Interruzione d’esercizio Clausole campione

Interruzione d’esercizio. 1. Per interruzione d’esercizio s’intende l’interruzione totale o parziale dell’esercizio assicurato a seguito di un danno materiale.
Interruzione d’esercizio. 3.5.1 Garanzie secondo le Condizioni generali di assicurazione contro l’interruzione di esercizio a seguito di incendio (AFBUB) e le Condizioni supplementari di assicurazione contro l’interruzione di esercizio a seguito di incendio di imprese industriali, commerciali e di altre aziende.
Interruzione d’esercizio. (forma a percentuale) Si assicurano i danni d’interruzione di esercizio conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, nella limitazione percentuale stabilita per ogni partita. In caso di sinistro l’indennizzo per l’assicurazione dei danni d’interruzione di esercizio verrà calcolato - partita per partita – applicando all’importo dell’indennizzo la percentuale stabilita indicata in polizza. La condizione non è operante per sinistri indennizzabili ai sensi delle condizioni aggiuntive: - merci in refrigerazione; - danni elettrici; - qualora operanti. Spese di rimozione e ricollocamento UnipolSai rimborsa, nei limiti della somma assicurata e senza l’applicazione dell’Assicurazione parziale - delle Condizioni Generali di Assicurazione, le pese di rimozione e ricollocamento delle cose mobili assicurate, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza. Spese di ricostruzione di cose particolari Fino alla concorrenza del massimale convenuto con specifica partita, le spese di riparazione o di ricostruzione dei “modelli” e degli “stampi” o le spese per le operazioni di rifacimento di archivi, documenti, registri, disegni e materiale meccanografico assicurati, che risultino distrutti o danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza. UnipolSai indennizza il solo costo di riparazione o di ricostruzione o di rifacimento, ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose assicurate, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico. L’indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro. Agli effetti della presente garanzia non vale quanto disposto dall’Assicurazione Parziale delle Condizioni Generali di Assicurazione. Intasamento gronde e pluviali UnipolSai indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve. Restano in ogni caso esclusi dall’indennizzo i danni conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione o pulizia. Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l’intasamento di gronde e pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale. La garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 5.000,00 per sinistro.
Interruzione d’esercizio. (forma a percentuale) A parziale deroga dell’Art. 12 punto I lett. l) delle Condizioni Generali di Assicurazione, si assicurano i danni d’interruzione di esercizio conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, nella limitazione percentuale stabilita per ogni partita. In caso di sinistro l’indennizzo per l’assicurazione dei danni d’interruzione di esercizio verrà calcolato - partita per partita - applicando all’importo dell’indennizzo la percentuale stabilita indicata in polizza. La condizione non è operante per sinistri indennizzabili ai sensi delle condizioni aggiuntive: • merci in refrigerazione; • xxxxx xxxxxxxxx; • qualora operanti.
Interruzione d’esercizio. Vengono compresi i danni da interruzione d’esercizio conseguenti a danni indennizzabili secondo le garanzie di polizza.

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  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

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  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).