Contract
Oggetto: Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi del d. lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto l’affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e l’affidamento di servizi di PMO per le Pubbliche Amministrazioni ID 2212
I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: xxx.xxxxxx.xx; xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx; xxx.xxx.xxx.xx
***III tranche***
217) Domanda
Rif. Appendice 2 al Capitolato Tecnico Generale – Facsimile Condizioni di Assicurazione
Relativamente alla vostra richiesta previsione di una polizza Responsabilità Civile Professionale con le caratteristiche di cui all’Appendice 2 al Capitolato Tecnico Generale – Facsimile Condizioni di Assicurazione si rappresenta quanto segue. Broker e operatori primari del mercato interpellati per il rilascio della polizza RC Professionale in caso di richiesta da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice del Contratto Esecutivo hanno espresso grandi difficoltà all’emissione della copertura dato il periodo considerato come il più difficile dopo la seconda guerra mondiale e capace di creare un’incertezza economica senza precedenti. Per l’effetto, molti hanno rappresentato l’impossibilità di rilasciare coperture per rischi professionali o addirittura di fare una quotazione. La scrivente società sta pertanto facendo tutto il possibile per individuare altri operatori ma la situazione appare davvero molto complessa. Data l’eccezionalità del periodo e dato l’esito incerto che potrebbe arrivare addirittura ad inficiare la partecipazione alla presente procedura, si chiede di voler considerare la possibilità di espungere la richiesta previsione della polizza RC Professionale. In alternativa all’espunzione, si chiede di voler considerare la possibilità in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese che ciascuna delle imprese concorrenti in Raggruppamento possa produrre una propria copertura assicurativa RC Professionale, esonerando la mandataria dal dover produrre un’unica polizza professionale complessiva per l’intero RTI. In aggiunta a quanto sopra, si chiede altresì di rimodulare in riduzione le caratteristiche della RC Professionale. Restando in attesa di riscontro si porgono cordiali saluti.
Risposta
Tenuto conto della natura di semplice fac-simile dell’appendice 2 al Capitolato Tecnico Generale ("Facsimile condizioni di assicurazione"), messo a disposizione delle Amministrazioni ai fini della richiesta meramente eventuale di sottoscrizione di una polizza assicurativa da parte del fornitore, nonché delle tempistiche tecniche di aggiudicazione dell’Accordo Quadro e di affidamento dei Contratti Esecutivi, che, anche considerati i vincoli temporali imposti per le varie fasi della procedura dalla normativa vigente, presumibilmente vedranno la propria conclusione in un momento successivo alla fine dell’emergenza sanitaria, si conferma l’attuale impostazione della lex specialis di gara nelle parti relative all’eventuale polizza assicurativa.
Si rinvia in ogni caso alla risposta al quesito n. 36 della prima tranche di chiarimenti.
218) Domanda
Rif. cap. 5 del capitolato d’oneri - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE - pag. 14 – Con riferimento ai soli Lotti 1 e 2
Testo: […] non è ammessa la partecipazione in RTI o in Consorzio ordinario di due o più imprese che – anche avvalendosi di società terze nelle modalità riportate al successivo paragrafo 8 – siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici di partecipazione al singolo lotto o, nel caso di partecipazione del RTI a più lotti, sulla base delle regole definite al successivo paragrafo 7.3, pena l’esclusione dalla gara del RTI così composto. In considerazione della circostanza che il divieto sopra citato, relativo alla partecipazione in RTI o in consorzio tra imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici di partecipazione hanno tutti finalità pro-competitiva, tali divieti non operano tra imprese controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, e comunque tra imprese che rappresentano, ai fini della partecipazione alla gara, un unico centro decisionale.
La partecipazione alla gara dei c.d. R.T.I./Consorzi ordinari sovrabbondanti sarà oggetto di apposita valutazione da parte di Consip S.p.A. nei termini e modalità previsti nel Parere S3073 del 2017.
Domanda:
Visto peraltro il Parere AS1470 (ex S3073) del 5.12.2017 AGCM che ha chiarito che “la possibile inclusione di una clausola di esclusione del RTI “sovrabbondante”, nonché della sua applicazione da parte della stazione appaltante, [si deve fondare sul] principio di proporzionalità, riconoscendo la possibilità di escludere il raggruppamento solo ove questo, nel caso concreto, presenti connotazioni tali da potersi ritenere macroscopicamente anticoncorrenziale e, dunque, in contrasto con l’articolo101 TFUE e/o l’articolo2 l. n. 287/90”, Tenuto conto inoltre delle giustificazioni – in termini di efficienza gestionale e industriale, alla luce del valore, della dimensione o della tipologia del servizio richiesto –che le imprese partecipanti al RTI forniscono al momento della presentazione della domanda o su richiesta della stazione appaltante” e che La semplice clausola di esclusione, legata al raggiungimento della soglia di fatturato, non è in grado di catturare alcuna delle possibili efficienze derivanti dalle relazioni verticali e orizzontali tra le imprese facenti parte del RTI, si chiede a codesta stazione appaltante di confermare che sia ammessa la partecipazione ai lotti 1 e 2 in costituendo RTI tra una società di consulenza, verticale sui servizi di supporto specialistico, anche in ambito IT, e pertanto non in grado di soddisfare il 100% del requisito di fatturato specifico in ambito “servizi applicativi”, intesi quali la totalità dei servizi richiesti di sviluppo ed evoluzione software, anche in co-working con l’amministrazione, servizi di migrazione applicativa, servizi di configurazione e personalizzazione di soluzioni software, servizi di manutenzione adeguativa e correttiva su software, servizi di software quality assurance, compliance e measurement, servizi di supporto specialistico, servizi di gestione del portafoglio applicativo ed un IT System Integrator in grado di soddisfare da solo il 100% del requisito di fatturato specifico richiesto dal capitolato d’oneri, inteso nella sua completa orizzontalità e totalità rispetto ai servizi applicativi previsti dal Capitolato d’oneri. Tale chiarimento si rende necessario per assicurare, nei confronti delle PA contraenti, l’efficace complementarietà in senso verticale della fornitura, rispetto all’orizzontalità dei servizi richiesti.
Risposta
Si conferma. Resta inteso che per supporto specialistico si intendono le prestazioni descritte al paragrafo 5.8 del Capitolato Tecnico relativo ai Lotti Applicativi.
219) Domanda
Rif. Documenti a firma digitale DGUE e DICH. INTEGRATIVA.
Nell'ambito della gara AQ GARA SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (n. procedura 2493351 - ID 2212) siamo a segnalarvi che l'operatore (Rete di imprese, dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica) che partecipa in qualità di Mandante in un RTI, riscontra nel caricamento della Documentazione Amministrativa quanto segue: Durante il caricamento, nei relativi campi, dei documenti DGUE e DICHIARAZIONE INTEGRATIVA delle IMPRESE RETISTE, il portale esegue il controllo della firma digitale e RISCONTRA e SEGNALA che i documenti caricati NON APPARTENGONO al SOGGETTO AUTORIZZATO. I file vengono cmq caricati in piattaforma. Si precisa che, tali file sono firmati dai relativi soggetti con potere di firma delle imprese RETISTE dato che si riferiscono a dichiarazioni delle singole aziende (come indicato da CONSIP in sede di chiarimenti). 1) Questo riscontro sulla firma digitale è bloccante per la prosecuzione della procedura di gara? 2) E' corretta la procedura che l'impresa (RETE a SOGGETTO in qualità di Mandante in RTI) provveda a caricare i documenti di tutte le aziende facenti parte della propria rete? 3) Tali file vanno caricati in altra posizione dove non avviene questo tipo di controllo della firma digitale?
Risposta
Con riferimento al quesito sub 1, non si conferma. Infatti la firma digitale apposta sui documenti sarà oggetto di verifica in corso di gara da parte degli organi a ciò deputati (Ufficio deputato all’esame della documentazione amministrativa/Commissione).
Con riferimento al quesito sub 2, si conferma che, riguardo alla fase di inserimento della documentazione amministrativa sul Sistema, è l’organo comune che agisce sul Sistema medesimo, caricando i documenti per conto delle imprese retiste. Si rinvia in ogni caso alle risposte ai quesiti da 206 a 214 della seconda tranche di chiarimenti.
Con riferimento al quesito sub 3, non si conferma. Si veda in proposito la risposta al quesito n. 214 della seconda tranche di chiarimenti.
220) Domanda
Rif. Capitolato d’Oneri
Si richiede di confermare che nell’ipotesi di partecipazione in costituenda ATI, sia possibile per un’impresa mandante che non possiede la certificazione ISO9001:2015 fare avvalimento per la citata certificazione, per dare la possibilità all’ ATI concorrente di applicare la riduzione del 50% alla cauzione provvisoria.
Risposta
Non si conferma. Infatti, come si evince anche dal capitolo 8 del Capitolato d’Oneri, l’istituto dell’avvalimento, di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, attiene esclusivamente ai requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, declinati, nel caso di specie, ai paragrafi 7.2 e
7.3 del Capitolato d’Oneri, tra i quali non figura la certificazione ISO 9001:2015 menzionata nel quesito.
Pertanto, come previsto al capitolo 10 del Capitolato d’Oneri, in caso di partecipazione di un RTI, la riduzione del 50% dell’importo della garanzia provvisoria, per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 di cui all’articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, si ottiene solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso della stessa.
Resta inteso in ogni caso che, come previsto nell’allegato 9 al Capitolato d’Oneri, “La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella prevista in caso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese”.
221) Domanda Rif. Capitolato d’Oneri
Con riferimento alla garanzia provvisoria da prestarsi in fase di AQ (xxx.xx Cap. 10 del CdO), si richiede di voler confermare che la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice dei contratti pubblici, sia applicabile anche ad aziende in possesso di certificazione in settori differenti dal settore EA33. In particolare aziende la cui certificazione sia relativa al settore EA35 e/o EA37Si richiede anche di voler confermare che tale applicabilità sia relativa anche alle garanzie da prestarsi in fase di Appalto Specifico.
Risposta
Si conferma. Come previsto nell’allegato 9 al Capitolato d’Oneri e all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, ai fini della riduzione del 50% dell’importo della garanzia provvisoria, è sufficiente il possesso di una certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, indipendentemente dal settore riportato nella certificazione medesima.
Quanto sopra trova applicazione anche per le garanzie definitive, in favore di Xxxxxx e delle Amministrazioni Contraenti, di cui al paragrafo 22.1 del Capitolato d’Oneri, come ivi espressamente previsto.
Si precisa infine che, contrariamente rispetto a quanto affermato nel quesito, non sono previste garanzie da prestarsi in fase di appalto specifico, essendo richieste esclusivamente le garanzie elencate, per ciascun lotto, in favore di Consip e delle Amministrazioni Contraenti, al paragrafo 22.1 del Capitolato d’Oneri sopra richiamato, da presentarsi tra i documenti necessari per la stipula dell’Accordo Quadro.
222) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi, par. 9.5, pag. 62
Testo: [...] ciascun canone di Gestione Portafoglio FTE standard si riferisce ad un orario di 9 ore (8 ore lavorative e 1 ora di pausa pranzo) dal lunedì al venerdì: si precisa che la % di maggiorazione per ogni ora aggiuntiva mensile richiesta dall’Amministrazione per lo specifico orario di servizio è pari a:
o 0,5% per ogni ora lavorativa nella fascia di servizio massimo della tabella sopra riportata
(esempio orario di servizio di Gestione Applicativa e Basi dati per l’Amministrazione richiedente: dalle 8 alle 17 lunedì- venerdì e 8-14 sabato. Il canone standard copre le 8 ore lavorative lunedì –venerdì, per cui occorre aggiungere le 6 ore
del sabato per 4 sabati mensili - che sono comprese nelle fasce in Tabella 9.3. Pertanto, il canone finale sarà composto dal canone standard di AQ + 0,5% per 6 ore. A base d’asta 6.100+ 6.100*(0,5%*6*4)= € 6.832);
o 0,6% per ogni ora lavorativa eccedente la fascia di servizio massimo della tabella sopra riportata.
(esempio orario di servizio di Gestione Applicativa e Basi dati per l’Amministrazione richiedente: dalle 7 alle 17 lunedì- venerdì. Il canone standard copre le 8 ore lavorative lunedì –venerdì, per cui occorre aggiungere 1 ora di extra orario pianificato dalle 7 alle 8 non nelle fasce in Tabella 9.3. Pertanto, il canone finale sarà composto dal canone standard di AQ + 0,6% per 1 ora per 22 giorni (media dei giorni mensili). A base d’asta 6.100+ 6.100*(0,6%*1*22)= € 6.905,20).[...]
Domanda: si chiede di confermare (sub i) che essendo il servizio di Gestione del Portafoglio erogato “senza interruzione”, non potrà essere utilizzata la tariffa standard che prevede un orario di 9 ore con interruzione (8 ore lavorative e 1 ora di pausa pranzo) per coprire la richiesta dalle 8 alle 17 lunedì-venerdì. Nel caso riportato nell’esempio, essendo richieste 9 ore lavorative “senza interruzione”, dovrà essere considerata in aggiunta 1 ora per ciascun giorno dal lunedì al venerdì per un totale di 22 ore mensili.
(esempio orario di servizio di Gestione Applicativa e Basi dati per l’Amministrazione richiedente: dalle 8 alle 17 lunedì- venerdì e 8-14 sabato. Il canone standard copre le 8 ore lavorative lunedì–venerdì, per cui occorre aggiungere 1 ora per 22 giorni e 6 ore del sabato per 4 sabati mensili - che sono comprese nelle fasce in Tabella 9.3. Pertanto, il canone finale sarà composto dal canone standard di AQ + 0,5% per 46 ore. A base d’asta 6.100+ 6.100*(0,5%*22+0,5%*6*4) = € 7.503).
Si chiede inoltre di confermare (sub ii) che la % di maggiorazione per ogni ora aggiuntiva mensile richiesta dall’Amministrazione rispetto all’orario previsto per il canone di Gestione del Portafoglio FTE standard (8 ore lavorative e 1 ora di pausa pranzo), sia applicabile anche per il canone di Manutenzione Correttiva FTE standard.
Risposta
Con riferimento al quesito sub i. si rinvia a quanto previsto nel Capitolato Tecnico al paragrafo 9.6. Pertanto ciascun canone di Gestione Portafoglio FTE standard si riferisce a 8 ore lavorative, mentre l’ora di pausa pranzo non si intende quale lavorativa. Laddove l’amministrazione richieda l’erogazione del servizio per 8 ore lavorative senza interruzione, spetterà al fornitore organizzare eventuali turni, garantendo il diritto alla pausa pranzo al proprio personale.
Con riferimento al quesito sub ii. non si conferma.
223) Domanda
Rif. Risposte ai chiarimenti II tranche, domanda n. 200
Testo: [...] Resta inteso che il valore della penale sarà pari all’1‰ dell’importo contrattuale e che, se da tale calcolo scaturisce un valore inferiore a € 5.000, sarà applicata tale penale minima.
Domanda: il valore minimo della penale pari a 5.000,00 Euro è pari esattamente all’1%o del valore minimo contrattualizzabile nei Lotti 1 e 2 (importo minimo 5.000.000,00 Euro). Il valore minimo di tale penale non appare invece equo per i Lotti 3, 4 e 5, perché non esiste un valore minimo contrattualizzabile e quindi la penale minima potrebbe arrivare a pesare anche più del 100% del valore del contratto. Si chiede quindi di confermare che anche per i Lotti 3, 4 e 5 la penale sarà sempre pari all’1%o dell’importo contrattuale, come previsto per i Lotti 1 e 2.
Risposta
Non si conferma e si rinvia a quanto previsto al chiarimento 200 della seconda tranche di chiarimenti.
224) Domanda
Rif. Documento: Capitolato d’Oneri, par. 7.3 pag. 18, par. 7.4 pag. 20 e par. 14.2 parte IV punto b), pag. 31
Testo: [...] il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione [...] in misura almeno pari alla somma dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascun lotto per cui si presenta offerta [...] Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria in senso relativo dalla mandataria. [...] b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente Capitolato d’Xxxxx. Si precisa che, fermo restando quanto previsto al paragrafo 7.3 per il caso di partecipazione a più lotti, ciascun concorrente dovrà indicare la quota di fatturato relativa a ciascuno dei lotti di partecipazione; [...]
Domanda: Si chiede di confermare che in caso di partecipazione a più lotti, il concorrente potrà indicare nel DGUE un unico importo per il requisito di fatturato pari almeno alla somma dei requisiti richiesti per la partecipazione ai singoli lotti.
Risposta
Non si conferma. Come espressamente previsto al paragrafo 14.2 del Capitolato d’Oneri “...ciascun concorrente dovrà indicare la quota di fatturato relativa a ciascuno dei lotti di partecipazione”, fermo restando che la somma delle quote di fatturato indicate per ciascun lotto dovrà risultare idonea dimostrare il possesso del requisito secondo le regole previste al paragrafo 7.3 per il caso di partecipazione a più lotti.
225) Domanda
Rif. Capitolato d’Oneri, par. 16 pag. 36
Testo: b) il ribasso medio ponderato del lotto generato dal Sistema in base ai prezzi unitari offerti. Verranno prese in considerazione fino a sette cifre decimali (nel caso di più cifre decimali, il risultato sarà troncato dal Sistema alla settima cifra decimale).
Domanda: Simulando il caricamento di un’offerta, il sistema presenta un ribasso medio ponderato che non corrisponde al calcolo previsto troncato alla settima cifra decimale. Si chiede di confermare che il ribasso rappresentato a sistema corrisponde al ribasso medio ponderato moltiplicato per 100 e troncato alla settima cifra decimale.
Risposta
Relativamente al quesito posto, si conferma la previsione di cui al par. 16, lett. b), del Capitolato d’xxxxx e si invita a prendere visione della risposta al chiarimento n. 233.
226) Domanda
Rif. Capitolato d’Oneri, par. 9 pag. 21
Testo: [...] nell’ambito del Piano Operativo (o dell’offerta in caso di rilancio competitivo), nella seconda fase di aggiudicazione dell’Accordo Quadro, le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione delle disposizioni dei commi 2 e 14 afferenti rispettivamente alla quota di prestazioni subappaltabili e al ribasso massimo consentito rispetto ai prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, che a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C- 402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione.
Domanda: Si chiede di confermare che nella seconda fase l’Amministrazione non potrà prevedere discrezionalmente in sede di Appalto Specifico limitazioni rispetto alla disapplicazione dei commi 2 e 14 dell’art. 105 del Codice degli Appalti, già previste nella lex specialis e negli schemi di Accordo Quadro e Contratto Esecutivo, riguardanti rispettivamente la quota di prestazioni subappaltabili e il ribasso massimo consentito rispetto ai prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, considerando anche il fatto che eventuali limitazioni potrebbero configurare uno scenario imprevisto tale da compromettere la partecipazione all’AS.
Risposta
Si conferma.
Si precisa ad ogni buon conto che, alla luce delle citate sentenze della Corte di Giustizia, non sarà possibile subappaltare il 100% delle prestazioni contrattuali. Ciò in quanto, in attesa dell’annunciato intervento del legislatore, le Amministrazioni potranno autorizzare il subappalto nel rispetto del limite derivante dall’art. 105, comma 1, del Codice dei contratti, che impedisce che la prestazione contrattuale sia eseguita integralmente dal subappaltatore.
Resta fermo inoltre quanto previsto all’art. 2 comma 6 dello schema di Accordo Quadro (“Le clausole dell’Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente...”).
227) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Generale par. 5.1.1 pag. 38 e Appendice 3 al CTS Lotti Applicativi par. 4.2 pag. 12
Testo:
Il Piano della Qualità generale dovrà essere consegnato alla Consip S.p.A., per ciascun lotto, entro e non oltre 30 giorni solari dalla stipula dell’Accordo Quadro
[..]
La versione generale del piano deve essere consegnata alla stipula dell’AQ e sottoposto all’approvazione di Consip S.p.A.
Domanda: si chiede di confermare che prevale quanto precisato nel CT Generale che prevede la consegna del Piano di Qualità Generale entro e non oltre 30 giorni solari dalla stipula dell’AQ.
Risposta
Si conferma.
228) Domanda
Rif. Allegato 2b al capitolato d’oneri capitolato tecnico speciale – Lotti PMO Testo:
“Si precisa a riguardo che l’Amministrazione non potrà stipulare Contratti Esecutivi per servizi di PMO, il cui valore complessivo sia superiore al 10% dell’importo dei Contratti Esecutivi stipulati ed erogati per gli altri Lotti di gara relativi ai Servizi Applicativi, cui i servizi di PMO si riferiscono.”
“4. DESCRIZIONE DEI SERVIZI DI PMO
I servizi di Project Management Office comprendono servizi di Project Management, Monitoraggio Servizi, Change Management e Demand Management, come meglio descritti nel seguito […]”
Domanda:
Si chiede di confermare che per valore complessivo dei servizi di PMO per i quali l’Amministrazione non potrà stipulare contratti esecutivi superiore al 10%, si debba intendere il valore complessivo afferente ai soli Servizi S1 – Project management, S2 – Supporto al monitoraggio, S3 – Change management e S4 – Demand management con esclusione del servizio S5 – Customer satisfaction.
Risposta
Il limite del 10% dovrà riguardare il complesso dei servizi previsti dal Capitolato Tecnico Speciale dei Lotti PMO. Tale percentuale sarà calcolata sull’importo dei Contratti Esecutivi dei Lotti Applicativi a cui i servizi di PMO si riferiscono. Per esempio, se quindi un’amministrazione, appartenente al comparto PAC Ministeri, stipulerà uno o più contratti esecutivi nell’ambito dei Lotti 1 e/o 3 per un importo complessivo pari a € 8.000.000,00, la stessa potrà stipulare uno o più contratti esecutivi nell’ambito del Lotto 6 per un importo massimo complessivo pari a € 800.000,00 (10% di € 8.000.0000,00).
229) Domanda
Rif. Allegato 1 al Capitolato d’Oneri - Capitolato Tecnico Generale – Lotti PMO Testo:
Qualora, decorsi 30 giorni dalla ricezione del Piano Operativo, l’Amministrazione non lo abbia approvato ovvero non ne abbia richiesto la modifica, il relativo Piano dei Fabbisogni precedentemente trasmesso dall’Amministrazione si intenderà decaduto.
… l’Amministrazione potrà aderire ai lotti aventi ad oggetto servizi PMO esclusivamente in una logica di coordinamento, preventivo, contestuale e/o successivo, con i servizi applicativi oggetto della presente iniziativa.
Ne consegue che l’Amministrazione non potrà aderire ai suddetti lotti per scopi estranei rispetto a quelli sopra indicati. Domanda:
Considerando in modo estensivo la clausola riportata nella documentazione di gara ed il vincolo di acquisizione da parte delle Amministrazioni, si chiede di confermare se, a tutela degli investimenti comunque effettuati dall’operatore
economico perfino preliminarmente alla stipula del contratto (metodologie, template, portale della fornitura ecc.), per i lotti di PMO sia previsto un corrispettivo minimo garantito del servizio e, in caso affermativo, di indicarne il valore economico o l’incidenza rispetto al massimale dell’Accordo Quadro
Risposta
Non si conferma.
230) Domanda
Rif. Capitolato d’Oneri– Lotti PMO Testo:
Ai fini della stipula dell’Accordo Quadro, ciascun aggiudicatario di ciascun lotto dovrà/dovranno prestare:
…
Lotti 6, 7, 8 e 9
1) una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione pari a: euro 600.000,00 (seicentomila/00) in favore di Xxxxxx, predisposta nel rispetto del facsimile di cui all’Allegato 13 – Facsimile di garanzie per la stipula dell’AQ (Mod. 1).
La garanzia copre il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni e degli impegni assunti con l’Accordo Quadro ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità. Tale garanzia copre altresì la serietà…
2) una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 5% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro (come risultante dall’aggiudicazione), in favore delle Amministrazioni Contraenti. La garanzia deve essere consegnata a Xxxxxx che la deterrà a beneficio dei suddetti soggetti.
L’importo della suddetta garanzia come sopra determinato, sarà aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso ….
Si precisa che:
…
per i lotti 6, 7, 8 e 9, il massimale è pari all’importo di aggiudicazione (dato dall’applicazione del ribasso medio ponderato offerto per il lotto all’importo totale a base d’asta di cui al presente paragrafo) …
Domanda:
a) L’Accordo Quadro risulta stipulato sulla base di un importo presunto (o massimale) determinato sulla base del ribasso offerto in sede di gara rispetto alla base d’asta. Laddove sia stata dichiarata l’assenza di garanzia di un minimo di erogazione dei servizi affidati, in termini di valore economico o di inci-denza rispetto al massimale dell’Accordo Quadro, la costituzione della garanzia di cui al punto 2) ed ancorpiù quella al punto 1) non risulterebbe una obbligazione riconducibile all’”importo contrattua-le” quale espressamente prevista all’art. 103 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016. Sulla base di tale evidenza numerosi istituti finanziari si astengono dall’assumersi tale impegno in favore dei potenzia-li concorrenti, ancor più alla luce dei cc. 3 e 4 del medesimo art. 103. Si chiede di chiarire il merito di tale garanzia e gli effettivi e consistenti riferimenti normativi.
b) Gli importi a base d’asta per ciascuno dei 4 lotti di PMO sono significativamente difformi così come si prevede siano i presumibili massimali dei rispet-tivi Accordi Quadro determinati in virtù dei ribassi specificatamente praticati. Tuttavia la garanzia de-finitiva prevista al punto 1) risulta fissata in modo omogeneo nella misura di
€ 600.000 e del tutto in-dipendente dall’importo di aggiudicazione (massi-male) risultante dall’offerta economica dall’affidatario del servizio. Ciò potrebbe ingene-rare disparità tra gli aggiudicatari. Inoltre l’incidenza di tale garanzia sul valore dell’accordo quadro potrebbe risultare estremamente rilevante e gravosa se commisurata al valore economico of-ferto, ancor più se si considera la possibilità di as-senza di un minimo contrattuale garantito. Ciò premesso, si chiede di confermare che trattasi di refuso e che l’importo della garanzia di cui al pun-to 1) debba essere nella misura del 2% dell’importo di aggiudicazione di ciascun Lotto di PMO;
c) si chiede di confermare che, in sede di stipula dell’AQ di ciascun lotto di PMO, la somma delle garanzie di cui al punto 1) e 2) non potrà comun-que risultare superiore all’importo della garanzia calcolata sulla base dell’applicazione di quanto previsto dal c.1 dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 tenendo conto della base d’asta dello specifico lot-to di PMO e del ribasso proposto dall’aggiudicatario.
Risposta
Premesso che si confermano tutte le previsioni contenute al paragrafo 22.1 del Capitolato d’Oneri relative ai lotti 6, 7, 8 e 9:
• con riferimento al quesito sub a), tenuto conto che la presente iniziativa ha ad oggetto l’affidamento di un Accordo Quadro di cui all’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, il relativo importo (“contrattuale”) viene individuato nel relativo massimale, non potendo a priori essere conoscibile l’importo dei contratti esecutivi che saranno sottoscritti dalle singole amministrazioni. Come previsto al paragrafo 22.1 del Capitolato d’Xxxxx, la garanzia di cui al punto 1 è prestata a garanzia delle obbligazioni e degli impegni nascenti dall’Accordo Quadro nei confronti di Xxxxxx e, in quanto tale, è prevista in misura fissa e comunque ampiamente inferiore, per tutti i lotti, al 10% della base d’asta del rispettivo accordo quadro. Invece, la garanzia di cui al punto 2, prestata a garanzia delle obbligazioni e degli impegni nascenti dai singoli Contratti Esecutivi nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, è commisurata al valore dell’importo massimo dell’accordo quadro, così come risultante dall’aggiudicazione;
• con riferimento al quesito sub b), anche in ragione di quanto rappresentato nel punto che precede circa la diversa funzione cui assolvono le garanzie richieste, non si conferma;
• con riferimento al quesito sub c), l’importo della garanzia in favore di Xxxxxx S.p.A. sarà pari a € 600.000,00, mentre l’importo della garanzia in favore delle Amministrazioni Contraenti sarà pari al 5% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro (come risultante dall’aggiudicazione) da intendersi, come detto, quale importo “contrattuale”. Si conferma pertanto che l’importo di base delle garanzie di cui ai punti 1 e 2 è tale per cui la relativa sommatoria non potrà eccedere il 10% del detto importo “contrattuale”. Al contempo, come previsto al paragrafo 22.1 del Capitolato d’Xxxxx e reso possibile dal c.1 dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, in ossequio alla funzione della garanzia suddetta, sopra illustrata, l’importo della sola garanzia di cui al punto 2 sarà aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l’aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima. Si veda altresì la risposta al precedente quesito n. 221.
231) Domanda
Rif. Capitolato d’Oneri– Lotti PMO Testo:
Tutte le garanzie sopra elencate: - …
- sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 e nello schema di Accordo Quadro; - ….
Domanda:
Unitamente a quanto previsto nel passaggio evidenziato del Capitolato d’oneri, si chiede di confermare che al termine del periodo di vigenza del Contratto Quadro sarà previsto lo svincolo della garanzia definitiva per gli eventuali residui del massimale contrattuale non sostanziati dalla stipula di contratti esecutivi (Es. Contratto Quadro con massimale di
10.000.000 €; Contratti Esecutivi sottoscritti al termine del periodo di vigenza dell’AQ per complessivi 6.500.000 €. Oltre a quanto svincolato in forza dell’avanzamento nell’esecuzione dei contratti esecutivi è svincolata anche la quota parte della garanzia definitiva corrispondente ai 3.500.000 € non coperti da contratti esecutivi)
Risposta
Si conferma con riferimento alla sola garanzia prestata a favore delle Amministrazioni Contraenti e fatto salvo in ogni caso quanto previsto all’art. 13, commi 9 e 10, dello Schema di Accordo Quadro.
232) Domanda
Rif. Capitolato d’Oneri– Lotti PMO Testo:
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a: Lotto 1€ 2.475.000,00
Lotto 2€ 880.000,00
Lotto 3€ 1.045.000,00
Lotto 4€ 550.000,00
Lotto 5€ 660.000,00
Lotto 6€ 600.000,00
Lotto 7€ 340.000,00
Lotto 8€ 300.000,00
Lotto 9€ 360.000,00
salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice […]
In caso di partecipazione a più lotti dovranno esse-re prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare
c) Nell’ambito dei soli Lotti PMO sono presenti al-tresì i seguenti vincoli di aggiudicazione, ferma re-stando la possibilità di partecipare a tutti e quattro tali lotti (6, 7, 8 e 9):
c.1. vincolo di aggiudicazione tra il lotto 6 da un la-to e i lotti 7, 8 e 9 dall’altro. Pertanto, nel caso in cui un concorrente che abbia partecipato sia al lotto 6 che a uno o più degli altri lotti PMO (7, 8 e 9) sia risultato al primo posto della graduatoria tanto nell’ambito del lotto 6 tanto nell’ambito di uno o più degli altri lotti PMO (7, 8 e 9), si procederà ad ag-giudicare in suo favore il solo lotto 6, con la conseguenza che si procederà allo scorrimento della/le graduatoria/e dell’altro e/o degli altri lotto/i interessato/i.
Tale vincolo di aggiudicazione troverà applicazione, e, pertanto, non sarà possibile procedere con l’aggiudicazione ad uno stesso concorrente sia del lot-to 6 sia di uno o più dei lotti 7, 8 e 9, anche nell’ipotesi in cui, nell’ambito di uno o più di tali lotti detto concorrente risulti il solo concorrente ad aver presentato offerta, o comunque il solo nella graduato-ria anche per la successiva esclusione di altri concorrenti;
c.2. vincolo di aggiudicazione di massimo due lotti tra i lotti 7, 8 e 9. Pertanto, nel caso in cui un con-corrente che abbia partecipato ai lotti 7, 8 e 9 sia risultato al primo posto della graduatoria nell’ambito di tutti e tre tali lotti, si procederà ad aggiudicare in suo favore solamente due di tali lotti in ordine decrescente e, pertanto, i lotti 9 e 7, con la conseguenza che si procederà allo scorrimento della graduatoria del lotto 8.
Tale vincolo di aggiudicazione troverà applicazione, e, pertanto, non sarà possibile procedere con l’aggiudicazione ad uno stesso concorrente di tutti e tre i lotti 7, 8 e 9, anche nell’ipotesi in cui, nell’ambito di uno o più di tali lotti detto concorrente risulti il solo concorrente ad aver presentato offerta, o comunque il solo nella graduatoria anche per la successiva esclusione di altri concorrenti.
Domanda:
Con riferimento a quanto previsto dal Capitolato d’oneri nel caso di partecipazione ai 4 lotti di PMO, il valore complessivo della garanzia provvisoria richiesta ad un concorrente sarebbe pari a €1.600.000, corrispondente al 2% del valore complessivo della base d’asta dei 4 lotti di PMO (€80.000.000), in pratica come se un concorrente potesse aggiudicarsi tutti e quattro i lotti di PMO.
Sulla base dei vincoli di aggiudicazione riportati al § 3.1 del capitolato d’oneri, un concorrente potrebbe aggiudicarsi al massimo o il solo lotto 6 per un valore a base d’asta di €30.000.000 oppure due dei lotti 7, 8 e 9 per un valore massimo a base d’asta €35.000.000. In nessun caso un concorrente potrebbe aggiudicarsi i lotti di PMO per un valore massimo di
€80.000.000.
Stante l’impostazione del capitolato d’oneri in tema di garanzia provvisoria, le compagnie di assicurazione stanno negando la concessione di ulteriori fideiussioni ad aziende che hanno partecipato alle gare di accordo quadro bandite sempre da questa Stazione appaltante ritenendole troppo esposte. Questo aspetto va a vanificare l’apprezzabile volontà della Stazione appaltante di aprire i lotti di PMO anche alla partecipazione delle piccole e medie imprese, al momento più esposte e vulnerabili per effetto del COVID-19. Ciò potrebbe comportare la riduzione del numero dei partecipanti alla gara con un evidente impatto sulla qualità dei servizi offerti alle Amministrazioni.
Ciò premesso, e ancor più considerando la possibilità che la risposta al precedente quesito n. 2 possa essere nella direzione di non prevedere un minimo contrattuale garantito all’aggiudicatario dell’AQ, si chiede di confermare che:
a. trattasi di refuso la frase “in caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare”;
b. invece, dovrà essere prestata una garanzia che tiene conto dei valori massimi indicati nei vincoli di aggiudicazione. Nello specifico in caso di partecipazione di un concorrente a tutti i quattro lotti di PMO, la garanzia provvisoria da prestare sarà pari a €700.000 euro (pari al massimo valore della garanzia associata ai lotti aggiudicabili in favore di un medesimo concorrente).
Risposta
Non si conferma con riferimento ad entrambi i quesiti.
233) Domanda
Rif. Piattaforma: Segnalazione anomalia del sistema di calcolo del ribasso medio ponderato. - 2493351 - Servizi applicativi in ottica cloud e servizi di PMO - Lotti 1, 2, 3, 4, 5 - Lotti Applicativi.
Testo: Vi segnaliamo che il valore, calcolato dal sistema, della voce "Ribasso medio ponderato % del lotto" non risulta essere influenzato dai valori inseriti alla voce "Maggiorazione Tariffe - Alta Reattività su canone Gestione del Portafoglio Applicativo – Valore % offerto".
Risposta
Relativamente alla presente segnalazione, si rappresenta che in data odierna è stato effettuato un intervento sul Sistema. Si invita, al riguardo, a prendere visione della comunicazione del Responsabile del procedimento e delle relative istruzioni operative.
Divisione Sourcing ICT Il Responsabile
(Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx)