Common use of Segue Clause in Contracts

Segue. la rinuncia all’azione di riduzione verso corrispettivo o la sua cessione onerosa. – Una prima differenza tra accordo di integrazione e rinuncia all’azione di riduzione verso corrispettivo si rinviene nell’assenza, in quest’ultimo caso, di un momento determinativo avente ad oggetto la lesione. Poiché si è visto che detto momento caratterizza necessariamente l’accordo di integrazione, ne discende l’estraneità tra essa e la rinuncia verso corrispettivo. Si consideri poi la diversità sul piano strutturale: con l’accordo di integrazione, il legittimario soddisfa la propria legittima per mezzo di un atto di trasferimento causalmente orientato in tal senso e, come conseguenza, è lo stesso interesse ad agire in riduzione a risultare carente. La rinuncia verso corrispettivo, al contrario, manifesta una diversa intenzione, e cioè dismettere l’azione di riduzione in cambio di una prestazione76. Qui la prestazione costituisce il “prezzo” della rinuncia e dipende da una valutazione economica liberamente convenuta tra le parti, che si agita nell’ambito del conflitto economico tra le medesime e che prescinde dall’attività conoscitiva di cui si diceva. Allo stesso modo del prezzo della vendita, le parti non potranno ordinariamente lamentarsi della inadeguatezza del valore dei diritti ceduti. Infine, un’ulteriore differenza si ravvisa rispetto all’accordo di integrazione non ulteriormente qualificato. Quest’ultimo non preclude al legittimario la richiesta di un’ulteriore integrazione, qualora dovessero emergere altre attività nel patrimonio del defunto di cui possa dare prova. Con la rinuncia all’azione, invece, è definitivamente preclusa ogni futura ed eventuale richiesta di dare o di avere tra le parti, limitatamente alla lesione di legittima: l’azione infatti è qui dismessa nella sua interezza. Tale ultima differenza peraltro sfuma nel caso in cui l’accordo di integrazione preveda anche la reciproca rinuncia ad eventuali sopravvenienze attive o passive. Rimangono comunque le differenze strutturali e causali sopra citate. Analogo ragionamento può svolgersi con riferimento alla cessione onerosa dell’azione di riduzione.

Appears in 1 contract

Sources: Accordo Di Integrazione Della Legittima

Segue. I rimedi. Nella versione originale della norma, l’unico rimedio azionabile dall’im- presa « abusata » era l’azione volta a ottenere la rinuncia all’azione declaratoria di riduzione verso corrispettivo nullità del patto attraverso il quale l’abuso aveva trovato realizzazione. La disposizione aveva subito sollecitato un acceso dibattito nella dottrina, soprattutto civi- listica, la quale s’era lungamente interrogata circa la natura di questa nullità e la conseguente disciplina applicabile. Era prevalsa la tesi della natura pro- tettiva di tale nullità, argomentata sulla base di operazioni di ortopedia in- terpretativa più o meno ardite (65). Era poi stato il legislatore, ad appena tre anni di distanza, a novellare l’art. 9, arricchendo il c. 3 con l’espressa intro- duzione delle azioni risarcitorie e inibitorie. L’esperienza applicativa maturata negli anni ha dimostrato che il vero rimedio per gli abusi di dipendenza economica è innanzi tutto inibitorio e, solo in subordine, risarcitorio; raramente è stata invocata la sua cessione onerosanullità del patto. – Una prima differenza tra accordo In particolare, come è emerso anche dai paragrafi precedenti, le azioni in materia di integrazione e rinuncia all’azione abuso di riduzione verso corrispettivo si rinviene nell’assenzadipendenza economica sono di regola precedute da una fase cautelare, in quest’ultimo casocui il provvedimento richiesto mira normalmente alla pro- secuzione del rapporto commerciale. Proprio in sede di cautela sono stati costantemente oggetto di discus- sione due classici problemi del diritto processuale: i) l’ammissibilità del provvedimento urgente richiesto rispetto al successivo provvedimento di merito, sotto il profilo della sua strumentalità; ii) l’ammissibilità di una tutela anticipatoria di condanna a un momento determinativo avente ad oggetto la lesionefacere infungibile, sotto il profilo della sua utilità. Poiché Rispetto a entrambi questi problemi si è visto che detto momento caratterizza necessariamente l’accordo di integrazioneregistrato, ne discende l’estraneità tra essa e la rinuncia verso corrispettivonel corso del tempo, un indirizzo incline a ritenere superabili entrambi gli ostacoli. Si consideri poi la diversità sul piano strutturale: con l’accordo di integrazioneIn ordine alla risoluzione in senso positivo della prima questione ha certa- mente giocato un ruolo l’espressa previsione del rimedio inibitorio, il legittimario soddisfa la propria legittima per mezzo quale, allargando le maglie dei provvedimenti di un atto di trasferimento causalmente orientato in tal senso emerito ottenibili dall’im- presa dipendente, come conseguenza, ha ovviamente allargato le maglie dei provvedimenti anticipatori richiedibili. In ordine alla seconda questione si è lo stesso interesse ad agire in riduzione a risultare carente. La rinuncia verso corrispettivo, al contrario, manifesta una diversa intenzione, e cioè dismettere l’azione di riduzione in cambio di una prestazione76. Qui la prestazione costituisce il “prezzo” della rinuncia e dipende da una valutazione economica liberamente convenuta tra le parti, che si agita nell’ambito del conflitto economico tra le medesime e che prescinde dall’attività conoscitiva di cui si diceva. Allo stesso modo del prezzo della vendita, le parti non potranno ordinariamente lamentarsi della inadeguatezza del valore dei diritti ceduti. Infine, un’ulteriore differenza si ravvisa rispetto all’accordo di integrazione non ulteriormente qualificato. Quest’ultimo non preclude al legittimario la richiesta di un’ulteriore integrazione, qualora dovessero emergere altre attività nel patrimonio del defunto di cui possa dare prova. Con la rinuncia all’azione, invece, è definitivamente preclusa ogni futura ed eventuale richiesta di dare o di avere tra le parti, limitatamente alla lesione di legittima: l’azione infatti è qui dismessa nella sua interezza. Tale ultima differenza peraltro sfuma nel caso in cui l’accordo di integrazione preveda anche la reciproca rinuncia ad eventuali sopravvenienze attive o passive. Rimangono comunque le differenze strutturali e causali sopra citate. Analogo ragionamento può svolgersi con riferimento alla cessione onerosa dell’azione di riduzione.invece valo-

Appears in 1 contract

Sources: L’abuso Di Dipendenza Economica

Segue. Il regime delle reti prive di soggettività. Gli esiti appena tracciati abbisognano, per vero, di importanti precisazioni a proposito dell’ipotesi che si verifica quando il conferimento alla rete, com’è possibile per testuale previsione normativa, avviene mediante l’apporto di un patrimonio destinato ai sensi dell’art. 2447-­‐bis, 1° comma, lett. a), c.c. Ma si tratta di un tema che approfondiremo nel prossimo paragrafo. Interessa qui soffermarsi, invece, sulle reti prive di soggettività, benché dotate di organo e fondo comune: sono queste le reti con elementi di organizzazione, secondo la rinuncia all’azione terminologia da noi utilizzata. Anche rispetto ad esse vale la regola secondo cui «per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di riduzione verso corrispettivo o la sua cessione onerosarete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune». – Una prima differenza tra accordo di integrazione e rinuncia all’azione di riduzione verso corrispettivo si rinviene nell’assenzaE tuttavia bisogna chiedersi quale sia, in quest’ultimo tal caso, il punto di un momento determinativo avente ad oggetto riferimento soggettivo di codeste obbligazioni. Dato che manca la lesione. Poiché soggettività, per espresso volere del legislatore, non si è visto che detto momento caratterizza necessariamente l’accordo di integrazione, ne discende l’estraneità tra essa e la rinuncia verso corrispettivo. Si consideri poi la diversità sul piano strutturale: con l’accordo di integrazione, il legittimario soddisfa la propria legittima per mezzo di un atto di trasferimento causalmente orientato in tal senso e, potrà considerarle come conseguenza, è lo stesso interesse ad agire in riduzione a risultare carente. La rinuncia verso corrispettivo, al contrario, manifesta una diversa intenzioneobbligazioni propriamente della rete, e cioè dismettere l’azione di riduzione un ente diverso dalle imprese retiste, né esse saranno da imputare al soggetto che svolge l’ufficio di organo comune, il quale agisce – salvo ciò che si dirà nel paragrafo successivo – in cambio nome altrui e più precisamente, qui, in rappresentanza dei partecipanti al contratto di rete. Si tratterà di obbligazioni proprie, dunque, delle imprese retiste: ognuna di queste imprese o alcune soltanto a seconda che l’organo comune abbia speso, genericamente, il nome della rete e 110 Può restare qui impregiudicata la questione, a cui poc’anzi s’è fatto cenno a proposito dei consorzi, se debitore principale (e, più latamente, titolare dei rapporti contrattuali assunti dall’organo comune) sia le rete stessa o la singola impresa aderente nel cui interesse l’atto è stato compiuto. In questo secondo senso, rispetto ai consorzi, si veda ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, La cooperazione tra imprenditori, cit., p. 286, il quale afferma che le obbligazioni assunte dagli organi consortili per conto di singoli consorziati sarebbero «giuridicamente imputabili solo a costoro, con l’aggiunta di una prestazione76responsabilità sussidiaria, a mero titolo di garanzia, del fondo consortile». Il tema – si può aggiungere – presenta interessanti connessioni con la problematica del significato da riconoscere alla particolare regola, sugli effetti dell’agire dell’institore, codificata nell’art. 2208 c.c.: sia consentito ancora il rinvio, sul punto, a DELLE MONACHE, La 111 Sulla nozione dell’agire per conto altrui, LUMINOSO, ▇▇▇▇▇▇▇, commissione, spedizione, in Trattato di dir. civ. e comm. già diretto da ▇. ▇▇▇▇ e ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, continuato da ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Milano, 1984, p. 1 ss. così il nome di tutte ovvero abbia agito in rappresentanza solo di taluni tra coloro che formano l’aggregazione imprenditoriale (112). Ciò posto, parrebbe dunque che ci si trovi di fronte, per le reti dotate di elementi di organizzazione, ma prive di soggettività, ad una significativa deroga al principio di cui all’art. 2740 c.c. (113). Le obbligazioni contratte dall’organo comune – abbiamo detto – sono obbligazioni che si collocano in capo ai singoli partecipanti alla rete, ma la correlativa responsabilità – dice la legge – è limitata al fondo comune. Sembra che si verifichi, pertanto, una situazione consimile a quella determinata, rispetto alle società per azioni, dalla costituzione di un patrimonio destinato (114). Invero, ai sensi dell’art. 2447-­‐quinquies, 3° comma, c.c., «per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare», le quali sono certamente obbligazioni della società, questa risponde «nei limiti del patrimonio ad esso destinato». Sennonché occorre tener presente il richiamo compiuto dal legislatore all’art. 2615, 2° comma, c.c., quale disposizione certamente applicabile, come meglio diremo (115), anche alle reti prive di soggettività ed il cui significato, a proposito dei consorzi, sta nel rendere obbligate e comunque responsabili, in solido con il fondo, le singole imprese per conto delle quali gli organi consortili abbiano agito. Mentre la spendita del nome delle imprese retiste, dunque, determina l’imputazione soggettiva in capo ad esse delle obbligazioni contratte dall’organo della rete, è solo l’agire per conto altrui l’elemento capace di smarcare la responsabilità dal suo confinamento entro i limiti del fondo comune, determinandone l’estensione ai patrimoni dei singoli partecipanti all’aggregazione imprenditoriale. Con questa conseguenza: che, nei consorzi, risponderanno delle obbligazioni assunte anche le imprese per conto delle quali l’organo abbia agito, nonostante non ne sia stato speso il nome (116), laddove, nelle reti prive di soggettività, l’agire per conto altrui funziona da criterio che rende piena la responsabilità delle imprese retiste titolari delle obbligazioni contratte in loro nome dall’organo comune (117). Ciò posto, le premesse del discorso rimandano, qui, alla distinzione concettuale tra “agire in nome altrui” e “agire per conto altrui”, nonché alle possibili combinazioni tra l’uno e l’altro, tenendo presente che, in dottrina, già da tempo è stato dimostrato come, accanto ai più noti moduli dell’agire in nome e per conto altrui e dell’agire in nome proprio ma per conto altrui, sia isolabile anche l’ipotesi dell’agire in nome altrui ma per conto proprio (118). 112 Cfr. ▇▇▇▇▇▇▇, Reti e contratto di rete, cit., p. 81. 113 In tal senso, SCIUTO, Imputazione e responsabilità nel contratto di rete, cit., spec. p. 106, il quale, sulla base del testo di legge uscito dalla novella del 2010, individuava nel fondo comune «un patrimonio separato e non entificato». In precedenza, dopo la modifica con cui venne introdotto il richiamo agli artt. 2614 e 2615 c.c., IAMICELI, Contratto di rete, fondo comune e responsabilità patrimoniale, cit., p. 80. 114 Si veda, infatti, ancora ▇▇▇▇▇▇, Imputazione e responsabilità nel contratto di rete, cit., p. 89 s. nt. 45. 115 Si rimanda, in proposito, al § 9. 116 V., tuttavia, VOLPE PUTZOLU, I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, in Tratt. di dir. comm. e di dir. pubbl. dell’economia diretto da ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Padova, 1981, p. 317 ss. ed ivi 420, secondo cui il dettato dell’art. 2615, 2° comma, c.c. opererebbe sul presupposto che il consorzio abbia anche speso il nome del singolo consorziato per conto del quale agisce. 117 Quanto all’ipotesi, poi, dell’agire dell’organo comune in nome proprio, ▇. ▇▇▇▇▇, § ▇. ▇▇▇ ▇▇▇ tema è decisivo il contributo di ▇▇▇▇▇▇▇▇, Mandato, commissione, spedizione, cit., p. 1 ss. ▇▇▇▇▇▇, è proprio questa ipotesi a rivelarsi interessante, poiché suggerisce, a proposito del tema su cui stiamo ragionando, che non necessariamente la spendita del nome delle imprese retiste significherà che l’organo comune abbia agito anche per conto di ciascuna di esse. Il problema – occorre precisare – è pur sempre quello delle «obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete». Al contrario, qualora l’organo non agisca dando seguito al programma stabilito dalle imprese retiste, e perciò in attuazione del contratto di rete, ma ponga in essere negozi estranei al suo oggetto, si tratterà di capire se esso, nei singoli casi, possa ritenersi comunque dotato della legittimazione necessaria, con la conseguenza, se questa sussiste, che le obbligazioni assunte in nome degli aderenti alla rete, o di taluni soltanto tra costoro, impegneranno la responsabilità patrimoniale di ciascuno secondo i principi (art. 2740 c.c.). Qui occorre invece riflettere – come si ripete – in ordine alle obbligazioni contratte in relazione al programma di rete, rispetto alle quali la prestazione costituisce legge stabilisce che «in ogni caso … i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune»: laddove la perentorietà del dettato normativo («in ogni caso») va però valutata tenendo conto degli esiti cui conduce, riguardo al problema in esame, il “prezzo” contestuale richiamo all’art. 2615, 2° comma, c.c. Ora, il fatto che nelle reti prive di soggettività – come si diceva – l’organo comune, quando agisce in rappresentanza della rinuncia e dipende da una valutazione economica liberamente convenuta tra le partirete, contraendo obbligazioni connesse al programma, determini l’imputazione di queste obbligazioni in capo alle singole imprese retiste, rese così debitrici di fronte al terzo, ancora non significa che queste imprese rispondano dell’adempimento di tali obbligazioni con l’intero loro patrimonio, poiché è solo sulla scorta dell’agire per conto, non in virtù del semplice agire in nome altrui, che si agita nell’ambito può sorgere la responsabilità piena, secondo il dettato dell’art. 2615, 2° comma, c.c., a superamento della sua perimetrazione entro i limiti del conflitto economico (conferimento al) fondo comune (119). Nondimeno è importante chiedersi come sia distribuito l’onere della prova in questa materia, un tale interrogativo parendo essenziale, per vero, al fine di cogliere esattamente gli equilibri determinati dalla dialettica tra il principio, stabilito dalla legge, della localizzazione della responsabilità sul fondo comune e il richiamo al più volte citato cpv. dell’art. 2615 c.c. Di nuovo torna utile il confronto con i consorzi con attività esterna. Come già abbiamo detto, le medesime e obbligazioni sorte per effetto degli atti compiuti dagli organi consortili in nome del consorzio sono obbligazioni destinate a collocarsi in capo a quest’ultimo, con la conseguenza che prescinde dall’attività conoscitiva la garanzia patrimoniale ad esse inerenti sarà costituita dal fondo comune. Nessun dubbio può sorgere, dunque, in ordine al fatto che tocchi al terzo creditore, il quale pretenda di far valere il proprio diritto nei confronti di uno dei 119 È soltanto in questi termini che la disciplina dedicata al contratto di rete introduce un’eccezione al principio di cui all’art. 2740 c.c., mentre è eccessivo affermare che «la misura massima della responsabilità … dei debitori, viene costantemente a coincidere con quella della garanzia precostituita ed esistente» (SCIUTO, Imputazione e responsabilità nel contratto di rete, cit., p. 106). consorziati, allegare e dimostrare che l’atto da cui l’obbligazione consortile origina è stato compiuto dagli organi del consorzio per conto di quel consorziato (120). La situazione si dicevapresenta invece in termini rovesciati a proposito delle obbligazioni assunte, in relazione al programma comune, dall’organo di una rete di imprese non soggettivata. Allo stesso modo Tali obbligazioni, se l’organo spende il nome della rete, saranno obbligazioni da imputare alle singole imprese retiste, come più volte ripetuto. E sembra difficile negare che, secondo l’id quod plerumque accidit (121), chi spende il nome altrui agisca anche per conto del prezzo soggetto il cui nome viene speso, sicché la spendita del nome è un dato che può considerarsi sufficiente, in generale, a fondare una presunzione di appartenenza dell’atto alla sfera di interessi del soggetto reso destinatario dei suoi effetti giuridici (122). Tanto più che – come già accennato – nulla esclude che l’organo comune, anziché spendere genericamente il nome della venditarete, le parti possa agire in rappresentanza, nei singoli casi, anche di alcune soltanto delle imprese retiste (123). La spendita del nome è modulabile, in altre parole, in guisa da poter determinare o no il diretto coinvolgimento nei rapporti con il terzo di tutti gli aderenti alla rete, ciò suonando a conferma della sua idoneità, appunto, a fungere da elemento (sia pure solo presuntivo) di riscontro in ordine alla riferibilità soggettiva dell’atto nella sua valenza economico-­‐sostanziale. Sarà la singola impresa retista, in definitiva, a dover dimostrare che, nonostante l’organo comune ne abbia speso il nome nel compimento di un determinato atto esecutivo del programma comune, questo non potranno ordinariamente lamentarsi è stato posto in essere per suo conto, non sussistendo dunque i presupposti per l’allargamento della inadeguatezza responsabilità al proprio patrimonio secondo quanto previsto dall’art. 2615, 2° comma, c.c. Ci si potrebbe anzi domandare se l’estraneità dell’impresa rispetto all’atto pur compiuto in suo nome, per poter rilevare nel senso detto, debba essere stata percepita o almeno percepibile dal terzo, non potendo altrimenti essergli opposta. Tutto ciò non è ancora sufficiente, peraltro, a definire la questione su cui stiamo ragionando. Invero, occorre ulteriormente riflettere sulla variegata tipologia degli atti che l’organo comune può essere chiamato a compiere in esecuzione del valore dei diritti ceduti. Infineprogramma di rete, un’ulteriore differenza si ravvisa rispetto all’accordo di integrazione non ulteriormente qualificato. Quest’ultimo non preclude al legittimario la richiesta di un’ulteriore integrazione, qualora dovessero emergere altre attività nel patrimonio del defunto stabilendone i possibili nessi con l’interesse di cui possa dare provasono portatori i soggetti retisti. Con la rinuncia all’azione120 Ai fini dell’azione del terzo verso il singolo consorziato, inveceprecisa ▇▇▇▇▇▇▇, Diritto commerciale. L’imprenditore, cit., p. 159, è definitivamente preclusa ogni futura ed eventuale richiesta di dare o di avere tra le partinecessaria «l’identificabilità dell’impresa nell’interesse della quale il consorzio ha contrattato, limitatamente alla lesione di legittima: l’azione infatti è qui dismessa nella sua interezzamentre non basta la semplice appartenenza al consorzio». Tale ultima differenza peraltro sfuma nel caso in cui l’accordo di integrazione preveda anche la reciproca rinuncia ad eventuali sopravvenienze attive o passive121 Cfr. Rimangono comunque le differenze strutturali e causali sopra citateCass. Analogo ragionamento può svolgersi con riferimento alla cessione onerosa dell’azione di riduzione4 maggio 2005, n. 9225; Cass. 10 novembre 2003, n. 16831.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Di Rete

Segue. la rinuncia all’azione I BENI SOCIALI E LA CONFISCA. La possibilità di riduzione verso corrispettivo o la sua cessione onerosaconfiscare penalmente i beni di una persona giuridica rappresenta l’ultima e più delicata questione da esaminare in relazione alla tutela di terzi rispetto alla confisca. – Una prima differenza tra accordo Ed invero, come si è sopra anticipato una delle modalità di integrazione e rinuncia all’azione di riduzione verso corrispettivo si rinviene nell’assenza, in quest’ultimo caso, interposizione del soggetto terzo può appunto realizzarsi attraverso l’utilizzo di un momento determinativo avente ad oggetto ente giuridico come “schermo societario”, nel senso che il bene risulta di proprietà e pertinenza della persona giuridica e non dell’autore del reato, ancorché sia la lesionepersona fisica a disporne di fatto. Poiché si è visto In proposito deve infatti rilevarsi come l’ente giuridico, proprio in quanto previsto dal legislatore quale centro di imputazione autonomo di interessi giuridici rispetto al soggetto-persona fisica che detto momento caratterizza necessariamente l’accordo ne faccia parte, deve essere considerato un “terzo” rispetto alla persona fisica medesima. Pertanto, al pari di integrazionequalsiasi altro terzo, ne discende l’estraneità tra essa e la rinuncia verso corrispettivo. Si consideri poi la diversità sul piano strutturale: con l’accordo l’ente potendo essere parte di integrazione, il legittimario soddisfa la propria legittima per mezzo di un atto negozi di trasferimento causalmente orientato di beni (fiduciari o fittizi) potrebbe essere utilizzato come schermo protettivo al fine precipuo di evitare iniziative di sequestri e confische. L’ipotesi di dell’ente come schermo fittizio ha sempre creato particolari problemi sia in tal senso e, come conseguenza, è lo stesso interesse ad agire in riduzione a risultare carente. La rinuncia verso corrispettivo, al contrario, manifesta tema di prova che di configurazione stessa della simulazione assoluta del negozio con una diversa intenzione, e cioè dismettere l’azione di riduzione in cambio di una prestazione76. Qui la prestazione costituisce il “prezzo” della rinuncia e dipende da una valutazione economica liberamente convenuta tra le parti, che si agita nell’ambito del conflitto economico tra le medesime e che prescinde dall’attività conoscitiva di cui si dicevasocietà159. Allo stesso modo modo, si è ritenuta talvolta l’impossibilità di configurare la simulazione assoluta dello stesso contratto di società, in realtà certamente voluto proprio ai fini di interposizione reale (e non fittizia), per ottenere i vantaggi collegati alla limitazione della responsabilità patrimoniale connessa alla disciplina civilistica160. In questo contesto, la giurisprudenza ha allora precisato che occorre operare una distinzione tra “responsabilità patrimoniale della società”, in relazione alla quale mai potrebbe parlarsi di simulazione assoluta del prezzo contratto di società, e la “responsabilità penale” della venditapersona fisica che ha agito sotto lo schermo societario. In tal modo, le parti non potranno ordinariamente lamentarsi si è rilevato, la società continua ad essere sempre considerata un soggetto terzo ai fini civilistici della inadeguatezza sua eventuale responsabilità patrimoniale, potendosi però procedere a fini penali alla confisca dei beni sociali in relazione ai reati commessi dalle persone fisiche che operano al suo interno161. In relazione alla questione in esame, l’aspetto di maggiore novità intervenuto nell’ordinamento è rappresentato sicuramente dall’entrata in vigore del valore dei diritti cedutiD.Lgs 8 giugno 2001 nr. Infine231 volto ad introdurre e regolamentare la disciplina della 159 Ex plurimis Cass. Civ., un’ulteriore differenza si ravvisa rispetto all’accordo Sez. I, 29 maggio 2003, in CED nr. 563726. 160 In giurisprudenza esclude la configurabilità di integrazione non ulteriormente qualificatouna simulazione assoluta del contratto di società Cass. Quest’ultimo non preclude Civ., 28 aprile 1997, nr. 3666, Abbatelli c. Agricola Forestale Pian del marmo, in CED nr. 503955; cfr. anche Cass. Civ. 16 maggio 2007, nr. 11258, Moroni, c. Cisa, in CED nr. 597779; Cass. Civ., Sez. III, 16 aprile 2003, nr. 6100, Oprandi ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, in CED nr. 562217. Al fine di superare detto ostacolo l’unica strada percorribile sarebbe quella di provare l’intestazione fittizia delle quote, ciò al legittimario fine di far valere la richiesta di un’ulteriore integrazioneresponsabilità illimitata dell’unico socio, qualora dovessero emergere altre attività nel patrimonio del defunto di cui possa dare prova. Con la rinuncia all’azione, invece, è definitivamente preclusa ogni futura ed eventuale richiesta di dare o di avere tra le parti, limitatamente alla lesione di legittima: l’azione infatti è qui dismessa nella sua interezza. Tale ultima differenza peraltro sfuma nel caso nei casi in cui l’accordo di integrazione preveda anche la reciproca rinuncia ad eventuali sopravvenienze attive o passivequesta sia prevista: in questo senso ▇▇▇▇. Rimangono comunque le differenze strutturali e causali sopra citateCiv., Sez. Analogo ragionamento può svolgersi con riferimento alla cessione onerosa dell’azione di riduzioneI, 31 gennaio 2008, in CED nr. 601539.

Appears in 1 contract

Sources: N/A

Segue. la rinuncia all’azione L’obbligo di riduzione verso corrispettivo indennizzare il coniuge che abbia apportato miglioramenti o la sua cessione onerosaaddizioni ai beni dell’altro. – Una prima differenza tra accordo Un’ulteriore forma di integrazione e rinuncia all’azione responsabilità contrattuale per i coniugi in regime di riduzione verso corrispettivo si rinviene nell’assenza, in quest’ultimo caso, separazione dei beni può darsi nel caso di inadempimento all’obbligazione ex lege che può gravare su di un momento determinativo coniuge, avente ad oggetto la lesionel’indennizzo, in favore dell’altro per i miglioramenti e le addizioni da quest’ultimo apportati a beni del primo. Poiché si è visto L’art. 218 c.c. non prende in considerazione l’eventualità che detto momento caratterizza necessariamente l’accordo un coniuge, godendo dei beni dell’altro, o comunque per effetto di integrazioneintromissione nella sfera patrimoniale di quest’ultimo, ne discende l’estraneità tra essa e la rinuncia verso corrispettivoabbia apportato miglioramenti o addizioni. Si consideri poi la diversità sul piano strutturale: con l’accordo pone qui il problema di integrazionesapere se per tali miglioramenti o addizioni sia dovuta una qualche forma di indennizzo. In primo luogo andrà ricordato che tra coniugi esiste un preciso dovere di contribuzione «ai bisogni della famiglia» che l’art. 143, terzo comma, c.c. parametra «alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo». Si pone dunque il legittimario soddisfa la problema se, nell’ipotesi in cui il coniuge sostenga di tasca propria legittima le spese per mezzo effettuare migliorie o addizioni sui beni dell’altro, in adempimento del proprio obbligo di contribuzione, sulla base di un atto accordo precedente circa le modalità di trasferimento causalmente orientato ripartizione fra entrambi dell’onere contributivo stesso (si pensi ad esempio al caso in tal senso ecui i coniugi abbiano concordato di dividersi le spese per la ristrutturazione della casa coniugale appartenente al solo marito), come conseguenzal’indennizzo debba ritenersi escluso (148). Applicando questo principio, è lo stesso interesse ad agire in riduzione a risultare carente. La rinuncia verso corrispettivo, al contrario, manifesta una diversa intenzione, e cioè dismettere l’azione decisione di riduzione in cambio di una prestazione76. Qui la prestazione costituisce il “prezzo” della rinuncia e dipende da una valutazione economica liberamente convenuta tra le parti, che si agita nell’ambito del conflitto economico tra le medesime e che prescinde dall’attività conoscitiva di cui si diceva. Allo stesso modo del prezzo della vendita, le parti non potranno ordinariamente lamentarsi della inadeguatezza del valore dei diritti ceduti. Infine, un’ulteriore differenza si ravvisa rispetto all’accordo di integrazione non ulteriormente qualificato. Quest’ultimo non preclude al legittimario merito ha respinto la richiesta di un’ulteriore integrazionepagamento per le prestazioni professionali rese, qualora dovessero emergere altre avanzata dal marito architetto il quale si era dato carico di svolgere tutte le attività nel patrimonio del defunto occorrenti per la ristrutturazione della casa coniugale, appartenente alla sola moglie. Considerando l’attività svolta come prestazione non contrattuale posta in essere nell’interesse della famiglia da ricondursi all’adempimento dell’obbligo di contribuzione, il giudice ne ha così affermato la totale gratuità (149). In precedenza la Corte Suprema aveva invece riconosciuto la possibilità di ottenere un’indennità ex art. 1150 c.c. per il contributo in denaro fornito dalla moglie al marito per il restauro della casa di quest’ultimo adibita a residenza familiare, pur avendo affermato che tale contributo era stato prestato in adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui possa dare provaall’art. Con 143 c.c. (150). Rinviando anche in questo caso alla trattazione approfondita della questione svolta in altra sede (151), potrà conclusivamente dirsi che la rinuncia all’azionesoluzione del problema dovrà trovarsi, invecein linea di massima, è definitivamente preclusa ogni futura ed eventuale richiesta nelle norme in tema di dare o di avere tra le partigestione d’affari altrui, limitatamente alla lesione di legittima: l’azione infatti è qui dismessa nella sua interezza. Tale ultima differenza peraltro sfuma nel caso salvi i casi in cui l’accordo nel comportamento tollerante sia eventualmente possibile ravvisare gli estremi di integrazione preveda anche la reciproca rinuncia ad eventuali sopravvenienze attive o passive. Rimangono comunque le differenze strutturali e causali sopra citate. Analogo ragionamento può svolgersi con riferimento alla cessione onerosa dell’azione di riduzione.un mandato tacito (nel qual caso

Appears in 1 contract

Sources: Responsabilità Contrattuale Nei Rapporti Familiari

Segue. la rinuncia all’azione responsabilità della struttura sanitaria, cenni. Tradizionalmente, nel trattare i temi dell’informazione e del consenso, l’attenzione veniva posta sull’operato del singolo sanitario, piuttosto che sull’attività della struttura. Occorre, tuttavia, dare conto della rilevanza che l’attività informativa assume nel quadro dell’attività di riduzione verso corrispettivo o assistenza sanitaria, a quest’ultima demandata, sulla base del contratto di spedalità237. È infatti opportuno distinguere l’ipotesi in cui il paziente si rivolga ad un determinato medico, esercente la sua cessione onerosalibera professione presso uno studio privato, dall’ipotesi in cui si rivolga alla struttura sanitaria e dunque, ad una controparte «complessa», ove più soggetti concorrono all’erogazione del servizio. – Una prima differenza Nel primo caso, la natura contrattuale del rapporto che si instaura tra accordo le parti comporta per il sanitario non solo l’obbligo di integrazione svolgere l’attività professionale necessaria od utile in relazione al caso concreto238, ma anche quello di adempiere, personalmente, al dovere d’informazione nei confronti del paziente ed ottenere il suo consenso al trattamento. Nel secondo, anche aderendo alla teorica del contatto sociale tra paziente e rinuncia all’azione medico che concretamente esegue la prestazione, va comunque considerato che solo la struttura sanitaria è parte del contratto (di riduzione verso corrispettivo si rinviene nell’assenzaspedalità) in senso tecnico, concluso con l’assistito. Di conseguenza, in quest’ultimo casoqualità di diretta contraente, è tenuta ad adempiere a tutte le obbligazioni che derivano da tale contratto, compreso l’obbligo di un momento determinativo avente ad oggetto informazione e raccolta del consenso informato ed è dunque responsabile, in caso di inadempimento. 237 In proposito, si veda supra capitolo I, paragrafo 3.1. 238 Si veda Cass. 21.12.1978, n. 6141. Appaiono pertanto condivisibili le conclusioni di quella dottrina che, superando l’impostazione classica, secondo la lesionequale questo obbligo graverebbe esclusivamente sul medico, ravvisa una responsabilità autonoma delle strutture sanitarie per l’inadempimento dell’obbligo di garantire ai pazienti, tramite un’organizzazione adeguata, la possibilità di fruire dell’attività informativa necessaria da parte del personale medico239. Poiché si è visto Peraltro, questa dottrina ritiene che detto momento caratterizza necessariamente l’accordo dovrebbe essere la struttura sanitaria stessa a farsi carico dell’obbligo d’informazione relativo alle eventuali carenze dotazionali o di integrazioneorganico, ne discende l’estraneità tra essa e la rinuncia verso corrispettivo. Si consideri poi la diversità sul piano strutturale: con l’accordo di integrazione, il legittimario soddisfa la propria legittima per mezzo di operatori adeguatamente preparati, così da sgravare il medico dall’obbligo di informare l’assistito circa le questioni gestionali ed organizzative, consentendogli di concentrarsi sulle problematiche di tipo diagnostico e terapeutico, rispetto alle quali si rendono necessarie la professionalità e la competenza mediche240. In senso critico, può però osservarsi che spesso è solo il medico ad avere le competenze necessarie per decidere come sfruttare le risorse messe a disposizione dalla struttura, in vista dell’intervento ritenuto adeguato alle esigenze del singolo paziente, eventualmente modulandolo in base ai mezzi disponibili e, dunque, potrebbe essere il solo a trovarsi nelle condizioni idonee 239 In questi termini, si esprime DE MATTEIS R., Le Responsabilità in Ambito Sanitario, CEDAM, Padova, 2017, p. 270 ss. (ed in particolare, p. 272), precisando che tali conclusioni non devono, ovviamente, portare ad una sottovalutazione del ruolo informativo del medico. In proposito, si veda anche CALLIPARI N., Il Consenso Informato nel Contratto di Assistenza Sanitaria, ▇▇▇▇▇▇▇, Milano, 2012, p. 99 ss., ove l’autore evidenzia che l’informazione non deve essere considerata come un atto obbligo morale del medico, ma come un problema di trasferimento causalmente orientato organizzazione della struttura, da garantire con mezzi e personale. 240 L’obbligo di informazione ha ad oggetto anche il livello di efficienza della struttura ospedaliera, in tal rapporto alle dotazioni e alle attrezzature, nonché al loro regolare funzionamento. Si vedano, in proposito, Cass. 16.5.2000, n. 6318 e Cass. 21.7.2003, n. 11316, ove la Corte afferma che il medico ha l’obbligo di informare il paziente dell’eventuale, anche solo contingente, inadeguatezza della struttura presso la quale quest’ultimo è ricoverato. per poter informare il paziente circa eventuali inadeguatezze e suggerire una diversa struttura. A livello giurisprudenziale, possono cogliersi segnali nel senso della configurazione di una responsabilità della struttura, autonoma rispetto a quella del singolo medico. In particolare, la giurisprudenza amministrativa ha rilevato che il consenso informato, «oltre ad essere un diritto assoluto e inviolabile e, come conseguenzatale, efficace erga omnes e, in particolare, nei riguardi del medico, è lo stesso interesse ad agire anche un diritto soggettivo pubblico o diritto sociale che, nella dinamica del suo svolgersi e del suo concreto attuarsi, ha per oggetto una prestazione medica che ha quali necessari e primari interlocutori le strutture sanitarie e, in riduzione a risultare carenteprimo luogo, il Servizio Sanitario Nazionale241», sottolineando come solo «una diretta responsabilizzazione dell’organizzazione sanitaria» consenta di non vedere sacrificato, nell’eventuale conflitto tra medico e paziente, il diritto fondamentale di quest’ultimo242. Da quanto esposto discende, peraltro, l’indubbia natura contrattuale di tale responsabilità243, che consegue all’inadempimento del contratto di spedalità. La rinuncia verso corrispettivo, al contrario, manifesta una diversa intenzione, e cioè dismettere l’azione di riduzione in cambio di una prestazione76. Qui la prestazione costituisce il “prezzo” della rinuncia e dipende da una valutazione economica liberamente convenuta tra le parti, che si agita nell’ambito del conflitto economico tra le medesime e che prescinde dall’attività conoscitiva di cui si diceva. Allo stesso modo del prezzo della vendita, le parti non potranno ordinariamente lamentarsi della inadeguatezza del valore dei diritti ceduti. Infine, un’ulteriore differenza si ravvisa rispetto all’accordo di integrazione non ulteriormente qualificato. Quest’ultimo non preclude al legittimario la richiesta di un’ulteriore integrazione, qualora dovessero emergere altre attività nel patrimonio del defunto di cui possa dare prova. Con la rinuncia all’azione, invece, è definitivamente preclusa ogni futura ed eventuale richiesta di dare o di avere tra le parti, limitatamente alla lesione di legittima: l’azione infatti è qui dismessa nella sua interezza. Tale ultima differenza peraltro sfuma nel caso in cui l’accordo di integrazione preveda anche la reciproca rinuncia giurisprudenza civile tende ad eventuali sopravvenienze attive o passive. Rimangono comunque le differenze strutturali e causali sopra citate. Analogo ragionamento può svolgersi applicare i principi già esaminati con riferimento alla cessione onerosa dell’azione alle ipotesi di riduzione.«generica malpractice», affermando, anche in questo caso, una responsabilità solidale di medico e struttura244, in particolare,

Appears in 1 contract

Sources: Tesi Di Dottorato

Segue. L’esclusione dalle negoziazioni. Il problema del delisting puro I dubbi appena sollevati circa i possibili limiti, per la rinuncia all’azione società quotata, di riduzione verso corrispettivo uscire dal mercato regolamentato sulla base di una sua libera e incondizionata scelta o per altre cause che non siano quelle espressamente previste dal regolamento del mercato o dalla legge, impongono di approfondire l’indagine sulla base degli altri dati normativi e ordinamentali disponibili. L’art. 133 del t.u.f., significativamente rubricato come «esclusione su richiesta dalle negoziazioni», stabilisce che «le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, previa deliberazione dell’assemblea straordinaria, possono richiedere l’esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari, secondo quanto previsto dal regolamento del mercato, se ottengono l’ammissione su altro mercato regolamentato o di altro paese dell’Unione Europea, purché sia garantita una tutela equivalente degli investitori, secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento». Anche in tal caso sembra ricorrere lo schema contrattuale bilaterale osservato in sede di ammissione alla quotazione, dal momento che, ai sensi dell’art. 2.5.6 del regolamento del mercato, l’esclusione può aver luogo se la sua cessione onerosasocietà di gestione del mercato, a fronte della richiesta di esclusione formulata dalla società quotata, dispone l’esclusione medesima. Si ripropone, quindi, il meccanismo dell’accordo tra la società quotata, che, con delibera dell’assemblea straordinaria, chiede di uscire dal mercato, e la società di gestione, che, valutata tale richiesta, può accettarla o meno al ricorrere di determinate circostanze. È però il caso di osservare che la fattispecie in esame Una prima differenza pur essendo riconducibile ad una manifestazione di autonomia negoziale delle parti – non consente alla società quotata di sottrarsi alla quotazione senz’altro, ma subordina l’esclusione all’ammissione su altro mercato regolamentato dove esistano condizioni di tutela dell’investitore equivalenti a quelle presenti sul mercato dal quale si chiede di uscire24. Si è allora di fronte più che ad un’esclusione incondizionata o a un «delisting puro» ad una migrazione o a un trasferimento su un altro mercato (peraltro solo italiano o di un altro paese dell’Unione Europea), o a un fenomeno, per così dire, di trans listing: la società in realtà mantiene lo status di società quotata non più sul mercato di originaria quotazione ma su un altro mercato. Il t.u.f. peraltro non prevede alcuna disposizione relativa alla possibilità di chiedere l’esclusione incondizionata dal listino e anche nei regolamenti di Borsa non è dato rintracciare alcuna previsione in tal senso; né, per quanto consta, ciò trova smentita nella prassi dei mercati degli ultimi anni. Al riguardo può anzi notarsi che proprio il dato testuale dell’art. 133 t.u.f., secondo cui il delisting è permesso solo quando coincida con l’ammissione su altro mercato (italiano o comunitario) ove esista una tutela equivalente per gli investitori, potrebbe indurre a non reputare ammissibile il delisting cosiddetto puro. E ciò potrebbe in realtà trovare ▇▇▇▇▇▇▇▇- cazione proprio in quella cesura tra accordo momento contrattuale e quello metanegoziale della quotazione al quale sopra si è fatto riferimento. Il perfezionamento della quo- 24 In attuazione dell’art. 133 t.u.f. la Consob ha disposto che «l’esclusione dalle negoziazioni di integrazione azioni ordinarie è in ogni caso condizionata all’esistenza nel mercato di quotazione di una disciplina dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria applicabile all’emittente nel caso di trasferimento di partecipazioni di controllo ovvero di altre condizioni valutate equivalenti dalla Consob» (art. 144, comma 2, RE). tazione, infatti, mette in gioco interessi e rinuncia all’azione ragioni di riduzione verso corrispettivo si rinviene nell’assenzatutela che non riguardano più solo le parti contraenti ma soggetti altri nei confronti dei quali l’originaria vicenda contrattuale perde di rilievo, assumendo invece importanza il profilo organizzativo della quotazione e, segnatamente, ciò che esso rappresenta in termini di disciplina applicabile agli organi sociali, di diritti e prerogative del singolo socio-investitore. Le implicazioni societarie e di mercato della quotazione, in quest’ultimo casoaltre parole, pur non precludendo in assoluto la reversibilità della quotazione medesima, sembrano però non consentire all’autonomia privata di manifestarsi con le stesse modalità e con la medesima intensità riscontrata nella fase di ammissione. Anche se, in ottica ne- gozialista, può effettivamente apparire come una forzatura sottrarre all’autonomia negoziale l’incondizionata esclusione dalle negoziazioni quando invece non le è mai sottratta l’ammissione25. L’art. 2437-quinquies c.c., introdotto dalla riforma delle società di capitali, secondo cui «se le azioni sono quotate sui mercati regolamentati hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alla deliberazione che comporta l’esclusione dalla quotazione», dal canto suo, non è disposizione che inequivocabilmente risolve il problema dell’ammissibilità del delisting puro. Sia perché la norma potrebbe ri- ferirsi alle deliberazioni che hanno ad effetto l’esclusione dalla quotazione (fusione e scissione di società quotata in società non quotata; conversione di azioni quotate in non quotate) e non anche a quelle che hanno direttamente ad oggetto l’esclusio- ne26, sia perché la disposizione sembra essere la conferma, in termini più generali, di un momento determinativo avente ad oggetto la lesioneprincipio (quello fissato dall’abrogato art. Poiché si è 131 del t.u.f.), che già albergava nel sistema, visto che detto momento caratterizza necessariamente l’accordo proprio tale norma attribuiva il diritto di integrazione, ne discende l’estraneità tra essa e la rinuncia verso corrispettivo. Si consideri poi la diversità sul piano strutturale: con l’accordo di integrazione, il legittimario soddisfa la propria legittima per mezzo di un atto di trasferimento causalmente orientato in tal senso e, come conseguenza, è lo stesso interesse ad agire in riduzione a risultare carente. La rinuncia verso corrispettivo, al contrario, manifesta una diversa intenzione, e cioè dismettere l’azione di riduzione in cambio di una prestazione76. Qui la prestazione costituisce il “prezzo” della rinuncia e dipende da una valutazione economica liberamente convenuta tra le parti, che si agita nell’ambito del conflitto economico tra le medesime e che prescinde dall’attività conoscitiva di cui si diceva. Allo stesso modo del prezzo della vendita, le parti non potranno ordinariamente lamentarsi della inadeguatezza del valore dei diritti ceduti. Infine, un’ulteriore differenza si ravvisa rispetto all’accordo di integrazione non ulteriormente qualificato. Quest’ultimo non preclude al legittimario la richiesta di un’ulteriore integrazione, qualora dovessero emergere altre attività nel patrimonio del defunto di cui possa dare prova. Con la rinuncia all’azione, invece, è definitivamente preclusa ogni futura ed eventuale richiesta di dare o di avere tra le parti, limitatamente alla lesione di legittima: l’azione infatti è qui dismessa nella sua interezza. Tale ultima differenza peraltro sfuma recesso nel caso in cui l’accordo la perdita della quotazione dei titoli fosse la conseguenza del loro concambio effettuato in occasione di integrazione preveda una fusione o di una scissione. Certo nella possibile indisponibilità da parte della maggioranza della deci- sione di dequotarsi sic et simpliciter (ppassaggio che richiederebbe comunque un intervento esplicito del legislatore) non può, come si diceva, non avvertirsi, una sensibile compressione dell’autonomia negoziale della società. In questo quadro ci si potrebbe ancora chiedere – al di là della concreta difficoltà di raccogliere l’unanime consenso sociale in una società quotata ad azionariato diffuso – se possa configurarsi l’ipotesi di perdita della quotazione quando la richiesta di esclusione dalle negoziazioni promani dalla volontà unanime dei soci della società quotata. Seguendo una prospettiva che fa coincidere l’interesse al mantenimento della quotazione con il solo interesse dei singoli soci, viene da osservare che non sembra che l’uscita volontaria e incondizionata dal mercato possa essere negata quando decisa all’unanimità; se invece la persistenza alla quotazione viene apprezzata in un’ottica non solo endosocietaria (intendendo qui il termine nel senso di tutela delle posizioni dei singoli azionisti), ma in un quadro di più ampio respiro, che consideri anche il rilevante interesse del mercato a che le società mantengano il loro status di quotate: nella convinzione, cioè, che la reciproca rinuncia ad eventuali sopravvenienze attive o passivequotazione delle società sia un valore in sé, in quanto implementa le transazioni finanziarie e dunque crea ric- 25 ▇. Rimangono comunque le differenze strutturali ▇▇▇▇▇, Tipologia della società e causali sopra citatesocietà per azioni, in Riv. Analogo ragionamento può svolgersi con riferimento alla cessione onerosa dell’azione di riduzionedir. civ., 2000, I, pp. 212 ss.; anche secondo R. Costi, Il mercato mobiliare, Torino, 2008, p. 398, la tesi dell’inammissibilità del delisting puro appare troppo innaturale per essere accolta senza preoccupazione.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Di Quotazione

Segue. la rinuncia all’azione Il problema delle causali collettive previgenti Finché il processo di riduzione verso corrispettivo o la sua cessione onerosaadeguamento dei contratti collettivi non sarà completato, avranno però un peso notevole anche le causali eventualmente già presenti negli accordi in vigore, naturalmente in quanto stipulati dai sindacati di cui all’art. – Una prima differenza tra accordo 51 del d.lgs. n. 81/2015. Uno studio pubblicato praticamente all’indomani dell’approvazione del d.l. n. 48/2023 mostra come pure in questo campo si registri un’ampia varietà di integrazione previsioni, anche in ragione della normativa vigente al momento della stipulazione (ma non solo)51. In particolare, per quanto qui rileva, si possono isolare tre modelli distinti di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇: il primo si limita a riprodurre sic et simpliciter il testo di legge dell’epoca (evidentemente, post decreto dignità); il secondo fa lo stesso, ma fornendo «ulteriori specificazioni, sulla base delle caratteristiche peculiari» del settore merceologico interessato; il terzo introduce ipotesi «distinte e rinuncia all’azione di riduzione verso corrispettivo si rinviene nell’assenza, in quest’ultimo caso, di un momento determinativo avente ad oggetto la lesioneulteriori» rispetto a quelle legali. Poiché si è visto che detto momento caratterizza necessariamente l’accordo di integrazione, ne discende l’estraneità tra essa e la rinuncia verso corrispettivo. Si consideri poi la diversità sul piano strutturale: con l’accordo di integrazioneOra, il legittimario soddisfa terzo modello non solleva particolari questioni. Difatti, sia che le parti abbiano inteso avvalersi della facoltà conferita dalla lett. b-bis così come risultante a seguito della novella del d.l. 73/2021, sia che abbiano autonomamente deciso di prevedere delle ragioni giustificative in un quadro normativo che non considerava espressamente tale possibilità, non vi sono motivi per dubitare che la propria legittima per mezzo medesima volontà perduri, a maggior ragione, nel quadro attuale in cui la contrattazione collettiva è destinata a diventare (quasi) l’unica fonte di definizione delle causali. Più complesso risulta invece il caso rappresentato dai primi due modelli. Qui, invero, si può desumere un atto di trasferimento causalmente orientato collegamento con un particolare sistema normativo, ormai superato. Di talché occorre chiedersi se le clausole in tal senso equestione presuppongano in maniera necessaria il contesto cui le parti si sono riferite al momento della stipulazione oppure se, come conseguenzaanche in questa ipotesi, è lo stesso interesse ad agire in riduzione a risultare carentesi possa ritenere che dette clausole prescindano dalla contingenza del panorama giuridico allora vigente. La rinuncia verso corrispettivoEbbene, al contrario, manifesta una diversa intenzione, e cioè dismettere l’azione di riduzione in cambio di una prestazione76. Qui la prestazione costituisce il “prezzo” della rinuncia e risposta dipende da una valutazione economica liberamente convenuta tra le dalla volontà delle parti, che si agita nell’ambito deve essere ricostruita dal complesso delle circostanze, e varia quindi a seconda dei casi53. Così, una semplice riproposizione delle causali legali ora abrogate, magari accompagnata da un rinvio fisso al d.l. n. 87/2018, fa presumere che le associazioni stipulanti volessero solamente ricapitolare la disciplina del conflitto economico tra le medesime d.lgs. n. 81/2015, senza per questo recepirla staticamente nel contratto54. Dal che conseguirebbe la sopravvenuta 49 Di queste, soprattutto la prima risulta interessante in questa sede, per il grado di dettaglio con cui è formulata: «attività di produzione e che prescinde dall’attività conoscitiva realizzazione di cui si dicevanuovi prodotti in gomma e plastica inserite in un progetto di medio-lungo termine, compresa l’attività di montaggio, manutenzione e controllo continuo o periodico e comunque programmato, nei confronti del cliente». Allo stesso modo del prezzo della vendita50 Segnatamente, le parti non potranno ordinariamente lamentarsi della inadeguatezza del valore dei diritti ceduti. Infine«sostituzione di lavoratori assenti» e «sostituzione di lavoratori con gravi patologie, un’ulteriore differenza si ravvisa rispetto all’accordo soggetti ad un periodo di integrazione non ulteriormente qualificato. Quest’ultimo non preclude al legittimario la richiesta comporto esteso (fino a 720 gg nell’arco di un’ulteriore integrazione, qualora dovessero emergere altre attività nel patrimonio del defunto di cui possa dare prova. Con la rinuncia all’azione, invece, è definitivamente preclusa ogni futura ed eventuale richiesta di dare o di avere tra le parti, limitatamente alla lesione di legittima: l’azione infatti è qui dismessa nella sua interezza. Tale ultima differenza peraltro sfuma nel caso in cui l’accordo di integrazione preveda anche la reciproca rinuncia ad eventuali sopravvenienze attive o passive. Rimangono comunque le differenze strutturali e causali sopra citate. Analogo ragionamento può svolgersi con riferimento alla cessione onerosa dell’azione di riduzione48 mesi)».

Appears in 1 contract

Sources: Contratto a Termine

Segue. Gli «adattamenti» proposti nelle elaborazioni di dottrina e giurisprudenza La verifica di compatibilità tra il regime della ripetizione e quello di risoluzione del contratto non è nuova. Anche gli autori che hanno ritenuto di superarla positivamente, non hanno mancato di osservare come le norme sull’indebito non possano essere applicate «meccanicamente»194. L’idea che pervade gli studi della dottrina e le massime della giurisprudenza è, tuttavia, che, pur non potendosi parlare – a stretto rigore – di buona e mala fede dell’accipiens, così come fanno gli art. 2033 e ss. c.c., sarebbero comunque possibili degli adattamenti capaci di salvaguardare il rinvio alla disciplina del pagamento dell’indebito195. L’interpretazione adeguatrice che ha avuto più seguito è quella secondo cui la rinuncia all’azione valutazione sulla buona o mala fede dovrebbe per analogia trasformarsi in giudizio sull’imputabilità all’accipiens del fatto che dà luogo a risoluzione196. Conseguentemente sarebbe accipiens in buona fede il contraente fedele, accipiens in mala fede il contraente inadempiente. 194 Così ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, voce Interessi, cit., 115 nonché U. BRECCIA, La buona fede nel pagamento dell’indebito, cit., 165. 195 Secondo U. BRECCIA, La ripetizione dell’indebito, cit., 264, l’indagine deve rivolgersi ad un diverso ordine di riduzione verso corrispettivo conoscenze dell’accipiens «eventualmente idonee a far ritenere esistente, su altro piano, la buona o mala fede di quest’ultimo». Cfr. anche ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Risoluzione per inadempimento e obbligazioni restitutorie, cit., 255 ss. 196 In questo senso sempre ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, voce Interessi, cit., 115; U. BRECCIA, La ripetizione dell’indebito, cit., 267 appare più cauto laddove afferma «a titolo di indicazione generale» che «potrebbe» essere decisivo il ruolo dell’imputabilità dell’accipiens e che resta confermata «l’opportunità di tenere presente la sua cessione onerosadistinzione» tra buona e mala fede. – Una prima differenza La cautela con cui si muove l’A. in questo punto delicato è ancor più evidente nella successiva nota 215 dove, a chiare lettere, lo stesso avverte che «non vi è dubbio che nel suo complesso questa materia attende ancora una sistemazione adeguata e coerente». Questa corrente, che pur vanta l’opinione favorevole di parte della dottrina ed è stata applicata senza (o quasi) soluzione di continuità dalla giurisprudenza sino ai primi anni novanta197, è stata oggetto di dure critiche198. Da una parte, è stato osservato che l’equiparazione «contraente fedele = accipiens in buona fede» risulta inficiata da una contaminazione tra accordo buona e mala fede in senso soggettivo e buona e mala fede in senso oggettivo199. Più precisamente, secondo alcuni, ogni tentativo di integrazione caricare di valenza oggettiva i requisiti soggettivi previsti nelle norme sul pagamento dell’indebito finirebbe col risultare «oggettivamente privo di senso»200 posto che un giudizio in termini di imputabilità si colloca in un momento diverso e rinuncia all’azione successivo a quello in cui la prestazione viene ricevuta. Altri autori, d’altra parte, hanno evidenziato che l’applicazione di riduzione verso corrispettivo si rinviene nell’assenzaquesta regola dà luogo ad un’alterazione delle regole restitutorie, che 197 Cfr. ad esempio Cass. 23.8.1985, n. 4510, in quest’ultimo casoRiv. dir. civ., 1986, II, 665 con nota di ▇. ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇; Cass. 26.2.1986, n. 1203, in Arch. civ., 1986, 745; Cass. 12.6.1987, n. 5143, in Giust. civ., 1987, I, 2222; Cass. 27.8.1990, n. 8834, in Arch. civ., 1991, 31. Al riguardo non sembra inadeguato ricordare che proprio nel 1990 veniva pubblicato nel Commentario Scialoja-Branca lo studio sulla Risoluzione per inadempimento di ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, in cui l’A. stigmatizza i vantaggi ingiustificati che una simile impostazione verrebbe ad ammettere a favore del risolvente nonché le conseguenti commistioni tra obbligazioni restitutorie e risarcitorie. 198 ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Risoluzione per inadempimento e obbligazioni restitutorie, cit., 258. 199 Sulla incompatibilità tra un momento determinativo avente ad oggetto la lesionegiudizio di buona/mala fede ed uno di imputabilità/colpa/responsabilità v. già F.D. ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ fede e responsabilità, in Riv. Poiché si è visto dir. civ., 1969, I, 427 ss. 200 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, La risoluzione del contratto nel diritto italiano, cit., 216, nonché A. DI MAJO, La tutela civile dei diritti, cit., 350. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Lesione del potere di disposizione ed arricchimento, cit., 105 sottolinea che detto momento caratterizza necessariamente l’accordo l’obbligo di integrazione, ne discende l’estraneità tra essa restituzione nasce «a prescindere» dal comportamento del debitore. finiscono per acquisire «valenze» e la rinuncia verso corrispettivo. Si consideri poi la diversità sul piano strutturale: con l’accordo di integrazione, il legittimario soddisfa la propria legittima per mezzo di un atto di trasferimento causalmente orientato in tal senso e, come conseguenza, è lo stesso interesse ad agire in riduzione a risultare carente. La rinuncia verso corrispettivo, al contrario, manifesta una diversa intenzione«funzioni» criptorisarcitorie201, e cioè dismettere l’azione ad una conseguente situazione di riduzione disparità202 a danno del contraente inadempiente. A tale riguardo, riprendiamo il caso-modello del precedente paragrafo203 e supponiamo che sia B (ovvero il promittente alienante) a rimanere inadempiente al contratto preliminare204. Questi i pretesi effetti restitutori: A avrebbe diritto ad ottenere la restituzione della somma pagata, oltre agli interessi già a far data dalla traditio; B avrebbe invece diritto alla restituzione dell’immobile, oltre ai frutti (civili, e dunque il valore di godimento) solo a far data dalla domanda giudiziale. Una simile ricostruzione si risolve ad evidente vantaggio del contraente adempiente il quale finisce col cumulare205 il diritto a trattenere 201 ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, in cambio di una prestazione76. Qui la prestazione costituisce ▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Risoluzione per inadempimento, Artt. 1453-1454 c.c., cit., passim, in partic. 421; il “prezzo” della rinuncia tema è affrontato anche da A. DI MAJO, La tutela civile dei diritti, cit., 319 ss. 202 ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Risoluzione per inadempimento e dipende da una valutazione economica liberamente convenuta tra le partiobbligazioni restitutorie, cit., 250 sostiene che si agita nell’ambito del conflitto economico tra le medesime e che prescinde dall’attività conoscitiva di cui si dicevaun siffatto sistema non potrebbe non dare luogo a situazioni stridenti. Allo stesso modo del prezzo della vendita, le parti non potranno ordinariamente lamentarsi della inadeguatezza del valore dei diritti ceduti. Infine, un’ulteriore differenza si ravvisa rispetto all’accordo di integrazione non ulteriormente qualificato. Quest’ultimo non preclude al legittimario la richiesta di un’ulteriore integrazione, qualora dovessero emergere altre attività nel patrimonio del defunto di cui possa dare prova. Con la rinuncia all’azione, invece, è definitivamente preclusa ogni futura ed eventuale richiesta di dare o di avere tra le parti, limitatamente alla lesione di legittima: l’azione infatti è qui dismessa nella sua interezza. Tale ultima differenza peraltro sfuma nel caso in cui l’accordo di integrazione preveda anche la reciproca rinuncia ad eventuali sopravvenienze attive o passive. Rimangono comunque le differenze strutturali e causali sopra citate. Analogo ragionamento può svolgersi con riferimento alla cessione onerosa dell’azione di riduzione.L’A. altrove

Appears in 1 contract

Sources: Tesi Di Dottorato