Responsabilità della Banca per Operazioni di Pagamento non autorizzate Clausole campione

Responsabilità della Banca per Operazioni di Pagamento non autorizzate. Il Titolare ha diritto che l’Emittente, immediatamente, e in ogni caso entro la fine della Giornata Operativa successiva a quella in cui ha ricevuto la comunicazione - nei termini indicati al pre- cedente art. 5 - del Titolare, rimborsi l’importo dell’Operazione di Pagamento non autorizzata, riportando il saldo della Carta nello stato in cui si sarebbe trovato se l’Operazione di Pagamen- to non fosse stata eseguita e assicurando che la data valuta dell’accredito non sia successiva a quella dell’addebito dell’importo. Il Titolare non ha diritto al rimborso di un’Operazione di Pa- gamento non autorizzata: (i) se non ha effettuato la comunicazione di cui al precedente art. 5 nei termini ivi previsti; e (ii) qualora non abbia adempiuto a quanto previsto dall’art. 7. L’Emittente, se ritiene che l’Operazione di Pagamento contestata sia stata correttamente autorizzata, deve fornire al Titolare la prova della corretta autorizzazione dell’Operazione contestata. L’Emittente, se ha il motivato sospetto che il Titolare abbia agito fraudolentemen- te, può sospendere le operazioni di rimborso previste dal precedente paragrafo dandone immediata comunicazione alla Banca d’Italia. Il Titolare prende atto che l’Emittente, anche se ha effettuato il rimborso previsto dal Decreto, può provare – in un momento successivo – che l’Operazione di Pagamento contestata era stata debitamente autorizzata dal Titolare. In tal caso, il Titolare ha l’obbligo di restituire senza indugio all’Emittente qualsiasi importo rimbor- sato dall’Emittente in relazione all’Operazione di Pagamento contestata. Qualora il Titolare neghi di aver autorizzato un’Operazione di Pagamento eseguita, l’Emit- tente si riserva di svolgere le opportune verifiche circa l’effettiva autorizzazione da parte del Titolare dell’Operazione di Pagamento e circa l’adempimento da parte del Titolare degli obblighi di cui al successivo art. 7.
Responsabilità della Banca per Operazioni di Pagamento non autorizzate. 1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 15, nel caso in cui un’Operazione di pagamento non sia stata autorizzata, la Banca rimborsa al Pagatore immediatamente l’importo dell’operazione medesima e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell’operazione o riceve una comunicazione in merito. Ove per l’esecuzione dell’operazione sia stato addebitato il Conto di pagamento, la Banca riporta il Conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l’Operazione di pagamento non avesse avuto luogo, assicurando che la data valuta dell’accredito non sia successiva a quella dell’addebito dell’importo. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso dandone immediata comunicazione scritta alla Banca d’Italia.
Responsabilità della Banca per Operazioni di Pagamento non autorizzate. 1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 13, nel caso in cui sia stata eseguita un’Operazione di pagamento non autorizzata, la Banca rimborsa al Cliente Pagatore l’importo dell’operazione medesi ma immediatamente ed in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell’operazione o riceve una comunicazione in merito del Cliente. Entro 48 ore dalla comunicazione relativa all’operazione non autorizzata, il Cliente deve trasmettere alla Banca copia della denuncia alle Autorità competenti. Fat- to salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, resta inteso che la richiesta di rimborso si intende perfezionata al ricevimento da parte del la Banca della denuncia sporta dal Cliente. Se per l’esecuzione dell’Operazione di pagamento è stato addebitato il Conto di pagamento, la Banca riporta il Conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l’Operazione di pagamento non avesse avuto luogo, assicurando che la data valuta dell’accredito non sia successiva a quella dell’addebito dell’importo.
Responsabilità della Banca per Operazioni di Pagamento non autorizzate. Il Cliente ha diritto che la Banca, senza indugio, rimborsi l’importo dell’Operazione di Pagamento non autorizzata, ai sensi del precedente art. 4 di questa Sezione 3, riportando il Conto Corrente nello stato in cui si sarebbe trovato se l’Operazione di Pagamento non fosse stata eseguita. Il Cliente non ha diritto al rimborso di un’Operazione di Pagamento non autorizzata: (i) se non ha effettuato la comunicazione di cui al precedente art. 9 nei termini ivi previsti; e (ii) nelle ipotesi di sua responsabilità previste dal successivo art. 13.
Responsabilità della Banca per Operazioni di Pagamento non autorizzate. L’Azienda ha diritto che l’Emittente, immediatamente, e in ogni caso entro la fine della Giornata Operativa successiva a quella in cui ha ricevuto la comunicazione - nei termini indicati al precedente art. 5 – dell’Azienda o del Titolare, rimborsi l’importo dell’Operazione di Pagamento non autorizzata, riportando il saldo della Carta nello
Responsabilità della Banca per Operazioni di Pagamento non autorizzate. Il Titolare ha diritto che la Banca, immediatamente, e in ogni caso entro la fine della Giornata Operativa successiva a quella in cui ha ricevuto la comunicazione del Titolare, rimborsi l’importo dell’Operazione di Pagamento non autorizzata, ai sensi del precedente art. 3 di questa Sezione II, riportando il Conto di Pagamento nello stato in cui si sarebbe trovato se l’Operazione di Pagamento non fosse stata eseguita e assicurando che la Data Valuta dell’accredito non sia successiva a quella dell’addebito dell’importo. Il Titolare non ha diritto al rimborso di un’Operazione di Pagamento non autorizzata:

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

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  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

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  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: