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa sia in possesso dei requisiti necessarispeciali di qualificazione richiesti per poter eseguire parte dei lavori compresi nell’appalto, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato deve – ai fini dell’ammissione alla gara medesimadi appalto – dichiarare che tali lavorazioni saranno subappaltate a prestatori in possesso dei requisiti di qualificazione - generali e speciali – richiesti dal capitolato (subappalto necessario). L'Appaltatore consapevole degli obblighi e degli adempimenti imposti dalla L. 136/2010 smi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, effettua le transazioni finanziarie con i subappaltatori e cottimisti nel pieno rispetto della predetta legge e prevede nei contratti di subappalto apposita clausola con cui le parti di assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto di cui trattasi, di cui alla L. 136/2010 smi.

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SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al Il subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”)è regolato dall’art. L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 105 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) 50/2016 e articolo 3, comma 1, lettera h) dalla Legge n. 55 del D.Lgs14/06/2019 art. n. 113/200718. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: − che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa presso la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), Stazione Appaltante almeno venti 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente prestazioni; − che il subappaltatore con altra Impresa sia in possesso dei requisiti necessaridi cui all’art.80 D.Lgs 50/2016 che non sussistano, ovvero ad eseguire direttamente nei suoi confronti, cause ostative a contrarre con la fornituraPubblica Amministrazione; − che al momento del deposito del contratto di subappalto, presso la Stazione Appaltante il subappaltatore trasmetta contestualmente dichiarazione nei modi e nei termini di legge attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 D.Lgs 50/2016 e di ordine speciale richiesti dalla presente lettera d’invito Qualora l’aggiudicatario intendesse procedere con l’affidamento in subappalto è comunque tenuto a formulare per iscritto apposita richiesta di autorizzazione ed attendere la conseguente risposta della Stazione Appaltante. L’esecuzione delle prestazioni Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo fino al 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto non può formare oggetto quelle di ulteriore subappaltocui all’art. Per la disciplina 105, comma 3 del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesimaCodice.

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SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare L’esecuzione dei servizi di cui al presente Accordo Quadro è direttamente affidata all’Appaltatore, il quale non potrà a sua volta cederla o subappaltarla, nemmeno in parte, ad altro operatore senza la preventiva autorizzazione della Committente. Il subappalto è ammesso nei casi e secondo la procedura prevista ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 comma 8 e dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.ei.. E fatto espresso divieto all’Aggiudicatario di cedere il contratto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 c. 1 lett. d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.ei.. I concorrenti devono obbligatoriamente ed analiticamente indicare, all’atto della presentazione dell’offerta, i servizi e le attività che intendono subappaltare o concedere in cottimo, in conformità alla legislazione vigente, nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 31 comma 8 e 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.ei. Si fa rinvio all’art. . 31 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.ei.,In assenza di presentazione, in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere partecipazione alla gara, voler subappaltare tutte le attività nei limiti di legge, non sarà concessa alcuna autorizzazione al subappalto specificando e l’Affidatario sarà tenuto ad eseguire direttamente le parti prestazioni. In ogni caso l’affidamento dei servizi a ditte specializzate non esonera in alcun modo l’Affidatario dagli obblighi assunti con la sottoscrizione dell’A.Q. essendo esso unico e solo responsabile verso la Committente della fornitura buona esecuzione dei servizi sollevando la stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione delle attività oggetto di subappalto. Il tempo necessario per l’ottenimento dell’autorizzazione al subappalto, secondo quanto previsto dall’art. 105, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.ei., non costituirà motivo di protrazione o sospensione del termine stabilito per l’ultimazione dei servizi, ne potrà essere addotto a fondamento di alcuna richiesta o pretesa di indennizzi, risarcimenti o maggiori compensi di sorta. Si precisa che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti capo ai soggetti subappaltatori saranno effettuate le medesime verifiche dei requisiti previste per il concorrente. Nel caso di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006subappalti regolarmente autorizzati la perdita, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di da parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 subappaltatore, dei requisiti di idoneità tecnica ovvero dei requisiti previsti determinerà l’automatica risoluzione del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In caso contratto di subappalto, l’Impresa aggiudicataria . Tale clausola dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo essere prevista dall’Affidatario nel contratto di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito subappalto. La risoluzione del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa non potrà fondare alcun diritto dell’Affidatario di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni, ne la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima proroga della data di inizio fissata per l’ultimazione dei servizi. L'esecuzione delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappaltosubappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subaffidamento. Fatto salvo quanto previsto nel comma precedente, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede la Committente procederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ all’Affidatario e conseguentemente è fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria all’Affidatario di trasmettere, entro venti 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamentopagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatoresubaffidatario o cottimista e agli esecutori in subcontratto, con indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizioneL’Affidatario è obbligato a trasmettere una dichiarazione, sottoscritta e timbrata anche da parte del subaffidatario attestante l’assenza di quest’ultimoprestazioni effettuate nel periodo e pertanto la mancanza di fatture quietanzate relative, nel caso in cui subappaltatori già autorizzati non abbiamo prestato alcun tipo di attività nel periodo di contabilizzazione già liquidato dalla Committente. Qualora l’Affidatario non trasmetta le fatture quietanziate del subaffidatario o del cottimista e degli esecutori in subcontratto di forniture o la dichiarazione suddetta entro il predetto termine, la Committente sospende il successivo pagamento a favore dell’Affidatario stesso. La liquidazione delle spettanze avverrà previa presentazione delle fatture quietanzate o della documentazione attestante l’effettuazione dichiarazione nei modi e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui tempi sopra precisati. L’Affidatario è tenuta l’impresa subappaltatrice responsabile in solido con il subaffidatario in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguitiagli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell’art. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento 29 del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazioneD.lgs. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 276/2003 e dell’art. 105 comma 9 del presente capitolatoD.lgs. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale50/2016 e s.m.ei.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.

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SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare in sede di offerta Il subappalto è disciplinato dall’ art. 105 del D .Lgs. 50/2016 e s.m.i. ( come modificato dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32) , che ivi integralmente si richiama. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo, il subappalto non può superare la propria intenzione a ricorrere quota indicata nell’articolo sopra citato al subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o comma 13. Il soggetto affidatario del contratto può affidare in cottimo alle condizioni e con subappalto i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006servizi compresi nel contratto, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima previa autorizzazione della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissionestazione appaltante purché: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti necessari, di cui all’articolo 80; ✓ all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero ad eseguire i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; Ai sensi dell’ art. 105 comma 13 del medesimo Decreto: La stazione appaltante corrisponde direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003al subappaltatore, al fine cottimista, al prestatore di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: ✓ in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesimacaso di inadempimento da parte dell'appaltatore; ✓ su richiesta del subappaltatore.

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SUBAPPALTO. L’impresa Il concorrente potrà subappaltare il servizio oggetto della presente gara nei limiti di cui all’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, a condizione che faccia indicazione delle prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Laddove si intenda ricorrere al c.d. subappalto necessario, relativamente alle prestazioni di spettanza dei laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001, dovrà esserne fatta specifica ed espressa menzione nel DGUE, manifestando la volontà di subappaltare ad un laboratorio qualificato dette parti del servizio, per le quali è richiesta la relativa autorizzazione ministeriale di cui all’art. 59 del DPR 380/2001. In tal caso, non è comunque necessario indicare in sede di offerta il nominativo del c.d. subappaltatore necessario. Nell’ipotesi di subappalto necessario, trattandosi di subappalto finalizzato ad ovviare alla carenza dei requisiti e considerato che il divieto di subappalto si tradurrebbe nella mancanza dei requisiti di partecipazione, si specifica che non potrà essere attivato il soccorso istruttorio laddove l’operatore economico, seppur non autonomamente in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 59 del DPR 380/2001, non abbia manifestato espressamente nel DGUE la propria intenzione volontà di affidare a ricorrere al terzi la parte del servizio di competenza dei laboratori. Ai fini dell’affidamento in subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare delle prestazioni in cottimo alle condizioni e con cui si articola il servizio, fermo restando i limiti di cui all’articolo 118 sopra, i subappaltatori devono possedere i requisiti di cui all’art. 94 e 95 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006Codice e, compilando nell’ipotesi di subappalto necessario dovranno risultare anche in tal caso possesso della richiesta autorizzazione ministeriale di cui all’art. 59 del DPR 380/2001. Come previsto dalle NTC 2018 e dalla Circolare n. 7 del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 21.01.2019, con riferimento alle prove di tipo distruttivo di caratterizzazione meccanica dei materiali, il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”)prelievo dei campioni e l’esecuzione delle stesse devono essere effettuati a cura di un Laboratorio di cui all’art. L’autorizzazione al subappalto 59 del D.P.R. 380/2001. L’esecuzione di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’arttale prestazione può essere eseguita dal concorrente stesso, qualora il Laboratorio sia inserito nella sua struttura operativa sia in maniera stabile che mediante partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, ovvero può essere subappaltata ai sensi dell’art. 118 119 del D.Lgs. 163/200636/2023. Analogamente per quanto attiene i ripristini strutturali e le finiture che dovessero rendersi necessari a seguito delle prove e indagini di tipo distruttivo eseguite sugli immobili, come modificato ed integrato dall’articolo 2la loro esecuzione potrà essere effettuata direttamente dal laboratorio qualificato ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001 qualora abbia i mezzi e il personale idoneo, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) ovvero essere anch’essa subappaltata dal concorrente ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. n. 113/200736/2023. In caso Il possesso del requisito richiesto (autorizzazione Ministeriale) dovrà essere attestato nell’ambito della Parte IV, Sezione A, punto 1, del DGUE, come meglio precisato nel par. 15.2. Resta inteso che, con riguardo a tale prestazione, è ammessa la partecipazione anche dei soggetti di subappaltocui all’art. 65, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex artcomma 2, lett. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera a), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattualeCodice.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.

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SUBAPPALTO. L’impresa Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto. Il concorrente dovrà indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando indica all’atto dell’offerta le parti della fornitura del servizio che intende eventualmente subappaltare o affidare concedere in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007cottimo. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. L’aggiudicatario e il subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto ( subappalto. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti all’esecuzione del contratto di cui è da allegare dichiarazione circa alla presente procedura deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la sussistenza quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Xxxxx. Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o meno subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di eventuali forme di controllo o di collegamento ex tracciabilità finanziaria, a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera )3, almeno venti giorni prima comma 8, della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni L. 136/2010). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni Non si configurano come attività affidate in subappalto non può formare oggetto quelle di ulteriore subappaltocui all’art. Per 105, comma 3, del Codice. Nelle ipotesi di cui all’art. 105, comma 3 lett. c-bis), l’operatore economico deve allegare all’offerta la disciplina copia del subappaltocontratto continuativo di servizio sottoscritto in epoca anteriore all’indizione della presente procedura, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 pena l’inammissibilità del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, ricorso al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesimasubaffidamento.

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SUBAPPALTO. L’impresa Ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, è ammesso il subappalto. Il concorrente dovrà indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando indica all’atto dell’offerta le parti della del servizio/fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare concedere in cottimo alle condizioni nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori. Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto: l’omessa dichiarazione della terna; l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre; l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. Il concorrente indica, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e con i limiti dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio D.G.U.E., da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’articolo 118 all’art. 80 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006Codice, compilando ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”)capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. L’autorizzazione al Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’artcui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2105, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) 3 del D.Lgs. n. 113/2007Codice. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito l’affidatario, ai sensi dell’art. 105, co. 14, del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex artd.lgs. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria 50/2016 deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione dall’aggiudicazione, con un ribasso non inferiore superiore al 20% (venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicatariapercento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettereconsentita, in deroga all’art. 48, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, la costituzione dell’associazione in partecipazione quando l’associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. Diversamente dai casi stabiliti dall’art. 105, co. 13, la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del/dei subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizioneAi sensi dell’articolo 3, da parte di quest’ultimocomma 9, della documentazione attestante l’effettuazione legge n. 136 del 2010, nei contratti di subappalto e/o subcontratto tra appaltatore e versamento delle ritenute fiscali sui redditi subappaltatore è fatto obbligo di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendentiinserire, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’operapena di nullità assoluta del contratto di subappalto e/o subcontratto, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria un’apposita clausola con la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche ciascuno (appaltatore e subappaltatore) assume gli obblighi di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattualetracciabilità dei flussi finanziari.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in sede proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”)nullità fatto salvo quanto previsto dall’art. L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2106 , comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera hd) del D.LgsD.lgs. n. 113/200750/2016 e s.m.i. In caso E’ ammesso il ricorso al subappalto nei modi e nei termini di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Al contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per si applicano inoltre le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo disposizioni di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazioneagli articoli 30, 35, 80, 83 del D. lgs. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 50/2016, così come richiamati dall’art. 105 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornituramedesimo Decreto Legislativo. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per Ai sensi del comma 4, art. 105, D.Lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatarie cedere in subappalto l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato. Il subappalto senza il consenso della Stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nasconderlo, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziali, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D.Lgs. 50/2016, entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D. Lgs. 50/2016. L’eventuale subappalto non potrà superare la disciplina quota del 30% dell’importo complessivo del contratto del servizio. E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. All’atto dell’offerta i soggetti partecipanti alla procedura dovranno indicare i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare. E’ fatto obbligo al concorrente di dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Il concorrente dovrà altresì indicare in istanza una terna di subappaltatori, ai sensi del comma 6 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. L’affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 gg. prima della data di inizio della prestazione unitamente alla trasmissione della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. L’affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016. L’affidatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, per quanto società o consorzio. Le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non previsto intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili. E’ consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. Salvo i casi previsti dal comma 13 , lettere a) e c), dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, l’appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi; il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto ed in caso di ritardo nel presente articolopagamento delle retribuzioni dovute a detto personale, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 richiama il disposto dell’art. 30, rispettivamente comma 5 e comma 6, del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006D. Lgs. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr50/2016. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti Nei casi previsti dal comma 13, art. 105, D.Lgs. 50/2016, la stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni da questi eseguite. In conformità al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 163/20062018 00529/049, del 13 febbraio 2018 ( i. e.), non verrà autorizzato l'affidamento saranno autorizzati i subappalti richiesti dall'aggiudicatario in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a favore di imprese che abbiano effettivamente partecipato come concorrenti alla gara medesimastessa gara.

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Samples: www.comune.torino.it

SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare A termini dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, è ammesso il subappalto delle seguenti lavorazioni: ………………. , avendone l’Appaltatore fatto richiesta in sede di offerta offerta. L’Appaltatore potrà subappaltare parte dei lavori oggetto del presente appalto, con l’esplicito consenso di AIPo che concederà la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa autorizzazione una volta verificata la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti condizioni previste dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni )normativa. L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di L’Appaltatore dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamentopagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi essa medesima corrisposti al subappaltatoreai Subappaltatori e o/Cottimisti, con indicazione indicazioni delle ritenute di garanzia garanzie effettuate, pena la sospensione dei pagamenti. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria Nei casi previsti dall’art. 105, c. 13, del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/200650/2016, AIPo provvederà direttamente ai pagamenti nei confronti dei subappaltatori, cottimisti, prestatori di servizi e al fornitore di beni e lavori. A termini dell’art. 105 c. 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016, non verrà autorizzato l'affidamento concesso il subappalto non avendone la Società fatto richiesta in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesimasede di offerta.

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Samples: www.agenziapo.it

SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare Il subappalto è ammesso in sede conformità all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, ad eccezione dei limiti stabiliti nel comma 2 e nel comma 14, che a seguito – rispettivamente- delle intervenute sentenze della Corte di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019 non trovano applicazione. Ai fini dell’affidamento in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 subappalto, ai sensi del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”)richiamato art. L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) 105 del D.Lgs. n. 113/2007. In caso 50/2016, il concorrente deve: • aver indicato nella prima fase di aggiudicazione dell’AQ di voler ricorrere al subappalto; • indicare, all’interno dell’Offerta economica per l’AS, le parti del servizio oggetto di subappalto. Il Fornitore è tenuto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo altresì, ad indicare all’interno dell’Offerta economica per l’AS, la quota che intende subappaltare e la terna dei subappaltatori (individuata con riferimento a una o più delle prestazioni omogenee, come identificate dai CPV relativi ai servizi oggetto del presente Appalto Specifico, sulla base di rispettare tutte le pattuizioni contenute quanto indicato nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto bando di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera gara relativo all’Accordo Quadro), almeno venti giorni prima della data ciascuno dei quali dovrà rendere proprio DGUE (Allegato 7). Il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente da soggetto munito di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenzapoteri idonei ad impegnare l’impresa subappaltatrice e caricato nella sezione del Sistema denominata “Eventuale documentazione amministrativa” In particolare, in capo al il DGUE di ogni subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiestaredatto con le modalità sopra indicate, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per dovrà contenere le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo informazioni di cui trattasi fino all’esibizione alle sezioni A e B della predetta comunicazioneparte II, alla parte III, alla parte IV, lett. Tale situazione interrompe i termini A, n. 1 e alla parte VI. Resta fermo e valido quanto stabilito al punto 13 del Capitolato d’Oneri dell’AQ e dell’art. 17 dello schema di pagamento Contratto AS allegato alla Richiesta di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattualeOfferta.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Di Servizi Applicativi Per Le Pubbliche Amministrazioni – Id 1881 – Lotto 2 Richiesta D’offerta

SUBAPPALTO. L’impresa Il subappalto è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 105 del Codice, per un importo non superiore al 30 per cento dell’importo complessivo del contratto. Il concorrente dovrà deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105, comma 4, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a) del Codice, in sede di offerta esecuzione del contratto non potrà essere autorizzato il subappalto ad Impresa che abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto. Qualora l’operatore economico intenda riservarsi la propria intenzione possibilità di subappaltare attività rientranti fra quelle maggiormente esposte a ricorrere rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al subappalto specificando comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che presentino le parti caratteristiche indicate dall’art. 105 comma 2 del Codice, configurandosi, quindi, come subappalto, è obbligatoria l'indicazione in sede di gara della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare terna di subappaltatori come disposto dal comma 6 dell’art. 105 del Codice. Conformemente al bando - tipo ANAC n. 1/2017 approvato con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto: - l’omessa dichiarazione della terna; - l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre; - l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in cottimo alle condizioni e proprio alla gara. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, ai sensi dell’art. 105, comma 6, del Codice, va indicata una terna di subappaltatori con i limiti riferimento a ciascuna tipologia di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in prestazione omogenea. In tal caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e, nel caso in cui sia indicata la terna, devono dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, nonché del modulo denominato modello subappaltatori” allegato Integrazione al presente capitolato (allegato “EDGUE). L’autorizzazione al subappalto di , da compilare entrambi nelle parti pertinenti, e firmare digitalmente da parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’artsubappaltatore. 118 Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 163/2006Codice, come modificato ed integrato dall’articolo 2, ad eccezione di quelli previsti nel comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) 4 del D.Lgs. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenzamedesimo articolo, in capo al subappaltatore, di divieti previsti ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni )gara. L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni Non si configurano come attività affidate in subappalto non può formare oggetto quelle di ulteriore subappaltocui all’art. Per 105, comma 3 del Codice. Ai sensi dell'art. 105, del Codice, la disciplina stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti nei casi previsti dallo stesso art. 105, comma 13 del subappaltoCodice. Attenzione: Si segnala che qualora l’operatore economico indichi la terna dei subappaltatori, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano dovrà generare un PassOE riferito sia all’appaltatore che al subappaltatore seguendo le disposizioni richiamate dall’articolo 118 istruzioni fornite dall’ANAC nella faq Avcpass N.16 “Come deve essere classificato in sede di creazione del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e PassOE il ruolo del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti subappaltatore indicato dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesimapartecipante”.

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SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al La prestazione contrattuale può essere subappaltata entro il limite del 40% (quarantapercento) dell’importo complessivo contrattuale. Il subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”)è disciplinato dall’art. L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 105 del codice civile dei contratti pubblici, cui si rinvia. Comune di Segrate - Protocollo n.0018970/2020 del 04-06-2020 L’appaltatore è solidalmente responsabile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizionedegli adempimenti, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione degli obblighi di sicurezza. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del degli obblighi previsti nel presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile Il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge 646/1982, come modificata dall’art. 2 del d.lgs. 139/1995, convertito nella legge 246/1995. Le subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a personeil settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni e sono responsabili, animali o cosein solido con l’appaltatore, durante l’esecuzione della fornitura oggetto dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibilisubappalto. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione Prima dell’inizio delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappaltole subappaltatrici devono trasmettere all’Amministrazione, per quanto non previsto il tramite dell’appaltatore, la documentazione relativa alle posizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche del personale. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel presente articolobando/disciplinare di gara/lettera di invito (cause ostative di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011) nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando/disciplinare di gara/lettera di invito, si applicano da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo del contratto. Ai fini dell’autorizzazione sono quindi necessarie le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.seguenti condizioni:

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SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al Al subappalto specificando si applicano le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’artnorme generali dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006n. 163/06. La sua definizione è quella del comma 11 del medesimo articolo. E’ vietata la cessione dell’appalto ed è ammesso il subappalto, come modificato ed integrato dall’articolo 2solo se autorizzato, nel rispetto delle modalità previste dalla legge e per le categorie indicate dall’Appaltatore all’atto dell’offerta. E’ vietato il subappalto della categoria prevalente oltre la quota massima del 20% dell’importo complessivo del contratto (art. 122 comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) 7 del D.Lgs. n. 113/2007163/2006, come sostituito dall’art. 4, comma 2, della L. n. 106/2011), mentre restano interamente subappaltabili le altre categorie. A tal fine si precisa che la categoria unica costituente il presente appalto è la seguente: Opere stradali, corrispondente ad OG3 (secondo DPR n. 34/2000) In caso di subappaltoinfrazione alle norme del presente Foglio Patti e Condizioni commessa dal subappaltatore, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre responsabile verso l’Università si intenderà l’Appaltatore. I crediti derivanti dall’esecuzione dei magisteri dati in subappalto saranno composti all’Appaltatore, e non saranno operate liquidazioni dirette al subappaltatore l’obbligo di rispettare (ari 118 comma 3 deI D.Lgs. n. 163/2006 — sono applicate tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso condizioni previste dal medesimo comma) L’Amministrazione non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicatariadiretto dei subappaltatori e del cottimisti. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettereA tale riguardo l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla medesima Amministrazione, entro venti 20 giorni dalla data di ciascun pagamentopagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi esso corrisposti al subappaltatoreai medesimi subappaltatorì o cottimisti, con indicazione l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.

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SUBAPPALTO. L’impresa Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto. Il concorrente dovrà indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando indica all’atto dell’offerta le parti della fornitura del servizio che intende eventualmente subappaltare o affidare concedere in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007cottimo. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. L’aggiudicatario e il subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto ( subappalto. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti all’esecuzione del contratto di cui è da allegare dichiarazione circa alla presente procedura deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la sussistenza quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Xxxxx. Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o meno subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di eventuali forme di controllo o di collegamento ex tracciabilità finanziaria, a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera )3, almeno venti giorni prima comma 8, della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni L. 136/2010). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede L’Ente contraente provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione su espressa e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente congiunta richiesta dell’affidatario del contratto e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni Non si configurano come attività affidate in subappalto non può formare oggetto quelle di ulteriore subappaltocui all’art. Per 105, comma 3, del Codice. Nelle ipotesi di cui all’art. 105, comma 3 lett. c-bis), l’operatore economico deve allegare all’offerta la disciplina copia del subappaltocontratto continuativo di servizio sottoscritto in epoca anteriore all’indizione della presente procedura, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 pena l’inammissibilità del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, ricorso al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesimasubaffidamento.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al Il subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni dei Lavori è ammesso nei limiti e con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 le modalità previste agli Artt.105 e 174 del D.Lgs. 163/2006n.50/16, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In caso dalla normativa applicabile in materia di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo dalla disciplina di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera gara e dovrà provvedere al deposito del dal presente Contratto. Il contratto di subappalto ( deve prevedere, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e ss.mm.ii. Le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente le previsioni di cui alla legge n.136/2010 e ss.mm.ii. L’Affidatario si assume l’obbligo di far rispettare ai propri subappaltatori le disposizioni previste dalla legge n.136/2010 e ss.mm.ii. Qualora l’Affidatario abbia notizia dell’inadempimento del subAffidatario agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n.136/2010, è tenuto a darne immediata comunicazione all’Amministrazione e alle Autorità competenti. L’Affidatario è tenuto a far rispettare ai propri subappaltatori tutte le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia fermo restando che i Lavori dovranno, comunque essere eseguiti solo da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno soggetti in possesso di eventuali forme tutti i requisiti di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti qualificazione previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare dalle vigenti disposizioni per le prestazioni affidate in subappaltocategorie dei Lavori indicati nel bando e documenti di gara. Le Parti danno atto che l’Amministrazione resta estraneo ad ogni rapporto tra i subappaltatori e l’Affidatario, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione restando a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria di quest’ultimo l’obbligo di manlevare integralmente l’Amministrazione da qualsiasi pretesa e/o richiesta che gli dovesse venire rivolta dagli stessi. Resta ferma la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del casoresponsabilità dell’Affidatario verso l’Amministrazione per il corretto e puntuale adempimento degli obblighi dei subappaltatori, anche fornitori e in generale di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici ogni terzo incaricato dall’Affidatario per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesimarealizzazione dei Lavori.

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Samples: Contratto

SUBAPPALTO. L’impresa Il concorrente dovrà indicare in sede potrà subappaltare i servizi oggetto della presente procedura nei limiti e alle condizioni di offerta la propria intenzione cui agli artt. 31 comma 8 e 105 del Codice, e come meglio illustrato nelle Linee Guida ANAC n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, a ricorrere al subappalto specificando condizione che ne faccia espressa menzione nel DGUE, indicando le parti della fornitura del servizio che intende eventualmente subappaltare o affidare a terzi e fatta sempre salva la verifica del possesso in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla legge. Il subappalto è ammesso esclusivamente per le attività indicate nell'art. 31, comma 8, del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006Codice, come modificato ed integrato dall’articolo 2dall'articolo 10, comma 1, lettera bb) legge n. 238 del 2021 (c.d. legge europea), quali: indagini geologiche, geotecniche e articolo 3sismiche, comma 1sondaggi, lettera h) rilievi, misurazioni e picchettazioni, nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terze attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del D.Lgsprogettista anche ai fini di tali attività. n. 113/2007In caso che l’operatore ricorra all’istituto del subappalto: In caso di subappalto resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Il subappaltatore deve essere qualificato in rapporto alle prestazioni oggetto di subappalto. Resta inteso che, ai fini dell’autorizzazione del subappalto, verrà verificato che il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice. Si precisa che in caso di partecipazione in forma aggregata è necessario dichiarare che si intende ricorrere al subappalto, se il ricorso al subappalto è effettuato da almeno un operatore economico componente il raggruppamento/consorzio. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria il concorrente dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito attenersi scrupolosamente alle disposizioni dell’art. 105 del contratto di subappalto ( Codice, come modificato da ultimo dal decreto-legge n. 77/2021, convertito nella legge n. 108 del 2021, cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex artsi fa espresso rinvio. 2359 Si specifica che ai sensi dell'art. 105, comma 14, del codice civile con Codice come modificato dall'art. 49 comma 1 lett. b) del decreto-legge n. 77/2021, convertito nella legge n. 108 del 2021, il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un ribasso trattamento economico e normativo non inferiore al venti per centoa quello che avrebbe garantito il contraente principale. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice. L’appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizionedegli adempimenti, da parte di quest’ultimoquesto ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane responsabile nei confronti della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione Stazione Appaltante delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesimasubappaltate.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare Ferma restando la responsabilità del progettista, il subappalto, purché dichiarato in sede fase di offerta gara, è ammesso limitatamente alle indagini diagnostiche, geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 sola redazione grafica degli elaborati progettuali (art.31, comma 8, del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”D.lgs. n.50/2016). L’autorizzazione al subappalto Trattandosi di parte appalto di servizi il cui importo è superiore alla soglia stabilita all’art.35 del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’artD.lgs. 118 del D.Lgs. 163/2006n.50/2016, come modificato ed integrato dall’articolo 2ai sensi dell’art.105, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) 6 del D.Lgscitato D.lgs. n. 113/2007è obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso La stazione appaltante non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmetterediretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai quietanzate, emesse dal subappaltatore. Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell’appaltatore, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, tali da essi corrisposti comportare ritardi nell’esecuzione dell’Appalto rispetto al subappaltatorecronoprogramma di contratto, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede l’Amministrazione potrà, in autotutela, procedere al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento diretto dei contributi previdenziali e subappaltatori o dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione cottimisti delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto eseguite secondo quanto previsto dal sopracitato articolo di ulteriore subappaltoXxxxx. Per la quanto non espressamente indicato nel presente paragrafo relativamente alla disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le rinvia integralmente alle disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, cui al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesimasopracitato art.105.

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Samples: Disciplinare Di Gara Procedura Aperta Per Appalto Di Servizi Di

SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare Il Gestore provvede al servizio oggetto dell’appalto con il proprio personale, salvo per i servizi marginali che intenda subappaltare e da dichiararsi all’atto dell’offerta ai sensi dell’art. 105 del Codice degli Appalti; non eè comunque subappaltabile cioè che attiene alle attivitaè educative. Eventuali richieste di subappalto dovranno comunque essere formulate mediante la modulistica predisposta con la lettera d’invito approvata. Il Gestore puoè affidare in subappalto, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere offerta, l’esecuzione delle seguenti prestazioni, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale: - fornitura delle derrate; - preparazione e somministrazione pasti. L’eventuale subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti delle attivitaè di cui all’articolo 118 sopra verraè autorizzato dall’A.T. ai sensi e nel rispetto delle condizioni richiamate dall’art. 105 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando D. Lgs. 50/2016. Il contraente principale eè responsabile in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”)via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile L’aggiudicatario eè responsabile in solido con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, subappaltatore in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 relazione agli obblighi retributivi e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenzialiai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettivan. 276. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può puoè formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dalle vigenti leggi inerenti disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, sono applicabili le sanzioni penali di legge. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del subappaltoGestore, per quanto non previsto nel presente articoloil quale rimane l’unico e solo responsabile, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 nei confronti dell’A.T. della perfetta esecuzione del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici contratto anche per la partecipazione alla gara, né comunque parte subappaltata. Il Gestore si obbliga a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesimamanlevare e tenere indenne l’A.T. da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

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Samples: portale.comune.giugliano.na.it

SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà l’operatore economico che intende avvalersi del subappalto deve:  compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione” (A1). Nella stessa devono essere indicati tutti i soggetti di cui all’art. 80 c. 3 Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando. Una volta compilata firmarla digitalmente;  compilare e firmare digitalmente il Mod A.2-DGUE); indicando, in particolare, nella Parte II  Compilare e firmare digitalmente il Mod. A.3 “Ulteriori Dichiarazioni”, in particolare rendere la dichiarazione di assenza in capo al/i subappaltatore/i dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 Codice; Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, ognuno dei membri dell’operatore riunito deve indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le medesime parti della fornitura prestazione e la medesima, relativa, quota percentuale che l’operatore riunito intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti subappaltare. Il Comune di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso Scandicci può verificare il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, permanere dei requisiti in capo al subappaltatorealle imprese subappaltatrici nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia esecuzione del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattualecontratto.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.

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Samples: Centrale Di Committenza

SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare L'Aggiudicatario dell’Accordo quadro è tenuto ad eseguire in sede proprio le lavorazioni previste. L’eventuale affidamento in subappalto o a cottimo di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo parte dei servizi è consentito nei limiti e alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”)all’art. L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) 105 del D.Lgs. n. 113/200750/2016 e ss.mm.ii. In caso previsto dalla normativa attualmente vigente e, quindi, nei limiti del 50% rispetto al valore dei contratti discendenti dall’Accordo quadro; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice. L'Aggiudicatario, prima dell’inizio delle prestazioni in subappalto, dovrà presentare all’Amministrazione contraente apposita domanda di autorizzazione al subappalto nella quale dovranno essere riportati la descrizione e gli importi delle lavorazioni subappaltate, la dichiarazione che verranno applicati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione e la bozza di contratto di subappalto. Acquisita l’autorizzazione al subappalto, l’Impresa aggiudicataria l’Aggiudicatario dei lavori dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del presentare il contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia L’esecuzione dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate servizi in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003L’Amministrazione contraente corrisponde direttamente al subappaltatore, al fine cottimista, al prestatore di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra servizi e al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le impreseprestazioni dagli stessi eseguite, e fermi i limiti nei casi previsti dal al comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici 50/2016 e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.ss.mm.ii..

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Samples: www.comune.carpi.mo.it

SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare Il subappalto è ammesso in conformità alle disposizioni dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Il pagamento dei corrispettivi maturati dal subappaltatore sarà effettuato dall’appaltatore e non dalla stazione appaltante l’Agenzia, salvo nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016. Si ricorda che l’affidamento in subappalto, per ogni lotto, è subordinato all’indicazione da parte del concorrente, in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti della fornitura offerta, all’interno del DGUE, delle prestazioni che intende eventualmente subappaltare o affidare e della terna dei subappaltatori ai sensi del comma 6 del citato art. 105. I subappaltatori devono possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 per tutta la durata dell’affidamento. Per ciascun subappaltatore indicato nella terna dovrà essere presentato apposito DGUE attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed inserito nella busta A. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in cottimo alle condizioni materia di protezione dei dati personali” (di seguito la “Legge”), l’Agenzia svolgerà il trattamento dei dati personali nei termini e con i limiti le modalità di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto 16 dello Schema di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattualeContratto.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al Il subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”)è disciplinato dall’art. L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 105 del D.Lgs. 163/200650/2016 nel testo vigente. Non sono previste quote limite in termini di percentuali subappaltabili rispetto all’importo complessivo del contratto, come modificato ed integrato dall’articolo 2fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 1 del citato articolo. Qualora, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In in caso di aggiudicazione, l'operatore economico intenda avvalersi del subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo in fase di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito partecipazione alla gara deve presentare idonea dichiarazione, ai sensi dell'art. 105 del contratto Codice citato, indicando quali lavorazioni intende subappaltare. La mancata presentazione di tale dichiarazione non costituisce motivo di esclusione, fermo restando che in tale ipotesi, in caso di aggiudicazione il subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno non potrà essere autorizzato. Si precisa che in caso di eventuali forme cd. "subappalto qualificante" (per gli operatori economici carenti, relativamente a categorie scorporabili previste a "qualificazione obbligatoria", di controllo tutti o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera parte dei requisiti di qualificazione) la mancata presentazione della dichiarazione di voler subappaltare, a impresa/e qualificata/e, le lavorazioni relative a tali categorie scorporabili non possedute (o possedute solo parzialmente), almeno venti giorni prima della data costituisce motivo di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni )esclusione. L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni Non si configurano come attività affidate in subappalto non può formare oggetto quelle di ulteriore subappaltocui all’art. Per la disciplina 105, comma 3 del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006Codice. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano I subappaltatori devono possedere i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.previsti dall’art. 80 del Codice. Città Metropolitana di Bologna - Protocollo n. 79137 del 30/12/2022 11:44:55

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Samples: Bando Di Gara

SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare in sede A pena di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006nullità, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2106, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera hd) del D.Lgs. n. 113/2007. In caso di subappaltoCodice, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Il subappalto ( non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto. Il concorrente indica all’atto dell’offerta, nell’ambito della documentazione amministrativa, le parti del servizio/fornitura che intende in via facoltativa subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui è all’art. 105, comma 3 del Codice, nonché le attività eseguite attraverso i propri consorziati designati in sede di gara da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno parte dei consorzi di eventuali forme di controllo o di collegamento ex artcui all’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 45 comma 2 lett. b) e successive modificazioni ed integrazioni c). L’autorizzazione Si precisa a pena di esclusione che il concorrente, qualora intenda ricorrere al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia necessario ai fini del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessaridi partecipazione, ovvero ad eseguire direttamente deve - ove ammesso e nei limiti di legge - dichiarare nell’ambito della documentazione amministrativa la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate volontà di utilizzare tale istituto ricorrendo a soggetti qualificati evidenziando in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano maniera dettagliata i requisiti economici interessati nonché le relative prestazioni che intende subappaltare; si precisa che per il subappalto necessario/qualificatorio non è possibile utilizzare l’apposita funzionalità strutturata del sistema MePA essendo quest’ultima riferita solo al subappalto di esecuzione e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesimadisponibile nell’ambito dell’offerta economica.

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SUBAPPALTO. L’impresa Il concorrente dovrà indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando deve indicare, all’atto dell’offerta, le parti della fornitura opere o i lavori che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti entro il limite mas- simo del 30% dell’importo complessivo del contratto, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. Ai sensi dell’art. 105, comma 5, del Codice per le lavorazioni di cui all’articolo 118 alla categoria superspecializzata OG11 l’eventuale subappalto non può superare il 30% del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006relativo importo e non può essere, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente capitolato comma 5 non è computato ai fini del raggiungimento di quello di cui al comma 2 dell’art. 105 del Codice (allegato “E”cfr. art. 1, comma 2, decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 novem- bre 2016, n. 248). L’autorizzazione La stazione appaltante procede al subappalto di parte pagamento diretto del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’artsubappaltatore nelle sole ipotesi contemplate dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2105, comma 113, lettera bb) e articolo 3del Codice. Nei restanti casi, comma 1i pagamenti sono effettuati in favore dell’appaltatore, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui che è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente tenuto a trasmettere alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmetterestazione appaltante, entro i successivi venti giorni dalla data di ciascun pagamentogiorni, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatoreemesse dai subappaltatori. Ai sensi dell’art. 105, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria comma 4, del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suoCodice, non intratterrà con può essere autorizzato il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti agli operatori economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesimaprocedura per l’affidamento dell’appalto. Non è richiesta l’indicazione nominativa dei subappaltatori.

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SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare Il subappalto è previsto nell’ambito del presente contratto in sede quanto il Fornitore ha dichiarato di offerta voler farvi ricorso nel limite del % per i servizi Pre-installazione, installazione e manutenzione per tutta la propria intenzione a ricorrere durata indicata nel bando (24 mesi). Al riguardo, si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs.vo n.50/2016 L’Amministrazione, pur tenendo in debita considerazione le intervenute sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, ritiene che, nel caso di specie, non si possa prevedere un ricorso in via illimitata all’istituto del subappalto, sia per la natura tecnica della prestazione, che per specifiche esigenze che richiedono di non parcellizzare l’appalto, al subappalto specificando le parti della fornitura fine di prevenire fenomeni di corruzione, spartizioni o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose, cosi fissando il limite di cui all’art. 105 c.1. Per quel che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con riguarda i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006ai costi delle prestazioni affidate in subappalto, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”)si riporta quanto previsto dall’art. L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, 105 c.14 come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissionedalla L.128/2021: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al Il subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un ribasso trattamento economico e normativo non inferiore al venti per centoa quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettereContestualmente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamentol’Impresa trasmetterà, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatorealtresì, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in relazione all’operaalla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l’approvvigionamento di componenti previsti in commercio e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici. Non si configurano, altresì, come attività cedute in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura affidati, sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del corrispettivo contratto di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolatoappalto. L’Impresa aggiudicataria è comunque rimane in ogni caso unica responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione in via esclusiva della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del casocorretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell’Amministrazione, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornituraper quelle attività svolte da aziende appaltatrici. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per L’Amministrazione si riserva la disciplina facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell’esecuzione del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesimacontratto.

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SUBAPPALTO. L’impresa Il servizio è subappaltabile ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 nei limiti del 40% dell’importo contrattuale. A tal riguardo, il concorrente dovrà deve indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando offerta, all’interno del DGUE e del Modulo domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative di cui all’Allegato 2, le parti della fornitura del contratto che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007a terzi. In caso mancanza di subappaltotali indicazioni il subappalto è vietato. Conformemente a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera successivamente all’aggiudicazione dell’appalto, e dovrà provvedere al deposito del prima dell’inizio dell’esecuzione dello stesso, l’aggiudicatario deve depositare il contratto di subappalto ( al RUP del Comune, indicando i dati anagrafici dei subappaltatori coinvolti, nonché la dichiarazione di questi ultimi attestante l'assenza in capo ai medesimi dei motivi di esclusione di cui è da allegare dichiarazione circa dall’art. 80 del Codice e la sussistenza o meno capacità a svolgere la prestazione affidata in subappalto. Il contratto di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare subappalto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data sia in termini prestazionali che economici. L’aggiudicatario dovrà prontamente provvedere a sostituire i subappaltatori rispetto ai quali apposita verifica abbia dimostrato l’esistenza di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, motivi di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo esclusione di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazioneall’art. Tale situazione interrompe 80 del Codice o qualora i termini di pagamento di cui all’articolo 54 subappaltatori non eseguano la prestazione affidata in conformità alle disposizioni del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornituraappalto. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto Il subappalto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della concorrenza SUA e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità Comune di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine Castel San Xxxxxxxx di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesimaquanto subappaltato.

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SUBAPPALTO. L’impresa Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Laddove si intenda ricorrere al cd. subappalto necessario, relativamente alle prestazioni di spettanza dei laboratori di cui all’art. 59 del DPR 380/2001, dovrà esserne fatta specifica ed espressa menzione nel DGUE, manifestando la volontà di subappaltare ad un laboratorio qualificato dette parti del servizio, per le quali è richiesta la relativa autorizzazione ministeriale di cui all’art. 59 del DPR 380/2001. In tal caso, non è comunque necessario indicare in sede di offerta il nominativo del c.d. subappaltatore necessario. Nell’ipotesi di subappalto necessario, trattandosi di subappalto finalizzato ad ovviare alla carenza dei requisiti e considerato che il divieto di subappalto si tradurrebbe nella mancanza dei requisiti di partecipazione, si specifica che non potrà essere attivato il soccorso istruttorio laddove l’operatore economico, seppur non autonomamente in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 59 del DPR 380/2001, non abbia manifestato espressamente nel DGUE la propria intenzione volontà di affidare a ricorrere al terzi la parte del servizio di competenza dei laboratori. Ai fini dell’affidamento in subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare delle prestazioni in cottimo alle condizioni e con cui si articola il servizio, fermo restando i limiti di cui all’articolo 118 sopra, i subappaltatori devono possedere i requisiti di cui all’art. 94 e 95 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006Codice e, compilando nell’ipotesi di subappalto necessario dovranno risultare anche in tal caso possesso della richiesta autorizzazione ministeriale di cui all’art. 59 del DPR 380/2001. Come previsto dalle NTC 2018 e dalla Circolare n. 7 del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 21.01.2019, con riferimento alle prove di tipo distruttivo di caratterizzazione meccanica dei materiali, il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato prelievo dei campioni e l’esecuzione delle stesse devono essere effettuati a cura di un Laboratorio di cui all’art. 59 del D.P.R. 380/2001. L’esecuzione di tale prestazione può essere eseguita dal concorrente stesso, qualora il Laboratorio sia inserito nella sua struttura operativa sia in maniera stabile che mediante partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, ovvero può essere subappaltata ai sensi dell’art. 119 del Codice. Analogamente per quanto attiene i ripristini strutturali e le finiture che dovessero rendersi necessari a seguito delle prove e indagini di tipo distruttivo eseguite sugli immobili, la loro esecuzione potrà essere effettuata direttamente dal laboratorio qualificato ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001 qualora abbia i mezzi e il personale idoneo, ovvero essere anch’essa subappaltata dal concorrente ai sensi dell’art. 119 del Codice. Il possesso del requisito richiesto (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte autorizzazione Ministeriale) dovrà essere attestato nell’ambito della Parte IV lettera A punto 1 del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006DGUE, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgsmeglio precisato nel par. n. 113/200715.2. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatoreResta inteso che, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizioneriguardo a tale prestazione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento è ammessa la partecipazione anche dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo soggetti di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazioneall’art. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 65 del presente capitolatoCodice. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni Non si configurano come attività affidate in subappalto non può formare oggetto quelle di ulteriore subappaltocui all’art. Per la disciplina 119, comma 3 del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesimaCodice.

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SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare Ai sensi dell’art.105, comma 1, del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., l'affidatario esegue in sede proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006nullità, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2106, comma 1, lettera bb) e articolo 3d), comma 1il contratto non può essere ceduto, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Ai sensi dell’art.105, comma 4, del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., i concorrenti possono affidare in subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera i lavori riconducibili alla categoria prevalente nonché alle categorie scorporabili (ove previste), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti nei limiti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 normativa. All'atto dell'offerta il concorrente deve dare indicazione specifica e successive modificazioni ed integrazioni )puntuale dei lavori che intende subappaltare, a pena di inammissibilità. L’autorizzazione al Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del citato articolo, la stazione appaltante ha previsto per il presente affidamento le seguenti quote di subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 • limite del quaranta per cento dell’importo contrattuale o della categoria prevalente; • cento per cento dell’importo nel caso di importo inferiore categoria/e scorporabile/i Tale limite del 40% risulta nello specifico coerente con la tipologia delle lavorazioni rientranti nella categoria dei lavori presente nel progetto e atta a 100.000 Euro detto termine è dimezzatocontemperare l’apertura della procedura alla massima partecipazione di operatori variamente configurati e qualificati. L’impresa aggiudicataria La quota indicata risulta, altresì, compatibile, da un lato, con l’esigenza di consentire alla S.A. il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro, e, per suo tramitedall’altro, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenzialigarantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori. Ai sensi dell'art. 105, nonché copia comma 13, del piano di sicurezza. Successivamentesummenzionato X.Xxx., l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare verrà corrisposto direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni affidate in subappalto, gli dagli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.nei seguenti casi:

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SUBAPPALTO. L’impresa Il concorrente dovrà indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando indica all’atto dell’offerta le parti della fornitura del servizio che intende eventualmente subappaltare o affidare concedere in cottimo alle condizioni cottimo, tra quelle indicate al comma precedente, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori. Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto: - l’omessa dichiarazione della terna; - l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre; - l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. Il concorrente indica, ai sensi dell’art. 105, comma 6, del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e con i limiti dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’articolo 118 all’art. 80 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006Codice, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto ad eccezione di parte quelli previsti nel comma 4 del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenzamedesimo articolo, in capo al subappaltatore, di divieti previsti ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’ensclusioaen del concorrente dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni )gara. L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni Non si configurano come attività affidate in subappalto non può formare oggetto quelle di ulteriore subappaltocui all’art. Per la disciplina 105, comma 3 del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesimaCodice.

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SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare L’Appaltatore non si avvale di Subappaltatori nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto, secondo quanto dichiarato in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti partecipazione alla gara di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato premessa. Con riferimento alle prestazioni effettuate in esecuzione al presente capitolato (allegato “E”)Contratto, il Subappalto è consentito nei limiti tassativi e secondo le disposizioni di cui all’art. L’autorizzazione 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. L’Appaltatore potrà ottenere, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, autorizzazione al subappalto Subappalto delle parti di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenzalavorazioni rispetto alle quali, in capo al subappaltatore, sede di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato abbia espressamente dichiarato l’intenzione di ricorrere al Subappalto, come specificato nel Disciplinare di gara. In ogni caso, l’indicazione dell’intenzione di avvalersi di subappaltatori lascia impregiudicata la responsabilità dell’Appaltatore. Il subappalto nella categoria prevalente e nelle altre categorie scorporabili è consentito nel limite massimo del 30% dell’importo complessivo del contratto relativo al Lotto, così come previsto dall’art. 105, comma 2, del d.lgs. 50/2016. Pertanto e in ogni caso il subappalto per le lavorazioni ricomprese in uno o più delle categorie OG1 (prevalente), OS 28, OS3, OS6, OS7 non potrà eccedere il limite massimo del 30% dell’importo complessivo del contratto relativo al singolo Lotto. Ai sensi dell’art. 1 del D.M. 10.11.2016, n. 248, le opere in categoria OS 30 sono subappaltabili fino al limite del 30% del loro importo. Il subappalto nella categoria OS 30 non è computato ai fini del raggiungimento del limite del 30% previsto dall’art. 105, comma 2, del Codice dei contratti pubblici in riferimento alla gara medesima.categoria prevalente e alle altre categorie scorporabili. Ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del d.lgs. 50/2016, la Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

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SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al È ammesso il subappalto. Ai fini della disciplina del subappalto specificando si applicano le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni norme contenute nell’art. 118 105 del D.LgsCodice, per quanto compatibili con la normativa comunitaria. 163/2006Il contratto, come modificato ed integrato dall’articolo 2salvo quanto previsto nelle ipotesi di cui all’art. 106, comma 1, lettera bblett. d), numero 2) e articolo 3del Codice non può essere ceduto, a pena di nullità. Roma Capitale, ai sensi dell’art. 105, comma 1, lettera h) 13 del D.LgsCodice e ss.mm.ii. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di divieti servizi l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: Ai sensi dell’art. 105, comma 9 del Codice e ss.mm.ii. l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, Roma Capitale acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni )normativa vigente. L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e il direttore dell’esecuzione svolge le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo funzioni di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazioneall’art. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 20 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto D.M. n. 49 del subcontratto od 7 marzo 2018 ed in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.particolare:

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SUBAPPALTO. L’impresa Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice e pertanto gli eventuali subappalti durante l'esecuzione dei contratti applicativi saranno autorizzati nel rispetto di quanto previsto dallo stesso articolo 105 del Codice. La quota di subappalto per ciascun contratto applicativo non può superare il limite del 40% per lavori e del 40% per servizi. Il concorrente dovrà indicare indica all’atto dell’offerta le parti dei lavori/servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo dei lavori e del 40% dell'importo dei servizi, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, c. 4 del Codice, l’affidamento in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni: ➢ che l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; ➢ che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; ➢ che l’operatore economico concorrente, all’atto dell’offerta, (compilando l’apposita Sezione D della Parte II^ “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento” del D.G.U.E. sul SATER) abbia indicato i lavori o le parti di opere/servizi che intende eventualmente subappaltare, o concedere in cottimo; ➢ che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice né alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011. Resta inteso che, qualora l’appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta la propria intenzione a della facoltà di ricorrere al subappalto specificando subappalto, è fatto divieto di subappaltare le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti prestazioni oggetto di contratto. Nel caso di autorizzazione di subappalti, qualora ricorra una delle ipotesi di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”)all'art. L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2105, comma 113 del Codice, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo l'Amministrazione Comunale corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista o al prestatore di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare servizi l'importo dovuto per le prestazioni affidate dagli stessi eseguite, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto. Invece in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso tutti i casi in cui la stazione appaltante non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede proceda al pagamento delle prestazioni eseguite dal diretto del subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di e/o sub contraente, l’appaltatore dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamentopagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi essa affidataria corrisposti al subappaltatoresubappaltatore o cottimista, nonché, con indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, salvo quanto disposto dall'art. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria 105, comma 13, del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizioneCodice. L’obbligo di trasmettere, da parte copia delle fatture quietanzate è esteso anche agli esecutori in sub contratto di quest’ultimoforniture, come previsto dall’art. 15 della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e Legge 180/2011. Qualora l’impresa affidataria non trasmetta le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico fatture quietanzate del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria o del cottimista entro il predetto termine, l’Amministrazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’impresa affidataria medesima, senza che la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del casostessa possa eccepire il ritardo dei pagamenti medesimi, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattualecosì come indicato nel Capitolato speciale d'appalto.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006Per ogni Lotto, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”)ai sensi dell’art. L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 21, comma 118, lettera bbdella L. 55/2019 (legge di conversione del D.L. 32/2019) e articolo 3dell’art. 105 del Codice, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiestaconsentito, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di previa autorizzazione della stazione appaltante, per un importo inferiore non superiore al 2 40 per cento dell’importo contrattuale o complessivo del contratto; trattandosi di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine Accordo Quadro, l’importo complessivo cui far riferimento è dimezzatoquello del singolo contratto attuativo11. L’impresa aggiudicataria eAi sensi dell’art. 105, comma 5 del Codice, nonché dell’art.1, comma 2, del D.M. 248/2016, per suo tramitela categoria OG11 il subappalto è consentito, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria eprevia autorizzazione della stazione appaltante, per suo tramiteun importo non superiore al 30 per cento dell’importo della categoria, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso nell’ambito del singolo contratto attuativo; detto importo non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative è computato ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria fini del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e raggiungimento del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento limite del corrispettivo 40% di cui trattasi fino all’esibizione sopra. Il presente appalto prevede come scorporabile la categoria OG1, che è categoria a qualificazione obbligatoria; pertanto, qualora il concorrente NON possieda la qualificazione nella suddetta categoria scorporabile, la mancata espressione della predetta comunicazionevolontà di ricorso al subappalto comporterà la sua esclusione dalla gara. Tale situazione interrompe Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i termini lavori o le parti di pagamento opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105, comma 4, del Codice; in mancanza di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria tali indicazioni il successivo subappalto è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattualevietato.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.

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Samples: affidamenti.comune.fi.it

SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare Ai sensi di quanto previsto dall’art. 118 comma 1 del Codice e s. m. e i., l’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire in sede proprio le prestazioni comprese nel contratto e lo stesso non può essere ceduto, a pena di offerta la propria intenzione a ricorrere al nullità, salvo quanto previsto dall’art. 116 del .Xxxxxx e s.m. e i. Il subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’artè regolato dall’art. 118 del D.LgsCodice e s. m. e i. Pertanto il concorrente, ove intenda subappaltare a terzi una parte dei servizi oggetto dell'appalto deve indicare nell'offerta la prestazione che intende subappaltare. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera hLa parte di servizio che si intende affidare in subappalto non può comunque superare il 30% (trenta per cento) del D.Lgsvalore complessivo del contratto, rimanendo comunque impregiudicata la responsabilità in capo all’Aggiudicatario. n. 113/2007I servizi non possono essere subappaltati senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione regionale. In caso E' fatto obbligo all’Aggiudicatario di depositare, presso l'Amministrazione regionale, il contratto di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte dei necessari requisiti e le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera dichiarazioni del subappaltatore previste dall’art. 38 del Codice e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera )s. m. e i., almeno venti 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenzaprestazioni. Nel caso in cui il subappalto sia stato autorizzato, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore l'Amministrazione regionale provvede a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria corrispondere i pagamenti all’Aggiudicatario che ha l'obbligo di trasmettere, entro venti 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamentopagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi questi corrisposti al subappaltatore, con indicazione l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e Qualora l’Aggiudicatario non trasmetta le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico fatture quietanzate del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del casoentro il predetto termine, anche di concerto con l’Amministrazione regionale sospende il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattualesuccessivo pagamento da effettuarsi a favore dell’Aggiudicatario.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.

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Samples: www.regione.umbria.it

SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”)Ai sensi dell’art. L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2105, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. n. 50/2016 l’affidatario del contratto esegue in proprio le opere e articolo 3i lavori compresi nel contratto stesso. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera h) del D.Lgslett. n. 113/2007. In caso di subappaltod), l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex secondo le disposizioni dell’art. 105 del Codice. Pertanto, ai sensi del comma 1 dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall’art. 49, comma 1, lett. b) del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, e del comma 2 del medesimo articolo, ugualmente modificato dal comma 2 del richiamato art. 2359 49, stante il divieto di affidare a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nelle categorie prevalenti, relativamente alla categoria prevalente OS23 il subappalto dovrà essere inferiore al 50% dell’importo di tale categoria. Per le lavorazioni rientranti nella categoria scorporabile OS24, anche in considerazione della bassa incidenza della manodopera sull’importo di tale categoria, il subappalto è consentito fino alla misura totalitaria, ferma restando la vigenza del codice civile richiamato principio del subappalto qualificante e purché l’Operatore Economico sia qualificato nella categoria prevalente OS23 per una classifica tale da coprire l’intero importo dei lavori da realizzare (OS23, classifica III). Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. Il concorrente, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. b), del Codice, deve indicare all’atto dell’offerta se intende subappaltare le lavorazioni ad altra impresa qualificata e per la quale non sussistano i motivi di esclusione di cui all’articolo 80. Senza tale indicazione, il successivo subappalto è vietato. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il titolare subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera )decreto legislativo 10 settembre 2003, almeno venti giorni prima della data n. 276. Salvi i casi, di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenzacui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati, in capo al ogni caso, all’appaltatore che dovrà trasmettere alla Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore. Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 le forniture con posa in opera e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiestai noli a caldo, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzatoad € 100.000,00 e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell’importo del [sub] contratto da affidare. L’impresa aggiudicataria eL’appaltatore, in questi casi, deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per suo tramitetutti i sub- contratti che non sono subappalti, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenzialistipulati per l’esecuzione dell’appalto, nonché copia il nome del piano di sicurezza. Successivamentesub-contraente, l’Impresa aggiudicataria el’importo del sub-contratto, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria l’oggetto del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’operalavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il contraente principale e il subappaltatore sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione responsabili in solido nei confronti della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche contratto di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattualesubappalto.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.

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SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al Il subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con è regolato dall'art.105 del Codice degli Appalti, secondo i limiti di cui all’articolo 118 e le condizioni ivi previsti. Il Contraente non può dare in subappalto l’esecuzione del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di Contratto senza preventiva autorizzazione scritta da parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’artPoligrafico. 118 A tal fine il Contraente dovrà consegnare al Poligrafico copia del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007contratto di subappalto unitamente all’ulteriore documentazione richiesta. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre il Contraente provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare l'importo dovuto per le prestazioni affidate in subappaltodallo stesso eseguite, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso fatto salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 13, del Codice degli Appalti; quando non inferiore sia la Stazione Appaltante a corrispondere al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto Subappaltatore il relativo quantum, sarà obbligo all’Impresa aggiudicataria del Contraente quello di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamentopagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti eseguiti nei riguardi del Subappaltatore; qualora i Contraenti non trasmettano le fatture quietanzate dal Subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante potrà sospendere il successivo pagamento in favore dei Contraenti medesimi. Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, le previsioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e in particolare: - clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - clausola risolutiva espressa da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, attivarsi da parte di quest’ultimo, chi abbia notizia dell’inadempimento della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi propria controparte agli obblighi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo tracciabilità finanziaria di cui trattasi fino all’esibizione al sopra citato art. 3 della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattualeL. 136/2010.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.

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SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria richiesta di autorizzazione al subappalto l’impresa dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al provvedere: -al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con presso il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), Comune almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenzalavorazioni; - a trasmettere, unitamente al suddetto deposito, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al 4° comma, lettera c), dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di qualificazione posseduti dal subappaltatore e prescritti dal predetto decreto legislativo in capo al subappaltatore, relazione alla prestazione subappaltata e dell'idoneità tecnico-professionale di divieti cui all’art. 20 della LR 38/2007 e provvederà a tutti gli altri adempimenti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzatodalle disposizioni legislative in materia. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramitenell'ipotesi in cui non si verifichino le fattispecie previste dall'art. 105, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenzialicomma 13, nonché copia del piano di sicurezzaD.Lgs. Successivamente50/2016 e pertanto non vi sia il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamentopagamento effettuato nei suoi confronti dal Comune, dovrà fornire, nell’eventualità di lavorazioni concesse in subappalto o cottimo, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi essa impresa corrisposti al subappaltatore, subappaltatore o cottimista con indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia garanzie effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e Qualora l’impresa non trasmetta le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico fatture quietanzate del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni o del casocottimista entro il predetto termine, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con Comune sospenderà il terzo, nessun tipo di rapporto contrattualesuccessivo pagamento a favore dell’impresa.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.

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SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare in sede Ai sensi di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2quanto previsto dall’art 49, comma 1, lettera bblett. a) del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, il subappalto, in deroga all’art. 105, commi 2 e articolo 35, del D. Lgs. n. 50/2016, non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera hlett. d) del D.LgsD. Lgs. n. 113/2007. In caso di subappalto50/2016, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito è vietata l’integrale cessione del contratto di appalto e l’affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l’esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto ( coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. Il concorrente, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. b) del Codice, deve indicare all’atto dell’offerta se intende subappaltare le lavorazioni ad altra impresa qualificata e per la quale non sussistano i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nel rispetto del limite del 50% dell’importo complessivo del contratto. Senza tale indicazione, il successivo subappalto è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex artvietato. 2359 del codice civile Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante ed è responsabile in solido con il titolare subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera )D. Lgs. n. 276 del 10.9.2003. Salvi i casi, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenzacui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati, in capo al ogni caso, all’appaltatore che dovrà trasmettere alla Stxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) xiorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore. Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 le forniture con posa in opera e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiestai noli a caldo, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzatoad € 100.000,00 e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell’importo del [sub] contratto da affidare. L’impresa aggiudicataria eL’appaltatore, in questi casi, deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per suo tramitetutti i sub- contratti che non sono subappalti, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenzialistipulati per l’esecuzione dell’appalto, nonché copia il nome del piano di sicurezza. Successivamentesub-contraente, l’Impresa aggiudicataria el’importo del sub-contratto, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria l’oggetto del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’operalavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali danni causati dal subappaltatore modifiche a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattualetali informazioni avvenute nel coxxx xxx xxx-xxxxxxxxx.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.

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Samples: Contratto Di Appalto

SUBAPPALTO. L’impresa Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà è tenuto a indicare in sede di offerta la propria intenzione se intende subappal- tare o meno parte del contratto a ricorrere al subappalto specificando terzi, nonché i lavori o le parti della fornitura di opere o le prestazioni che intende eventualmente subappaltare o affidare concedere a cottimo. Diversamente, per l’ipotesi di dichiarazioni prive dell’indicazione della volontà di subappal- tare, il subappalto non sarà autorizzato. Atteso che la realizzazione delle opere del presente appalto si svolge in cottimo alle condizioni ambito ferroviario in presenza di circolazione treni, al fine di ottimizzare le attività di coordinamento tecnico e con organizzativo, ridurre le possibili interferenze tra le lavorazioni svolte dalle diverse im- prese e limitare in senso quantitativo il numero di Imprese operanti sul binario, le presta- zioni oggetto di subappalto relative alla categoria OG04 non potranno superare il limite del 49,99% dell’importo della stessa categoria. Per i lavori, per le prestazioni relative alla bonifica da ordigni bellici e per i servizi accessori alla progettazione di cui all’art. 31, co. 8, del D.Lgs. 50/2016, nonché le prestazioni relative al trasporto, smaltimento o recupero di rifiuti, gli eventuali subappalti saranno disciplinati a norma della disciplina riportata nello schema di contratto allegato. Per le lavorazioni rientranti nei Sistemi di Qualificazione di RFI, il subappaltatore dovrà es- sere qualificato nel relativo sistema per classe di importo adeguata al valore della quota subappaltata. Fatti salvi i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006sopra, compilando in tal caso l’Appaltatore dovrà necessariamente subappaltare le lavora- zioni “a qualificazione obbligatoria” per le quali non disponga egli stesso della relativa qua- lificazione, specificandole puntualmente nella domanda di partecipazione (c.d. subappalto necessario) Si ricorda che con riferimento ai servizi di progettazione non è ammesso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”)subappalto, fatta eccezione per le attività accessorie di cui all’art. L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 31 co. 8 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale50/2016.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.

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SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare L’Appaltatore, qualora abbia dichiarato all’atto dell’offerta di volersi avvalere di tale facoltà, potrà affidare a terzi in sede regime di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni subappalto, previa preliminare autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice e nei limiti e con i limiti le modalità previste dalle norme di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006legge, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”)parte dei servizi affidati. L’autorizzazione al II subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. è regolamentato ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006163/06 dall’articolo 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 come modificato ed integrato dall’articolo 2successivamente modificata e integrata. Per quanto concerne le condizioni di carattere soggettivo del subappaltatore, comma 1si richiamano le disposizioni stabilite dall’art. 18 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modifiche e integrazioni. II valore dei servizi che potranno essere affidati in subappalto non potrà in ogni caso superare il 30% dell’importo totale dell’appalto. E’ condizione indispensabile al subappalto il deposito, lettera bb) da parte dell’Appaltatore, entro il termine di venti giorni prima della data di effettivo inizio delle prestazioni subappaltate, del contratto di subappalto o assimilato presso la sede dell’Amministrazione aggiudicatrice. Non è consentito l’ulteriore subappalto. II contratto di subappalto, iniziato senza la previa autorizzazione, è da considerarsi integralmente nullo e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007potrà provocare l’immediata risoluzione dell’intero contratto di appalto. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria all’appaltatore di trasmettere, entro venti 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamentopagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatoresubappaltatore o cottimista, con indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria II mancato rispetto delle presenti disposizioni comporta, oltre alle sanzioni penali, anche la facoltà dell’Amministrazione aggiudicatrice di chiedere l’immediata risoluzione del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizionecontratto d’appalto, l’incameramento della cauzione, il risarcimento dei danni e il rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero per effetto della risoluzione stessa. L’Appaltatore è responsabile in solido dell’osservanza delle norme del trattamento economico e normativo previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti. Prima di quest’ultimoiniziare le prestazioni, i subappaltatori devono trasmettere all’Amministrazione aggiudicatrice, tramite l’Appaltatore, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. In seguito, periodicamente e sempre tramite l’Appaltatore, i subappaltatori trasmettono copia dei versamenti relativi, nonché dei versamenti dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Sotto il profilo della documentazione attestante l’effettuazione e versamento sicurezza dei lavoratori, i subappaltatori debbono predisporre il proprio piano delle ritenute fiscali sui redditi misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, sotto il coordinamento dell’Appaltatore che ne deve assicurare la coerenza complessiva con il proprio piano di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta sicurezza. Nel caso di subappalto la Stazione Appaltante sottoporrà l’impresa subappaltatrice in relazione all’operaalle verifiche previste dall’art.92 comma 3 e 100 del D.Lgs 159/2011 e procederà all’esclusione della ditta, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina ed all’annullamento del subappalto, per quanto non previsto in caso di esito interdittivo da parte della Prefettura, ovvero nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità caso la informativa prefettizia risultasse di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesimanatura supplementare e/o atipica.

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Samples: garetelematiche.provincia.rc.it

SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare In caso di ricorso al Subappalto, il concorrente, in sede di offerta compilazione della Busta Amministrativa sulla Piattaforma SIAPS, dovrà seguire le indicazioni riportate nella guida “Procedura negoziata – Manuale per la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando partecipazione”, nella sezione “Istruzioni specifiche in caso di subappalto”, disponibile sul sito xxxx://xxx.xxxxxx.xx. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare concedere in cottimo alle condizioni e con i nei limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando ed in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 113/200750/2016 e ss.mm.ii.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice. All’atto del deposito del contratto di subappalto ( cui è presso la Stazione Appaltante l’affidatario trasmetterà, oltre alla certificazione attestante il possesso da allegare parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata, la dichiarazione circa la sussistenza o meno del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di eventuali forme di controllo o di collegamento ex esclusione dell’art. 80 (comma 7 art. 2359 105 D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii). Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del codice civile con il titolare Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenzamedesimo articolo, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività ad uno dei subappaltatori indicati comporta la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, sostituzione da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguitidell’affidatario degli stessi. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni Non si configurano come attività affidate in subappalto non può formare oggetto quelle di ulteriore subappaltocui all’art. Per la disciplina 105, comma 3 del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesimaCodice.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. L’impresa concorrente È ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 50/2016, fermo restando che il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione concedente. Il subappalto è disciplinato dall’art. 174 del Codice cui espressamente si rinvia, ivi compresa, per la naturadel contratto, l’applicabilità di quanto previsto al comma 7. Il Concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte diquest’ultimo, degli obblighi di sicurezza. In caso di subappalto il Concessionario resta responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente Capitolato Speciale. Le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni e sono responsabili, in solido con il Concessionario, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Le subappaltatrici, per tramite del Concessionario, devono trasmettere alla Amministrazione, prima dell’inizio delle prestazioni, la documentazione relativa alle posizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche del personale. Il subappalto dovrà indicare essere autorizzato, ai sensi dell’art. 1656 del Codice Civile, dall’Amministrazione conspecifico provvedimento, previa verifica del possesso in sede capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”)all’art. L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) 80 del D.Lgs. n. 113/200750/2016e di cui all’art. In caso 67 del D.Lgs. 159/2011) nonché dei medesimi requisiti di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento valore percentuale delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicatariache intende eseguire rispetto all’importo complessivo della Concessione. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e Ai fini dell’autorizzazione sono quindi necessarie le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.seguenti condizioni:

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Samples: www.regione.sicilia.it

SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al Il subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’artè regolamentato dal disposto dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina potersi avvalere dell’istituto del subappalto, il concorrente deve comunque avere indicato in sede di gara le parti dell’offerta che intende eventualmente subappaltare a terzi, compilando l’apposito modello facsimile Allegato D predisposto dalla stazione appaltante, da inserirsi all’interno della “Busta A - Documentazione amministrativa”. Xxxx l’esclusione dell’offerta presentata, la dichiarazione di subappalto non deve recare, neanche indirettamente, alcuna indicazione di carattere economico. Qualora l’indicazione relativa alle attività da subappaltare non venga fornita, ovvero venga fornita in modo generico, nessuna autorizzazione al subappalto potrà essere concessa all’aggiudicatario. In ogni caso la quota subappaltabile non potrà essere superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto. Durante il rapporto contrattuale, qualora la stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, ritenesse il subappaltatore incompetente o inaffidabile, provvederà a comunicarlo per quanto iscritto all’aggiudicataria, la quale dovrà prendere immediate misure per l’annullamento del relativo subappalto e per l’allontanamento del subappaltatore. L’annullamento di tale subappalto non previsto nel presente articolodarà diritto alcuno all’aggiudicataria di pretendere risarcimenti di sorta, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante o proroghe della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici data fissata per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesimal’ultimazione delle prestazioni.

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Samples: Accordo Di Programma Quadro (Apq) in Materia Di Società Dell’informazione Intervento Siai305 Iresud Giustizia

SUBAPPALTO. L’impresa Per le prestazioni secondarie nn. 2, 3 e 4 non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Il concorrente dovrà indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando indica all’atto dell’offerta le parti della fornitura attività che intende eventualmente subappaltare o affidare concedere in cottimo alle condizioni nei limiti del 30% dell’importo del contratto; percentuale riferita anche al complessivo importo di ciascuna tipologia di prestazione; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente i subappaltatori, con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione per la quale è consentito il subappalto. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e con i limiti dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 14.3.1. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’articolo 118 all’art. 80 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006Codice, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto ad eccezione di parte quelli previsti nel comma 4 del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenzamedesimo articolo, in capo al subappaltatoread uno dei subappaltatori indicati comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. Non costituisce motivo di esclusione, salvo quanto di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni seguito previsto per la prestazione principale n. 1) (lavori). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria ema comporta, per suo tramiteil concorrente, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione il divieto di avvenuta denuncia agli enti previdenzialisubappalto l’indicazione di un subappaltatore che, nonché copia del piano di sicurezzacontestualmente, concorra in proprio alla gara. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. Per la disciplina del prestazione principale n. 1) (lavori) la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quanto la categoria a qualificazione obbligatoria non previsto posseduta dal concorrente, nei termini indicati nel presente articolodisciplinare, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006comporta l’esclusione dalla gara. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006Il concorrente, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto possesso della qualificazione della categoria scorporabile che intende subappaltare deve, in quanto trattasi di categoria a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici qualificazione obbligatoria, comunque possedere in relazione alla categoria prevalente una classifica pari alla somma della categoria non posseduta e tecnici della categoria prevalente stessa, fermo restando il limite del 30% dell’importo complessivo della tipologia di prestazione. L’Amministrazione non corrisponderà direttamente ai subappaltatori, in alcun caso, l’importo dovuto per la partecipazione alla garale prestazioni dagli stessi eseguite, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesimaanche qualora lo Sponsor risulti inadempiente.

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Samples: Disciplinare Della Procedura Di Affidamento Della Sponsorizzazione Per La Realizzazione Di Un Impianto Di Trigenerazione a Servizio Dell’aula Magna

SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al È ammesso il subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 ai sensi dell’art. 174 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.LgsD. Lgs. n. 113/200750/2016, fermo restando che il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione concedente. In caso Il subappalto è disciplinato dall’art. 174 del Codice cui espressamente si rinvia, ivi compresa, per la natura del contratto, l’applicabilità di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre quanto previsto al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui comma 7. Il Concessionario è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile solidalmente responsabile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizionedegli adempimenti, da parte di quest’ultimo, della degli obblighi di sicurezza. In caso di subappalto il Concessionario resta responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente Capitolato Speciale. Le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni e sono responsabili, in solido con il Concessionario, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Le subappaltatrici, per tramite del Concessionario, devono trasmettere alla Amministrazione, prima dell’inizio delle prestazioni, la documentazione attestante l’effettuazione relativa alle posizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche del personale. Il subappalto dovrà essere autorizzato, ai sensi dell’art. 1656 del Codice Civile, dall’Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo alla/e versamento delle ritenute fiscali sui redditi subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazioneall’art. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 80 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento 50/2016 e di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011) nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in subappalto a imprese relazione al valore percentuale delle prestazioni che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.intende eseguire rispetto all’importo complessivo della Concessione. Ai fini dell’autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:

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Samples: www.mef.gov.it

SUBAPPALTO. L’impresa Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà è tenuto a indicare in sede di offerta la propria intenzione se intende subappal- tare o meno parte del contratto a ricorrere al subappalto specificando terzi, nonché i lavori o le parti della fornitura di opere o le prestazioni che intende eventualmente subappaltare o affidare concedere a cottimo. Diversamente, per l’ipotesi di dichiarazioni prive dell’indicazione della volontà di subappal- tare, il subappalto non sarà autorizzato. Atteso che la realizzazione delle opere del presente appalto si svolge in cottimo alle condizioni ambito ferroviario in presenza di circolazione treni, al fine di ottimizzare le attività di coordinamento tecnico e con organizzativo, ridurre le possibili interferenze tra le lavorazioni svolte dalle diverse im- prese e limitare in senso quantitativo il numero di Imprese operanti sul binario, le presta- zioni oggetto di subappalto relative alla categoria prevalente 0G03 non potranno superare il limite del 49,99% dell’importo della stessa categoria. Per i lavori, per le prestazioni relative alla bonifica da ordigni esplosivi e per i servizi acces- sori alla progettazione di cui all’art. 31, co. 8, del D.Lgs. 50/2016, nonché le prestazioni relative al trasporto, smaltimento o recupero di rifiuti, gli eventuali subappalti saranno disciplinati a norma della disciplina riportata nello schema di contratto allegato. Per le lavorazioni rientranti nei Sistemi di Qualificazione di RFI, il subappaltatore dovrà es- sere qualificato nel relativo sistema per classe di importo adeguata al valore della quota subappaltata. Fatti salvi i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006sopra, compilando in tal caso il l’Appaltatore dovrà necessariamente subappaltare le lavora- zioni modello subappaltatoria qualificazione obbligatoriaallegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappaltoquali non disponga egli stesso della relativa qua- lificazione, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per centospecificandole puntualmente nella domanda di partecipazione (c.d. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.necessario)

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. L’impresa Il concorrente dovrà indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando indica all’atto dell’offerta, le parti della del servizio/fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare concedere in cottimo alle condizioni cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Alla luce delle intervenute sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e con i limiti C-402/18 del 27/11/2019, questa stazione appaltante ritiene che, nel caso di cui all’articolo 118 specie, non si possa prevedere un ricorso in via illimitata all’istituto del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006subappalto, compilando sia per la natura tecnica della prestazione, che per specifiche esigenze che richiedono di non parcellizzare l’appalto, al fine di prevenire fenomeni di corruzione, spartizioni o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose cosi fissando il limite del 40% dell’importo complessivo di aggiudicazione. Per quel che riguarda specificatamente il dispositivo della richiamata sentenza n. C-402/18, intervenuta anche in tal caso il “modello subappaltatori” allegato merito al presente capitolato (allegato “E”)limite imposto dall’art. L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2105 , comma 114, lettera bb) e articolo 3del D.Lgs.vo nr.50/2016, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa recante la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività previsione secondo la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare quale l’affidatario per le prestazioni affidate in subappalto, subappalto deve praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione dall'aggiudicazione, con un ribasso non inferiore superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, si specifica che tale limite si attesta quale mera misura indicativa, purché sia in ogni caso garantito il rispetto del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e La stazione appaltante applicherà in ogni caso le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento previsioni di cui all’articolo 54 del presente capitolato17-bis D.Lgs.vo 241/97 relativamente al certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per Resta inteso che gli eventuali danni causati dal subappaltatore a personeOperatori Economici che hanno partecipato, animali o cosesenza risultare aggiudicatari dell’AQ, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedalierapotranno essere indicati come subappaltatori nei relativi Appalti specifici, dal canto suomedesimo AQ discendente. Resta fermo e valido quanto stabilito al punto 13 del Capitolato d’Oneri dell’AQ e dell’art. 15 dello schema di contratto AS allegato alla “richiesta di offerta”, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici fatta eccezione per la partecipazione alla garadichiarazione della terna degli eventuali subappaltatori in ragione della previsione di cui all’art. 1, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesimacomma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, recante la sospensione dell’adempimento in parola fino al 31 dicembre 2020.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Di Servizi Applicativi Per Le Pubbliche Amministrazioni Di Cui All’articolo 2, Comma 225, Della Legge 191/2009 – Id 1881 – Lotto 6 Richiesta D’offerta Per L’appalto Specifico Ai Sensi Dell’articolo 54, Comma 4, Lettera C), Del d.lgs.vo Nr. 50/2016 Per “L’acquisizione Dei Servizi Applicativi, Articolantisi in Servizi Applicativi It, Servizi Di Supporto E Servizi Accessori, Per La Collaborazione Applicativa Tra Il Sistema Afis Ed I Sistemi Denominati Sdi, n.sis, Banca Dati Nazionale Del Dna E Sia Afis, Per Un Arco Temporale Di 36 (Trentasei) Mesi Cig Accordo Quadro

SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare in sede Ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, a pena di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006nullità, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2106, comma 1, lettera bb) d), il contratto non può essere ceduto e articolo 3non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, comma 1nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. Nei limiti e con le forme di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 potrà, lettera h) pertanto, essere subappaltata, previa dichiarazione resa in tal senso in sede di gara, una quota delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG1, non superiore al 40 % dell’importo complessivo dei lavori della categoria stessa per ogni singolo contratto discendente da Accordo Quadro. Detto limite è considerato congruo ed adeguato alla natura dei lavori; avuto riguardo, infatti, alla tipologia delle lavorazioni, riferite ad una molteplicità di cantieri, anche di piccole dimensioni, da eseguirsi contemporaneamente nello stesso o in più edifici e di interventi edilizi ed impiantistici simultanei, un’eccessiva frammentazione delle lavorazioni stesse, con il conseguente moltiplicarsi del D.Lgsnumero di esecutori coinvolti, potrebbe risultare un ostacolo al corretto coordinamento delle lavorazioni e al raggiungimento dell’obiettivo di omogeneità dei lavori stessi, nonché ad una gestione della sicurezza ex D. Lgs. n. 113/200781/2008 in misura efficace; in virtù di ciò, anche l’eventuale subappalto dei lavori nella categoria OS28 è ammesso nel limite del 40 % dell’importo complessivo dei lavori della categoria stessa per ogni singolo contratto operativo discendente dall’Accordo Quadro. Viene consentito, invece, il ricorso al subappalto integrale per le altre categorie di lavori (OG 12 – OS3 - OS4 – OS6 – OS30). Il ricorso al subappalto è ammesso in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, e dalle prescrizioni del presente Disciplinare di Gara, del contratto di Accordo Quadro e del Capitolato Speciale di Accordo Quadro. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria l’appaltatore rimane comunque responsabile integralmente nei confronti della Stazione Appaltante. Il subappalto potrà avvenire nei confronti di soggetti regolarmente iscritti nella c. d. “white list” antimafia presso la Prefettura provinciale di appartenenza; diversamente dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa venire effettuata verifica attraverso la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria eBanca Dati Nazionale Antimafia, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento autorizzazione del subappalto potranno decorrere soltanto al decorrere del termine della predetta ispezione alla BDNA. Il concorrente indica, all’atto dell’offerta, le parti di lavorazioni, nell'ambito delle categorie elencate nel Capitolato Speciale di Accordo Quadro e in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, che intende subappaltare. Non potranno essere oggetto di subappalto le opere, o parti di esse, per le quali i concorrenti non abbiano indicato la volontà di volersi avvalere del subappalto in sede di partecipazione alla gara. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. La mancata presentazione della dichiarazione inerente il subappalto conforme a tutto quanto sopra indicato, ovvero la presentazione di dichiarazione comportante il superamento dei limiti previsti dalla documentazione di gara non costituisce motivo di esclusione, fermo restando che, in caso di aggiudicazione, il subappalto non potrà essere autorizzato. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 e i requisiti speciali di cui all’articolo 54 agli articoli 83 e 84 del presente capitolatoCodice dei Contratti Pubblici. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni Non si configurano come attività affidate in subappalto non può formare oggetto quelle di ulteriore subappaltocui all’art. Per la disciplina 105, comma 3 del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesimaCodice.

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Samples: Accordo Quadro Inerente I Lavori Di Efficientamento Energetico, Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Edile E Impiantistica, Il Ripristino Degli Alloggi Del Patrimonio Edilizio Di Proprieta’ O in Gestione Ad Acer Ravenna 2023/2026

SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al Il subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo è ammesso alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’artall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) 163/2006 e articolo 3, comma 1, lettera h) all'art. 141 del D.LgsD.P.R. 554/99. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte La/le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa ditte subappaltatrici dovranno essere in possesso dei requisiti necessariprevisti dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006 ed all’art. 28 del D.P.R. 34/2000, ovvero ad eseguire direttamente in possesso dell’attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata da una S.O.A., regolarmente autorizzata, per categoria e classifica del lavoro oggetto del subappalto. Tutte le lavorazioni, ai sensi dell’art. 118, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui al precedente articolo 4, e come di seguito specificato: è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente; fermo restando il divieto di cui al precedente punto, i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la fornituraloro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo; è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo di quelle lavorazioni di cui all’art. L’esecuzione delle prestazioni affidate 72, comma 4, del D.P.R. 554/1999, che superino sia il 15% dell’importo totale dei lavori sia il valore di 150.000 Euro. L’affidamento in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappaltoo in cottimo è consentito, per quanto non previsto nel presente articoloprevia autorizzazione della Stazione appaltante, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.alle seguenti condizioni:

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Samples: www.comune.cuneo.it

SUBAPPALTO. L’impresa Per l’esecuzione delle attività di cui al contratto, l’appaltatore potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del Contratto e previa autorizzazione della Stazione Appaltante. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Agenzia di quanto subappaltato. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: - l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; - all’atto dell’offerta il concorrente dovrà indicare in sede di offerta abbia indicato la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti della parte del servizio/fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare subappaltare; - il concorrente dimostri l’assenza in cottimo alle condizioni e con i limiti capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 all’art.80 del D.Lgs. 163/200650/2016 e s.m.i. L’appaltatore che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso l’Agenzia almeno venti giorni solari prima della data di effettivo inizio delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare trasmettendo altresì una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex arta norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare C.C. tra l’impresa che si avvale del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data e l’impresa affidataria dello stesso. In caso di inizio RTI tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornituraimprese partecipanti. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto; L’Agenzia provvederà a corrispondere gli importi del servizio/fornitura subappaltata direttamente al subappaltatore nei casi previsti dall’art.105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto espressamente descritto nel presente articolo, articolo si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 rimanda all’art.105 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici 50/2016 e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.s.m.i..

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Samples: Cessione Del Contratto

SUBAPPALTO. L’impresa Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà è tenuto a indicare in sede di offerta la propria intenzione se intende subappal- tare o meno parte del contratto a ricorrere al subappalto specificando terzi, nonché i lavori o le parti della fornitura di opere o le prestazioni che intende eventualmente subappaltare o affidare concedere a cottimo. Diversamente, per l’ipotesi di dichiarazioni prive dell’indicazione della volontà di subappal- tare, il subappalto non sarà autorizzato. Atteso che la realizzazione delle opere del presente appalto si svolge in cottimo alle condizioni ambito ferroviario in presenza di circolazione treni, al fine di ottimizzare le attività di coordinamento tecnico e con organizzativo, ridurre le possibili interferenze tra le lavorazioni svolte dalle diverse im- prese e limitare in senso quantitativo il numero di Imprese operanti sul binario, le presta- zioni oggetto di subappalto relative alla categoria OG03 non potranno superare il limite del 49,99% dell’importo della stessa categoria. Per i lavori, per le prestazioni relative alla bonifica da ordigni bellici e per i servizi accessori alla progettazione di cui all’art. 31, co. 8, del D.Lgs. 50/2016, nonché le prestazioni relative al trasporto, smaltimento o recupero di rifiuti, gli eventuali subappalti saranno disciplinati a norma della disciplina riportata nello schema di contratto allegato. Per le lavorazioni rientranti nei Sistemi di Qualificazione di RFI, il subappaltatore dovrà es- sere qualificato nel relativo sistema per classe di importo adeguata al valore della quota subappaltata. Fatti salvi i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006sopra, compilando in tal caso l’Appaltatore dovrà necessariamente subappaltare le lavora- zioni “a qualificazione obbligatoria” per le quali non disponga egli stesso della relativa qua- lificazione, specificandole puntualmente nella domanda di partecipazione (c.d. subappalto necessario) Si ricorda che con riferimento ai servizi di progettazione non è ammesso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”)subappalto, fatta eccezione per le attività accessorie di cui all’art. L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 31 co. 8 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale50/2016.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. L’impresa Gli eventuali subappalti o affidamenti a cottimo saranno disciplinati ai sensi dell’articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La quota massima subappaltabile dei lavori è stabilita nella misura del 30% dell’importo complessivo dell’appalto. In particolare, il concorrente dovrà deve indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti della fornitura all’atto dell’offerta i lavori che intende eventualmente subappaltare o affidare a cottimo; l’omissione nell’offerta dell’indicazione dei lavori che l’Appaltatore intende affidare in subappalto o a cottimo alle condizioni e esclude la possibilità di ricorrere a tali procedure per tutta la durata di validità dell’appalto. Il subappalto o l’affidamento a cottimo deve essere autorizzato dalla Stazione appaltante a seguito di apposita istanza dell’Appaltatore, con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato allegata la documentazione prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) 105 del D.Lgs. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera 50/2016 e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornituras.m.i. L’esecuzione delle prestazioni affidate opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del In caso di subappalto, per quanto nell’esecuzione dello stesso devono essere rispettati tutti gli obblighi previsti dall’art. 105 del X.X.xx. n. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 20, comma 3, della L.R. 38/2007, il contratto di subappalto deve evidenziare separatamente i costi relativi alla sicurezza, che non previsto nel presente articolosono soggetti a ribasso. Ai sensi dell’art. 105, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 comma 14, del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/200650/2016 e s.m.i., non verrà autorizzato l'affidamento l’affidatario corrisponde alle imprese subappaltatrici anche i costi della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesimasenza alcun ribasso.

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Samples: Contratto D’appalto

SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del Codice. L’operatore economico sarà tenuto all’indicazione di una terna di subappaltatori in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando ai sensi del comma 6 del citato articolo. Il legale rappresentante del concorrente o dell’impresa capogruppo nel caso di RTI dichiara nel DGUE le parti della fornitura del servizio che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 subappaltare, rientranti entro il limite del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/200730% dell’importo contrattuale. In caso di mancata dichiarazione nel DGUE, la Stazione appaltante o il RUP non potrà concedere nessuna autorizzazione al subappalto. Detta dichiarazione, l’Impresa aggiudicataria contenuta nel Documento di Gara Unico Europeo, dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo essere prodotta e allegata in sede di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex artofferta nell’ambito della “Busta A –Documentazione amministrativa”. 2359 del codice civile con Si precisa che il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare consentito solo per le prestazioni affidate parti del servizio indicate in subappaltomodo specifico dal concorrente all’atto dell’offerta (un’indicazione formulata in modo generico, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento senza specificazione delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessarisingole parti interessate, ovvero ad eseguire direttamente la forniturain difformità alle prescrizioni del Capitolato tecnico, comporterà l’impossibilità di ottenere l’autorizzazione al subappalto). L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per Si richiamano le disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 105 del Codice, secondo il quale l'aggiudicatario dovrà osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la disciplina zona nella quale si eseguono le prestazioni. Il contraente è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Tranne nei casi previsti al comma 13 dell’art. 105 del Codice, per quanto non previsto nel presente articolosarà fatto obbligo all’aggiudicatario dell’appalto di trasmettere, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della concorrenza ditta/e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesimagaranzia effettuate.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. L’impresa Il concorrente dovrà indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando indica all’atto dell’offerta, descrivendole nel dettaglio, le parti della fornitura del servizio che intende eventualmente subappaltare o affidare concedere in cottimo alle condizioni nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006s.m.i., compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute come specificato nell’art. 118 del D.Lgs6; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà L’appaltatore deve provvedere al deposito presso la stazione appaltante del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, subappaltate. Al momento del deposito del contratto di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmetterel’appaltatore deve trasmette, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamentoaltresì, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice qualificazione richiesti in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del corrispettivo subappaltatore attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui trattasi fino all’esibizione all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 105 del Codice, la verifica della predetta comunicazionesussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. Tale situazione interrompe i termini di pagamento 80, comma 5, lett. c) sarà condotta dalla Stazione Appaltante mediante accesso al casellario informatico di cui all’articolo 54 all’art. 213, comma 10 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessariCodice, ovvero ad eseguire direttamente mediante richieste agli uffici competenti. Si precisa che la fornituradichiarazione di subappalto in misura superiore a quella prescritta non comporta l’esclusione ma inibisce il subappalto per la parte eccedente tale misura. L’esecuzione In mancanza delle prestazioni affidate in suddette indicazioni il subappalto non può formare oggetto sarà successivamente autorizzato. Parimenti non potrà essere autorizzato, ai sensi del comma 4, lett. a) dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il subappalto in favore di ulteriore subappaltoun operatore economico che abbia partecipato, singolarmente o in ATI, alla medesima procedura di gara. Per la disciplina del subappalto, per quanto Si invitano i concorrenti a presentare dichiarazione di subappalto dettagliata e non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesimagenerica.

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Samples: trasparenza.regione.puglia.it

SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere È ammesso il subappalto nella misura non superiore al subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni 30% (trentapercento) dell’importo contrattuale, e con i nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’artall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006163/2006 e s.m.i. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti di ACI Informatica delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione dall'aggiudicazione, con un ribasso non inferiore superiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina Se il concorrente intende subappaltare, dovrà indicare all’atto dell’offerta, le attività e/o i servizi che intende affidare in subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo richiamato art. 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare, all’atto dell’offerta le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (Fornitore) deve depositare presso Aci Informatica copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’aggiudicatario (Fornitore) deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 118, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c. con l’Impresa subappaltatrice; nel caso in cui l’aggiudicatario (Fornitore) sia un RTI o un Consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del RTI o del Consorzio; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal Bando di Xxxx e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, e/o la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006; - che non verrà autorizzato l'affidamento sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art.10 della Legge n. 575/65 e successive modificazioni. È fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. n.163/2006, di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nella contrattazione e stipula del contratto di subappalto il Fornitore prenderà attentamente in subappalto a imprese che singolarmente possiedano considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla garatermini di pagamento stabiliti nello schema di contratto allegato. Si applicano, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesimain quanto compatibili, le altre disposizioni dell’art. 118 del D.Lgs. n.163/2006.

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Samples: Disciplinare Della Gara a Procedura Aperta Ai Sensi Del d.lgs. 163/2006 Per L’acquisizione Di Servizi Di Assistenza Per L’help Desk Tecnico

SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare in sede di offerta Si applica la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti disciplina di cui all’articolo 118 all’art. 105 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006Codice, come modificato ed integrato dall’articolo 2dall’art. 49 del DL 77/2021, comma 1convertito nella Legge 108/2021. L'impresa deve eseguire in proprio le lavorazioni di cui alla categoria prevalente in misura pari o superiore al 50% dell'importo delle lavorazioni stesse. Data la natura e la complessità delle lavorazioni afferenti le categorie di opere scorporabili, lettera bb) e articolo 3nonché superspecialistiche, comma 1il subappalto per le suddette categorie è consentito nella mi- sura massima del 30 %, lettera h) così come previsto dalla determina a contrarre, richiamata al par. 1 del D.Lgspresente Disciplinare. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al Il subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con stan- dard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un ribasso trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contra- ente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano inclu- se nell’oggetto sociale del contraente principale. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. c) del Codice, qualora il concorrente intenda ricorrere al venti per centosubappalto, deve indicare nell’apposita sezione del DGUE la % da subappaltare, la/e categoria/e di lavori, specificando dettagliatamente le lavorazioni da subappaltare. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria In caso di trasmetteresubappalto di una o più attività, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione all'art. 1, comma 53 della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a personeLegge 190/2012, animali o cosele cosiddette “Lavorazioni Sensibili”, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattualedevono essere individuate imprese iscritte nella White List.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare L’affidamento dei lavori in sede subappalto potrà avvenire solo a seguito autorizzazione dell’Ente o al trascorrere del trentesimo giorno dalla presentazione della domanda, nel rispetto di offerta la propria intenzione a ricorrere quanto contenuto nel capitolato speciale d’appalto al Capo 9 - Disciplina del subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni – artt. 53 e con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006seguenti, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 118, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2e nell’art. 170 del D.P.R. 207/2010. La quota massima subappaltabile della categoria prevalente OG1 non potrà essere superiore al 30%; I lavori relativi alle categorie OS8, OS28 e OS30 devono essere obbligatoriamente subappaltati se l’appaltatore non ha i requisiti per la loro esecuzione ad imprese in possesso dei requisiti necessari da indicare e documentare in sede di gara, i lavori relativi alle categorie OS6 e OS7 possono essere subappaltati per l’intero importo e i lavori elencati ai soli fini dell’eventuale affidamento in subappalto categorie OS1, OS23, OS24 e OS3 possono essere subappaltate per intero ma l’importo subappaltato concorre alla determinazione della quota subappaltabile della categoria prevalente e il certificato di esecuzione lavori di cui all’art. 83 del Regolamento generale è rilasciato con riferimento alla categoria prevalente. Ai sensi dell’art. 118, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore 163/2006 l’Amministrazione appaltante corrisponderà i pagamenti direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di , la quale dovrà trasmettere, entro venti 20 giorni dalla data di ciascun pagamentopagamento effettuato nei sui confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per Qualora gli infortuni sul lavoro e affidatari non trasmettano le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico fatture quietanzate del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni o del casocottimista entro il predetto termine, anche di concerto con l’Amministrazione appaltante sospende il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattualesuccessivo pagamento a favore degli affidatari.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. L’impresa Per l’esecuzione delle attività di cui al contratto, l’appaltatore potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto e previa autorizzazione della Stazione Appaltante. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Agenzia di quanto subappaltato. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: - l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; - all’atto dell’offerta il concorrente dovrà indicare in sede di offerta abbia indicato la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti della parte del servizio/fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare subappaltare; - il concorrente dimostri l’assenza in cottimo alle condizioni e con i limiti capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 all’art.80 del D.Lgs. 163/200650/2016 e s.m.i. L’appaltatore che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso l’Agenzia almeno venti giorni solari prima della data di effettivo inizio delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare trasmettendo altresì una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex arta norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare C.C. tra l’impresa che si avvale del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data e l’impresa affidataria dello stesso. In caso di inizio RTI tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornituraimprese partecipanti. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto espressamente descritto nel presente articolo, articolo si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 rimanda all’art.105 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici 50/2016 e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.s.m.i..

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Samples: Cessione Del Contratto

SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in sede di offerta la propria intenzione favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a ricorrere al subappalto specificando € 140,00 secondo le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti modalità di cui all’articolo 118 alla delibera ANAC N. 830 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 21 dicembre 2021 (e relative Istruzioni Operative aggiornate al 19 maggio 2020), in applicazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23.12.2005 n. 266 (legge finanziaria 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto La mancata presentazione della ricevuta di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell’articolo 83, comma 19 del Codice, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del D.Lgs. n. 113/2007termine di presentazione dell’offerta. In caso di subappaltomancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, l’Impresa aggiudicataria la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’articolo 1, comma 67 della legge 266/05. L’oggetto dell’affidamento delle attività inerenti alla realizzazione del “Matera Space Center Lab” è specificamente descritto e dettagliato nel Capitolato tecnico (All. 1), a cui si rimanda integralmente. La durata dei suddetti servizi sarà pari a 30 mesi a decorrere dalla “data di inizio attività” e specificando che in ogni caso la durata delle attività non potrà estendersi oltre il termine individuato come scadenza del progetto dal PNRR, attualmente previsto nel Q4/2025 (31 dicembre 2025), indicata in un apposito verbale di inizio delle attività firmato dalle parti. L’appalto non è stato suddiviso in lotti per le seguenti ragioni: in considerazione delle particolari esigenze sottese allo svolgimento delle attività oggetto del contratto, ed in particolare al fine di garantire la sinergia tra i diversi elementi del progetto è necessaria una gestione unitaria del servizio. Per tutto ciò premesso l’aggiudicazione avverrà su unico lotto. Il valore stimato delle attività sopra indicate, posto a base d’asta – in relazione al quale pertanto dovrà imporre essere presentata l’offerta - è pari ad € 2.819.900,00 (euro due milioni ottocentomila/00) IVA inclusa (ove applicabile) ed oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale inclusi. Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, non soggetti a ribasso, sono pari a € 20.000,00 (euro ventimila) IVA non imponibile. In conformità al subappaltatore l’obbligo Principio del superamento dei divari territoriali del PNRR-FC il progetto ha carattere trasversale su tutto il territorio nazionale. Il luogo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera svolgimento del servizio è Centro di Geodesia Spaziale dell’ASI di Matera, fatta eccezione di siti alternativi da concordare tra l’ASI e dovrà provvedere al deposito il Contraente. L’ASI, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno appalto in corso di eventuali forme validità derivante dalla presente procedura, ai sensi dell’articolo 17 dello schema di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattualeContratto.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.

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Samples: Bando Di Selezione

SUBAPPALTO. L’impresa concorrente Ai sensi dell’art. 31, comma 8, Codice, non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Ove consentito, il subappalto dovrà indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo avvenire alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 all’art. 105 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) Codice dei Contratti e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto alle condizioni indicate nel presente articolo, si applicano tenendo presente le disposizioni richiamate dall’articolo 118 dichiarazioni presentate in sede di gara in ordine alle attività che il Contraente intende subappaltare. Il Contraente dovrà sottoporre all’Università specifica domanda di autorizzazione alla quale dovrà essere allegata, pena l’inammissibilità della domanda stessa, la documentazione che verrà indicata dall’Università. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006contratto di subappalto. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nrcontributivi, ai sensi dell’art. 14 del 15 ottobre 29 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al fine comma 13 lettere a) e c) dell’art 105 del Codice l’appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesimacui al primo periodo.

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Samples: Accordo Quadro Triennale Con Unico Operatore Per Servizi Di Verifica Preliminare Della Progettazione E Supporto Al Rup Alla Validazione

SUBAPPALTO. E’ vietato all’appaltatore di cedere o subappaltare, senza preventiva autorizzazione della Ditta Appaltatrice, tutte o parte delle prestazioni in oggetto, sotto pena di immediata rescissione del rapporto per colpa della Ditta e del risarcimento, in favore della Gran Sasso Acqua S.p.A. di ogni danno o spesa. L’impresa resterà comunque responsabile dell’osservanza di tutti gli obblighi derivanti dal contratto di appalto nonché delle prestazioni per le quali dovesse essere concessa l’autorizzazione al R A T I N G D I L E G A L I T A ’ R A T I N G D I L E G A L I T A ’ subappalto. Le eventuali richieste di autorizzazione sono sottoposte alle disposizioni vigenti in materia e dovranno pervenire alla Gran Sasso Acqua S.p.A. corredate dai documenti previsti dalle leggi vigenti. Il concorrente dovrà deve indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando all’atto dell’offerta le parti della fornitura del servizio che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”)conformità a quanto previsto dall’art. L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2105, comma 14, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera hb) del D.Lgs. n. 113/200750/2016; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. In Tutte le prestazioni della presente procedura sono subappaltabili nella misura massima del 40% dell’importo complessivo dell’appalto. Il Concorrente ha dichiarato la volontà di subappaltare parte delle prestazioni oggetto di affidamento _ Nel caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al gli emolumenti a favore del subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappaltoeseguite saranno corrisposti direttamente dall’aggiudicatario, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo salvo che nelle ipotesi di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazioneall’art. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 105, comma 13 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima50/2016.

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Samples: Contratto Di Appalto in Modalita’ Elettronica

SUBAPPALTO. L’impresa concorrente Ai sensi dell’art. 31, comma 8, Codice, non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Ove consentito, il subappalto dovrà indicare avvenire alle condizioni di cui all'art. 105 del Codice dei Contratti e alle condizioni indicate nel presente articolo, tenendo presente le dichiarazioni presentate in sede di offerta gara in ordine alle attività che il Contraente intende subappaltare o concedere in cottimo e la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti della fornitura che terna di subappaltatori di cui intende eventualmente avvalersi. Il Contraente non potrà pertanto subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con attività diverse da quelle indicate nella dichiarazione presentata, né potrà avvalersi di subappaltatori non presenti nella suddetta dichiarazione. Vi è la possibilità di subappaltare i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile servizi con il titolare limite del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera )50% per singolo lotto ai sensi dell’art. 105 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e smi, almeno venti giorni prima modificato da ultimo dalla L. 55/2019 e dal DL 77/2021. Prima dell’inizio delle attività da subappaltare, il Contraente sarà tenuto a presentare all’Ente un prospetto contenente l’elenco dei Subappaltatori in modo da consentire alla medesima di anticipare le verifiche di idoneità. Il Contraente dovrà inoltre sottoporre all’Ente specifica domanda di autorizzazione alla quale dovrà essere allegata, pena l’inammissibilità della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenzadomanda stessa, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione che verrà indicata dall’Ente e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenticoncernente, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.mero titolo esemplificativo:

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Samples: Accordo Quadro Quadriennale in Piu’ Lotti Con Unico Operatore Per Lotto Per Servizi Di Ingegneria E Architettura E Servizi Complementari E Accessori

SUBAPPALTO. L’impresa Gli eventuali subappalti sono disciplinati dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dall’art. 49 del D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021 e dalle disposizioni previste dal Capitolato Speciale di Appalto. Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto. Il concorrente dovrà deve indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando all’atto dell’offerta i lavori o le parti della fornitura di opere che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti conformità a quanto previsto dal comma 4 dell’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. Il concorrente aggiudicatario dovrà dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso all’art. 80 e il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di possesso da parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’artsubappaltatore dei requisiti di qualificazione nella relativa categoria. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2La stazione appaltante procederà al pagamento diretto al subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art.105, comma 113, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.LgsD.lgs. n. 113/200750/2016 e s.m.i. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito L’eventuale subappalto non potrà superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex artlavori. 2359 del codice civile con Fermo restando il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria elimite sopraindicato, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia categoria OG2 l’eventuale subappalto non potrà superare la quota del piano di sicurezza50% dell’importo delle opere della stessa categoria. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria eFermo restando il limite sopraindicato, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in categoria OG11 l’eventuale subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per potrà superare la disciplina quota del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante 50% dell’importo delle opere della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesimastessa categoria.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. L’impresa Il concorrente dovrà indicare in sede potrà subappaltare i servizi oggetto della presente procedura nei limiti e alle condizioni di offerta la propria intenzione cui agli artt. 31 comma 8 e 105 del Codice, e come meglio illustrato nelle Linee Guida ANAC n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, a ricorrere al subappalto specificando condizione che ne faccia espressa menzione nel DGUE, indicando le parti della fornitura del servizio che intende eventualmente subappaltare o affidare a terzi e fatta sempre salva la verifica del possesso in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla legge. Il subappalto è ammesso esclusivamente per le attività indicate nell'art. 31, comma 8, del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006Codice, come modificato ed integrato dall’articolo 2dall'articolo 10, comma 1, lettera bb) legge n. 238 del 2021 (c.d. legge europea), quali: indagini geologiche, geotecniche e articolo 3sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terze attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. In caso che l’operatore ricorra all’istituto del subappalto: • il CCNL da applicare agli eventuali lavoratori dipendenti da impiegare nell’esecuzione dell’appalto è uno dei contratti nazionali di lavoro del Settore “INPS DIPENDENTI DEGLI STUDI PROFESSIONALI - Macro Settore CNEL H TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI. • nella fase di esecuzione dell’appalto si procederà alla verifica del rispetto della disciplina contrattuale • qualora l’O.E. affidatario richieda di ricorrere al subappalto, si verificherà quanto previsto dal comma 114 dell’art. 105 del d. lgs 50/2016 cosi come modificato dall’art. 49 della Legge 108/2021. In caso di subappalto resta, lettera h) comunque, ferma la responsabilità esclusiva del D.Lgsprogettista. n. 113/2007Il subappaltatore deve essere qualificato in rapporto alle prestazioni oggetto di subappalto. Resta inteso che, ai fini dell’autorizzazione del subappalto, verrà verificato che il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice. Si precisa che in caso di partecipazione in forma aggregata è necessario dichiarare che si intende ricorrere al subappalto, se il ricorso al subappalto è effettuato da almeno un operatore economico componente il raggruppamento/consorzio. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria il concorrente dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito attenersi scrupolosamente alle disposizioni dell’art. 105 del contratto di subappalto ( Codice, come modificato da ultimo dal decreto-legge n. 77/2021, convertito nella legge n. 108 del 2021, cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex artsi fa espresso rinvio. 2359 Si specifica che ai sensi dell'art. 105, comma 14, del codice civile con Codice come modificato dall'art. 49 comma 1 lett. b) del decreto-legge n. 77/2021, convertito nella legge n. 108 del 2021, il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un ribasso trattamento economico e normativo non inferiore al venti per centoa quello che avrebbe garantito il contraente principale. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice. L’appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizionedegli adempimenti, da parte di quest’ultimoquesto ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane responsabile nei confronti della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione Stazione Appaltante delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesimasubappaltate.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare in sede di offerta Si applica la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti disciplina di cui all’articolo 118 all’art. 105 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006Codice, come modificato ed integrato dall’articolo 2dall’art. 49 del DL 77/2021, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgsconvertito nella Legge 108/2021. n. 113/2007L'impresa deve eseguire in proprio le lavorazioni di cui alla categoria prevalente in misura pari o superiore al 50% dell'importo delle lavorazioni stesse. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al Il subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con standard quali- tativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un ribasso trattamento eco- nomico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di su- bappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett.c) del Codice, qualora il concorrente intenda ricorrere al venti per centosu- bappalto, deve indicare nell’apposita sezione del DGUE la % da subappaltare, la/e categoria/e di lavori, specificando dettagliatamente le lavorazioni da subappaltare. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria In caso di trasmetteresubappalto di una o più attività, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione all'art.1, comma 53 della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a personeLegge 190/2012, animali o cosele co- siddette “Forniture Sensibili”, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattualedevono essere individuate imprese iscritte nella white list.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.

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Samples: Accordo Quadro Per Interventi Di Manutenzione Straordinaria Strade, Se Gnaletica E Rete Ciclabile 2022 2023 Del Comune Di Casalgrande

SUBAPPALTO. L’impresa Trattandosi di Accordo Quadro, il subappalto sarà di volta in volta consentito con riferimento a ciascun singolo contratto attuativo. Ai sensi dell’art. 105, commi 1 e 2, del Codice (nella formulazione vigente, introdotta dall’art. 49, comma 2, del D.L. n. 77/2021, convertito dalla L. 108/ 2021), il subappalto è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, nella misura massima del 50% dell’importo della categoria prevalente e del 100% di quella scorporabile.11 In ciascun contratto attuativo sarà sempre presente sia la categoria OG3, come prevalente, che la categoria OS24 come scorporabile totalmente subappaltabile; pertanto nel singolo contratto attuativo la categoria OS24 non potrà superare il 50% dell’importo dello stesso. Il presente appalto prevede, come scorporabile, la categoria OS24, che è categoria a qualificazione obbligatoria; pertanto, qualora il concorrente dovrà indicare in sede NON possieda la qualificazione nella suddetta categoria scorporabile e non intenda costituire un RTI con altro operatore economico qualificato, o ricorrere all’avvalimento, la mancata espressione della volontà di offerta la propria intenzione a ricorrere ricorso al subappalto specificando qualificante comporterà la sua esclusione dalla gara. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti della fornitura di opere che intende eventualmente subappaltare o affidare concedere in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006cottimo, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”)conformità a quanto previsto dall’art. L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2105, comma 14, lettera bb) del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. L’aggiudicatario e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al il subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza subappalto. La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti nei casi previsti dall’ art. 2359 105, comma 13 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattualeCodice.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.

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Samples: affidamenti.comune.fi.it

SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare Il subappalto è ammesso in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo conformità alle condizioni e con i nei limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’artprevisti dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario, come modificato ed integrato dall’articolo 2che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione delle prestazioni subappaltate. L’affidamento in subappalto è sottoposto, comma 1in particolare, lettera bb) alle seguenti condizioni: • il concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare, impegnandosi ad indicare un’Impresa che possieda tutti requisiti di partecipazione previsti dal presente Disciplinare e articolo 3, comma 1, lettera h) dall’art. 118 del D.Lgs. n. 113/2007. In caso di 163/2006; il medesimo deve altresì indicare nell’offerta il valore della quota parte del servizio per la quale intende ricorrere al subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito valore che in ogni caso non può superare il 30% del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 valore complessivo del codice civile con il titolare contratto; • che non sussista, nei confronti del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di alcuno dei divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenzialin. 575, nonché copia dall’art. 67 del piano di sicurezzaD.Lgs. Successivamente6 settembre 2011, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettivan. 159. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ È fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria all’aggiudicatario di trasmetteretrasmettere all’Amministrazione, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamentopagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi esso corrisposti al subappaltatore, subappaltatore con indicazione l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore, entro il predetto termine, l’Amministrazione sospende il successivo pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappaltofavore dell’aggiudicatario. Per la disciplina del subappalto, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, paragrafo si applicano le rinvia alle disposizioni richiamate dall’articolo di legge di cui all’art. 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici 163/2006 e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesimas.m.i.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. L’impresa Il concorrente dovrà indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando indica all’atto dell’offerta le parti della del servizio/fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare concedere in cottimo alle condizioni nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto: Il concorrente indica, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e con i limiti dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Pertanto, entro il termine di presentazione dell’offerta, dovranno essere prodotti a Sistema nella sezione denominata “documenti per subappalto”: - tanti documenti conformi al documento di gara unico europeo (DGUE), sottoscritti digitalmente dal legale rappresentate o da soggetto munito di idonei poteri di ciascuno dei subappaltatori e indicati nella domanda di partecipazione; - Passoe dei subappaltatori caricati nella sezione denominata “Documentazione PassOE”. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’articolo 118 all’art. 80 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006Codice, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto ad eccezione di parte quelli previsti nel comma 4 del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenzamedesimo articolo, in capo al subappaltatore, di divieti previsti ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni )gara. L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 54 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni Non si configurano come attività affidate in subappalto non può formare oggetto quelle di ulteriore subappaltocui all’art. Per la disciplina 105, comma 3 del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesimaCodice.

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