Risposta. Si chiarisce che le Gallerie non dirigono i lavori. A quanto consta, il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilità.
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Sources: Concessione Dei Servizi Di Biglietteria, Bookshop E Assistenza Alla Visita, Affidamento in Concessione Dei Servizi Di Biglietteria, Bookshop E Assistenza Alla Visita
Risposta. Si chiarisce Non si conferma 1074 Capitolato d’Oneri_NEW e Allegato 11A - Condizioni di assicurazione del Lotto 1 QUESITO: Nel Capitolato d’Oneri all’inizio dell’art.27 (pag.127) si dice: “Con la stipula del singolo Appalto Specifico/Ordini e per tutta la durata del singolo Contratto di Fornitura, l’Amministrazione ha facoltà di richiedere al Fornitore il possesso di una adeguata copertura assicurativa (come da allegati 11A e 11B distinti per lotti) a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, sulla base delle condizioni di assicurazione di cui all’allegati al presente Capitolato d’oneri… ”, mentre nell’allegato 11A, in corrispondenza dell’Art.2, si richiede un massimale di 3 milioni di Euro. Domanda: Premesso che l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro potrebbe comportare l’esecuzione di alcune decine di contratti esecutivi, per ognuno dei quali, a prescindere dal valore, dovrà essere prevista un’assicurazione con un massimale di 3 milioni di Euro, e che le Gallerie non dirigono i lavori. A quanto consta, il progetto esecutivo è stato oggetto Compagnie di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’AmministrazioneAssicurazione, anche merchandising realizzato le più grandi e prodotto dalle Gallerie blasonate, non sono in collaborazione grado di assicurare contratti con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso massimali complessivi dell’ordine di progetto produttivo già in esserealcune decine di milioni di euro, si chiede di sapere se il massimale richiesto per ciascun contratto esecutivo, indicato all’art.2 dell’allegato 11A, sia un refuso. In caso contrario si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo le compagnie assicurative interpellate da Consip, disponibili a rilasciare assicurazioni con un massimale complessivo compatibile con le previsioni di acquisto del capitolato. RISPOSTA: Si conferma che la polizza indicata, da fornire all’amministrazione dovrà essere conforme all’Allegato “Condizioni di Assicurazione” fornito secondo il lotto di riferimento. Confermiamo che in procedure di gara che vedono l’aggiudicazione di più lotti da parte del medesimo fornitore, quest’ultimo ha potuto fornire la polizza richiesta con il massimale di 3 milioni qualora richiesta. 1075 quesito n.1034 con la relativa risposta e tabella “Oggetto dell'Accordo quadro Lotto 1” del Capitolato d’Oneri_NEW, relativo all’errata corrige n.5. QUESITO: La risposta al quesito n.1034 ha modificato la tabella Oggetto dell’Accordo Quadro del Lotto 1 del Capitolato d’Oneri, introducendo un cambio di metrica di tutti i servizi Storage da GB/Ora a GB/mese, sulla base della seguente affermazione: ”In relazione al servizio di Object Storage si rappresenta che il valore unitario posto a base d'asta risulta particolarmente elevato rispetto ai prezzi correnti che si possono riscontrare sul mercato. In particolare, la totalità di CSP offre tale servizio ad un prezzo notevolmente inferiore rispetto a quanto indicato nella documentazione di gara, fino a due ordini di grandezza inferiori”. Si fa presente, tuttavia, che la nuova base d’asta per i suddetti servizi, risulta essere fortemente squilibrata rispetto ai valori correnti di mercato offerti dai principali Cloud Provider. Infatti, ipotizzando per semplicità che il prezzo medio di mercato sia riferito solo alla media dei prezzi applicati dai tre principali Cloud Provider (AWS, Google e Microsoft) per l’occupazione dei GB, il rapporto tra il prezzo unitario medio di mercato dei servizi Storage ed il relativo prezzo a base d’asta, prima della modifica attuata con il quesito n.1034, è riportato nella seguente tabella: Da tale tabella si potrebbe evincere, apparentemente, che la base d’asta dei servizi Storage sia sovradimensionata rispetto al prezzo unitario medio di mercato. In realtà il prezzo unitario medio di mercato si riferisce al solo costo di occupazione dei GB e non tiene conto né dei costi di I/O (scrittura, lettura, lista, ecc…) nè dei costi di replica su più AZ, da prevedere invece nei suddetti servizi di Storage, come richiesto dal capitolato. Per contro il cambio di metrica dei servizi Storage da GB/Ora a GB/mese, produce un elevato squilibrio tra prezzo unitario medio di riferimento (valutato come indicato più sopra) e base d’asta. A seguito della modifica apportata, infatti, la tabella sopraindicata si modifica come segue: Da tale tabella, infatti, si può evincere lo squilibrio di rapporto tra il prezzo unitario medio di riferimento e la base d’asta: di fatto la nuova base d’asta oscilla tra ca lo 0,17% e ca il 19% del prezzo unitario medio di riferimento (valutato come indicato più sopra), equivalente alla necessità di applicare sconti tra l’81% ed il 99% dal prezzo unitario medio di mercato solo per arrivare alla base d’asta. A fronte di tutto quanto sopra, poiché il quesito n.1034 risulta errato e malposto, inducendo la stazione appaltante ad effettuare una modifica non coerente con la realtà del mercato, si chiede di ripristinare la metrica del precedente capitolato d’oneri, valutando tutti i servizi di Storage in GB/ora e non in GB/mese. RISPOSTA: Si conferma. Pertanto la risposta al chiarimento ID 1034 è da considerarsi un refuso. Si veda errata corrige n.6 con particolare riferimento alla lettera A. 1076 Capitolato D’oneri – Capitolo 3. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI QUESITO: Con riferimento alla tabella che riporta i prezzi unitari a base d’asta e le relative quantità per il LOTTO 1 e nello specifico, con riferimento alla Categoria Storage, si evidenzia che il Costo Unitario a Base d’asta espresso in GB/mese per tutti e 4 gli elementi di servizio (“fascia File Storage Standard”, “File Storage Premium”, “Block Storage Standard”, “Block Storage Premium”), risulta enormemente più basso dei valori a listino pubblicati dai principali CSP. Lo sconto che andrebbe applicato per poter traguardare il costo unitario a base d’asta espresso in capitolato d’oneri dovrebbe essere superiore al 99,5%; tali scontistiche oltre ad essere impossibili da traguardare tenderebbero ad allineare ai valori di prodotto” base d'asta tutti i prezzi di tali oggetti di merchandisinguscita dei concorrenti. Si chiede inoltre se sono previstidi confermare che la metrica espressa per "GB/mese" è un refuso e che per i quattro servizi precedentemente indicati trova invece applicazione la metrica per "GB/ora". RISPOSTA: Si veda risposta al chiarimento ID 1075 1077 Capitolato D’oneri – Categoria Servizi PaaS QUESITO: Le offering dei servizi PaaS rendono fruibile i servizi (es. Database, Containers, Application Platforms) attraverso l'utilizzo predeterminato di tagli di vCPU, RAM e storage. L'utente ha a disposizione diverse tipologie di servizio, predeterminati dal CSP, con associati differenti valori di potenza elaborativa (vcpu e RAM) e di storage; per fruire dei servizi l'utente sceglie dal catalogo il servizio PaaS fra i tagli disponibili e specificati in caso tabella A. Confermare che la rendicontazione del servizio avverrà utilizzando gli elementi di eventuali progetti futurivCPU, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, RAM e storage inclusi nei servizi PaaS per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilitài diversi tagli ed i prezzi della categoria compute e storage.
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Servizi Cloud, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Servizi Cloud
Risposta. Si chiarisce che conferma: le Gallerie non dirigono i lavori. A quanto consta, il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che pagine utilizzate per la “Le Gallerie hanno descrizione dell’offerente” verranno computati nel numero massimo delle 50 pagine stabilite per la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore redazione della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia correttarelazione tecnica. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito relazione al punto 9.3 del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in esserecapitolato (Bookshop), si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo chiarire se relativamente ai prodotti previsti per il merchandising e l’oggettistica varia va presentato apposito layout grafico e descrittivo e, ove previsto, di specificare con quali modalità vanno presentati tali attività ed eventualmente le modalità con la “fascia quale vanno allegati (specificando in tal caso la relativa procedura di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previstisistema) ovvero , in caso di eventuali progetti futuridiniego all’allegazione , l’eventuale modalità di computo all’interno della relazione tecnica; In Offerta Tecnica non è richiesta la definizione dei limiti massimi prodotti di modelli merchandising e di oggettistica oggettistica. Si precisa che verranno prodotti mediante il ricorso le prescrizioni di cui al paragrafo 9.3.2 del Capitolato Tecnico si riferiscono alla fase esecutiva della Concessione. Il capitolato di gara (cfr. par-11) definisce le remunerazioni e gli oneri a soggetti terzicarico del concessionario. Si chiede infine di esplicitare se gli incassi relativi al supplemento mostre, prenotazione visite e laboratori didattici e visite guidate, vengono retrocesse all’amministrazione al netto degli oneri finanziari relativi ai costi (ovviamente supportati dal concessionario) dei pagamenti elettronici, stante che il capitolato stabilisce la retrocessione del 100% di tali incassi Si precisa che il Concessionario è tenuto a riversare all’Amministrazione l’intero incasso percepito dai visitatori per quanto riguarda il supplemento mostre e le attività didattiche. I relativi costi per le commissioni bancarie saranno a carico del Concessionario e dovranno, pertanto, essere tenuti in considerazione dal concorrente ai fini della redazione del proprio PEF. In sede di offerta economica (rif. par. 17 del disciplinare di gara , pag. 28 e segg), il concorrente dovrà elaborare il proprio PEF secondo modalità e prescrizioni di cui al suddetto disciplinare. Si chiede di chiarire le modalità (nr . pagine, corpo della scrittura, interlinea, etc) della relazione giustificativa da allegare al PEF e quali allegati ( e in quali modalità ) vanno forniti i giustificativi degli importi per la quantificazione degli importi che vengono espressamente richiesti nel suddetto PEF Si chiarisce che nel Disciplinare di gara non è menzionata alcuna relazione giustificativa da allegare al PEF, bensì si prescrive che “il PEF dovrà contenere i giustificativi degli importi ivi indicati (stime, assunzioni e razionali utilizzati per la quantificazione di ciascuna voce e razionali sottesi ai suddetti importi)”. In relazione al fatto che nell’elaborazione del PEF i costi della manodopera sono stimati complessivamente in Euro 203.918 per il primo anno di attività e a seguire per gli altri anni per un complessivo 1.071.652,00 per tutta la durata della concessione e per un costo annuo stimato in complessivi euro 214.330,00, si richiede di esplicitare i criteri di elaborazione per l’ottenimento di tale dati e specificatamente •l’ammontare complessivo del monte ore stabilito per i servizi di biglietteria •l’ammontare complessivo del monte ore per il servizio di bookshop •l’ammontare complessivo del monte ore per il servizio di call center •e per ciascuno dei suddetti servizi il relativo CCNL applicato per l’elaborazione dei costi stimati nel PEF e i riferimenti normativi circa l’applicazione dei vari contratti vigenti per la effettiva determinazione delle singole voci Si precisa che gli operatori economici sono chiamati, in sede di offerta economica (rif. par. 17 del Disciplinare di Gara), a presentare un proprio PEF, che dovrà essere finanziariamente sostenibile ed economicamente conveniente, e che la stima dei ricavi e dei costi rappresentati nel PEF di massima formulato dalla stazione appaltante ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo le Gallerie e non costituisce garanzia di corrispondenti introiti e spese per il concessionario. Si chiarisce inoltre che è richiesto ai concorrenti, alla voce 1 della tabella riportata al paragrafo 18.1 del Disciplinare di Gara, di descrivere in offerta tecnica la propria struttura organizzativa dedicata alla concessione, con specifica della razionale suddivisione delle risorse in relazione alla funzione, alla differenziazione dei servizi da erogare e alla copertura delle postazioni di vendita in funzione dell’ottimizzazione complessiva del sistema di accoglienza. Si chiede di esplicitare, limitatamente al personale impiegato presso la biglietteria e presso il punto vendita fisico, se l’impegno a garantire, per ogni turno di servizio, la presenza di personale con conoscenza delle seguenti lingue straniere oltre all’inglese: spagnolo, tedesco, francese e cinese (con certificazione linguistica ufficiale emessa da un ente autorizzato al rilascio, con livello almeno B2) dovrà essere garantito da operatore multilingua (debitamente certificate) che copra le suddette prescrizioni o se, per eventuali progetti a cura delle Gallerienel complesso, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilitàpiù operatori.
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Sources: Concessione Dei Servizi Di Biglietteria, Bookshop E Assistenza Alla Visita, Affidamento in Concessione Dei Servizi Di Biglietteria, Bookshop E Assistenza Alla Visita
Risposta. Si chiarisce conferma. POLIZZE ASSICURATIVE - CAPITOLATO ONERI Nel Capitolato d’Oneri non ci sono indicazioni in merito alle polizze assicurative da produrre, ma viene fornito in Allegato 17 un Modello per le polizze assicurative da emettere a favore delle Amministrazioni che stipulano i contratti esecutivi. Si chiede pertanto conferma che le Gallerie non dirigono i lavori. A quanto consta, il progetto esecutivo è stato oggetto polizze assicurative vadano emesse unicamente nei confronti delle Amministrazioni contraenti solo se richieste in sede di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.contratto esecutivo” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futurarinvia alla risposta alle domande n.17 e n. 61. In caso di progetto produttivo già partecipazione alla presente procedura di gara in esserequalità di Consorzio Stabile di cui all’art.45 co.2 lett. c) del Codice, con designazione di consorziate esecutrici, che eseguiranno direttamente tutte le attività previste per l’esecuzione dell’Accordo Quadro, si chiede se con riferimento requisito di conoscere l’eventuale soggetto terzo cui al punto 7.1 a) del Capitolato d’Oneri, sia obbligatorio che anche il Consorzio debba dimostrare di possedere nel certificato camerale un’attività coerente con quella oggetto del presente appalto ovvero sia sufficiente che tale requisito lo debba possedere la o le consorziate esecutrici che eseguiranno le attività oggetto della presente procedura? Come previsto al par. 7.5 del Capitolato d’Oneri, nel caso di soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. c) del Codice, il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. In merito al requisito di cui al punto 7.1 b) del Capitolato d’Oneri riguardante il rapporto sulle pari opportunità di genere e generazionali, si chiede quale sia la “fascia documentazione da produrre nel caso in cui il numero dei dipendenti fosse inferiore a 15, casistica che non è stata prevista nelle opzioni indicate ai punti b1) e b2); del citato paragrafo 7.1. Come specificato nel Capitola d’Oneri, il possesso del requisito relativo alla pari opportunità di prodotto” genere e generazionali di cui ai commi 2, 3 e 3bis, dell’art. 47, del D.L. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021 è richiesto agli operatori economici che occupano più di 100 dipendenti o con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 ed inferiore a 100. Pertanto solo gli operatori che versino in tali oggetti condizioni saranno tenuti, ai fini della comprova del possesso del requisito richiesto, a produrre la documentazione di merchandisingcui al paragrafo 7. Lett. b), b1) e b2). CAPITOLATO TECNICO SPECIALE PAR.5.4.2 Il Cap. tecnico par 5.4.2 Metriche e dimensionamento, relativamente al servizio di Service Management specifica che: Il servizio è erogato in modalità continuativa ed è remunerato in modalità a consumo. La metrica considerata è il prezzo unitario x ticket, laddove nei ticket si conteggiano esclusivamente quelli relativi ad operazioni di change (…). I ticket di altra natura (incident, problem, altro) non contribuiscono a determinare la retribuzione del servizio; in ogni caso il Fornitore è tenuto a gestire tutte le attività che afferiscono ai processi di incident, problem ecc. (…). Si chiede inoltre se sono previstidi confermare che il Servizio di Service management debba essere acquisito in aggiunta almeno ad un altro servizio base (es. Presidio e/o Monitoraggio H24 remoto) al fine di retribuire le attività relative a quei ticket (incident, in caso di eventuali progetti futuriproblem, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso altro) che, per loro natura, non contribuiscono a soggetti terzideterminare la remunerazione del servizio Service Management Non si conferma. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilità.vedano le risposte alle domande nn. 33 e 37. 13 SCHEMA DI CONTRATTO ART. 13 PAG. 9 Lo schema di contratto esecutivo prevede all’art. 13.8 che: “Per le prestazioni affidate in subappalto:
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Sources: Accordi Quadro Per Servizi Di System Management, Accordi Quadro Per Servizi Di System Management
Risposta. Si chiarisce che le Gallerie non dirigono premette che, nell’ambito del quesito sembra sussistere una confusione tra gli aggiornamenti periodici del Catalogo Prodotti e la fase di Appalto Specifico con rilancio competitivo. Si precisa a tal fine quanto segue: - la “dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, in cui si attesti che, a fronte degli aggiornamenti apportati al Catalogo Prodotti, i lavori. A quanto constaprezzi offerti, il progetto esecutivo è stato oggetto complessivamente considerati, sono remunerativi”, citata nel quesito, afferisce alla fase di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 aggiornamento periodico del Catalogo Prodotti, descritta al paragrafo 4.1 (e relativi sottoparagrafi) del Capitolato Tecnico è espresso Generale. I prezzi risultanti dall’aggiornamento del Catalogo all’esito della rispettiva fase, che “Le Gallerie hanno sarà ripetuta con cadenza quadrimestrale, confluiranno nell’ambito del Configuratore. Il Configuratore costituisce lo strumento attraverso il quale la missione singola Amministrazione seleziona il fornitore cui inviare l’Ordinativo di conservareFornitura, esporre che dovrà essere eseguito nel rispetto delle condizioni tutte fissate dell’Accordo quadro, fermi restando i limiti di personalizzazione consentiti al pubblico, valorizzare paragrafo 5.1 (e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 relativi sottoparagrafi) del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre Generale. Si veda in ogni caso anche la risposta al precedente quesito n. 17); - le previsioni citate all’inizio del quesito, afferenti all’inserimento di nuove penali contrattuali e porre alla definizione di modalità e termini di pagamento, riguardano invece esclusivamente l’ipotesi in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiedecui la singola Amministrazione, al riguardoricorrere dei presupposti tassativi indicati al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico Generale, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futuraopti per un Appalto Specifico con rilancio competitivo. In caso di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerietal caso, il Concessionario potrà presentarefornitore sarà libero di presentare o meno apposita offerta, eventualmente, un’offerta produttiva o se nel rispetto di quanto previsto al contrario è escluso da tale possibilitàparagrafo 5.2 (e relativi sottoparagrafi) del Capitolato Tecnico Generale e in ogni caso della lex specialis relativa all’Appalto Specifico.
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Personal Computer E Servizi Connessi, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Personal Computer E Servizi Connessi
Risposta. Si chiarisce che le Gallerie non dirigono i lavoriCiascuna Amministrazione individuerà il fornitore aggiudicatario dell’accordo quadro a cui affidare l’appalto specifico secondo l’iter disciplinato al par. A quanto consta, il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 25 del Capitolato Tecnico è espresso d’Oneri, che “Le Gallerie hanno la missione di conservarepresuppone una preventiva analisi, esporre mappatura e definizione, da parte dell’amministrazione, dei propri fabbisogni in relazione agli ambiti oggetto del presente Accordo Quadro. Come dettagliato al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblicopar. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 2 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali all’esito del procedimento di cui al par. 25 del Capitolato d’oneri, l’Amministrazione emetterà nei confronti del fornitore così individuato una “attività Richiesta preliminare di co-marketingfornitura”. Ricevuta tale richiesta, il fornitore sarà tenuto a concordare con l’amministrazione “date e modalità per la raccolta delle informazioni necessarie all’Assessment e alla definizione del Piano di Esecuzione dei Servizi” e comunicazione ad effettuare tutti gli opportuni sopralluoghi. Qualora, all’esito di tali interlocuzioni e attività, dovesse emergere, da parte dell’Amministrazione, la necessità di rivedere i fabbisogni originariamente espressi, quest’ultima ben potrà, se del caso, riavviare l’iter di cui al citato par. 25; è infatti espressamente previsto dalla lex specialis che “L’emissione della Richiesta Preliminare di Fornitura da parte dell’Amministrazione non vincola la stessa all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ma avvia una serie di attività svolte dal Fornitore descritte nel seguito”. Contestualmente all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione provvederà a comunicare a tutti gli aggiudicatari del lotto gli esiti del procedimento di affidamento dell’appalto specifico alla luce dei fabbisogni espressi dall’Amministrazione attraverso il comparatore, con le modalità che saranno indicate nella documentazione messa a disposizione sul portale “Acquisiti in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia correttarete” in fase di attivazione dell’Accordo Quadro. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 relazione ai chiarimenti qui forniti si invita a prendere visione del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e d’oneri come modificato a cura delle Gallerieseguito di rettifica n.1.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilità.
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Risposta. Si chiarisce Relativamente alla domanda n. 1), non si conferma. Il rivenditore del CSP, poiché riveste la qualifica di aggiudicatario e quindi di sottoscrittore del Contratto, si assume in proprio i rischi connessi alla correttezza formale e sostanziale dei prodotti/servizi offerti. Conseguentemente, egli ha l’onere – come indicato in documentazione di gara – di assicurarsi che il CSP indicato in gara conservi sempre la qualificazione dei propri prodotti. In ordine alla domanda n. 2), si conferma che è il CSP a dover mantenere la qualificazione dei prodotti/servizi offerti, ma è onere del rivenditore accertarsi che lo stesso mantenga tale qualificazione subendone le Gallerie conseguenze in caso contrario. In relazione al punto 3) non dirigono i lavorisi conferma. A La qualificazione dovrà di volta in volta essere rinnovata secondo quanto consta, il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogrammadefinito da ▇▇▇▇. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “636 capitolato speciale Lotti 7- 11 Le Gallerie Amministrazioni hanno la missione facoltà di conservareaderire ai Lotti 7-11 senza necessariamente aderire ai rispettivi Lotti 2-6; nel capitolato speciale Lotti 7-11, esporre al pubblicosi dice: “Nel caso in cui l’Amministrazione abbia usufruito dei Servizi di Supporto di cui ai Lotti 2-6, valorizzare potranno essere utilizzate tutte le informazioni inserite e arricchire le proprie collezioni derivanti dai relativi deliverable di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine fornitura di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia correttatali servizi. In caso affermativocontrario o in aggiunta se necessario, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere il Fornitore è obbligato a reperirle direttamente dall’Amministrazione e/o dal suo Fornitore di riferimento, oppure dal produttore e/o fornitore stesso dell’applicativo e/o da altre entità pubbliche se coinvolte nella gestione delle infrastrutture e/o delle applicazioni (“società in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività house”, società partecipate, enti consorziati, accordi di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria …).”, si chiede: nel caso in cui una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrarioAmministrazione non aderisca ai lotti 2-6, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa fornitore identificato per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale lotti 7-11 è pertanto rimessa tenuto ad effettuare tutte le attività propedeutiche e inserite nei lotti 2-6, qualora l’Amministrazione non avesse la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso disponibilità di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilità.tutte le informazioni?
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Risposta. Si chiarisce conferma. 759 Capitolato d’Oneri par. 9 "Subappalto” - Risposta al Chiarimento n. 552 Alla risposta al chiarimento n. 552 si legge: “a)Il concorrente indica: - all’atto dell’offerta, nella prima fase di aggiudicazione dell’Accordo Quadro (presente procedura), di voler ricorrere al subappalto; - nell’ambito del Piano Operativo (o dell’offerta in caso di rilancio competitivo per il Lotto 1), nella seconda fase di aggiudicazione dell’Accordo Quadro, le parti del servizio/fornitura che le Gallerie intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione del limite stabilito nel comma 2, che a seguito della sentenza C-63/18 della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019, non dirigono i lavoritrova applicazione. A Resta ferma la possibilità per gli operatori economici di indicare, in tale sede, la quota che intendono subappaltare. In mancanza di espressa indicazione di quanto constasopra l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto.” b) Procedura di gara: schermata “Scelta dei lotti” DOMANDA - Dal momento che, a seguito della sentenza citata, il progetto esecutivo è stato concorrente non ha più l'obbligo di indicare in sede di offerta la quota percentuale sull'importo contrattuale che intende subappaltare, mentre il Sistema richiede per poter procedere di compilare i campi Quota % e Descrizione attività oggetto di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in esseresubappalto, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo confermare che il Concorrente: a) potrà indicare a Sistema come % massima il 100%, indipendentemente da quella che sarà successivamente la quota che subappalterà b) non avrà l’obbligo di indicare a Sistema le attività oggetto di subappalto, e solo per poter procedere nella procedura, potrà indicare nel campo Descrizione: “Non richiesta in questa fase di gara” o altra frase idonea. RISPOSTA - Relativamente alla domanda sub a), il fornitore potrà indicare qualsiasi percentuale giacché la “fascia stessa non ha alcuna valenza ai fini della volontà di prodotto” possibilità di tali oggetti di merchandisingsubappaltare. Si veda comunque l’errata corrige n.2 lett. A. Relativamente alla richiesta sub b), deve comunque indicare una percentuale come indicato sopra. DOMANDA: ▇▇ chiede inoltre se sono previstidi confermare che nella maschera di inserimento a Sistema, in caso nella sezione “Descrizione delle attività oggetto di eventuali progetti futurisubappalto e, dei limiti massimi ove richiesto, indicazione della terna di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilitàsubappaltatori” possa essere riportata la dicitura ‘non applicabile’.
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Risposta. In relazione ai punti A), B), C) e D), si conferma. 944 II Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 3 – chiarimento n. 835 e 610 Si chiarisce evidenzia che le Gallerie non dirigono i lavori. A nella risposta di chiarimento ID 835 è contenuto un refuso, in quanto consta, si afferma che la Stazione Appaltante verificherà il progetto esecutivo è stato oggetto nuovo requisito minimo pena esclusione relativo alla distanza di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del 2,5 km tra due o più Availability Zone della stessa Region come disciplinato nel Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 paragrafo 3, in cui però tale requisito non è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionalicontemplato. Si richiede se chiede pertanto di indicare come la S.A. potrà verificare tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazionerequisito, anche merchandising realizzato alla luce dei nuovi chiarimenti ed in particolare alla risposta ID 610, in cui il concetto di distanza si sposta da quello di AZ a quello di Data Center appartenenti ad AZ differenti. RISPOSTA: Si veda in primis risposta al chiarimento ID 940. Si veda Errata Corrige n.4 e prodotto dalle Gallerie in collaborazione documento aggiornato Capitolato tecnico speciale Lotto 1 con soggetti terzi.” Si chiederiferimento al paragrafo 3. 945 Capitolato d’Oneri, al riguardopar. 17.1, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futurapag. In caso di progetto produttivo già in essere, 42 Requisito Migliorativo R3 si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo confermare che nell’ambito del sub-criterio discrezionale relativo alle “Funzionalità esposte” sono valutate anche le proposte di personalizzazione della Cloud Management Platform offerta in grado di esporre esclusivamente i servizi previsti dall’Accordo Quadro in modo tale da agevolare le Amministrazioni Contraenti ad utilizzare quanto espressamente ordinato. RISPOSTA: Non si conferma. 946 II Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 3 – Chiarimenti ID 593, ID 594 ed ID 597; Appendice 1 al Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 - Indicatori di qualità - Sezione: 4.1 Uptime Nella risposta al chiarimento ID 597 si afferma che “l’importo complessivo mensile per il servizio di riferimento” è l’importo massimo che le Amministrazioni potranno spendere per il servizio specifico, come esplicitato nel Contratto Esecutivo. Tale importo, secondo quanto prescritto nella sezione “Azioni contrattuali” del documento Appendice 1 al CT Speciale Lotto1 – Indicatori di qualità new sez. 4.1 Uptime, costituisce il valore su cui viene calcolata la “fascia penale in caso di prodotto” disponibilità del servizio per un tempo inferiore al valore soglia di tali oggetti Uptime richiesto. Nella risposta al chiarimento ID 593 si afferma che il valore di merchandisingUptime si riferisce al singolo Servizio/Risorsa/Infrastruttura. Nella risposta al chiarimento ID 594 viene esplicitato che se una PA ha contrattualizzato un servizio per 1000 VM e si verifica un guasto che impatta una sola VM per 1 minuto, il tempo di indisponibilità T_down sarà pari ad 1 minuto relativamente alla sola Risorsa VM oggetto del disservizio. Si chiede inoltre se sono previstipertanto di: a) confermare che la penale da corrispondere, nell’esempio citato, sarà pari al 10% del canone mensile della sola VM oggetto del disservizio per ogni 0,001% in caso diminuzione rispetto al valore soglia (e non il 10% dell’importo complessivo mensile per il servizio di eventuali progetti futuririferimento indicato nel contratto esecutivo); b) chiarire in che modo e su quale documento contrattuale sarà definito il canone mensile della singola ▇▇▇▇▇▇▇ (nell’esempio citato, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilitàla VM).
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Risposta. Si chiarisce La risposta al chiarimento ID 836 non esclude la possibilità di offrire CPU intelligenti che le Gallerie non dirigono i lavorigarantiscono risparmi energetici, maggiore efficienza, minore dissipazione di calore e quindi una riduzione dell’impatto ambientale dei Data Centers. A quanto consta, Per meglio chiarire il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche requisito espresso nel Capitolato in termini di cronoprogrammafrequenza nominale viene semplificato il requisito stesso. Alla voce 3 Si veda Errata corrige n. 4 e documentazione aggiornata. 868 Capitolato d'oneri NEW Il par. del Capitolato Tecnico è espresso d’Oneri rubricato “Partecipazione a più lotti” dispone che “Le Gallerie hanno offerte vanno presentate nel seguente modo con il conseguente numero massimo di lotti aggiudicabili: A) vincolo di partecipazione tra i lotti 2, 3, 4, 5 e 6 ed i rimanenti lotti; B) vincolo di aggiudicazione tra il lotto 2 ed i lotti 3, 4, 5 e 6; C) vincolo di aggiudicazione di massimo due lotti tra i lotti 3, 4, 5 e 6; D) vincolo di aggiudicazione tra il lotto 7 ed i lotti 8, 9, 10 e 11; E) vincolo di aggiudicazione di massimo due lotti tra i lotti 8, 9, 10 e 1” con la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso precisazione che “Il Concessionario il vincolo di partecipazione sopra descritto non opera, stante la diversa soggettività giuridica, nei confronti di Imprese che si impegna ad esporre e porre trovino tra loro in venditasituazioni di collegamento/controllo ex art. 2359 c.c. anche qualora, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già ragione delle condotte concretamente poste in essere, versino in una situazione di unicità di centro decisionale, dato che l’eventuale conoscenza reciproca delle offerte non è suscettibile di alterare la leale competizione nelle distinte procedure (lotti) cui partecipano. Resta ad ogni modo ferma, per quanto attiene la partecipazione a ciascun lotto, la previsione di cui all’art. 80, comma 5, lett. m), del D. Lgs. n. 50/2016.”.Il successivo par. 8 relativo al “Subappalto” a sua volta impone che “l’impresa, che sarà indicata in sede di esecuzione come subappaltatrice in un lotto, ai fini dell’autorizzazione non dovrà aver partecipato ad un altro lotto per il quale è presente un vincolo di partecipazione.”.▇▇▇▇▇ scorta di tali previsioni capitolari, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo confermare che l’impresa che partecipa in qualità di concorrente del lotto 1 può essere indicato, in fase esecutiva, quale subappaltatore di un’impresa/RTI che si è aggiudicata uno o più lotti tra i lotti 2, 3, 4, 5 e ▇.▇▇ caso di risposta negativa, si chiede di confermare che può essere indicato quale subappaltatore di un’impresa/RTI, che ha partecipato ai lotti 2, 3, 4, 5 e 6, un’altra impresa, che non ha partecipato alla procedura, e che si trova rispetto all’impresa concorrente e/o aggiudicataria del Lotto 1 in situazioni di collegamento/controllo ex art. 2359 c.c.. RISPOSTA: Si veda la risposta al chiarimento n. 587 della I tranche di chiarimenti. 869 NEW ID 2213 - Gara Public Cloud - CAPITOLATO D'ONERI_NEW.pdf “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Per i lotti 2-11, Si chiede inoltre se sono previstidi confermare che il RIBASSO calcolato dal sistema secondo le regole del Capitolato d’▇▇▇▇▇ verrà TRONCATO senza alcun arrotondamento alla quarta cifra decimale in termini assoluti, ovvero alla seconda in caso di eventuali progetti futuritermini percentuali.” Esempio: RIBASSO=0,20099 sarà calcolato dal sistema = 0,2009, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso equivalente a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilità20,09%.
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Risposta. Si conferma che il valore della concessione stimato totale e i relativi valori parziali sono quelli riportati al par. 3 del Disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 167 del D.lgs 50/2016, il valore della concessione è costituito dal fatturato totale, al netto dell’IVA, generato dal concessionario per tutta la durata della concessione. La voce di ricavo relativa alle attività didattiche e visite guidate erogate dal Museo è stata inserita nel valore della Concessione e non nel valore della produzione riportato nel PEF in quanto non si tratta di una voce di ricavo per il Concessionario ma di un importo che lo stesso è tenuto a riversare al 100% all’Amministrazione dopo averlo incassato (cfr. par. 11 del Capitolato Tecnico). Si conferma inoltre, come riportato al capitolo 9 del Capitolato Tecnico, che i servizi oggetto di concessione sono biglietteria, bookshop, video guide e radioguide e ufficio stampa, che, pertanto, dovranno essere considerati all’interno del proprio PEF. In merito al punto 9.1. del Capitolato Tecnico (pagina 12), tra le attuali modalità di visita non figura il Biglietto Combinato che invece è presente nei dati storici (Allegato b, Tabella 1) sia come Intero che come Ridotto. Il Combinato esiste tutt’ora o si tratta di un errore? In caso affermativo , che caratteristiche ha il biglietto Combinato e da chi viene emesso? Si chiarisce che le Gallerie non dirigono i lavoriè prevista la modalità di vendita di biglietto combinato, visibile nelle tabelle di cui all’Allegato b) al Capitolato Tecnico: esso corrisponde al biglietto di cui al punto 2) dell’elenco riportato al par. A quanto consta9.1 del Capitolato Tecnico, il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche e consiste nel Biglietto ordinario + supplemento mostre, vendibile solo nei mesi in termini di cronoprogrammacui sarà prevista una mostra temporanea. Alla voce 3 In merito al punto 9.1 del Capitolato Tecnico è espresso (pagina 13), in occasione di mostre temporanee che “Le Gallerie hanno determinino un incremento del prezzo del biglietto museale, il Concessionario deve predisporre due flussi separati relativamente agli incassi, uno per il museo e l’altro per la missione di conservare, esporre mostra? Come specificato al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 Capitolo 11 del Capitolato tecnicoTecnico il Concessionario è tenuto a gestire separatamente la retrocessione degli incassi derivanti dai titoli di accesso, sembra suggerire eventuali “ai quali è applicato l’aggio, dagli incassi derivanti dalla vendita dell’eventuale supplemento mostre al biglietto ordinario e dalle attività di codidattiche offerte dal Museo, entrambi da riversare al 100% all’Amministrazione. In merito al punto 9.1.1 del Capitolato Tecnico (pagina 13), tra le card turistico-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali culturali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. richiedono una conversione è ricompresa la card Venezia Unica? In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte diritti dà Venezia Unica al suo possessore? No, in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma quanto si tratta di una card gestita dal Comune di Venezia che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle non dà accesso alle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilità.
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Sources: Concessione Dei Servizi Di Biglietteria, Bookshop E Assistenza Alla Visita, Affidamento in Concessione Dei Servizi Di Biglietteria, Bookshop E Assistenza Alla Visita
Risposta. Si chiarisce Premesso che si confermano tutte le Gallerie non dirigono i lavoriprevisioni contenute al paragrafo 22.1 del Capitolato d’Oneri relative ai lotti 6, 7, 8 e 9: • con riferimento al quesito sub a), tenuto conto che la presente iniziativa ha ad oggetto l’affidamento di un Accordo Quadro di cui all’art. A quanto consta54 del D.Lgs. 50/2016, il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogrammarelativo importo (“contrattuale”) viene individuato nel relativo massimale, non potendo a priori essere conoscibile l’importo dei contratti esecutivi che saranno sottoscritti dalle singole amministrazioni. Alla voce 3 Come previsto al paragrafo 22.1 del Capitolato Tecnico d’▇▇▇▇▇, la garanzia di cui al punto 1 è espresso che “Le Gallerie hanno la missione prestata a garanzia delle obbligazioni e degli impegni nascenti dall’Accordo Quadro nei confronti di conservare▇▇▇▇▇▇ e, esporre al pubblicoin quanto tale, valorizzare è prevista in misura fissa e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e venetacomunque ampiamente inferiore, ma non soloper tutti i lotti, al fine 10% della base d’asta del rispettivo accordo quadro. Invece, la garanzia di contribuire alla salvaguardia cui al punto 2, prestata a garanzia delle obbligazioni e alla fruizione degli impegni nascenti dai singoli Contratti Esecutivi nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, è commisurata al valore dell’importo massimo dell’accordo quadro, così come risultante dall’aggiudicazione; • con riferimento al quesito sub b), anche in ragione di quanto rappresentato nel punto che precede circa la diversa funzione cui assolvono le garanzie richieste, non si conferma; • con riferimento al quesito sub c), l’importo della garanzia in favore di ▇▇▇▇▇▇ S.p.A. sarà pari a € 600.000,00, mentre l’importo della garanzia in favore delle Amministrazioni Contraenti sarà pari al 5% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro (come risultante dall’aggiudicazione) da intendersi, come detto, quale importo “contrattuale”. Si conferma pertanto che l’importo di base delle garanzie di cui ai punti 1 e 2 è tale eccezionale patrimonio culturaleper cui la relativa sommatoria non potrà eccedere il 10% del detto importo “contrattuale”. Al contempo, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 come previsto al paragrafo 22.1 del Capitolato tecnicod’▇▇▇▇▇ e reso possibile dal c.1 dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sembra suggerire eventuali “attività in ossequio alla funzione della garanzia suddetta, sopra illustrata, l’importo della sola garanzia di co-marketing” e comunicazione cui al punto 2 sarà aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in collaborazione con altre strutture cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia territoriali che internazionalisuperiore al 10% della medesima, mentre l’aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerieveda altresì la risposta al precedente quesito n. 221.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilità.
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Sources: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Risposta. Si chiarisce che le Gallerie non dirigono i lavoriCon riferimento a quanto richiesto si ribadisce quanto espressamente indicato al paragrafo 20.2. A quanto consta, il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che d’Oneri “Le Gallerie hanno Garanzia definitiva – Garanzia in favore delle amministrazioni contraenti”: “In nessun caso lo sconto ulteriore eventualmente offerto modificherà la missione graduatoria di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni merito formulata sulla base dei prezzi unitari offerti in fase di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire partecipazione alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondogara.” La lettura graduatoria di questo paragrafomerito verrà formulata sulla base dei prezzi offerti dai singoli Concorrenti. Tali prezzi non includono l’eventuale sconto aggiuntivo del 2% da praticare sul prezzo offerto nei confronti delle Amministrazioni che dovessero avvalersi della facoltà di non richiedere la prestazione della cauzione definitiva. Il listino messo a disposizione delle Amministrazioni sul portale ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ conterrà, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 per ciascun Lotto e ciascun Fornitore aggiudicatario, i soli prezzi di aggiudicazione, così come sopra definiti. La scelta circa l’individuazione del farmaco da acquistare e, conseguentemente, del Fornitore cui rivolgersi, dovrà rispettare i criteri e le regole illustrate al paragrafo 22 del Capitolato tecnicod’Oneri – Appalti Specifici. Salvo particolari esigenze cliniche legate alle patologie da trattare e alle caratteristiche dei pazienti, sembra suggerire eventuali “attività l’Amministrazione dovrà, pertanto, rivolgersi in ogni caso al primo Fornitore in graduatoria, così come sopra definita. Le sole Amministrazioni avranno evidenza dei prezzi eventualmente scontati solo successivamente all’emissione dell’Ordine di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia correttaFornitura, pertanto dopo l’individuazione del Fornitore affidatario. In caso affermativoparticolare, sarà cura le Amministrazioni, in sede di compilazione dell’Ordine, dichiareranno la volontà di avvalersi o meno della facoltà di non richiedere la prestazione della garanzia definitiva. A seguito della ricezione dell’Ordine, in cui viene espressa la volontà da parte dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrarioavvalersi della facoltà di non richiedere la prestazione della garanzia definitiva, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione Fornitore, qualora in fase di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà partecipazione alla gara si sia impegnato a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 riconoscere il suddetto sconto del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita2%, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzicomunicherà direttamente all’Amministrazione contraente l’importo scontato relativo all’Ordine effettuato.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilità.
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Farmaci Biologici, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Farmaci Biologici
Risposta. Si chiarisce che le Gallerie non dirigono i lavoriIn relazione al primo quesito, si rappresenta che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la c.d. A quanto consta“clausola sociale” ammessa dall’art. 50 del d.lgs. n. 50/2016 “deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare partecipazione alla gara e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturalelimitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost., che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di promuovere produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto; in sostanza, tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la ricerca libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e gli studi nel settore della storia dell’arterigidamente escludente. Conseguentemente l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e nello stesso posto di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, lavoro e nel mondo.contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante; i lavoratori, che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali; la clausola non comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il totale del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria” (Cons. Stato, Sez. VI, 24/7/2019, n. 5243; Sez. III, 7/1/2019, n. 142 e 5/5/2017, n. 2078; Sez. V, 17/1/2018, n. 272 e 7/6/2016, n. 2433; Corte di Giustizia dell'Unione Europea 9/12/2004 in C-460/2002 e 14/7/2005 in C-386/2003). Sul punto, si veda anche quanto precisato dall’ANAC al par. 3 delle Linee Guida n. 13 recanti “La lettura di questo paragrafodisciplina delle clausole sociali”, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta13/02/2019. In caso affermativorelazione al secondo quesito, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito si evidenzia che la clausola sociale prevista dalla lex specialis è volta a tutelare la stabilità occupazionale del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è correttapersonale impiegato mediante assorbimento dello stesso nell’organico dell’appaltatore, fattispecie ontologicamente diversa da quella di cui al menzionato art. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing105 del d.lgs. n. 50/2016, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrarioper definizione, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione prevede l’affidamento di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà una parte delle prestazioni “a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi”.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilità.
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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Di Gestione E Manutenzione, Accordo Quadro Per Servizi Di Gestione E Manutenzione Di Sistemi Ip E Postazioni Di Lavoro
Risposta. Si chiarisce L’articolo 105, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. “Codice appalti pubblici e contratti di concessione”) stabilisce che le Gallerie «il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. […] L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non dirigono i lavori. A quanto constasono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche in termini di cronoprogrammaa tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto». Alla voce 3 luce di tale indicazione, le disposizioni dell’articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del Capitolato Tecnico 2017 trovano applicazione solo nei confronti dei soggetti subappaltatori e subcontraenti per i quali l’appaltatore ha provveduto alle comunicazioni prescritte dalla legge. Dunque, fermo l’obbligo di indicare in fattura, ove prescritti, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP) per la tracciabilità diretta dei flussi finanziari, nell’ambito degli appalti vi sarà obbligo di emettere fattura elettronica via SdI solo in capo a coloro che operano nei confronti della stazione appaltante pubblica ovvero a chi, nell’esecuzione del contratto di appalto, è espresso titolare di contratti di subappalto propriamente detto (ossia esegue direttamente una parte dello stesso) o riveste la qualifica di subcontraente (vale a dire colui che “Le Gallerie hanno per vincolo contrattuale esegue un’attività nei confronti dell’appaltatore e in quanto tale viene comunicato alla stazione appaltante con obbligo di CIG e/o CUP). Calando le indicazioni fornite in un esempio pratico, si ritiene che siano esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione tutti coloro che cedono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale con comunicazioni verso la missione stazione appaltante ovvero con l’imposizione di conservareCIG e/o CUP (si pensi, esporre al in ipotesi, a chi fornisce beni all’appaltatore senza sapere quale utilizzo egli ne farà, utilizzandone magari alcuni per l’appalto pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia altri in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondouna fornitura privata).” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilità.
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Sources: E Fattura Per I Subappalti Nei Contratti Pubblici, E Fattura Per I Subappalti Nei Contratti Pubblici
Risposta. Si chiarisce che le Gallerie non dirigono i lavori. A quanto constaLaddove il listino pubblico del CSP risulti difforme dalle previsioni di gara, il progetto Concorrente dovrà riportare tutte le voci di costo del listino del CSP utilizzate nella normalizzazione del prezzo. 680 Capitolato D'Oneri par. 17.1 Req 21 Nel capitolato d'oneri, §17.1, pag. 44 Req 21 si fa riferimento a “peering diretti” Si chiede alla S.A. di confermare che con riferimento ai "peering diretti", tra il CSP ed i provider di connettività, si debbano intendere incluse anche le connessioni dedicate e private oppure, in alternativa, di descrivere dettagliatamente cosa si debba intendere per "peering diretti". RISPOSTA Si conferma 681 All. 18 – Schema di contratto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche - par. 20.9 Nella sezione relativa al Trattamento dei dati personali si dice che Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di cronoprogrammadanno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori. Alla voce 3 Si chiede alla SA di confermare che sia accettabile che il Titolare del Trattamento possa richiedere al Responsabile del trattamento i danni derivanti dai reclami degli interessati per violazione dei propri diritti, qualora tale violazione sia stata causata da fatti imputabili esclusivamente al Responsabile del trattamento in virtù della violazione dei propri obblighi, dettagliati nella sezione “Trattamento dei Dati Personali” dello Schema di Contratto Esecutivo. RISPOSTA Si conferma 682 Capitolato Tecnico è espresso d’oneri paragrafo “17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” e al chiarimento 210 Con riferimento Capitolato d’oneri paragrafo “17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” e al chiarimento 210 si chiede di confermare che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire ai fini dell'attribuzione del punto previsto dal requisito R5 in merito alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’artecertificazione CSA Star, sia sufficiente possedere da parte del CSP la CSA STAR Livello 1 – Self Assessment. RISPOSTA si conferma 683 Capitolato d’oneri paragrafo “17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” per quanto riguarda il Requisito R11 Con riferimento al Capitolato d’oneri paragrafo “17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” per quanto riguarda il Requisito R11 , categoria Compute ‘ License portability support: con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali particolare riguardo alla portabilità di licenze di Sistemi operativi, Database e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essereApplicazioni ‘, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo confermare che l’applicazione di tale requisito riguardi le eventuali licenze che le Pubbliche Amministrazioni hanno già in carico e che potrebbero essere riutilizzate nell’ambito del Servizio Cloud del Fornitore e solo a condizione che: 1) non siano già oggetto di fornitura, 2) i License Agreement di terze parti prevedano la “fascia possibilità di prodotto” essere utilizzate in ambienti cloud condivisi. RISPOSTA Si conferma 684 Capitolato d'oneri • Poiché, come risulta dal Capitolato d’Oneri ed è confermato nei chiarimenti resi, non è indispensabile che i servizi oggetto dell’Offerta Tecnica siano qualificati AgID al momento della presentazione dell’Offerta bensì dopo l’aggiudicazione e prima della stipula, si chiede di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilità.confermare che:
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Servizi Cloud Iaas E Paas, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Servizi Cloud Iaas E Paas
Risposta. Si chiarisce La scelta dell’open space della Cardiochirurgia è motivata in quanto si tratta di un livello d’intensità sub-intensiva. Il rapporto infermieristico di 1 a 4 si raggiunge dalla contiguità dei 7 posti letto nel open space oltre al posto letto del box Isolato. Alcuni refusi presenti nella Relazione Sanitaria OOXXRS01 alla pag 19 vengono corretti e il testo definitivo diventa quello riportato nella figura sottostante: Negli edifici "Stecche" (Livelli 1, 2, 3) appare una significativa incongruenza tra elaborati identificativi le opere di Demolizione e Costruzione (rif. Tavole OOXXDNOl) che identificano demolizioni delle tramezzature esistenti molto "parziali" rispetto alla Relazione Illustrativa (rif. Elaborato OOXXRIOl) che cita demolizioni integrali dunque si chiede se debba essere considerata prescrittiva e non derogabile la seguente previsione della citata Relazione Illustrativa (rif. Elaborato OOXXRIOl) e se sia riferibile, come citato a pag. 52-53 della stessa, a tutte le Gallerie non dirigono i lavori. A quanto consta, il progetto esecutivo è stato aree oggetto di variazione intervento "Per tutte le aree di intervento indicate [...] dovrà essere previsto [...] la demolizione ed il successivo rifacimento delle partizioni verticali con conseguenti modifiche la realizzazione di nuove partizioni a secco [...]"; Nell'edificio "Piastra" (Livelli, -2, -1, T, +1) appare una significativa incongruenza tra elaborati di Demolizioni e Costruzioni (rif. Tavole OOXXDNOl) che identificano demolizioni delle tramezzature esistenti molto "parziali" (in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Venetoparticolare, e nel mondo.” La solo a titolo di parziale esempio, vogliamo evidenziare il tema della ristrutturazione del Blocco Operatorio esistente -Livello -1 "Piastra"- ove non si comprende dalla lettura combinata degli elaborati citati e della relazione quali siano le opere da realizzare: se di questo paragrafodemolizione integrale e ricostruzione - comprese le singole Sale Operatorie- o solo parziale) rispetto alla Relazione Illustrativa (rif. Elaborato OOXXRIOl) che cita demolizioni integrali dunque si chiede se debba essere considerata prescrittiva e non derogabile la seguente previsione della citata Relazione Illustrativa (rif. Elaborato OOXXRIOl) e se sia riferibile, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionalicome citato a pag. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina 51 - 52 della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso , a tutte le aree oggetto di intervento "Per tutte le aree di intervento indicate [ ...] dovrà essere previsto [...] la demolizione ed il successivo rifacimento delle partizioni verticali con la realizzazione di nuove partizioni a secco [...]"; Nell'edificio "Palazzo ▇▇▇▇▇▇▇▇" (Livelli -1, Terra, 1, 2, 3, 4) appare una significativa incongruenza tra elaborati identificativi le opere di Demolizione e Costruzione (Tavole OOXXDNOl) che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, identificano demolizioni delle tramezzature esistenti molto "parziali" rispetto alla Relazione Illustrativa (Elaborato OOXXRIOl) che cita demolizioni integrali dunque si chiede se debba essere considerata prescrittiva e non derogabile la seguente previsione della citata Relazione Illustrativa (Elaborato OOXXRIOl) e se sia riferibile, come citato a pag. 55 della stessa, a tutte le aree oggetto di conoscere l’eventuale soggetto terzo e intervento "Per tutte le aree di intervento indicate [...] dovrà essere previsto [...] la “fascia demolizione ed il successivo rifacimento delle partizioni verticali con la realizzazione di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso nuove partizioni a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilità.secco [...]"
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Sources: Progettazione Ed Esecuzione Lavori, Progettazione Ed Esecuzione Lavori
Risposta. Si chiarisce invita a visionare con attenzione le tavole progettuali che identificano le Gallerie non dirigono i lavoriopere di demolizione e ricostruzione (giallo / rosso): esse rappresentano in modo assolutamente chiaro le opere di demolizione e ricostruzione da eseguire. A quanto constaIn ogni caso, il tenuto conto che gli elaborati di progetto esecutivo è stato oggetto messo a base di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie gara hanno la missione consistenza e il dettaglio previsto per questo livello di conservareprogettazione dalle vigenti normative, esporre si ricorda che è preciso onere dei concorrenti verificare in dettaglio quanto necessario, anche con opportuni sopralluoghi, per la redazione del progetto definitivo. Si specifica inoltre che: - La pareti demolite integralmente andranno costruite a secco come previsto dal progetto. - Le parziali demolizioni potranno essere ricostruite o a secco o in muratura come ritenuto maggiormente rispondente alle buone norme esecutive da parte dell’impresa. Per quanto attiene al pubblicoblocco operatorio, valorizzare questo è chiaramente rappresentato nelle tavole di progetto che se lette in sequenza danno chiara evidenziazione delle opere da eseguire. Si rimane a disposizione dei concorrenti per l’effettuazione delle necessarie visite di sopralluogo negli edifici e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non soloanche nei locali dove sarà realizzato il nuovo blocco operatorio, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione eliminare qualsiasi eventuale dubbio interpretativo in merito a quanto riportato negli elaborati del progetto posto a base di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandisinggara. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi precisare quale debba essere il "limite di modelli batteria" nella possibilità di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzifornire Arredi Sanitari per l'Edificio "Materno-Infantile" (rif. Si chiede infine Disciplinare di Gara capo 4- offerta pag. 24) e precisamente se, per eventuali progetti solo a cura delle Gallerietitolo di parziale esempio, il Concessionario potrà presentaresiano da considerare arredi le seguenti forniture: - Letti operatori (da Sala Operatoria); Letti da Sala Parto - Culle da Neonatologia e da Terapia Intensiva Neonatale; Lampade Scialitiche; - Pensili da Sala Operatoria, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilità.Sala Parto ed a Terapie Intensive; - Travi Testa-Letto in generale -
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Sources: Progettazione Ed Esecuzione Lavori, Progettazione Ed Esecuzione Lavori
Risposta. Si chiarisce Gli operatori economici sono chiamati, in sede di offerta economica (rif. par. 17 del Disciplinare di ▇▇▇▇), a presentare un proprio PEF, che dovrà essere finanziariamente sostenibile ed economicamente conveniente. La stima dei ricavi e dei costi rappresentati nel PEF di massima formulato dalla stazione appaltante ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo le Gallerie e non dirigono costituisce garanzia di corrispondenti introiti e spese per il concessionario. Ad ogni buon conto, le voci dalla 23 alla 26 riportate alla tabella di cui al paragrafo 18.1 del Disciplinare di Gara rappresentano criteri tecnici premianti, sarà pertanto il concorrente a stabilire, in base alla propria capacità imprenditoriale e alle proprie valutazioni economiche e strategiche, se si trova o meno nelle condizioni di poter sostenere l’offerta di ogni singola miglioria. Si ricorda infine che la sostenibilità del PEF è da considerarsi nel suo complesso. Con riferimento al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara (cfr. pag.11) i lavori. A quanto constarequisiti utili alla partecipazione relativi alla capacità economica e finanziaria del concorrente, prevedono tra l’altro : “ Fatturato specifico medio annuo per servizi di libreria riferito agli ultimi n. tre esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore a € 200.000 IVA esclusa” Si chiede di chiarire se: − il progetto esecutivo suddetto fatturato è stato oggetto riferibile a servizi di variazione con conseguenti modifiche vendita di libri al dettaglio e, in termini caso affermativo, se necessita specificare il luogo o i vari luoghi “fisici e individuabili ” ove tale fatturato viene effettuato − laddove non necessita l’attività di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che vendita in luogo “Le Gallerie hanno la missione fisico”, se in tale attività rientra anche il fatturato conseguito attraverso le vendite on-line − se le quote relative ai fatturati di conservare, esporre al pubblico, valorizzare cui ai punti 1) e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana 2) – qualora affermativamente validi e veneta, ma non soloammissibili - sono eventualmente cumulabili − se, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturaledella comprova del requisito , nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e viene considerato ammissibile il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “fatturato relativo ad attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenzialieditoriali? Si conferma che l'interpretazione il fatturato specifico per servizi di libreria è correttariferibile a servizi di vendita di libri al dettaglio, vendite online ed attività editoriali, e che non necessita specificare il luogo o i vari luoghi “fisici e individuabili” ove tale fatturato viene effettuato. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni I suddetti fatturati sono cumulabili ai fini del possesso e attività della comprova del requisito. Con riferimento al paragrafo 11 del Disciplinare di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso gara (a pagina 17 ) si prevede che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in essereRTI, si chiede il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di conoscere l’eventuale uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto terzo e la “fascia diverso, purché munito della delega di prodottotutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. ” Si richiede cortesemente di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previstispecificare: − se, in caso di eventuali progetti futuriRTI non ancora costituito, dei limiti massimi l’effettuazione del sopralluogo da parte di modelli un operatore economico munito di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzidelega degli altri raggruppandi costituisca motivo di immodificabilità del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese in sede di partecipazione alla gara. Si chiede infine − Ed ancora se, in sede di presentazione dell’offerta, è consentita la possibilità per eventuali progetti un operatore economico che non abbia svolto il sopralluogo (né singolarmente, né attraverso delega a cura delle Gallerieterzi) di aggregarsi al mandatario che abbia effettuato regolarmente il sopralluogo? − Ove la risposta al precedente quesito n.2 sia positiva entro e in quali termini l’operatore economico può effettuare il sopralluogo? − ▇▇▇ nell’RTI costituendo, per scelta non imputabile all’operatore partecipante che a mezzo di delega ha effettuato il Concessionario potrà presentaresopraluogo per conto di tutti i partecipanti , eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilità.venga meno la presenza di un operatore economico che ha regolarmente fornito delega per effettuare il sopralluogo si chiede specificatamente di chiarire le modalità di effettuazione del sopraluogo ad nuovo operatore che intenda partecipare ovvero si chiede di esplicitare
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Sources: Concessione Dei Servizi Di Biglietteria, Bookshop E Assistenza Alla Visita, Affidamento in Concessione Dei Servizi Di Biglietteria, Bookshop E Assistenza Alla Visita
Risposta. Si chiarisce conferma la risposta alla domanda 552 760 Capitolato d’oneri – 13. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Premesso che le Gallerie non dirigono a pag. 33-34 del Capitolato d’oneri si legge quanto di seguito riportato: “L’istanza di partecipazione a prescindere dal numero dei lotti per i lavoriquali si presenta offerta dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione: - dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale); - dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Consip S.p.A., ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇▇/▇ – ▇▇▇▇, C.F. 05359681003); - del codice ufficio o ente (campo 6: RCC); - del codice tributo (campo 11: 456T) - della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. – Lotto/i: CIG ”). A quanto constacomprova del pagamento effettuato, il progetto esecutivo è stato oggetto concorrente dovrà far pervenire a Consip entro il termine di variazione con conseguenti modifiche presentazione dell’offerta attraverso il Sistema copia informatica dell’F23. Qualora il pagamento dell’imposta di bollo sia effettuato in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrariomodalità online, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione concorrente dovrà allegare anche una dichiarazione con l’indicazione espressa che l’imposta pagata assolve alle finalità di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie partecipazione alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzipresente procedura.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, confermare che in caso di eventuali progetti futuriraggruppamento temporaneo di concorrenti e di partecipazione a più lotti tra quelli di cui ai numeri 7-11, considerato che ogni componente del raggruppamento predispone la propria domanda di partecipazione, in ogni caso la copia informatica del modulo F23 dovrà essere unica con l’indicazione dei lotti di partecipazione e di importo pari a Euro 16,00. RISPOSTA Si conferma 761 Capitolato d’oneri – 26 ORDINATIVI – LOTTI 2-11 Premesso che al punto 26. ORDINATIVI – LOTTI 2-11 del Capitolato d’Oneri si legge: “Successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, per tutti i lotti da 2 a 11, e per tutta la durata dello stesso, le Amministrazioni legittimate potranno affidare ordinativi in favore dell’unico operatore affidatario dell’Accordo Quadro entro i limiti massimi delle condizioni fissate nell'Accordo Quadro stesso. Il singolo affidamento avviene a seguito della stipula di modelli appositi Contratti Esecutivi. Quest’ultimi, il cui contenuto viene definito nello schema di oggettistica che verranno prodotti mediante Accordo Quadro, dovrà e prevedere almeno: - l’importo contrattuale ed il ricorso a soggetti terziquantitativo della fornitura; - l’indicazione del/i luogo/ghi di esecuzione della fornitura; - la durata del Contratto di fornitura. Il Contratto Esecutivo si perfeziona sulla base delle modalità indicate nello Schema di Accordo Quadro” Si chiede infine sedi confermare che le Amministrazioni potranno affidare ordinativi in favore dell'operatore affidatario solo a seguito di stipula di un Contratto Esecutivo. RISPOSTA Si conferma 762 Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 2.3 Risposta al quesito # 48 Domanda # 48 "Tutte le VM potranno essere oggetto di modifica delle risorse nel corso del loro utililizzo" E' ammesso un reboot o deve essere a caldo? Risposta Le modifiche dovranno essere possibili a caldo. Considerando che ad oggi la maggioranza dei cloud provider non consente di effettuare un resize di una VM "a caldo" (senza un reboot della VM) si chiede di: 1 ‐ confermare che il requisito minimo richiesto è quello riportato ad oggi nel Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 al punto 2.3 (new version) che recita "Tutte le VM potranno essere oggetto di modifica delle risorse nel corso del loro utilizzo, e sarà possibile sia eseguire crescita (scale‐up) che decrescita (scale‐down) delle risorse, adeguando il prezzo della VM a quanto previsto per eventuali progetti lo scaglione destinazione nel listino di gara. Le richieste di upgrade e downgrade dovranno essere disponibili tramite la CMP in maniera “self‐provisioning”. 2‐ confermare che la "Possibilita di modificare le configurazione della virtual machine a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se caldo" rimane un aspetto migliorativo (e non un requisito minimo) come riportato al contrario è escluso da tale possibilitàpunto R10 della tabella punteggi Lotto 1 nel Capitolato d'Oneri.
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Servizi Cloud Iaas E Paas
Risposta. Si chiarisce Fermo quanto previsto all’art.12 S del contratto, secondo cui “Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all’art. 13 S “Corrispettivo”, comma 1, la Sogei ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni”, si precisa che le Gallerie non dirigono i lavori. A quanto consta, l’ammontare delle penali inflitte potrà anche superare il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 10% del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, corrispettivo totale laddove ciò sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela conseguenza del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Veneziaprolungarsi, nel Venetotempo, dell’inadempienza di volta in volta accertata e comunque nel mondo.” La lettura rispetto del meccanismo di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività calcolo previsto per ciascuna penale dal summenzionato art. 12 S. In materia di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essereData Privacy, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo confermare che ove necessario nei singoli appalti specifici la Stazione Appaltante, in qualità di "Titolare", provvederà a nominare l'aggiudicatario "Responsabile del trattamento" al sensi e la “fascia per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di prodotto” protezione dei dati personali", con riferimento alle sole operazioni di tali oggetti trattamento e ai soli dati che il Responsabile sarà chiamato a trattare in relazione all'esecuzione del Contratto fornendo, altresì, al Responsabile le istruzioni necessarie in conformità al tipo di merchandisingtrattamenti richiesto. nel rispetto delle prescrizioni del Codice. Inoltre, si chiede di confermare che il Responsabile non rispondere della raccolta dei Dati e degli obblighi connessi (per es., raccolta del consenso degli Interessati), nonché della pertinenza ed esattezza dei Dati. Il Titolare sarà pertanto responsabile in ordine ad ogni contestazione da chiunque sollevata a tale proposito nonché di eventuali violazioni derivanti da Istruzioni incomplete o errate impartite dal Titolare che, pertanto lo terra Indenne da qualsiasi pretesa conseguente o connessa. Si chiede inoltre altresì di confermare che la nomina a Responsabile sarà riferita alla persona giuridica (e non alla persona fisica)." Inoltre, laddove fosse previsto anche un RTI, sarebbe altresì necessario chiarire se sono previstipossibile prevedere un responsabile esterno per conto di ciascuna società del RTI (meglio, in caso ciascuna società del RTI sarei responsabile esterno rispetto alla porzione dei dati personali nell'ambito delle attività di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilitàpropria competenza).
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Sources: Servizi Di Manutenzione Hardware
Risposta. Si chiarisce veda la risposta al quesito n. 3. Rif. Disciplinare di Gara. Si chiede di confermare se, in un RTI verticale, sia ritenuta idonea la certificazione EN ISO 9001 anche per il settore EA33, ovvero "EA 33 - Tecnologia dell'Informazione (lnformation tecnology)" per il Fornitore che le Gallerie si occuperà della fornitura della componente "INFRASTRUTIURA TECNOLOGICA A SUPPORTO DEL SERVIZIO OPERATORI" Si rinvia alla risposta al quesito n. 82. E’ confermato che, ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016, un partecipante al RTI non dirigono i lavori. A quanto consta, il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione possesso della certificazione ISO 9001:2008 possa avvalersi di tale eccezionale patrimonio culturalerequisito attraverso un’impresa ausiliaria? In conformità al prevalente orientamento favorevole della giurisprudenza e tenuto conto della logica pro-concorrenziale sottesa, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’artel’avvalimento in questione sarà da considerarsi ammissibile laddove dal contratto risulti chiaramente l’impegno dell’impresa ausiliaria a prestare non solo il requisito astrattamente considerato, sia con bensì le effettive risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica possedute e il pubblicoproprio apparato organizzativo, in tutte le parti che hanno giustificato il riconoscimento della certificazione di qualità (mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti). Hanno altresì il compito E’ confermato che, ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016, uno o più partecipanti al RTI la cui certificazione ISO 9001:2008 settore EA-33 o EA-35 non contenga gli scopi richiesti possa/possano avvalersi di promuovere presso tale requisito attraverso la comunità stessa impresa ausiliaria? Si veda la conoscenzarisposta al quesito n. 145. Ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016, l’apprezzamento e dunque è confermata la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio possibilità di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionaliavvalimento interno al RTI? Si conferma. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, veda anche la risposta al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futuraquesito n. 145. In caso di progetto produttivo già in essereavvalimento del requisito di possesso della certificazione ISO 9001:2008, si chiede è ammessa la riduzione del 50% della garanzia provvisoria, come espresso al comma 10 dell’Art. 9 del disciplinare di conoscere l’eventuale soggetto terzo e gara? Si conferma. Si veda anche la “fascia risposta al quesito n. 145. Rif. Disciplinare di prodotto” Gara Schema di tali oggetti di merchandisingofferta, pag. 8. Si chiede inoltre se sono previstiil Costo del Personale a contatto, in caso non soggetto a ribasso, indicato nello schema di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante offerta (€1.57 per il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, Cluster 1;€2.33 per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva Cluster 2; €3.29 per il Cluster 3) sia comprensivo dell'incidenza del Team Leader o se al contrario è escluso da tale possibilitàrappresenti solo il costo dell'Operatore telefonico.
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Sources: Avviso Di Rettifica
Risposta. Si chiarisce Non si conferma 1074 Capitolato d’Oneri_NEW e Allegato 11A - Condizioni di assicurazione del Lotto 1 QUESITO: Nel Capitolato d’Oneri all’inizio dell’art.27 (pag.127) si dice: “Con la stipula del singolo Appalto Specifico/Ordini e per tutta la durata del singolo Contratto di Fornitura, l’Amministrazione ha facoltà di richiedere al Fornitore il possesso di una adeguata copertura assicurativa (come da allegati 11A e 11B distinti per lotti) a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, sulla base delle condizioni di assicurazione di cui all’allegati al presente Capitolato d’oneri… ”, mentre nell’allegato 11A, in corrispondenza dell’Art.2, si richiede un massimale di 3 milioni di Euro. Domanda: Premesso che l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro potrebbe comportare l’esecuzione di alcune decine di contratti esecutivi, per ognuno dei quali, a prescindere dal valore, dovrà essere prevista un’assicurazione con un massimale di 3 milioni di Euro, e che le Gallerie non dirigono i lavori. A quanto consta, il progetto esecutivo è stato oggetto Compagnie di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’AmministrazioneAssicurazione, anche merchandising realizzato le più grandi e prodotto dalle Gallerie blasonate, non sono in collaborazione grado di assicurare contratti con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso massimali complessivi dell’ordine di progetto produttivo già in esserealcune decine di milioni di euro, si chiede di sapere se il massimale richiesto per ciascun contratto esecutivo, indicato all’art.2 dell’allegato 11A, sia un refuso. In caso contrario si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo le compagnie assicurative interpellate da Consip, disponibili a rilasciare assicurazioni con un massimale complessivo compatibile con le previsioni di acquisto del capitolato. RISPOSTA: Si conferma che la polizza indicata, da fornire all’amministrazione dovrà essere conforme all’Allegato “Condizioni di Assicurazione” fornito secondo il lotto di riferimento. Confermiamo che in procedure di gara che vedono l’aggiudicazione di più lotti da parte del medesimo fornitore, quest’ultimo ha potuto fornire la polizza richiesta con il massimale di 3 milioni qualora richiesta. QUESITO: La risposta al quesito n.1034 ha modificato la tabella Oggetto dell’Accordo Quadro del Lotto 1 del Capitolato d’Oneri, introducendo un cambio di metrica di tutti i servizi Storage da GB/Ora a GB/mese, sulla base della seguente affermazione: ”In relazione al servizio di Object Storage si rappresenta che il valore unitario posto a quesito n.1034 base d'asta risulta particolarmente elevato rispetto ai prezzi correnti che si con la relativa possono riscontrare sul mercato. In particolare, la totalità di CSP offre tale servizio risposta e la tabella ad un prezzo notevolmente inferiore rispetto a quanto indicato nella “fascia Oggetto documentazione di prodotto” gara, fino a due ordini di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilitàgrandezza inferiori”.
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Servizi Cloud Iaas E Paas
Risposta. Si chiarisce Con riferimento al primo quesito si conferma quanto disposto dal paragrafo XV del Disciplinare che per chiarezza espositiva viene di seguito riportato: “Per quanto riguarda i requisiti relativi alla categoria OG2, le Gallerie consorziate esecutrici dovranno essere in possesso degli stessi, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 146, co. 2, del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, anche le imprese esecutrici designate dal consorzio e qualificate per l’esecuzione, dovranno indicare la quota di esecuzione dei lavori corrispondente alla classifica, in ragione di quanto A tal proposito, difatti, la giurisprudenza ha a più riprese rilevato che la specifica previsione di cui all’art. 146 trova la sua ratio e la sua ammissibilità nella materia dei contratti nel settore di beni culturali, in quanto afferente a beni che certamente necessitano di un intervento da parte di personale specializzato, pena la compromissione del valore del predetto bene, che potrebbe essere danneggiato irrimediabilmente dall’operato di soggetti non dirigono in possesso di specifiche qualifiche. Pertanto, laddove codesto Consorzio di imprese artigiane di cui all’art. 45 co. 2 lett. b) del Codice invoca l’applicazione dell’art. 47 del d.lgs. n. 50 del 2016, in ragione dell’autonoma qualificazione dallo stesso posseduta nella categoria OG2, non tiene in debita considerazione la specialità della disciplina riguardante i lavorilavori nella materia dei beni culturali, in cui, per le ragioni esposte, si richiede che la qualificazione richiesta debba essere comunque posseduta dalle imprese consorziate designate per l’esecuzione dei lavori in OG2. A quanto constaNe consegue che, nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 50/2016, il progetto esecutivo è stato oggetto possesso dei requisiti di variazione qualificazione relativi alla categoria OG2 (attestazione SOA) dovrà essere soddisfatto da tutte dalle consorziate designate dal Consorzio come imprese esecutrici per i lavori nella categoria OG2, a prescindere dall’autonoma qualificazione del Consorzio. Premesso quanto sopra con conseguenti modifiche riferimento alla categoria OG2, gli altri requisiti di qualificazione relativamente alle SOA OG1 e OG11, dovranno essere soddisfatti come indicato dall’art. 47 del D.Lgs. 50/2016. Con riferimento quindi alla richiesta relativa al fatto se sia possibile indicare anche imprese associate che non sono in termini possesso della cat. SOA OG2 e che eseguiranno le opere non rientranti in tale categoria, conformemente a quanto indicato all’art. 47 del codice, visto il principio uniformemente riconosciuto dalla giurisprudenza c.d. “cumulo alla rinfusa” dei requisiti di cronoprogrammaqualificazione per i consorzi di cui all’art. Alla voce 3 45, comma 2, lettere b) e c), del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno D. Lgs. 50/2016, si conferma la missione possibilità di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni indicare imprese consorziate non in possesso della cat. SOA OG2 qualora non debbano eseguire opere rientranti in tale categoria. Quanto alla richiesta di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire chiarimento: ”con riferimento alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrariosola categoria SOA OG2, il Concessionario potrà concorrere Consorzio sarà tenuto ad indicare una o più imprese consorziate esecutrici in possesso di Attestazione Soa per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessatale categoria, indicando, ai sensi del par. Alla voce 9.3.2.2 XV del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previstidisciplinare, in caso di eventuali progetti futuripiù consorziate designate per la OG2, “la quota di esecuzione dei limiti massimi lavori corrispondente alla classifica”, si conferma che, qualora il consorzio designi una o più imprese consorziate esecutrici in possesso di modelli Attestazione Soa per la categoria indicata, dovrà indicare la quota di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilitàesecuzione dei lavori corrispondente alla classifica posseduta dalla singola consorziata.
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Sources: Accordo Quadro Per L’affidamento Di Interventi Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria
Risposta. Si chiarisce In materia di conferimento degli incarichi ex art. 110, comma 1 e comma 2, del TUEL, vigono due punti fermi: − l’inderogabilità delle norme del TUEL; − la possibilità del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di introdurre una disciplina di dettaglio integrativa (e non derogativa) delle norme del TUEL. L’articolo 110, comma 3, stabilisce che le Gallerie “I contratti di cui ai precedenti commi non dirigono i lavori. A quanto constapossono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica”, mentre il comma 1, che “gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il progetto esecutivo è stato possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogrammadell’incarico”. Alla voce 3 luce del Capitolato Tecnico combinato disposto delle due norme, riteniamo che non sia sostenibile che il sindaco neo-eletto, indipendentemente dal fatto che si tratti del sindaco uscente riconfermato, possa affidare un nuovo incarico al medesimo dirigente senza esperire una nuova selezione. Riteniamo quindi che, anche se il regolamento consentisse un’ipotesi del genere, si tratterebbe di una pratica illegittima. In ogni caso evidenziamo che, da quanto da noi verificato, il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del vostro comune non contempla questa possibilità. Ricordiamo inoltre che: − prima di affidare un nuovo incarico di durata superiore ad una anno è espresso che “Le Gallerie hanno necessario esperire la missione di conservareprocedura prevista dall’articolo 34, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Venetocomma 642, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 articolo 34-bis del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione d.lgs. 165/2001; in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” assenza di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante procedura il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario contratto stipulato è escluso da tale possibilitànullo43.
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Risposta. Si chiarisce che Non si conferma. In primis è richiesto di indicare in tabella A tagli predefiniti di VM. In secondo luogo, verrà fatturato sempre quanto effettivamente erogato secondo le Gallerie non dirigono i lavori. A quanto consta, il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del logiche espresse nel Capitolato tecnico 601 Capitolato Tecnico Speciale Lotti 7-11 cap. 6.5.1 Il Fornitore dovrà garantire un Single Point of Contact per l’Amministrazione al quale ver-ranno riportate tutte le proble-matiche. A) Si chiede quali siano le attività/responsabilità del Single Point of Contact nella risoluzione di un pro-blema nel momento in cui è espresso che “Le Gallerie hanno contattato e, in parti-colare, si chiede se nel momento in cui allo SPOC viene segnalato un incident la missione cui gestione non è inclusa nella documentazione operativa esistente, lo SPOC debba intervenire attivamente nella riso- luzione del problema o gli sia richiesto solo di conservare, esporre tracciare in documentazione la soluzione indivi-duata dal Help Desk. B) Si chiede quali siano modalità di contatto del Sin-gle Point of Contact e se la disponibilità del Single Point of Contact sia 7x7/H24. RISPOSTA Si veda risposta al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, chiarimento ID 291 602 Capitolato Tecnico Speciale Lotti 7-11 cap. 6.5.1 Il Fornitore dovrà predisporre una knowledge base degli inci-dent gestiti al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione avere di-sponibili all’occorrenza procedure di tale eccezionale patrimonio culturaleripristino delle piene funzionali-tà dei servizi esposti tramite l’ambiente cloud. Si chiede se sia presente una fase iniziale di ge-stione dell’infrastruttura da parte del Fornitore. Se sì, nonché si chiede di promuovere esplicitarne la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’artedurata. RISPOSTA Non si conferma. Non sono previste attività di gestione dell'infrastruttura. 603 Capitolato Tecnico Speciale Lotti 7-11 cap. 6.5.1 La knowledge base dovrà essere organizzata per argomenti. Si chiede di chiarire se la knowledge base dovrà vertere sulle informazioni relative all’infrastruttura cloud o se devono essere com-presi anche altri temi, quale quello applicativo, sia con nella casistica di re-host che di re- purchase. RISPOSTA Le Amministrazioni definiranno di volta in volta gli argomenti da includere nella knowledge base. 604 Capitolato Tecnico Speciale Lotti 7-11 cap. 6.5.1 La knowledge base dovrà essere organizzata per argomenti e do-vrà essere costituita da docu-menti di dettaglio che contenga-no almeno le seguenti informa-zioni: ● Incident logging; ● Incident classification; ● Incident prioritization; ● Investigation e diagnosis; ● Incident Resolution e closure; ● Informazioni relative a data, workload e componenti infra-strutturali impattati. A) ▇▇ chiede conferma che l’informazione relativa ad “Incident logging” sia l’indicazione della locazione dei log da analizzare da parte del Help Desk, nel momento in cui avviene un problema. B) Si chiede conferma che l’informazione relativa ad “Investigation e diagnosis” sia l’informazione rela-tiva agli step consigliati di investigazione o se sia una informazione recepita su input del Help Desk a seguito della risoluzione. C) Si chiede se l’informazione relativa ad “Incident Resolution e closure” sia l’indicazione di come ef-fettuare la risoluzione o se sia una informazione da registrare dopo la risoluzione effettuata dal Help Desk. RISPOSTA In relazione al punto A) non si conferma. Si tratta dell'informazione per indivuare in maniera univoca l'incident; In relazione al punto B) si conferma. In relazione al punto C) l'informazione relativa ad “Incident Resolution e closure” può far riferimento ad entrambe le casistiche riportate. 605 Capitolato Tecnico Speciale Lotti 7-11 cap. 6.5.1 Il documento che raccoglie le configurazioni delle risorse interne costi-tuirà l’assessment delle risorse cloud e costituisce il deliverable di fornitura del servizio. Si chiede se sono esclusi dalla documentazione per la gestione incidenti i manuali di gestione ope-rativa “tecnici”, nei quali sono riportati: classifica- zione degli incident, check automatici e manuali implementati, check list delle operazioni da fare per gestire l’incident ed il manuale di gestione del-le proceduralità da effettuare nei casi particolari di incident quali data breach, perdita dati RISPOSTA Non si conferma. Non sono esclusi dalla documentazione per la gestione incidenti i manuali di gestione ope-rativa “tecnici”, nei quali sono riportati: classifica-zione degli incident, check automatici e manuali implementati, check list delle operazioni da fare per gestire l’incident ed il manuale di gestione del-le proceduralità da effettuare nei casi particolari di incident quali data breach, perdita dati. 606 Capitolato Tecnico Speciale Lotti 7-11 cap. 6.5.1 Nella fase di gestione post rilascio documentazione si può, invece, presentare anche un problema nel quale la soluzione deve essere testata e/o può essere necessario in-tervenire sull’architettura per effettuare dei fix. Come ci si comporta in questi casi, sia in collaborazione con partner internazionali per avere a disposizione un ambiente di test che gli accessi per il rilascio? È ne-cessario distaccare qualcuno che vada dal cliente? Oppure questa casistica è total-mente a carico del Cliente e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì del suo SOC? In questo caso, come avviene l’aggiornamento dei manuali? RISPOSTA Il corretto funzionamento dell'architettura è sempre riferibie al CSP che ha il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso mantenerne in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che piedi il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futurafunzionamento. In caso di progetto produttivo già malfunzionamento per errata configurazione delle risorse di cui alle fasi precedenti rispetto alla M5.1, gli interventi saranno relativi alle altre fasi ed andranno aggiornati i relativi deliverable. 607 Capitolato Tecnico Speciale Lotti 7-11 cap. 6.5.2 Ogni giornata di formazione do-vrà essere della durata di 8h erogata presso i locali dell’Amministrazione. Si chiede di confermare che i locali messi a dispo-sizione dall’Amministrazione siano aule attrezzate del mobilio adeguato, complete di PC e connes-sione internet. RISPOSTA Si conferma. 608 Capitolato tecnico speciale Lotto 1_NEW" par. “2.3 Compute” e “Errata corrige n 2 e Chiarimenti” Risposta quesito 48 e “ID 2213 - Gara Public Cloud - CAPITOLATO D'ONERI_NEW” par. 17.1 - 2466811 - Prodotti Cloud Iaas e Paas - Lotto 1 Nel par.”2.3 Compute” del documento “ All. 16A - ID 2213 - Gara Public Cloud - Capitolato tecnico speciale Lotto 1_NEW" par. “2.3 Compute" si riporta “Tutte le VM potranno essere oggetto di modifica delle risorse nel corso del loro utilizzo, e sarà possibile sia eseguire crescita (scale-up) che decrescita (scale-down) delle risorse, adeguando il prezzo della VM a quanto previsto per lo scaglione destinazione nel listino di gara. Le richieste di upgrade e downgrade dovranno essere disponibili tramite la CMP in esseremaniera “self-provisioning”.Nel quesito 48 del documento “Errata corrige n 2 e Chiarimenti”, in cui si chiede se per soddisfare le suddetta funzionalità di modifica e di scaling sia possibile un reboot o debba essere eseguita a caldo, la risposta indica “Le modifiche dovranno essere possibili a caldo.”La risposta conferma la necessità di dover garantire la modifica della configurazione ed eventuale scaling delle VM a caldo, ponendo tale funzionalità come requisito di base a cui obbligatoriamente rispondere in maniera positiva (pena esclusione). Allo stesso tempo, il Criterio di valutazione R10 espresso nella “Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T)” del par.17.1 del documento “ID 2213 - Gara Public Cloud - CAPITOLATO D'ONERI_NEW” esprime la stessa funzionalità come opzionale assegnando ad essa un punteggio ▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ chiede di confermare che la funzionalità di configurazione a caldo delle VM sia effettivamente da considerarsi opzionale con punteggio tabellare come riportato nella Tabella dei criteri del documento “ID 2213 - Gara Public Cloud - CAPITOLATO D'ONERI_NEW” par.17.1 RISPOSTA Si conferma. Le modifiche a caldo devono essere possibili solo se offerte nell'ambito del criterio migliorativo R10. Si veda Errata corrige n.3 e documentazione aggiornata 609 “ID 2213 - Gara public cloud - Errata corrige n 2 e Chiarimenti" e “All. 16A - ID 2213 - Gara Public Cloud - Capitolato tecnico speciale Lotto 1_NEW" - 2466811 - Prodotti Cloud Iaas e Paas - Lotto 1 In relazione a quanto riportato nel paragrafo 2.3 del documento “All. 16A - ID 2213 - Gara Public Cloud - Capitolato tecnico speciale Lotto 1_NEW" e nella risposta al quesito 157 del documento “ID 2213 - Gara public cloud - Errata corrige n 2 e Chiarimenti" si chiede di confermare che le pubbliche amministrazioni avranno facoltà di fruire di scale up/scale down anche per le risorse compute “riservate per un anno”. RISPOSTA Non si conferma. Le risorse reserved sono vincolate nella configurazione. 610 Capitolato tecnico speciale Lotto 1_NEW" - 2466811 - Prodotti Cloud Iaas e Paas - Lotto 1 In riferimento a quanto riportato nel documento “All. 16A - ID 2213 - Gara Public Cloud - Capitolato tecnico speciale Lotto 1_NEW" nel paragrafo “2.2 Requisiti Generali”, considerando che un’Availability Zone è intesa come “Partizione dell’infrastruttura del CSP, costituita da uno o più Data Center“ (Par. 1.1 dello stesso documento), si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo confermare che il requisito è soddisfatto se per ogni Availability Zone di ogni Region parte dell’offerta, esiste sempre un Data Center distante più di 2.5 Km da un Data Center appartenente ad altre Availability Zones della stessa Region. RISPOSTA Si conferma. 611 Capitolato tecnico speciale Lotto 1_NEW" - 2466811 - Prodotti Cloud Iaas e Paas - Lotto 1 In riferimento al par. 2.2 del documento “All. 16A - ID 2213 - Gara Public Cloud - Capitolato tecnico speciale Lotto 1_NEW" in cui viene riportato “I servizi offerti in gara dovranno essere erogati in Region presenti esclusivamente nella comunità Europea edovrà essere garantito che qualsiasi replica dei dati non esca mai al di fuori della comunità Europea", si chiede di confermare che non è possibile considerare eventuali region basate nel Regno Unito come facenti parte della comunità europea. RISPOSTA Si conferma 612 Capitolato d'Oneri - paragrafo 7.3 il certificato di qualità ISO 9001:2015 con scopo di certificato "Progettazione ed erogazione di servizi informatici" è in linea con il requisito? oltre alla copia del certificato è necessario produrre altra documentazione? RISPOSTA Si confermano l'applicabilità della ISO "Progettazione ed erogazione di servizi informatici". Non è necessario produrre ulteriore documentazione rispetto a quella indicata in documentazione. 613 Appendice 3 al Capitolato Tecnico Speciale lotti 7-11 Scheda Business case;Appendice 1 allo Schema di Offerta Tecnica Schede Esperienze pregresse Nella documentazione sopra citata è indicato che, per la redazione dei contenuti inerenti a Esperienze pregresse e Business case, deve essere utilizzato il formato tabellare;premesso che tale formato comporta diverse ed oggettive problematiche per il redattore e per il valutatore, poiché il contenuto si distribuisce in molteplici pagine (ciò a causa della divisione delle celle/righe tra le pagine, della conseguente difficoltà di ricondurre il contenuto di una cella a quello di un’altra adiacente, ma di più ampio contenuto, cattivo utilizzo dello spazio a diposizione, ecc.) si chiede conferma circa la possibilità di utilizzare (come, peraltro, già approvato da questa Stazione Appaltante in situazioni analoghe, si veda ad es. AQ Applicativo 2017 – ID 1881), nel rigoroso rispetto di tutte le informazioni richieste nelle suddette schede, un formato differente da quello tabellare proposto e del tutto simile al resto del documento (in particolare, organizzato per sottoparagrafi/sezioni corrispondenti ad ognuna delle informazioni richieste nel fornito formato tabellare), così da consentire l’ottimizzazione dello spazio disponibile e degli aspetti di presentazione grafica, una maggiore efficacia nella descrizione delle esperienze e dei casi di studio proposte/i, nonché una maggiore leggibilità dei contenuti RISPOSTA Si conferma 614 Allegato 15 al Capitolato d’Oneri – Schema di Offerta Tecnica Nello schema di offerta tecnica è previsto il Capitolo 3 “fascia Riepilogo degli elementi migliorativi offerti”;non essendo presenti criteri di prodottovalutazione rispetto a migliorie di carattere generale e/o specifico offerte dal generico concorrente, se non quelle relative ai criteri C17 e C18 (inerenti alle soglie indicatori di qualità), si chiede se il riepilogo richiesto è relativo a quanto proposto dal concorrente per tali indicatori o se, diversamente, ci si riferisca ad altre tipologie di miglioramenti; in questa seconda ipotesi, si richiede di precisare come avverrà la valutazione del paragrafo rispetto ai criteri di valutazione previsti. RISPOSTA Non si conferma. Dovranno essere forniti tutti gli elementi migliorativi che caratterizzano l'offerta tecnica del Concorrente. 615 All. 16C - ID 2213 -Public Cloud - CT Speciale Lotti 7-11_NEW Il paragrafo 6.3.1 “Definizione policy di sicurezza (M3.1)” descrive gli aspetti di tali oggetti di merchandisingsicurezza degli applicativi e dei dati che devono essere gestiti dal Fornitore. Si chiede inoltre se sono previsticonferma che siano a carico dell’Amministrazione i costi dei servizi di sicurezza individuati ed erogati in modalità SaaS, in caso di eventuali progetti futuriacquisiti tramite il CSP direttamente dall’Amministrazione, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante senza oneri per il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilitàFornitore.
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Servizi Cloud Iaas E Paas
Risposta. Si chiarisce Le risposte che le Gallerie seguono muovono dal presupposto, non dirigono i lavoririnvenibile chiaramente nei quesiti formulati, che l’istante abbia interesse a partecipare alla procedura di gara in forma associata (RTI ovvero Consorzio ordinario). A quanto constaCon riguardo al primo quesito, il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso fermo restando che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuripartecipazione in forma aggregata la mandataria dovrà possedere il requisito ed eseguire le prestazioni, dei limiti massimi oggetto di modelli ciascun lotto dell’Accordo Quadro a cui si partecipa, in misura maggioritaria in senso relativo, pertanto in misura superiore rispetto alle mandanti/consorziate, è possibile avere una percentuale di oggettistica requisiti inferiore alla quota di esecuzione delle prestazioni. Con riguardo al secondo quesito si conferma che verranno prodotti mediante il ricorso la decritta modalità di compilazione del DGUE può essere validamente utilizzata. Il terzo quesito è poco chiaro e si apre a soggetti terzimolteplici interpretazioni. Si chiede infine sePreliminarmente si rammenta che per la partecipazione a più lotti (ad es. Lotti 1 e 2 OPPURE lotti 3 e 4 e 5 e 6 e 7), per eventuali progetti a cura delle Galleriecon riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui ai punti III.1.2 del Bando di gara, il Concessionario potrà presentareconcorrente dovrà possedere i requisiti di partecipazione di natura economica (lotti 1 e 2 = requisiti di cui al punto III.1.2 lett. a) e b) del bando di gara OPPURE lotti 3 e 4 e 5 e 6 e 7 requisiti di cui al punto III.1.2 lett. c) del bando di gara, eventualmentein misura almeno pari alla somma di quanto richiesto per la partecipazione ai singoli lotti, un’offerta produttiva o se al contrario ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). L’eventuale spendita da parte dell’operatore raggruppando/raggruppato ovvero consorziando/consorziato del proprio fatturato in quota parte sui singoli lotti è escluso evidentemente ammissibile nella misura in cui trattasi di importi derivanti da tale possibilitàcommesse distinte. Non è ammesso, cioè, replicare lo stesso fatturato più volte sui diversi Lotti. Solo per l’eventualità in cui la medesima commessa abbia originato una pluralità di progetti autonomi e separati sarà possibile imputare il fatturato da essa prodotto su più lotti, ma a condizione che si sia, poi, in grado di dimostrare, senza margine dubbio, che gli importi ascritti all’uno ovvero all’altro lotto sono anch’esse separati e distinti.
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Sources: Accordo Quadro
Risposta. Si chiarisce che le Gallerie non dirigono i lavori. A quanto consta, il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma 719 Capitolato d’Oneri pag. 23 “Requisiti in caso di partecipazione a più lotti” - Risposte ai chiarimenti n. 208 e n. 222 Premesso che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” risposta al chiarimento n. 208 si legge (…) Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardodetto, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, il concorrente intende partecipare al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso lotto 1 ed anche ai lotti 7-11 dovrà compilare e presentare la documentazione come di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previstiseguito indicato: A. Per i lotti 7-11, in caso di eventuali progetti futuriRTI e Consorzi ordinari, dei limiti massimi che non mutino la loro composizione (poiché su questo gruppo di modelli lotti insiste il c.d. “Blocco degli RTI”), ogni membro del RTI e del Consorzio dovrà produrre un solo DGUE ed una sola istanza di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzipartecipazione e una sola dichiarazione integrativa, compilando con le informazioni previste alla predetta lett. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerieb); B. in caso di partecipazione anche al Lotto 1, il Concessionario potrà concorrente (ossia la singola impresa, tanto che partecipi individualmente che in associazione) dovrà presentare, eventualmenteinvece, un’offerta produttiva o se un apposito DGUE riferito al contrario è escluso da tale possibilitàlotto 1 e una specifica istanza di partecipazione, mentre nella dichiarazione integrativa potrà indicare i lotti a cui partecipa (“CHIEDE C. di partecipare alla presente gara per i seguenti lotti: >”). si chiede di confermare che in caso di partecipazione ai lotti 7-11 e al lotto 1, ove il RTI mutasse la sua composizione, a) il concorrente debba presentare due DGUE, due istanze di partecipazione e due dichiarazioni integrative, ovvero un DGUE, una istanza di partecipazione e una dichiarazione integrativa per la partecipazione al Lotto 1 e un DGUE, una istanza di partecipazione e una dichiarazione integrativa per la partecipazione ai Lotti tra 7-11. b) in caso affermativo alla risposta precedente, non dovrà quindi indicare nella dichiarazione integrativa tutti i lotti ai quali intende partecipare, ma predisporre due dichiarazioni integrative, una per il lotto 1 e una per i lotti 7-11.
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Servizi Cloud Iaas E Paas
Risposta. Si chiarisce I Consorzi ordinari sono disciplinati all’art. 34 del codice che elenca gli operatori economici ammessi a partecipare alle gare che, al punto e), prevede: “e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le Gallerie non dirigono i lavoridisposizioni dell’articolo 37;” l’art. A quanto consta37 infatti disciplina le modalità di partecipazione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari, il progetto esecutivo per quest’ultimi è stato oggetto previsto che: “Nel caso di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogrammaforniture o servizi nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.” L’art. Alla voce 3 37 prevede solo a riguardo del Capitolato Tecnico è espresso raggruppamento temporaneo che “Le Gallerie hanno la missione di conservareAi fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketingoperatori economici devono conferire, con un peso maggiore unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario” mentre sia per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 i raggruppati che per i consorziati è previsto che “L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata subappaltatore e a cura delle Galleriedei fornitori.” Ciò implica Pertanto nel caso di consorzio ordinario non è necessario indicare quale azienda fra le consorziate svolge il ruolo di capogruppo, non essendoci mandanti e mandatarie all’interno di un consorzio. Letta la risposta al quesito n. 1 di cui alle FAQ aggiornate al 25.11.2014 sul sito della Regione, viene in rilievo l’opportunità di formulare un ulteriore quesito. Al quesito 1 citato, che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o cheha ad oggetto i possibili contenuti della garanzia fideiussoria, al contrarioviene data risposta richiamando, tra l’altro, l’art. 17 dello schema di contratto, il Concessionario potrà concorrere cui comma 2 prevede l’obbligo, per l’affidatario, di garantire un importo pari al 5% del corrispettivo annuo, a partire dalla stipulazione del contratto e fino alla scadenza contrattuale, compreso il periodo opzionale. Posto che tale richiamo è stato utilizzato nel contesto della risposta ad una domanda che non concerne la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina durata complessiva della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario garanzia definitiva, si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazionechiede, anche merchandising realizzato in assenza di diverse ed ulteriori disposizioni dei documenti di gara – e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, posto che la gestione nel servizio per il periodo opzionale non si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine seconfigura, per eventuali progetti definizione, come automatica, essendo subordinata alla decisione della stazione appaltante, ma anche alla previa presentazione di un piano di investimenti da parte del gestore – di confermare l’ammissibilità della presentazione di una garanzia fideiussoria rapportata alla durata ordinaria del contratto, fermo restando l’impegno dell’affidatario a cura delle Gallerieprodurre la garanzia fideiussoria per il periodo opzionale, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilitàove la stazione appaltante si avvalga della predetta opzione.
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Sources: Service Agreement
Risposta. Si chiarisce conferma ▇▇▇▇▇ limitatamente ai casi citati, andranno inoltre riportati gli andamenti degli indicatori e tutto quanto altro afferente alla fornitura. 843 DOCUMENTO: Allegato 14 – Capitolato Tecnico Generale par.4.1 Portale della Fornitura pag.29 TESTO: “Area Deliverable”: è l’area che le Gallerie non dirigono contiene tutti i lavorideliverable di fornitura, comprensivi di output ed i link ad eventuali siti e/o programmi esterni al Portale, nonché tutti gli strumenti, soluzioni tecnologiche e framework proposti dal Fornitore in sede di offerta tecnica. A quanto consta, il progetto esecutivo è stato oggetto DOMANDA: ▇▇ chiede di variazione con conseguenti modifiche confermare l’interpretazione che nell’area deliverable siano contenuti i deliverable in termini di cronoprogrammaoutput prodotti dagli strumenti, dalle soluzioni tecnologiche e dai framework utilizzati, e non gli strumenti/Soluzioni tecnologiche/framework stessi. Alla voce 3 del RISPOSTA Si conferma 844 DOCUMENTO: Allegato 14 – Capitolato Tecnico Generale, par.2.3.5 Contratti Esecutivi pag. 22; Allegato 16C - Capitolato Tecnico Speciale Lotti 7-11, par.9.6 Orario di erogazione dei servizi pag.25; par.6.5.1 Gestione degli incident (M5.1) pag.19. Errata corrige n.2 e Chiarimenti ID 291 pag. 79 TESTO: “Per tutti i referenti richiesti e/o offerti, il Fornitore dovrà indicare un numero di telefono cellulare e un indirizzo di posta elettronica attivo durante l’orario di lavoro richiesto per la fornitura e garantire la risposta ai quesiti posti dall’Amministrazione entro 8 ore lavorative dall’inoltro o dal contatto telefonico.” “Tendenzialmente l’orario di servizio è espresso previsto nella fascia oraria dalle ore 8 alle ore 20, dal lunedì al venerdì, ad esclusione dei giorni festivi.” “il Fornitore dovrà garantire un Single Point of Contact per l’Amministrazione al quale verranno riportate tutte le problematiche.” “Il single point of contact richiesto non è un servizio di Help Desk. Il punto di contatto servirà alle Amministrazioni per segnalare ai fini della definizione delle attività previste per la fase M5.1 gli incident avvenuti e sulle quali l'Amministrazione vorrà ad esempio implementare una knowledge base per la risoluzione degli incident.” DOMANDA: Si chiede di confermare che per Single Point of Contact si intende, come riportato nel Capitolato Tecnico Generale, un numero di telefono cellulare e un indirizzo di posta elettronica attivo durante l’orario di lavoro richiesto per la fornitura e che la finestra di erogazione del servizio ricade nella fascia oraria dalle 8-20 dal lunedì al venerdì. RISPOSTA Si conferma 845 DOCUMENTO: Allegato 16C –Capitolato Tecnico Speciale Lotti 7-11, par 6.5.1 Gestione degli incident (M5.1) pag.19 TESTO: “Le Gallerie hanno Il Fornitore dovrà avere competenze tecnologiche sull’infrastruttura cloud target e dovrà essere in grado di ripristinare la missione piena operatività dei servizi. DOMANDA: ▇▇ chiede di conservareconfermare l’interpretazione che per l’erogazione di questo servizio, esporre gestione degli incident, l’Amministrazione metterà a disposizione del Fornitore la documentazione relativa al pubblico, valorizzare processo di gestione degli incident e arricchire le proprie collezioni procedure di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturaleescalation adottate, nonché gli strumenti di promuovere Trouble Ticketing Management utilizzate dall’Amministrazione. RISPOSTA Non si conferma. L'Amminstrazione può richiedere al fornitore di implementare la ricerca documentazione citata. 846 DOCUMENTO: Allegato 16C –Capitolato Tecnico Speciale Lotti 7-11, par 6.5.1 Gestione degli incident (M5.1) pag.19 TESTO: “Il documento che raccoglie le configurazioni delle risorse costituirà l’assessment delle risorse cloud e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e costituisce il deliverable di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela fornitura del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondoservizio.” La lettura DOMANDA: Si chiede di questo paragrafoconfermare che la frase: “Il documento che raccoglie le configurazioni delle risorse costituirà l’assessment delle risorse cloud e costituisce il deliverable di fornitura del servizio.” costituisca un refuso, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 in quanto il deliverable del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionaliservizio è costituito dalla knowledge base. RISPOSTA Si conferma. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni veda errata corrige n.3 e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Galleriedocumentazione aggiornata.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilità.
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Servizi Cloud Iaas E Paas
Risposta. Si chiarisce La legge di bilancio 2017 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dell’Aiuto alla Crescita Economica (ACE) che le Gallerie non dirigono i lavori. A quanto consta, il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 riducono l’entità dell’agevolazione ed operano una razionalizzazione del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, sistema al fine di contribuire alla salvaguardia adeguare l’incentivo al mutato assetto delle condizioni di mercato In particolare, per effetto del nuovo comma 6-bis dell’art. 1 del D.L. n. 201/2011, è previsto che “Per i soggetti diversi dalle banche e alla fruizione dalle imprese di tale eccezionale patrimonio culturaleassicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010”. La norma, nonché di promuovere quindi, decurta la ricerca variazione in aumento del capitale proprio fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e gli studi nel settore della storia dell’artevalori mobiliari, sia con risorse interne sia diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionalicorso al 31 dicembre 2010. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma tratta di una previsione che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività interessa la generalità delle imprese (anche non aventi legami di co-marketinggruppo), con un peso maggiore la sola esclusione di banche e imprese di assicurazione; ciò poiché l’investimento mobiliare rientra tra le attività “tipiche” esercitate dalle stesse. Si ritiene che la fattispecie dell’investimento in titoli, non ricompresa tra le disposizioni antielusive suscettibili di disapplicazione mediante interpello contenute nell’articolo 10 del decreto 14 marzo del 2012, configuri sostanzialmente una norma di sistema per l'Amministrazionela determinazione del beneficio. Alla voce 9.2.3 Ne consegue che la stessa non può costituire oggetto di interpello probatorio. Nella relazione illustrativa alla legge di bilancio 2017, si afferma che la finalità del Capitolato Tecnicolegislatore non è di inserire una disposizione antielusiva, è espresso chema piuttosto di favorire taluni investimenti: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizioper stimolare la capitalizzazione finalizzata agli investimenti produttivi o alla riduzione del debito, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che si è ritenuto di reintrodurre (il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o chenuovo comma 6-bis dell’articolo 1 del D.L. 201/2011, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per inserito dalla lettera d) del comma 4) la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disposizione già esistente nell’ambito della disciplina della stessacd. Alla voce 9.3.2.2 dual income tax (DIT), di cui l’ACE ricalca i tratti principali, sterilizzando la variazione in aumento del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre capitale proprio fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e porre valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzicorso al 31 dicembre 2010”.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilità.
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Sources: Chiarimenti Interpretativi
Risposta. Si chiarisce Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del DPR n. 633 del 1972, la base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi “è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali”. Il successivo articolo 18 dello stesso DPR n. 633 del 1972 stabilisce che il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente. In sostanza, in base a tali previsioni, il soggetto passivo che effettua la cessione o la prestazione deve applicare l’IVA, aggiungendo tale imposta, all’importo del corrispettivo dovuto dal cessionario o committente. Il secondo comma dell’articolo 18, del medesimo DPR n. 633 del 1972 prevede che per le operazioni per le quali non è prescritta l'emissione della fattura il prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo dell'imposta. Tra le operazioni per le quali non vi è obbligo di emissione della fattura rientrano, ai sensi dell’articolo 22, primo comma, n. 4) de DPR n. 633 del 1972, le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico. Ciò premesso, in relazione alla fattispecie oggetto di domanda, si richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sezione V, espressa nella sentenza n. 6934 del 17 marzo 2017 relativamente ad un caso in cui in sede di accertamento è stato ritenuto che un’associazione sportiva dilettantistica avesse simulato l'espletamento di un'attività di tipo associativo – ritenuta dalla stessa associazione come non commerciale – con conseguente riqualificazione dell’attività svolta come attività commerciale di gestione della struttura sportiva e relativo recupero a tassazione delle entrate percepite dall’ente. In tale pronuncia è stato affermato che non è corretto ritenere che l'imponibile accertato, corrispondente alla somma delle quote versate dagli associati per la fruizione dei servizi offerti dall’associazione sportiva dilettantistica, vada considerato comprensivo di IVA. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, la disposizione di cui all’articolo 22, primo comma, n. 4, del DPR n. 633 del 1972, che esclude l'obbligo di emissione di fattura “per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico” – come nel caso di attività consistente nella gestione di una struttura sportiva, oggetto della controversia decisa dalla stessa Corte – non può essere invocata per addivenire alla conclusione che le Gallerie non dirigono i lavori. A quanto constaquote versate dagli associati, il progetto esecutivo è stato costituenti la base imponibile oggetto di variazione con conseguenti modifiche in termini ripresa a tassazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, siano da considerarsi comprensive dell’IVA e che questa vada, quindi, scorporata dai corrispettivi accertati. In particolare, secondo la giurisprudenza di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezialegittimità, nel Venetocaso oggetto della decisione sopra richiamata, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafol’ente associativo agendo formalmente - ma simulatamente - come associazione sportiva dilettantistica, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilità.considerava (seppur
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Sources: Circolare
Risposta. Si chiarisce che le Gallerie non dirigono i lavoriÈ possibile indicare nella terna dei subappaltatori RTI/Consorzi ordinari costituiti o costituendi, producendo, nella sezione del Sistema denominata “Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese subappaltatrici”, un DGUE specifico per ogni impresa di cui il detto RTI/Consorzio ordinario si compone. A quanto constaNel caso di RTI/Consorzio costituendo, il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservareinoltre, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione si precisa che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività concorrente dovrà caricare - nella sezione del Sistema denominata “Eventuale DGUE - Documento di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 gara unico europeo delle imprese subappaltatrici” (unitamente ai DGUE di tutti i soggetti in promessa di RTI ovvero di Consorzio ordinario) - una dichiarazione firmata digitalmente da tutti i soggetti del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta costituendo RTI e/o costituendo consorzio che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsticontenga l’impegno, in caso di eventuali progetti futuriaggiudicazione al concorrente, dei limiti massimi sia a costituire il raggruppamento e/o il consorzio entro la data della richiesta di modelli autorizzazione al subappalto da parte del concorrente medesimo sia a conferire mandato collettivo con rappresentanza a uno di oggettistica che verranno prodotti mediante essi da indicare, nella dichiarazione medesima, quale mandataria. Nel caso in cui il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle GallerieRTI/Consorzio ordinario sia “costituito”, il Concessionario potrà presentareconcorrente dovrà inserire – nell’apposita sezione del Sistema “Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi” - la copia dell’atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio. Nel caso in cui sia indicato un consorzio stabile all’interno della “terna” dei subappaltatori, eventualmenteil concorrente dovrà produrre, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilitàaltresì, nella sezione del Sistema denominata “Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese subappaltatrici”, il DGUE del Consorzio stabile e, altresì, anche un DGUE specifico per ogni impresa consorziata indicata come esecutrice.
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Sources: Gara Per l'Affidamento Dei Servizi Di Telefonia Mobile
Risposta. Si chiarisce l’Impresa B dovrà dichiarare “NO” alla domanda n. 6 del DGUE dei Lotto 2-6 sezione D - PARTE III: “si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le Gallerie non dirigono i lavori. A quanto constaofferte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione comma 5, lettera m)? specificando con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che Nota integrativa: “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione nell’ambito della partecipazione all’appalto per i Lotti 2-6 (oggetto della presente partecipazione) l’Impresa B NON si trova rispetto ad un altro partecipante al medesimo Lotto, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che possa comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m). Per mera trasparenza si evidenzia inoltre che all’appalto per altri lotti differenti da quelli dove partecipa l’Impresa B, potrà partecipare un diverso Operatore Economico che esercita la direzione ed il coordinamento in qualità di unico azionista dell’Impresa B. Tale situazione non è correttapreclusiva alla partecipazione al presente appalto tenuto anche conto di quanto indicato dal Capitolato d’oneri (pag.17): “il vincolo di partecipazione … non opera, stante la diversa soggettività giuridica, nei confronti di Imprese che si trovino tra loro in situazioni di collegamento/controllo ex art. Sia l'Amministrazione 2359 c.c. anche qualora, in ragione delle condotte concretamente poste in essere, versino in una situazione di unicità di centro decisionale, dato che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività l’eventuale conoscenza reciproca delle offerte non è suscettibile di co-marketingalterare la leale competizione nelle distinte procedure (lotti) cui partecipano. Resta ad ogni modo ferma, con un peso maggiore per l'Amministrazionequanto attiene la partecipazione a ciascun lotto, la previsione di cui all’art. Alla voce 9.2.3 80, comma 5, lett. m), del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle GallerieD. Lgs. n. 50/2016.” Ciò implica RISPOSTA: Si Conferma 928 Capitolato d’Oneri – par. 15 pag. 40 e Chiarimenti ID 14, ID 648, ID 787 e ID 829 DOMANDA: Il Capitolato d’Oneri specifica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che“L’operatore economico indica, al contrarioai sensi dell’art. 45, comma 4, del Codice, il Concessionario potrà concorrere per nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la strutturazione prestazione relativa allo specifico contratto”. Contrariamente a quanto indicato nel Capitolato d’Oneri paragrafo 15 “contenuto dell’offerta tecnica” e nel Chiarimento ID 787, in considerazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre quanto confermato dalla SA nei chiarimenti ID 14, ID 648 e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essereID 829, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo confermare che il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto: • non debbano essere indicati nell’ambito della offerta tecnica; • saranno da indicare al momento dell’esecuzione del contratto esecutivo; • siano riferiti alle sole figure relative ai Ruoli di coordinamento, indicati nel Cap 2.3.6 del Capitolato Generale. RISPOSTA: Relativamente al Contratto Esecutivo, si confermano tutti i punti. 929 Capitolato d’Oneri ed Errata corrige n. 3 DOMANDA: L’errata corrige n. 3 riporta che è stata modificata la sola Tabella al paragrafo 3, “Oggetto dell’Accordo Quadro”, del Capitolato d’Oneri. Da un confronto tra la nuova e la precedente versione del Capitolato d’Oneri, invece, risulta che sono state modificate anche le descrizioni dei criteri migliorativi R14, R20 e R24 presenti nella tabella di valutazione dell’offerta tecnica per il LOTTO 1 presente al paragrafo 17.1 “fascia Criteri di prodotto” di tali oggetti di merchandisingvalutazione dell’offerta tecnica”. Si chiede inoltre se conferma dell’errata corrige apportata anche a questa tabella. RISPOSTA: Si conferma 930 Allegato 16A - Capitolato Tecnico Speciale LOTTO 1 ed Errata corrige n. 3 DOMANDA: L’errata corrige n. 3 riporta che sono prevististati modificati i soli paragrafo 2.3 “Categoria Compute” e 2.5 “Categoria network” dell’allegato 16A. Da un confronto tra la nuova e la precedente versione dell’allegato 16A - Capitolato Tecnico Speciale LOTTO 1, in caso di eventuali progetti futuriinvece, dei limiti massimi di modelli di oggettistica risulta che verranno prodotti mediante è stato modificato anche il ricorso a soggetti terziparagrafo 2.4 “Categoria Storage”. Si chiede infine seconferma dell’errata corrige apportata anche a questo ulteriore paragrafo dell’allegato 16A. RISPOSTA: Si conferma 931 II Tranche chiarimenti e Errata corrige n. 3 DOMANDA: Nella risposta ai chiarimenti ID 630 ed ID 846 riferite all’Allegato 16C – Capitolato Tecnico Speciale Lotti 7-11, per eventuali progetti a cura delle Galleriepar 6.5.1 Gestione degli incident (M5.1) pag.19, il Concessionario potrà presentareviene riportato ID 630 “Si veda documentazione aggiornata” ed ID 846 “Si veda errata corrige n.3 e documentazione aggiornata”. Nell’errata corrige n. 3 e nei nuovi documenti pubblicati non è presente nessuna variazione riferita ai Lotti 7 – 11, eventualmentepertanto, un’offerta produttiva o si chiede di chiarire se al contrario è escluso da tale possibilitàprevista una nuova errata corrige con la ripubblicazione dei relativi documenti riferita ai Lotti 7 – 11.
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Servizi Cloud Iaas E Paas
Risposta. Si chiarisce rinvia alle tabelle allegate. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 5 dello schema di contratto si chiede di confermare che le Gallerie “sedi” degli Enti, rispetto alle quali i siti che l’aggiudicatario intende utilizzare, devono distare non dirigono i lavorioltre km 100, sono la sede INPS a Roma in via ▇▇▇▇ il grande n. 21 e la sede di Equitalia SpA a Roma in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 14; ovvero ci si riferisce anche ad altre sedi territoriali delle quali eventualmente si chiede fin da ora di indicare l’ubicazione. A quanto consta, il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali Risposta Ci si riferisce a qualsiasi sede territoriale centrale o periferica dell’Istituto e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica Equitalia Spa. Vedasi risposta al quesito n. 3. Disciplinare - Pagina 31- Numero di pagine - Si chiede di confermare che le pagine di copertina e il pubblicodegli indici sono escluse dal computo delle pagine dei documenti presentati Si conferma. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento Disciplinare - Pagina 31 - Uso del font Verdana 11 e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico interlinea singola - Per una migliore leggibilità e fruibilità dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in esseretesti, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo confermare che i dati presenti nelle tabelle (es. Matrice RACI) o nelle figure non siano soggette a tale vincolo Si conferma, ferma restando l’esigenza di leggibilità. Capitolato Tecnico L2 – Premessa - Enti coinvolti - Si chiede di confermare che gli enti coinvolti nella fornitura sono inizialmente due e la “fascia non tre come indicato Gli Enti coinvolti nella fornitura sono INPS e Equitalia. Disciplinare - Criterio valutazione 7 Offerta tecnica Lotto 2 - Interazione tra i fornitori di prodotto” servizi di tali oggetti lotti diversi. Il tema delle modalità di merchandisinginterazione è oggetto del criterio 7 e anche tra i contenuti del Piano di Qualità, oggetto del criterio 9. Si chiede inoltre se sono previstidi confermare che il Piano di Qualità allegato debba riportare in merito le sole responsabilità organizzative interne al lotto 2, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante rimandando al capitolo 2.7 il ricorso dettaglio delle soluzioni proposte a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura vantaggio delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilitàinterazioni.
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Sources: Avviso Di Rettifica
Risposta. Si chiarisce conferma 937 Capitolato D’oneri. Par. 17.1 e Par. 15bis e II Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 3 – chiarimento ID 839 DOMANDA: Con riferimento ai requisiti migliorativi riportati nel paragrafo 17.1. “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” ed in particolare ai criteri migliorativi che le Gallerie il Concorrente non dirigono i lavorioffre e che prevedono esplicitamente l’assegnazione di un punteggio pari a zero (criteri R6, R8, R10, R19), si chiede di confermare che non si debba produrre la relativa documentazione di comprova, come invece si riporta nella risposta al quesito 839. A Quanto riportato nella risposta al quesito, è in contrasto con quanto constariportato nel Capitolato d’Oneri, il progetto esecutivo è stato Par. 15bis, in cui si cita: Con riferimento ai criteri migliorativi (ove offerti) del prodotto offerto si evidenzia che: - la produzione di documentazione non sottoscritta digitalmente ovvero, - la mancata produzione di documentazione a comprova ovvero, - la presentazione di documentazione diversa da quella indicata ovvero, - la presentazione di documentazione che non comprova la sussistenza, nel prodotto offerto, di una caratteristica migliorativa, determina l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. RISPOSTA: Come specificato nella risposta al Chiarimento ID 437, I requisiti oggetto di variazione verifica sono tutti quelli espressi nel paragrafo Verifica tecnica con conseguenti modifiche le modalità ivi indicate. Pertanto la risposta al chiarimento ID 839 va intesa in termini di cronoprogrammatal senso. Alla voce 3 del 938 Capitolato Tecnico è espresso d’Oneri, par. 15 bis, pag. 40 par. 17.1, pag. 43, Requisiti R13 e R14 DOMANDA: essendo stato chiarito che “Le Gallerie hanno l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro assume in proprio la missione di conservareresponsabilità della correttezza formale e sostanziale dei prodotti/servizi offerti (cfr. risposta al chiarimento ID 731), esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardopertanto, se sono già di confermare che è il Concorrente ad assumersi direttamente la responsabilità nel garantire i requisiti R13 ed R14 sia nel caso in essere progetti produttivi cui venga offerto il rispetto del solo valore minimo richiesto (R13 SLA - Uptime = 99.95%; R14 Grace Period dati = 1 mese) sia nel caso in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futuracui venga offerto uno dei valori migliorativi previsti. In caso di progetto produttivo già in essererisposta positiva, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo confermare che, indipendentemente dal valore dichiarato per entrambi i criteri, il Concorrente non deve inserire alcun documento a comprova nella c.d. Busta D. RISPOSTA: In coerenza con quanto dichiarato al requisito 731, è il Concorrente ad assumersi la responsabilità di quanto offerto. Con riferimento ai requisiti R13 ed R14 è possibile fornire una dichiarazione di rispetto del requisito migliorativo ai sensi del DPR 445/2000, fermo restando i poteri della Commissione giudicatrice di richiedere eventuali approfondimenti ritenuti necessari. 939 II Tranche Chiarimenti e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇ – chiarimento ID 822 - servizio DNS, ID 823 - Servizio DDOS e Capitolato D’oneri, par. 15bis DOMANDA: Con riferimento ai chiarimenti citati, ed in particolare all’ID 822 ed ID 823, si chiede conferma che la dimostrazione a cui fa riferimento la risposta fornita e di seguito riportata: “fascia Si conferma, fermo restando che la circolazione dei dati al di prodottofuori dell’UE deve rispettare le condizioni poste dagli artt. 45 e seguenti del Regolamento UE (decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea o la presenza di ulteriori garanzie adeguate) che devono poter essere dimostrate dal concorrente.” non si riferisce alla presentazione di documentazione di comprova per il soddisfacimento del requisito, in quanto si tratta di requisiti minimi generali non appartenenti alle categorie di requisiti minimi da comprovare (“REQ_XXX_XX”) o migliorativi (“Rx”), come specificato nel Capitolato d’Oneri, paragrafo 15bis. RISPOSTA: Si conferma. 940 I Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 2 – chiarimento ID 391 ed ID 393 e II Tranche Chiarimenti e Errata Corrige n. 3 – chiarimento ID 610 DOMANDA: l’▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇ ha introdotto, al par. 2.2 del Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 (Allegato 16A), il requisito minimo per cui “Ogni Region sarà composta da una o più Availability Zone ciascuna ad una distanza minima dall’altra pari a 2,5km” riportando quanto richiesto con il chiarimento ID 391 al fine del soddisfacimento del requisito migliorativo R1 relativo alla numerosità delle Availability Zone offerte dal Concorrente per ciascuna Region. Nella successiva tranche di chiarimenti, con la risposta al chiarimento ID 610, è stato confermato che, nel caso in cui ciascuna Availability Zone di ogni Region parte dell’offerta sia costituita da uno o più Data Center, il requisito minimo introdotto con l’errata corrige n. 2 è comunque soddisfatto se esiste sempre uno qualsiasi dei Data Center in cui si sviluppa una Availability Zone la cui distanza sia almeno pari a 2,5 Km da uno qualsiasi dei Data Center in cui si sviluppa un’altra Availability Zone della stessa Region. È evidente che la risposta al chiarimento ID 610 ha ulteriormente modificato il requisito minimo introdotto con l’errata corrige n. 2. Infatti, il Capitolato Tecnico non prevede, né come requisito minimo né come requisito migliorativo, la necessità di distribuire tutte le Availability Zone di ogni Region parte dell’offerta in più Data Center, pertanto il chiarimento ID 610 permette il rispetto del requisito minimo relativo alla distanza minima di 2,5 Km anche in situazioni del tutto illogiche che vengono supportate dal seguente esempio. Si ipotizza un CSP le cui Region siano costituite da 3 Availability Zone distribuite in soli 2 Data Center (DC-A e DC-B) distanti tra di loro almeno 2,5 Km: • Availability Zone 1: distribuite tra il DC-A ed il DC-B; • Availability Zone 2: distribuita solo nel DC-A; • Availability Zone 3: distribuita solo nel DC-B. ▇▇-▇ ▇▇▇ ▇▇▇-▇ Distanza >= 2,5Km AZ1-B AZ3 DC-B Dalla figura precedente è evidente che la tutte le AZ rispettano il requisito della distanza maggiore di 2,5 Km tra almeno uno dei Data Center che le ospitano visto che: • AZ1 dista più di 2,5 Km dalla AZ2 per il tramite del DC-B dove si estende per una quota parte (AZ1-B); • AZ1 dista più di 2,5 Km dalla AZ3 per il tramite del DC-A dove si estende per una quota parte (AZ1-A); • AZ2 dista più di 2,5 Km dalla AZ3 visto che entrambe le AZ si estendono in singoli Data Center fra di loro distanti 2,5 Km. La distribuzione di Availability Zone sopra rappresentata permetterebbe comunque al CSP/Concorrente di poter offrire in risposta al requisito migliorativo R1 una numerosità di AZ superiore a 2 ottenendo il punteggio massimo per questo criterio. Considerato che un’Amministrazione Contraente, per il tramite della CMP, può esclusivamente scegliere la Region e l’Availability Zone in cui attivare uno dei servizi richiesti ma non può assolutamente scegliere il Data Center in cui attivarlo oppure spostarlo (nell’esempio sopra riportato è possibile scegliere la AZ1 e non il DC-A oppure il DC-B), è evidente come allo stato attuale esistono situazioni in cui non è rispettato il requisito minimo della distanza tra le Availability Zone non avendo le Amministrazioni Contraenti la certezza di poter distribuire i propri servizi alla distanza minima richiesta dal Capitolato Tecnico ma dovendosi solo affidare allo SLA di disponibilità offerto (Uptime). Si chiede, per quanto sopra rappresentato, di eliminare il requisito relativo alla distanza minima tra le Availability Zone introdotto con l’errata corrige n. 2 e ritornare alla formulazione originaria del Capitolato Tecnico confermata anche da quanto riportato nella risposta di chiarimento ID 393 per cui “Si conferma che ogni “Availability zone” di tali oggetti di merchandisinguna stessa Region deve avere alimentazione elettrica, cooling e network indipendenti da tutte le altre “Availability zone” all'interno della stessa Region”. Si chiede inoltre se sono previsti, in In caso di eventuali progetti futuririsposta negativa, dei limiti massimi si chiede di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine seconfermare che, per eventuali progetti evitare lo scenario sopra riportato, è possibile offrire Availability Zone distribuite tra uno o più Data Center solo se è rispettato il requisito minimo della distanza di 2,5 Km tra tutti i Data Center in cui è distribuita una AZ e tutti i Data Center in cui sono distribuite le restanti AZ della stessa Region. È del tutto evidente, infine, come il caso di esempio sopra proposto sia solo una delle possibili combinazioni, nella figura sottostante si evidenzia come anche in presenza di più Data Center per Availability Zone si ricade nella situazione per cui Data Center di Availability Zone diverse possono trovarsi fisicamente ad una distanza inferiore a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilità2,5 km.
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Servizi Cloud Iaas E Paas
Risposta. Si chiarisce conferma il contenuto del paragrafo 16 del Disciplinare di gara. In sede di chiarimenti non si può entrare nel merito delle valutazioni e determinazioni della Commissione giudicatrice che è organo autonomo.
1.17 Documento: Disciplinare 1. Premesse, pag. 4, 5. Soggetti ammessi et. Al.; 17 Contenuto offerta economica pag. pag. 38; 15. DGUE, dichiarazioni integrative, pag. 30 Testo: Al punto 1 delle premesse è riportato “Società di progetto (anche NewCo): il concessionario, dopo l’aggiudicazione, ha l’obbligo di costituire una Società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, così come previsto dall’art. 184 del Codice. L’ammontare minimo del capitale sociale della società, eventualmente costituita, dovrà essere non inferiore ad € 100.000,00. Il nuovo operatore economico dovrà rispettare le Gallerie non dirigono i lavori. A quanto consta, il progetto esecutivo è stato oggetto prescrizioni previste dalla normativa dello Stato italiano in materia di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondogolden power.” La lettura Nelle Istruzione operative per la compilazione del PEF a pag. 38 è riportato “all’indicazione degli eventuali servizi che la società di questo paragrafoprogetto acquisirà dai soci e da parti correlate, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnicospecificando in che percentuale e valore assoluto, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketingin relazione all’Operating Expense e al Capital Expenditure” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionaliNelle dichiarazioni integrative al DGUE a pag. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione 30 è corretta. Sia l'Amministrazione richiesto che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività concorrente alleghi, in caso di co-marketingRTI costituito “dichiarazione in cui si indica, con un peso maggiore ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati”, dichiarazione che è richiesta nella stessa forma alla pagina successiva anche per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnicogli RTI costituendi In riferimento a questa ultima dichiarazione, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica atteso che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere concorrente si impegna a costituire una Società di progetto per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa indicherà gli eventuali servizi che la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in esseresocietà stessa acquisirà dai soci, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e confermare che in sostituzione della dichiarazione relativa alle “parti del servizio …… che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati” si possa rilasciare una dichiarazione relativa alle quote societarie che i soci assumeranno nella Società di progetto, fermo restando quanto richiesto nelle indicazioni per la “fascia compilazione del PEF. In caso contrario si chiede di prodotto” chiarire cosa dovrà essere dichiarato considerato che i singoli operatori economici riuniti o consorziati non eseguiranno di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilitàfatto direttamente le attività oggetto della presente gara.
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Sources: Partnership Agreement
Risposta. Si chiarisce L’articolo 39, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 241/1997, prevede che le Gallerie non dirigono i lavori. A quanto consta, il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di apposizione di visto infedele, i Caf e i professionisti assumono una responsabilità diretta nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore per il pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che dovrebbero essere richiesti al contribuente ai sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, salvo che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Tale responsabilità può essere, però, evitata se il Caf o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, nel caso in cui il contribuente non intenda presentare la nuova dichiarazione, una comunicazione dei dati relativi alla rettifica. In tale caso, la somma dovuta è pari all’importo della sola sanzione, peraltro ravvedibile. L’articolo 7-quater, comma 48, del DL 193/2016 ha modificato il menzionato articolo 39, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 241/1997, ampliando sul piano temporale la possibilità per gli intermediari abilitati (Caf e professionisti) di intervenire per correggere il visto infedele. Il termine per il compimento delle suddette attività rettificative, in precedenza fissato al 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa, è ora rappresentato dalla contestazione dell’infedeltà del visto di conformità con la comunicazione di cui all’articolo 26, comma 3-ter, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. La sanzione per importi non versati è da individuarsi in quella di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 per “i ritardati od omessi versamenti diretti”, sanzione applicata ordinariamente in caso di controllo formale ai sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973. Trattandosi di modifica di una norma procedurale che consente ai Caf e ai professionisti di rettificare le dichiarazioni 730 contenenti errori che determinano infedeltà del visto di conformità, la stessa, per sua natura, trova applicazione anche con riferimento alle attività rettificative per le quali risulta già spirato il termine del 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa. Di conseguenza, in tali ipotesi, il Caf o il professionista potrà trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, nel caso in cui il contribuente non intenda presentare la nuova dichiarazione, una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, sempreché l’infedeltà del visto non sia stata contestata con la comunicazione di cui al citato articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 164 del 1999. Per quanto riguarda le modalità di presentazione della dichiarazione rettificativa occorre tener conto della complessità dello svolgimento dell’assistenza fiscale, del numero dei soggetti coinvolti e della tempistica entro cui il procedimento deve concludersi. Con particolare riferimento alla tempistica, si segnala che l’articolo 16, comma 2, del citato decreto n. 164 del 1999 fissa al 10 novembre il termine ultimo per trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all’articolo 14 del medesimo decreto che il contribuente intende presentare per correggere errori che non incidono sulla determinazione dell’imposta o che determinano a favore dello stesso un rimborso o un minor debito. Analogamente, nella considerazione che detto termine del 10 novembre sia il termine massimo per la trasmissione delle dichiarazioni utile a consentire al sostituto d’imposta di poter effettuare il conguaglio entro la fine dell’anno, si ritiene che per le dichiarazioni rettificative previste dall’articolo 39 del decreto legislativo 241 del 1997, trasmesse entro la predetta data, il risultato contabile viene messo a disposizione dei sostituti d’imposta, ove indicati. Diversamente, per le dichiarazioni trasmesse successivamente alla predetta data, mutuando la procedura prevista per i 730 presentati in assenza del sostituto d’imposta gli eventuali progetti futuriversamenti dovranno essere eseguiti a cura dei contribuenti e gli eventuali rimborsi sono eseguiti a cura dell’Agenzia delle entrate. Inoltre, dei limiti massimi di modelli di oggettistica tenuto conto che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzirisultato contabile fornito al sostituto d’imposta non tiene conto degli effetti della dichiarazione originaria, nei casi in cui nella dichiarazione rettificativa è riportato un sostituto d’imposta diverso da quello indicato nella dichiarazione originaria, per le trasmissioni effettuate anche prima del 10 novembre occorre seguire la procedura prevista per i 730 presentati in assenza del sostituto d’imposta. Si chiede infine sesegnala, che per eventuali progetti a cura delle Galleriela presentazione della dichiarazione rettificativa deve essere utilizzato il modello 730 relativo al periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione oggetto di rettifica. Analogamente, nel caso in cui il Concessionario potrà presentareCaf o il professionista presenti la comunicazione dei dati relativi alla rettifica in quanto il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario dovranno essere seguite le istruzioni fornite con la circolare per la liquidazione ed il controllo del modello 730 relativo periodo d’imposta per il quale è escluso da tale possibilitàstata presentata la dichiarazione oggetto di rettifica.
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Sources: Chiarimenti Interpretativi
Risposta. Si chiarisce che le Gallerie non dirigono i lavori. A quanto constaNon sono richieste certificazioni a pena di esclusione, tuttavia il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire Fornitore deve documentare le proprie collezioni eventuali certificazioni attinenti possedute nella sezione documentazione amministrativa, incluso la presenza nel proprio organico di arte veneziana e veneta, ma non solo, figure specialistiche certificate sulla sicurezza informatica al fine di contribuire alla salvaguardia dimostrare la propria qualificazione per l'esecuzione del servizio oggetto della RDO. La qualificazione minima e alla fruizione quindi a pena di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché esclusione si intende assolta con l’iscrizione al MePa per la categoria indicata nella RdO che di promuovere fatto abilita un fornitore a presentare la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionalipropria offerta. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi ribadisce in tal senso o quanto indicato a pag. 12 del Capitolato "... omissis ... e, dall’altro, affidando ad un fornitore qualificato, servizi di sicurezza informatica “security as a service” per i quali il fornitore affidatario assume su di sé, con la sottoscrizione del capitolato tecnico, la responsabilità tecnica per la corretta, configurazione ed erogazione di tali servizi in modalità di “outsourcing completo security as a service ... omissis". Il fatturato specifico medio annuo è di 41.842,50 euro per il triennio 18-19-20. I fatturati globale e specifico sono indicati al punto 9.2 del Disciplinare mentre i servizi analoghi sono indicati al punto 9.3 del Disciplinare. Gentile Amministrazione, la presente comunicazione contiene, di seguito, le richieste di chiarimento relative al documento “Disciplinare” della gara in oggetto. 1) Si chiede se, in merito alla costituzione della garanzia provvisoria, trovi applicazione l’art. 93 c.7 D.Lgs. 50/2016, prevedendo così la riduzione della percentuale del prezzo base d’appalto da garantire; 2) Si chiede conferma del fatto che le micro, piccole e medie imprese non sono tenute al contrariorilascio dell’impegno a costituire una garanzia fideiussoria definitiva in sede di partecipazione alla gara, essi rappresentano un’eventualità futuraex art. 93 c.8 D.Lgs. 50/2016; 3) Si chiede di meglio specificare il tipo di “idonee dichiarazioni” richieste al punto 15 lett. j) “idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di data non anteriore alla data di pubblicazione del bando”, che cosa devono attestare tali dichiarazioni? 4) In caso merito alle modalità di progetto produttivo già in esserepagamento, si chiede se il SAL annuale sarà “solare” (quindi al 31.12 di conoscere l’eventuale soggetto terzo e ogni anno) oppure corrisponderà ai 356 giorni dalla data di decorrenza del contratto. Ringraziando per la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. disponibilità, Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilità.porgono distinti saluti omissis (nome O.E.)
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Risposta. Si chiarisce che le Gallerie non dirigono i lavori. A quanto constaLa comminatoria dell’esclusione in caso di carenza, il progetto esecutivo è stato oggetto della cauzione provvisoria, di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni sottoscrizione autenticata da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionalinotaio si deve considerare un refuso. Si richiede se tale interpretazione sia correttaprecisa, quindi, che: La garanzia provvisoria dovrà essere corredata: - da una autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell’istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In caso affermativotal caso, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte la Consip si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori; in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? alternativa - da dichiarazione notarile inerente autenticazione di firma. Ferma la produzione dell’apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, la Consip provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto. Risposta Risposta Si conferma che l'interpretazione il rimborso delle spese di pubblicazione sarà richiesto, in fase di aggiudicazione efficace ex art. 79 comma 5 del D.Lgs. 163/2006, esclusivamente agli aggiudicatari; l’importo verrà equamente ripartito in funzione del loro numero. Risposta No, non è correttarichiesto il possesso del NOS in fase di aggiudicazione dell’AQ. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni Invero come espresso al punto VI.3 6) del Bando di gara, le Amministrazioni possono richiedere, se necessario e attività quale requisito di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 esecuzione del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrariocontratto inerente l’Appalto Specifico, il Concessionario potrà concorrere per possesso del Nulla Osta Sicurezza (NOS), ovvero della Abilitazione preventiva, ovvero del Nulla Osta di Sicurezza Industriale (NOSI), in ragione della tipologia di classificazione delle informazioni da trattare, qualora le prestazioni richieste interessino la strutturazione trattazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per informazioni classificate, ai sensi di quanto stabilito nel D.P.C.M. 22 luglio 2011. Rimane, altresì, inteso che saranno le singole Amministrazioni ad indicare, in sede di Appalto Specifico, la classifica di segretezza; in difetto, i grandi eventi espositivi sarà Fornitori in AS dovranno impegnarsi a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna subappaltare ad esporre e porre individuato operatore in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” possesso di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilitàabilitazioni/autorizzazioni.
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Sources: Accordo Quadro
Risposta. Si chiarisce La dichiarazione sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri per tutti i soggetti che rivestono le Gallerie non dirigono i lavoricariche di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. Le cariche rilevanti sono quelle indicate nella citata previsione normativa. A quanto constafronte delle difficoltà interpretative relative alla esatta portata della previsione normativa ed in attesa di un chiaro orientamento in proposito della giurisprudenza e delle Autorità di settore, si ritiene che la dichiarazione di cui all’art. 80, comma 1, dovrà essere resa nei confronti: - dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza; - dei membri del consiglio di direzione o di vigilanza (nel caso in cui il progetto esecutivo è stato oggetto concorrente abbia adottato il sistema dualistico di variazione con conseguenti modifiche in termini amministrazione e controllo); - dei soggetti muniti di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (tra i quali rientrano i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca lo statuto assegna agli amministratori e gli studi nel settore della storia dell’arteinstitori ai sensi dell’art. 2203 cc); - del direttore tecnico; - del socio unico persona fisica, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e ovvero del socio di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenzamaggioranza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previstipersona fisica, in caso di eventuali progetti futurisocietà con meno di quattro soci (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del 50 % della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere rese per entrambi i suddetti soci); - dei limiti massimi soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di modelli pubblicazione del bando di oggettistica gara e comunque fino alla presentazione dell’offerta; in caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta, di tutti i soggetti sopra indicati, che verranno prodotti mediante hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi “soggetti cessati” per il ricorso a concorrente. Ai fini della dichiarazione di cui all’art. 80, comma 1, si ritiene che non vi sia coincidenza tra le cariche di cui al comma 3 del medesimo articolo ed i soggetti terziindicati dall’art. Si chiede infine se85 del D.Lgs. 159/2011, come modificato con il D.Lgs. 218/2012, in quanto, per eventuali progetti a cura delle Gallerieesempio, il Concessionario potrà presentarenell’interpretazione sopra indicata non rientrano nel novero dei soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del Codice quelli di cui al comma 2 bis del predetto articolo 85 ( … ai soggetti membri del collegio sindacale o, eventualmentenei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, un’offerta produttiva o al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231). Per quanto riguarda l’indicazione nominativa dei soggetti sopraindicati si rinvia alla risposta al quesito n. 3. In riferimento alle nuove norme in materia di subappalto e contenute nella documentazione di gara Vi chiediamo di chiarire se al contrario è escluso da tale possibilità.:
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Sources: Gara d'Appalto
Risposta. Il Fornitore del Lotto 3 dovrà proporre una soluzione operativa per ogni strumento di monitoraggio, descrivere nel dettaglio le fasi di cui si compongono i vari processi, dettagliando nello specifico le modalità operative e tecnologiche proposte per l’identificazione di specifici parametri di “profilazione” e selezione degli Utenti da contattare; per l’estrazione di un campione statisticamente rilevante di Utenti da intervistare; e quant’altro approfondito nel capitolato tecnico del Lotto 3. Capitolato Tecnico 2.1.1 A.9 15 -16 -- Nelle statistiche comunicate è riportato il numero di chiamate, distribuite per durata, ma non è impostato un valore relativamente alla durata massima attesa per singola chiamata: è possibile esplicitarlo anche solo in via indicativa, non essendo vincolante? Si chiarisce prega far riferimento all’allegato “Lotto1. Volumi del Contact Center” del capitolato tecnico Lotto 1. Capitolato Tecnico 2.1.1 A.9 15 -16 -- Nel Capitolato viene indicata la necessità di ascoltare le chiamate (punto A.2): tale ascolto è aggiuntivo rispetto alla speech analisys oppure tale ascolto è affiancato dalla medesima? In altri termini: il numero di chiamate da ascoltare è pari a quelle indicate dal punto A.2 più quelle della speech analisys, oppure la speech analisys si occuperà di una quota parte delle chiamate di cui al punto A.2? Come specificato nel capitolato tecnico del Lotto 3 (punto A.2) possono concorrere al campione dei contatti da ascoltare, di concerto con gli Enti, le registrazioni effettuate dal sistema di registrazione delle chiamate richiesto al fornitore del Lotto 1 (secondo le logiche e le indicazioni previste e descritte nel par. 3.2.1.2 del Capitolato Tecnico del Lotto 1) e/o le evidenze emerse attraverso lo strumento di speech analytics. Si conferma quindi che le Gallerie non dirigono il numero delle chiamate da ascoltare è pari a quello indicato nel punto A.2 della tabella a pag. 28 del capitolato tecnico del Lotto 3. Capitolato Tecnico 2.1.1 A.9 15 -16 - Qual'è il ritardo medio e quello massimo accettato, tra l'inizio della speech analisys e la pubblicazione dei dati statistici consolidati?confermate che la somministrazione dei dati audio da sottoporre alla speech analisys è cumulativa, e svolta una volta al giorno? Il servizio di speech analytics dovrà essere condotto dal Fornitore del Lotto 3, con cadenza giornaliera, nelle modalità descritte nel capitolato tecnico del Lotto 3. Riguardo i lavori. A quanto constatempi richiesti, il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche fornitore del Lotto 3 dovrà descrivere al meglio la propria soluzione dettagliando quanto ritenga utile ad una efficace valutazione della stessa. Capitolato Tecnico 2.1.1 A.9 15 -16 - Qual è, o quali sono, i formati audio che saranno sottoposti alla speech analisys, in termini di cronoprogrammacodifica, formato, frequenza di campionamento, bit rate e tipologia di segnale audio (mono/stereo)? I formati richiesti sono i più comuni senza alcuna perdita di informazioni – es. Alla voce 3 WAV PCM (o in formati convertibili in WAV PCM), si veda al riguardo quanto indicato alle indicazioni previste e descritte nel par. 3.2.1.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservaredel Lotto 1, esporre relativamente al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere sistema per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura registrazione delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa chiamate richiesto al fornitore del Lotto 1. Sul resto il Fornitore potrà descrivere al meglio la disciplina propria proposta evidenziando quanto utile ad una corretta valutazione della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna disciplinare di gara prevede, all’art. 7 (Criteri di Selezione), tra i requisiti di capacità tecniche e professionali per il lotto 1 di gara, il possesso della certificazione di qualità ?ISO9001 settore EA35 Servizi Professionali d’impresa avente ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso oggetto l’erogazione di servizi di Contact Server o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. Customer Relationship Management? In caso di progetto produttivo già in essere, RTI per il Lotto 1 si chiede di conoscere l’eventuale confermare che per gli operatori economici che svolgeranno esclusivamente attività di implementazione e gestione dell’Infrastruttura tecnologica (senza erogazione di Servizio Operatori) sia sufficiente la certificazione di qualità EN ISO 9001 per il settore EA33 e non sia necessaria la certificazione di qualità ISO9001 settore EA35 Servizi Professionali d’impresa avente ad oggetto l’erogazione di servizi di Contact Server o Customer Relationship Management? Si rinvia alla risposta al quesito n. 82. L’art. 12 del Disciplinare, punto 13, pagina 31, riporta: “Tutta la documentazione contenuta nella “Busta B” dovrà essere sottoscritta a margine di ogni foglio per sigla, e, in calce con firma per esteso e leggibile dal legale rappresentante dell’Offerente o dal soggetto terzo comunque giuridicamente abilitato a impegnare l’Offerente medesimo” Si chiede conferma che la documentazione debba essere siglata a margine su ogni foglio e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandisingfirmata per esteso solo in calce all’ultima pagina. Si chiede inoltre se sono previsticonferma, in caso di eventuali progetti futuriinoltre, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, le stesse modalità valgono anche per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilitàla firma dell’offerta economica.
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Sources: Avviso Di Rettifica
Risposta. Si chiarisce che le Gallerie non dirigono i lavori. A quanto consta, il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni che, come si evince da quanto previsto ai paragrafi 4.1 e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 4.2 del Capitolato Tecnico, la manutenzione connessa alla fornitura dei prodotti OLP NL GOV per 12 mesi di cui al paragrafo 5.2.2 si intende limitata a tutte le correzioni ai malfunzionamenti, ma anche tutte le funzioni, rilasciate ufficialmente dal Produttore, che migliorano la disponibilità del servizio e le prestazioni della versione software acquistata con licenza OLP NL Gov. Detta manutenzione non è espresso da confondersi con la Software Assurance di 24 mesi inclusa nei prodotti SA OLP NL Gov e LicSAPk OLP NL Gov, che prevede, tra l’altro, la disponibilità delle nuove release. Pertanto i Prodotti Microsoft Gol SA OLP NL Gov e LicSAPk OLP NL Gov non necessitano del servizio connesso di manutenzione per 12 mesi, in quanto comprensivi della Software Assurance. Fermo restando quanto previsto all’art. 3, comma 4, dello schema di convenzione relativo al lotto 2, per quanto non espressamente disciplinato dalla documentazione contrattuale e dalla normativa vigente, trovano applicazione le Condizioni Microsoft Government Open License e relativi allegati. DISCIPLINARE DI GARA, paragrafo: n. 14.3.1 Dichiarazioni integrative, pagina n. 26 punto 8 “….In particolare il Fornitore è in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, è idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, ed è consapevole che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuriaggiudicazione della gara ed in corso di esecuzione contrattuale, potrà essere nominato dalle Amministrazioni contraenti “Responsabile” o “Sub Responsabile” del trattamento dei limiti massimi dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di modelli seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), nonché della normativa italiana di oggettistica adeguamento al GDPR.” Si chiede di confermare che verranno l’aggiudicatario, considerato che non effettuerà per le PA alcun trattamento dei dati personali in quanto si configura come mero rivenditore dei prodotti mediante SW contenuti nei listini relativi a ciascun lotto, non potrà essere nominato Responsabile del trattamento dei dati personali da parte delle stesse PA. Per gli ordinativi di fornitura che comprendono Licenze d’uso Online (laddove previste), il ricorso a soggetti terziResponsabile del Trattamento sarà direttamente il Vendor, mentre per gli ordinativi di fornitura che comprendono Licenze d’uso On Premises, il Responsabile del Trattamento sarà il soggetto che gestisce l’infrastruttura informatica dell’Amministrazione Contraente (interna/in house o esterna/in outsourcing) presso la quale sarà installato il prodotto software licenziato. Si chiede infine sequindi di indicare con quali modalità avverrà tale nomina da parte delle Amministrazioni Contraenti, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilitàdal momento che la documentazione di gara prevede la nomina in capo all’aggiudicatario che in questo caso opera esclusivamente in qualità di rivenditore.
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Sources: Gara a Procedura Aperta Per La Fornitura Multibrand Di Licenze Sw
Risposta. Si chiarisce conferma 717 risposta al quesito n.105 Con riferimento ai chiarimenti, ed in particolare alla risposta al quesito n.105, in ragione del riscontro fornito dalla Stazione Appaltante, si chiede conferma che il conseguimento delle certificazioni professionali utili a soddisfare i criteri di valutazione tecnica C14 – C15 – C16 possano essere conseguiti, laddove mancanti al momento della presentazione d’offerta, fino alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula dell’Accordo Quadro di riferimento. RISPOSTA Si conferma 718 Capitolato d’Oneri par. 9 "Subappalto” - Risposta al Chiarimento n. 552 Alla risposta al chiarimento n. 552 si legge: “a)Il concorrente indica: - all’atto dell’offerta, nella prima fase di aggiudicazione dell’Accordo Quadro (presente procedura), di voler ricorrere al subappalto; - nell’ambito del Piano Operativo (o dell’offerta in caso di rilancio competitivo per il Lotto 1), nella seconda fase di aggiudicazione dell’Accordo Quadro, le Gallerie parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione del limite stabilito nel comma 2, che a seguito della sentenza C-63/18 della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019, non dirigono i lavoritrova applicazione. A Resta ferma la possibilità per gli operatori economici di indicare, in tale sede, la quota che intendono subappaltare. In mancanza di espressa indicazione di quanto constasopra l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto.” b) Procedura di gara: schermata “Scelta dei lotti” DOMANDA - Dal momento che, a seguito della sentenza citata, il progetto esecutivo è stato concorrente non ha più l'obbligo di indicare in sede di offerta la quota percentuale sull'importo contrattuale che intende subappaltare, mentre il Sistema richiede per poter procedere di compilare i campi Quota % e Descrizione attività oggetto di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in esseresubappalto, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo confermare che il Concorrente: a) potrà indicare a Sistema come % massima il 100%, indipendentemente da quella che sarà successivamente la quota che subappalterà b) non avrà l’obbligo di indicare a Sistema le attività oggetto di subappalto, e solo per poter procedere nella procedura, potrà indicare nel campo Descrizione: “Non richiesta in questa fase di gara” o altra frase idonea. RISPOSTA - Relativamente alla domanda sub a), il fornitore potrà indicare qualsiasi percentuale giacché la “fascia stessa non ha alcuna valenza ai fini della volontà di prodotto” possibilità di tali oggetti di merchandisingsubappaltare. Si veda comunque l’errata corrige n.2 lett. A. Relativamente alla richiesta sub b), deve comunque indicare una percentuale come indicato sopra. DOMANDA: ▇▇ chiede inoltre di confermare che nella maschera di inserimento a Sistema, nella sezione “Descrizione delle attività oggetto di subappalto e, ove richiesto, indicazione della terna di subappaltatori” possa essere riportata la dicitura ‘non applicabile’. RISPOSTA Si conferma 719 Capitolato d’Oneri pag. 23 “Requisiti in caso di partecipazione a più lotti” - Risposte ai chiarimenti n. 208 e n. 222 Premesso che Alla risposta al chiarimento n. 208 si legge (…) Ciò detto, se sono previstiil concorrente intende partecipare al lotto 1 ed anche ai lotti 7-11 dovrà compilare e presentare la documentazione come di seguito indicato: A. Per i lotti 7-11, in caso di eventuali progetti futuriRTI e Consorzi ordinari, dei limiti massimi che non mutino la loro composizione (poiché su questo gruppo di modelli lotti insiste il c.d. “Blocco degli RTI”), ogni membro del RTI e del Consorzio dovrà produrre un solo DGUE ed una sola istanza di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzipartecipazione e una sola dichiarazione integrativa, compilando con le informazioni previste alla predetta lett. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerieb); B. in caso di partecipazione anche al Lotto 1, il Concessionario potrà concorrente (ossia la singola impresa, tanto che partecipi individualmente che in associazione) dovrà presentare, eventualmenteinvece, un’offerta produttiva o se un apposito DGUE riferito al contrario è escluso da tale possibilitàlotto 1 e una specifica istanza di partecipazione, mentre nella dichiarazione integrativa potrà indicare i lotti a cui partecipa (“CHIEDE C. di partecipare alla presente gara per i seguenti lotti: >”). si chiede di confermare che in caso di partecipazione ai lotti 7-11 e al lotto 1, ove il RTI mutasse la sua composizione, a) il concorrente debba presentare due DGUE, due istanze di partecipazione e due dichiarazioni integrative, ovvero un DGUE, una istanza di partecipazione e una dichiarazione integrativa per la partecipazione al Lotto 1 e un DGUE, una istanza di partecipazione e una dichiarazione integrativa per la partecipazione ai Lotti tra 7-11. b) in caso affermativo alla risposta precedente, non dovrà quindi indicare nella dichiarazione integrativa tutti i lotti ai quali intende partecipare, ma predisporre due dichiarazioni integrative, una per il lotto 1 e una per i lotti 7-11.
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Servizi Cloud Iaas E Paas
Risposta. Si chiarisce che le Gallerie non dirigono i lavoriNon si conferma. A quanto consta, il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogrammaCon riferimento al par. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 2.1 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso nella parte in cui prescrive che “Il Concessionario Concorrente dovrà comunque garantire tutte le coperture dichiarate per l’intera durata dei Contratti di Fornitura”, alla luce del fatto che: - I Contratti di Fornitura di cui alla gara Consip possono avere durata che si impegna ad esporre estende sino al 2027, coprendo dunque un arco temporale considerevole; - Le reti mobili sono per loro natura caratterizzate da una costante evoluzione/espansione in chiave prospettica che rappresenta attuazione di precise scelte di investimento di ciascun operatore; - Gli accordi con gli operatori di rete coprono in genere archi temporali triennali, per poter essere poi rinegoziati alla scadenza tenendo conto delle evoluzioni di mercato; nell’ottica di consentire la massima partecipazione e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso preservare la libertà di progetto produttivo già in essereautodeterminazione imprenditoriale, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo confermare che il concorrente dovrà garantire per l’intera durata dei contratti di fornitura la percentuale di copertura offerta in corrispondenza con le tabelle di cui ai par. 2.1 e 2.2, fermo restando che tale percentuale potrà eventualmente essere soddisfatta nel tempo mediante accordi con terzi o con copertura propria anche in una combinazione diversa da quella indicata all’atto dell’offerta. Come previsto dall’art. 6, comma 1, lettera j) dello Schema di Convenzione, il fornitore è tenuto a “garantire l’entità e la qualità della copertura locale, come definita nell’Offerta Tecnica e nel “fascia Piano della copertura” nonché nel “piano Dettagliato della copertura”; il fornitore potrà ottemperare alla citata obbligazione - nel rispetto degli standard di prodottoqualità dei servizi prescritta dalla Convenzione e dai suoi allegati (compresi quelli migliorativi eventualmente offerti) - o tramite infrastruttura propria e/o mediante accordi con operatori licenziatari, accordi che eventualmente potranno anche mutare nel tempo, fermo restando che le aree dichiarate come coperte nel “Piano dettagliato della copertura” di tali oggetti di merchandisingrappresenteranno una baseline ineludibile da mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei contratti attuativi sia ai fini della erogazione dei servizi sia delle verifiche eventualmente svolte dalla Consip o dalle amministrazioni contraenti ai sensi del par. 9.3 del Capitolato tecnico. Si chiede inoltre evidenzia, a tale proposito, che al fine di verificare che i suddetti accordi, come eventualmente evolutisi nel tempo, continuino a garantire la suddetta baseline, l’art. 6, comma 1, lett. d), dello schema di Convenzione impone al Fornitore di produrre a Consip S.p.A., se sono previstirichiesto da quest’ultima, in caso copia per estratto dei contratti e/o accordi modificativi, integrativi e/o sostitutivi stipulati dal Fornitore per la messa a disposizione dell’infrastruttura da parte di eventuali progetti futurioperatori mobili licenziatari e il Capitolato tecnico, al par. sopra richiamato, consente l’espletamento di verifiche di copertura anche nel periodo di validità dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilitàcontratti.
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Sources: Telecommunications
Risposta. Si chiarisce conferma ▇▇▇▇▇ limitatamente ai casi citati, andranno inoltre riportati gli andamenti degli indicatori e tutto quanto altro afferente alla fornitura. 843 DOCUMENTO: Allegato 14 – Capitolato Tecnico Generale par.4.1 Portale della Fornitura pag.29 TESTO: “Area Deliverable”: è l’area che le Gallerie non dirigono contiene tutti i lavorideliverable di fornitura, comprensivi di output ed i link ad eventuali siti e/o programmi esterni al Portale, nonché tutti gli strumenti, soluzioni tecnologiche e framework proposti dal Fornitore in sede di offerta tecnica. A quanto consta, il progetto esecutivo è stato oggetto DOMANDA: ▇▇ chiede di variazione con conseguenti modifiche confermare l’interpretazione che nell’area deliverable siano contenuti i deliverable in termini di cronoprogrammaoutput prodotti dagli strumenti, dalle soluzioni tecnologiche e dai framework utilizzati, e non gli strumenti/Soluzioni tecnologiche/framework stessi. Alla voce 3 del RISPOSTA Si conferma DOCUMENTO: Allegato 14 TESTO: “Per tutti i referenti richiesti e/o offerti, il Fornitore dovrà indicare un numero di telefono cellulare e un indirizzo di posta elettronica attivo durante l’orario di lavoro richiesto per la fornitura e garantire la risposta ai quesiti posti dall’Amministrazione entro 8 ore lavorative dall’inoltro o dal contatto telefonico.” “Tendenzialmente l’orario di servizio è previsto nella fascia oraria dalle ore 8 alle ore 20, dal lunedì al venerdì, ad esclusione dei giorni festivi.” “il Fornitore dovrà garantire un Single Point of Contact per l’Amministrazione al quale verranno riportate tutte le problematiche.” “Il single point of contact richiesto non è un servizio di Help Desk. Il punto di contatto servirà alle Amministrazioni per segnalare ai fini della definizione delle attività previste per la fase M5.1 gli incident avvenuti e sulle quali l'Amministrazione vorrà ad esempio implementare una knowledge base per la risoluzione degli incident.” DOMANDA: ▇▇ chiede di confermare che per Single Point of Contact si intende, come riportato nel Capitolato Tecnico è espresso Generale, un numero di telefono cellulare e un indirizzo di posta elettronica attivo durante l’orario di lavoro richiesto per la fornitura e che “Le Gallerie hanno la missione finestra di conservare, esporre erogazione del servizio ricade nella fascia oraria dalle 8-20 dal lunedì al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblicovenerdì. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? RISPOSTA Si conferma che l'interpretazione è corretta– Capitolato Tecnico Generale, par.2.3.5 Contratti Esecutivi pag. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del 22; Allegato 16C - Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilità.
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Servizi Cloud Iaas E Paas
Risposta. Si chiarisce che le Gallerie non dirigono i lavoriconferma. A quanto consta757 Capitolato d’oneri, il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre requisito R27 Con riferimento al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essererequisito R27, si chiede conferma che il requisito sia soddisfatto in tutte e tre le sue componenti (“supporto serverless”, “supporto container” e “supporto integrazioni kubernetes”) anche nel caso in cui il concorrente offerente proponga diversi tipi di conoscere l’eventuale soggetto terzo application platform del CSP (ovviamente ciascuno rispondente ai requisiti minimi di cui al capitolato tecnico speciale Lotto 1 par. 2.11). RISPOSTA Si conferma. Il criterio si riferisce a tutto quanto offerto nella categoria application platform 758 Capitolato d’Oneri pag. 23 “Requisiti in caso di partecipazione a più lotti” - Risposte ai chiarimenti n. 208 e n. 222 Premesso che Alla risposta al chiarimento n. 208 si legge “(…) Ciò detto, se il concorrente intende partecipare al lotto 1 ed anche ai lotti 7-11 dovrà compilare e presentare la “fascia documentazione come di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previstiseguito indicato: A. Per i lotti 7-11, in caso di eventuali progetti futuriRTI e Consorzi ordinari, dei limiti massimi che non mutino la loro composizione (poiché su questo gruppo di modelli lotti insiste il c.d. “Blocco degli RTI”), ogni membro del RTI e del Consorzio dovrà produrre un solo DGUE ed una sola istanza di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzipartecipazione e una sola dichiarazione integrativa, compilando con le informazioni previste alla predetta lett. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerieb); B. in caso di partecipazione anche al Lotto 1, il Concessionario potrà concorrente (ossia la singola impresa, tanto che partecipi individualmente che in associazione) dovrà presentare, eventualmenteinvece, un’offerta produttiva o se un apposito DGUE riferito al contrario è escluso da tale possibilitàlotto 1 e una specifica istanza di partecipazione, mentre nella dichiarazione integrativa potrà indicare i lotti a cui partecipa (“CHIEDE C. di partecipare alla presente gara per i seguenti lotti: >”). si chiede di confermare che in caso di partecipazione ai lotti 7-11 e al lotto 1, ove il RTI mutasse la sua composizione, a) il concorrente debba presentare due DGUE, due istanze di partecipazione e due dichiarazioni integrative, ovvero un DGUE, una istanza di partecipazione e una dichiarazione integrativa per la partecipazione al Lotto 1 e un DGUE, una istanza di partecipazione e una dichiarazione integrativa per la partecipazione ai Lotti tra 7-11. b) in caso affermativo alla risposta precedente, non dovrà quindi indicare nella dichiarazione integrativa tutti i lotti ai quali intende partecipare, ma predisporre due dichiarazioni integrative, una per il lotto 1 e una per i lotti 7-11.
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Servizi Cloud Iaas E Paas
Risposta. Si chiarisce che le Gallerie non dirigono i lavoriconferma la formulazione della clausola sociale di cui al par. A quanto consta, il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 11 del Capitolato tecnico: “Ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 50/2016, sembra suggerire eventuali “attività la Società si impegna, per tutta la durata del contratto, laddove il dimensionamento del servizio oggetto del contratto richieda di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionalidotarsi di personale aggiuntivo, ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente”. Si richiede se precisa, a questo proposito, che la clausola sociale inserita nell’ambito della presente procedura va intesa in senso conforme all’orientamento giurisprudenziale costante secondo il quale “la c.d. clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d’impresa, riconosciuta e garantita dall’art. 41 Cost., che sta a fondamento dell’autogoverno dei fattori di produzione e dell’autonomia di gestione propria dell’archetipo del contratto di appalto, sicché tale interpretazione sia correttaclausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente; conseguentemente l’obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l’organizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore subentrante; i lavoratori, che non trovano spazio nell’organigramma dell’appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall’appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali; la clausola non comporta invece alcun obbligo per l’impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria (cfr. In caso affermativoCons. Stato, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è correttaIII, n. 1255/2016; n. 5598/2015; vedi anche, IV, n. 2433/2016)” (così Cons. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketingStato, con un peso maggiore per l'AmministrazioneSez. Alla voce 9.2.3 del Capitolato TecnicoIII, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio5/5/2017, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerien. 2078)” (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 17 gennaio 2018 n. 272).” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilità.
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Sources: Gara Per l'Affidamento Di Servizi
Risposta. Si chiarisce rinvia alla risposta al quesito n. 82. Documento: LOTTO 1 Schema di Contratto Art. 9.10, pag. 15; Art. 19.6, Art. 19.14, ▇▇▇.▇▇ 25 e 26; ▇▇▇▇▇▇▇: Si chiede confermare che le Gallerie la “verifica di conformità per il rilascio del certificato di cui all’art. 17 (pag. 23)” è conclusa entro 30 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione da parte del Direttore dell’Esecuzione e che il RUP, all’esito positivo della verifica di conformità, rilascia non dirigono i lavorioltre 90 giorni il “certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura”. A quanto constaQualora questa interpretazione venga confermata dall’Amministrazione, il progetto esecutivo è stato oggetto tempo di variazione pagamento delle prestazioni, considerata la modalità di fatturazione (trimestrale posticipata) e i tempi di pagamento (60 giorni dalla ricezione della fattura), può arrivare a 270 giorni dall’avvio della prestazione determinando un consistente squilibrio finanziario con conseguenti modifiche un aggravio di costo per oneri finanziari importante a causa dei costi per l’appaltatore che sono mensili (ad esempio gli stipendi degli operatori) e riferibili ad un appalto ad alta intensità di mono d’opera. Si specifica inoltre che tale tempistica comporta un indubbio vantaggio competitivo per il Fornitore uscente in termini di cronoprogrammaoneri finanziari. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardopertanto di motivare tale squilibrio finanziario, se sono già anche in essere progetti produttivi considerazione della Clausole sociali richiamate nel bando; di adeguare i tempi di pagamento della fattura a 30 gg., in tal senso o seconsiderazione del Decreto Legislativo 192/2012 che prevede il pagamento delle fatture da parte delle Pubbliche Amministrazioni in 30 gg (salvo casi eccezionali) e più in generale dello spirito del Decreto medesimo, al contrarioin subordine si chiede di fornire dettagliata motivazione per tale scelta, essi rappresentano un’eventualità futuraonerosa per il Contraente. In caso di progetto produttivo già in essereQualora venga confermata tale impostazione, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo se gli oneri finanziari sono stati calcolati e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilitàmisura nell’ambito della definizione del prezzo minimo degli operatori (Euro 94.259.800,42).
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Sources: Avviso Di Rettifica
Risposta. Quesito 17 Si chiarisce conferma che l’indicazione nell’offerta tecnica di POS forniti senza oneri per l’Ente nell’ambito dei servizi migliorativi deve intendersi riferita esclusivamente alla fornitura, installazione e manutenzione dell’apparato. Il commissionale sul transato non è incluso, salvo specifica indicazione dell’offerente, e potrà essere oggetto di successivo accordo tra le parti. Parimenti, per eventuali ulteriori POS richiesti dall’Ente oltre a quelli offerti gratuitamente, le condizioni economiche e operative saranno definite con successiva contrattazione tra le parti, nel rispetto del quadro contrattuale. Domanda Risposta Domanda 11 - Richiesta Proroga Scadenza Presentazione Offerte Considerato che la formulazione dell`offerta implica per la Banca un iter interno complesso in cui valutare tutti gli aspetti economici e creditizi arrivando ad una specifica delibera interna di approvazione; posto che per il vs Ente l`autonomia deliberativa è della ns Direzione Generale e verificato che nel bando di gara e nel capitolato ci sono alcuni aspetti da chiarire preventivamente, necessari per la formulazione delle offerte; considerato che le Gallerie ns precedenti 10 domande sono state formulate nel portale della gara il 17mar25 e a oggi non dirigono sono state pubblicate le vs risposte; verificato infine che le risposte (parziali) pubblicate in data 01apr25 e formulate da Altra Banca non risolvono i lavorichiarimenti da noi richiesti, si richiede lo spostamento di 10 giorni lavorativi della scadenza per la presentazione delle offerte, auspicando che le risposte ai vari quesiti vengano fornite almeno 10 GG lavorativi prima della nuova scadenza delle offerte. A quanto consta, il progetto esecutivo è stato oggetto Distinti saluti RISPOSTA In considerazione del numero rilevante di variazione con conseguenti modifiche in termini richieste di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare chiarimento pervenute da parte degli operatori economici e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire garantire la massima trasparenza e parità di condizioni nella partecipazione alla salvaguardia procedura, si comunica che è intenzione della Stazione Appaltante concedere una proroga del termine per la presentazione delle offerte. Verranno a breve rese note le informazioni sulla durata della proroga e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturalesul nuovo termine per la presentazione delle offerte, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione fermo restando che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere termine ultimo per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa presentazione dei quesiti rimane il 20.04.2025 e quello per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzirisposta agli stessi il 24.04.2025.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilità.
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Sources: Servizio Di Tesoreria Comunale
Risposta. Si chiarisce che le Gallerie non dirigono i lavoriAi sensi del citato art. A quanto consta22, il progetto esecutivo è stato oggetto contratto di variazione con conseguenti modifiche subappalto dovrà essere stipulato dalla capogruppo, in termini nome e per conto del raggruppamento. Eventuali richieste di cronoprogrammaderoga alla predetta previsione potranno essere valutate, in sede di esecuzione, dalla Stazione appaltante. Alla voce 3 Rif. Schema contratto Art. 35 - Con riferimento all'art. 35 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno "Contratto per la missione Fornitura di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni servizi di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali sviluppo applicativo e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica servizi innovativi e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in esseretecnologici - Lotto 2", si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo fornire l'Atto di designazione quale Responsabile del trattamento dei dati personali, indicato all'art. 2 del medesimo contratto quale Allegato "E". In mancanza, si chiede di: - confermare che la Stazione Appaltante, in qualità di “Titolare”, provvederà a nominare l’aggiudicatario “Responsabile del trattamento” ai sensi e la per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “fascia Codice in materia di prodotto” protezione dei dati personali”, con riferimento alle sole operazioni di tali oggetti trattamento e ai soli dati che il Responsabile sarà chiamato a trattare in relazione all'esecuzione del Contratto fornendo, altresì, al Responsabile le istruzioni necessarie in conformità al tipo di merchandisingtrattamenti richiesto, nel rispetto delle prescrizioni del Codice. - Inoltre, si chiede di confermare che il Responsabile non risponderà della raccolta dei Dati e degli obblighi connessi (per es., raccolta del consenso degli Interessati), nonché della pertinenza ed esattezza dei Dati. Il Titolare sarà pertanto responsabile in ordine ad ogni contestazione da chiunque sollevata a tale proposito nonché di eventuali violazioni derivanti da istruzioni incomplete o errate impartite dal Titolare che, pertanto lo terrà indenne da qualsiasi pretesa conseguente o connessa. - Si chiede inoltre se sono previsti, in caso altresì di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica confermare che verranno prodotti mediante il ricorso la nomina a soggetti terziResponsabile sarà riferita alla persona giuridica (e non alla persona fisica). - Si chiede infine di confermare se, laddove fosse previsto un RTI, si prevede un Responsabile esterno del trattamento unico per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o RTI ovvero se al contrario è escluso da tale possibilitàpossibile prevedere un responsabile esterno per conto di ciascuna società del RTI.
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Sources: Avviso Di Rettifica
Risposta. Si chiarisce conferma la risposta alla domanda 552 760 Capitolato d’oneri – 13. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Premesso che le Gallerie non dirigono a pag. 33-34 del Capitolato d’oneri si legge quanto di seguito riportato: “L’istanza di partecipazione a prescindere dal numero dei lotti per i lavoriquali si presenta offerta dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione: - dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale); - dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Consip S.p.A., Via Isonzo, 19/E – Roma, C.F. 05359681003); - del codice ufficio o ente (campo 6: RCC); - del codice tributo (campo 11: 456T) - della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. – Lotto/i: CIG ”). A quanto constacomprova del pagamento effettuato, il progetto esecutivo è stato oggetto concorrente dovrà far pervenire a Consip entro il termine di variazione con conseguenti modifiche presentazione dell’offerta attraverso il Sistema copia informatica dell’F23. Qualora il pagamento dell’imposta di bollo sia effettuato in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrariomodalità online, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione concorrente dovrà allegare anche una dichiarazione con l’indicazione espressa che l’imposta pagata assolve alle finalità di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie partecipazione alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzipresente procedura.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, confermare che in caso di eventuali progetti futuriraggruppamento temporaneo di concorrenti e di partecipazione a più lotti tra quelli di cui ai numeri 7-11, considerato che ogni componente del raggruppamento predispone la propria domanda di partecipazione, in ogni caso la copia informatica del modulo F23 dovrà essere unica con l’indicazione dei lotti di partecipazione e di importo pari a Euro 16,00. RISPOSTA Si conferma 761 Capitolato d’oneri – 26 ORDINATIVI – LOTTI 2-11 Premesso che al punto 26. ORDINATIVI – LOTTI 2-11 del Capitolato d’Oneri si legge: “Successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, per tutti i lotti da 2 a 11, e per tutta la durata dello stesso, le Amministrazioni legittimate potranno affidare ordinativi in favore dell’unico operatore affidatario dell’Accordo Quadro entro i limiti massimi delle condizioni fissate nell'Accordo Quadro stesso. Il singolo affidamento avviene a seguito della stipula di modelli appositi Contratti Esecutivi. Quest’ultimi, il cui contenuto viene definito nello schema di oggettistica che verranno prodotti mediante Accordo Quadro, dovrà e prevedere almeno: - l’importo contrattuale ed il ricorso a soggetti terziquantitativo della fornitura; - l’indicazione del/i luogo/ghi di esecuzione della fornitura; - la durata del Contratto di fornitura. Il Contratto Esecutivo si perfeziona sulla base delle modalità indicate nello Schema di Accordo Quadro” Si chiede infine sedi confermare che le Amministrazioni potranno affidare ordinativi in favore dell'operatore affidatario solo a seguito di stipula di un Contratto Esecutivo. RISPOSTA Si conferma Domanda # 48 "Tutte le VM potranno essere oggetto di modifica delle risorse nel corso del loro utililizzo" E' ammesso un reboot o deve essere a caldo? Risposta Le modifiche dovranno essere possibili a caldo. 762 Capitolato Speciale Risposta # 48 Lotto al Tecnico 1 2.3 quesito Considerando che ad oggi la maggioranza dei cloud provider non consente di effettuare un resize di una VM "a caldo" (senza un reboot della VM) si chiede di: 1 ‐ confermare che il requisito minimo richiesto è quello riportato ad oggi nel Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 al punto 2.3 (new version) che recita "Tutte le VM potranno essere oggetto di modifica delle risorse nel corso del loro utilizzo, e sarà possibile sia eseguire crescita (scale‐up) che decrescita (scale‐down) delle risorse, adeguando il prezzo della VM a quanto previsto per eventuali progetti lo scaglione destinazione nel listino di gara. Le richieste di upgrade e downgrade dovranno essere disponibili tramite la CMP in maniera “self‐provisioning”. 2‐ confermare che la "Possibilita di modificare le configurazione della virtual machine a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se caldo" rimane un aspetto migliorativo (e non un requisito minimo) come riportato al contrario è escluso da tale possibilitàpunto R10 della tabella punteggi Lotto 1 nel Capitolato d'Oneri.
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Servizi Cloud Iaas E Paas
Risposta. Si chiarisce che Con la circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 è stato precisato che, in presenza di un unico contratto di appalto, comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi, in parte soggette al regime dell’inversione contabile di cui alla lett. a-ter) dell’articolo 17, sesto comma, del DPR 633 del 1972 e in parte soggette all’applicazione dell’IVA nelle modalità ordinarie, si deve procedere alla scomposizione delle operazioni, individuando le Gallerie non dirigono i lavorisingole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge. A Ciò in quanto constail meccanismo dell’inversione contabile, attesa la finalità antifrode, costituisce la regola prioritaria. In una logica di semplificazione, il progetto esecutivo medesimo documento di prassi ha chiarito, però, che, stante la complessità delle tipologie contrattuali riscontrabili nel settore edile, nell’ipotesi di un contratto unico di appalto avente ad oggetto la costruzione di un edificio, ovvero interventi di restauro, di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lett. c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, trovino applicazione le regole ordinarie e non il meccanismo del reverse charge, anche con riferimento alla prestazioni riconducibili alla sopra citata lettera a-ter). In proposito, occorre tuttavia evidenziare che l’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ha ricondotto nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria di cui alla lett. b) dell’articolo 3, comma 1, del DPR n. 380 del 2001 gli interventi “consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione di uso”, precedentemente rientranti, in linea generale, nella “ristrutturazione edilizia” di cui alla lett. d) dell’articolo 3, comma 1, del DPR n. 380 del 2001. Ciò posto, coerentemente con la logica di semplificazione perseguita già con la citata circolare n. 14/E del 2015, si ritiene che, nell’ipotesi di un contratto unico di appalto – comprensivo anche di prestazioni soggette a reverse charge ai sensi della lettera a-ter) – avente ad oggetto interventi edilizi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari di cui alla lett. b) dell’articolo 3, comma 1, del DPR n. 380 del 2001, trovino applicazione le regole ordinarie e non il meccanismo del reverse charge. Si precisa che l’attrazione della manutenzione straordinaria alle regole ordinarie, in virtù della modifica normativa sopra esposta, può trovare applicazione limitatamente agli interventi edilizi di frazionamento e accorpamento, precedentemente rientranti nella “ristrutturazione edilizia” e ora derubricati a “manutenzione straordinaria” (cfr. articolo 17, comma 1, del DL n. 133 del 2014). Conseguentemente, in presenza, ad esempio, di un contratto avente ad oggetto il frazionamento di un’unità immobiliare, senza modifica della volumetria complessiva dell’edificio e dell’originaria destinazione d’uso, in cui è stato oggetto prevista anche l’installazione di variazione con conseguenti modifiche in termini uno o più impianti, non si dovrà procedere alla scomposizione del contratto, distinguendo l’installazione di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e venetaimpianti dagli interventi edilizi, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondosi applicherà l’IVA secondo le modalità ordinarie all’intera fattispecie contrattuale.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al riguardo, se sono già in essere progetti produttivi in tal senso o se, al contrario, essi rappresentano un’eventualità futura. In caso di progetto produttivo già in essere, si chiede di conoscere l’eventuale soggetto terzo e la “fascia di prodotto” di tali oggetti di merchandising. Si chiede inoltre se sono previsti, in caso di eventuali progetti futuri, dei limiti massimi di modelli di oggettistica che verranno prodotti mediante il ricorso a soggetti terzi. Si chiede infine se, per eventuali progetti a cura delle Gallerie, il Concessionario potrà presentare, eventualmente, un’offerta produttiva o se al contrario è escluso da tale possibilità.
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