Common use of Segue Clause in Contracts

Segue. Come già quella di custodia, anche l’altra obbligazione principale posta a carico del depositario, vale a dire quella di restituzione del bene, è poi fatta oggetto di un più articolato ventaglio di disposizioni ad essa dedicate, oltre a quella definito- ria (art. 1766 c.c.) ed a quella sulla perdita non imputabile della detenzione (art. 1768 c.c.). Fa sostanzialmente applicazione delle regole generali sul termine di adempi- mento delle obbligazioni la norma sulla esigibilità del diritto di credito relativo alla riconsegna della cosa (art. 1771, comma 1, c.c.), soggetto peraltro a prescrizione ordinaria con decorrenza dal giorno della richiesta di restituzione. Così, il depo- sitario sarà tenuto a restituire il bene a semplice richiesta del depositante – questa ultima inverando, peraltro, atto di messa in mora – salvo che non sia stato conve- nuto un termine (di restituzione) a suo favore, come può bene accadere in funzione dell’interesse di fare un uso della cosa, laddove consentito, per un certo lasso di tempo, ovvero di maturare il diritto al corrispettivo55. La restituzione può tuttavia venire richiesta, ex art. 1771, cpv. ??, c.c., anche dallo stesso depositario, con il solo limite della eventuale sussistenza di un termine a favore del creditore (-depositante), anche qui sostanzialmente in linea con le previsioni generali dettate dagli artt. 1183-1185 c.c. Configurandosi, in tal caso, una precisa (e simmetrica) obbligazione a carico del depositante, consistente nel dover ricevere il bene, è peraltro pacifico che il ritardo nell’adempimento faccia scaturire, in capo a questi, una responsabilità per i danni conseguenti56. Quand’anche manchi ogni determinazione temporale il giudice può, d’altra parte, assegnare allo stesso tradens un congruo termine entro cui effettuare la presa 51 Cfr. Cass. 19 agosto 2009, n. 18419, cit. 52 Cfr. Cass. 28 ottobre 2010, n. 22803, cit. 53 Cfr. Cass. 6 maggio 2010, n. 10956, in Contratti, 2010, p. 417; Cass. 6 luglio 2006, n. 15364, cit. 54 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇, Deposito, in A. Palazzo e ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (a cura di), I contratti gratuiti, in Trattato dei contratti, diretto da ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Torino, 2008, pp. 383 ss., spec. 400-401. 55 Cfr. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Il deposito, cit., p. 525. 56 Ciò è quanto, per esempio, precisato dalla Corte di Cassazione, in relazione all’affidamento a società private, da parte dei comuni, del servizio di rimozione coattiva dei veicoli in sosta vietata, con custodia degli stessi fino a ritiro da parte dei proprietari; pattuito (e spirato), infatti, un termine finale di efficacia dell’obbligo di custodia ovvero venendo avanzata richiesta espressa da parte della società depositaria, è obbligo del comune – in qualità di depositante – provvedere al ritiro del mezzo depositato: cfr. Cass. 4 maggio 2011, n. 9751. in carico del bene, all’evidente scopo di consentirgli di apprestare gli spazi necessari e/o predisporre le cautele del caso, legate al rientro della cosa nella propria sfera di controllo e di rischio. Altre disposizioni concernenti la restituzione sono poi quelle che ne regolano il luogo di effettuazione e le spese relative (art. 1774 c.c.), la legittimazione attiva (art. 1777 c.c.)57 anche in caso di più depositanti e depositari (art. 1772 c.c.), l’esistenza di un soggetto terzo interessato al deposito (art. 1773 c.c.) ovvero la provenienza del bene da reato (art. 1778 c.c.). Una trasformazione dell’obbligazione restitutoria primaria, nell’obbligo suc- cedaneo di restituzione del corrispettivo è, poi prevista – salva la surrogazione a favore del depositante – in relazione al caso in cui l’erede del depositario abbia, in buona fede, alienato il bene a terzi (art. 1776 c.c.); è, viceversa, causa estintiva di quella medesima obbligazione l’acquisita conoscenza, da parte del depositario medesimo, che il bene gli appartenga (art. 1779 c.c.). A completamento di questa panoramica dedicata alla prestazione restitutoria e, per essa, ancora al regime di responsabilità ex recepto nel suo insieme, non può, infine, omettersi il riferimento ad un profilo di particolare rilievo ricostruttivo. Questo attiene precisamente alla non compensabilità tra il debito di restituzione e crediti eventualmente vantati dal depositario al rimborso delle spese o più sem- plicemente alla corresponsione di un premio (art. 1781 c.c.), per lo meno quante volte il deposito abbia causa onerosa e, quale oggetto mediato, cose fungibili58. Ciò, precisamente, essendo inequivoco il tenore dell’art. 1246, comma 1, n. 2, c.c. Altra cosa dalla compensazione è, tuttavia, il diritto di ritenzione che, quale tipica forma di autotutela, spetterà al depositario a fronte del mancato pagamento delle somme che gli siano dovute, vantando egli un privilegio speciale sul bene oggetto di deposito (art. 2761, comma 3, c.c.). Laddove, infatti, la compensazione mette capo ad un effetto di estinzione parziale o totale di due crediti contrapposti, l’esercizio della ritenzione semplice- mente pospone l’adempimento dell’obbligazione di restituzione, riproducendo così un effetto che solo in senso lato può essere accostato a quello dell’eccezione di inadempimento, questa presupponendo infatti una corrispettività – e simulta- neità d’adempimento – tra le due prestazioni che non è invece dato riscontrare tra restituzione e compenso59. 57 Cfr. Cass. 12 marzo 2010, n. 6048, in Notariato, 2010, p. 366. 58 Escluso resta, dunque, ex art. 1243 c.c., il caso in cui il contratto verta su beni infungibili. D’altra parte, sempre in relazione alle cose fungibili, se è vero che la ratio dell’art. 1246 risiede in ciò, che per i beni dati a deposito o concessi in comodato, il depositante (-comodante) conserva il possesso mediato sugli stessi, si comprendono le ragioni per le quali questo divieto non varrebbe anche in presenza di mancata individuazione dei beni fungibili depositati, atteso che in tal caso si determinerebbe un effetto traslativo ad essi relativo e la fattispecie slitterebbe sotto le insegne del deposito irregolare (art. 1782 c.c.). Si aggiunga poi che, in caso di deposito oneroso, l’esercizio del diritto di ritenzione da parte del depositario, se per un verso non fa venir meno l’obbligo di custodire in capo ad esso, gli garantisce il diritto al compenso per tutto il protrarsi della ritenzione: cfr. Cass. 16 luglio 1997, n. 6520, in Nuova giur. civ. comm., 1998, I, p. 205, con nota di ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.

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Sources: Deposito, Deposito

Segue. Come già quella L’aleatorietà della prestazione Elemento proprio, tanto del contratto di custodia, anche l’altra obbligazione principale posta a carico rendita vitalizia quanto del depositario, vale a dire quella contratto atipico di restituzione del bene, è poi fatta oggetto di un più articolato ventaglio di disposizioni ad essa dedicate, oltre a quella definito- ria (art. 1766 c.c.) ed a quella sulla perdita non imputabile della detenzione (art. 1768 c.c.). Fa sostanzialmente applicazione delle regole generali sul termine di adempi- mento delle obbligazioni la norma sulla esigibilità del diritto di credito relativo alla riconsegna della cosa (art. 1771, comma 1, c.c.), soggetto peraltro a prescrizione ordinaria con decorrenza dal giorno della richiesta di restituzione. Così, il depo- sitario sarà tenuto a restituire il bene a semplice richiesta del depositante – questa ultima inverando, peraltro, atto di messa in mora – salvo che non sia stato conve- nuto un termine (di restituzione) a suo favoremantenimento è, come può bene accadere in funzione dell’interesse di fare un uso noto, quello dell’aleatorietà [A favore della cosatesi della necessaria aleatorietà, laddove consentito, per un certo lasso di tempo, ovvero di maturare il diritto al corrispettivo55. La restituzione può tuttavia venire richiesta, ex art. 1771, cpv. ??, c.c., anche dallo stesso depositario, con il solo limite della eventuale sussistenza di un termine a favore del creditore (-depositante), anche qui sostanzialmente in linea con le previsioni generali dettate dagli artt. 1183-1185 c.c. Configurandosi, in tal caso, una precisa (e simmetrica) obbligazione a carico del depositante, consistente nel dover ricevere il bene, è peraltro pacifico che il ritardo nell’adempimento faccia scaturire, in capo a questi, una responsabilità per i danni conseguenti56. Quand’anche manchi ogni determinazione temporale il giudice può, d’altra parte, assegnare allo stesso tradens un congruo termine entro cui effettuare la presa 51 Cfr. Cass. 19 agosto 2009, n. 18419, cit. 52 Cfr. Cass. 28 ottobre 2010, n. 22803, cit. 53 Cfr. Cass. 6 maggio 2010, n. 10956, in Contratti, 2010, p. 417; Cass. 6 luglio 2006, n. 15364, cit. 54 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇, Deposito, in A. Palazzo e ▇. si veda ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (a cura di), I contratti gratuitiFonti e natura giuridica della rendita vitalizia, in Trattato dei contratti, diretto da ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇. , 1939, 10 ss.; ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Torinoop. cit., 2008153; ▇▇▇▇▇▇▇, pp. 383 Della rendita perpetua, in Commentario teorico-pratico al codice civile diretto da ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, Libro IV, Delle obbligazioni, Zanichelli, 1975, 67 ss.; ▇▇▇▇▇▇▇▇, spec. 400-401. 55 CfrRendita perpetua. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Il deposito, cit., p. 525. 56 Ciò è quanto81; Contra si ▇▇▇▇ ▇▇▇▇, per esempio, precisato dalla Corte Il difetto di Cassazionealea nella costituzione di rendita vitalizia, in relazione all’affidamento a società privateRiv. trim. dir. proc. civ., 1960, 353, secondo il quale non è necessaria l’aleatorietà del risultato economico ai fini dell’esistenza e della validità della rendita vitalizia]. Tale elemento ricorre allorché l’entità della prestazione dipenda dalla sorte, ovvero da parte dei comunifatti incerti o ignoti alle parti [La letteratura sui contratti aleatori può dirsi davvero sterminata. Ex plurimis, del servizio di rimozione coattiva dei veicoli in sosta vietata▇▇▇▇▇▇▇, con custodia degli stessi fino a ritiro da parte dei proprietari; pattuito voce Alea, aleatori (e spiratocontratti), infattiin Dig. it., un termine finale II, Utet, 1893, 253; ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, voce Alea, in Nuovo dig. it., I, ▇▇▇▇, 1937, 306 ss.; ▇▇▇▇▇▇▇▇, Dottrina generale del contratto, ▇▇▇▇▇▇▇, 1946, 203; ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇, alea ed alea normale del contratto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1948, 769 ss.; ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Alea e rischio nel contratto, ESI, 1997, passim.], volendo gli stipulanti assumersi il rischio di efficacia dell’obbligo vedere accrescere o diminuire l’entità delle prestazioni dedotte in contratto. La rendita vitalizia di custodia ovvero venendo avanzata richiesta espressa da parte della società depositaria, è obbligo del comune – in qualità di depositante – provvedere al ritiro del mezzo depositato: cfrcui all’art. Cass. 4 maggio 2011, n. 9751. in carico del bene, all’evidente scopo di consentirgli di apprestare gli spazi necessari e/o predisporre le cautele del caso, legate al rientro della cosa nella propria sfera di controllo e di rischio. Altre disposizioni concernenti la restituzione sono poi quelle che ne regolano il luogo di effettuazione e le spese relative (art. 1774 1872 c.c.), benchè non rientrante espressamente tra i contratti aleatori, rimane assoggettata ad un elevato grado di incertezza per cui la legittimazione attiva (art. 1777 c.c.)57 anche in caso di più depositanti e depositari (art. 1772 c.c.), l’esistenza mancanza dell’alea determina la nullità del contratto per assenza di un soggetto terzo interessato al deposito (art. 1773 c.c.) ovvero la provenienza del bene da reato (art. 1778 c.c.). Una trasformazione dell’obbligazione restitutoria primaria, nell’obbligo suc- cedaneo di restituzione del corrispettivo è, poi prevista – salva la surrogazione a favore del depositante – in relazione al caso in cui l’erede del depositario abbia, in buona fede, alienato il bene a terzi (art. 1776 c.c.); è, viceversa, causa estintiva di quella medesima obbligazione l’acquisita conoscenza, da parte del depositario medesimo, che il bene gli appartenga (art. 1779 c.c.). A completamento di questa panoramica dedicata alla prestazione restitutoria e, per essa, ancora al regime di responsabilità ex recepto nel suo insieme, non può, infine, omettersi il riferimento ad un profilo di particolare rilievo ricostruttivo. Questo attiene precisamente alla non compensabilità tra il debito di restituzione e crediti eventualmente vantati dal depositario al rimborso delle spese o più sem- plicemente alla corresponsione di un premio (art. 1781 c.c.), per lo meno quante volte il deposito abbia causa onerosa e, quale oggetto mediato, cose fungibili58. Ciò, precisamente, essendo inequivoco il tenore dell’art. 1246, comma 1, n. 2, c.c. Altra cosa dalla compensazione è, tuttavia, il diritto di ritenzione che, quale tipica forma di autotutela, spetterà al depositario a fronte del mancato pagamento delle somme che gli siano dovute, vantando egli un privilegio speciale sul bene oggetto di deposito (art. 2761, comma 3, c.c.). Laddove, infatti, la compensazione mette capo ad un effetto di estinzione parziale o totale di due crediti contrapposti, l’esercizio della ritenzione semplice- mente pospone l’adempimento dell’obbligazione di restituzione, riproducendo così un effetto che solo in senso lato può essere accostato a quello dell’eccezione di inadempimento, questa presupponendo infatti una corrispettività – e simulta- neità d’adempimento – tra le due prestazioni che non è invece dato riscontrare tra restituzione e compenso59. 57 requisito strutturale dello stesso [Cfr. Cass. 12 marzo 2010▇▇▇▇▇▇▇, n. 6048“Vitalizio assistenziale” e nullità per mancanza di alea, in Notariato, 2010, p. 3663, 274.]. 58 Escluso restaAnche in giurisprudenza si sostiene che l’alea sia un requisito essenziale del contratto di rendita vitalizia e che essa manchi qualora i vantaggi e le perdite dei contraenti siano già determinati al momento della conclusione dell’accordo [Ci si riferisce, dunquetra le tante, ex artalle seguenti pronunce. 1243 c.cCass., 15 maggio 1996, n. 4503, in Corr. giur., 1996, 11, 1265, con nota di ▇▇▇▇▇, Contratto di rendita vitalizia e nullità per mancanza di alea; Cass., 15 giugno 2009, n. 13869, in Notariato, 2010, 3, 271, con nota di MALVANO, “Vitalizio assistenziale” e nullità per mancanza di alea]. Precipuamente, si sostiene che l’alea debba ritenersi mancante qualora la rendita sia inferiore, pari o appena superiore al valore dei beni alienati a titolo di corrispettivo, ovvero qualora il caso vitaliziato sia affetto da grave malattia o sia di età particolarmente avanzata, tale da far presagire la sua morte in cui un lasso di tempo ravvicinato rispetto alla stipulazione del contratto. Naturalmente, come ampiamente risaputo, il giudizio di equivalenza o di sproporzione delle prestazioni delle parti ha rilievo soltanto all’atto della conclusione dell’accordo, essendo, irrilevante, ai fini dell’indagine sulla sussistenza dell’alea, il momento successivo [Il principio è ribadito in Cass., 19 luglio 2011, n. 15848, in Mass. Giust. civ., 2011, 7-8, 1085.]. Per un filone giurisprudenziale [Cass., sez. un., 18 agosto 1990, n. 8432, cit., Cass., 9 ottobre 1996, n. 8825, in Giust. civ., 1996, 1, 3143] il requisito dell’aleatorietà, sebbene sia comune al contratto di mantenimento ed alla rendita vitalizia, nel primo assume una maggiore valenza. Infatti, per la menzionata giurisprudenza, l’alea del contratto di mantenimento sarebbe divergente da quella della rendita vitalizia poiché ad essere incerta non sarebbe soltanto la durata della vita del beneficiario, ma anche, e soprattutto, l’ammontare delle prestazioni dovute dal vitaliziante. Sulla scorta di tali pronunce, parte della dottrina [TORRENTE, Vitalizio alimentare e risoluzione per inadempimento, in Giust. civ., 1958, 1, 604.; LANDRISCINA, op. cit., 822.] evidenzia la diversità tra contratto atipico di mantenimento e rendita vitalizia osservando che la maggior incertezza del primo pervade la causa del contratto, caratterizzandolo attraverso la duplice alea dell’ammontare delle prestazioni dedotte e della durata della vita del vitaliziato. Al profilo dell’aleatorietà della prestazione è collegato quello inerente alla liberalità ovvero all’onerosità del negozio stesso. Sussistendo il contratto verta su beni infungibilialeatorio quando i contraenti non abbiano precipuamente ab origine determinato la consistenza dei vantaggi e degli svantaggi, la mera sproporzione tra le prestazioni potrebbe indurre a considerare il negozio un contratto mixtum cum donatione. D’altra parteAnche nel caso di specie, uno dei motivi del ricorso per Cassazione, in particolare il secondo, era finalizzato ad ottenere una riqualificazione del contratto atipico di mantenimento come «donazione indiretta e/o negozio misto con donazione». In verità, lo squilibrio tra le prestazioni comporta causa liberale soltanto qualora emerga chiaramente l’animus donandi in capo all’alienante. Difatti, è sempre necessario indagare in relazione alle cose fungibiliconcreto la volontà delle parti al fine di stabilire se il negozio stipulato abbia causa onerosa o liberale [BOTTA, se è vero Alea e causa del contratto di mantenimento, in Notariato, 1999, 217 ss.; Cass., 29 maggio 2000, n. 7033, in Contratti, 2000, 869, con nota di ▇▇▇▇▇▇▇▇, Ancora in tema di vitalizio assistenziale, il quale riflette sulla sproporzione tra le prestazioni che potrebbe qualificare il contratto mixtum cum donatione o donazione modale soltanto qualora si accerti che la ratio dell’art. 1246 risiede in ciò, che sproporzione sia voluta per i beni dati a deposito o concessi in comodato, il depositante (-comodante) conserva il possesso mediato sugli stessi, si comprendono le ragioni per le quali questo divieto non varrebbe anche in presenza spirito di mancata individuazione dei beni fungibili depositati, atteso che in tal caso si determinerebbe un effetto traslativo ad essi relativo e la fattispecie slitterebbe sotto le insegne del deposito irregolare (art. 1782 c.c.). Si aggiunga poi che, in caso di deposito oneroso, l’esercizio del diritto di ritenzione da parte del depositario, se per un verso non fa venir meno l’obbligo di custodire liberalità in capo ad essoal donante; ancora in tema NATALI, gli garantisce il diritto al compenso Nuovi tasselli per tutto il protrarsi della ritenzione: cfr. Cass. 16 luglio 1997, n. 6520la disciplina del vitalizio alimentare, in Nuova giur. civ. comm., 19982010, I1, p. 205177.]. Nella sentenza in commento, i giudici di legittimità non dubitano dell’esistenza dell’aleatorietà del contratto e, anche in tema di negozio misto con donazione, statuiscono testualmente che «Con costante orientamento, questa Corte ha però affermato che il cosiddetto contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale), quale quello oggetto di lite, è essenzialmente caratterizzato dall’aleatorietà, la cui individuazione postula effettivamente la comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei - ovvero la capitalizzazione della rendita reale del bene-capitale trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante -, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento al momento di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca, in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato. A ciò si aggiunge, peraltro, che avendosi riguardo all’età ed allo stato di salute del vitaliziato, l’alea debba comunque escludersi - ed il contratto va perciò dichiarato nullo - se, al momento della conclusione, il beneficiario stesso fosse affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, e che ne abbia in effetti provocato la morte dopo breve tempo, o se questi avesse un’età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile. In alcuni precedenti di legittimità si è arrivati a concludere che Essendo queste, dunque, valutazioni di fatto, la Cassazione ritiene di dover censurare, invece, esclusivamente l’affermazione di diritto della Corte di secondo grado per la quale la prestazione del vitaliziante sarebbe svincolata da qualsiasi quantificazione economica. Alla luce del ragionamento sviluppato in sentenza, pertanto, vengono accolti i primi quattro motivi del ricorso, con nota di ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇conseguente cassazione della sentenza impugnata.

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Sources: Contratto Atipico Di Mantenimento

Segue. Come già quella Il rapporto tra tecniche di custodia, anche l’altra obbligazione principale posta produzione degli effetti giuridici sostanziali e processo. Diritti potestativi sostanziali e a carico del depositario, vale a dire quella di restituzione del bene, è poi fatta oggetto di un più articolato ventaglio di disposizioni ad essa dedicate, oltre a quella definito- ria necessario esercizio giudiziale. Sentenze dichiarative e sentenze costitutive (art. 1766 c.c.39) ed a quella sulla perdita non imputabile della detenzione (art. 1768 c.c.). Fa sostanzialmente applicazione delle regole generali sul termine di adempi- mento delle obbligazioni la norma sulla esigibilità del diritto di credito relativo alla riconsegna della cosa (art. 1771, comma 1, c.c.), soggetto peraltro a prescrizione ordinaria con decorrenza dal giorno della richiesta di restituzione. Così, il depo- sitario sarà tenuto a restituire il bene a semplice richiesta del depositante – questa ultima inverando, peraltro, atto di messa in mora – salvo che non sia stato conve- nuto un termine (di restituzione) a suo favore, come può bene accadere in funzione dell’interesse di fare un uso della cosa, laddove consentito, per un certo lasso di tempo, ovvero di maturare il diritto al corrispettivo55. La restituzione può tuttavia venire richiesta, ex art. 1771, cpv. ??, c.c., anche dallo stesso depositario, con il solo limite della eventuale sussistenza di un termine a favore del creditore (-depositante), anche qui sostanzialmente in linea con le previsioni generali dettate dagli artt. 1183-1185 c.c. Configurandosi, in tal caso, una precisa (e simmetrica) obbligazione a carico del depositante, consistente nel dover ricevere il bene, è peraltro pacifico che il ritardo nell’adempimento faccia scaturire, in capo a questi, una responsabilità per i danni conseguenti56. Quand’anche manchi ogni determinazione temporale il giudice può, d’altra parte, assegnare allo stesso tradens un congruo termine entro cui effettuare la presa 51 Cfr. Cass. 19 agosto 2009, n. 18419, cit. 52 Cfr. Cass. 28 ottobre 2010, n. 22803, cit. 53 Cfr. Cass. 6 maggio 2010, n. 10956, in Contratti, 2010, p. 417; Cass. 6 luglio 2006, n. 15364, cit. 54 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇, DepositoL’efficacia del giudicato civile nel tempo, in A. Palazzo e Milano, 1991, p. 135; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (a cura di), I contratti gratuiti, in Trattato dei contratti, diretto da ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ , Sistema di diritto processuale civile, vol. I, Padova, 1936, p. 145, che scrive: “le norme materiali determinano così la costituzione come la modificazione dei rapporti giuridici statuendone i presupposti; ora può darsi che, al fine di escludere ogni incertezza intorno alla modificazione, questa non sia consentita se l’applicazione della norma che la riguarda non sia fatta dal giudice e così questi non ne verifichi i presupposti”; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Torino, 2008Principii cit., pp. 383 ss.181-182, per cui il legislatore si orienta verso l’una o l’altra alternativa a seconda che, “per la natura del rapporto da costituire o da estinguere, sia più o meno utile nell’interesse del commercio, dell’ordine pubblico, dei diritti dei terzi, la certezza e la pubblicità inerente alla sentenza”; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Il concorso di azioni nella patologia della vendita. Diritto e processo, in Riv. dir. civ. 1989, I, p. 765, spec. 400792, secondo il quale la scelta legislativa è “ispirata dal grado elevato di certezza richiesto”; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Oggetto del giudicato cit., p. 248, per cui il provvedimento giurisdizionale viene richiesto per quei “rapporti percepiti più bisognosi di stabilità e certezza di assetto”; ▇. ▇▇▇▇▇, Ritardo cit., p. 22; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, I limiti oggettivi cit., pp. 140-401141; ▇. 55 ▇▇▇▇▇▇, Diritti potestativi cit., p. 40 ss.; I. ▇▇▇▇▇, Le azioni cit., p. 174. (40) Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Il deposito, Diritti potestativi cit., p. 525. 56 Ciò è quanto, 137: “se ora ci si domanda perché mai l’ordinamento esiga in certi casi che l’effetto giuridico si avveri in seguito e per esempio, precisato dalla Corte di Cassazione, in relazione all’affidamento a società private, da parte dei comuni, del servizio di rimozione coattiva dei veicoli in sosta vietata, con custodia degli stessi fino a ritiro da parte dei proprietari; pattuito (e spirato), infatti, un termine finale di efficacia dell’obbligo di custodia ovvero venendo avanzata richiesta espressa da parte il tramite della società depositaria, è obbligo del comune – in qualità di depositante – provvedere al ritiro del mezzo depositato: cfr. Cass. 4 maggio 2011, n. 9751. in carico del bene, all’evidente scopo di consentirgli di apprestare gli spazi necessari e/o predisporre le cautele del caso, legate al rientro della cosa nella propria sfera di controllo e di rischio. Altre disposizioni concernenti la restituzione sono poi quelle sentenza che ne regolano accerta il luogo di effettuazione e le spese relative (artfatto causale, possiamo trovarne la spiegazione nella tendenza dell’ordinamento alla conservazione delle situazioni giuridiche. 1774 c.cRiguardo a certi fatti ai quali l’ordinamento non attribuisce un rilievo tale da determinare senz’altro il mutamento della situazione giuridica, l’ordinamento subordina l’avverarsi dell’effetto all’accertamento giudiziale”.), la legittimazione attiva (art. 1777 c.c.)57 anche in caso di più depositanti e depositari (art. 1772 c.c.), l’esistenza di un soggetto terzo interessato al deposito (art. 1773 c.c.) ovvero la provenienza del bene da reato (art. 1778 c.c.). Una trasformazione dell’obbligazione restitutoria primaria, nell’obbligo suc- cedaneo di restituzione del corrispettivo è, poi prevista – salva la surrogazione a favore del depositante – in relazione al caso in cui l’erede del depositario abbia, in buona fede, alienato il bene a terzi (art. 1776 c.c.); è, viceversa, causa estintiva di quella medesima obbligazione l’acquisita conoscenza, da parte del depositario medesimo, che il bene gli appartenga (art. 1779 c.c.). A completamento di questa panoramica dedicata alla prestazione restitutoria e, per essa, ancora al regime di responsabilità ex recepto nel suo insieme, non può, infine, omettersi il riferimento ad un profilo di particolare rilievo ricostruttivo. Questo attiene precisamente alla non compensabilità tra il debito di restituzione e crediti eventualmente vantati dal depositario al rimborso delle spese o più sem- plicemente alla corresponsione di un premio (art. 1781 c.c.), per lo meno quante volte il deposito abbia causa onerosa e, quale oggetto mediato, cose fungibili58. Ciò, precisamente, essendo inequivoco il tenore dell’art. 1246, comma 1, n. 2, c.c. Altra cosa dalla compensazione è, tuttavia, il diritto di ritenzione che, quale tipica forma di autotutela, spetterà al depositario a fronte del mancato pagamento delle somme che gli siano dovute, vantando egli un privilegio speciale sul bene oggetto di deposito (art. 2761, comma 3, c.c.). Laddove, infatti, la compensazione mette capo ad un effetto di estinzione parziale o totale di due crediti contrapposti, l’esercizio della ritenzione semplice- mente pospone l’adempimento dell’obbligazione di restituzione, riproducendo così un effetto che solo in senso lato può essere accostato a quello dell’eccezione di inadempimento, questa presupponendo infatti una corrispettività – e simulta- neità d’adempimento – tra le due prestazioni che non è invece dato riscontrare tra restituzione e compenso59. 57 Cfr. Cass. 12 marzo 2010, n. 6048, in Notariato, 2010, p. 366. 58 Escluso resta, dunque, ex art. 1243 c.c., il caso in cui il contratto verta su beni infungibili. D’altra parte, sempre in relazione alle cose fungibili, se è vero che la ratio dell’art. 1246 risiede in ciò, che per i beni dati a deposito o concessi in comodato, il depositante (-comodante) conserva il possesso mediato sugli stessi, si comprendono le ragioni per le quali questo divieto non varrebbe anche in presenza di mancata individuazione dei beni fungibili depositati, atteso che in tal caso si determinerebbe un effetto traslativo ad essi relativo e la fattispecie slitterebbe sotto le insegne del deposito irregolare (art. 1782 c.c.). Si aggiunga poi che, in caso di deposito oneroso, l’esercizio del diritto di ritenzione da parte del depositario, se per un verso non fa venir meno l’obbligo di custodire in capo ad esso, gli garantisce il diritto al compenso per tutto il protrarsi della ritenzione: cfr. Cass. 16 luglio 1997, n. 6520, in Nuova giur. civ. comm., 1998, I, p. 205, con nota di ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.

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Sources: Tesi Di Dottorato

Segue. Come già quella La seduzione con promessa di custodiamatrimonio Un’ipotesi tutta particolare è costituita dalla sedu- zione con promessa di matrimonio, figura un tempo contemplata anche l’altra obbligazione principale posta a carico del depositario, vale a dire quella di restituzione del bene, è poi fatta oggetto di un più articolato ventaglio di disposizioni ad essa dedicate, oltre a quella definito- ria dal codice penale (art. 1766 c.c.) ed 526), che comminava la reclusione da tre mesi a quella sulla perdita non imputabile della detenzione due an- ni per chiunque “con promessa di matrimonio” avesse sedotto una donna minore di età, «inducen- dola in errore sul proprio stato di persona coniuga- ta» (art98); il capoverso stabiliva poi che «vi è sedu- zione quando vi è stata congiunzione carnale». 1768 c.c.La disposizione è stata peraltro abrogata dall’art. 1, leg- ge 15 febbraio 1996, n. 66 - Norme contro la violen- za sessuale (99). Fa sostanzialmente applicazione delle regole generali sul termine di adempi- mento delle obbligazioni la norma sulla esigibilità del diritto di credito relativo alla riconsegna La giurisprudenza assolutamente prevalente - in ciò seguita da una parte della cosa (artdottrina - ha sempre am- messo, ancora una volta ancorandosi all’art. 1771, comma 1, c.c.), soggetto peraltro a prescrizione ordinaria con decorrenza dal giorno della richiesta di restituzione. Così, il depo- sitario sarà tenuto a restituire il bene a semplice richiesta del depositante – questa ultima inverando, peraltro, atto di messa in mora – salvo che non sia stato conve- nuto un termine (di restituzione) a suo favore, come può bene accadere in funzione dell’interesse di fare un uso della cosa, laddove consentito, per un certo lasso di tempo, ovvero di maturare il diritto al corrispettivo55. La restituzione può tuttavia venire richiesta, ex art. 1771, cpv. ??, 2043 c.c., anche dallo stesso depositario, con il solo limite della eventuale sussistenza la possibilità di un termine a favore del creditore riconoscere alla donna (-depositante100), anche qui sostanzialmente in linea con le previsioni generali dettate dagli arttassenza dei presupposti di cui all’ora abro- gato art. 1183-1185 c.c526 c.p. Configurandosi(minore età della sedotta, in tal caso, una precisa (e simmetrica) obbligazione a carico del depositante, consistente nel dover ricevere il bene, è peraltro pacifico che il ritardo nell’adempimento faccia scaturire, stato di persona coniugata in capo a questial seduttore, una responsabilità elemento soggettivo limitato al dolo) (101) e al di là dei re- quisiti formali (così come dei termini speciali di de- cadenza) previsti per i danni conseguenti56la promessa dall’art. Quand’anche manchi ogni determinazione temporale il giudice può, d’altra parte, assegnare allo stesso tradens un congruo termine entro cui effettuare la presa 51 Cfr. Cass. 19 agosto 2009, n. 18419, cit. 52 Cfr. Cass. 28 ottobre 2010, n. 22803, cit. 53 Cfr. Cass. 6 maggio 2010, n. 10956, in Contratti, 2010, p. 417; Cass. 6 luglio 2006, n. 15364, cit. 54 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇, Deposito, in A. Palazzo e ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (a cura di), I contratti gratuiti, in Trattato dei contratti, diretto da ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Torino, 2008, pp. 383 ss., spec. 400-401. 55 Cfr. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Il deposito, cit., p. 525. 56 Ciò è quanto, per esempio, precisato dalla Corte di Cassazione, in relazione all’affidamento a società private, da parte dei comuni, del servizio di rimozione coattiva dei veicoli in sosta vietata, con custodia degli stessi fino a ritiro da parte dei proprietari; pattuito (e spirato), infatti, un termine finale di efficacia dell’obbligo di custodia ovvero venendo avanzata richiesta espressa da parte della società depositaria, è obbligo del comune – in qualità di depositante – provvedere al ritiro del mezzo depositato: cfr. Cass. 4 maggio 2011, n. 9751. in carico del bene, all’evidente scopo di consentirgli di apprestare gli spazi necessari e/o predisporre le cautele del caso, legate al rientro della cosa nella propria sfera di controllo e di rischio. Altre disposizioni concernenti la restituzione sono poi quelle che ne regolano il luogo di effettuazione e le spese relative (art. 1774 c.c.), la legittimazione attiva (art. 1777 c.c.)57 anche in caso di più depositanti e depositari (art. 1772 c.c.), l’esistenza di un soggetto terzo interessato al deposito (art. 1773 c.c.) ovvero la provenienza del bene da reato (art. 1778 c.c.). Una trasformazione dell’obbligazione restitutoria primaria, nell’obbligo suc- cedaneo di restituzione del corrispettivo è, poi prevista – salva la surrogazione a favore del depositante – in relazione al caso in cui l’erede del depositario abbia, in buona fede, alienato il bene a terzi (art. 1776 c.c.); è, viceversa, causa estintiva di quella medesima obbligazione l’acquisita conoscenza, da parte del depositario medesimo, che il bene gli appartenga (art. 1779 c.c.). A completamento di questa panoramica dedicata alla prestazione restitutoria e, per essa, ancora al regime di responsabilità ex recepto nel suo insieme, non può, infine, omettersi il riferimento ad un profilo di particolare rilievo ricostruttivo. Questo attiene precisamente alla non compensabilità tra il debito di restituzione e crediti eventualmente vantati dal depositario al rimborso delle spese o più sem- plicemente alla corresponsione di un premio (art. 1781 c.c.), per lo meno quante volte il deposito abbia causa onerosa e, quale oggetto mediato, cose fungibili58. Ciò, precisamente, essendo inequivoco il tenore dell’art. 1246, comma 1, n. 2, c.c. Altra cosa dalla compensazione è, tuttavia, il diritto di ritenzione che, quale tipica forma di autotutela, spetterà al depositario a fronte del mancato pagamento delle somme che gli siano dovute, vantando egli un privilegio speciale sul bene oggetto di deposito (art. 2761, comma 3, c.c.). Laddove, infatti, la compensazione mette capo ad un effetto di estinzione parziale o totale di due crediti contrapposti, l’esercizio della ritenzione semplice- mente pospone l’adempimento dell’obbligazione di restituzione, riproducendo così un effetto che solo in senso lato può essere accostato a quello dell’eccezione di inadempimento, questa presupponendo infatti una corrispettività – e simulta- neità d’adempimento – tra le due prestazioni che non è invece dato riscontrare tra restituzione e compenso59. 57 Cfr. Cass. 12 marzo 2010, n. 6048, in Notariato, 2010, p. 366. 58 Escluso resta, dunque, ex art. 1243 81 c.c., il caso in cui il contratto verta su beni infungibilirisarcimento dei danni conseguenti alla traditio cor- poris causalmente determinata dalla promessa di ma- trimonio. D’altra parteSecondo questa tesi, sempre in relazione alle cose fungibilipoi, se è vero che la ratio dell’art. 1246 risiede in ciò, che per i beni dati a deposito o concessi in comodatonella valutazio- ne di siffatto pregiudizio, il depositante (-comodante) conserva il possesso mediato sugli stessi, giudice non si comprendono le ragioni per le quali questo divieto non varrebbe anche in presenza di mancata individuazione trovereb- be vincolato al rispetto dei beni fungibili depositati, atteso che in tal caso si determinerebbe un effetto traslativo ad essi relativo e la fattispecie slitterebbe sotto le insegne del deposito irregolare (artlimiti imposti dall’art. 1782 81 c.c., al punto da poter liquidare pure il nocumento derivante dalla perdita di occasioni matrimoniali (102), o dal mantenimento della prole eventual- mente nata dall’unione sessuale (103). Si aggiunga poi cheQuesto indirizzo dottrinale e giurisprudenziale, riba- dito in caso sede di deposito onerosolegittimità, l’esercizio del diritto di ritenzione da parte del depositarioanche mediante il richia- mo al principio della libertà sessuale, se per un verso non fa venir meno l’obbligo di custodire in capo ad esso, gli garantisce il diritto al compenso per tutto il protrarsi della ritenzione: cfr. Cass. 16 luglio 1997, n. 6520, in Nuova giur. civ. comm., 1998, I, p. 205, con nota di ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.cui la seduzio-

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Sources: Promessa Di Matrimonio

Segue. Come già quella Di diverso avviso, pare al contrario, essere il Tribunale di custodia, anche l’altra obbligazione principale posta a carico Milano Sentenza di dichiarazione inammissibilità procedura n. 38/2016 – Milano del depositario, vale a dire quella di restituzione del bene, è poi fatta oggetto di un più articolato ventaglio di disposizioni ad essa dedicate, oltre a quella definito- ria (art. 1766 c.c.) ed a quella sulla perdita non imputabile della detenzione (art. 1768 c.c.). Fa sostanzialmente applicazione delle regole generali sul termine di adempi- mento delle obbligazioni la norma sulla esigibilità del diritto di credito relativo alla riconsegna della cosa (art. 1771, comma 1, c.c.), soggetto peraltro a prescrizione ordinaria con decorrenza dal giorno della richiesta di restituzione. Così, il depo- sitario sarà tenuto a restituire il bene a semplice richiesta del depositante – questa ultima inverando, peraltro, atto di messa in mora – salvo che non sia stato conve- nuto un termine (di restituzione) a suo favore, come può bene accadere in funzione dell’interesse di fare un uso della cosa, laddove consentito, per un certo lasso di tempo, ovvero di maturare il diritto al corrispettivo55. La restituzione può tuttavia venire richiesta, ex art. 1771, cpv. ??, c.c., anche dallo stesso depositario, con il solo limite della eventuale sussistenza di un termine a favore del creditore (-depositante), anche qui sostanzialmente in linea con le previsioni generali dettate dagli artt. 1183-1185 c.c. Configurandosi, in tal caso, una precisa (e simmetrica) obbligazione a carico del depositante, consistente nel dover ricevere il bene, è peraltro pacifico che il ritardo nell’adempimento faccia scaturire, in capo a questi, una responsabilità per i danni conseguenti56. Quand’anche manchi ogni determinazione temporale il giudice può, d’altra parte, assegnare allo stesso tradens un congruo termine entro cui effettuare la presa 51 Cfr. Cass. 19 agosto 2009, n. 18419, cit. 52 Cfr. Cass. 28 ottobre 2010, n. 22803, cit. 53 Cfr. Cass. 6 maggio 2010, n. 10956, in Contratti, 2010, p. 417; Cass. 6 luglio 2006, n. 15364, cit. 54 Cfr. ▇. 26 Luglio 2016 Dott.ssa ▇▇▇▇▇▇, Deposito, in A. Palazzo e ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (In ogni caso, i sottoscritto quale consulente del debitore ed advisor. in una procedura presso il Tribunale di Bologna il quale ha prima ammesso una snc ed i due soci illimitatamente responsabili di una società sotto soglia, prima all’accordo, poi successivamente trasformato in corso di relazione di fattibilità in liquidazione del patrimonio in quanto non ne esistevano le condizioni, aprendo la procedura il 13 Marzo 2017 Non sembrerebbe possibile che l’erede per il defunto possa presentare domanda di ammissione alla procedura, a cura diciò ostando l’applicazione in via analogica dell’art.11 della L.F. La norma testualmente recita: • “L’imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell’articolo precedente. L’erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l’eredità non sia già confusa con il suo patrimonio; l’erede che chiede il fallimento del defunto non e soggetto agli obblighi di deposito di cui agli articoli 14 e 16, secondo ▇▇▇▇▇, n. 3). • Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile Sono soggetti che esercitano attività senza fine di lucro, I contratti gratuitie che hanno una rilevanza sociale potendosi occupare, fra le altre, di assistenza sociale, cooperazione e solidarietà internazionale, promozione del volontariato, tutela dei diritti etc. Tali enti , quando svolgono parzialmente attività commerciale, sono da ritenersi assoggettabili alle procedure concorsuali e per espressa previsione di legge alla liquidazione coatta amministrativa in Trattato dei contrattiparticolare – a condizione che ricorrano le condizioni di cui all’art. 2 secondo comma, diretto da ▇della legge fallimentare. La dinamica giurisprudenziale in merito ai criteri soggettivi di accesso di alcune delle categorie sopra elencate, ha generato anche problematiche secondarie che di seguito andiamo ad analizzare. la Fondazione riconosciuta ex art.14 e ss c.c. essendo soggetto non fallibile, può accedere alle procedure previste dalla 3/2012, ma anche la fondazione è soggetta a fallimento, se svolge un’attività imprenditoriale di natura commerciale. il travagliato percorso della procedura per accordo di composizione della crisi presentato dall’Istituto ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ – IPAB di Mogliano Veneto ( TV) il quale si occupa per la Regione Veneto all’assistenza degli anziani. In data 20 Dicembre 2013 l’Istituto ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ presenta al Tribunale di Treviso competente per territorio istanza di nomina di un professionista/occ ai sensi della legge 3/2012 • In data 10 Febbraio 2014 il Presidente del Tribunale di Treviso nomina il Professionista • In data 19 Marzo 2015 viene depositato il piano di accordo di composizione • In data 19 Maggio 2015 il Tribunale di Treviso fissa l’udienza • In data 09 Dicembre 2015 il Giudice Delegato OMOLOGA il piano di Accordo • In data 12 Maggio 2016 il Tribunale di Treviso, Sez. II – Pres. Rel. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ REVOCA l’omologa, Torino, 2008, pp. 383 ss., spec. 400-401. 55 Cfr. ritenendo l’ Istituto ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ soggetto alle procedure Fallimentari • Migliore esito ha avuto il caso della Croce d’Oro di Prato, storica associazione di volontariato no – profit, che si occupa dal 1905 dei servizi di assistenza, ed in particolare del trasporto in ambulanza e del 118 • In data 27 luglio 2015 il Tribunale di Prato, ha emesso il decreto di omologazione dell’accordo di composizione della crisi presentato dall’onlus in data 15 maggio. • L’omologa, consentirà alla Croce d’Oro di continuare la propria attività sociale, salvaguardando anche i propri dipendenti. • Il depositoPiano prevede la dismissione di alcuni edifici di proprietà della Onlus, cit.con la quale si potrà garantire la continuità aziendale, p. 525. 56 Ciò è quanto, per esempio, precisato dalla Corte di Cassazionepagare integralmente i creditori privilegiati, in relazione all’affidamento primis i dipendenti, mentre ai chirografari verrà liquidato il 10% dell’importo del credito originario. • Come si può osservare quindi, la legge 3/2012 applicata al settore no-profit permette di salvare attività socialmente utili, diversamente destinate alla liquidazione. Anche l’imprenditore agricolo, in quanto soggetto non fallibile, può accedere alla procedura di sovraindebitamento. E’ comunque necessario verificare al riguardo, le molteplici implicazioni conseguenti a società privatetale “status” in quanto la nozione di imprenditore agricolo con la modifica dell'art. 2135 c.c. (ad opera del d.lgs. n. 228/2001 e, da parte dei comunisi veda anche il d.lgs. n. 226/2001 relativo all'imprenditore ittico), ha attenuato fortemente, il confine tra le categorie dell'imprenditore agricolo e dell’imprenditore commerciale. Nell’orientamento maggioritario della giurisprudenza la distinzione tra i due poggia più su elementi di natura qualitativa che quantitativa. Pertanto è configurabile quale imprenditore agricolo colui che esercita quale attività prevalente, la conduzione e la coltivazione del servizio fondo, assumendo di rimozione coattiva dei veicoli in sosta vietata, con custodia degli stessi fino a ritiro da parte dei proprietari; pattuito converso la qualifica di imprenditore commerciale (e spirato), infatti, un termine finale di efficacia dell’obbligo di custodia ovvero venendo avanzata richiesta espressa da parte della società depositaria, è obbligo del comune – in qualità di depositante – provvedere al ritiro del mezzo depositato: cfr. Cass. 4 maggio 2011, n. 9751. in carico del bene, all’evidente scopo di consentirgli di apprestare gli spazi necessari e/o predisporre le cautele del caso, legate al rientro della cosa nella propria sfera di controllo e di rischio. Altre disposizioni concernenti la restituzione sono poi quelle che ne regolano il luogo di effettuazione e le spese relative (art. 1774 c.c.), la legittimazione attiva (art. 1777 c.c.)57 anche in caso di più depositanti e depositari (art. 1772 c.c.), l’esistenza di un soggetto terzo interessato al deposito (art. 1773 c.c.quindi fallibile) ovvero la provenienza del bene da reato (art. 1778 c.c.). Una trasformazione dell’obbligazione restitutoria primaria, nell’obbligo suc- cedaneo di restituzione del corrispettivo è, poi prevista – salva la surrogazione a favore del depositante – in relazione al nel caso in cui l’erede del depositario abbial’attività commerciale sia prevalente, in buona fede, alienato il bene a terzi (art. 1776 c.c.); è, viceversa, causa estintiva termini quantitativi e qualitativi Al proposito valgano le sentenze di quella medesima obbligazione l’acquisita conoscenza, da parte del depositario medesimo, che il bene gli appartenga (art. 1779 c.c.). A completamento di questa panoramica dedicata alla prestazione restitutoria e, per essa, ancora al regime di responsabilità ex recepto nel suo insieme, non può, infine, omettersi il riferimento ad un profilo di particolare rilievo ricostruttivo. Questo attiene precisamente alla non compensabilità tra il debito di restituzione e crediti eventualmente vantati dal depositario al rimborso delle spese o più sem- plicemente alla corresponsione di un premio (art. 1781 c.c.), per lo meno quante volte il deposito abbia causa onerosa e, quale oggetto mediato, cose fungibili58. Ciò, precisamente, essendo inequivoco il tenore dell’art. 1246, comma 1, n. 2, c.c. Altra cosa dalla compensazione è, tuttavia, il diritto di ritenzione che, quale tipica forma di autotutela, spetterà al depositario a fronte del mancato pagamento delle somme che gli siano dovute, vantando egli un privilegio speciale sul bene oggetto di deposito (art. 2761, comma 3, c.c.). Laddove, infatti, la compensazione mette capo ad un effetto di estinzione parziale o totale di due crediti contrapposti, l’esercizio della ritenzione semplice- mente pospone l’adempimento dell’obbligazione di restituzione, riproducendo così un effetto che solo in senso lato può essere accostato a quello dell’eccezione di inadempimento, questa presupponendo infatti una corrispettività – e simulta- neità d’adempimento – tra le due prestazioni che non è invece dato riscontrare tra restituzione e compenso59. 57 Cfr. cui : Cass. 12 marzo 2010, Civ. n. 6048, in Notariato, 2010, p. 366. 58 Escluso resta, dunque, ex art. 1243 c.c., il caso in 24995/2010; a cui il contratto verta su beni infungibili. D’altra parte, sempre in relazione alle cose fungibili, se è vero che la ratio dell’art. 1246 risiede in ciò, che per i beni dati a deposito o concessi in comodato, il depositante (-comodante) conserva il possesso mediato sugli stessi, si comprendono le ragioni per le quali questo divieto non varrebbe anche in presenza di mancata individuazione dei beni fungibili depositati, atteso che in tal caso si determinerebbe un effetto traslativo ad essi relativo e la fattispecie slitterebbe sotto le insegne del deposito irregolare (art. 1782 c.c.). Si aggiunga poi che, in caso di deposito oneroso, l’esercizio del diritto di ritenzione da parte del depositario, se per un verso non fa venir meno l’obbligo di custodire in capo ad esso, gli garantisce il diritto al compenso per tutto il protrarsi della ritenzione: cfr. Cass. 16 luglio 1997, n. 6520, in Nuova giur. civ. comm., 1998, I, p. 205, con nota di ▇add. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇. ▇. ▇▇▇ del 26 aprile 2012. Cass,Civ. n. 16614/2016 Prima Sezione dell’8 Agosto 2016 – Presidente ▇▇▇▇▇▇.

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Sources: Sovraindebitamento

Segue. Come già quella di custodiaI danni non patrimoniali Venendo al tema dei danni morali (si pensi, anche l’altra obbligazione principale posta a carico del depositario, vale a dire quella di restituzione del bene, è poi fatta oggetto di un più articolato ventaglio di disposizioni ad essa dedicate, oltre a quella definito- ria (art. 1766 c.c.) ed a quella sulla perdita non imputabile della detenzione (art. 1768 c.c.). Fa sostanzialmente applicazione delle regole generali sul termine di adempi- mento delle obbligazioni la norma sulla esigibilità del diritto di credito relativo alla riconsegna della cosa (art. 1771, comma 1, c.c.), soggetto peraltro a prescrizione ordinaria con decorrenza dal giorno della richiesta di restituzione. Così, il depo- sitario sarà tenuto a restituire il bene a semplice richiesta del depositante – questa ultima inverando, peraltro, atto di messa in mora – salvo che non sia stato conve- nuto un termine (di restituzione) a suo favore, come può bene accadere in funzione dell’interesse di fare un uso della cosa, laddove consentito, per un certo lasso di tempo, ovvero di maturare il diritto al corrispettivo55. La restituzione può tuttavia venire richiesta, ex art. 1771, cpv. ??, c.ces., anche dallo stesso depositario, con il solo limite della eventuale sussistenza di un termine a favore del creditore (-depositante), anche qui sostanzialmente in linea con le previsioni generali dettate dagli artt. 1183-1185 c.c. Configurandosi, in tal caso, re circostanza dedotta dalla sig.ra P. che i divani siano stati una precisa (e simmetrica) obbligazione a carico del depositante, consistente nel dover ricevere il bene, è peraltro pacifico che il ritardo nell’adempimento faccia scaturire, in capo a questi, una responsabilità per i danni conseguenti56. Quand’anche manchi ogni determinazione temporale il giudice può, d’altra parte, assegnare allo stesso tradens un congruo termine entro cui effettuare la presa 51 Cfr. Cass. 19 agosto 2009, n. 18419, cit. 52 Cfr. Cass. 28 ottobre 2010, n. 22803, cit. 53 Cfr. Cass. 6 maggio 2010, n. 10956, in Contratti, 2010, p. 417; Cass. 6 luglio 2006, n. 15364, cit. 54 Cfrdonazione ricevuta dal sig. ▇. ▇▇▇▇▇▇, Deposito, in A. Palazzo e ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (a cura di), I contratti gratuiti, in Trattato dei contratti, diretto da ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Torino, 2008, pp. 383 ss., spec. 400-401. 55 Cfr. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Il deposito, cit., p. 525. 56 Ciò vista delle nozze è quanto, per esempio, precisato dalla Corte rimasta priva di Cassazioneriscontro; pertanto, in relazione all’affidamento a società privatetale spesa sopportata con- giuntamente dai coniugi, da parte dei comuni, dovrà essere riconosciuto un risarci- mento pari alla metà del servizio valore ossia Euro 2029,92. Andrà accol- ta la domanda attorea di rimozione coattiva dei veicoli in sosta vietata, con custodia degli stessi fino a ritiro da parte dei proprietari; pattuito (e spirato), infatti, un termine finale di efficacia dell’obbligo di custodia ovvero venendo avanzata richiesta espressa da parte della società depositaria, è obbligo del comune – in qualità di depositante – provvedere al ritiro del mezzo depositato: cfr. Cass. 4 maggio 2011, n. 9751. in carico del bene, all’evidente scopo di consentirgli di apprestare gli spazi necessari e/o predisporre le cautele del caso, legate al rientro della cosa nella propria sfera di controllo e di rischio. Altre disposizioni concernenti la restituzione sono poi quelle che ne regolano il luogo di effettuazione e le spese relative (art. 1774 c.c.), la legittimazione attiva (art. 1777 c.c.)57 anche in caso di più depositanti e depositari (art. 1772 c.c.), l’esistenza di un soggetto terzo interessato al deposito (art. 1773 c.c.) ovvero la provenienza del bene da reato (art. 1778 c.c.). Una trasformazione dell’obbligazione restitutoria primaria, nell’obbligo suc- cedaneo di restituzione del corrispettivo è, poi prevista – salva la surrogazione a favore del depositante – risarcimento in relazione al caso in cui l’erede ai canoni di lo- cazione corrisposti dai coniugi successivamente alla rottura del depositario abbiafi- danzamento, trattandosi evidentemente di spesa conseguente alla rottura ingiustificata del fidanzamento; la domanda andrà ac- colta limitatamente alla mensilità del luglio 2002, in buona fede, alienato relazione alla quale sussiste uno specifico riscontro (prod. 1 di parte convenu- ta) sull’avvenuto pagamento tramite bonifico dal conto corrente comune alle parti; pertanto il bene risarcimento in relazione a terzi (arttale voce di spesa andrà determinato in Euro 368,43 pari alla metà del ca- none corrisposto. 1776 c.c.); è, viceversa, causa estintiva Appare infondata la domanda di quella medesima obbligazione l’acquisita conoscenza, da parte del depositario medesimo, che il bene gli appartenga (artrisarcimento in relazione all’attività prestata dal sig. 1779 c.c.). A completamento di questa panoramica dedicata alla prestazione restitutoria e, R. per essa, ancora al regime di responsabilità ex recepto nel suo insiemela ristrutturazione del- l’appartamento, non puòtrattandosi di obbligazione contratto o spesa sostenuta in vista del matrimonio. Analogamente, infinepriva di fonda- tezza è la domanda di risarcimento per la differenza di versamen- ti effettuati sul conto corrente comune, omettersi il riferimento ad un profilo trattandosi evidentemen- te di particolare rilievo ricostruttivo. Questo attiene precisamente alla ipotesi non compensabilità tra il debito di restituzione e crediti eventualmente vantati dal depositario riconducibile al rimborso delle spese o più sem- plicemente alla corresponsione di un premio (art. 1781 c.c.), per lo meno quante volte il deposito abbia causa onerosa e, quale oggetto mediato, cose fungibili58. Ciò, precisamente, essendo inequivoco il tenore contenuto dell’art. 1246, comma 1, n. 2, 81 c.c. Altra cosa dalla compensazione è, tuttavia, Alla lu- ce di quanto precede il diritto di ritenzione che, quale tipica forma di autotutela, spetterà al depositario a fronte del mancato pagamento delle somme che gli siano dovute, vantando egli un privilegio speciale sul bene oggetto di deposito (art. 2761, comma 3, c.c.). Laddove, infatti, la compensazione mette capo ad un effetto di estinzione parziale o totale di due crediti contrapposti, l’esercizio della ritenzione semplice- mente pospone l’adempimento dell’obbligazione di restituzione, riproducendo così un effetto che solo in senso lato può essere accostato a quello dell’eccezione di inadempimento, questa presupponendo infatti una corrispettività – e simulta- neità d’adempimento – tra le due prestazioni che non è invece dato riscontrare tra restituzione e compenso59. 57 Cfr. Cass. 12 marzo 2010, n. 6048, in Notariato, 2010, p. 366. 58 Escluso resta, dunque, ex art. 1243 c.c., il caso in cui il contratto verta su beni infungibili. D’altra parte, sempre in relazione alle cose fungibili, se è vero che la ratio danno risarcibile ai sensi dell’art. 1246 risiede 81 c.c. potrà essere determinato in ciòEuro 3318,35, somma che per i beni dati a deposito o concessi andrà ri- valutata di anno in comodatoanno sulla base degli indici ISTAT dalla data del danno (riferibile al giugno 2002, il depositante (-comodantequando è stata ricusata la pro- messa di matrimonio) conserva il possesso mediato sugli stessi, si comprendono le ragioni per le quali questo divieto non varrebbe alla data della pronuncia passata in giudi- cato; saranno anche in presenza di mancata individuazione dei beni fungibili depositati, atteso che in tal caso si determinerebbe un effetto traslativo ad essi relativo e la fattispecie slitterebbe sotto le insegne del deposito irregolare (art. 1782 c.cdovuti gli interessi compensativi dalla data dell’illecito fino all’effettivo pagamento».). Si aggiunga poi che, in caso di deposito oneroso, l’esercizio del diritto di ritenzione da parte del depositario, se per un verso non fa venir meno l’obbligo di custodire in capo ad esso, gli garantisce il diritto al compenso per tutto il protrarsi della ritenzione: cfr. Cass. 16 luglio 1997, n. 6520, in Nuova giur. civ. comm., 1998, I, p. 205, con nota di ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.

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Sources: Promessa Di Matrimonio

Segue. Come già quella Art. 23 d.l. n. 133 del 2014: la disciplina dei contratti di custodia, anche l’altra obbligazione principale posta a carico del depositario, vale a dire quella di restituzione del bene, è poi fatta oggetto di un più articolato ventaglio di disposizioni ad essa dedicate, oltre a quella definito- ria (art. 1766 c.c.) ed a quella sulla perdita non imputabile della detenzione (art. 1768 c.c.). Fa sostanzialmente applicazione delle regole generali sul termine di adempi- mento delle obbligazioni la norma sulla esigibilità del diritto di credito relativo alla riconsegna della cosa (art. 1771, comma 1, c.c.), soggetto peraltro a prescrizione ordinaria con decorrenza dal giorno della richiesta di restituzione. Così, il depo- sitario sarà tenuto a restituire il bene a semplice richiesta del depositante – questa ultima inverando, peraltro, atto di messa in mora – salvo che non sia stato conve- nuto un termine (di restituzione) a suo favore, come può bene accadere godimento in funzione dell’interesse di fare un uso della cosa, laddove consentito, per un certo lasso di tempo, ovvero di maturare il diritto al corrispettivo55. La restituzione può tuttavia venire richiesta, ex art. 1771, cpv. ??, c.c., anche dallo stesso depositario, con il solo limite della eventuale sussistenza di un termine a favore del creditore (-depositante), anche qui sostanzialmente in linea con le previsioni generali dettate dagli artt. 1183-1185 c.c. Configurandosi, in tal caso, una precisa (e simmetrica) obbligazione a carico del depositante, consistente nel dover ricevere il bene, è peraltro pacifico che il ritardo nell’adempimento faccia scaturire, in capo a questi, una responsabilità per i danni conseguenti56. Quand’anche manchi ogni determinazione temporale il giudice può, d’altra parte, assegnare allo stesso tradens un congruo termine entro cui effettuare la presa 51 Cfr. Cass. 19 agosto 2009, n. 18419, cit. 52 Cfr. Cass. 28 ottobre 2010, n. 22803, cit. 53 Cfr. Cass. 6 maggio 2010, n. 10956, in Contratti, 2010, p. 417; Cass. 6 luglio 2006, n. 15364, cit. 54 successiva alienazione 47 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇, DepositoRent to buy: la fattispecie e gli interessi sottesi (provocazioni e spunti), in A. Palazzo e ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (a cura di), I contratti gratuiti, in Trattato dei contratti, diretto da ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Torino11, 20082015, pp. 383 p. 1041 ss., spec. 400-401. 55 Cfr; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Il depositoop. cit. Con l’art. 23 si mira, cit.dunque, p. 525a superare le incertezze derivanti dall’assenza di una specifica normativa sul rent to buy, nell’ottica di incentivarne il ricorso e favorire la ripresa del mercato immobiliare48. 56 Ciò è quantoÈ dato rilevare, per esempiotuttavia, precisato dalla Corte che rispetto allo schema delineato dal Consiglio Nazionale del Notariato, la fattispecie introdotta dal legislatore sembra avere una portata più ristretta, ove discorre di Cassazione, in relazione all’affidamento a società private, da parte dei comuni, contratti che «prevedono l’immediata concessione del servizio godimento di rimozione coattiva dei veicoli in sosta vietataun immobile, con custodia degli stessi fino diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine predeterminato, imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto». Difatti, con l’espresso riferimento ad un “diritto” del conduttore sembra escludersi la bilateralità del vincolo, restando il concedente l’unico obbligato al successivo trasferimento della proprietà del bene. Il contratto in esame viene dotato di un nucleo di norme teso a ritiro da parte dei proprietari; pattuito tutelare le parti, attraverso la previsione della trascrivibilità del vincolo e la attenzione posta alla fase patologica. Nel dettaglio, la disciplina introdotta dalla mentovata novella dedica particolare rilievo alla fase di godimento, priva di una disciplina specifica sia nelle forme di rent to buy diffuse sia nelle figure affini conosciute dalla prassi. Difatti, la maggiore novità di tale figura consiste nella previsione di un regime di tutela del conduttore, il quale, provvedendo alla trascrizione del titolo, non si espone alle vicende pregiudizievoli che possono riguardare il concedente prima del trasferimento della proprietà. Disponendo che «la trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella di cui all’art. 2643, comma primo, numero 8) del codice civile» (e spiratocioè delle locazioni aventi durata superiore ai nove anni)» si rende opponibile il contratto di godimento ai soggetti ai quali il concedente possa cedere l’immobile dopo la trascrizione, infatti, un termine finale di efficacia dell’obbligo di custodia ovvero venendo avanzata richiesta espressa da parte anche se l’acquisto della società depositaria, è obbligo del comune – in qualità di depositante – provvedere al ritiro del mezzo depositato: cfr. Cass. 4 maggio 2011, n. 9751. in carico del bene, all’evidente scopo di consentirgli di apprestare gli spazi necessari e/o predisporre le cautele del caso, legate al rientro della cosa nella propria sfera di controllo e di rischio. Altre disposizioni concernenti la restituzione sono poi quelle che ne regolano il luogo di effettuazione e le spese relative (art. 1774 c.c.), la legittimazione attiva (art. 1777 c.c.)57 anche in caso di più depositanti e depositari (art. 1772 c.c.), l’esistenza di un soggetto terzo interessato al deposito (art. 1773 c.c.) ovvero la provenienza del bene da reato (art. 1778 c.c.). Una trasformazione dell’obbligazione restitutoria primaria, nell’obbligo suc- cedaneo di restituzione del corrispettivo è, poi prevista – salva la surrogazione a favore del depositante – in relazione al caso in cui l’erede del depositario abbia, in buona fede, alienato il bene a terzi (art. 1776 c.c.); è, viceversa, causa estintiva di quella medesima obbligazione l’acquisita conoscenza, proprietà da parte del depositario medesimo, che il bene gli appartenga (art. 1779 c.cconduttore sia successivo.). A completamento di questa panoramica dedicata alla prestazione restitutoria e, per essa, ancora al regime di responsabilità ex recepto nel suo insieme, non può, infine, omettersi il riferimento ad un profilo di particolare rilievo ricostruttivo. Questo attiene precisamente alla non compensabilità tra il debito di restituzione e crediti eventualmente vantati dal depositario al rimborso delle spese o più sem- plicemente alla corresponsione di un premio (art. 1781 c.c.), per lo meno quante volte il deposito abbia causa onerosa e, quale oggetto mediato, cose fungibili58. Ciò, precisamente, essendo inequivoco il tenore dell’art. 1246, comma 1, n. 2, c.c. Altra cosa dalla compensazione è, tuttavia, il diritto di ritenzione che, quale tipica forma di autotutela, spetterà al depositario a fronte del mancato pagamento delle somme che gli siano dovute, vantando egli un privilegio speciale sul bene oggetto di deposito (art. 2761, comma 3, c.c.). Laddove, infatti, la compensazione mette capo ad un effetto di estinzione parziale o totale di due crediti contrapposti, l’esercizio della ritenzione semplice- mente pospone l’adempimento dell’obbligazione di restituzione, riproducendo così un effetto che solo in senso lato può essere accostato a quello dell’eccezione di inadempimento, questa presupponendo infatti una corrispettività – e simulta- neità d’adempimento – tra le due prestazioni che non è invece dato riscontrare tra restituzione e compenso59. 57 Cfr. Cass. 12 marzo 2010, n. 6048, in Notariato, 2010, p. 366. 58 Escluso resta, dunque, ex art. 1243 c.c., il caso in cui il contratto verta su beni infungibili. D’altra parte, sempre in relazione alle cose fungibili, se è vero che la ratio dell’art. 1246 risiede in ciò, che per i beni dati a deposito o concessi in comodato, il depositante (-comodante) conserva il possesso mediato sugli stessi, si comprendono le ragioni per le quali questo divieto non varrebbe anche in presenza di mancata individuazione dei beni fungibili depositati, atteso che in tal caso si determinerebbe un effetto traslativo ad essi relativo e la fattispecie slitterebbe sotto le insegne del deposito irregolare (art. 1782 c.c.). Si aggiunga poi che, in caso di deposito oneroso, l’esercizio del diritto di ritenzione da parte del depositario, se per un verso non fa venir meno l’obbligo di custodire in capo ad esso, gli garantisce il diritto al compenso per tutto il protrarsi della ritenzione: cfr. Cass. 16 luglio 1997, n. 6520, in Nuova giur. civ. comm., 1998, I, p. 205, con nota di ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.

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Sources: Tesi Di Dottorato

Segue. Come già quella Il dibattito dottrinale sulla qualificazione dello ius poenitendi Posto che la denominazione «diritto di custodia, anche l’altra obbligazione principale posta a carico recesso» e il conseguente espresso richiamo ad un istituto ampiamente disciplinato dal Codice civile non è ritenuto sufficiente per operare una qualificazione dello ius poenetindi del depositario, vale a dire quella di restituzione del beneconsumatore, è poi fatta oggetto stato compito della dottrina quello di un più articolato ventaglio di disposizioni ad essa dedicate, oltre a quella definito- ria (art. 1766 c.c.) ed a quella sulla perdita non imputabile chiarire la natura e la collocazione del rimedio all’interno della detenzione (art. 1768 c.c.). Fa sostanzialmente applicazione delle regole generali sul termine di adempi- mento delle obbligazioni la norma sulla esigibilità sistematica tradizionale del diritto civile, al fine di credito relativo alla riconsegna della cosa (artricavarne criteri utili per integrare la scarna e, talvolta, poco chiara disciplina del Codice del consumo62. 1771Al riguardo sono state operate numerose ed importanti ricostruzioni dottrinarie, comma 1, c.c.), soggetto peraltro che possono essere ricondotte a prescrizione ordinaria con decorrenza dal giorno della richiesta di restituzione. Così, il depo- sitario sarà tenuto a restituire il bene a semplice richiesta del depositante – questa ultima inverando, peraltro, atto di messa in mora – salvo che non sia stato conve- nuto un termine (di restituzione) a suo favore, come può bene accadere in funzione dell’interesse di fare un uso della cosa, laddove consentitodue diverse e, per certi versi, antitetiche impostazioni63. Presupposto comune di entrambe le impostazioni è ovviamente la necessita di operare una qualificazione dello ius poenitendi, che consenta di spiegarne sia la complessità ontologica insita nell’alternativa revoca-recesso, sia l’efficacia retroattiva quando esso accede a contratti interamente eseguiti dalle parti. Secondo un certo lasso di tempoprimo indirizzo, ovvero di maturare atteso che lo ius poenitendi è stato predisposto dal Legislatore per tutelare il diritto al corrispettivo55consenso del consumatore che conclude un contratto porta a porta o a distanza, esso si configurerebbe come una componente fondamentale del procedimento che conduce alla conclusione del contratto64. La restituzione può tuttavia venire richiesta, ex art. 1771, cpv. ??, c.c., anche dallo stesso depositario, con il solo limite della eventuale sussistenza di un termine a favore del creditore (-depositante), anche qui sostanzialmente in linea con le previsioni generali dettate dagli artt. 1183-1185 c.c. Configurandosi, in tal caso, una precisa (e simmetrica) obbligazione a carico del depositante, consistente nel dover ricevere il bene, è peraltro pacifico che il ritardo nell’adempimento faccia scaturire, in capo a questi, una responsabilità per i danni conseguenti56. Quand’anche manchi ogni determinazione temporale il giudice può, d’altra parte, assegnare allo stesso tradens un congruo termine entro cui effettuare la presa 51 Cfr. Cass. 19 agosto 2009, n. 18419, cit. 52 Cfr. Cass. 28 ottobre 2010, n. 22803, cit. 53 Cfr. Cass. 6 maggio 2010, n. 10956, in Contratti, 2010, p. 417; Cass. 6 luglio 2006, n. 15364, cit. 54 Cfrnon fosse mai stato concluso». ▇. ▇▇▇▇▇, DepositoIl contratto cit., in A. Palazzo e ▇p. 215, secondo cui lo ius poenitendi «opera retroattivamente, come una condizione retroattiva, o come un annullamento». ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (a cura di), I contratti gratuiti, in Trattato dei contratti, diretto da ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ 62 Così ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Torino, 2008, ppop. 383 sscit., specp. 276; F. RENDE, Il recesso comunitario dopo l’ultima pronuncia della Corte di Giustizia, in Riv. 400-401dir. 55 Cfrciv., 2009 p. 525ss. 63 Da ultimo sembra ricevere adesione tra gli interpreti una bipartizione delle diverse teorie relative alla qualificazione dello ius poenitendi del consumatore, che distingue tra un’impostazione sostanziale, consistente nel ritenere che il diritto di recesso interviene su un contratto già concluso (M.C. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Tutela del contraente debole, cit., p. 86; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, op. cit., p. 530; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Il deposito, perfezionamento del contratto cit., p. 525. 56 Ciò è quanto, per esempio, precisato dalla Corte di Cassazione, in relazione all’affidamento a società private, da parte dei comuni, del servizio di rimozione coattiva dei veicoli in sosta vietata, con custodia degli stessi fino a ritiro da parte dei proprietari158; pattuito (e spirato), infatti, un termine finale di efficacia dell’obbligo di custodia ovvero venendo avanzata richiesta espressa da parte della società depositaria, è obbligo del comune – in qualità di depositante – provvedere al ritiro del mezzo depositato: cfr. Cass. 4 maggio 2011, n. 9751. in carico del bene, all’evidente scopo di consentirgli di apprestare gli spazi necessari e/o predisporre le cautele del caso, legate al rientro della cosa nella propria sfera di controllo e di rischio. Altre disposizioni concernenti la restituzione sono poi quelle che ne regolano il luogo di effettuazione e le spese relative (art. 1774 c.c.), la legittimazione attiva (art. 1777 c.c.)57 anche in caso di più depositanti e depositari (art. 1772 c.c.), l’esistenza di un soggetto terzo interessato al deposito (art. 1773 c.c.) ovvero la provenienza del bene da reato (art. 1778 c.c.). Una trasformazione dell’obbligazione restitutoria primaria, nell’obbligo suc- cedaneo di restituzione del corrispettivo è, poi prevista – salva la surrogazione a favore del depositante – in relazione al caso in cui l’erede del depositario abbia, in buona fede, alienato il bene a terzi (art. 1776 c.c.); è, viceversa, causa estintiva di quella medesima obbligazione l’acquisita conoscenza, da parte del depositario medesimo, che il bene gli appartenga (art. 1779 c.c.). A completamento di questa panoramica dedicata alla prestazione restitutoria e, per essa, ancora al regime di responsabilità ex recepto nel suo insieme, non può, infine, omettersi il riferimento ad un profilo di particolare rilievo ricostruttivo. Questo attiene precisamente alla non compensabilità tra il debito di restituzione e crediti eventualmente vantati dal depositario al rimborso delle spese o più sem- plicemente alla corresponsione di un premio (art. 1781 c.c.), per lo meno quante volte il deposito abbia causa onerosa e, quale oggetto mediato, cose fungibili58. Ciò, precisamente, essendo inequivoco il tenore dell’art. 1246, comma 1, n. 2, c.c. Altra cosa dalla compensazione è, tuttavia, il diritto di ritenzione che, quale tipica forma di autotutela, spetterà al depositario a fronte del mancato pagamento delle somme che gli siano dovute, vantando egli un privilegio speciale sul bene oggetto di deposito (art. 2761, comma 3, c.c.). Laddove, infatti, la compensazione mette capo ad un effetto di estinzione parziale o totale di due crediti contrapposti, l’esercizio della ritenzione semplice- mente pospone l’adempimento dell’obbligazione di restituzione, riproducendo così un effetto che solo in senso lato può essere accostato a quello dell’eccezione di inadempimento, questa presupponendo infatti una corrispettività – e simulta- neità d’adempimento – tra le due prestazioni che non è invece dato riscontrare tra restituzione e compenso59. 57 Cfr. Cass. 12 marzo 2010, n. 6048, in Notariato, 2010, p. 366. 58 Escluso resta, dunque, ex art. 1243 c.c., il caso in cui il contratto verta su beni infungibili. D’altra parte, sempre in relazione alle cose fungibili, se è vero che la ratio dell’art. 1246 risiede in ciò, che per i beni dati a deposito o concessi in comodato, il depositante (-comodante) conserva il possesso mediato sugli stessi, si comprendono le ragioni per le quali questo divieto non varrebbe anche in presenza di mancata individuazione dei beni fungibili depositati, atteso che in tal caso si determinerebbe un effetto traslativo ad essi relativo e la fattispecie slitterebbe sotto le insegne del deposito irregolare (art. 1782 c.c.). Si aggiunga poi che, in caso di deposito oneroso, l’esercizio del diritto di ritenzione da parte del depositario, se per un verso non fa venir meno l’obbligo di custodire in capo ad esso, gli garantisce il diritto al compenso per tutto il protrarsi della ritenzione: cfr. Cass. 16 luglio 1997, n. 6520, in Nuova giur. civ. comm., 1998, I, p. 205, con nota di ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, op. cit., p. 292) e un impostazione procedimentale, che riconnette il diritto di recesso al processo formativo della volontà del consumatore. Così . ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, La formazione del contratto, in ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇- MAZZAMUTO, Manuale di diritto privato europeo, II, Milano 2007, p. 353ss; ▇. ▇▇▇▇▇, op. cit., p. 399; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, voce «Contratti del consumatore», in Dig. Disc. Priv., sezione civile, Aggiornamento, Torino, 2000, p. 246; ▇. ▇▇▇▇▇, Profili del contratto del consumatore, Napoli, 2005; ▇. ▇▇▇▇▇, Conclusioni del contratto, in Riv. dir. civ., 1995, p. 210s; ID., in Il contratto cit., p. 494.

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Sources: Dottorato Di Ricerca

Segue. Come I profili di maggiore novità apportati in materia dal Decreto Legislativo n. 53 del 20 marzo 2010.‌ Di seguito, si riassumono sinteticamente i profili di maggiore novità apportati dalla nuova disciplina introdotta dal Decreto Legislativo n. 53 del 20 marzo 2010. (i) Termine dilatorio - sospensivo per la stipulazione del contratto. In primo luogo è stato esteso a trentacinque giorni (in precedenza trenta giorni104) il termine dilatorio per la stipulazione del contratto (cd. periodo di "stand- still"), decorrente dall'invio dell'ultima delle 104 Il Codice dei contratti pubblici già quella prevedeva all’art. 11, comma 10 un termine dilatorio di custodiatrenta giorni, anche l’altra obbligazione principale posta decorrente dalla comunicazione dell’aggiudicazione, prima della stipulazione del contratto da parte della stazione appaltante il cui termine era fissato in sessanta giorni. Secondo il comma 10-bis dell’articolo 11 del Codice dei Contratti pubblici, il termine dilatorio non si applica nei casi in cui, a carico seguito della pubblicazione del depositario, vale a dire quella bando è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o se le impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva(lett. a); infine (lett. b) “nel caso di restituzione appalto basato su un accordo quadro di cui all’art. 59 e in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all’art. 60 e nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all' articolo 328 del bene, è poi fatta oggetto di un più articolato ventaglio di disposizioni ad essa dedicate, oltre a quella definito- ria (art. 1766 c.c.) ed a quella sulla perdita non imputabile della detenzione (art. 1768 c.c.). Fa sostanzialmente applicazione delle regole generali sul termine di adempi- mento delle obbligazioni la norma sulla esigibilità del diritto di credito relativo alla riconsegna della cosa (art. 1771regolamento”(Comma modificato dall'articolo 11, comma 1, c.c.del D.L. 7 maggio 2012, n. 52), soggetto peraltro a prescrizione ordinaria con decorrenza dal giorno della richiesta . comunicazioni del provvedimento di restituzione. Così, il depo- sitario sarà tenuto a restituire il bene a semplice richiesta del depositante – questa ultima inverando, peraltro, atto di messa in mora – salvo che non sia stato conve- nuto un termine (di restituzione) a suo favore, come può bene accadere in funzione dell’interesse di fare un uso della cosa, laddove consentito, per un certo lasso di tempo, ovvero di maturare il diritto al corrispettivo55. La restituzione può tuttavia venire richiesta, aggiudicazione definitiva ai controinteressati ex art. 177179 del Codice105. Incerto, cpval riguardo, si considerava il dies a quo da cui far decorrere il termine dilatorio: e cioè se il termine di riferimento fosse la comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria o di quella definitiva. ??La direttiva imponeva, c.c.tra l’altro, anche dallo stesso depositarioche il termine dilatorio per la stipulazione del contratto fosse coordinato con quello di proposizione del ricorso giurisdizionale. Infatti, il decreto legislativo, adeguandosi a tale prescrizione, con la sostituzione dell’intero comma 10 dell’articolo 11, ha individuato il solo limite della eventuale sussistenza primo in trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, mentre il termine massimo per impugnare l’aggiudicazione è di trenta giorni, chiarendo così che l’aggiudicazione di riferimento per la decorrenza dei termini è da intendersi quella definitiva. (ii) Avviso volontario per la trasparenza preventiva. In secondo luogo è stato introdotto ex novo l'art. 79-bis in tema di "Avviso volontario per la trasparenza preventiva", inteso a conferire pubblicità agli affidamenti intervenuti in difetto di pubblicazione di un termine bando di gara. Tale norma afferma una deroga esplicita all’inefficacia obbligatoria del contratto; si collega, infatti, ad una delle ipotesi in cui 105 Nella prassi, però, tale disposizione è stata spesso non rispettata dagli enti ed il mancato rispetto non è stato sostanzialmente “punito” dal giudice amministrativo, essendo la predetta disposizione priva di sanzione. Ebbene, la predetta lacuna è stata eliminata dall’art. 1 del d.lgs. 53/2010, che ha sostituito il comma 10 dell’art. 11 del Codice dei contratti pubblici, disponendo che il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 del codice stesso. non si applica l’inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni previsti dalla direttiva. L’avviso volontario, pertanto, deve contenere la denominazione e il recapito della stazione appaltante; la descrizione dell’oggetto del contratto; la motivazione della stazione appaltante di affidare il contratto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, rispettivamente per i contratti di rilevanza comunitaria e per quelli sottosoglia; la denominazione e il recapito dell’operatore economico a favore del creditore (-depositante), anche qui sostanzialmente in linea con le previsioni generali dettate dagli artt. 1183-1185 c.c. Configurandosi, in tal caso, una precisa (quale è avvenuta l’aggiudicazione definitiva e simmetrica) obbligazione a carico del depositante, consistente nel dover ricevere il bene, è peraltro pacifico che il ritardo nell’adempimento faccia scaturire, in capo a questi, una responsabilità per i danni conseguenti56. Quand’anche manchi ogni determinazione temporale il giudice può, d’altra parte, assegnare allo stesso tradens un congruo termine entro cui effettuare la presa 51 Cfr. Cass. 19 agosto 2009, n. 18419, cit. 52 Cfr. Cass. 28 ottobre 2010, n. 22803, cit. 53 Cfr. Cass. 6 maggio 2010, n. 10956, in Contratti, 2010, p. 417; Cass. 6 luglio 2006, n. 15364, cit. 54 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇, Deposito, in A. Palazzo e ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (a cura di), I contratti gratuiti, in Trattato dei contratti, diretto da ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Torino, 2008, pp. 383 ss., spec. 400-401. 55 Cfr. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Il deposito, cit., p. 525. 56 Ciò è quanto, per esempio, precisato dalla Corte di Cassazione, in relazione all’affidamento a società private, da parte dei comuni, del servizio di rimozione coattiva dei veicoli in sosta vietata, con custodia degli stessi fino a ritiro da parte dei proprietari; pattuito (e spirato), infatti, un termine finale di efficacia dell’obbligo di custodia ovvero venendo avanzata richiesta espressa da parte della società depositaria, è obbligo del comune – in qualità di depositante – provvedere al ritiro del mezzo depositato: cfr. Cass. 4 maggio 2011, n. 9751. in carico del bene, all’evidente scopo di consentirgli di apprestare gli spazi necessari e/o predisporre le cautele se del caso, legate al rientro della cosa nella propria sfera di controllo e di rischio. Altre disposizioni concernenti la restituzione sono poi quelle che ne regolano il luogo di effettuazione e le spese relative (art. 1774 c.cqualunque altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante.), la legittimazione attiva (art. 1777 c.c.)57 anche in caso di più depositanti e depositari (art. 1772 c.c.), l’esistenza di un soggetto terzo interessato al deposito (art. 1773 c.c.) ovvero la provenienza del bene da reato (art. 1778 c.c.). Una trasformazione dell’obbligazione restitutoria primaria, nell’obbligo suc- cedaneo di restituzione del corrispettivo è, poi prevista – salva la surrogazione a favore del depositante – in relazione al caso in cui l’erede del depositario abbia, in buona fede, alienato il bene a terzi (art. 1776 c.c.); è, viceversa, causa estintiva di quella medesima obbligazione l’acquisita conoscenza, da parte del depositario medesimo, che il bene gli appartenga (art. 1779 c.c.). A completamento di questa panoramica dedicata alla prestazione restitutoria e, per essa, ancora al regime di responsabilità ex recepto nel suo insieme, non può, infine, omettersi il riferimento ad un profilo di particolare rilievo ricostruttivo. Questo attiene precisamente alla non compensabilità tra il debito di restituzione e crediti eventualmente vantati dal depositario al rimborso delle spese o più sem- plicemente alla corresponsione di un premio (art. 1781 c.c.), per lo meno quante volte il deposito abbia causa onerosa e, quale oggetto mediato, cose fungibili58. Ciò, precisamente, essendo inequivoco il tenore dell’art. 1246, comma 1, n. 2, c.c. Altra cosa dalla compensazione è, tuttavia, il diritto di ritenzione che, quale tipica forma di autotutela, spetterà al depositario a fronte del mancato pagamento delle somme che gli siano dovute, vantando egli un privilegio speciale sul bene oggetto di deposito (art. 2761, comma 3, c.c.). Laddove, infatti, la compensazione mette capo ad un effetto di estinzione parziale o totale di due crediti contrapposti, l’esercizio della ritenzione semplice- mente pospone l’adempimento dell’obbligazione di restituzione, riproducendo così un effetto che solo in senso lato può essere accostato a quello dell’eccezione di inadempimento, questa presupponendo infatti una corrispettività – e simulta- neità d’adempimento – tra le due prestazioni che non è invece dato riscontrare tra restituzione e compenso59. 57 Cfr. Cass. 12 marzo 2010, n. 6048, in Notariato, 2010, p. 366. 58 Escluso resta, dunque, ex art. 1243 c.c., il caso in cui il contratto verta su beni infungibili. D’altra parte, sempre in relazione alle cose fungibili, se è vero che la ratio dell’art. 1246 risiede in ciò, che per i beni dati a deposito o concessi in comodato, il depositante (-comodante) conserva il possesso mediato sugli stessi, si comprendono le ragioni per le quali questo divieto non varrebbe anche in presenza di mancata individuazione dei beni fungibili depositati, atteso che in tal caso si determinerebbe un effetto traslativo ad essi relativo e la fattispecie slitterebbe sotto le insegne del deposito irregolare (art. 1782 c.c.). Si aggiunga poi che, in caso di deposito oneroso, l’esercizio del diritto di ritenzione da parte del depositario, se per un verso non fa venir meno l’obbligo di custodire in capo ad esso, gli garantisce il diritto al compenso per tutto il protrarsi della ritenzione: cfr. Cass. 16 luglio 1997, n. 6520, in Nuova giur. civ. comm., 1998, I, p. 205, con nota di ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.

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Segue. Come già quella di custodia, anche l’altra obbligazione principale posta a carico Il carattere composito del depositario, vale a dire quella di restituzione canone Passando ora ad esaminare la natura della seconda sottoarticolazione presa in considerazione dalla seconda parte del bene, è poi fatta oggetto di un più articolato ventaglio di disposizioni ad essa dedicate, oltre a quella definito- ria (art. 1766 c.c.) ed a quella sulla perdita non imputabile della detenzione (art. 1768 c.c.). Fa sostanzialmente applicazione delle regole generali sul termine di adempi- mento delle obbligazioni la norma sulla esigibilità del diritto di credito relativo alla riconsegna della cosa (art. 1771, comma 1-bis, c.c.), soggetto peraltro a prescrizione ordinaria con decorrenza dal giorno della richiesta questa afferisce al regime restitutorio che le parti devono osservare qualora il conduttore decida di restituzionenon addivenire all’acquisto. Così, il depo- sitario sarà tenuto a restituire il bene a semplice richiesta del depositante – questa ultima inverando, peraltro, atto di messa in mora – salvo che non sia stato conve- nuto un termine (di restituzione) a suo favore, come può bene accadere in funzione dell’interesse di fare un uso della cosa, laddove consentito, per un certo lasso di tempo, ovvero di maturare il diritto al corrispettivo55. La restituzione può tuttavia venire richiesta, ex art. 1771, cpv. ??, c.c., anche dallo stesso depositario, con il solo limite della eventuale sussistenza di un termine a favore del creditore (-depositante), anche qui sostanzialmente in linea con le previsioni generali dettate dagli artt. 1183-1185 c.c. ConfigurandosiDifatti, in tal caso, la componente dovuta per il godimento del bene immobile non va restituita, poiché il suo incasso sarebbe causalmente giustificato a fronte del godimento del bene immobile, mentre la quota destinata a corrispettivo non va restituita integralmente, ma subisce un ulteriore scomputo: il concedente potrà acquisire una precisa parte di questa quota, presumibilmente a titolo di indennizzo (e simmetrica) obbligazione a carico del depositantesebbene con riguardo al titolo giustificativo sottostante, consistente nel dover ricevere il bene, è peraltro pacifico la norma non si pronunci). La norma sancisce che le parti «definiscono in sede contrattuale» la quota dei canoni imputata al corrispettivo che il ritardo nell’adempimento faccia scaturireconcedente deve restituire in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprietà dell'immobile. Si osserva che, nella sua formulazione originaria, anteriore all’introduzione del comma 1-bis (avvenuta con la legge di conversione n. 47 del 2014), la norma nulla prevedeva in termini di conseguenze, in capo a questi, una responsabilità ordine al mancato compimento della vicenda traslativa per i danni conseguenti56. Quand’anche manchi ogni determinazione temporale il giudice può, d’altra parte, assegnare allo stesso tradens un congruo termine entro cui effettuare la presa 51 Cfr. Cass. 19 agosto 2009, n. 18419, cit. 52 Cfr. Cass. 28 ottobre 2010, n. 22803, cit. 53 Cfr. Cass. 6 maggio 2010, n. 10956, in Contratti, 2010, p. 417; Cass. 6 luglio 2006, n. 15364, cit. 54 Cfr. 148 In questo senso ▇. ▇▇▇▇▇, op. ult. cit., il quale rileva che il comma 5 stabilisce diverse conseguenze, in caso di inadempimento di una o dell’altra parte, con riferimento alle due componenti, che pertanto devono necessariamente essere indicate in contratto, pena il mancato funzionamento della specifica disciplina dettata per il caso di inadempimento. Secondo l’a. la mancata scomposizione del canone determinerebbe la nullità del contratto, ferma l’applicabilità della conversione ex art. 1424 c.c., al ricorrere dei presupposti. Di “riqualificazione” del negozio nullo discorre la Commissione Orientamenti in materia di diritto civile del Comitato Notarile Triveneto - orientamento presentato al convegno di Sarmeola del 9 maggio 2015, reperibile nel sito del Comitato all'indirizzo ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, Depositoche darà luogo ad un diverso contratto tipico, ad una combinazione di contratti tipici oppure ad un contratto atipico, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 23. Contrario a tale impostazione A. TESTA, “Sblocca Italia”: gli effetti sulla disciplina del rent to buy”, in A. Palazzo Immobili & Proprietà, 2015, 1, p. 34. L’a. afferma che, malgrado il tenore letterale della norma, «non pare possa dirsi che una deficienza del contenuto contrattuale su tale punto possa condurre ad una invalidità del contratto o ad una contestabile efficacia dello stesso da parte del conduttore “inadempiente” al suo supposto impegno d’acquisto». cause “fisiologiche”. In assenza della predetta disposizione, quindi, risultava incerto non solo il regime restitutorio conseguente al mancato acquisto, ma lo stesso carattere unilaterale del vincolo. A ben vedere, il problema non si poneva poiché, se si ammette che il legislatore, nella formulazione ante legge di conversione, aveva contemplato una figura “a maglie larghe”149, omnicomprensiva anche di quelle fattispecie che imponessero il vincolo a contrarre in capo ad entrambi i contraenti, allora il mancato compimento dell’operazione altro non era che un inadempimento; ed, integrando un inadempimento, era sufficiente rifarsi alla regola di cui al comma 5 dell’art. 23. Aderendo all’opposta ricostruzione in base alla quale l’unilateralità del vincolo caratterizzava la fattispecie sin dall’origine, è evidente che la formulazione previgente presentasse una lacuna significativa, nulla prevendendo nell’ipotesi di mancato esercizio del diritto ad acquistare. Nel silenzio del legislatore, in una ipotesi del genere, il concedente avrebbe trattenuto l’intero canone, nelle due componenti, anche quella imputata al prezzo, di un trasferimento che, però, non avrebbe avuto luogo. La norma, difatti, disponeva la restituzione dei canoni solamente in caso di inadempimento del conduttore (esito patologico della vicenda). In tutti gli altri casi, e quindi, anche nel caso in cui il conduttore decidesse di non determinarsi all’acquisto, incorreva nella perdita della parte di quota – già pagata - destinata ad imputarsi a corrispettivo di una vendita non più realizzata.150 Con la legge di conversione, il legislatore è intervenuto, da una parte, a mitigare la situazione sfavorevole in cui veniva a trovarsi il conduttore (prevedendo la restituzione dei canoni prezzo) e dall’altra, nel formulare la seconda parte del comma 1-bis (che 149 Così la relazione del disegno di legge antecedente al d.l. n. 133/2014, reperibile in ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇. 150 ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (a cura di), I contratti gratuitidi godimento in funzione della successiva alienazione di immobili: profili ricostruttivi, in Trattato Corr. ▇▇▇▇., 6, 2015, p. 797 afferma che, il testo dell’art. 23 contenuto nel d.l. n. 133 del 2014 prima dell’introduzione del comma 1-bis, non risultava adeguato a fornire un’adeguata tutela al conduttore, il quale ▇▇▇ decidesse di non esercitare il diritto di acquisto si troverebbe ad aver pagato, a fronte del mero godimento dell’immobile, un canone maggiore rispetto a quello “di mercato” e a disporre di scarsi mezzi di tutela finalizzati al recuperò del surplus pagato. dispone la citata sottoarticolazione), nell’intento di contemperare il sacrificio che il concedente sopporta nel mantenere ferma la propria volontà contrattuale. Dal quadro così tracciato emerge che l’attribuzione del diritto ad acquistare al conduttore è controbilanciata dal “costo” che il conduttore sopporta, pari alla somma che il concedente non deve restituire in caso di mancato acquisto del bene e che potrà quindi trattenere151. Il concedente ottiene così un corrispettivo per la rinuncia al potere di disporre del bene, che rievoca il corrispettivo versato dall’opzionario nell’opzione, il quale, tuttavia, provvede a corrisponderla al momento di conclusione del contratto e a prescindere dai suoi esiti. Nel rent to buy si osserva una dinamica differente, in quanto il diritto all’acquisto diventa un “costo” soltanto nel caso in cui non venga esercitato. Al mancato esercizio del diritto consegue che una quota del canone imputato al prezzo del trasferimento viene definitivamente acquisita dal concedente, mutando il titolo sottostante da corrispettivo del prezzo a misura indennitaria. Nell’ipotesi inversa, ove la vicenda traslativa si compia, nulla sarà dovuto al concedente per aver mantenuto ferma la sua volontà. Ecco perché tale meccanismo non può essere accostato alla figura dell’opzione152. Il tentativo di riconduzione alla clausola penale, multa penitenziale e caparra confirmatoria, invece, deve confrontarsi con la natura risarcitoria degli stessi. In particolare, la clausola penale153 consente di liquidare convenzionalmente il danno, liberando il creditore dall’onere probatorio, che discende da un inadempimento o un ritardo nell’esecuzione del contratto. Presupposto è, pertanto, la violazione della regola 151 ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Rent to buy: la positivizzazione di un nuovo schema negoziale tipico nato nella prassi per il sostegno indiretto al mercato immobiliare (spunti critici e riflessioni di carattere giuridico-economico intorno all’art. 23, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164), in Contr. e impr., 2015, 4-5, p. 964, osserva che da un punto di vista economico il contratto di rent to buy è conveniente soltanto per il conduttore che intenda realizzare l’operazione di acquisto, ed imputa tale aspetto ad una precisa volontà legislativa volta ad incentivare l’utilizzo del nuovo schema solamente per quei soggetti realmente interessati, in ossequio alla dichiarata finalità di rilanciare il mercato dell’edilizia. 152 ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, I contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili: profili ricostruttivi, in Corr. Giur., 6, 2015, p. 797 ribadisce la non coincidenza tra diritto di opzione e diritto di acquisto. 153 ▇. ▇▇▇▇▇▇, La clausola penale, Napoli, 1984; ▇. ▇▇▇▇▇, Il contratto, Milano, 2011, p. 927. contrattuale e l’integrazione di una condotta inadempiente, che rende tale istituto inapplicabile alla diversa ipotesi del mancato esercizio di un diritto. Più plausibile appare la riconducibilità della fattispecie al meccanismo della multa penitenziale o della caparra confirmatoria, le quali prevedono che alla facoltà di recedere dall’impegno contrattuale corrisponda la corresponsione o ritenzione di una somma. Tuttavia, l’art. 1373 c.c. in materia di recesso stabilisce che può essere esercitato fintanto che il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Ove si accedesse alla tesi della multa penitenziale, da corrispondere per l’esercizio del recesso (da parte del conduttore), occorre considerare che il comma 1-bis colloca la vicenda in una fase di pendenza del contratto di concessione del godimento, la cui esecuzione, è dunque, già iniziata. È pur vero che il secondo comma dell’art. 1373 c.c. prevede altresì che la facoltà di recesso, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, possa essere esercitata anche successivamente, senza che le prestazioni eseguite ne vengano incise. In tal caso, costituendo il rent to buy un contratto di durata, la cui esecuzione è dilatata in un arco temporale più o meno ampio154, non troverebbe ostacoli la riconducibilità della fattispecie di cui al comma 1-bis alla figura della multa penitenziale. 154 Una diversa prospettazione è offerta da ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Quando al “rent” non segue il “buy”: scioglimento del vincolo contrattuale e restituzioni, in I contratti, 2015, p. 1055, che riconduce il tutto ad un meccanismo condizionale, in forza del quale la prima componente costituisce il corrispettivo della concessione del godimento, mentre la seconda parte si giustifica anticipatamente in funzione di un’obbligazione futura ed incerta che si avvererà se ed in quanto il conduttore eserciti il diritto all’acquisto. Tale condizione, una volta verificata, giustificherebbe retroattivamente i canoni corrisposti in conto prezzo, mentre in caso di mancato esercizio del diritto di acquisto, altro evento futuro ed incerto, la parte del corrispettivo versato si riconvertirebbe in nuovo corrispettivo del godimento, che si protrae fino alla scadenza del contratto, perdendo i caratteri della strumentalità rispetto al successivo trasferimento. Non si condivide tale ricostruzione giacché sembra difficile dedurre in condizione il diritto di acquistare, che presuppone che la vicenda si compia nell’ambito di un unico contratto ad effetti reali differiti. L’effetto reale nel contratto di rent to buy si colloca necessariamente in un’ulteriore vicenda negoziale giacché, sebbene il concedente si obblighi a contrarre sin dall’inizio, il conduttore si riserva di decidere in un momento successivo, presumibilmente alla scadenza del contratto di godimento. Il concedente, tuttavia, si obbliga a contrarre, ma il suo consenso sarà prestato solamente all’atto di vendita. Questo rilievo si fonda sul richiamo che l’art. 23 fa all’art. 2932 c.c. e il quale, statuendo che il conduttore può adire il giudice per ottenere una sentenza costitutiva degli effetti del contratto non concluso, fornisce un argomento valido ad asserire che l’effetto traslativo non possa prodursi in maniera automatica all’avverarsi della condizione, ma esige una nuova manifestazione di volontà da ambo le parti. Se si ricostruisce tale fattispecie come una ipotesi di recesso, potrebbe ricondursi nell’alveo dei contratticd. recessi di pentimento, concessi dalla legge alla parte, alla quale è consentito, senza dover addurre un giusto motivo, “cambiare idea” rispetto ad un contratto già concluso155. Diversamente, si esclude dal novero delle figure cui ricondurre la ritenzione della somma ex art. 23, comma 1-bis, la caparra confirmatoria156, che risulta connessa ad un inadempimento e assolve ad una funzione di preventiva e forfettaria liquidazione del danno. L’operatività di questi istituti trova significato, piuttosto, con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 5 dell’art. 23, che disciplina l’inadempimento delle parti e che consente al concedente di trattenere una quota dei canoni in caso di inadempimento del conduttore. Tuttavia, mentre nel comma 5, da ultimo citato, il legislatore qualifica espressamente come indennitaria la acquisizione di tutti i canoni da parte del concedente in caso di inadempimento del conduttore, nel comma 1-bis nulla è detto circa la natura e la giustificazione causale sottesa a tale somma. Il comma 1-bis e il comma 5, dunque, nel regolare la prima un’ipotesi di insuccesso fisiologico della vicenda, la seconda un fallimento patologico, sono accomunati dalla circostanza di prevedere a favore del concedente la ritenzione di una somma di denaro. 155 ▇. ▇▇▇▇▇, Il contratto, Milano, 2011, p. 521, che distingue i recessi di pentimento previsti dal codice civile (artt. 1671, 1685, 1723, 1738 c.c.) da quelli disposti dalla legislazione consumeristica per le esigenze di protezione del contraente debole sottese a quest’ultima. 156 In presenza di una caparra confirmatoria la somma corrisposta svolge una funzione diversa in base alle vicende del rapporto. In caso di adempimento, la caparra fungerà da anticipo; in caso di inadempimento, il contraente non inadempiente può scegliere tra più soluzioni: può recedere dal contratto, e trattenere la caparra (o esigere il doppio della caparra, se è lui ad averla data); può invece chiedere l'esecuzione del contratto o la risoluzione. Nel primo caso ha funzione risarcitoria, nel secondo la caparra (se è stata data dal contraente inadempiente) ha funzione di garanzia, perché può essere ritenuta fino alla liquidazione dei danni, che è regolata dalle norme generali (art. 1385, 3° co.). Cfr. V. M. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, voce “Caparra”, in Enc. dir., Milano, 1960, p. 196; G. DE NOVA, Le clausole penali e la caparra confirmatoria, in Tratt. dir. priv., diretto da ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇, Obbligazioni e contratti, Torino, 1997, p. 422; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, La caparra, Milano, 2008. La contraddizione si intravede laddove il comma 5 discorre espressamente di indennità con riferimento ad un caso, l’inadempimento, il quale, configurando un fatto illecito, dovrebbe dar luogo ad una misura risarcitoria157 o al pagamento di una penale, eventualmente suscettibile di riduzione ove manifestatamente eccessiva158. L’indennità, peraltro, assolve ad una funzione completamente diversa dagli strumenti (indennizzo e risarcimento) volti alla riparazione di un danno ingiusto. Essa, infatti, tende all’equivalente, svolgendo una funzione di corrispettivo, parametrato ad un criterio di equità159. Pertanto, appare improprio l’utilizzo del termine “indennità” di cui al comma 5, che contempla un’ipotesi di inadempimento della regola contrattuale, e, dunque, di un fatto illecito, meritevole di un ristoro. Al contrario, il comma 1-bis, invece, omette di specificare il titolo in base al quale la parte trattiene le somme. Si è anzidetto che non può ravvisarsi l’operatività di un patto di opzione nel contratto di rent to buy, innanzitutto perché questo presuppone che il corrispettivo per l’impegno a tenere ferma l’offerta sia versato al momento della conclusione del contratto, ma anche per la intrinseca differenza tra i due negozi, atteso 157 Sulla dicotomia risarcimento-fatto illecito e indennizzo-fatto lecito dannoso si v. in particolare la ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Torino▇▇ maggio 1984, 2008n. 3228, ppin Giust. 383 ssciv. Mass., 1984, fasc. 5. e ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇., spec▇▇ ottobre 2000, n. 423, in Giur. 400-401cost. 55 Cfr2000, 5, che definisce la differenza tra i due istituti in virtù della diversa fonte, ex lege per l’indennizzo, ex delicto per il risarcimento nonché per la funzione (l’indennizzo persegue una finalità di assistenza e solidarietà, mentre il risarcimento svolge una funzione di reintegrazione per equivalente). Di contrario avviso ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Il depositoLa responsabilità civile tra indennizzo e risarcimento, citin Rass. dir. civ., 4, 2004, p. 525. 56 Ciò è quanto1061 ss., per esempio, precisato dalla Corte di Cassazione, in relazione all’affidamento a società private, il quale “la tradizionale dicotomia risarcimento-indennizzo con correlata riconduzione del primo al fatto illecito e del secondo al fatto lecito dannoso è da parte dei comuni, del servizio di rimozione coattiva dei veicoli in sosta vietata, con custodia degli stessi fino a ritiro da parte dei proprietari; pattuito (e spirato)confutare;” che, infatti, un termine finale afferma che “la responsabilità civile si fonda sull’ingiustizia del danno sia nell’ipotesi di efficacia dell’obbligo di custodia ovvero venendo avanzata richiesta espressa da parte della società depositaria, è obbligo del comune – in qualità di depositante – provvedere al ritiro del mezzo depositato: cfrattività illecita sia nell’ipotesi dell’attività lecita dannosa. Cass. 4 maggio 2011, n. 9751. in carico del bene, all’evidente scopo di consentirgli di apprestare gli spazi necessari e/o predisporre le cautele del caso, legate al rientro della cosa nella propria sfera di controllo e di rischio. Altre disposizioni concernenti la restituzione sono poi quelle che ne regolano il luogo di effettuazione e le spese relative (art. 1774 c.c.), la legittimazione attiva (art. 1777 c.c.)57 anche in caso di più depositanti e depositari (art. 1772 c.c.), l’esistenza di un soggetto terzo interessato al deposito (art. 1773 c.c.) ovvero la provenienza del bene da reato (art. 1778 c.c.). Una trasformazione dell’obbligazione restitutoria primaria, nell’obbligo suc- cedaneo di restituzione del corrispettivo è, poi prevista – salva la surrogazione a favore del depositante – in relazione al caso in cui l’erede del depositario abbia, in buona fede, alienato il bene a terzi (art. 1776 c.c.); è, viceversa, causa estintiva di quella medesima obbligazione l’acquisita conoscenza, da parte del depositario medesimo, che il bene gli appartenga (art. 1779 c.c.). A completamento di questa panoramica dedicata alla prestazione restitutoria e, per essa, ancora al regime di responsabilità ex recepto nel suo insieme, non può, infine, omettersi il riferimento ad un profilo di particolare rilievo ricostruttivo. Questo attiene precisamente alla non compensabilità tra il debito di restituzione e crediti eventualmente vantati dal depositario al rimborso delle spese o più sem- plicemente alla corresponsione di un premio (art. 1781 c.c.), per lo meno quante volte il deposito abbia causa onerosa e, quale oggetto mediato, cose fungibili58. Ciò, precisamente, essendo inequivoco il tenore dell’art. 1246, comma 1, n. 2, c.c. Altra cosa dalla compensazione è, tuttavia, il diritto di ritenzione che, quale tipica forma di autotutela, spetterà al depositario a fronte del mancato pagamento delle somme che gli siano dovute, vantando egli un privilegio speciale sul bene oggetto di deposito (art. 2761, comma 3, c.c.). Laddove, infatti, la compensazione mette capo ad un effetto di estinzione parziale o totale di due crediti contrapposti, l’esercizio della ritenzione semplice- mente pospone l’adempimento dell’obbligazione di restituzione, riproducendo così un effetto che solo in senso lato […] Non può essere accostato a quello dell’eccezione di inadempimento, questa presupponendo infatti una corrispettività – e simulta- neità d’adempimento – tra le due prestazioni che non è invece dato riscontrare tra restituzione e compenso59. 57 Cfr. Cass. 12 marzo 2010, n. 6048, in Notariato, 2010, p. 366. 58 Escluso resta, dunque, ex art. 1243 c.c., il caso in cui il contratto verta su beni infungibili. D’altra parte, sempre in relazione alle cose fungibili, se è vero che la ratio dell’art. 1246 risiede in ciò, che per i beni dati a deposito o concessi in comodato, il depositante (-comodante) conserva il possesso mediato sugli stessi, si comprendono le ragioni per le quali questo divieto non varrebbe anche in presenza di mancata individuazione dei beni fungibili depositati, atteso che in tal caso si determinerebbe un effetto traslativo ad essi relativo e la fattispecie slitterebbe sotto le insegne del deposito irregolare (art. 1782 c.c.). Si aggiunga poi che, in caso di deposito oneroso, l’esercizio del diritto di ritenzione da parte del depositario, se per un verso non fa venir meno l’obbligo di custodire in capo ad esso, gli garantisce il diritto al compenso per tutto il protrarsi della ritenzione: cfr. Cass. 16 luglio 1997, n. 6520, in Nuova giur. civ. comm., 1998, I, p. 205, con nota di ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.

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