Ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) Clausole campione

Ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.). Il servizio in esame è un servizio connesso alla fornitura avente ad oggetto il ritiro gratuito, al piano terra dell’edificio, di un angiografo e dei relativi dispositivi opzionali da dismettere ai fini del successivo smaltimento e trattamento dell’apparecchiature quale rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) qualora espressamente richiesto dall’Amministrazione nell’Ordinativo di fornitura e secondo le tempistiche stabilite con l’Amministrazione stessa. Si precisa che il servizio può avere ad oggetto anche un’apparecchiatura equivalente per peso e caratteristiche all’angiografo e ai relativi dispositivi opzionali ordinati. Il Fornitore dovrà osservare, ove applicabili, le disposizioni del D. Lgs. n. 151/2005 e s.m.i., del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., del D.M. 17 dicembre 2009 (SISTRI) recante l’istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e del D. Lgs. n. 205/2010 e ss.m.i. e del D.M. 8 marzo 2010, n. 65, nonché del D.Lgs.n. 49/2014 recante “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)”. Riguardo alle attività di ritiro dei rifiuti di pile e accumulatori, il Fornitore si impegna ad osservare le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 188/2008. Si evidenzia che il numero delle apparecchiature da ritirare non potrà eccedere il numero delle apparecchiature ordinate. Resta inteso che, alla stregua di tutte le disposizioni normative sopra richiamate disciplinanti ex lege gli adempimenti posti a carico del Fornitore per il corretto espletamento delle relative attività, l’Amministrazione è sollevata da qualsivoglia responsabilità in caso di inottemperanza del Fornitore alle norme di legge, come ivi espressamente richiamate, fatti salvi i diritti e le obbligazioni alla stessa spettanti ai sensi della normativa in argomento. Si evidenzia che, nel caso in cui l’Amministrazione all’atto dell’invio dell’Ordinativo di fornitura richieda il servizio connesso di ritiro dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, avrà diritto ad uno sconto (non inferiore al 3%) da parte dell’aggiudicatario della Convenzione da applicarsi al canone mensile offerto per l’apparecchiatura in configurazione base e relativi dispositivi opzionali.
Ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.). Il servizio in esame è un servizio connesso alla fornitura delle apparecchiature e dovrà essere prestato gratuitamente dal Fornitore se espressamente richiesto dall’Amministrazione. Il Fornitore dovrà garantire la raccolta, il trasporto, il trattamento adeguato, il recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE professionali secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 24 del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Resta peraltro inteso che è estraneo all’oggetto della Convenzione la fase prodromica della dismissione, che è a carico di ciascuna singola Amministrazione (es.: “verbale di fuori uso” dell’U.T.E., ecc.). A proposito della procedura di rimozione e dismissione dei beni mobili di proprietà dello Stato, si rimanda a quanto disciplinato dalla Ragioneria Generale dello Stato, rispettivamente nella circolare n. 43 del 12 dicembre 2006 (riferimenti in materia di gestione di beni durevoli di valore non superiore a Euro 500,00 e procedura di ammortamento con relative aliquote annue), nella circolare n. 33 del 29 dicembre 2009 (Cessione dei beni mobili ai fini di : i) vendita; ii) cessione gratuita; iii) dismissione e smaltimento) e nella circolare n. 4 del 26 gennaio 2010. La prestazione del servizio in esame deve essere finalizzata esclusivamente al ritiro di XXXX per il loro trasporto e trattamento in conformità e nel rispetto di quanto stabilito dalle predette vigenti disposizioni normative. Ai sensi di legge, il Fornitore dovrà farsi carico in via esclusiva di ogni onere o spesa inerenti il servizio di dismissione dell’esistente, di cui al presente paragrafo, per apparecchiature in possesso dell’Amministrazione medesima. Il servizio dovrà essere erogato entro i termini di seguito descritti: • fino a 100 apparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 40 (quaranta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla “Data Ordine”; • da 101 fino a 500 apparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla “Data Ordine”; • da 501 a 1.000 apparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 70 (settanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla “Data Ordine”. • superiore alle 1.000 apparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 110 (centodieci) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla “Data Ordine”. Si evidenzia ...
Ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.). Se espressamente richiesto dall’Amministrazione, il Fornitore dovrà svolgere il servizio garantendo la raccolta, il trasporto, il trattamento adeguato, il recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE professionali. Resta peraltro inteso che è estraneo all’oggetto della Convenzione la fase prodromica della dismissione, che è a carico di ciascuna singola Amministrazione (es.: “verbale di fuori uso” dell’U.T.E., ecc.). Il servizio dovrà essere erogato entro i termini di seguito descritti: • fino a 100 apparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 40 giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla “Data Ordine”; • da 101 fino a 500 apparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 60 giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla “Data Ordine”; • da 501 a 1.000 apparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 70 giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla “Data Ordine”. • superiore alle 1.000 apparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 110 giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla “Data Ordine”. Si evidenzia che il numero delle apparecchiature da ritirare, analoghe a quelle in fornitura, potrà eccedere il numero delle apparecchiature ordinate, ad eccezione dei RAEE storici (apparecchiature immesse sul mercato prima del 1 gennaio 2011) che potranno essere ritirati in numero pari alle apparecchiature fornite.

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  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

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  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: