Rinvio alla normativa generale Clausole campione

Rinvio alla normativa generale. Per quanto non previsto nella presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.
Rinvio alla normativa generale. Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.
Rinvio alla normativa generale. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa esplicito rinvio alla normativa generale e speciale vigente in materia. Per tutti gli effetti del contratto la Ditta affidataria elegge domicilio legale nella residenza comunale di Castiglione delle Stiviere (Mn). Il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto ai sensi dell'art. 1, comma 13 del DL n. 95/2012 convertito con Legge 07/08/2012 n. 135, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., l’appaltatore, consapevole delle conseguenze derivanti dalla sottoscrizione di dichiarazioni mendaci, con la firma del presente atto, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Castiglione delle Stiviere che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Copia della presente Convenzione sarà inviata, a cura del Comune di Castiglione delle Stiviere, al Servizio Cooperazione della Regione Lombardia. Ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune, copia del presente atto viene trasmesso al Dirigente Area Tecnica che ne curerà la gestione ed i termini di scadenza. Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 articolo 27-bis ed ai sensi dell’art. 82 comma 5) del D.lgs. 117/2017. Si richiede la registrazione con applicazione dell’imposta in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131. I comparenti dichiarano di ben conoscere gli atti allegati e qui richiamati ed espressamente mi dispensano dal darne lettura. E richiesto, io Uf...
Rinvio alla normativa generale. Per quanto non previsto nella presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia. Per la Cooperativa Cadore (S.c.s.) IL PRESIDENTE Per il Comune di Cortina d’Ampezzo IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rinvio alla normativa generale. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia. Il presente atto, da registrare in caso d’uso, consta di numero otto fogli ed il presente fin qui, viene sottoscritto dalle parti contraenti. Letto, approvato sottoscritto. PER IL COMUNE
Rinvio alla normativa generale. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia. I Comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati.
Rinvio alla normativa generale. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni di Xxxxx e di regolamento in materia.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).