Common use of Responsabilità Civile personale dei dipendenti Clause in Contracts

Responsabilità Civile personale dei dipendenti. La garanzia copre la Responsabilità personale di tutti i dipendenti in genere di ogni ordine e grado dell’assicurato per danni arrecati a terzi e ad altri dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, S’intende altresì compresa la responsabilità civile personale a loro incombente ai sensi del Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in qualità: • quella di "responsabile del servizio di protezione e prevenzione per la sicurezza", • quella di “responsabile dei lavori”, di “coordinatore della progettazione dei lavori”, di “coordinatore per l’esecuzione dei lavori” La garanzia comprende, altresì, la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui il Contraente si avvale, per danni involontariamente cagionati a terzi ed a tutti i dipendenti, nello svolgimento delle mansioni prestate per conto dell’Ente. Si intendono parificati ai danni da lesione personale o morte i danni cagionati alla persona, purché economicamente quantificabili e riconoscibili ai sensi di legge, anche se non abbiano determinato lesioni fisicamente constatabili ed ancorché derivanti da inosservanza del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Legge sulla Privacy” e ss.mm.ii. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.

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Samples: www.izslt.it, Assicurazione Di Responsabilita’ Civile Verso Prestatori Di Lavoro ........................................................................................

Responsabilità Civile personale dei dipendenti. La garanzia copre la Responsabilità personale di tutti i dipendenti in genere di ogni ordine e grado dell’assicurato per danni arrecati a terzi e ad altri dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, S’intende altresì compresa la responsabilità civile personale a loro incombente ai sensi del Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in qualità: • quella di "responsabile del servizio di protezione e prevenzione per la sicurezza", • quella di “responsabile dei lavori”, di “coordinatore della progettazione dei lavori”, di “coordinatore per l’esecuzione dei lavori” La garanzia comprende, altresì, la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui il Contraente si avvale, per danni involontariamente cagionati a terzi ed a tutti i dipendenti, nello svolgimento delle mansioni prestate per conto dell’Ente. Si intendono parificati ai danni da lesione personale o morte i danni cagionati alla persona, purché economicamente quantificabili e riconoscibili ai sensi di legge, anche se non abbiano determinato lesioni fisicamente constatabili ed ancorché derivanti da inosservanza del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Legge sulla Privacy” e ss.mm.ii. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella. L’assicurazione vale anche per òla responsabilità civile personale degli Amministratori e Consiglieri, nonché delle persone di cui vengono legittimamente delegate, in nome e per conto dell’Azienda, funzioni di rappresentanza per danni involontariamente cagionat a, nello svolgimento delle loro attività, limitatamente ai danni da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Responsabilita’ Civile Terzi E Prestatori D’opera

Responsabilità Civile personale dei dipendenti. La garanzia copre la Responsabilità personale di tutti i dipendenti in genere di ogni ordine e grado dell’assicurato dell’Assicurato per danni arrecati a terzi e ad altri dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, S’intende altresì compresa la responsabilità civile personale a loro incombente ai sensi del Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in qualitàcompresa: • quella di "responsabile del servizio di protezione e prevenzione per la sicurezza", • quella di “responsabile dei lavori”, di “coordinatore della progettazione dei lavori”, di “coordinatore per l’esecuzione dei lavori” La garanzia comprende, altresì, per la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui il Contraente si avvale, a loro incombente ai sensi del Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii. È altresì compresa la responsabilità civile personale per i danni involontariamente cagionati a terzi ed conseguenti a tutti violazione della Legge 196/03 e ss. mm. ii. in materia di trattamento e protezione dei dati personali. Tutto quanto sopra entro i dipendentilimiti del massimale convenuto in Polizza per sinistro, nello svolgimento il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità delle mansioni prestate per conto dell’Ente. Si intendono parificati ai danni da lesione personale persone summenzionate con l'Assicurato o morte i danni cagionati alla persona, purché economicamente quantificabili e riconoscibili ai sensi fra di legge, anche se non abbiano determinato lesioni fisicamente constatabili ed ancorché derivanti da inosservanza del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Legge sulla Privacy” e ss.mm.ii. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabellaloro.

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Samples: Polizza Della Responsabilità Civile Verso Terzi E Verso Prestatori D’opera (Rct/O)