Common use of Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali Clause in Contracts

Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente stesso il verificarsi di ipotesi di modifiche del rischio previste all’art. 4 (variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati (di cui all’Allegato A) . Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria – effettuata con ausilio del Broker – e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti si provvede alla modifica del contratto a partire dalla nuova annualità.

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Samples: www.comune.saronno.va.it, www.comune.inveruno.mi.it, www.comune.inveruno.mi.it

Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società l’Assicuratore può segnalare al Contraente stesso contraen- te il verificarsi di delle ipotesi di modifiche del rischio previste all’art. 4 (variazione previsti alla clausola “Variazione del rischio) e richiedere motivatamentemotivata- mente, ai sensi dell’artdell’art.106 del d.lgs. 106 del D.lgs. 50/201650/2016 , la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigiefranchi- gie, agli scoperti scoperti, o ai massimali assicurati (di cui all’Allegato A) assicurati. Il Contraentecontraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria – effettuata con ausilio del Broker – e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti si provvede alla modifica del contratto a partire dalla nuova annualità.

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Samples: Capitolato Di Polizza Furto E Rapina, Capitolato Di Polizza Furto E Rapina, Capitolato Di Polizza Furto E Rapina

Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente stesso il verificarsi di ipotesi di modifiche del rischio previste all’art. 4 (variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati (di cui all’Allegato A) ). Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria – effettuata con ausilio del Broker – e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti si provvede alla modifica del contratto a partire dalla nuova annualità.

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Samples: www.conservco.it, www.conservco.it

Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali. Per i contratti Essendo la polizza di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei (6) mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraenteall’Amministrazione, la Società può segnalare al Contraente stesso il verificarsi di delle ipotesi di modifiche del rischio previste previsti all’art. 4 1 (variazione Variazione del rischio) delle presenti “Norme che regolano l’assicurazione in generale” e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 106 dell’art.106 del D.lgsd.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati (di cui all’Allegato A) assicurati. Il Contraente, entro 15 quindici (15) giorni, a seguito della relativa istruttoria – effettuata con ausilio del Broker – e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti parti, si provvede alla modifica del contratto a partire decorrere dalla nuova annualità.

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Samples: old-fondazioneifel.portaletrasparenza.net, old-fondazioneifel.portaletrasparenza.net

Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali. Per i contratti di durata pluriennaleLe Parti prendono e danno reciprocamente atto che, qualora durante il decorso del rapporto contrattuale si intenda chiedere la potrà addivenire ad una revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraenteall’Amministrazione, la Società l’Assicuratore può segnalare al Contraente stesso all’Amministrazione contraente il verificarsi di delle ipotesi di modifiche del rischio previste all’artprevisti all’Art. 4 8 (variazione Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’artdell’art.106 del d.lgs. 106 del D.lgs. 50/201650/2016 , la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigiefranchigie ove esistenti, agli scoperti o ai massimali assicurati (di cui all’Allegato A) . Il ContraenteL’Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria – effettuata con ausilio del Broker – e tenuto conto delle richieste formulate, formulate decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti parti, si provvede alla modifica del contratto a partire decorrere dalla nuova annualità.

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Samples: Polizza Infortuni

Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base contestualmente alla produzione dei dati a disposizione da comunicare al Contraenterelativi ai sinistri di cui all’Art. 21 (Informativa sui sinistri), la Società può segnalare al Contraente stesso all’Amministrazione contraente il verificarsi di delle ipotesi di modifiche del rischio previste all’artall’Art. 4 5 (variazione Variazione del rischio) e richiedere motivatamenterichiedere, ai sensi dell’art. 106 115 del D.lgs. 50/2016decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati (di cui all’Allegato A) assicurati. Il ContraenteL’Amministrazione contraente, entro 15 30 giorni, a seguito della relativa istruttoria – effettuata con ausilio del Broker – e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti parti, si provvede alla modifica del contratto contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, l’Amministrazione contraente provvede a partire dalla nuova annualitàcorrispondere l’integrazione del premio entro trenta giorni.

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Samples: Assicurazione Di Responsabilita'

Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali. Per i contratti Essendo la polizza di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei (6) mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraenteall’Amministrazione, la Società può segnalare al Contraente stesso il verificarsi di delle ipotesi di modifiche del rischio previste previsti all’art. 4 2 (variazione Variazione del rischio) delle presenti “Norme che regolano l’assicurazione in generale” e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 106 dell’art.106 del D.lgsd.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati (di cui all’Allegato A) assicurati. Il Contraente, entro 15 quindici (15) giorni, a seguito della relativa istruttoria – effettuata con ausilio del Broker – e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti parti, si provvede alla modifica del contratto a partire decorrere dalla nuova annualità.

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Samples: old-fondazioneifel.portaletrasparenza.net

Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società l’Assicuratore può segnalare al Contraente stesso contraente il verificarsi di delle ipotesi di modifiche del rischio previste all’artprevisti all’Art. 4 5 (variazione Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’artdell’art.106 del d.lgs. 106 del D.lgs. 50/201650/2016 , la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti scoperti, o ai massimali assicurati (di cui all’Allegato A) assicurati. Il Contraentecontraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria – effettuata con ausilio del Broker – e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti parti, si provvede alla modifica del contratto a partire decorrere dalla nuova annualità.

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Samples: Capitolato Di Polizza Incendio E Rischi Speciali

Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società l’Assicuratore può segnalare al Contraente stesso il verificarsi di ipotesi di modifiche del rischio previste all’art. 4 (variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati (di cui all’Allegato A) . Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria – effettuata con ausilio del Broker – e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti si provvede alla modifica del contratto a partire dalla nuova annualità.

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Samples: www.vcotrasporti.it

Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali. Per i contratti Essendo la polizza di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei (6) mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraenteall’Amministrazione, la Società può segnalare al Contraente stesso all’Associato il verificarsi di delle ipotesi di modifiche del rischio previste previsti all’art. 4 1 (variazione Variazione del rischio) delle presenti “Norme che regolano l’assicurazione in generale” e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 106 dell’art.106 del D.lgsd.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati (di cui all’Allegato A) assicurati. Il ContraenteL’Associato, entro 15 quindici (15) giorni, a seguito della relativa istruttoria – effettuata con ausilio del Broker – e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti parti, si provvede alla modifica del contratto a partire decorrere dalla nuova annualità.

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Samples: old-fondazioneifel.portaletrasparenza.net

Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società l’Assicuratore può segnalare al Contraente stesso il verificarsi di ipotesi di modifiche del rischio previste all’art. 4 (variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati (di cui all’Allegato A) ). Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria – effettuata con ausilio del Broker – e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti si provvede alla modifica del contratto a partire dalla nuova annualità.

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Samples: www.conservco.it

Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei entro tre mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraenteall’Amministrazione, la Società l’Assicuratore può segnalare al Contraente stesso all’Amministrazione contraente il verificarsi di delle ipotesi di modifiche del rischio previste previsti all’art. 4 5 (variazione Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’artdell’art.106 del d.lgs. 106 del D.lgs. 50/201650/2016 , la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati (di cui all’Allegato A) contrattuali. Il ContraenteL’Amministrazione contraente, entro 15 (quindici) giorni, a seguito della relativa istruttoria – effettuata con ausilio del Broker – e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti parti, si provvede alla modifica del contratto a partire decorrere dalla nuova annualità.

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Samples: Polizza Responsabilità Civile Verso Terzi

Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base contestualmente alla produzione dei dati a disposizione da comunicare al Contraenterelativi ai sinistri di cui all’Art. 22 (Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio), la Società può segnalare al Contraente stesso all’Azienda contraente il verificarsi di delle ipotesi di modifiche del rischio previste all’artall’Art. 4 5 (variazione Variazione del rischio) e richiedere motivatamenterichiedere, ai sensi dell’art. 106 del D.lgsD.Lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati (di cui all’Allegato A) assicurati. Il ContraenteL’Azienda contraente, entro 15 30 giorni, a seguito della relativa istruttoria – effettuata con ausilio del Broker – e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti parti, si provvede alla modifica del contratto contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, l’Azienda contraente provvede a partire dalla nuova annualitàcorrispondere l’integrazione del premio entro trenta giorni.

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Samples: ospedaliriuniti.etrasparenza2.it

Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si Qualora la Società intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente stesso il verificarsi di delle ipotesi di modifiche del rischio previste previsti all’art. 4 (variazione del rischio) 5 della presente Sezione e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 106 dell’art.106 del D.lgsd.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati (di cui all’Allegato A) assicurati. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria – effettuata con ausilio del Broker – e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti parti, si provvede alla modifica del contratto a partire decorrere dalla nuova annualità. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

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Samples: Polizza Di Assicurazione

Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali. Per i contratti di durata pluriennaledurata, qualora si l’assicuratore intenda chiedere richiedere la revisione del prezzodei prezzi, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraenteall’Amministrazione, la Società l’assicuratore può segnalare al Contraente stesso all’assicurato il verificarsi di delle ipotesi di modifiche del rischio previste all’art. 4 (variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 106 del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/201650/2016 art. 106), la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati (di cui all’Allegato A) . Il ContraenteL’amministrazione contraente, entro i 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria – effettuata con ausilio del Broker – e tenuto conto delle richieste formulate, giorni successivi decide in ordine alle stesserichieste, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti si provvede alla modifica del contratto a partire dalla nuova annualità, ovvero accettando la prima proposta dell’assicuratore.

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Samples: Polizza Di Assicurazione

Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali. Per i contratti di durata pluriennale, qualora Qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraenteall’Amministrazione, la Società l’Assicuratore può segnalare al Contraente stesso all’Amministrazione contraente il verificarsi di delle ipotesi di modifiche del rischio previste all’art. 4 1 (variazione Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 106 dell’art.106 del D.lgsd.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati (di cui all’Allegato A) assicurati. Il ContraenteL’Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria – effettuata con ausilio del Broker – e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti parti, si provvede alla modifica del contratto a partire decorrere dalla nuova annualità.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Responsabilita’ Civile Verso Terzi E Prestatori D’opera

Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente stesso il verificarsi di ipotesi di modifiche del rischio previste all’art. 4 (variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati (di cui all’Allegato AB) . Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria – effettuata con ausilio del Broker – e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti si provvede alla modifica del contratto a partire dalla nuova annualità.

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Samples: www.conservco.it