Rumore. Al fine di proteggere i lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore, si richiede la rigorosa applicazione del D.Lgs. n. 81/08, Titolo VIII, Capo II. In particolar modo, si evidenzia che, ai sensi del medesimo decreto, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'art.192, devono essere forniti i DPI per l'udito conformi alle condizioni riportate all'art. 193, in cui è specificato che: •nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiore di azione, (LEX = 80 dB(A)), il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale dell'udito; •nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione, (LEX = 85 dB(A)), il datore di lavoro esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito; Pertanto, nell'evidenziare il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, (LEX = 87 dB(A)), si richiede che tutti i lavoratori abbiano in dotazione i dispositivi di protezione dell'udito, e che siano formati e informati sui rischi derivanti dall’esposizione al rumore e, ai sensi dell’art. 77, comma 5, lettera b, del D.Lgs. n. 81/2008 addestrati all’uso degli otoprotettori. Durante la fase di carico trasporto e smaltimento di materiali ferrosi, devono essere adottate tutte le misure precauzionali per evitare la caduta degli stessi. Si raccomanda di tenere sempre sollevate le sponde del camion durante il trasporto e posizionare e proteggere il carico in modo che venga scongiurato il pericolo di caduta corpi. Durante tutte le operazioni, si ribadisce di limitare al minimo il numero di lavoratori che sono esposti al rischio come previsto dall’art. 15 del D.Lgs. n. 81/08. Durante la fase carico e di pesata, il conducente del camion non è autorizzato a scendere dal mezzo.
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Sources: Duvri
Rumore. Al fine di proteggere i lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore, si richiede la rigorosa applicazione del D.Lgs. n. 81/08, Titolo VIII, Capo II. In particolar modo, si evidenzia che, ai sensi del medesimo decreto, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'art.192, devono essere forniti i DPI per l'udito conformi alle condizioni riportate all'art. 193, in cui è specificato che: •nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiore di azione, (LEX = 80 dB(A)), il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale dell'udito; •nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione, (LEX = 85 dB(A)), il datore di lavoro esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito; Pertanto, nell'evidenziare il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, (LEX = 87 dB(A)), si richiede che tutti i lavoratori abbiano in dotazione i dispositivi di protezione dell'udito, e che siano formati e informati sui rischi derivanti dall’esposizione al rumore e, ai sensi dell’art. 77, comma 5, lettera b, del D.Lgs. n. 81/2008 addestrati all’uso degli otoprotettori. Durante la fase di carico trasporto e smaltimento di materiali ferrosidei mezzi Aziendali non più utilizzabili, devono essere adottate tutte le misure precauzionali per evitare la caduta degli stessi. Si raccomanda di tenere sempre sollevate le sponde del camion durante il trasporto e posizionare e proteggere il carico in modo che venga scongiurato il pericolo di caduta corpi. Durante tutte le operazioni, si ribadisce di limitare al minimo il numero di lavoratori che sono esposti al rischio come previsto dall’art. 15 del D.Lgs. n. 81/08. Durante la fase carico e di pesata, il conducente del camion non è autorizzato a scendere dal mezzo.
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Sources: Duvri
Rumore. Al fine di proteggere i lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore, si richiede la rigorosa applicazione del D.Lgs. n. 81/08, Titolo VIII, Capo II. In particolar modo, si evidenzia che, ai sensi del medesimo decreto, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'art.192, devono essere forniti i DPI per l'udito conformi alle condizioni riportate all'art. 193, in cui è specificato che: •nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiore di azione, (LEX = 80 dB(A)), il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale dell'udito; •nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione, (LEX = 85 dB(A)), il datore di lavoro esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito; Pertanto, nell'evidenziare il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, (LEX = 87 dB(A)), si richiede che tutti i lavoratori abbiano in dotazione i dispositivi di protezione dell'udito, e che siano formati e informati sui rischi derivanti dall’esposizione al rumore e, ai sensi dell’art. 77, comma 5, lettera b, del D.Lgs. n. 81/2008 addestrati all’uso degli otoprotettori. Durante la fase di carico trasporto e smaltimento di materiali ferrosiferrosi e apparecchiature elettriche obsolete, devono essere adottate tutte le misure precauzionali per evitare la caduta degli stessi. Si raccomanda di tenere sempre sollevate le sponde del camion durante il trasporto e posizionare e proteggere il carico in modo che venga scongiurato il pericolo di caduta corpi. Durante tutte le operazioni, si ribadisce di limitare al minimo il numero di lavoratori che sono esposti al rischio come previsto dall’art. 15 del D.Lgs. n. 81/08. Durante la fase carico e di pesata, il conducente del camion non è autorizzato a scendere dal mezzo.
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Sources: Duvri (Documento Unico Di Valutazione Dei Rischi Da Interferenze)