REGOLAMENTO DEI CONTRATTI
REGOLAMENTO DEI CONTRATTI
APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IL 18.2.2013 CON DELIBERAZIONE N.14/21888 E MODIFICATO CON DELIBERAZIONE N.108 DEL 3.12.2018
Art. | 1 | Principi e ambito |
Art. | 2 | Competenze |
Art. | 3 | Determinazione a contrattare |
Art. | 4 | Procedure di scelta del contraente |
Art. | 5 | Bandi |
Art. | 6 | Pubblicità |
Art. | 7 | Requisiti di partecipazione |
Art. | 8 | Documentazione dei requisiti |
Art. | 9 | Verifica a campione |
Art. | 10 | Cause di esclusione |
Art. | 11 | Esame documentazione amministrativa e Commissione Giudicatrice |
Art. | 12 | Chiarimenti |
Art. | 13 | Criteri di aggiudicazione |
Art. | 14 | Contenuto offerte |
Art. | 15 | Modalità di presentazione delle offerte |
Art. | 16 | Offerte anomala |
Art. | 17 | Unica offerta |
Art. | 18 | Controlli |
Art. | 19 | Controlli antimafia |
Art. | 20 | Aggiudicazione |
Art. | 21 | Divieto di rinegoziazione dell’offerta |
Art. | 22 | Accesso agli atti |
Art. | 23 | Procedura aperta |
Art. | 24 | Procedura ristretta |
Art. | 25 | Procedura negoziata |
Art. | 26 | Appalti di servizi elencati nell’allegato IIB |
Art. | 27 | Convenzioni con cooperative sociali |
Art. | 28 | Convenzioni Consip |
Art. | 29 | Mercato elettronico |
Art. | 30 | Concessioni di lavori pubblici |
Art. | 31 | Concessione di servizi |
Art. | 32 | Project financing |
Art. | 33 | Contratto di disponibilità |
Art. | 34 | Contenuto dei contratti |
Art. | 35 | Forma dei contratti |
Art. | 36 | Stipulazione dei contratti |
Art. | 37 | Spese contrattuali |
Art. | 38 | Repertoriazione |
Art. | 39 | Cessione del contratto |
Art. | 40 | Subcontratto |
Art. | 41 | Pagamenti, anticipi e cessione del credito |
Art. | 42 | Revisione prezzi |
Art. | 43 | Garanzia provvisoria e definitiva |
Art. | 44 | Polizze assicurative |
Art. | 45 | Scioglimento del contratto |
Art. | 46 | Controversie |
Art. | 47 | Collaudo |
Art. | 48 | Proroga tecnica e rinnovo |
Art. | 49 | Entrata in vigore |
Art. 1 - Principi e ambito
Il presente regolamento disciplina l'attività negoziale del Comune nel rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico vigente ed, in particolare, dei canoni costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa che ne rappresentano i fondamentali criteri interpretativi.
Non rientrano in tale ambito di applicazione gli incarichi professionali, gli acquisti e i lavori in economia, i contratti societari, le convenzioni urbanistiche e quelle stipulate tra Enti pubblici ai sensi degli artt.30 e 31 Dlgs 267/2000. Ad ogni altra attività contrattuale dell’ente le norme del presente regolamento si applicano se compatibili con la specifica materia.
Art. 2 – Competenze
Sono affidate alla competenza del Servizio Gare
- le procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto appalti di lavori e servizi,
- le procedure ad evidenza pubblica di concessioni di lavori e servizi,
- le procedure negoziate di lavori.
Il Servizio gestisce l’iter di gara dal momento della predisposizione della lex specialis all’adozione della determina di aggiudicazione definitiva.
L’ufficio Contratti predispone il testo definitivo dei contratti nei formati richiesti dalle norme o dagli usi e procede alla verifica degli allegati e alla preparazione di tutta la documentazione necessaria e propedeutica alla stipula effettuando anche le opportune verifiche di legge in merito alla idoneità dei contraenti in materia di regolarità contributiva e fiscale, nonché gli opportuni controlli antimafia.
L’ufficio Contratti procede al calcolo dei diritti di segreteria e di tutte le spese di registrazione, trascrizione, voltura, bollo, oltre ad effettuare tutti i relativi adempimenti, e custodisce agli atti il Repertorio dei contratti stipulati dal Comune con l'assistenza del Segretario o del Vice Segretario, provvedendo alla conservazione dei relativi originali.
Art. 3 - Determinazione a contrattare
La stipulazione dei contratti è preceduta da apposita determinazione a contrattare del dirigente del settore proponente, redatta con i seguenti contenuti:
a) il fine che si intende perseguire;
b) l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente e di selezione delle offerte, con evidenziate le ragioni che ne sono alla base;
d) i parametri per la valutazione delle offerte, i relativi punteggi e le formule per l’assegnazione nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
e) la prenotazione d’impegno di spesa, con la precisazione degli importi relativi alle spese di pubblicazione, del contributo da versare all’AVCP e, se del caso, della somma destinata al pagamento dei corrispettivi dei membri esterni della commissione giudicatrice;
f) l’approvazione del bando di gara o della lettera d’invito, se predisposti dal medesimo ufficio proponente;
g) l’approvazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali), contenente l’individuazione dei rischi, le misure preventive e protettive idonee ad eliminarli o ridurli e la stima dei relativi costi, o, in alternativa, la dichiarazione di assenza di interferenze.
I contenuti di cui al punto b) possono essere sostituiti dall’approvazione del capitolato speciale e/o dello schema di contratto, allegandoli al provvedimento dirigenziale.
Si rinvia alle prescrizioni dell’art. 29 per i provvedimenti dirigenziali aventi ad oggetto gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria.
Per gli acquisti relativi al settore dell’energia elettrica, del gas, dei carburanti rete ed extrarete, dei combustibili per riscaldamento, della telefonia fissa e mobile, l’Amministrazione, a pena di nullità del contratto, ricorre alle Convenzioni Consip o a quelle delle centrali di committenza regionali.
Con la determina a contrattare sono di norma nominati il RUP e il direttore dell’esecuzione. Salvo che non sia diversamente prescritto nel capitolato, a quest’ultimo spetta in particolare:
a) provvedere alla redazione e sottoscrizione dei verbali di avvio, di sospensione e di ultimazione delle prestazioni contrattuali;
b) sovrintendere alla regolare esecuzione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d’arte in conformità dei documenti contrattuali e delle leggi di settore e proponendo al RUP l’applicazione di penali e/o delle sanzioni contrattuali previste per le ipotesi di inadempimento;
c) effettuare il controllo tecnico-contabile;
d) emettere il certificato o l’attestazione di regolare esecuzione.
Art. 4 - Procedure di scelta del contraente
Per l’individuazione del contraente il Comune si avvale della gara ad evidenza pubblica, scegliendo tra la procedura aperta o ristretta.
Il ricorso alla procedura negoziata è legittimato solo in presenza dei casi e delle condizioni tassativamente previsti dalla normativa in materia e dall’art. 25 del presente regolamento.
Art. 5 - Bandi
L’indizione della gara ha luogo con la pubblicazione del bando che, unitamente alla lettera di invito, costituisce la lex specialis della procedura concorsuale rispetto alla quale l’eventuale ius superveniens non ha effetti innovatori.
Oltre agli elementi essenziali per l’individuazione della fattispecie contrattuale e le speciali prescrizioni stabilite dalla normativa, il bando deve contenere:
- base d’asta
- modalità e termine di presentazione delle offerte o della richiesta di xxxxxx
- criterio di aggiudicazione
- requisiti di partecipazione
- cause di esclusione
- criteri di valutazione delle offerte tecniche, i relativi punteggi e le formule per l’assegnazione
- importo, termine e modalità di costituzione della cauzione provvisoria
- impegno del fideiussore al rilascio della cauzione definitiva
- cig e quantificazione del contributo da versare all’AVCP
- modalità di finanziamento e condizioni di pagamento
- durata della validità dell’offerta
- obbligo visita dei luoghi, se ritenuta indispensabile per una corretta formulazione dell’offerta
- termine per la richiesta di chiarimenti
- la data, l'ora e il luogo della prima seduta pubblica o le modalità della successiva comunicazione
- sito internet comunale per accedere alla documentazione di gara e ai chiarimenti forniti ai partecipantii
- nominativo del RUP.
Il bando di gara deve, inoltre, prevedere, oltre alla quantificazione degli oneri finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze, l’obbligo a carico dei concorrenti di indicare nell’offerta economica i costi per la sicurezza interni e specifici connessi alla propria attività di impresa, allo scopo di assicurare la consapevole formulazione dell’offerta e di consentire la valutazione della congruità dell’importo destinato alla tutela dei lavoratori.
Nel caso di procedura ristretta i suddetti contenuti debbono essere precisati od opportunamente ribaditi nella lettera di invito.
Nel bando deve essere indicato a quale atto della disciplina di gara debba essere attribuita la prevalenza nell’ipotesi di clausole contrastanti.
E’ rimessa alla valutazione del Dirigente la predisposizione di apposito disciplinare da allegare al bando, per precisare le modalità di presentazione delle offerte e ogni altro aspetto inerente la partecipazione e lo svolgimento delle operazioni di gara.
Al fine di consentire un’esatta cognizione delle prescrizioni di gara, è facoltà dell’ente redigere una nota esplicativa del bando da pubblicizzare nelle medesime forme.
Art. 6 - Pubblicità
Oltre alle pubblicazioni imposte dalla normativa, tutti i bandi e i loro esiti devono essere pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito internet comunale.
In relazione all'oggetto ovvero al valore del contratto, è ammessa l’adozione di forme di pubblicità integrative a quelle di legge.
A garanzia del rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, sul sito internet comunale è prevista inoltre la pubblicazione:
a) nella fase precedente la scadenza del bando, delle risposte ai chiarimenti forniti agli interessati rispettandone l’anonimato;
b) dopo lo svolgimento della prima seduta pubblica, dell'elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta nelle procedure aperte o ristrette;
c) dell’elenco degli operatori invitati, degli offerenti e del nominativo dell’aggiudicatario, una volta concluso l’iter della procedura negoziata.
Art. 7 - Requisiti di partecipazione
Per la partecipazione alle gare è richiesto il possesso dei requisiti generali e specifici indicati nel bando e/o nella lettera di invito, oltre a quelli imposti dalla normativa che devono considerarsi integrativi.
La discrezionalità nella scelta di requisiti deve essere esercitata nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, da definire in relazione alla natura e al valore economico dell’appalto.
I requisiti devono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza della presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, qualora l’impresa risulti aggiudicataria, per tutta l’esecuzione del contratto.
La partecipazione alle gare non può essere limitata in base al criterio della territorialità. Anche in mancanza di espressa previsione nel bando di gara, è consentito all’operatore economico partecipare alla procedura avvalendosi dei requisiti tecnici – finanziari di un altro
soggetto. In questa ipotesi, oltre alle dichiarazioni e alla documentazione elencate dall’art. 49 del D. Lgs. 163/06, in sede di gara il concorrente avvalente dovrà precisare, in modo determinato e specifico, le risorse, i mezzi e le modalità operative mediante le quali verrà garantita la loro effettiva disponibilità nel corso dell’esecuzione contrattuale, mentre l’ausiliaria dovrà dichiarare l’assenza di avvalimenti in corso degli stessi requisiti.
Delle dichiarazioni di avvalimento deve essere inviata apposita comunicazione all’AVCP mediante il servizio informatico disponibile sul portale.
Art. 8 - Documentazione dei requisiti
Il possesso dei requisiti documentabili mediante certificazioni amministrative è dimostrato attraverso dichiarazioni rese dal legale rappresentante del concorrente nelle forme previste dalla legge.
Ulteriori fatti, stati, qualità personali o altri dati rilevanti ai fini dell'ammissione alla gara pubblica possono essere documentati con dichiarazioni temporaneamente sostitutive o sostitutive di atto notorio da rendere ai sensi del dpr 445/00.
Art. 9 - Verifica a campione
In ottemperanza al disposto dell’art.48 del codice dei contratti, nel corso della gara, ultimato il controllo della documentazione amministrativa dei concorrenti, è effettuata la verifica a campione dei requisiti speciali dei soggetti ammessi e sorteggiati.
Nel caso in cui il numero di offerenti risulti esiguo, la commissione giudicatrice o il seggio di gara può decidere di rinviare il controllo al momento successivo all’aggiudicazione provvisoria estendendolo a tutti i partecipanti.
Art. 10 - Cause di esclusione
Le cause di esclusione sono specificatamente indicate nel bando e/o nella lettera di xxxxxx. Ogni prescrizione sanzionata con la non ammissione deve trovare fondamento in un interesse pubblico prevalente e nell’esigenza di salvaguardare la parità di trattamento dei concorrenti. Le regole di gara non possono essere disapplicate o modificate se non previo annullamento degli atti in autotutela; solo nell’ipotesi in cui si rivelino equivoche, le prescrizioni devono essere interpretate nel senso che assicurino la massima partecipazione.
L'equivocità della clausola del bando è inoltre condizione necessaria ai fini dell’esercizio della facoltà di invitare i concorrenti alla regolarizzazione della documentazione prodotta che già
contenga un principio di prova circa l’esistenza dei requisiti richiesti. In nessun caso la sanatoria degli atti può tradursi nella prova tardiva di un requisito.
Sono comunicate entro 5 giorni all’operatore economico ed entro 10 al Casellario Informatico dell’A.V.C.P. le esclusioni dalle gare disposte per difetto dei requisiti di ordine generale (art. 38 D. Lgs. 163/06) e speciale (art. 48 D. Lgs. 163/06).
Art. 11 - Esame documentazione amministrativa e Commissione Giudicatrice L’analisi e la valutazione della documentazione amministrativa sono svolte dal R.U.P., assistito da due testimoni.
Nel caso in cui il Segretario Generale, in qualità di Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, ravvisi l’opportunità di individuare più soggetti che intervengano nelle varie fasi procedimentali di gara al fine di garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa, lo stesso può istituire, con provvedimento motivato, un seggio di gara ad hoc. In ogni caso il R.U.P. esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.
Nel caso di appalti da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione Giudicatrice è nominata dal Dirigente del Settore competente, su proposta del R.U.P., ed è presieduta da un Dirigente.
La Commissione, nominata in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, è composta da un numero di componenti pari a tre – compreso il Presidente - o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque.
La Commissione Giudicatrice, nel periodo transitorio e, quindi, fino alla definitiva formalizzazione dell’Albo A.N.A.C. dei componenti delle Commissioni Giudicatrici, è costituita da personale interno del Comune di Monza.
I componenti interni sono individuati come segue tra il personale del Comune di Monza:
a) il Presidente, è individuato tra il personale che riveste il ruolo di Dirigente e non direttamente interessato dal contratto da valutare, tenendo conto dell’esperienza posseduta nell’area di attività in cui ricade l’oggetto del contratto;
b) i Commissari, diversi dal Presidente, sono individuati tra il personale appartenente alla categoria D che abbia maturato esperienza specifica nel settore o materia oggetto di affidamento.
Oltre ai componenti indicati può essere nominato un segretario/a tra il personale appartenente alle categorie D oppure C.
Il ruolo di segretario può essere svolto anche da un membro della Commissione Giudicatrice.
I componenti non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 77, commi 5 e 6, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. Ai segretari delle commissioni giudicatrici si applicano le disposizioni di cui all’art. 77, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in materia di incompatibilità ed astensione. L’individuazione dei componenti della Commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine il soggetto individuato quale commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico per più di cinque affidamenti nell’anno, ad eccezione di casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche non fungibili tra il personale dell’amministrazione aggiudicatrice. In tal caso la scelta dovrà essere motivata.
Il ricorso a commissari “esterni” è consentito ove venga accertata la carenza in organico di adeguate professionalità. La carenza in organico è attestata dal responsabile del procedimento sulla base di una ricognizione interna all’Ente.
I membri “esterni” sono scelti tra i dirigenti e/o funzionari indicati da altre amministrazioni aggiudicatrici o sorteggiati in un’apposita seduta pubblica tra le rose di candidati fornite dagli ordini professionali o da facoltà universitarie, garantendo in ogni caso una rotazione dei professionisti.
Per appalti di importo superiore a 5.000.000,00 di euro, al fine di garantire la massima trasparenza e imparzialità nella procedura di selezione dei componenti esterni, e in caso di carenza in organico di professionalità esperte o, se presenti, non già coinvolte a vario titolo in alcune delle fasi della procedura, si procederà mediante la pubblicazione sul sito internet del Comune di Monza di un Avviso di Selezione avente ad oggetto l’individuazione dei componenti della Commissione Giudicatrice. Ulteriori forme di pubblicità saranno individuate sulla base dell’oggetto di gara.
Per l’espletamento dell’incarico è previsto un corrispettivo forfettario ed omnicomprensivo stabilito nella determina di nomina e nel relativo disciplinare approvato con provvedimento dirigenziale.
La Commissione giudicatrice è un organo straordinario e temporaneo, la cui attività acquisisce rilevanza esterna solo in quanto recepita e approvata dalla stazione appaltante. Fino al momento della aggiudicazione definitiva essa mantiene il potere di riesaminare il procedimento di gara già espletato, anche riaprendolo per emendarlo da errori commessi o da illegittimità verificatesi.
La Commissione costituisce un collegio perfetto che opera con il plenum dei suoi componenti, siano essi membri effettivi o supplenti, nello svolgimento dell’attività decisoria e valutativa.
I lavori della Commissione di gara sono condotti nel rispetto del principio di concentrazione e continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni (quali la complessità delle valutazioni, l’elevato numero di offerte, ecc.), la sospensione e l'aggiornamento dei lavori; in
tali casi l’esigenza di continuità impone l’osservanza, nel corso delle operazioni, del minimo intervallo temporale tra una seduta e l’altra e l’adozione di idonee misure per garantire una corretta conservazione delle offerte, dandone espressamente atto nel verbale.
Nel verbale di gara, sottoscritto da tutti i componenti, devono essere descritte con puntualità le operazioni compiute, secondo il loro svolgimento cronologico, e registrate le dichiarazioni che i rappresentati legali delle imprese, o i loro procuratori, presenti alla seduta pubblica della gara, intendano far inserire a tutela dei propri diritti.
In particolare devono essere indicati:
- l’articolazione e l’individuazione delle varie sedute;
- la regolare composizione della commissione in ciascuna seduta;
- una sufficiente descrizione delle attività valutative compiute.
Il Segretario/a verbalizzante è indicato/a nella determinazione dirigenziale di nomina della Commissione Giudicatrice.
Il verbale è un atto pubblico facente piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale, sotto la propria responsabilità, attesta essere avvenuti in sua presenza. Qualora la Commissione rilevi di aver redatto il verbale sulla base di errori di fatto, in coerenza con il principio di legalità essa stessa può constatare l’accaduto e redigere un verbale che spieghi le circostanze emerse e adotti le relative determinazioni.
Art. 12 - Chiarimenti
La Commissione di gara richiede al concorrente, nel rispetto del principio della parità di trattamento, elementi esplicativi o precisazioni della documentazione prodotta, in vista della sanatoria di eventuali irregolarità formali, purchè sussistano le condizioni legittimanti individuate nel precedente articolo 9. In nessun caso il potere di interlocuzione può tradursi nella integrazione o modifica degli elementi negoziali costitutivi dell’offerta.
Nel caso di chiarimenti relativi a requisiti essenziali per la partecipazione alla gara, il mancato riscontro costituisce motivo di esclusione dalla procedura.
Art. 13 - Criteri di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione è definito nella determinazione a contrattare e deve essere indicato nel bando e/o nella lettera di invito.
I contratti aventi ad oggetto prestazioni ripetitive e non complesse o disciplinati da un capitolato tecnico dettagliato che consenta la valutazione delle offerte con riguardo al solo elemento economico, vengono aggiudicati secondo il criterio del prezzo più basso in una o più sedute pubbliche svolte dal seggio di gara previsto dal precedente art. 11, primo comma.
Nei casi in cui, in relazione all’oggetto contrattuale, si ritenga opportuno che l’appaltatore partecipi al processo ideativo del servizio, della fornitura o dell’intervento ovvero si intendano valorizzare elementi di ordine ambientale e sociale, il contratto è aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Nel bando di gara o nella lettera d’invito sono indicati i criteri, i sub criteri, i relativi pesi, i punteggi e i criteri motivazionali in base ai quali verrà individuata la miglior offerta.
Nella definizione dei parametri di valutazione il Dirigente
- tiene conto della necessità che siano adeguatamente specifici e oggettivamente quantificabili, collegati all’oggetto del contratto e che rispettino i principi del trattato UE (parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza);
- determina discrezionalmente l’incidenza del prezzo nella valutazione dell’offerta, assegnando ai criteri qualitativi un peso prevalente rispetto a quello previsto per l’elemento economico, al fine di garantire il rispetto della natura del criterio di aggiudicazione.
Il punteggio complessivo è in ogni caso pari a 100.
Nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice garantisce la pubblicità
- della seduta di verifica dell’integrità dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e del possesso dei requisiti di partecipazione
- del momento dell’apertura delle offerte tecniche
- della seduta di apertura e assegnazione dei punteggi alle offerte economiche e ad ogni elemento quantitativo del progetto tecnico.
La valutazione discrezionale degli aspetti tecnico qualitativi delle offerte deve essere effettuata in seduta riservata onde evitare condizionamenti esterni.
Il giudizio espresso dalla commissione deve consentire la ricostruzione dell’iter logico compiuto nella valutazione dei singoli aspetti e la cognizione delle ragioni poste a fondamento dell’assegnazione dei punteggi.
In relazione alla natura e alle caratteristiche del contratto, il bando può indicare soglie minime tecnico-qualitative al di sotto delle quali le offerte non vengono ritenute idonee per l’aggiudicazione.
Prima di procedere all’apertura delle offerte economiche, deve essere data lettura in seduta pubblica della graduatoria redatta sulla base dei punteggi di merito attribuiti alle singole offerte.
Art. 14 - Contenuto offerte
L'offerta deve essere predisposta osservando le indicazioni contenute nel bando e/o nella lettera d'invito, nel rispetto dei principi fondamentali della trasparenza, della parità di trattamento dei concorrenti e della segretezza dell’offerta economica.
Salvo che sia diversamente stabilito dalla lex specialis, l’offerta tecnica che presenti
- l’esecuzione dell’opera o del servizio conformemente al progetto posto a base di gara, senza proporre alcun miglioramento;
- soluzioni o integrazioni tecniche valutate dalla commissione peggiorative o comunque non accettabili, non conseguirà alcun punteggio relativamente a quell’aspetto progettuale. Nell’ipotesi di proposte ritenute inaccettabili, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario sarà tenuto ad eseguire l’intervento nel rispetto del progetto posto a base di gara e al prezzo da lui stesso offerto.
L’offerta economica, espressa sia in cifre che in lettere, può contenere, in conformità alle prescrizioni della lex specialis, l'indicazione di un ribasso o di un aumento rispetto alla base d’asta.
In caso di discordanza tra il valore economico espresso in cifre e quello in lettere, che non scaturisca da un mero ed evidente errore materiale, è da considerarsi valido quello più vantaggioso per l’amministrazione, salvo diverse indicazioni negli atti di gara.
Se non espressamente consentito dalla disciplina di gara, non sono ammesse offerte in variante.
Nell’offerta i concorrenti devono, inoltre, indicare se ed in quale misura intendano subappaltare le prestazioni contrattuali.
Qualunque sia il criterio di aggiudicazione scelto, a garanzia del regolare, trasparente ed imparziale svolgimento della gara deve essere assicurata l’assoluta segretezza delle offerte economiche fino a quando non siano state valutate l’ammissibilità dei concorrenti e gli elementi tecnico–qualitativi del progetto presentato dai concorrenti. A tal fine la lex specialis prevede, a pena di esclusione,
- la separazione fisica dell’offerta economica da quella tecnica e dal resto della documentazione amministrativa;
-il divieto di inserimento nell’offerta tecnica di elementi concernenti l’offerta economica.
Art. 15 - Modalità di presentazione delle offerte
L'offerta, in regola con la normativa sull’imposta di bollo, deve essere contenuta in plico sigillato con indicazione esterna dell'oggetto della gara.
L'inoltro deve avvenire nel rispetto delle formalità previste dal bando o dalla lettera di xxxxxx. La responsabilità per il mancato o ritardato recapito è esclusivamente a carico del mittente.
Art. 16 - Offerte anomale
La verifica dell’affidabilità delle offerte anomale deve svolgersi sempre in contraddittorio. Il procedimento, improntato alla massima collaborazione tra stazione appaltante e offerente, è svolto, a seconda dei casi, dal RUP o dalla commissione giudicatrice nel rispetto della tempistica e delle modalità fissate dagli artt. 86 e ss. del codice dei contratti e si conclude con l’adozione di un provvedimento motivato in maniera rigorosa ed analitica nell’ipotesi di esclusione per inaffidabilità. La motivazione può, invece, legittimamente essere espressa per relationem alle giustificazioni rese dal concorrente qualora l’esito dell’istruttoria sia un giudizio di congruità dell’offerta.
Poiché il procedimento non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze ma persegue il fine di accertare se l’offerta, considerata fissa ed immutabile, nel suo complesso dia o meno affidamento circa la corretta esecuzione dell’appalto, non vi sono preclusioni alla presentazione di giustificazioni, essendo ammissibili anche quelle sopravvenute e le compensazioni tra sottostime e sovrastime.
L’esiguità dell’utile di impresa non denota di per sé l'inaffidabilità dell'offerta economica, ancorché non possa essere ridotto a cifra meramente simbolica.
Art. 17 - Unica offerta
Negli atti di gara l'Amministrazione può riservarsi la facoltà di aggiudicare il contratto anche in presenza di una sola offerta, purché valutata congrua, conveniente e d’interesse per l’ente.
Art. 18 - Controlli
Successivamente all’individuazione della miglior offerta, la stazione appaltante procede al controllo delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara, al fine di accertare l’esistenza in capo all’aggiudicatario dei requisiti di partecipazione e l’assenza di impedimenti per la stipulazione contrattuale.
L’Amministrazione ha facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese rispetto a qualsiasi partecipante alla gara.
Dell’esito di tale verifica è fatta menzione nel provvedimento di aggiudicazione definitiva. Anche nei casi eccezionali di affidamento diretto o proroga contrattuale, l’Amministrazione accerta il possesso dei requisiti generali in capo al contraente o l’assenza di annotazioni sul casellario dell’AVCP che precludano la stipulazione del contratto, dando atto del controllo effettuato nel provvedimento dirigenziale.
Nel caso di affidamento mediante gara, il controllo del casellario è effettuato subito dopo la scadenza del bando o della lettera d’invito e nei confronti di tutti i partecipanti, al fine di accertare l’eventuale presenza di cause ostative alla partecipazione.
Art. 19 - Controlli antimafia
L'amministrazione, prima di procedere alla stipula del contratto, accerta che non sussistano nei confronti dell'aggiudicatario le condizioni previste dall'art.67 del D.lgs 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) e dall'art.4 del D.lgs n.490 del 1994 (comunicazione e certificazione antimafia). Per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria la certificazione antimafia (art.3 DPR 252/98) è richiesta alla Camera di Commercio della provincia ove ha sede l'operatore economico o, in alternativa, alla Prefettura competente per territorio.
Qualora il valore contrattuale superi la soglia comunitaria, l’Amministrazione è obbligata ad inoltrare richiesta alla Prefettura per il rilascio della “informazione antimafia “ (art.10, comma 3, DPR 252/98).
Non si procede a tali controlli nel caso in cui contraente sia una pubblica amministrazione o società controllata da un soggetto pubblico.
L'informativa antimafia deve essere richiesta prima della stipulazione di concessioni di beni demaniali, per le autorizzazioni ai subcontratti, cessioni e cottimi relativi alla realizzazione di lavori, servizi e forniture il cui valore superi il valore di € 154.937,07.
Art. 20 - Aggiudicazione
Le risultanze delle operazioni di gara sono accettate dalla stazione appaltante mediante il provvedimento di aggiudicazione definitiva con il quale sono approvati i verbali sulla base di una rinnovata valutazione dei fatti, delle norme e delle circostanze inerenti al procedimento e si dà atto del controllo effettuato circa il possesso dei requisiti in capo ai primi due classificati nella graduatoria di gara.
L’aggiudicazione definitiva conclude il procedimento di scelta del contraente ma non equivale ad accettazione dell’offerta, stante la natura costitutiva della stipulazione del contratto per l’insorgenza del vincolo negoziale.
Qualora in sede di controllo emerga il mancato possesso di un requisito di partecipazione o l’esistenza di un impedimento di legge a contrattare con la pubblica amministrazione nei confronti del soggetto risultato miglior offerente, la stazione appaltante può procedere, mediante lo scorrimento della graduatoria, all’aggiudicazione al concorrente immediatamente seguente o, nei casi in cui si applichi il sistema dell’esclusione automatica delle offerte
anomale, a quello individuato in seguito alla rideterminazione delle medie delle offerte, se sussistono i presupposti per una nuova definizione della soglia.
La revoca dell’aggiudicazione o la mancata approvazione dei verbali di gara è adottata dando giustificazione dei gravi motivi ed evidenziando un preciso e concreto interesse pubblico al ritiro dell’atto.
Dell’avvenuta aggiudicazione è data apposita comunicazione ai concorrenti. Da tale data decorre il termine dilatorio previsto dall’art.11, comma 10, del D. Lgs. 163/06, preclusivo alla stipulazione del contratto.
Art. 21 - Divieto di rinegoziazione dell’offerta
Nel caso di contratto affidato in seguito a procedura ad evidenza pubblica è preclusa all’Amministrazione la facoltà di rinegoziare l’offerta dell’aggiudicatario o di ridefinire i contenuti e i termini di una o più clausole contrattuali nella fase successiva all’aggiudicazione, nel rispetto dei principi di parità di trattamento dei concorrenti e di trasparenza dell’azione amministrativa.
Art. 22 - Accesso agli atti
L’accesso alle offerte dei concorrenti e ai verbali di gara è consentito, ai sensi dell’art. 13 del
D. Lgs. 163/06, dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, mediante esibizione e rilascio di copia e previo pagamento dei costi di riproduzione.
Ai controinteressati è data comunicazione dell’istanza e della facoltà di presentare opposizione alla domanda di accesso entro dieci giorni dalla ricezione. In tal caso il concorrente dovrà indicare quali parti della documentazione prodotta non siano ostensibili in quanto segreti commerciali o industriali, giustificando mediante idonea documentazione gli argomenti a difesa delle ragioni oppositive. In tale ipotesi di diniego del controinteressato, l’Amministrazione ha facoltà di accogliere la richiesta di accesso in relazione alle parti dell’offerta non coperte da diritti di privativa.
In fase di rilascio di copia della documentazione, è assicurata l’adozione di opportune modalità (cancellature o omissis) a tutela non solo dei dati sensibili ma anche di quelli personali.
Il bando può chiedere ai concorrenti già in sede di presentazione dell’offerta di autorizzare l’accesso alla propria documentazione, prevedendo nel caso di diniego l’obbligo di un’apposita dichiarazione, da rendere in busta chiusa e separata, nella quale siano specificate le ragioni del diniego ed allegata idonea documentazione probatoria.
Art. 23 - Procedura aperta
La procedura aperta consente a tutti coloro che posseggono i requisiti richiesti per la partecipazione di presentare la loro offerta.
L’adozione di una modalità di gara diversa dalla procedura aperta dovrà risultare adeguatamente motivata nella determina a contrarre.
Art. 24 - Procedura ristretta
Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità fissate nel bando di gara e, successivamente, le proprie offerte in osservanza delle prescrizioni contenute nella lettera d’invito.
Il Comune si avvale della procedura ristretta quando risulti opportuna una preselezione dei concorrenti.
La lettera di invito è trasmessa a tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla lex specialis.
E’ facoltà dell’ente, in relazione alla complessità e all’importanza dell’oggetto contrattuale, fissare nel bando il numero minimo e massimo dei concorrenti che verranno invitati alla gara, illustrando i criteri sulla base dei quali verrà individuata la graduatoria.
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 163/06 gli elenchi dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, che hanno segnalato il loro interesse, che sono stati invitati alla procedura o hanno presentato offerta non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Le risultanze dell’istruttoria svolta nella fase di prequalificazione sono approvate con provvedimento dirigenziale unitamente ai contenuti della lettera d’invito.
Art. 25 – Procedura negoziata
Mediante la procedura negoziata l’Amministrazione consulta soggetti di propria scelta e negozia con uno o più di essi i termini del contratto.
Il ricorso a tale sistema di scelta del contraente è ammesso solo qualora, per speciali ed eccezionali circostanze tassativamente previste dal legislatore, non possano essere utilmente seguite le forme ordinarie dell’evidenza pubblica.
Trattandosi di deroga eccezionale, sussiste l’obbligo di motivare puntualmente la scelta della procedura, dimostrando l’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto richiesti dalla legge.
L’urgenza di provvedere non può essere invocata per legittimare la scelta della procedura negoziata quando risulti imputabile all’Amministrazione e non ad eventi oggettivamente imprevedibili.
Qualora la normativa preveda la possibilità di avvalersi di tale sistema dopo aver inutilmente esperito una procedura ad evidenza pubblica, deve intendersi per gara deserta quella in cui non siano state presentate offerte valide o congrue. In questo caso le condizioni iniziali del contratto non devono essere sostanzialmente modificate in sede di trattativa.
Possono costituire speciali ed eccezionali circostanze:
a) la risoluzione del contratto per inadempimento del contraente ovvero per la sopravvenienza di cause di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
b) la morte dell’imprenditore o il fallimento dell'impresa.
Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti a) e b), l’affidamento è comunque subordinato alla condizione che occorra garantire la continuità del servizio o della fornitura, in rapporto ad inderogabili esigenze di pubblico interesse, ed è limitato alla misura strettamente necessaria a superare la situazione contingente.
Relativamente all’ambito dei lavori pubblici, il ricorso alla procedura negoziata è legittimato per lavori di importo inferiore a 500.000.00 euro, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, rivolgendo l’invito ad almeno 20 soggetti, individuati dal dirigente del settore proponente.
Art. 26 - Appalti di servizi elencati nell’Allegato II B
Per l’individuazione del contraente negli appalti aventi ad oggetto i servizi ricompresi nell’allegato II B del D. Lgs. 163/06 la stazione appaltante ricorre alla gara ad evidenza pubblica, richiamando espressamente nella lex specialis la normativa del codice che intende applicare alla procedura. In tali casi sono di norma semplificate sia le forme che i termini della pubblicazione del bando.
Compete alla commissione giudicatrice la decisione in merito all’opportunità di effettuare la verifica a campione e la valutazione dell’anomalia.
Art. 27 - Convenzioni con cooperative sociali
In seguito ad un confronto concorrenziale da effettuare mediante gara informale su invito, la stazione appaltante può affidare forniture e servizi, diversi da quelli socio sanitari ed educativi e di importo inferiore alle soglie comunitarie, a cooperative sociali di tipo B aventi i requisiti previsti dalla L. 381/91 evidenziando nella determinazione a contrarre e nel capitolato la peculiare finalità di carattere sociale della convenzione, consistente nel reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.
Qualora l’appalto sia di valore superiore alla soglia comunitaria, l’affidamento è effettuato secondo le modalità della procedura ad evidenza pubblica.
Il programma di recupero e di inserimento lavorativo è oggetto di specifica valutazione nell’ambito del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, quale parte integrante del progetto tecnico.
Art. 28 - Convenzioni Consip
L’amministrazione provvede ai propri approvvigionamenti anche mediante l’adesione a convenzioni stipulate ai sensi dell’art.26, c.1 L.488/1999.
Il responsabile del centro di spesa deve in ogni caso utilizzare i parametri di qualità e di prezzo delle convenzioni attive come limiti massimi per la stipulazione del contratto, purchè si tratti di beni e servizi comparabili con quelli oggetto dell’acquisto e caratterizzati da uno standard qualitativo pari a quello che si ritiene necessario per soddisfare le esigenze dell’Amministrazione.
Qualora il Comune di Monza abbia validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo di quelle non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., successivamente intervenuti, risultino migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche più vantaggiose. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti.
Art. 29 - Mercato elettronico
Per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria ciascun dirigente ricorre al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010.
Per i beni o i servizi non rinvenibili nel MEPA, il dirigente procede all’acquisizione mediante autonome procedure concorrenziali, dando adeguata motivazione nella determinazione a contrarre dell’istruttoria svolta e della indisponibilità della tipologia di prodotto o di attività. I contratti affidati attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione sono svincolati dall’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni previsto dall’art. 11, c.10, del D. Lgs. 163/06 ed esentati dal pagamento dei diritti di segreteria.
Art. 30 – Concessione di lavori pubblici
L'amministrazione stipula il contratto di concessione qualora intenda affidare a terzi la progettazione, l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche a fronte del riconoscimento al concessionario del diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i lavori realizzati.
E’ legittima la previsione della corresponsione di un prezzo da parte della stazione concedente qualora
- venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e all'ordinario utile di impresa
- sia necessario assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione.
Il prezzo, se ritenuto conveniente dall'amministrazione, può consistere anche nella cessione in proprietà o in godimento di beni immobili.
Con la determina a contrarre è fissata la durata contrattuale, di regola non superiore a trenta anni, ed è approvato il piano economico finanziario da porre a base di gara, contenente tutti gli elementi necessari per la valutazione della fattibilità economica e finanziaria dell'intervento.
Il concessionario è individuato con procedura aperta o ristretta, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; alla gara si applicano solo le prescrizioni del codice dei contratti espressamente richiamate.
Tra le condizioni di partecipazione il bando prevede la presentazione di un piano economico finanziario asseverato.
Si applicano alla commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte le prescrizioni dell’art. 11 del presente regolamento.
Art. 31 - Concessione di servizi
Mediante la concessione di servizi è affidata a terzi l’erogazione di prestazioni a fronte del riconoscimento al concessionario del diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.
E’ legittima la previsione del pagamento di un prezzo da parte della stazione concedente qualora:
a) venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell’ordinario utile di impresa;
b) sia necessario assicurare al concessionario il necessario equilibrio economico-finanziario.
In considerazione della natura e del valore economico del servizio da affidare può essere previsto il pagamento di un canone a favore dell'amministrazione.
La scelta del concessionario avviene con procedura ad evidenza pubblica da aggiudicare, preferibilmente, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; alla gara si applicano solo gli articoli del codice dei contratti espressamente richiamati nella lex specialis. Per la nomina della commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte devono essere osservate le prescrizioni dell’art. 10 del presente regolamento. Nel caso di concessione di servizi pubblici aventi rilevanza economica, non possono rivestire il ruolo di membri esperti o di presidente coloro che abbiano svolto o siano chiamati a svolgere successivamente all'aggiudicazione funzione o incarico tecnico/amministrativo relativamente alla gestione del servizio.
Su scelta dirigenziale è estesa alla concessione di servizi l’applicazione dell’art.30 nella parte relativa alla redazione del piano economico finanziario.
Art. 32 - Project financing
La concessione di lavori pubblici può essere affidata attraverso la pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico degli operatori e avente a base di gara uno studio di fattibilità. Gli interventi sono previsti nella programmazione triennale e nell'elenco annuale, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente.
L'affidamento può avvenire mediante:
x. xxxx unica, con individuazione del promotore e aggiudicazione della concessione nell'ambito di un'unica procedura;
b. doppia gara, la prima finalizzata all’individuazione del promotore, riconoscendogli il diritto di prelazione ex art.153 D. Lgs. 163/06, la seconda alla scelta del concessionario, mettendo a base di gara il progetto e le condizione economiche e contrattuali offerte dal promotore.
In entrambe le procedure, per la partecipazione i concorrenti devono presentare un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e le garanzie previste dalla normativa in materia (art.153, comma 13).
Entro sei mesi dall’approvazione dell’elenco annuale, qualora l’amministrazione non provveda alla pubblicazione dei bandi relativi ai lavori in esso inseriti, gli interessati in possesso dei requisiti necessari per assumere il ruolo di concessionari possono presentare proposte complete della documentazione prescritta dal comma precedente. Nel rispetto della tempistica e delle modalità fissate dall’art.153, l’Amministrazione è tenuta, anche nel caso in cui sia pervenuta
una sola proposta, a bandire un avviso per l’individuazione del promotore e del progetto ritenuto di pubblico interesse da porre a base di gara in una successiva procedura selettiva volta all’aggiudicazione della concessione.
E’ ammessa la presentazione da parte degli operatori economici di proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici non presenti nella programmazione triennale.
Entro tre mesi, l’amministrazione valuta il pubblico interesse della proposta invitando il proponente ad apportare le modifiche ritenute necessarie per la sua approvazione. Il progetto preliminare approvato ed inserito nella programmazione è posto a base di gara per l’affidamento della concessione. Alla procedura è invitato il proponente, in qualità di promotore, al quale il bando espressamente riconosce il diritto di prelazione.
Art. 33 - Contratto di disponibilità
Oggetto del contratto di disponibilità sono la costruzione e la messa a disposizione a favore dell’amministrazione di un’opera di proprietà privata, realizzata a rischio e a spesa dell’affidatario e destinata all’esercizio di un pubblico servizio.
A fronte della garanzia della costante fruibilità dell’immobile, della sua perfetta manutenzione e della risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti, l’affidatario è retribuito con:
- un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell’opera;
- l’eventuale riconoscimento di un contributo in corso d’opera (non superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione), qualora sia previsto il trasferimento della proprietà all’amministrazione;
- un prezzo di riscatto, parametrato in relazione ai canoni già versati, all’eventuale contributo in corso d’opera e al valore di mercato residuo dell’opera, da corrispondere al termine del contratto.
Nella procedura per l'individuazione del contraente, da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è posto a base di gara un capitolato prestazionale con la precisazione delle caratteristiche tecniche e funzionali dell'opera.
Le offerte devono contenere un progetto preliminare rispondente alle caratteristiche indicate nel capitolato.
Il progetto definitivo e il progetto esecutivo sono redatti e ad ogni effetto approvati dall'aggiudicatario, previa comunicazione all’amministrazione, e, ove prescritto, alle terze autorità competenti.
E' riconosciuta all'affidatario la facoltà di introdurre eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenute.
L’amministrazione può attribuire all’affidatario il ruolo di autorità espropriante ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
L’attività di collaudo finalizzata alla verifica del puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti nella realizzazione dell'opera è posta in capo alla stazione appaltante. L’adempimento degli impegni dell’amministrazione è condizionato al positivo controllo della realizzazione dell’opera ed alla messa a disposizione della stessa secondo le modalità previste dal contratto di disponibilità.
Art. 34 - Contenuto dei contratti
In considerazione dell'interesse pubblico perseguito dall'ente, nelle premesse del contratto dovranno essere richiamati e/o riassunti gli atti amministrativi, decisori e autorizzatori che ne stanno alla base.
Sono da considerare elementi essenziali del contratto: o individuazione dei contraenti;
o oggetto e durata del contratto;
o termini e modalità di esecuzione delle prestazioni;
o importo contrattuale e modalità di pagamento;
o spese contrattuali e altri oneri fiscali;
o forma scritta;
o altre clausole previste dalla normativa a pena di nullità del contratto
Qualora non sussista un capitolato o un atto cui far espresso rinvio per la definizione dei contenuti del rapporto contrattuale, nel contratto devono, di norma, essere previsti:
a) modalità di collaudo;
b) facoltà di recesso;
c) sanzioni e penalità per inadempimenti nell’esecuzione;
d) regolamentazione subappalto;
e) cauzione definitiva e garanzie;
f) revisione prezzi.
Oltre ai documenti allegati su espressa indicazione dal Dirigente proponente, costituiscono parte integrante del contratto e sono in esso richiamati, ancorché non allegati, (fatto salvo il capitolato speciale e l’elenco prezzi unitari):
• il capitolato speciale
• gli elaborati grafici progettuali e le relazioni
• l’elenco dei prezzi unitari
• i piani di sicurezza
• il cronoprogramma
• l’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario
• le polizze di garanzia, trasmesse dal contraente al responsabile dell’esecuzione del contratto prima della stipulazione o del verbale di consegna anticipata.
Art. 35 - Forma dei contratti
I contratti sono stipulati in modalità elettronica nelle seguenti forme:
a. atto pubblico notarile informatico
b. atto pubblico amministrativo con intervento del Segretario Generale
c. scrittura privata autenticata;
d. scrittura privata
Per contratti stipulati per importi inferiori a Euro 40.000,00 e superiori a Euro 10.000,00 si potrà procedere alla stipula mediante scrittura privata tramite l'Ufficio Contratti, mentre qualora il valore contrattuale sia inferiore ad Euro 10.000,00 IVA esclusa, i dirigenti potranno procedere direttamente con le seguenti forme:
- apposita determinazione dirigenziale, sottoscritta dall'affidatario;
- obbligazione sottoscritta in calce al foglio patti e condizioni o al disciplinare;
I contratti di locazione possono essere stipulati per scrittura privata. Qualora tali contratti abbiano durata superiore a sei anni e un valore complessivo superiore a Euro 20.000,00 dovranno essere stipulati per scrittura privata autenticata.
I contratti di comodato - soggetti a registrazione in termine fisso - potranno essere sottoscritti con scrittura privata autenticata su indicazioni del Dirigente competente.
Si potrà ricorrere alla stipula di contratti a mezzo di atto pubblico notarile informatico, di cui alla precedente lettera a), in casi di particolare complessità degli atti e degli istituti giuridici da applicare (ad esempio atti di compravendita immobiliari) o per altri motivi dettati da esigenze straordinarie, da opportunità di snellimento e celerità delle procedure o per motivi di ordine tecnico-amministrativo, da evidenziare negli atti dirigenziali.
Nei casi di cui al precedente comma le spese saranno a carico delle parti secondo le prescrizioni del codice civile; l’impegno spesa dovrà essere assunto con apposita determinazione dal Dirigente del Settore proponente
I contratti aggiudicati in seguito a procedura ad evidenza pubblica o di valore superiore a Euro 40.000,00
vengono sempre stipulati in forma pubblica, in modalità elettronica, con l’intervento del Segretario Generale.
Art. 36 - Stipulazione dei contratti
Prima della stipula l'Ufficio Contratti acquisisce i seguenti documenti relativi all’aggiudicatario:
a. informazione antimafia o comunicazione antimafia;
b. certificato del casellario giudiziario, ai fini dell'accertamento della capacità a contrattare nei confronti del legale rappresentante e dell'eventuale procuratore che interverrà alla stipula;
c. DURC.
Le funzioni di ufficiale rogante del Comune sono esercitate dal Segretario Generale o, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Vice Segretario Comunale.
La competenza alla stipulazione è attribuita, di norma, al dirigente che ha adottato la determina a contrarre. Per la parte privata la firma deve essere apposta dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di documenti legittimanti.
L'Ufficio contratti calcola i diritti di segreteria e le spese contrattuali, accerta le entrate da ripartire fra i soggetti roganti e procede agli adempimenti connessi con la registrazione, trascrizione e voltura dell'atto.
Salvo che non sia diversamente stabilito nella lex specialis di gara, la stipulazione del contratto interviene entro 60 giorni dalla comunicazione dell’adozione dell’aggiudicazione definitiva. E’ vietata la stipulazione del contratto prima che siano decorsi 35 giorni dall’invio ai concorrenti della comunicazione del provvedimento dirigenziale.
Qualora, senza giustificato motivo, l’aggiudicatario, convocato e diffidato, non si presenti per la stipulazione o non produca la documentazione richiesta, il Dirigente dell’Ufficio Contratti con apposita determinazione dichiara la decadenza dell’aggiudicazione, incamerando la cauzione provvisoria e provvedendo alla segnalazione all’AVCP. Con il medesimo atto può essere individuato il nuovo contraente mediante lo scorrimento della graduatoria di gara.
Art. 37 - Spese contrattuali
I contratti stipulati in forma pubblico-amministrativa o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata, sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria, in conformità alla normativa vigente.
Tutti i contratti sono assoggettati all'imposta di bollo e di registro, secondo le disposizioni di legge. Le spese di registrazione, di bollo e diritti di segreteria sono di norma a carico della controparte, salvo i casi di legge sul riparto delle stesse o eventuale motivata indicazione del Dirigente competente alla stipula.
Il versamento delle spese contrattuali e dei diritti di segreteria è effettuato prima della stipulazione del contratto, con bollettino di conto corrente o con bonifico bancario o con altre forme ritenute ammissibili dal Comune.
Art. 38 – Repertoriazione
Dopo la stipulazione, l’Ufficio Contratti provvede alla repertoriazione, alla registrazione e agli adempimenti prescritti dalla legge.
Gli originali degli atti immessi a repertorio sono conservati, a cura del segretario generale, presso l’Xxxxxxx Xxxxxxxxx, che provvede a trasmetterne copia agli uffici interessati.
Art. 39 - Cessione del contratto
E’ vietata la cessione, totale o parziale, del contratto.
La trasformazione societaria non configura un’ipotesi di cessione del contratto purché non venga modificata l’attività imprenditoriale e continuino a sussistere le condizioni e i requisiti necessari per l’esecuzione del contratto.
Nell’ipotesi di aggiudicazione ad un raggruppamento di imprese, dal momento della presentazione dell’offerta la composizione dell’associazione temporanea diviene immodificabile; nella fase di esecuzione contrattuale è legittima la variazione determinata da cause tassative previste dalla normativa e dalla disciplina contrattuale.
Art. 40 – Subcontratto
Nei casi in cui il contratto lo abbia espressamente previsto e, per gli affidamenti preceduti da gara, il contraente abbia reso apposita dichiarazione in sede di offerta, l’Amministrazione autorizza il subcontratto solo dopo aver chiesto ed ottenuto, almeno 20 giorni prima dell’inizio delle prestazioni subaffidate, il deposito del contratto derivato ed aver verificato sia l’idoneità tecnica per la parziale esecuzione contrattuale, sia l’assenza di preclusioni od impedimenti stabili dalla legge.
L’autorizzazione non comporta in nessun caso una limitazione degli obblighi e dei doveri derivanti dal contratto principale nè la costituzione di un rapporto giuridico tra il subcontraente e l’Amministrazione.
E’ facoltà dell’ente impegnarsi al pagamento diretto del subcontraente.
Art. 41 - Pagamenti, anticipi, cessione del credito
La disciplina contrattuale deve indicare le modalità ed i termini per il pagamento dei corrispettivi pattuiti.
Se non sono stabiliti tempi diversi, l’Amministrazione provvede ai propri pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del creditore. Non sono ammessi anticipi sui corrispettivi, tranne nei casi in cui la loro corresponsione sia espressamente legittimata dalla normativa.
La cessione del credito, stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata ed effettuata a favore di banche o intermediari finanziari, è efficace ed opponibile all’Amministrazione se entro quindici giorni dalla notifica ricevuta dall’ente non venga da questa comunicato alle parti il diniego di autorizzazione.
In ogni caso, l’Amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto.
Art. 42 - Revisione prezzi
Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica deve essere inserita una clausola di revisione del prezzo, precisando, in relazione alle specificità contrattuali, l’indice di riferimento e l’entità della maggiorazione riconosciuta.
Art. 43 – Garanzia provvisoria e definitiva
La Stazione appaltante chiede ai potenziali contraenti di corredare l’offerta presentata in sede di gara con una garanzia provvisoria di importo pari al 2% del valore del contratto, da prestare, a scelta del concorrente, mediante cauzione o fideiussione.
La garanzia deve contenere a pena di esclusione le seguenti clausole:
- rinuncia del beneficio della preventiva escussione;
- durata di 180 giorni decorrenti dalla scadenza del bando;
- operatività entro il termine di 15 giorni su semplice richiesta scritta (o forma equipollente che indichi l’esclusione della facoltà del garante di opporre le eccezioni spettanti al debitore principale);
- rinuncia ad eccepire il decorso del termine di cui all’art.1957 c.c..
La cauzione provvisoria viene restituita all’aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto e agli altri partecipanti in seguito all’adozione del provvedimento di aggiudicazione. L’amministrazione provvede all’escussione della garanzia nelle ipotesi previste dall’art.48 D. Lgs. 163/06 e nel caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all’aggiudicatario.
A copertura degli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali è chiesta al contraente idonea fideiussione, il cui importo viene fissato contrattualmente in una percentuale non inferiore al 10% del corrispettivo.
La validità temporale della garanzia definitiva deve necessariamente coincidere con la durata del contratto ed è svincolata al completo esaurimento del rapporto contrattuale. Oltre all’obbligo di reintegrazione della cauzione nell’ipotesi di parziale escussione, il contratto di fideiussione dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:
- di aver preso visione della documentazione di gara;
- di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- di rinunciare al termine semestrale previsto dall’art. 1957, 1° co. cod. civ.;
- di considerare valida la garanzia fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale principale, nei modi e limiti fissati dal capitolato speciale d’appalto;
- di obbligarsi a versare all’Ente, a prima richiesta, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minore richiesta.
La presentazione della cauzione definitiva in ogni caso non esclude la risarcibilità del danno maggiore subito dall’Amministrazione.
Art. 44 - Polizze assicurative
Ove la legge o il capitolato speciale prevedano a carico dell’aggiudicatario l’obbligo di stipulare polizza RCT (responsabilità civile verso terzi) o CAR (“Contractors All Risk”, esclusivamente in caso di lavori), le medesime polizze dovranno tenere indenne da qualsiasi responsabilità il Comune. E’ legittima la previsione di polizze ulteriori in relazione alla natura ed entità dell'appalto.
A tal fine è richiesto, prima della stipula del contratto o del verbale di consegna anticipata, il deposito di apposita polizza stipulata con primaria Compagnia d'Assicurazione, con l'espressa rinuncia del garante ad azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla assunzione del contratto. L'importo del massimale per ogni sinistro non potrà essere inferiore ad € 3.000.000,00 (tremilioni)”
Art. 45 - Risoluzione del contratto
Oltre alle cause previste dalla disciplina del codice civile o da speciali disposizioni di legge, la risoluzione del contratto ha luogo nei casi in esso espressamente indicati.
Per poter risolvere di diritto il rapporto contrattuale è necessario che siano puntualmente indicate le gravi inadempienze che giustifichino l’impossibilità della sua prosecuzione.
L’adozione della determinazione avente ad oggetto la risoluzione del contratto deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti alla controparte, fissando alla stessa un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
Dell’eventuale negativa valutazione delle argomentazioni prodotte deve essere data comunicazione all’interessato.
Art. 46 – Controversie
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 239 e 240 del D.Lgs n. 163/2006, l’Amministrazione devolve alla cognizione dell’autorità giudiziaria la soluzione delle controversie contrattuali dopo aver esperito un tentativo di mediazione.
Art. 47 - Collaudo
Ultimata l’esecuzione contrattuale, deve essere sempre accertata la corrispondenza della prestazione al contratto e alle regole dell’arte.
Per lo svolgimento delle operazioni di collaudo devono essere rispettati i tempi fissati dalla normativa o, in assenza di regolamentazione, stabiliti dalla disciplina contrattuale.
Con l’approvazione del collaudo, l’Amministrazione accetta la prestazione facendo proprie le risultanze della verifica compiuta.
Solo dopo aver accertato l’esattezza dell’adempimento e la conformità della prestazione eseguita a quella contrattualmente prevista potrà essere liquidato al contraente il corrispettivo dovuto.
Art. 48 - Proroga tecnica e rinnovo
E’ legittimo il temporaneo prolungamento del rapporto contrattuale, espressamente previsto da una clausola o determinato da sopravvenute circostanze che rendano necessaria la modifica della scadenza contrattuale, limitatamente al tempo necessario per l’espletamento della procedura di gara.
E’ vietato il rinnovo contrattuale.
Art. 49 - Entrata in vigore
Il presente regolamento, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, entra in vigore dopo 15 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il regolamento deve essere inserito nella raccolta dei regolamenti comunali e tenuto a disposizione online sul sito del Comune di Monza, perché il pubblico possa prenderne cognizione.