SOGLIA DI SBARRAMENTO Clausole campione

SOGLIA DI SBARRAMENTO. Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a almeno un punteggio pari a 50 (cinquanta). Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.
SOGLIA DI SBARRAMENTO. È stabilita una clausola di sbarramento secondo le linee guida n. 2 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. relative all’Offerta economicamente più vantaggiosa (approvate dal Consiglio dell’Autorità con Xxxxxxxx n. 1005 del 21.09.2016). Pertanto, chiusa la fase di valutazione delle offerte tecniche e di assegnazione dei relativi punteggi come indicato nel presente articolo, a seguito della riparametrazione di cui al precedente punto 14.4 saranno ammessi alla successiva fase di valutazione dell’“Offerta economica” i concorrenti che avranno ottenuto per l’offerta tecnica presentata un punteggio almeno pari a 50 punti su un massimo attribuibile di 65 punti.
SOGLIA DI SBARRAMENTO. Non si procederà all’apertura dell’offerta economica per quelle offerte tecniche che, a seguito delle operazioni di riparametrazione di cui al successivo punto 6.6), non raggiungano il punteggio minimo di 40 (quaranta) punti sul totale di settanta. La valutazione degli elementi quantitativi e qualitativi dell’offerta verrà effettuata dalla Commissione di Aggiudicazione di cui all’art. 77 del Codice in conformità alle disposizioni contenute nei documenti di gara da redigere sulla scorta delle indicazioni impartite dall’A.N.A.C. con le Linee Guida n. 2 approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005 del 21.09.2016.
SOGLIA DI SBARRAMENTO. Non saranno ammessi alla fase della valutazione dell’Offerta economica i concorrenti che in fase di valutazione dell’Offerta tecnica non abbiano ottenuto almeno un punteggio pari a 40. Si precisa inoltre che la procedura di rescaling non dovrà essere applicata in presenza di una sola offerta valida.
SOGLIA DI SBARRAMENTO. Come già più volte rammentato dall’Autorità (cfr., da ultimo, determinazione n. 7 del 2011), il Codice (art. 83, comma 2) prevede la possibilità di fissare una soglia minima di punteggio (soglia di sbarramento) che i concorrenti devono vedersi attribuire o acquisire, in relazione a taluni criteri di valutazione, in caso di utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La stazione appaltante può, quindi, stabilire, nei documenti di gara, che gli offerenti, in relazione ad alcuni criteri di valutazione ritenuti particolarmente importanti, debbano conseguire un punteggio – soglia minimo prestabilito, prescrivendo nel bando che, qualora tale soglia non venga raggiunta, non si procederà alla valutazione degli altri elementi dell’offerta, con conseguente esclusione dalla gara. Si rammenta che, come specificato nella determinazione n. 7 del 2011, nel caso in cui i criteri di valutazione siano suddivisi in sub criteri è necessario procedere alla cd riparametrazione dei coefficienti attribuiti ai singoli concorrenti con riferimento al criterio di partenza, al fine di garantire il rispetto dei rapporti tra i pesi stabiliti nel bando di gara. Tale operazione è indispensabile nel caso in cui sia prevista una soglia di sbarramento per evitare anomale restrizioni alla concorrenza e al principio di massima partecipazione. Il principio opera indipendentemente dalla previsione nel bando di gara.
SOGLIA DI SBARRAMENTO. Non saranno ammessi alla fase della valutazione dell’offerta economica i concorrenti che in fase di valutazione dell’offerta tecnica non abbiano ottenuto almeno un punteggio pari a 40. Il punteggio attribuito alle offerte economiche relativo al parametro P1 verrà calcolato secondo la seguente formula: dove: V(a) = Ra / Rmax Considerando che: V(a) = coefficiente della prestazione dell’offerta (a), variabile tra 0 e 1 Ra = valore (ribasso) inteso come differenza fra la base d’asta e il Prezzo Complessivo offerto dal concorrente (a) Rmax = valore (ribasso) inteso come differenza fra la base d’asta e il Prezzo Complessivo dell’offerta più conveniente. L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che abbia presentato un'offerta che, in possesso di tutti i requisiti minimi obbligatori, previsti dalle specifiche di cui al presente Capitolato tecnico, risulti aver conseguito il punteggio complessivo più elevato. I risultati saranno arrotondati al centesimo di punto maggiormente prossimo. Ai sensi dell’art. 69 del R.D. N. 827 del 23.05.1924, si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, per lotto unico di aggiudicazione, purché tecnicamente valida ed economicamente congrua. Si precisa che:  ASPAL può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  ASPAL si riserva, nel caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, o di nuove disposizioni nazionali/regionali concernenti l’oggetto dell’appalto, la facoltà di modificare, sospendere, revocare la presente procedura e di non procedere all’affidamento, senza pretese e diritti di sorta da parte dei partecipanti.
SOGLIA DI SBARRAMENTO. Qualora un concorrente non consegua un punteggio definitivo pari o superiore a 40 punti con la valutazione dei soli elementi dell’offerta tecnica, non si procederà all’apertura della relativa busta contenente l’offerta economica, escludendo lo stesso dalla procedura di gara.
SOGLIA DI SBARRAMENTO. Qualora l’offerta tecnica, prima della riparametrazione di cui di al successivo paragrafo, non totalizzi almeno 54 punti, sui 90 punti massimi previsti, la stessa sarà ritenuta insufficiente e inammissibile pertanto non si procederà all’apertura dell’offerta economica.
SOGLIA DI SBARRAMENTO. Non è prevista soglia di sbarramento dell’offerta tecnica.
SOGLIA DI SBARRAMENTO. Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 2 approvate con Deliberazione n. 1005 del 21 settembre 2016, saranno esclusi dalla Procedura - e, pertanto, non si procederà alla apertura della relativa offerta economica - i concorrenti ai quali, all’esito della valutazione delle offerte tecniche, in relazione ai criteri e ai sub-criteri di cui al precedente paragrafo 9.1, venga attribuito un “punteggio tecnico complessivo provvisorio” inferiore a 40 su 80 punti complessivi (c.d. soglia di sbarramento).