Roaming internazionale Clausole campione

Roaming internazionale. In base al contratto di ricarica, il cliente può utilizzare la scheda ricarica e l'app per i servizi di DCS anche in paesi diversi da quello di residenza. L'elenco completo dei paesi è disponibile sul sito del servizio di ricarica.
Roaming internazionale. Feder Mobile, come indicato al precedente art. 2, permette ai propri Clienti l'accesso ai servizi di Roaming che consentono di effettuare traffico telefonico e telematico dalla rete degli operatori stranieri con i quali Feder Mobile ha stipulato direttamente o indirettamente accordi di Roaming. Per i servizi di Roaming nei paesi dell'Unione Europea, si applicano le previsioni contenute nel Regolamento UE 531/2012 e successive integrazioni. In particolare, tutte le chiamate e gli SMS inclusi nell’offerta Feder Mobile sono utilizzabili anche in Unione Europea, per come indicato nella sezione “Trasparenza Tariffaria”, salvo la facoltà di Feder Mobile di applicare le politiche di utilizzo corretto disciplinate dall'art. 4 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2016/2286 della Commissione del 15 dicembre 2016 ("Regolamento di Esecuzione"). In particolare, il Cliente dovrà garantire: -di avere legami stabili con l'Italia (secondo la definizione dell'art. 2, comma 2, lett. a, del Regolamento di Esecuzione); -di essere presente prevalentemente sul territorio nazionale piuttosto che in altri Stati Membri dell'Unione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, par. 4 del Regolamento di Esecuzione; -di effettuare traffico nazionale in misura prevalente rispetto al consumo in roaming. Per verificare il rispetto di cui ai punti 2) e 3) Feder Mobile potrà monitorare e verificare i servizi per un periodo di almeno 4 mesi. In difetto delle condizioni di cui al punto 1) oppure, unitamente, dei punti 2) e 3) il Cliente acconsente che vengano applicate, nei limiti del citato Regolamento, le tariffe nazionali con un sovrapprezzo. Sarà possibile consultare le tariffe ed i sovrapprezzi sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Trasparenza Tariffaria”. Per i paesi Extra EU, saranno applicate le tariffe per i servizi di Roaming previste dal proprio piano tariffario, come indicato nei materiali informativi dedicati all'offerta e sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
Roaming internazionale. L’offerente dovrà obbligatoriamente confermare l’esistenza di accordi di roaming internazionale con l’evidenza dei paesi coperti da tale servizio. Gli accordi di roaming internazionale dovranno assicurare sia i servizi di telefonia e SMS, sia i servizi di trasmissione dati. Alla luce dell’abolizione delle tariffe di roaming all’interno dei paesi UE, tutti i pacchetti offerti dovranno essere attivi senza costi aggiuntivi sull’intero territorio UE.
Roaming internazionale. In base al contratto di ricarica, il cliente può utilizzare la scheda ricarica e l'app anche in paesi diversi da quello di residenza. L'elenco completo dei paesi è disponibile sul sito del servizio di ricarica.
Roaming internazionale. Il Concorrente dovrà inserire, nel Piano della Copertura, una tabella in cui dovrà indicare, per ciascun Paese/Area Geografica, il/gli Operatori con cui esistano accordi di roaming, i servizi resi disponibili agli utenti della convenzione (fonia, SMS/MMS, trasmissione dati) e le tecnologie (GSM, GPRS, EGPRS, UMTS, HSPA, HSPA+, LTE, LTE Advanced, LTE Advanced Pro o, più sinteticamente, la generazione) utilizzate.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).