Common use of Retribuzione Clause in Contracts

Retribuzione. La retribuzione per gli assunti con contratto di inserimento è costituita dalla retribuzione tabellare, dall’ex indennità di contingenza, dal t.d.r., dall'indennità di turno di cui all'accordo nazionale 21 maggio 1981, lettera a), dalla indennità di mensa, dall'indennità domenicale, relativi ai parametri di seguito indicati. Al lavoratore assunto con contratto di inserimento, che vanta una adeguata esperienza lavorativa nel profilo professionale indicato nel progetto, sarà attribuito, per tutta la durata del relativo contratto, il parametro di accesso. Al lavoratore che non si trova nella condizione predetta sarà attribuito il parametro iniziale della figura professionale al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento, ridotto di 30 punti per le figure incluse nell’area professionale 1^; di 20 punti per le figure incluse nell’area professionale 2^; di 10 punti per le figure incluse nell’area professionale 3^ . Per le figure di operatore di esercizio, di macchinista e capo-treno la riduzione è di 6 punti parametrali. L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento non comporta l’esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento dall’utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa, vestiario e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa nei termini previsti dal contratto collettivo nazionale (indennità di diaria e trasferta, di lavoro straordinario, festivo e notturno). E’ abrogato il punto 9), lett. A), dell’art. 2 dell’accordo nazionale 27 novembre 2000, che rimane in vigore transitoriamente per i c.f.l. in corso, tenuto, comunque, conto di quanto previsto dalla clausola di salvaguardia.

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Samples: www.contram.it, www.amts.ct.it

Retribuzione. La retribuzione per gli assunti con contratto di inserimento è costituita dalla retribuzione tabellare, dall’ex indennità di contingenza, dal t.d.r., dall'indennità di turno di cui all'accordo nazionale 21 maggio 1981, lettera a), dalla indennità di mensa, dall'indennità domenicale, relativi ai parametri di seguito indicati. Al lavoratore assunto con contratto di inserimento, che vanta una adeguata esperienza lavorativa nel profilo professionale indicato nel progetto, sarà attribuito, per tutta la durata del relativo contratto, il parametro di accesso. Al lavoratore che non si trova nella condizione predetta sarà attribuito il parametro iniziale della figura professionale al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento, ridotto di 30 punti per le figure incluse nell’area professionale 1^; di 20 punti per le figure incluse nell’area professionale 2^; di 10 punti per le figure incluse nell’area professionale 3^ . Per le figure di operatore di esercizio, di macchinista e capo-treno la riduzione è di 6 punti parametrali. L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento non comporta l’esclusione dei lavoratori con contratto apprendistato di inserimento dall’utilizzazione dei servizi aziendalicui ai precedenti punti 2 e 3, quali mensastipulati a far data dall’entrata in vigore del Testo Unico D.Lgs. 167/2011 così come successivamente modificato dalla L.92/2012 e secondo quanto recepito nell’Accordo Interconfederale 20 aprile 2012, vestiario la durata massima del periodo di apprendistato e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa nei termini previsti dal contratto collettivo nazionale (indennità di diaria e trasfertala sua suddivisione in periodi ai fini retributivi sono così determinati: Il trattamento economico è così determinato: - per il primo periodo, di lavoro straordinariocui alla tabella sopraindicata: due livelli inferiori rispetto a quello di destinazione finale; - per il secondo periodo, festivo e notturno)di cui alla tabella sopraindicata: un livello inferiore rispetto a quello di destinazione finale; - per il terzo ed ultimo periodo, di cui alla tabella sopraindicata: il livello di destinazione finale. E’ abrogato Per durate dell’apprendistato di 24 mesi il punto 9)trattamento economico è così determinato: - per il primo periodo, lettdi cui alla tabella sopraindicata: un livello inferiore rispetto a quello di destinazione finale; - per il secondo periodo, di cui alla tabella sopraindicata: il livello di destinazione finale. A)Per durate dell’apprendistato inferiori a 24 mesi il trattamento economico è così determinato : - per la prima metà della durata complessiva: un livello inferiore rispetto a quello di destinazione finale; - per la seconda metà della durata complessiva: il livello di destinazione finale. L’imponibile fiscale dell’apprendista non potrà superare, dell’art. 2 dell’accordo nazionale 27 novembre 2000per effetto delle minori trattenute contributive, l’imponibile fiscale del lavoratore non apprendista dello stesso livello; la stessa regola vale per il lavoratore ex apprendista, che rimane continui a godere del più favorevole regime contributivo per un periodo successivo alla qualificazione. Per i contratti di apprendistato di cui ai precedenti punti 2 e 3, stipulati dal 1° marzo 2006 al 31 ottobre 2010, la durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi sono quelli già definiti dalla tabella di cui all’art. 14 del ccnl 17.04.2008. Per i contratti di apprendistato di cui ai precedenti punti 2 e 3, stipulati dal 1° novembre 2010 fino al giorno precedente di entrata in vigore transitoriamente per i c.f.ldel D.Lgs. 167/2011 così come successivamente modificato dalla L.92/2012 e secondo quanto recepito nell’Accordo Interconfederale 20 aprile 2012, la durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in corso, tenuto, comunque, conto periodi ai fini retributivi sono quelli già definiti dalla tabella di quanto previsto dalla clausola di salvaguardiacui all’art. 14 del ccnl 17.09.2010.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Retribuzione. La retribuzione degli impiegati agricoli è così composta: - Minimo di stipendio-base mensile (art. 61) - Indennità di contingenza (art. 26) - Elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) - Minimo di stipendio integrativo - Aumenti periodici di anzianità (art. 27) Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, la quo- ta di retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per gli assunti con contratto 26, mentre la quota di inserimento è costituita dalla retribuzione tabellare, dall’ex indennità oraria si ottiene dividendo l’importo men- sile per 169. L’articolazione delle voci riguardanti i minimi di contingenza, dal t.d.r., dall'indennità di turno stipendio di cui all'accordo nazionale 21 maggio 1981al pri- mo comma dovrà essere effettuata attraverso la indicazione di minimi distinti per categoria. Il calcolo degli istituti economici contrattuali quali, lettera a), dalla indennità di mensa, dall'indennità domenicale, relativi ai parametri di seguito indicati. Al lavoratore assunto con contratto di inserimento, che vanta una adeguata esperienza lavorativa nel profilo professionale indicato nel progetto, sarà attribuito, per tutta la durata del relativo contrattoad esempio: le mensilità aggiuntive, il parametro di accesso. Al lavoratore che non si trova nella condizione predetta sarà attribuito il parametro iniziale della figura professionale al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento, ridotto di 30 punti per le figure incluse nell’area professionale 1^; di 20 punti per le figure incluse nell’area professionale 2^; di 10 punti per le figure incluse nell’area professionale 3^ . Per le figure di operatore di esercizio, di macchinista e capo-treno la riduzione è di 6 punti parametrali. L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento non comporta l’esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento dall’utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa, vestiario e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa nei termini previsti dal contratto collettivo nazionale (indennità di diaria e trasferta, di lavoro straordinario, festivo e notturno)etc., si dovrà effettuare sugli elementi della retribuzione indicati al primo comma del presente arti- colo. E’ abrogato il punto 9)Lo “stipendio contrattuale mensile”, lettdefinito dai contratti territoriali per ciascuna delle categorie di impiegati di cui all’art. A)15 del presente contratto, dell’art. 2 dell’accordo nazionale 27 novembre 2000, che rimane in vigore transitoriamente per i c.f.l. in corso, tenuto, comunque, conto di quanto previsto dalla clausola di salvaguardia.è costituito da:

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Samples: Contratto Di Formazione Lavoro Individuale

Retribuzione. La retribuzione per i lavoratori della provincia di Asti viene differenziata nei successivi 1° e 2° caso a seconda dei comparti di appartenenza: □ 1° caso: a valere per i lavoratori occupati nell’agricoltura tradizionale, negli allevamenti avicunicoli per alimentazione e/o selezione e riproduzione, zootecnici e suinicoli, nella viti-vinicoltura e frutticoltura; □ 2° caso: a valere per i lavoratori occupati in agricoltura nei comparti della funghicoltura, negli allevamenti di cani, cavalli non da carne per alimentazione umana, selvaggina, avicunicoli non per alimentazione umana, lombricoltura e per tutti gli assunti altri allevamenti non finalizzati all’alimentazione umana, nel floro-vivaismo, nella manutenzione parchi e giardini, sia privati che pubblici, nell’agriturismo, nelle aziende faunistico venatorie e negli istituti sperimentali di ricerca. Gli operai sono retribuiti con contratto di inserimento paga erogata mensilmente. La retribuzione ordinaria dell’operaio a tempo indeterminato è costituita mensilizzata e calcolata su 169 ore mensili (6,5 ore giornaliere per 26 giorni). Sono escluse dalla retribuzione tabellarele sole giornate non lavorate per assenze volontarie, dall’ex indennità malattia od infortunio e le giornate di contingenza, sospensione dal t.d.r., dall'indennità di turno di cui all'accordo nazionale 21 maggio 1981, lettera a), dalla indennità di mensa, dall'indennità domenicale, relativi ai parametri di seguito indicati. Al lavoratore assunto con contratto di inserimento, che vanta una adeguata esperienza lavorativa nel profilo professionale indicato nel progetto, sarà attribuito, per tutta la durata del relativo contratto, il parametro di accesso. Al lavoratore che non si trova nella condizione predetta sarà attribuito il parametro iniziale della figura professionale al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento, ridotto di 30 punti lavoro per le figure incluse nell’area professionale 1^; di 20 punti per le figure incluse nell’area professionale 2^; di 10 punti per le figure incluse nell’area professionale 3^ . Per le figure di operatore di esercizio, di macchinista e capo-treno la riduzione quali è di 6 punti parametrali. L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento non comporta l’esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento dall’utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa, vestiario e trasporti, ovvero stato chiesto ed ottenuto dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con contratto datore di lavoro l’intervento della CISOA. Gli operai a tempo indeterminato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse determinato vengono retribuiti con riferimento alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa nei termini previsti dal contratto collettivo nazionale (indennità di diaria e trasferta, di lavoro straordinario, festivo e notturno). E’ abrogato il punto 9), lett. A), dell’art. 2 dell’accordo nazionale 27 novembre 2000, che rimane in vigore transitoriamente per i c.f.l. in corso, tenuto, comunque, conto di quanto previsto dalla clausola di salvaguardiaore effettivamente prestate.

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Samples: Contratto Provinciale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti

Retribuzione. La Risulta alquanto complicato elaborare una definizione unica del concetto di retribuzione per gli assunti con poiché nel nostro ordinamento non esiste una norma che né contenga l’esatta nozione, essa pertanto dovrà essere necessariamente dedotta dalle varie fonti legislative che né fanno riferimento, in particolare la Costituzione ed il Codice Civile. Dal punto di vista giuridico la retribuzione costituisce l’elemento fondamentale del rapporto di lavoro che ha la sua origine in un contratto sinallagmatico o a prestazioni corrispettive, caratterizzato dal connotato dell’onerosità e dall’esistenza di inserimento è costituita dalla retribuzione tabellareun nesso funzionale tra prestazione lavorativa e controprestazione economica. L’obbligo retributivo, dall’ex indennità di contingenzapertanto, dal t.d.r.in virtù del sinallagma contrattuale, dall'indennità di turno di cui all'accordo nazionale 21 maggio 1981, lettera a), dalla indennità di mensa, dall'indennità domenicale, relativi ai parametri di seguito indicati. Al lavoratore assunto con contratto di inserimento, che vanta una adeguata esperienza lavorativa nel profilo professionale indicato nel progetto, sarà attribuito, per tutta la durata costituirà il principale adempimento del relativo contratto, il parametro di accesso. Al lavoratore che non si trova nella condizione predetta sarà attribuito il parametro iniziale della figura professionale al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento, ridotto di 30 punti per le figure incluse nell’area professionale 1^; di 20 punti per le figure incluse nell’area professionale 2^; di 10 punti per le figure incluse nell’area professionale 3^ . Per le figure di operatore di esercizio, di macchinista e capo-treno la riduzione è di 6 punti parametrali. L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento non comporta l’esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento dall’utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa, vestiario e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con contratto datore di lavoro a tempo indeterminato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva cui corrisponderà la prestazione lavorativa nei termini previsti dal contratto collettivo nazionale (indennità di diaria e trasfertadella controparte, di lavoro straordinario, festivo e notturno)considerando che la corresponsione economica dovrà essere adeguata a quella dell’obbligazione lavorativa. E’ abrogato l’art.36 della nostra Carta Costituzionale, infatti, a sancire che il punto 9lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, che dovrà essere sufficiente ad assicurare per sé e per la sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Ed ancora l’ art.2094 Codice Civile, ai fini dell’elaborazione della nozione di retribuzione, stabilisce che il prestatore di lavoro subordinato è colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore ( Cassazione 22/9/1999, n.10314). Requisito fondamentale della nozione di retribuzione è l’obbligatorietà, laddove essa costituisce l’oggetto di un’obbligazione pecuniaria da parte del datore di lavoro, né deriva, pertanto, che sarà parte integrante della remunerazione tutto ciò che è dovuto al prestatore di lavoro in via necessaria e non eventuale, come compenso di una specifica attività lavorativa (artt.1277 e seguenti cod. civ). Si precisa che quanto corrisposto al prestatore di lavoro non sempre è considerato un elemento integrante della retribuzione; le erogazioni di benefici economici, ad esempio, effettuate dal datore di lavoro a scopo assistenziale, di liberalità o perché previste dalla contrattazione collettiva, non rientrano in prestazioni avente carattere propriamente retributivo e pertanto non fanno parte della retribuzione. Emerge che il diritto alla retribuzione, sancito dall’ art.36 della Costituzione, risulta caratterizzato da una sostanziale indeterminatezza e genericità, avendo esso natura precettiva, conferendo, pertanto, ampia discrezionalità di intervento ai giudici nei casi in cui il corrispettivo non sia stato determinato dalla volontà delle parti. Nonostante tale astrattezza concettuale, è possibile affermare con certezza che il disposto costituzionale contiene il riferimento a due elementi essenziali: la proporzionalità e la sufficienza; il primo è riferito al rapporto intercorrente tra datore e prestatore, la cui funzione è rapportare la misura della retribuzione alla qualità ed alla quantità di lavoro prestato; il secondo invece introduce una valutazione di tipo sociale e morale della retribuzione, vista come elemento strumentale atto a soddisfare i bisogni primari ed inderogabili di una popolazione, assecondando il progresso di una civiltà. La mancanza nel nostro ordinamento di una regola che recepisca, la nozione di “salario minimo orario”, tanto auspicata da una parte della dottrina, se da un lato offre il vantaggio di ancorare la retribuzione del lavoratore subordinato ad un criterio fisso e generale, revisionabile nel tempo, dall’altro appare eccessivamente rigido e come tale inadeguato a rappresentare il corrispettivo, sia pur minimo, di prestazioni lavorative che possono assumere contenuti e valori diversi. E’ stata rimessa, pertanto, alla contrattazione collettiva la determinazione dei trattamenti retributivi spettanti ai lavoratori appartenenti alle varie categorie ed ai diversi settori aziendali, rispetto alle qualifiche, ai livelli di inquadramento ed alle mansioni svolte, allo scopo di introdurre in un quadro normativo, tendenzialmente piatto ed uniforme, trattamenti economici, regole ed elementi di flessibilizzazione, con o senza l’appoggio della legge. L’art.2099, comma 2, Codice Civile, infatti, attribuisce in via primaria alla contrattazione collettiva il compito di stabilire la misura della retribuzione dovuta dal datore di lavoro al prestatore; possiamo affermare, pertanto, che la funzione principale del contratto collettivo, è quella tariffaria, in quanto provvede a fissare la misura minima della retribuzione, tale da poter soddisfare non solo l’interesse meramente individuale, del singolo lavoratore, bensì collettivo, cioè di un intero gruppo professionale. Sicuramente anche il regime della sindacalizzazione dei trattamenti retributivi presenta limiti ed inconvenienti che possono trovare rimedi adeguati, all’interno dell’istituto contrattuale, attraverso l’evoluzione delle sue regole o all’esterno, a seguito di interventi legislativi o giurisprudenziali mirati. In passato, ad esempio, è avvenuto che i sindacati non essendo stati in grado di tutelare equamente gli interessi collettivi di alcune classi di lavoratori, appartenenti a categorie poco vitali o scarsamente organizzate (es. portieri dei condomini di abitazione civile), letthanno reso necessario l’intervento specifico del legislatore. A)In ogni caso, dell’artqualora il lavoratore voglia contestare la legittimità della retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva di categoria, potrà invocare il disposto dell’ >art.36 della Costituzione, laddove il giudice sarà in grado di individuare la retribuzione equa e sufficiente in base ad un parametro esterno abbastanza attendibile. 2 dell’accordo nazionale 27 novembre 2000, che rimane in vigore transitoriamente per i c.f.l. in corso, tenuto, comunque, conto di quanto previsto dalla clausola di salvaguardia.Requisiti

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Samples: net.cisl.it

Retribuzione. La retribuzione per gli assunti con contratto di inserimento è costituita dalla retribuzione tabellare, dall’ex dall'ex indennità di contingenza, dal t.d.r., dall'indennità di turno di cui all'accordo nazionale 21 maggio 1981, lettera lett. a), dalla indennità dall'indennità di mensa, dall'indennità domenicale, relativi ai parametri di seguito indicati. Al lavoratore assunto con contratto di inserimento, che vanta una adeguata esperienza lavorativa nel profilo professionale indicato nel progetto, inserimento sarà attribuito, per tutta la durata del relativo contratto, il parametro di accessoingresso per colui che vanta una adeguata esperienza lavorativa nel profilo professionale indicato nel progetto. Al lavoratore Per colui che non si trova nella condizione predetta sarà attribuito il parametro iniziale della figura professionale al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento, ridotto di 30 punti per le figure incluse nell’area nell'area professionale 1^; 1ª, di 20 punti per le figure incluse nell’area nell'area professionale 2^; 2ª, di 10 punti per le figure incluse nell’area nell'area professionale 3^ . 3ª. Per le figure di operatore di esercizio, di macchinista e capo-treno capotreno la riduzione è di 6 punti parametrali. L’applicazione L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento non comporta l’esclusione l'esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento dall’utilizzazione dall'utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa, vestiario e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva dell'effettiva prestazione lavorativa nei termini previsti dal contratto collettivo nazionale (indennità di diaria e trasferta, di lavoro straordinario, festivo e notturno). E' abrogato il punto 9), lett. A), dell’artdell'art. 2 dell’accordo dell'accordo nazionale 27 novembre 2000, che rimane in vigore transitoriamente per i c.f.l. in corso, tenuto, comunque, conto di quanto previsto dalla clausola di salvaguardia.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Retribuzione. La retribuzione per gli assunti con contratto di inserimento è costituita dalla retribuzione tabellare, dall’ex indennità di contingenza, dal t.d.r., dall'indennità di turno di cui all'accordo nazionale 21 maggio 1981, lettera a), dalla indennità di mensa, dall'indennità domenicale, relativi ai parametri di seguito indicati. Al lavoratore assunto con contratto di inserimento, che vanta una adeguata esperienza lavorativa nel profilo professionale indicato nel progetto, inserimento sarà attribuito, per tutta la durata del relativo contratto, il parametro di accessoingresso per colui che vanta una adeguata esperienza lavorativa nel profilo professionale indicato nel progetto. Al lavoratore Per colui che non si trova nella condizione predetta sarà attribuito il parametro iniziale della figura professionale al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento, ridotto di 30 punti per le figure incluse nell’area professionale 1^; di 20 punti per le figure incluse nell’area professionale 2^; di 10 punti per le figure incluse nell’area professionale 3^ . Per le figure di operatore di esercizio, di macchinista e capo-treno la riduzione è di 6 punti parametrali. L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento non comporta l’esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento dall’utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa, vestiario e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa nei termini previsti dal contratto collettivo nazionale (indennità di diaria e trasferta, di lavoro straordinario, festivo e notturno). E’ abrogato il punto 9), lett. A), dell’art. 2 dell’accordo nazionale 27 novembre 2000, che rimane in vigore transitoriamente per i c.f.l. in corso, tenuto, comunque, conto di quanto previsto dalla clausola di salvaguardia.

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Samples: www.atv.verona.it

Retribuzione. A decorrere dal 1.7.1998 i seguenti elementi della retribuzione, previsti dal CCNL 2.3.1995: - minimo nazionale di stipendio base mensile; - indennità di contingenza come da Legge 26.2.1986, n. 38 e leggi o ac- cordi successivi; - E.D.R. di cui all’accordo interconfederale 31.7.1992; - decadono e sono sostituiti dal nuovo elemento retributivo denominato “minimo contrattuale conglobato” rispettivamente mensile o giornaliero o orario. Le entità di tale minimo contrattuale conglobato sono indicate nell’allegata tabella (All. n.1). La retribuzione degli impiegati agricoli è pertanto così composta: - minimo nazionale contrattuale conglobato; - minimo di stipendio integrativo; - aumenti periodici di anzianità. Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali la quota di re- tribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per gli assunti con contratto 26, mentre la quota di inserimento è costituita dalla retribuzione tabellare, dall’ex indennità oraria si ottiene dividendo l’importo mensile per 169. L’articolazione delle voci riguardanti i minimi di contingenza, dal t.d.r., dall'indennità di turno stipendio di cui all'accordo nazionale 21 maggio 1981al 3° comma dovrà essere effettuato attraverso l’indicazione dei minimi distinti per livello, lettera ain misura comprensiva di entrambe le voci (minimi nazionali contrattuali con- globati e minimi di stipendio integrativi). Il calcolo degli istituti economici contrattuali quali, dalla indennità di mensaad esempio, dall'indennità domenicale, relativi ai parametri di seguito indicati. Al lavoratore assunto con contratto di inserimento, che vanta una adeguata esperienza lavorativa nel profilo professionale indicato nel progetto, sarà attribuito, per tutta la durata del relativo contrattole mensilità aggiuntive, il parametro di accesso. Al lavoratore che non si trova nella condizione predetta sarà attribuito il parametro iniziale della figura professionale al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento, ridotto di 30 punti per le figure incluse nell’area professionale 1^; di 20 punti per le figure incluse nell’area professionale 2^; di 10 punti per le figure incluse nell’area professionale 3^ . Per le figure di operatore di esercizio, di macchinista e capo-treno la riduzione è di 6 punti parametrali. L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento non comporta l’esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento dall’utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa, vestiario e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa nei termini previsti dal contratto collettivo nazionale (indennità di diaria e trasferta, di lavoro straordinario, festivo ecc., si dovrà effettuare sugli elementi della retribuzione indicati al 3° comma del presente articolo. I minimi nazionali contrattuali conglobati sono quelli di cui alla tabella “Area impiegati e notturno). E’ abrogato il punto 9), lett. A), dell’art. 2 dell’accordo nazionale 27 novembre 2000, che rimane quadri” con le decorrenze in vigore transitoriamente per i c.f.l. in corso, tenuto, comunque, conto di quanto previsto dalla clausola di salvaguardiaessa indicate.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Retribuzione. La retribuzione per gli Al lavoratore deve essere riconosciuto un trattamento retributivo non inferiore, nonché un trattamento economico e normativo non meno favorevole, rispetto a quello spettante al dipendente dell’utilizzatore, di pari livello e mansione, relativamente: - all’importo della retribuzione; - all’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; - all’accesso ai servizi aziendali; - ai criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previste dal presente C.C.N.L.; - ai diritti sindacali previsti dall’art. 24 del D.Lgs. n. 276/2003. In conformità all’art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 276/2003, il trattamento retributivo così come disciplinato nel presente punto, non trova applicazione in relazione ai contratti di somministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati nell’ambito di specifici programmi di formazione, inserimento e riqualificazione professionale erogati a favore dei lavoratori svantaggiati, in concorso con Regioni, Province ed Enti Locali ai sensi e nei limiti di cui all’art. 13 del suddetto Decreto legislativo. Per i lavoratori assunti con contratto di inserimento è costituita dalla retribuzione tabellare, dall’ex indennità somministrazione di contingenza, dal t.d.r., dall'indennità di turno di cui all'accordo nazionale 21 maggio 1981, lettera a), dalla indennità di mensa, dall'indennità domenicale, relativi ai parametri di seguito indicati. Al lavoratore assunto con contratto di inserimento, che vanta una adeguata esperienza lavorativa nel profilo professionale indicato nel progetto, sarà attribuito, per tutta la durata del relativo contratto, il parametro di accesso. Al lavoratore che non si trova nella condizione predetta sarà attribuito il parametro iniziale della figura professionale al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento, ridotto di 30 punti lavoro - sia a tempo indeterminato sia determinato valgono nei loro confronti le stesse modalità stabilite per le figure incluse nell’area professionale 1^; equivalenti tipologie di 20 punti per le figure incluse nell’area professionale 2^; di 10 punti per le figure incluse nell’area professionale 3^ . Per le figure di operatore di esercizio, di macchinista e capo-treno la riduzione è di 6 punti parametrali. L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento non comporta l’esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento dall’utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa, vestiario e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con contratto rapporto di lavoro a tempo indeterminatodeterminato e non, nonché in atto in azienda. Il contratto di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa nei termini previsti dal contratto collettivo nazionale (indennità di diaria e trasferta, somministrazione di lavoro straordinarioa tempo determinato può essere prorogato, festivo senza alcuna maggiorazione retributiva: - per un massimo di quattro volte e notturno). E’ abrogato il punto 9)per una durata complessiva delle proroghe non superiore a 24 mesi; - in caso di sostituzione di lavoratori assenti, lett. A)per l’intera durata dell’evento che ha determinato tale sostituzione; - negli altri casi, dell’art. 2 dell’accordo nazionale 27 novembre 2000, permanendo le condizioni che rimane in vigore transitoriamente per i c.f.l. in corso, tenuto, comunque, conto di quanto previsto dalla clausola di salvaguardiahanno dato origine all’utilizzo del lavoratore.

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Samples: Contratto a Tempo Parziale

Retribuzione. La retribuzione degli addetti al telelavoro (reporters , redattori o altre figure professionali equivalenti), in relazione alla specificità dell’attività lavorativa, è basata su parametri e tempi massimi di consegna dei rapporti fissati per gli assunti con contratto le pratiche normali in quattro giorni lavorativi e per quelli urgenti (telegrafiche ed espressi), entro il primo giorno successivo a quello di inserimento è costituita dalla ricevimento della pratica, sempre allo scopo di garantire il servizio al cliente. 1.1 Base di calcolo della retribuzione tabellaree': A) la produttività media giornaliera dei 3 mesi precedenti quello in corso, dall’ex indennità calcolati in punti e riferita a tutto l'operativo Italia. Se nei trimestri successivi, tali indici di contingenzaproduttività' media dovessero variare in più o in meno rispetto alla media, dal t.d.r.all'interno di una percentuale del + o - 10%, dall'indennità la base di turno riferimento di produttività non subirà variazioni. B) la retribuzione base contrattuale riferita ad un III livello di cui all'accordo nazionale 21 maggio 1981, all'art. 107 esclusa lettera a), dalla indennità di mensa, dall'indennità domenicale, relativi ai parametri di seguito indicatie) e art.113 del CCNL 14/12/94 decorrenza 1/1/95. Al lavoratore assunto con contratto di inserimento, che vanta una adeguata esperienza lavorativa nel profilo professionale indicato nel progetto, sarà attribuito, per tutta Dividendo la durata del relativo contratto, il parametro di accesso. Al lavoratore che non si trova nella condizione predetta sarà attribuito il parametro iniziale della figura professionale al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento, ridotto di 30 punti per le figure incluse nell’area professionale 1^; di 20 punti per le figure incluse nell’area professionale 2^; di 10 punti per le figure incluse nell’area professionale 3^ . Per le figure di operatore di esercizio, di macchinista e capo-treno la riduzione è di 6 punti parametrali. L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito retribuzione giornaliera per i contratti punti di inserimento non comporta l’esclusione dei lavoratori con contratto produttività medi di inserimento dall’utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa, vestiario e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa nei termini previsti dal contratto collettivo nazionale (indennità di diaria e trasferta, di lavoro straordinario, festivo e notturno). E’ abrogato il punto 9), lett. cui alla lettera A), dell’artsi ottiene un valore unitario di retribuzione. 2 dell’accordo nazionale 27 novembre 2000La retribuzione percepita sarà dunque ottenuta calcolando il prodotto fra i punti di produttività effettivamente realizzati e il valore unitario della retribuzione. Vengono definite con un'apposita tabella allegata al presente accordo, che rimane in vigore transitoriamente le modalità' tecniche, gli esempi di calcolo e la percentuale sull'ammontare della retribuzione sopra indicata , dovuta al lavoratore a titolo di rimborso per i c.f.ll'uso di macchine locali, energia e accessori, nonché le maggiorazioni retributive da valere a titolo di indennità per lavoro festivo, permessi retribuiti, gratifica natalizia, quattordicesima mensilità'. in corsoIl trattamento di fine rapporto viene calcolato e accantonato secondo le disposizioni della L. 297/92, tenuto, comunque, conto di quanto previsto dalla clausola di salvaguardiasulle retribuzioni effettivamente percepite dagli addetti al Telelavoro.

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Samples: Accordo Telelavoro Dun & Bradstreet Kosmos Spa

Retribuzione. La retribuzione per gli assunti con contratto di inserimento Il trattamento giuridico ed economico è costituita dalla retribuzione tabellare, dall’ex indennità di contingenza, pari a quello previsto dal t.d.r., dall'indennità di turno di cui all'accordo nazionale 21 maggio 1981, lettera a), dalla indennità di mensa, dall'indennità domenicale, relativi ai parametri di seguito indicati. Al lavoratore assunto con contratto di inserimento, che vanta una adeguata esperienza lavorativa nel profilo professionale indicato nel progetto, sarà attribuito, per tutta la durata del relativo contratto, il parametro di accesso. Al lavoratore che non si trova nella condizione predetta sarà attribuito il parametro iniziale della figura professionale al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento, ridotto di 30 punti per le figure incluse nell’area professionale 1^; di 20 punti per le figure incluse nell’area professionale 2^; di 10 punti per le figure incluse nell’area professionale 3^ . Per le figure di operatore di esercizio, di macchinista e capo-treno la riduzione è di 6 punti parametrali. L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento non comporta l’esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento dall’utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa, vestiario e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con vigente contratto di lavoro a tempo indeterminatonazionale e decentrato dei dipendenti degli enti locali, nonché appartenenti alla categoria professionale D- D3 (posizione giuridica ed economica D3). La retribuzione annua, al lordo delle ritenute di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa legge previdenziali, assistenziali e fiscali, prevista dai vigenti Contratti Collettivi per la suddetta posizione è così composta: - stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo di tredicesima mensilità: euro 26.366,32; - indennità di comparto annua lorda: euro 622,80; - indennità di vigilanza annua lorda (in possesso dei requisiti e per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 5 L. 65/86): euro 1.110,84; oltre all' indennità di vacanza contrattuale come stabilito dalle disposizioni vigenti in materia. La suddetta retribuzione è integrata da: - retribuzione di posizione annua lorda: euro 12.500,00 (per tredici mensilità); - retribuzione di risultato fino al 25% della retribuzione di posizione, nei termini previsti dal contratto collettivo nazionale (indennità di diaria dalla normativa vigente, previa valutazione, da parte del Sindaco ,dei risultati conseguiti; oltre ad ogni altro eventuale emolumento se dovuto e trasferta, previsto dalle norme vigenti. Il trattamento economico sopra indicato sara’ automaticamente adeguato agli aumenti retributivi previsti dai futuri rinnovi contrattuali di lavoro straordinario, festivo e notturno)relativi al personale non dirigente del comparto delle Regioni – Autonomie locali. E’ abrogato Il pagamento dello stipendio mensile avverrà il punto 9), lett. A), dell’art. 2 dell’accordo nazionale 27 novembre 2000, che rimane in vigore transitoriamente di ogni mese secondo le modalità previste per i c.f.l. in corso, tenuto, comunque, conto il personale dipendente del Comune di quanto previsto dalla clausola di salvaguardiaComacchio.

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Samples: Contratto Individuale Di Lavoro Subordinato

Retribuzione. La retribuzione per gli assunti con contratto di inserimento è costituita dalla retribuzione tabellare, dall’ex dall'ex indennità di contingenza, dal t.d.r., dall'indennità di turno di cui all'accordo nazionale 21 maggio 1981, lettera lett. a), dalla indennità dall'indennità di mensa, dall'indennità domenicale, relativi ai parametri di seguito indicati. Al lavoratore assunto con contratto di inserimento, che vanta una adeguata esperienza lavorativa nel profilo professionale indicato nel progetto, inserimento sarà attribuito, per tutta la durata del relativo contratto, il parametro di accessoingresso per colui che vanta una adeguata esperienza lavorativa nel profilo professionale indicato nel progetto. Al lavoratore Per colui che non si trova nella condizione predetta sarà attribuito il parametro iniziale della figura professionale al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento, ridotto di 30 punti per le figure incluse nell’area nell'area professionale 1^; 1ª, di 20 punti per le figure incluse nell’area nell'area professionale 2^; 2ª, di 10 punti per le figure incluse nell’area nell'area professionale 3^ . 3ª. Per le figure di operatore di esercizio, di macchinista e capo-treno capotreno la riduzione è di 6 punti parametrali. L’applicazione L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento non comporta l’esclusione l'esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento dall’utilizzazione dall'utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa, vestiario e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché nonchè di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva dell'effettiva prestazione lavorativa nei termini previsti dal contratto collettivo nazionale (indennità di diaria e trasferta, di lavoro straordinario, festivo e notturno). E' abrogato il punto 9), lett. A), dell’artdell'art. 2 dell’accordo dell'accordo nazionale 27 novembre 2000, che rimane in vigore transitoriamente per i c.f.l. in corso, tenuto, comunque, conto di quanto previsto dalla clausola di salvaguardia.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Retribuzione. La retribuzione per gli assunti con contratto di inserimento è costituita dalla retribuzione tabellare, dall’ex indennità di contingenza, dal t.d.r., dall'indennità di turno Art. 39 (Aumenti retributivi) A conguaglio della somma di cui all'accordo nazionale 21 maggio 1981al verbale di incontro del 26 aprile 2013 e a copertura del periodo dal 1° gennaio 2012 e fino al 30 ottobre 2015, lettera a), dalla indennità di mensa, dall'indennità domenicale, relativi ai parametri di seguito indicati. Al lavoratore assunto con contratto di inserimento, che vanta una adeguata esperienza lavorativa nel profilo professionale indicato nel progetto, sarà attribuito, per tutta la durata del relativo contratto, il parametro di accesso. Al lavoratore che non si trova nella condizione predetta sarà attribuito il parametro iniziale della figura professionale al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento, ridotto di 30 punti per le figure incluse nell’area professionale 1^; di 20 punti per le figure incluse nell’area professionale 2^; di 10 punti per le figure incluse nell’area professionale 3^ . Per le figure di operatore di esercizio, di macchinista e capo-treno la riduzione è di 6 punti parametrali. L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento non comporta l’esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento dall’utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa, vestiario e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà erogato un importo forfettario di € 600 al parametro 175, riparametrato secondo la scala parametrale vigente (100­250) e senza nessun effetto di trascinamento. La predetta somma è corrisposta in due tranches dell'importo di € 400 la prima e € 200 la seconda, da erogarsi rispettivamente con contratto le retribuzioni del mese di gennaio e aprile 2016 e da rapportarsi ai mesi di effettiva prestazione, considerando mese intero la frazione superiore ai 15 giorni. L'importo medesimo va riproporzionato nel caso di prestazioni di lavoro a tempo indeterminatoparziale, è comprensivo dell'I.v.c., nonché dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di tutte le maggiorazioni connesse legge, e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e in forza alla data di stipula del presente accordo il periodo di riferimento è rappresentato dalla durata del vigente rapporto ivi comprese eventuali proroghe. Il valore della retribuzione tabellare, riferita al parametro 175 da riparametrare secondo la scala parametrale vigente (100­250) è incrementato di € 100,00 alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa nei termini previsti dal contratto collettivo nazionale (indennità seguenti decorrenze: ­ con la retribuzione relativa al mese di diaria e trasfertanovembre 2015: 35,00 euro; ­ con la retribuzione relativa al mese di luglio 2016: 35,00 euro; ­ con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2017: 30,00 euro. Per effetto degli aumenti di cui al presente articolo, di sono soggetti a rivalutazione esclusivamente i seguenti istituti nazionali: lavoro straordinario, festivo e notturno), diaria ridotta e t.f.r. E’ abrogato Ogni altro compenso, indennità, maggiorazione, ecc. definito a livello nazionale, nonché ogni altro elemento economico definito a livello aziendale, ancorché espressi in percentuale, restano confermati in cifra fissa con il punto 9), lett. A), dell’art. 2 dell’accordo nazionale 27 novembre 2000, che rimane in vigore transitoriamente per i c.f.l. in corso, tenuto, comunque, conto riproporzionamento della percentuale medesima sulla relativa base di quanto previsto dalla clausola di salvaguardiacalcolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro