Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren
Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici
Coordination Group for Construction and Property Services
Guida al contratto
di appalto della KBOB
Dicembre 2014
In collaborazione con costruzionesvizzera e vss
Membri della KBOB
UFCL, armasuisse, settore dei PF, USTRA, UFT, DCPA, ACS, UCS
KBOB
Xxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxx, Xxxxxxxx
Tel. x00 00 000 00 00
Indice
1.3 Panoramica dei documenti della KBOB finalizzati alla stipulazione di contratti di appalto per prestazioni singole 3
2. Documento contrattuale «Contratto di appalto» 4
2.1 Scopo e impiego del documento contrattuale 4
2.2 Le disposizioni del documento contrattuale in dettaglio 5
1. Introduzione
1.1 Premessa
La KBOB ha elaborato i documenti concernenti il contratto di appalto e la pre- sente guida in collaborazione con i rappresentanti di costruzionesvizzera, dell’Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS) nonché con i rappresentanti della Confederazione, della Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell’ambiente (DCPA), dell’Unione delle città svizzere (UCS) e dell’Associa- zione dei Comuni Svizzeri (ACS).
1.2 Scopo della guida
Lo scopo della presente guida è spiegare il «Contratto di appalto della KBOB», (edizione 2014), e quindi fornire un ausilio per la stipulazione di tali contratti.
La presente guida non contiene prescrizioni né è destinata all’interpretazione dei documenti della KBOB relativi alle prestazioni d’opera. Essa deve contribuire a far sì che nella stipulazione dei contratti di appalto le prestazioni da fornire e le altre condizioni contrattuali siano chiare per tutte le parti coinvolte e deve garantire in tal modo un’esecuzione possibilmente regolare dei contratti.
La guida non fornisce indicazioni né spiegazioni sulla procedura di aggiudica- zione, che deve essere svolta con l’ausilio delle basi e delle istruzioni usuali messe a disposizione sia dalla Confederazione sia dalla maggior parte dei Cantoni. La KBOB pubblica al riguardo una guida all’acquisto di prestazioni d’opera.
1.3 Panoramica dei documenti della KBOB finalizzati alla stipula- zione di contratti di appalto per prestazioni singole
I documenti della KBOB finalizzati alla stipulazione di contratti per prestazioni d’opera (prestazioni singole) sono i seguenti:
− documento contrattuale relativo a commesse edili per prestazioni singole: documento contrattuale «contratto di appalto» (di seguito indicato come
«documento contrattuale»);
− eventualmente le disposizioni della KBOB relative alla procedura di aggiu- dicazione.
Ausilio per la stipulazione di contratti
Contenuto
Procedura di aggiudicazione
Documenti della KBOB
2. Documento contrattuale «Contratto di appalto»
2.1 Scopo e impiego del documento contrattuale
Modello personalizzabile
Documento contrattuale come elemento principale del contratto
Stesura del contratto
Il documento contrattuale intende uniformare i contratti di appalto e quindi fa- cilitare la stipulazione di tali contratti. Il documento contrattuale è un modello e deve poter essere adeguato alle esigenze reali con un dispendio possibilmente minimo di risorse.
Può essere scaricato in formato Word dal sito Internet della KBOB (cfr. xxx.xxxx.xx→Pubblicazioni→Documenti necessari durante tutta la proce- dura di acquisto→documento n. 34). Il documento contrattuale contiene molte disposizioni per le quali non è attivata la funzione della protezione da scrittura e sono pertanto liberamente adattabili.
Il documento contrattuale disciplina gli aspetti più importanti di un contratto di appalto per prestazioni singole. L’utilizzo di questo contratto non è previsto per le prestazioni di un appaltatore generale o totale. Al riguardo esistono docu- menti separati della KBOB.
Prima di pubblicare il bando per le prestazioni d’opera occorre verificare se il documento contrattuale è adatto per il bando e per il contratto che il commit- tente prevede di stipulare. Se il documento contrattuale non fosse appropriato o lo fosse solo in parte, si raccomanda di adeguarlo prima della pubblicazione del bando alla prestazione d’opera e alla situazione concreta ricorrendo even- tualmente a una consulenza legale.
Di solito un contratto di appalto è costituito da più documenti (definiti elementi del contratto). Il documento contrattuale è l’elemento principale del contratto di appalto che prevale su tutti gli altri (cfr. n. 2.1 e 2.2 del documento contrattuale nonché art. 7 e 21 della Norma SIA 118). Conformemente alla disposizione contenuta nel numero 2.2 del documento contrattuale, in caso di contraddi- zione le disposizioni del documento contrattuale hanno la priorità su tutti gli altri elementi del contratto (cfr. al riguardo XXXXX, Xxx Xxxxxxxxxxx, 0x ed., Zurigo 2001, n. 309 segg.).
Questa regola deve essere rispettata nella stesura dell’intero contratto. In par- ticolare, prima della pubblicazione del bando bisogna esaminare la conformità di tutti gli elementi del contratto con il documento contrattuale. In caso di con- traddizione, occorre modificare la regolamentazione nell’elemento successivo del contratto oppure, in via eccezionale, il documento contrattuale. Inoltre non è necessario disciplinare o ripetere negli altri elementi del contratto quanto è già stato fissato nel documento contrattuale. In generale, devono essere evi- tate le ripetizioni, soprattutto se esprimono lo stesso concetto con altri termini. Tuttavia, può essere opportuno fornire indicazioni o spiegazioni supplementari
negli altri elementi del contratto (ad es. in merito allo scadenzario, alle sca- denze e ai termini, alle modalità di pagamento, alle prestazioni di garanzia, alle assicurazioni ecc.).
2.2 Le disposizioni del documento contrattuale in dettaglio
Frontespizio
Nel frontespizio figurano i dati più importanti del contratto di appalto.
La descrizione del progetto permette di inserire nel documento contrattuale in- formazioni descrittive o amministrative sulla procedura o sull’opera. Tali infor- mazioni possono essere adeguate o completate a piacimento.
Se una comunità di lavoro (consorzio) è una parte contraente, devono essere elencati tutti i soci di tale comunità, a partire dall’impresa capofila (che rappre- senta la comunità di lavoro verso terzi, in particolare nei confronti del commit- tente/della direzione dei lavori). Si veda al riguardo anche il numero 20 del documento contrattuale.
Numero 1 Oggetto del contratto
Occorre verificare nel singolo caso se i lavori messi a concorso riguardano uno o più generi di lavoro, che devono essere inseriti con il corrispondente codice CCC/CPN.
Numero 2 Elementi del contratto e ordine di priorità in caso di contraddizioni
Il documento contrattuale riprende le disposizioni degli articoli 7 e 21 della Norma SIA 118. Esso si fonda sulla procedura tradizionale prevista per il bando e la conclusione di contratti per prestazioni singole, caratterizzata da una de- scrizione dettagliata delle prestazioni (elenco delle prestazioni) e da una op- portuna ripartizione dei compiti tra committente/direzione dei lavori e appalta- tore.
Numero 2.1 Elenco degli elementi del contratto
In ogni caso concreto bisogna verificare se tutti gli elementi del contratto elen- cati nel documento contrattuale sono necessari e/o disponibili. A seconda delle singole prestazioni da mettere a concorso esistono documenti diversi o docu- menti supplementari (elementi del contratto), nei quali sono definiti le modalità del contratto e in particolare il contenuto della prestazione da fornire.
Esempi:
– perizie geologiche e/o idrogeologiche;
– programma dei lavori previsto;
Descrizione del progetto
La comunità di lavoro quale parte contraente
Base
Elementi del contratto specifici per il progetto
EC 3.2: Xxxxx XXX
118 /… Condizioni generali per la costruzione (CGC) per …
EC 3.3 e 3.4: norme della SIA e di altre associazioni professionali
Norme della SIA/del VSS
Altre regole dell’arte edilizia riconosciute
– moduli prestabiliti dal committente per le garanzie;
– prescrizioni relative alla garanzia e alla gestione della qualità;
– rapporti particolari;
– piano per lo smaltimento dei rifiuti e documento concernente la scelta dei materiali;
– documento concernente la scelta dei colori;
– norme speciali.
Il numero 2.1 del documento contrattuale deve essere completato di conse- guenza.
Il documento contrattuale elenca al numero 2.1, a complemento della Norma SIA 118, le Condizioni generali per la costruzione (CGC). Occorre tuttavia ve- rificare nel singolo caso se:
1. per il genere di lavoro da mettere a concorso sono disponibili simili condi- zioni generali; in caso affermativo devono essere indicate con esattezza nel documento contrattuale;
2. il committente intende riprenderle nel contratto. Se tali condizioni generali non vengono elencate nel contratto, occorre valutare se non sia comunque opportuno riprendere le regole di misurazione e di retribuzione in esse con- tenute. In caso affermativo, tali disposizioni devono essere specificate al numero 2.1 o al numero 15 del documento contrattuale (indicando i numeri corrispondenti).
Il documento contrattuale prevede due precisazioni rispetto alla Norma SIA 118:
– nell’elaborare la documentazione del bando occorre verificare quali norme debbano essere determinanti per la realizzazione dell’opera. Dette norme devono essere indicate in maniera completa ed esatta con il relativo anno di edizione al numero 2.1 (nello spazio appositamente previsto dopo «in parti- colare »). Occorre accertarsi che queste norme non siano in contrad-
dizione con altre norme eventualmente menzionate nell’elenco delle presta- zioni (capitolo introduttivo secondo il CPN e le disposizioni speciali).
Se il mandatario elabora l’elenco delle prestazioni sulla base del pertinente CPN, è necessario verificare che le norme menzionate nel CPN o nelle di- sposizioni speciali concordino con quelle indicate al numero 2.1. In ogni caso bisogna assicurarsi che tra il numero 2.1 e i testi contenuti nell’elenco delle prestazioni non vi siano contraddizioni per quanto riguarda le norme da applicare.
– Vengono riprese unicamente le norme che «rispecchiano al momento dell’appalto lo stato delle regole dell’arte edilizia riconosciute» (riguardo alle regole dell’arte edilizia riconosciute si veda XXXXX, op. cit., n. 842 segg.). Ciò significa che il committente/la direzione dei lavori deve verificare prima dell’appalto quali norme rispecchiano le regole dell’arte edilizia riconosciute al momento dell’appalto.
Se il bando e l’aggiudicazione come pure l’esecuzione dell’opera sono molto distanziati nel tempo, una norma in vigore al momento dell’appalto può rive- larsi superata in fase di esecuzione dell’opera. Nel corso delle trattative con- trattuali e al più tardi prima della stipulazione del contratto di appalto, il com- mittente/la direzione dei lavori nonché l’appaltatore devono verificare nel caso concreto se al momento dell’esecuzione dell’opera le norme tecniche indicate nel bando sono ancora conformi alle regole dell’arte edilizia ricono- sciute. In caso negativo e se le nuove conoscenze tecniche hanno determi- nato una modifica delle norme, le parti devono imperativamente convenire quali nuove norme tecniche e di quale edizione debbano essere considerate determinanti ai fini dell’esecuzione dell’opera. Nel prendere questa deci- sione occorre considerare i seguenti due aspetti:
1. quali caratteristiche deve presentare l’opera da eseguire (l’assenza di queste caratteristiche comporterebbe un difetto dell’opera)? L’appalta- tore deve di norma fornire al committente un’opera che al momento dell’esecuzione (non dell’appalto) rispecchi le regole dell’arte edilizia ri- conosciute. Dal canto suo, il committente ha generalmente interesse af- finché la sua opera sia eseguita conformemente alle attuali regole dell’arte edilizia riconosciute.
2. La ripresa delle norme tecniche più recenti comporta una modifica dell’ordinazione ai sensi degli articoli 84 seguenti della Norma SIA 118? In caso affermativo è necessario adeguare la retribuzione specificata nell’offerta come pure i termini e le scadenze previsti nel contratto.
Numero 2.2 Ordine di priorità in caso di contraddizioni
Prima del bando occorre esaminare se l’ordine di priorità stabilito nel docu- mento contrattuale è corretto nel singolo caso concreto e dove è necessario inserire eventuali documenti aggiuntivi.
Molto spesso un contratto di appalto è composto non solo dal documento con- trattuale, ma anche da altri elementi. Un compito fondamentale del commit- tente o del mandatario incaricato dal committente consiste nell’accertare che il contratto (composto dal documento contrattuale e dai diversi elementi del con- tratto) non contenga contraddizioni materiali. Se invece presenta contraddi- zioni, il contratto è viziato e il più delle volte dà adito a una controversia tra le parti. Per evitare una simile controversia, al numero 2.2 (analogamente alla Norma SIA 118 agli art. 7 e 21) il documento contrattuale stabilisce che, in caso di contraddizione, è determinante l’ordine di priorità convenuto. Quest’ultimo dipende dalle informazioni che figurano negli elementi contrattuali e dalla prio- xxxx che deve essere accordata a un singolo elemento rispetto agli altri.
Il numero 2.2 del documento contrattuale stabilisce inoltre che le condizioni generali di contratto che l’appaltatore allega alla propria offerta (per quanto
Modifica delle norme tecniche
Condizioni generali di contratto dell’appaltatore
Altre deduzioni
Arrotondamento
Elettricità, gas e acqua negli edifici
Energia, acqua e acqua di scarico
Tipi di prezzo
ammesse dal diritto in materia di acquisti pubblici), sono applicabili solo se ap- provate espressamente dal committente e se elencate al numero 15 del docu- mento contrattuale.
Numero 3 Retribuzione
Numero 3.1 Retribuzione secondo l’offerta
Se intende prevedere altre deduzioni, il committente è tenuto a comunicarlo, indicando il loro ammontare (in per cento o per mille oppure l’importo preciso) nella documentazione del bando, precisando le condizioni per la loro applica- zione. Le deduzioni previste e il relativo ammontare devono essere indicati in questa sezione del documento contrattuale. Tra le possibili deduzioni rientrano, ad esempio:
− la pulizia generale del cantiere e i danni all’opera per i quali non è possibile individuare i responsabili (cfr. art. 118 cpv. 1 e 3 della Norma SIA 118);
− la rimozione delle macerie (cfr. art. 118 cpv. 2 della Norma SIA 118);
− l’assicurazione per i lavori di costruzione;
− la pubblicità relativa all’opera.
Se la retribuzione deve essere effettuata con un determinato arrotondamento (ad es. ai 5 centesimi o a 1 franco), l’importo dell’arrotondamento può essere indicato in franchi svizzeri.
Occorre osservare che, conformemente all’articolo 135 capoverso 3 della Norma SIA 118, i costi di consumo di elettricità, gas e acqua per la finitura di edifici sono a carico del committente.
Per gli altri generi di lavoro valgono le disposizioni degli articoli 129–134 della Norma SIA 118.
Nel menu a discesa presente in questa disposizione è possibile scegliere tra diversi tipi di prezzo. In particolare, in questo caso bisogna decidere se le va- riazioni di prezzo a seguito del rincaro sono incluse (prezzo forfettario senza diritto al rincaro) o non sono incluse (prezzo globale con diritto al rincaro) nella retribuzione.
Numero 3.2 Retribuzione per lavori a regia non inclusa nell’offerta secondo il numero 3.1 più sopra
Numero 3.2.2 Ribassi per lavori a regia
Per i lavori a regia l’appaltatore può accordare due tipi di ribassi:
– ribasso in base alle categorie e/o
– ribasso complessivo (cfr. al riguardo l’art. 54 della Norma SIA 118).
L’appaltatore può proporre uno dei due tipi di ribasso oppure entrambi, cumu- lativamente.
Numero 3.4 Retribuzioni supplementari
Il numero 3.4 chiarisce la questione, rimasta irrisolta nella Norma SIA 118, re- lativa alla possibilità di applicare le modalità finanziarie e i ribassi anche in caso di modifiche dell’ordinazione o quando l’appaltatore ha diritto a una retribuzione supplementare.
Numero 3.5 Variazioni di prezzo a seguito del rincaro
Nel documento contrattuale occorre indicare il metodo previsto per il calcolo del rincaro.
Nel menu a discesa è possibile scegliere tra i seguenti quattro metodi:
− ICP con modelli di costo CPN secondo la norma SIA 123;
− formula del prezzo mobile secondo la norma SIA 122;
− metodo di computo e verifica della quantità secondo la norma SIA 124;
− metodo dell’indice d’opera secondo la norma SIA 121.
Informazioni dettagliate in merito ai diversi metodi figurano nella guida della KBOB per la fatturazione delle variazioni di prezzo nel settore della costruzione (cfr. xxx.xxxx.xx→Pubblicazioni→Questioni relative a variazioni di prezzo).
Numero 4 Modalità finanziarie
Numero 4.3 Termini di verifica / di pagamento
Per quanto riguarda la scadenza delle varie fatture, si applicano le seguenti disposizioni:
- per i versamenti degli acconti, l’articolo 148 della Norma SIA 118;
- per le fatture relative a lavori a regia, l’articolo 55 capoverso 1 della Norma SIA 118;
- per le liquidazioni relative al rincaro, l’articolo 66 capoverso 4 della Norma SIA 118;
- per gli anticipi per le scorte, l’articolo 140 capoverso 3 della Norma SIA 118;
- per le pretese di liquidazione finale, l’articolo 155 della Norma SIA 118;
- per la trattenuta, l’articolo 152 della Norma SIA 118.
Secondo il numero 4.3 del documento contrattuale la direzione dei lavori veri- fica la liquidazione finale entro 10 giorni (selezionare nel menu a discesa: 10, 20, 30, 45 giorni). Nell’impostazione di base si deroga quindi all’articolo 154 capoverso 2 della Norma SIA 118, secondo cui la verifica deve avvenire in linea di massima entro un mese.
Metodi
Scadenza
Liquidazione finale
Riconoscimento della liquidazione finale
Controllo della liquidazione finale
Restituzione
Ricapitolazione ai sensi dell’art. 153 cpv. 3 Norma SIA 118
Bisogna esaminare nel singolo caso quanto tempo occorrerà alla direzione dei lavori per svolgere la verifica della liquidazione finale e selezionare il relativo numero di giorni nel menu a discesa. È nell’interesse di entrambe le parti che venga impiegato il minor tempo possibile.
Secondo il numero 8 del documento contrattuale, la direzione dei lavori non è autorizzata al riconoscimento della liquidazione finale. Con la comunicazione del risultato della verifica da parte della direzione dei lavori, la liquidazione fi- nale (in deroga all’art. 154 cpv. 3 della Norma SIA 118), non è da considerare riconosciuta da entrambe le parti. Un simile riconoscimento da parte del com- mittente si avrebbe soltanto se l’organo incaricato dal committente lo manife- stasse espressamente.
Occorre inoltre verificare se esistono disposizioni di legge o istruzioni delle au- torità secondo cui gli organi dell’ente pubblico si riservano il diritto di controllare la liquidazione finale ed eventualmente di chiedere la restituzione delle somme versate in eccesso all’appaltatore. In questo caso, si raccomanda di prevedere un’apposita disposizione al numero 15 del documento contrattuale.
Bisogna considerare che, conformemente all’articolo 60 CO, in caso di liquida- zione finale (a differenza degli acconti), il diritto di esigere la restituzione delle somme versate in eccesso si prescrive in un anno (a decorrere dal giorno in cui il danneggiato viene a conoscenza del danno e della persona responsabile; si veda al riguardo anche XXXXX, op. cit., n. 1269 segg.). Diverso è il caso in cui nel contratto di appalto si pattuisce espressamente che il committente si riserva il diritto di chiedere la restituzione delle somme versate in eccesso. Oc- corre segnalare che – contrariamente a quanto previsto nell’articolo 153 della Norma SIA 118 – all’appaltatore dovrebbe essere accordato, per ragioni di equità, il diritto di esigere a posteriori, nonostante l’avvenuto inoltro della liqui- dazione finale, il versamento delle somme delle quali ha omesso la fattura- zione.
La direzione dei lavori deve accertare che l’appaltatore alleghi alla sua liquida- zione finale una ricapitolazione dell’insieme delle fatture conformemente all’ar- ticolo 153 capoverso 3 della Norma SIA 118. Con l’inoltro della ricapitolazione l’appaltatore dichiara di rinunciare a qualsiasi ulteriore pretesa di retribuzione conformemente all’articolo 156 della Norma SIA 118.
Numero 4.4 Sconto
Si raccomanda di non indicare nel bando il termine per l’ottenimento dello sconto, ma di lasciare decidere all’appaltatore se concedere uno sconto e per quale termine di pagamento.
Lo sconto è concesso dall’appaltatore per incentivare il committente a pagare le fatture nel più breve tempo possibile. Lo sconto deve essere distinto dal ri- basso.
Numero 5 Prestazioni di garanzia
Numero 5.1 Prestazioni di garanzia convenute
Informazioni dettagliate sulle prestazioni di garanzia figurano nella guida della KBOB alla determinazione di garanzie finanziarie per le prestazioni d’opera (cfr. xxx.xxxx.xx→Pubblicazioni→Acquisti e contratti).
La trattenuta serve al committente quale garanzia per l’adempimento degli ob- blighi dell’appaltatore fino al collaudo dell’opera o di una parte di essa (art. 149 cpv. 1 Norma SIA 118). Secondo l’articolo 149 capoverso 3 della Norma SIA
118 le parti possono convenire liberamente una garanzia supplementare. Nell’accordo specifico si definisce quando e per quale durata debba essere prestata tale garanzia. Le parti non sono quindi vincolate in alcun modo all’ar- ticolo 149 capoverso 3 della Norma SIA 118 (si veda XXXXX/XXXXXXXXXX, Xxxxxxxxx xxx XXX-Xxxx 000, art. 00-000, Xxxxxx 1992, nota 11 all’articolo 149).
Secondo l’articolo 152 della Norma SIA 118 l’importo trattenuto deve essere versato quando l’opera è collaudata, quando è scaduto il termine per la verifica della liquidazione finale e quando è stata prestata una garanzia di responsabi- lità per difetti. Se soltanto una parte dell’opera viene collaudata, una parte cor- rispondente della trattenuta deve essere versata, a condizione che l’appalta- tore abbia anche fornito parte della garanzia prevista dall’articolo 181 della Norma SIA 118. A complemento dell’articolo 152 della Norma SIA 118 il nu- mero 5.2 del documento contrattuale prevede l’obbligo di consegnare i docu- menti dovuti in forza del contratto.
Numero 5.2 Garanzia di buona esecuzione, garanzia di restituzione dell’acconto e garanzia per difetti
In questa disposizione vengono spiegati la definizione e lo scopo della garanzia di buona esecuzione, della garanzia di restituzione dell’acconto e della garan- zia per difetti secondo l’articolo 111 CO, che conformemente al numero 5.1 possono essere convenute rispettivamente per l’esecuzione del contratto, per gli anticipi e per la responsabilità per difetti. Come previsto al numero 5.1, in luogo delle suddette garanzie ai sensi dell’articolo 111 CO può anche essere prestata una fideiussione solidale.
Se si intende stabilire un ordine di successione (decrescente) delle prestazioni di garanzia, quest’ultimo può essere definito e descritto nell’apposito spazio alla fine del numero 5.1.
Numero 6 Scadenze, termini e pene convenzionali Numero 6.1 Termini e scadenze
Guida alla determinazione di garanzie finanziarie
Trattenuta di una parte della retribuzione
Scadenza della trattenuta
Garanzie
Ordine decrescente
Programma dei lavori
Comunicazione nel bando
Mora
Pena convenzionale
Adeguamento scadenze/termini
È logico e anche consigliabile fornire già nel bando indicazioni concernenti lo scadenzario. A seconda dell’entità della commessa edile, agli appaltatori sarà richiesto di allegare all’offerta un programma dei lavori (cfr. n. 6.1 e art. 93 della Norma SIA 118). In base alle disposizioni della Norma SIA, il programma dei lavori ha però unicamente contenuto informativo. Se le parti intendono far de- rivare diritti dal programma dei lavori, quest’ultimo deve essere inserito nel do- cumento contrattuale al numero 2.1 o al numero 15 quale elemento integrante del contratto (art. 93 cpv. 2 e art. 21 cpv. 3 della Norma SIA 118). Ciò non è però consigliabile. L’appaltatore deve poter essere libero di decidere come eseguire i lavori entro i termini contrattuali.
È tuttavia importante che i termini e le eventuali scadenze rilevanti per l’esecu- zione del contratto siano resi noti già nel bando, in particolare l’inizio e l’ultima- zione (collaudo) dei lavori stabiliti per contratto. In base al genere di lavoro e all’entità/alla durata della commessa si raccomanda di fissare le scadenze in- termedie importanti.
Il documento contrattuale prevede che in caso di mancata osservanza dei ter- mini/delle scadenze contrattuali, l’appaltatore sia costituito senz’altro in mora (vale a dire che il committente non deve inviare una diffida scritta all’appalta- tore). Detti termini e scadenze sono considerati giorni dell’adempimento ai sensi dell’articolo 102 capoverso 2 CO. Per quanto riguarda le conseguenze giuridiche della mora, si veda l’articolo 366 CO.
Numero 6.2 Pene convenzionali per il superamento dei termini
Se l’osservanza di singoli termini e scadenze si rivela di particolare importanza per il committente, è consigliabile prevedere una pena convenzionale in pre- senza di circostanze particolari. In tal caso, la pena convenzionale prevista deve essere indicata al numero 6.2 del documento contrattuale (riguardo alla mora dell’appaltatore si veda XXXXX, op. cit., n. 658 segg. e riguardo alla mora prima che subentri il termine di consegna conformemente all’articolo 366 cpv. 1 CO il n. 668 segg.). Si raccomanda di stabilire una pena convenzionale solo per l’inosservanza del termine di ultimazione dell’opera completa o di singole parti rilevanti dell’opera.
Accade di frequente che i termini e le scadenze previsti nel bando risultino superati a seguito della procedura di aggiudicazione e debbano quindi essere adeguati. Questa necessità deve essere chiarita con l’appaltatore prima dell’aggiudicazione, concordando insieme i nuovi termini che dovranno essere inseriti nel documento contrattuale da allestire. È importante che il committente o la direzione dei lavori controllino costantemente il calendario dei lavori e no- tifichino per tempo all’appaltatore gli adeguamenti da apportare ai termini e alle scadenze pattuiti nel contratto (ad es. a causa di ritardi nella consegna dei materiali, di ritardi nell’esecuzione dei lavori da parte di subappaltatori ecc.), concordando nuovi termini e scadenze.
Numero 6.3 Regolamentazione del bonus in caso di prestazione fornita prima del termine
Maggiori informazioni su questo sistema figurano nella guida della KBOB all’impiego di sistemi d’incentivazione (bonus/malus) nei lavori di costruzione (cfr. xxx.xxxx.xx→Pubblicazioni→Acquisti e contratti).
Numero 8 Estensione della facoltà di rappresentanza della direzione dei lavori
Occorre verificare nel singolo caso se la competenza di aggiudicazione della direzione dei lavori debba essere estesa, ridotta o totalmente esclusa.
Numero 9 Modifiche dell’ordinazione da parte del committente
Questa disposizione rappresenta una raccomandazione per entrambe le parti su come comportarsi nel caso di modifiche dell’ordinazione. Scopo della dispo- sizione è far riconoscere per tempo la problematica delle modifiche dell’ordina- zione, disciplinarne tempestivamente le conseguenze o indurre il committente a rinunciare a simili modifiche.
Numero 11 Pagamento diretto ai subappaltatori / Deposito
Quando si consulta l’appaltatore principale circa il pagamento diretto previsto per i subappaltatori/fornitori sarebbe opportuno chiedere sempre, laddove pos- sibile, il suo consenso al pagamento diretto e richiederne una conferma scritta. Se ciò non avviene, vi è il rischio di effettuare un doppio pagamento.
Numero 12 Ultimazione dell’opera; verifica in comune
Con il capoverso 1 si vuole garantire che il committente o la direzione dei lavori siano informati in merito all’ultimazione dei lavori da parte del singolo appalta- tore, affinché possano verificare l’opera prima che l’appaltatore successivo pro- segua la costruzione. Nel contempo si può predisporre la verifica in comune.
Scopo del capoverso 2 è garantire che la data della verifica in comune sia messa a verbale, poiché è a partire da questa data che inizia a decorrere il periodo di reclamo dei difetti.
Numero 13 Assicurazioni
Maggiori informazioni su questa tematica figurano nella guida della KBOB all’assicurazione di responsabilità civile nei contratti per le prestazioni del man- datario e nei contratti di appalto (cfr. xxx.xxxx.xx→Pubblicazioni→Acquisti e contratti).
Numero 14 Disposizioni in materia di protezione dei lavoratori, condizioni di lavoro e parità di trattamento
Notifica dell’ultimazione dell’opera
Verifica in comune
Confederazione
Cantoni e Comuni
Esempi
Tentativo di conciliazione
Istituzione di un tribunale arbitrale
I servizi di aggiudicazione della Confederazione sono tenuti a convenire nel contratto una pena convenzionale per attuare i principi procedurali (art. 6 cpv. 5 OAPub).
Il Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) non prescrive pene convenzionali nel contratto (cfr. § 7 delle Direttive d’aggiudicazione relative al CIAP [DAAP]). Occorre quindi esaminare di volta in volta se esistono prescri- zioni cantonali o comunali in materia.
Numero 15 Accordi particolari
Se già in occasione del bando o delle trattative contrattuali si rivela necessario o utile aggiungere nel caso concreto altre disposizioni, queste possono essere inserite nel presente numero. Si raccomanda di utilizzare un numero separato per ogni disposizione contrattuale aggiuntiva (ad es. n. 15.1, 15.2 ecc.).
I diritti e gli obblighi definiti in altri elementi del contratto non devono essere menzionati in questo numero, a meno che ciò non s’imponga in ragione della regola prevista in caso di contraddizioni (cfr. n. 2.2 del documento contrat- tuale).
Se l’opera ordinata è composta da più parti indipendenti e complete e il com- mittente non intende (contrariamente all’art. 157 cpv. 1 della Norma SIA 118) collaudare le singole parti dell’opera separatamente bensì solo l’opera com- pleta composta da più parti, egli può inserire ad esempio la seguente disposi- zione: «Il collaudo viene effettuato soltanto quando l’opera completa composta da più parti indipendenti è ultimata». Oppure: «Una parte indipendente e com- pleta dell’opera viene collaudata separatamente solo previo accordo tra le parti».
Numero 18 Diritto applicabile, controversie e foro competente
In caso di controversia, nella maggior parte dei casi conviene tentare di giun- xxxx a un accordo amichevole mediante colloqui diretti ed eventualmente esa- minare il ricorso a un mediatore/conciliatore.
Se la controversia può essere risolta solo tramite un procedimento arbitrale, occorre valutare se valga la pena rivolgersi a un arbitro unico o a un collegio di tre arbitri. Quest’ultimo è di regola più costoso e il più delle volte i procedimenti non durano meno di un procedimento civile ordinario. Un risparmio in termini di costi si ha al massimo quando vengono nominati arbitri specializzati nella materia oggetto della controversia, il che consente di eliminare le spese per la consulenza di periti. In caso di controversie di minore entità, nelle quali si giu- dicano primariamente questioni tecniche, si raccomanda di avvalersi – nelle vesti di arbitro unico – di uno specialista della materia, a condizione che questi consulti un giurista esperto per la valutazione delle questioni giuridiche.
Le parti possono ovviamente richiedere l’istituzione di un tribunale arbitrale an- che quando la controversia è già insorta e sono noti i punti litigiosi. Di seguito è fornito un esempio di clausola arbitrale.
«Le controversie derivanti dal presente contratto sono decise da un tribunale arbitrale con sede presso la sede del committente. Il tribunale arbitrale può comporsi di una o tre persone, le quali devono essere competenti nella materia oggetto della controversia. La nomina di un arbitro unico richiede il consenso scritto di entrambe le parti. Per la valutazione degli aspetti giuridici tale arbitro deve avvalersi del giudizio di un giurista esperto accettato dalle parti.
Se non si perviene a un accordo sulla nomina dell’arbitro unico, la controversia è sottoposta al giudizio di un tribunale arbitrale composto da tre arbitri. Dal momento in cui una delle parti nomina il proprio arbitro e lo notifica alla contro- parte, questa ha tempo 30 giorni per nominare il proprio arbitro. I due arbitri così designati scelgono, entro i successivi 20 giorni, il presidente del tribunale arbitrale. Se la controparte non designa per tempo il suo arbitro o se i due arbitri non riescono a trovare per tempo un accordo sulla scelta del presidente, il pre- sidente del tribunale superiore del Cantone di sede del committente procede alla nomina su richiesta di una delle parti.
Alla procedura arbitrale si applicano le prescrizioni del Codice di procedura civile».
Per le grandi opere che richiedono un lungo periodo di costruzione si racco- manda di prevedere già nel bando una procedura di composizione delle con- troversie a tre livelli (processo decisionale sul cantiere, procedura di concilia- zione, tribunale) conformemente alla raccomandazione VSS 641 510 (1998). In questo caso l’organo di conciliazione, composto da tre persone, è designato già al momento della conclusione del contratto di appalto.
Occorre verificare nel singolo caso se, in base al luogo e al tipo di opera, alle parti non convenga scegliere come foro il luogo di esecuzione dell’opera.
3. Ulteriori indicazioni
Nota aggiuntiva all’articolo 186 della Norma SIA 118: Se l’appaltatore diviene insolvente e/o fallisce, il committente può trattenere la prestazione dovuta fin- ché non gli venga garantita la controprestazione entro un congruo termine. Se non gli viene fornita la garanzia, egli può recedere dal contratto (art. 83 CO; cfr. al riguardo anche XXXXX, op. cit., n. 758 segg.).
Clausola arbitrale
Procedura di composizione delle controversie per le grandi opere
Foro
Insolvenza/fallimento dell’appaltatore