Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione Clausole campione

Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione. Entro il termine di 6 mesi dalla scadenza del primo premio (annuo o rata di premio) non pagato il Contraente ha diritto di riattivare il contratto pagando gli importi arretrati aumentati degli interessi legali. La riattivazione può avvenire anche entro il termine massimo di un anno dalla scadenza del primo premio (annuo o rata di premio) non pagato, ma solo previa espressa domanda del Contraente e accettazione scritta dell'Impresa, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione del contratto tenendo conto del loro esito. In ogni caso di riattivazione, il contratto, che nell'intervallo rimane sospeso nei suoi effetti, entra nuovamente in vigore per l'intero suo valore dalle ore 24 del giorno in cui è stato pagato l'importo dei premi arretrati (annui o rate di premio) e dei relativi interessi legali ed il Contraente abbia perfezionato la relativa appendice. La riattivazione del contratto, in precedenza rescisso a seguito del mancato pagamento dei premi, ed effettuata nei termini di cui ai commi precedenti, ripristina la prestazione assicurata ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi.
Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione. Entro sei mesi dalla data di scadenza della prima rata di premio annuo non pagata, il Contraente può riattivare il contratto, se l’Assicurato è in vita, riprendendo il pagamento dei premi. Trascorsi più di tre mesi dalla data di scadenza della prima rata di premio annuo non pagata la riattivazione può avvenire: - solo su espressa richiesta scritta del Contraente ed accettazione scritta della Società, che può richiedere, nel caso siano attive assicurazioni complementari, nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito; - previo pagamento di tutti i premi arretrati, aumentati degli interessi. Gli interessi vengono calcolati: ✓ applicando il tasso di riattivazione al periodo intercorso tra la data stabilita per il versamento di ogni premio arretrato e la data di riattivazione; ✓ in base al tasso annuo di rendimento attribuito al contratto, rilevato all’ultimo anniversario che precede la data di riattivazione, con il minimo del tasso legale di interesse; - emettendo una nuova polizza che annulla e sostituisce la precedente (polizza sostitutiva), in base alle Condizioni di assicurazione vigenti al momento della riattivazione e consegnando eventualmente al Contraente un nuovo Set informativo. La riattivazione del contratto, effettuata nei termini e con le modalità di cui sopra, ripristina la prestazione assicurata indicata in polizza dal momento in cui è stato pagato l’importo dei premi arretrati. Contratto dalla A alla Z
Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione. La garanzia ridotta può essere riattivata entro 1 anno dalla scadenza del premio non corrisposto mediante richiesta scritta da presentare alla Compagnia, ovvero allo sportello bancario o al collocatore presso cui è stato stipulato il contratto, almeno 45 giorni prima della data di scadenza della rata da cui si intende riprendere i pagamenti. Qualora siano trascorsi 6 mesi dalla rata di premio non pagata, la Compagnia si riserva la facoltà di chiedere nuovi accertamenti sanitari. La riattivazione viene concessa dietro pagamento delle rate di premio arretrate aumentate degli interessi conteggiati tra la scadenza di ciascuna rata e la data di riattivazione. Gli interessi sono calcolati nella misura pari al tasso di rivalutazione annuo, di cui all’Art. 14 a), maggiorato del 2,5%, e comunque con il minimo del tasso di interesse legale.
Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione. Il Contraente ha la facoltà di ripristinare il pagamento dei premi entro un anno dalla data di scadenza della prima rata di premio non corrisposta. In tal caso a fronte del pagamento del premio di riattivazione il contratto viene pienamente ripristinato e con esso l’ammontare del capitale assicurato. La riattivazione è comunque subordinata alla verifica dello stato di salute dell’Assicurato. Trascorsi 24 mesi dalla data di scadenza della prima rata non pagata, l’assicurazione non può più essere riattivata. Il premio di riattivazione è dato dalla somma di tutte le rate di premio non corrisposte fino al momento della riattivazione incrementate degli interessi di riattivazione calcolati nel regime dell’interesse semplice al saggio annuo di riattivazione per il periodo trascorso dalla data di scadenza di ciascuna rata e la data di riattivazione. Il saggio annuo di riattivazione è ottenuto incrementando di due punti percentuali la misura di rivalutazione di cui al Punto 5.2 riconosciuta dalla Società alla ricorrenza anniversaria che precede la data di scadenza di ciascuna rata, con un limite minimo pari al saggio legale d’interesse.
Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione. Entro ventiquattro mesi dall’interruzione del pagamento dei premi, il Contraente ha la possibilità di riattivare l’assicurazione, dietro pagamento di tutti gli arretrati aumentati degli interessi calcolati sulla base del saggio legale di interesse. Tuttavia, trascorsi sei mesi dalla scadenza della prima rata insoluta, la riattivazione può avvenire solo dietro espressa domanda del Contraente e accettazione scritta della Società, ed è subordinata a risultato soddisfacente, ad esclusivo giudizio della Società, di nuova documentazione sanitaria. La riattivazione del contratto ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione dei premi, a partire dalle ore 24:00 del giorno di pagamento dell’importo dovuto. Trascorsi ventiquattro mesi dall’interruzione del pagamento dei premi, l’assicurazione non può più essere riattivata.
Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione. Il Contraente ha diritto di riattivare il contratto entro i seguenti termini: Entro 3 mesi dalla data di scadenza della rata di premio non pagata senza che venga fatta alcuna valutazione da parte della Compagnia; oltre tale periodo, entro un ulteriore termine di 3 mesi ma solo previa richiesta scritta del Contraente ed accettazione scritta della Compagnia che può richiedere all’Assicurato degli accertamenti sanitari e/o altra documentazione (a carico del Cliente stesso) e decidere circa la riattivazione in base al loro esito. Entro 3 mesi dalla data di scadenza della rata di premio non pagata senza che venga fatta alcuna valutazione da parte della Compagnia; oltre tale periodo, entro un ulteriore termine di 3 mesi ma solo previa richiesta scritta del Contraente ed accettazione scritta della Compagnia che può richiedere all’Assicurato degli accertamenti sanitari e/o altra documentazione (a carico del Cliente stesso) e decidere circa la riattivazione in base al loro esito. Entro 6 mesi dalla data di scadenza della rata di premio non pagata ma solo previa richiesta scritta del Contraente ed accettazione scritta della Compagnia che può richiedere all’Assicurato degli accertamenti sanitari e/o altra documentazione (a carico del Cliente stesso) e decidere circa la riattivazione in base al loro esito. L’eventuale presenza di LNB e IFGP non determina alcuna variazione rispetto a quanto sopra descritto. Nel caso in cui la Compagnia autorizzi la riattivazione, la stessa viene concessa dietro il pagamento del premio – o di tutte le rate di premio – arretrato aumentato degli interessi calcolati sulla base del saggio annuo di riattivazione, nonché in base al periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione. Per saggio annuo di riattivazione si intende il tasso che si ottiene aggiungendo 3 punti percentuali alla misura annua di rivalutazione determinata, ai sensi della Clausola di Rivalutazione, alla ricorrenza semestrale della polizza alla quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con un minimo del saggio legale di interesse determinato dal Ministero del Tesoro. La riattivazione del contratto, effettuata entro i termini di cui sopra, avviene alle ore 24 del giorno di ricevimento da parte della Compagnia del pagamento dell’importo dovuto. A partire dalla sua riattivazione, il contratto prevede le normali prestazioni, fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dalle Condizioni di Assicurazione in ordine alla validità delle garanzie assicura...
Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione. (applicabile solo alla tariffa a premio annuo costante)
Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione. Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il contratto non può più essere riattivato.
Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione. (ARTICOLO VALIDO IN CASO DI CONTRATTO A PREMI ANNUI) Trascorsi ventiquattro mesi dall’interruzione del pagamento dei premi, l’assicurazione non può più essere riattivata.
Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione. Entro ventiquattro mesi dalla data di scadenza della prima rata di premio non corrisposta, il Contraente ha la possibilità di riattivare il contratto, previa corresponsione di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi calcolati sulla base del saggio legale di interesse, per il periodo intercorso tra la data di scadenza di ogni rata di premio non corrisposta e quella di riattivazione. La riattivazione del contratto ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del versamento dei premi, a partire dalle ore 24:00 del giorno di pagamento dell’importo dovuto.