Marca da bollo Clausole campione

Marca da bollo. L’operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) su un foglio che contenga il nome della procedura (v. precedente capitolo 1 – Caratteristiche della procedura), nonché i riferimenti dell’operatore economico stesso (denominazione e ragione sociale). L’operatore economico deve allegare copia scansionata del foglio. In alternativa detta marca da bollo da € 16,00 può essere apposta sul modello di offerta economica di cui all’Allegato F. In alternativa, l’operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, dovrà allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la “marca da bollo digitale”.
Marca da bollo. L’operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) su un foglio che contenga la denominazione della procedura, nonché i riferimenti dell’operatore economico stesso (denominazione e ragione sociale). L’operatore economico deve allegare copia scansionata del foglio. In alternativa, l’operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, dovrà allegare la ricevuta di pagamento del bollo che costituisce la “marca da bollo digitale”. (*) Nota: Ai sensi degli artt.19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, l’offerta non in regola con l’imposta di xxxxx sarà inviata alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative.
Marca da bollo. Il riquadro Marca da Xxxxx va sempre compilato inserendo nel campo “Identificativo” il codice di 14 cifre presente (come indicato nella figura) sulla Marca da bollo dedicata alla Domanda e nel campo “Data emissione marca da bollo” va indicata l’unica data riportata sulla stessa. La marca da bollo dedicata alla Domanda deve essere annullata e conservata perché deve essere esibita nel caso di richiesta per controlli o ispezioni. Solo qualora il richiedente fosse un soggetto esente (es. un Ente pubblico) il pulsante “Esente” deve essere posto su “Si” il che renderà non compilabili i campi sopra descritti e abiliterà il campo “Note” dove deve essere inserita la fattispecie di esenzione tra quelle stabilite dalla tabella in allegato B al D.P.R. n. 642/1972.
Marca da bollo. Letto, approvato, sottoscritto. ........................................................
Marca da bollo. MODULO OFFERTA ECONOMICA FORNITURA DI MEDICAZIONI VARI POR I.N.R.C.A.
Marca da bollo. Il/La sottoscritto/a Codice fiscale in qualità di: [ ] titolare [ ] legale rappresentante [ ] presidente [ ] altro (specificare) Dell’operatore economico P.IVA/cod. fisc. , consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità: DICHIARA CHE LA/LE MARCA/MARCHE DA BOLLO APPOSTA/E SULLA PRESENTE DICHIARAZIONE, avente identificativo: n. data n. data n. data n. data si riferisce/riferiscono alla pratica in epigrafe è/sono detenuta/e in originale presso la sede, e che verrà/verranno consegnata all’Ateneo dietro semplice richiesta. Il Dichiarante (luogo e data) Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti – DUVRI1 COMMITTENTE Università degli Studi di Macerata – Area Servizi Tecnici e infrastrutture.
Marca da bollo. 17.1 L’imposta di bollo, se indicata, è assolta in modo virtuale, ai sensi dell’autorizzazione numero 56863 del 11.05.2017, rilasciata dall’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx 0.
Marca da bollo. Per quanto concerne la marca da bollo da € 16,00.-, si precisa che il richiedente dovrà indicare i seguenti dati: - identificativo della marca da bollo, - data e ora di emissione. La marca da bollo dovrà essere destinata esclusivamente alla presentazione della domanda in questione. Tale contrassegno dovrà essere applicato sull'originale della domanda di contributo, una volta stampata, annullandolo con sigla o altra procedura di annullamento. L’originale della domanda va conservato per tre anni per eventuali controlli da parte del Consorzio.
Marca da bollo. L’istanza di partecipazione e l’offerta economica devono essere in marca da bollo da 16,00 €. L’obbligo puo venire assolto con: - marche da bollo virtuali; - apposizione della marca da bollo (opportunamente annullata) sul documento che lo prevede. In tal caso il documento da trasmettere dovrà essere scansionato, convertito in PDF/A e firmato digitalmente; - oppure, da ultimo, applicare ogni marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) su un foglio che contenga il nome della procedura, nonché i riferimenti dell’operatore economico stesso (denominazione e ragione sociale) e il documento per il quale la marca da bollo viene usata. L’operatore economico deve allegare copia scansionata del foglio convertita in PDF/A e firmata digitalmente. Le marche da bollo costituiscono la legalizzazione dell’istanza di partecipazione e dell’offerta economica.

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  • Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a: • informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; • conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

  • Secondo livello di contrattazione I contratti di secondo livello di cui all’art.1, secondo xxxxxx, primo comma hanno durata triennale, sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collet- tivo nazionale di lavoro e intervengono a livello aziendale o di gruppo nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge in materia. Le XX.XX. firmatarie del presente accordo dichiarano che intendono sottoporre ad un percorso di Assemblee dei lavoratori, chiamate ad esprimersi con voto certificato, le ipotesi di piattaforma e i contratti di cui al comma che precede. I contratti di secondo livello esplicano efficacia nei confronti di tutto il personale dipendente dell’azienda/e interessata/e e vincolano tutte le Organizzazioni sindacali, ad ogni livello, presenti aziendalmente se gli Organismi sindacali – legittimati a trat- tare ai sensi delle norme vigenti – che li sottoscrivono rappresentano la maggioranza dei lavoratori ivi iscritti. La rappresentatività di ciascuna Organizzazione sindacale si determina conside- rando il numero dei lavoratori iscritti presso l’azienda/e interessata/e rilevati ai sensi dell’art. 4 dell’accordo 7 luglio 2010. Le richieste di rinnovo dei contratti di cui all’art. 1, secondo alinea, primo comma, devono essere presentate in tempo utile a consentire l’apertura delle trattati- ve 2 mesi prima della scadenza dei contratti stessi. Durante 2 mesi dalla data di presentazione della piattaforma per i contratti di cui all’alinea che precede e per il mese successivo alla scadenza dei contratti di secondo livello e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 3 mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilate- rali né procederanno ad azioni dirette. Per le ipotesi in cui il contratto di cui sopra non sia stato ancora rinnovato dopo cinque mesi dalla scadenza dello stesso, o dopo cinque mesi dalla data di presenta- zione della piattaforma se successiva, ABI e le Segreterie nazionali dei sindacati interessati si incontreranno entro il mese successivo, in presenza dei rappresentanti dell’impresa interessata e delle relative strutture sindacali, per la ricerca di soluzioni condivise. Per quanto concerne la Delegazione sindacale per la contrattazione di secondo livello resta fermo quanto previsto nell’accordo 7 luglio 2010 in materia di libertà sindacali. In sede di rinnovo del contratto nazionale di lavoro potrà stabilirsi il riconoscimen- to di un importo, nella misura e alle condizioni concordate nel medesimo contratto con particolare riguardo per le situazioni di difficoltà economico-produttiva, a titolo di ele- mento di garanzia retributiva, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici collettivi oltre a quanto spettante per contratto collettivo nazionale di categoria. L’adozione di premi aziendali di produttività effettivamente correlati ai risultati dell’impresa in termini di reali incrementi di produttività e/o redditività, risultato, efficienza, qualità riscontrabili oggettivamente sulla base di risultanze di bilancio e/o organizzative, deve permanere e la predetta correlazione deve essere ulteriormente rafforzata. Le Parti confermano espressamente il proprio impegno affinché il premio azienda- le sia di prioritario riferimento per la misura della produttività aziendale, riassumen- do le caratteristiche di elemento realmente variabile della retribuzione, in stretta cor- relazione con i risultati conseguiti in sede aziendale. Le Parti ribadiscono la necessità che tutti i soggetti coinvolti siano richiamati al rispetto delle regole e in particolare dei demandi alla contrattazione di secondo livel- lo previsti dal contratto nazionale. Le Parti confermano la necessità che il Governo decida di incrementare, rendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in ter- mini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega aumenti di retribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imprese, con- cordati fra le Parti. Conseguentemente, le Parti auspicano che sia data pronta attuazione all’art. 26 del DL n. 98 del 2011.

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto In caso di recesso dal Contratto ed in caso di cessazione per qualsiasi causa dello stesso, la Concedente provvederà ad estinguere il rapporto entro 90 (novanta) giorni lavorativi bancari, qualora non si verifichino cause impeditive non dipendenti dalle Parti. Tale termine decorre dal momento in cui l’Utilizzatore ha adempiuto a tutte le richieste della Concedente strumentali all’estinzione del rapporto.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale La banca provvederà chiudere il rapporto contrattuale nel più breve tempo possibile, comunque non oltre 5 giorni lavorativi dalla richiesta del cliente.

  • Sicurezza dei dati 8 Art. 15. Riservatezza 9

  • TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Organismo di diritto pubblico. L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

  • Contrattazione di secondo livello Le parti, con il presente rinnovo contrattuale, hanno condiviso un modello di contrattazione di secondo livello finalizzato a far crescere il settore anche nell'ambito del confronto e delle relazioni sindacali. La titolarità della contrattazione di secondo livello viene esercitata dalle strutture territoriali delle XX.XX. nazionali stipulanti il c.c.n.l. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni territorialmente competenti delle Organizzazioni datoriali stipulanti cui sono iscritte o conferiscono mandato. La contrattazione di secondo livello ha la funzione di negoziare erogazioni economiche variabili correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti. Tali programmi avranno come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all'andamento economico della singola impresa. Il premio di risultato deve avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal presente c.c.n.l., come tassativamente indicate nel presente comma o dalla legge; deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di contrattazione, secondo il principio del "ne bis in idem", salvo quanto espressamente previsto nel presente c.c.n.l.: - azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635/1984 e della legge n. 125/1991, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale; - azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della legge n. 53/2000; - accordi in materia di sviluppo della bilateralità, in coerenza ed entro il quadro convenuto in materia a livello nazionale; - differenti impegni formativi e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna degli apprendisti, ai sensi dell'art. 12 del presente c.c.n.l.; - monitoraggio del ricorso alle ore supplementari in coerenza con quanto previsto all'art. 33 del presente c.c.n.l.; - accordi specifici in materia di articolazione turni/orari anche per specifiche tipologie di appalto presenti sul territorio, nell'ottica di una migliore organizzazione del lavoro; - modalità esplicative di applicazione di regimi di flessibilità già previsti dal presente c.c.n.l. e/o definizione di nuovi meccanismi per tipologie particolari di appalto presenti nel territorio; - individuazione di soluzioni finalizzate ad un maggiore utilizzo della mobilità aziendale, anche al di fuori dell'ambito comunale; - individuazione di misure atte a migliorare le condizioni di lavoro anche al fine di contrastare eventuali forme anomale di assenteismo. Gli accordi di secondo livello hanno durata triennale.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

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