Common use of Responsabilità civile verso prestatori di lavoro Clause in Contracts

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, entro i limiti del Massimale, di quanto egli sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, in qualità di datore di lavoro: - ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e dell’art. 13 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n° 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti Decreti ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione; - ai sensi del Codice Civile per i danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n° 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente paragrafo per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124. L’Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n° 222. L’Assicurazione è operante a condizione che, al momento del Sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge per i prestatori di lavoro. Ai fini della presente garanzia sono equiparati ai prestatori di lavoro dipendenti dell’Assicurato i titolari ed i dipendenti di altre aziende agricole, purché in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge, che, in via occasionale o secondo la previsione dell’art. 2139 C.C., prestino la loro opera, anche manuale, nell’azienda dell’Assicurato e per conto dello stesso.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Contro I Danni Dell’azienda Agricola, Contratto Di Assicurazione Contro I Danni Dell’azienda Agricola

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, entro i limiti del Massimale, di quanto egli sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, in qualità di datore di lavoro: - ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e dell’art. 13 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n° 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti Decreti ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione; - ai sensi del Codice Civile per i danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n° 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente paragrafo pa- ragrafo per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124. L’Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n° 222. L’Assicurazione è operante a condizione che, al momento del Sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli L’Assicurazione è operante obblighi dell’assicurazione di legge per i prestatori di lavoro. Ai fini della presente garanzia sono equiparati ai prestatori di lavoro dipendenti dell’Assicurato i titolari ed i dipendenti di altre aziende agricoledisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, purché in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge, che, in via occasionale o secondo la previsione dell’art. 2139 C.C., prestino la loro opera, anche manuale, nell’azienda dell’Assicurato e per conto dello stessoda parte dei rappresentanti legali dell’Assicurato.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Contro I Danni Dell’azienda Agricola

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, entro i limiti del Massimale, di quanto egli sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, in qualità di datore di lavoro: - ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e dell’art. 13 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n° 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti Decreti ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione; - ai sensi del Codice Civile per i danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n° 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente paragrafo per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità invali- dità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124. L’Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n° 222. L’Assicurazione è operante a condizione che, al momento del Sinistro, l’Assicurato sia in L’Assicurazione è operante regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge per i prestatori di lavoro. purché in regola con gli obblighi Ai fini della presente garanzia sono equiparati ai prestatori di lavoro dipendenti dell’Assicurato dell’Assi- curato i titolari ed i dipendenti di altre aziende agricole, purché in regola con gli obblighi dell’assicurazione di leggetanti legali dell’Assicurato. dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, che, in via occasionale o secondo la previsione dell’art. 2139 C.C., prestino la loro opera, anche manuale, nell’azienda dell’Assicurato e per conto dello stesso.da parte dei rappresen-

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