Common use of Sconto Clause in Contracts

Sconto. Si raccomanda di non indicare nel bando il termine per l’ottenimento dello sconto, ma di lasciare decidere all’appaltatore generale se concedere uno sconto e per quale termine di pagamento. Lo sconto è concesso dall’appaltatore generale per incentivare il committente a pagare le fatture nel più breve tempo possibile. Lo sconto deve essere di- stinto dal ribasso. Informazioni dettagliate sulle prestazioni di garanzia figurano nella guida della KBOB alla determinazione di garanzie finanziarie per le prestazioni d’opera (cfr. xxx.xxxx.xx→Pubblicazioni/Raccomandazioni/Modelli di contratti→Ac- quisti e contratti). La trattenuta serve al committente quale garanzia per l’adempimento degli ob- blighi dell’appaltatore generale fino al collaudo dell’opera o di una parte di essa (art. 149 cpv. 1 Norma SIA 118). Secondo l’articolo 149 capoverso 3 della Norma SIA 118 le parti possono convenire liberamente una garanzia supple- mentare. Nell’accordo specifico si definisce quando e per quale durata debba essere prestata tale garanzia. Le parti non sono quindi vincolate in alcun modo all’articolo 149 capoverso 3 della Norma SIA 118 (si veda XXXXX/XXXXXXXXXX, Xxxxxxxxx xxx XXX-Xxxx 000, art. 00-000, Xxxxxx 1992, nota 11 all’articolo 149). Secondo l’articolo 152 della Norma SIA 118 l’importo trattenuto deve essere versato quando l’opera è collaudata e, laddove convenuto nel contratto, quando è disponibile la documentazione del progetto, quando è scaduto il ter- mine per la verifica della liquidazione finale e quando è stata prestata una ga- Ricapitolazione ai sensi dell’art. 153 cpv. 3 Norma SIA 118 Guida alla determinazione di garanzie finanziarie Trattenuta di una parte della retribuzione Scadenza della trattenuta Garanzie

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Sconto. Si raccomanda di non indicare nel bando il termine per l’ottenimento dello sconto, ma di lasciare decidere all’appaltatore generale se concedere uno sconto e per quale termine di pagamento. Lo sconto è concesso dall’appaltatore generale per incentivare il committente commit- tente a pagare le fatture nel più breve tempo possibile. Lo sconto deve Deve essere di- stinto dal ribasso. Il denaro dei pagamenti effettuati può essere utilizzato soltanto per le pre- stazioni direttamente correlate alla realizzazione dell’opera. Non è consen- tito l’utilizzo per pagamenti ad altri cantieri o per finanziamenti trasversali. Questo aspetto può essere integrato al numero 15.7 del documento contrat- tuale (si veda anche il n. 12 delle CG). Informazioni dettagliate sulle prestazioni di garanzia figurano nella guida della KBOB alla determinazione di garanzie finanziarie per le prestazioni d’opera (cfr. xxx.xxxx.xx→Pubblicazioni/Raccomandazioni/Modelli di contratti→Ac- quisti xxx.xxxx.xxxxx.xx → Temi e contrattiprestazioni → Prestazioni d’opera). La trattenuta serve al committente quale garanzia per l’adempimento degli ob- blighi obblighi dell’appaltatore generale fino al collaudo dell’opera o di una parte di essa (art. 149 cpv. 1 Norma SIA 118). Secondo l’articolo 149 capoverso 3 della Norma SIA 118 le parti possono convenire liberamente una garanzia supple- mentaresupplementare. Nell’accordo specifico si definisce quando e per quale durata du- rata debba essere prestata tale garanzia. Le parti non sono quindi vincolate in alcun modo all’articolo 149 capoverso 3 della Norma SIA 118 (si veda XXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXMONN, Xxxxxxxxx xxx XXXKommentar zur SIA-Xxxx 000Norm 118, art. 00-0002a ed., Xxxxxx 1992Zurigo 2017, nota 11 all’articolo all’art. 149). Secondo l’articolo 152 della Norma SIA 118 l’importo trattenuto deve essere versato quando l’opera è collaudata e, laddove convenuto nel contratto, quando è disponibile la documentazione del progetto, quando è scaduto il ter- mine termine per la verifica della liquidazione finale e quando è stata prestata una garanzia di responsabilità per difetti. Se soltanto una parte dell’opera viene collaudata, una parte corrispondente della trattenuta viene versata non ap- pena l’appaltatore generale fornisce parte della garanzia prevista dall’arti- colo 181 della Norma SIA 118. A complemento dell’articolo 152 della Norma SIA 118 il numero 6.2 del documento contrattuale prevede l’obbligo di con- segnare i documenti dovuti in forza del contratto. In questa disposizione vengono spiegati la definizione e lo scopo della ga- Ricapitolazione ranzia di buona esecuzione, della garanzia di restituzione dell’acconto e della garanzia per difetti secondo l’articolo 111 CO, che conformemente al numero 6.1 possono essere convenute rispettivamente per l’esecuzione del contratto, per gli anticipi e per la responsabilità per difetti. Come previ- sto al numero 6.1, in luogo delle suddette garanzie ai sensi dell’artdell’arti- colo 111 CO può anche essere prestata una fideiussione solidale. 153 Se si intende stabilire un ordine di successione (decrescente) delle presta- zioni di garanzia, quest’ultimo può essere definito e descritto nell’apposito spazio alla fine del numero 6.1. È logico e anche consigliabile fornire già nel bando indicazioni concernenti lo scadenzario. A seconda dell’entità della commessa edile, agli appaltatori generali sarà richiesto di allegare all’offerta un programma dei lavori (cfr. art. 6 cpv. 1 e art. 93 della Norma SIA 118). In base alle disposizioni della Norma SIA, il programma dei lavori ha unicamente carattere informativo. Se le parti intendono far derivare diritti dal programma dei lavori, quest’ultimo deve essere inserito nel documento contrattuale al numero 2.1 o al nu- mero 15 quale elemento integrante del contratto (art. 93 cpv. 2 e art. 21 cpv. 3 della Norma SIA 118 Guida 118). Ciò non è però consigliabile. L’appaltatore ge- nerale deve poter essere libero di decidere come eseguire i lavori entro i termini contrattuali. È tuttavia indispensabile che i termini e le eventuali scadenze rilevanti per l’esecuzione del contratto siano resi noti già nel bando, in particolare l’inizio e la fine (collaudo) della fornitura delle prestazioni stabilite per contratto. In base al genere di lavoro e all’entità/alla determinazione durata della commessa si racco- manda di garanzie finanziarie Trattenuta fissare le scadenze intermedie importanti. Se al momento della stipulazione del contratto sono ancora in corso proce- dure di una parte della retribuzione Scadenza della trattenuta Garanzieautorizzazione, i termini e le scadenze possono essere definiti anche con riguardo al rilascio dell’autorizzazione (ad es. inizio dei lavori: 3 mesi dopo il rilascio dell’autorizzazione).

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Sconto. Si raccomanda di non indicare nel bando il termine per l’ottenimento dello sconto, ma di lasciare decidere all’appaltatore generale totale se concedere uno sconto e per quale termine di pagamento. Lo sconto è concesso dall’appaltatore generale totale per incentivare il committente a pagare le fatture nel più breve tempo possibile. Lo sconto deve Deve essere di- stinto distinto dal ribasso. Il denaro dei pagamenti effettuati può essere utilizzato soltanto per le pre- stazioni direttamente correlate alla realizzazione dell’opera. Non è consen- tito l’utilizzo per pagamenti ad altri cantieri o per finanziamenti trasversali. Questo aspetto può essere integrato al numero 15.7 del documento con- trattuale (si veda anche il n. 12 delle CG). Informazioni dettagliate sulle prestazioni di garanzia figurano nella guida della KBOB alla determinazione di garanzie finanziarie per le prestazioni d’opera (cfr. xxx.xxxx.xx→Pubblicazioni/Raccomandazioni/Modelli di contratti→Ac- quisti xxx.xxxx.xxxxx.xx → Temi e contrattiprestazioni → Prestazioni d’opera). La trattenuta serve al committente quale garanzia per l’adempimento degli ob- blighi obblighi dell’appaltatore generale fino al collaudo dell’opera o di una parte di essa (art. 149 cpv. 1 Norma SIA 118). Secondo l’articolo 149 capoverso 3 della Norma SIA 118 le parti possono convenire liberamente una garanzia supple- mentaresup- plementare. Nell’accordo specifico si definisce quando e per quale durata debba essere prestata tale garanzia. Le parti non sono quindi vincolate in alcun modo all’articolo 149 capoverso 3 della Norma SIA 118 (si veda XXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXMONN, Xxxxxxxxx xxx XXXKommentar zur SIA-Xxxx 000Norm 118, art. 00-0002a ed., Xxxxxx 1992Zurigo 2017, nota 11 all’articolo all’art. 149). Secondo l’articolo 152 della Norma SIA 118 l’importo trattenuto deve essere versato quando l’opera è collaudata e, laddove convenuto nel contratto, quando è disponibile la documentazione del progetto, quando è scaduto il ter- mine termine per la verifica della liquidazione finale e quando è stata prestata una ga- Ricapitolazione ai sensi dell’artgaranzia di responsabilità per difetti. 153 cpvSe soltanto una parte dell’opera viene collaudata, una parte corrispondente della trattenuta viene versata non ap- pena l’appaltatore fornisce parte della garanzia prevista dall’articolo 181 della Norma SIA 118. 3 A complemento dell’articolo 152 della Norma SIA 118 il numero 6.2 del documento contrattuale prevede l’obbligo di consegnare i documenti dovuti in forza del contratto. In questa disposizione vengono spiegati la definizione e lo scopo della ga- ranzia di buona esecuzione, della garanzia di restituzione dell’acconto e della garanzia per difetti secondo l’articolo 111 CO, che conformemente al numero 6.1 possono essere convenute rispettivamente per l’esecuzione Guida alla determinazione di garanzie finanziarie Trattenuta di una parte della retribuzione Scadenza della trattenuta GaranzieGaranzie Ordine decre- scente Programma dei lavori Comunicazione nel bando

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Sconto. Si raccomanda di non indicare nel bando il termine per l’ottenimento dello sconto, ma di lasciare decidere all’appaltatore generale se concedere uno sconto e per quale termine di pagamento. Lo sconto è concesso dall’appaltatore generale per incentivare il committente a pagare le fatture nel più breve tempo possibile. Lo sconto deve essere di- stinto distinto dal ribassori- basso. Informazioni dettagliate sulle prestazioni di garanzia figurano nella guida della KBOB alla determinazione di garanzie finanziarie per le prestazioni d’opera (cfr. xxx.xxxx.xx→Pubblicazioni/Raccomandazioni/Modelli di contratti→Ac- quisti xxx.xxxx.xx→Pubblicazioni→Acquisti e contratti). La trattenuta serve al committente quale garanzia per l’adempimento degli ob- blighi dell’appaltatore generale fino al collaudo dell’opera o di una parte di essa (art. 149 cpv. 1 Norma SIA 118). Secondo l’articolo 149 capoverso 3 della Norma SIA 118 le parti possono convenire liberamente una garanzia supple- mentaresupplementare. Nell’accordo specifico si definisce quando e per quale durata debba essere prestata tale garanzia. Le parti non sono quindi vincolate in alcun modo all’articolo all’ar- ticolo 149 capoverso 3 della Norma SIA 118 (si veda XXXXX/XXXXXXXXXX, Xxxxxxxxx xxx XXX-Xxxx 000, art. 00-000, Xxxxxx 1992, nota 11 all’articolo 149). Secondo l’articolo 152 della Norma SIA 118 l’importo trattenuto deve essere versato quando l’opera è collaudata e, laddove convenuto nel contratto, quando è disponibile la documentazione del progettocollaudata, quando è scaduto il ter- mine termine per la verifica della liquidazione finale e quando è stata prestata una ga- Ricapitolazione ai sensi dell’artgaranzia di responsabi- lità per difetti. 153 cpvSe soltanto una parte dell’opera viene collaudata, una parte cor- rispondente della trattenuta deve essere versata, a condizione che l’appalta- tore abbia anche fornito parte della garanzia prevista dall’articolo 181 della Norma SIA 118. 3 A complemento dell’articolo 152 della Norma SIA 118 Guida alla determinazione il nu- mero 5.2 del documento contrattuale prevede l’obbligo di garanzie finanziarie Trattenuta di una parte della retribuzione Scadenza della trattenuta Garanzieconsegnare i docu- menti dovuti in forza del contratto.

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