Segue. Il mandato post-mortem exequendum 300 INVALIDITA’ E SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA 302 1. La nullità del contratto di convivenza 302 2. La sospensione del contratto di cui al comma 58 308 3. La risoluzione del contratto di convivenza 310 4. Segue. Accordo delle parti e recesso dal contratto di convivenza 318 1. Cenni sul nuovo art. 30-bis L. 218/1995 326 Gli ultimi cinquant’anni hanno visto un radicale ed esponenziale cambiamento della famiglia tradizionale e del matrimonio, del ruolo della donna e delle necessità assistenziali all’interno del nucleo familiare. Le rilevazioni dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) hanno infatti evidenziato come si sia passati da circa 400.000 matrimoni all’anno nel corso degli anni ’60 – in gran misura religiosi e in cui peraltro oltre 70% delle donne era relegato al ruolo di casalinga - all’attuale maggior numero di circa 670.000 unioni libere, cioè nuclei familiari composti da soggetti celibi e nubili. Il primato del vincolo matrimoniale iniziò a retrocedere negli anni ’70 che registrarono anche l’innalzamento dell’età in cui i coniugi si legavano tra loro, grazie all’introduzione dell’istituto dello scioglimento del matrimonio e all’incremento dell’istruzione femminile. Negli anni ’90 poi, complici la maggior influenza della cultura dei paesi anglosassoni, l’aumento del livello di occupazione della donna e il calare del sentimento religioso, si sono affacciate nuove forme familiari a cui si è accompagnato un significativo incremento dei matrimoni solo civili. Per quanto attiene precisamente alla famiglia di fatto, le modalità statistiche sino ad ora non avevano permesso invece una facile e significativa rilevazione delle convivenze esistenti - e non permettono tuttora la rilevazione degli effetti della l. 76/2016 - considerato che tale fenomeno generalmente nella maggioranza dei casi prescindeva da indicazioni pubblicitarie. Ad ogni modo, con gran ritardo, il Legislatore con la L. 76/2016 ha colmato il divario nella regolamentazione della famiglia di fatto rispetto agli stati dell’Unione. La Legge infatti, come si vedrà nel proseguo, riconduce effetti giuridici rilevanti alla mera convivenza tra persone anche dello stesso sesso – in parte codificando gli approdi giurisprudenziali già presenti nel panorama - e prevede la possibilità di regolare con uno strumento contrattuale i rapporti patrimoniali tra partners che non abbiano scelto il vincolo matrimoniale. Gli Autori hanno in parte criticato e in parte plaudito l’intervento legislativo. Ad ogni modo, i primi e principali commenti si sono concentrati sulla natura e sui profili formali del contratto, lasciando in disparte gli aspetti più tecnici e contenutistici. Si può peraltro già evidenziare che alcune delle nuove previsioni dettate dal Legislatore per il contratto di convivenza potrebbero “nascere morte”. Ci si riferisce in particolare alla possibilità di adottare un regime di comunione degli acquisti da parte dei conviventi, regime che nella prassi è ormai abbandonato anche dai coniugi dato che, in una società in cui sempre più la coppia vede la presenza di due soggetti percettori di reddito da lavoro, risulta svanita la necessità di tutelare il partner debole. Ugualmente, altre disposizioni sembrano criticabili per l’eccessivo rigore, quale l’impossibilità di apporre condizioni o termini al regolamento negoziale. Le disposizioni sembrano invece mancanti nella parte in cui non prevedono la possibilità espressa per i conviventi di regolare i loro rapporti patrimoniali in esito alla cessazione del ménage. Ciò premesso, il presente lavoro, dopo brevissimi cenni sulla famiglia di fatto e sui relativi effetti nel sistema, si concentrerà nel riassumere brevemente i precedenti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali circa la legittimità e il contenuto del contratto di convivenza, analizzando parallelamente le nuove previsioni della L. 76/2016 e l’applicabilità delle precedenti elaborazioni anche alle nuove forme negoziali.
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Sources: Contratto Di Convivenza
Segue. L’interruzione arbitraria delle relazioni commerciali. Un’altra tipica modalità di realizzazione di abusi di dipendenza econo- mica è l’interruzione arbitraria delle relazioni commerciali, non a caso più volte scrutinata, negli ultimi anni, dalla giurisprudenza di merito. Molto spesso l’impresa dipendente denunzia l’interruzione arbitraria della rela- zione commerciale quale presupposto del lamentato rifiuto di fornitura e chiede, per conseguenza, che, accertata l’arbitrarietà dell’interruzione, il giudice ordini la prosecuzione delle forniture. Le soluzioni offerte al riguardo dai giudici sono contrastanti. Quasi sempre aditi in via cautelare, alcuni Tribunali hanno infatti concesso una tutela d’urgenza all’impresa dipendente che lamenta l’interruzione arbi- (34) cfr. DE GUTTRY, Il mandato post-mortem exequendum 300 INVALIDITA’ E SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA 302
1. La nullità del problema della « termination » nel contratto di convivenza 302
2. La sospensione del contratto di cui al comma 58 308
3. La risoluzione del contratto di convivenza 310
4. Segue. Accordo delle parti e recesso dal contratto di convivenza 318
1. Cenni sul nuovo art. 30-bis L. 218/1995 326 Gli ultimi cinquant’anni hanno visto un radicale ed esponenziale cambiamento della famiglia tradizionale e del matrimonio, del ruolo della donna e delle necessità assistenziali all’interno del nucleo familiare. Le rilevazioni dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) hanno infatti evidenziato come si sia passati da circa 400.000 matrimoni all’anno nel corso degli anni ’60 – in gran misura religiosi e in cui peraltro oltre 70% delle donne era relegato al ruolo di casalinga - all’attuale maggior numero di circa 670.000 unioni libere, cioè nuclei familiari composti da soggetti celibi e nubili. Il primato del vincolo matrimoniale iniziò a retrocedere negli anni ’70 che registrarono anche l’innalzamento dell’età in cui i coniugi si legavano tra loro, grazie all’introduzione dell’istituto dello scioglimento del matrimonio e all’incremento dell’istruzione femminile. Negli anni ’90 poi, complici la maggior influenza della cultura dei paesi anglosassoni, l’aumento del livello di occupazione della donna e il calare del sentimento religioso, si sono affacciate nuove forme familiari a cui si è accompagnato un significativo incremento dei matrimoni solo civili. Per quanto attiene precisamente alla famiglia di fatto, le modalità statistiche sino ad ora non avevano permesso invece una facile e significativa rilevazione delle convivenze esistenti - e non permettono tuttora la rilevazione degli effetti della l. 76/2016 - considerato che tale fenomeno generalmente nella maggioranza dei casi prescindeva da indicazioni pubblicitarie. Ad ogni modo, con gran ritardo, il Legislatore con la L. 76/2016 ha colmato il divario nella regolamentazione della famiglia di fatto rispetto agli stati dell’Unione. La Legge infatti, come si vedrà nel proseguo, riconduce effetti giuridici rilevanti alla mera convivenza tra persone anche dello stesso sesso – in parte codificando gli approdi giurisprudenziali già presenti nel panorama - e prevede la possibilità di regolare con uno strumento contrattuale i rapporti patrimoniali tra partners che non abbiano scelto il vincolo matrimoniale. Gli Autori hanno in parte criticato e in parte plaudito l’intervento legislativo. Ad ogni modo, i primi e principali commenti si sono concentrati sulla natura e sui profili formali del contratto, lasciando in disparte gli aspetti più tecnici e contenutistici. Si può peraltro già evidenziare che alcune delle nuove previsioni dettate dal Legislatore per il contratto di convivenza potrebbero “nascere morte”. Ci si riferisce in particolare alla possibilità di adottare un regime di comunione degli acquisti da parte dei conviventi, regime che nella prassi è ormai abbandonato anche dai coniugi dato che« franchising », in una società in cui sempre più la coppia vede la presenza AA.VV., Tipicità e atipicità nei contratti, ▇▇▇▇▇▇▇, 1983, 86; PARDOLESI, I contratti di due soggetti percettori distribuzione, cit., 337 s.; ▇▇▇▇▇▇▇▇, La concessione di reddito da lavorovendita, risulta svanita la necessità di tutelare il partner debole. Ugualmente▇▇▇▇▇▇▇, altre disposizioni sembrano criticabili per l’eccessivo rigore1983, quale l’impossibilità di apporre condizioni o termini al regolamento negoziale. Le disposizioni sembrano invece mancanti nella parte in cui non prevedono la possibilità espressa per i conviventi di regolare i loro rapporti patrimoniali in esito alla cessazione del ménage. Ciò premesso122; ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, il presente lavoroIl franchising: profili sistematici e contrattuali, dopo brevissimi cenni sulla famiglia di fatto ▇▇▇▇▇▇▇, 1988, 92 ss.; contra, però, ▇▇▇▇▇▇▇, Commercio e sui relativi effetti nel sistemaservizi, si concentrerà nel riassumere brevemente i precedenti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali circa la legittimità e il contenuto del contratto di convivenzaIl Mulino, analizzando parallelamente le nuove previsioni della L. 76/2016 e l’applicabilità delle precedenti elaborazioni anche alle nuove forme negoziali1988, 173, nota 165.
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Sources: L’abuso Di Dipendenza Economica
Segue. Il mandato post-mortem exequendum 300 INVALIDITA’ E SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA 302
1L’imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie. La nullità Anche l’imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gra- vose o discriminatorie evoca in prima battuta un tema classico del contratto diritto antitrust, riconducibile agli abusi di convivenza 302
2posizione dominante c.d. La sospensione di sfrutta- mento (47). Sotto il profilo strettamente contrattuale, la fattispecie viene normal- mente in rilievo nel caso di modifica, unilaterale o concordata, delle con- dizioni contrattuali originariamente pattuite. Una volta attuati investimen- ti specificamente dedicati a una relazione commerciale e pertanto difficil- mente riconvertibili verso altre opportunità di mercato, può infatti acca- dere che l’impresa dipendente si trovi a subire modifiche in peius delle condizioni economiche o normative del contratto di cui al comma 58 308
3regolamento contrattuale senza poter opporre resistenza. La risoluzione del contratto di convivenza 310
4. Segue. Accordo delle parti e recesso dal contratto di convivenza 318
1. Cenni sul nuovo art. 30-bis L. 218/1995 326 Gli ultimi cinquant’anni hanno visto un radicale ed esponenziale cambiamento della famiglia tradizionale e del matrimonioIn questo caso, del ruolo della donna e delle necessità assistenziali all’interno del nucleo familiare. Le rilevazioni dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) hanno infatti evidenziato come si sia passati se non sono giustificate da circa 400.000 matrimoni all’anno nel corso degli anni ’60 – in gran misura religiosi e in cui peraltro oltre 70% delle donne era relegato al ruolo di casalinga - all’attuale maggior numero di circa 670.000 unioni libere, cioè nuclei familiari composti da soggetti celibi e nubili. Il primato del vincolo matrimoniale iniziò a retrocedere negli anni ’70 che registrarono anche l’innalzamento dell’età in cui i coniugi si legavano tra loro, grazie all’introduzione dell’istituto dello scioglimento del matrimonio e all’incremento dell’istruzione femminile. Negli anni ’90 poi, complici la maggior influenza della cultura dei paesi anglosassoni, l’aumento del livello di occupazione della donna e il calare del sentimento religioso, si sono affacciate nuove forme familiari a cui si è accompagnato un significativo incremento dei matrimoni solo civili. Per quanto attiene precisamente alla famiglia di fattolegit- time ragioni imprenditoriali, le modalità statistiche sino ad ora non avevano permesso invece una facile modifiche peggiorative sono abusive, per- ché mirano soltanto a « estorcere » utilità diverse e significativa rilevazione delle convivenze esistenti - e non permettono tuttora la rilevazione degli effetti superiori rispetto a quelle convenute all’atto della l. 76/2016 - considerato che conclusione del contratto. Due casi affrontati dalla giurisprudenza di merito descrivono bene tale fenomeno generalmente nella maggioranza dei casi prescindeva da indicazioni pubblicitarie. Ad ogni mododinamica e, con gran ritardosoluzioni equilibrate, il Legislatore con escludono la L. 76/2016 ha colmato il divario nella regolamentazione sussistenza di un abuso di dipendenza economica (48). Nel primo (49) l’attore, affiliato alla rete dei distributori della famiglia compa- gnia telefonica, deduce la nullità per abuso di fatto rispetto agli stati dell’Unione. La Legge infatti, come si vedrà nel proseguo, riconduce effetti giuridici rilevanti alla mera convivenza tra persone anche dello stesso sesso – in parte codificando gli approdi giurisprudenziali già presenti nel panorama - e prevede la possibilità di regolare con uno strumento contrattuale i rapporti patrimoniali tra partners che non abbiano scelto il vincolo matrimoniale. Gli Autori hanno in parte criticato e in parte plaudito l’intervento legislativo. Ad ogni modo, i primi e principali commenti si sono concentrati sulla natura e sui profili formali del contratto, lasciando in disparte gli aspetti più tecnici e contenutistici. Si può peraltro già evidenziare che alcune dipendenza economica delle nuove previsioni dettate dal Legislatore per il contratto pattuizioni intervenute in costanza di convivenza potrebbero “nascere morte”. Ci si riferisce rapporto commerciale in particolare alla possibilità di adottare un regime di comunione degli acquisti da parte dei conviventi(46) T. ▇▇▇▇ ▇▇.▇.▇▇▇▇, regime che nella prassi è ormai abbandonato anche dai coniugi dato checit., in una società in cui sempre più la coppia vede la presenza di due soggetti percettori di reddito da lavoro, risulta svanita la necessità di tutelare il partner debole. Ugualmente, altre disposizioni sembrano criticabili per l’eccessivo rigore, quale l’impossibilità di apporre condizioni o termini al regolamento negoziale. Le disposizioni sembrano invece mancanti nella parte in cui non prevedono la possibilità espressa per i conviventi di regolare i loro rapporti patrimoniali in esito alla cessazione del ménage. Ciò premesso, il presente lavoro, dopo brevissimi cenni sulla famiglia di fatto e sui relativi effetti nel sistema, si concentrerà nel riassumere brevemente i precedenti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali circa la legittimità e il contenuto del contratto di convivenza, analizzando parallelamente le nuove previsioni della L. 76/2016 e l’applicabilità delle precedenti elaborazioni anche alle nuove forme negoziali1176.
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Sources: L’abuso Di Dipendenza Economica
Segue. Il mandato post-mortem exequendum 300 INVALIDITA’ E SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA 302
1Per quanto concerne i derivati con finalità meramente speculativa, si è già detto a quali condizioni tali contratti abbiano una struttura non dissimile a quella del gioco e della scommessa 141. La nullità Ora va ulteriormente osservato, anche alla luce delle considerazioni più sopra svolte circa i weather derivatives, che i derivati di mera sorte, al di là di un dispositivo in qualche modo assi- milabile alla scommessa, si avvalgono del medesimo schema negoziale dei derivati di copertura il quale però, come anche è stato rilevato, pur senza apprezzabili modifiche formali, sembra ri- volto a produrre scambi fittizi, artificiosamente pensati e costruiti per approntare un’offerta fi- nanziaria che diversamente non si darebbe e, soprattutto, che non trova alcun limite – per così dire – né in rerum natura (ad esempio, la quantità comunque limitata dei soggetti che, essendo esposti ad un rischio, domandano di acquistare quella merce particolare che è la protezione ver- so di esso), né per legge (ad esempio, la quantità limitata di protezione che le compagnie assicu- rative possono offrire in conseguenza del regime vincolistico cui è sottoposta la loro attività) 142. In tempi recenti, autorevole dottrina ha messo in discussione questa assimilazione. Si è infat- ti sostenuto da parte di qualcuno che, anche nelle ipotesi in cui il contratto derivato preveda la liquidazione per differenze e lo scopo comune dei contraenti sia quello di lucrare sulla sorte, pur condividendo come tale la natura aleatoria con i negozi di cui all’art. 1933 c.c., non potrebbe comunque pretendersi un suo accostamento tout court con la scommessa, e ciò in quanto per- marrebbe pur sempre una insuperabile differenza legata al rapporto fra la prognosi del rischio e la “contropartita” messa in palio, ed inoltre, diversamente dalla scommessa, il derivato benché 140 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, L’evoluzione, cit., p. 135 ss. ed anche ▇. ▇▇▇▇▇, Causa concreta, cit., p. 957 ss., secondo il quale, un simile uso della causa in concreto non è affatto dissimile dall’utilizzo di un «grimaldello per superare il principio della tendenziale insindacabilità dell’equilibrio economico del contratto e per affermare in linea generale che un contratto, con divario di convivenza 302
2valore fra prestazione e controprestazione, può ritenersi nullo per mancanza di causa». La sospensione del contratto 141 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, I titoli, cit., p. 87 ss.; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, I contratti, cit., p. 86; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, in tema di cui al comma 58 308
3interest rate swap, cit., 155; ▇. La risoluzione del contratto ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Operazioni su derivati, cit., p. 1133; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Contratti derivati (sez. civ.), in Dig. disc. priv., V, ▇▇▇▇, 2010, p. 357; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, L’evoluzione, cit., p. 69 ss. 142 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, I derivati, cit., p. 581. avente scopo speculativo, svolgerebbe una funzione meritevole di convivenza 310
4tutela 143. Segue. Accordo delle parti e recesso dal contratto di convivenza 318
1. Cenni sul nuovo art. 30-bis L. 218/1995 326 Gli ultimi cinquant’anni hanno visto un radicale ed esponenziale cambiamento della famiglia tradizionale e del matrimonio, del ruolo della donna e delle necessità assistenziali all’interno del nucleo familiare. Le rilevazioni dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) hanno infatti evidenziato come si sia passati da circa 400.000 matrimoni all’anno nel corso degli anni ’60 – in gran misura religiosi e in cui peraltro oltre 70% delle donne era relegato al ruolo di casalinga - all’attuale maggior numero di circa 670.000 unioni libere, cioè nuclei familiari composti da soggetti celibi e nubili. Il primato del vincolo matrimoniale iniziò a retrocedere negli anni ’70 che registrarono anche l’innalzamento dell’età in cui i coniugi si legavano tra loro, grazie all’introduzione dell’istituto dello scioglimento del matrimonio e all’incremento dell’istruzione femminile. Negli anni ’90 poi, complici la maggior influenza della cultura dei paesi anglosassoni, l’aumento del livello di occupazione della donna e Circa il calare del sentimento religiosoprimo aspetto, si sono affacciate nuove forme familiari a è affermato che mentre nella scommessa la prognosi del rischio è assolutamente irrazionale, come altrettanto irrazionale è di conseguenza lo spostamento di ric- chezza, diversamente, nei derivati, la prognosi del rischio avverrebbe su basi razionali, di guisa che anche le parti non sarebbero neutre rispetto alla posta messa in palio 144. Quest’argomentazione non sembra tuttavia decisiva e presta il fianco ad alcuni rilievi critici. Si deve, invero, convenire sul fatto che, sotto il profilo strutturale e finalistico, al pari della scommessa, con il derivato speculativo le parti pattuiscono un’attribuzione patrimoniale in favo- re di quella di loro che abbia fatto una previsione o un’affermazione esatta in ordine ad un even- to incerto, in tal modo accordando rilevanza causale ad un rischio creato artificiosamente ed as- sunto dalle stesse parti come giustificativo dell’intera operazione negoziale. Semmai, sotto que- sto aspetto, se proprio si vuole ravvisare un elemento di differenziazione rispetto alla scommes- sa, questo andrebbe individuato nel fatto che il derivato, diversamente dalla scommessa, non persegue un intento ludico, ma solo lucrativo 145. In sostanza, si è detto efficacemente, se è vero che il rischio – inteso come possibilità di per- dita o di guadagno – cui si è accompagnato un significativo incremento dei matrimoni solo civiliespongono entrambi i contraenti, tanto nella scommessa quanto nel contratto derivato, si manifesta con modalità differenti nell’una e nell’altro (rispettivamente, ir- razionale e razionale), ugualmente tale aspetto sarebbe insufficiente ad escludere il connotato di aleatorietà pura che permea il derivato e che l’assimila strutturalmente alla figura negoziale dell’art. Per quanto attiene precisamente 1933 c.c. 146. Anche la pretesa di estendere ai derivati speculativi le funzioni positive che spesso si ricono- scono alla famiglia di fatto, le modalità statistiche sino ad ora non avevano permesso invece una facile e significativa rilevazione delle convivenze esistenti - e non permettono tuttora la rilevazione degli effetti della l. 76/2016 - considerato che tale fenomeno generalmente nella maggioranza dei casi prescindeva da indicazioni pubblicitarie. Ad ogni modospeculazione in generale, con gran ritardociò accreditando loro una qualche intrinseca meritevo- lezza degli interessi che perseguono, il Legislatore con non sembra poter essere condivisa appieno. Al riguardo, sembra ragionevole affermare, la L. 76/2016 ha colmato il divario nella regolamentazione della famiglia speculazione legittima e meritevole di fatto rispetto agli stati dell’Unionetutela è quella che concerne scambi reali, quand’anche differiti nel tempo. La Legge infattiCosì, ad esempio, l’acquisto di merci in fasi di eccesso di offerta ne tiene su i prezzi e la loro vendita in fasi di eccesso di domanda li calmiera, sì da svolgere una funzione, senz’altro socialmente apprezzabile, di stabi- lizzazione dei mercati. Ma nulla di tutto ciò è riscontrabile nei derivati di mera sorte, rivolti a produrre, come si vedrà nel proseguoè detto in apertura di questo paragrafo, riconduce effetti giuridici rilevanti alla mera convivenza tra persone anche dello stesso sesso – in parte codificando gli approdi giurisprudenziali già presenti nel panorama - scambi appositamente costruiti, e prevede la possibilità di regolare con uno strumento contrattuale i rapporti patrimoniali tra partners che non abbiano scelto il vincolo matrimonialedunque fittizi: essi concernono 143 Cfr. Gli Autori hanno in parte criticato e in parte plaudito l’intervento legislativo. Ad ogni modoE. BARCELLONA, i primi e principali commenti si sono concentrati sulla natura e Note sui profili formali del contratto, lasciando in disparte gli aspetti più tecnici e contenutistici. Si può peraltro già evidenziare che alcune delle nuove previsioni dettate dal Legislatore per il contratto di convivenza potrebbero “nascere morte”. Ci si riferisce in particolare alla possibilità di adottare un regime di comunione degli acquisti da parte dei conviventi, regime che nella prassi è ormai abbandonato anche dai coniugi dato chederivati creditizi: market failure o regulation failure, in una società Banca borsa, 2009, p. 653 ss. ▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ contratto derivato finanziario e la meritevolezza di tutela degli interessi: tramonto della causa dei contratti o tramonto del mercato?, relazione al convegno Il contratto derivato finanziario concluso fra banca e cliente, tenuto a Milano il 12 aprile 2013. 145 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, in cui sempre più la coppia vede la presenza tema di due soggetti percettori interest rate swap, cit., p. 154; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Le operazioni di reddito da lavoroswap, risulta svanita la necessità di tutelare il partner debole. Ugualmentecit., altre disposizioni sembrano criticabili per l’eccessivo rigore, quale l’impossibilità di apporre condizioni o termini al regolamento negoziale. Le disposizioni sembrano invece mancanti nella parte in cui non prevedono la possibilità espressa per i conviventi di regolare i loro rapporti patrimoniali in esito alla cessazione del ménage. Ciò premesso, il presente lavoro, dopo brevissimi cenni sulla famiglia di fatto e sui relativi effetti nel sistema, si concentrerà nel riassumere brevemente i precedenti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali circa la legittimità e il contenuto del contratto di convivenza, analizzando parallelamente le nuove previsioni della L. 76/2016 e l’applicabilità delle precedenti elaborazioni anche alle nuove forme negoziali.p. 128;
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