Common use of Requisiti di capacità tecnica Clause in Contracts

Requisiti di capacità tecnica. a) elenco dei principali servizi effettuati nel settore oggetto dell’appalto (si veda l’art. 6 del presente Disciplinare) negli anni 2014-2015-2016 con l’indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o privati. Gli importi descritti nell’elenco (nel loro complesso in caso di imprese raggruppate o consorziate esecutrici) dovranno corrispondere almeno ai medesimi indicati nell’All. 1 come fatturato specifico dai concorrenti. La stazione appaltante ha la facoltà di chiedere ulteriore documentazione anche in riferimento alla struttura dell’operatore economico (es. Statuto, etc,) al fine di operare la verifica di cui sopra. Ai sensi del Comunicato del Presidente dell’ANAC del 4 maggio 2016, fino all’attivazione della nuova Banca Dati gestita del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 81, commi 1 e 2 del Codice dei contratti), nel regime transitorio, in conformità all’art. 81 del Codice del contratti, prevede l’utilizzo del sistema AVCPass in conformità alle prescrizioni contenute della Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Fino al nuovo sistema di verifica dei requisiti, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass. Secondo la Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, i requisiti dovranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione (o altra documentazione prevista dalla Stazione appaltante sempre in considerazione della Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016) I Requisiti generali: attraverso la documentazione di cui all’art. 5, comma 1 lett. a, b, c, d, e, f[1] della Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. I requisiti di carattere economico finanziario e tecnico professionale saranno comprovatiattraverso la seguente documentazione: - Bilanci delle società per il periodo considerato dal presente disciplinare; - Certificazioni di sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 relative al settore EA28 forniti da Accredia; - certificati attestanti l’avvenuta esecuzione di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici cui si applica, in via transitoria, la previsione dell’art. 9, comma 2 della Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell’art. 9, comma 2 della Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016: “In via transitoria, i certificati attestanti l’avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici indicati all’articolo 6, comma 3, lett. c) della presente delibera, sono inseriti nel sistema dagli OE. In mancanza di detti certificati, gli OE possono inserire nel sistema le fatture relative alla suddetta avvenuta esecuzione indicando, nei casi previsti dalla normativa, il CIG del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso. Resta ferma per la Stazione Appaltante/ente aggiudicatore la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte dagli OE”. Per i servizi prestati a favore di committenti privati: - originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto. La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente documentazione ed alla positiva valutazione della campionatura (infra art. 12): • L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice dei contratti, per la garanzia provvisoria. La mancata costituzione della “garanzia definitiva” determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice dei contratti. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia sopra menzionata è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva [1]Fino all’attivazione del nuovo sistema di verifica dei requisiti previsto dal D. Lgs. n. 50/2016, la documentazione antimafia verrà richiesta attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale unica Antimafia. deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, di documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La garanzia potrà essere ridotta nei modi e nelle modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. • comunicazione prevista dall’art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136; • presentazione della documentazione relativa alle verifiche dei CAM; • presentazione della campionatura. In caso di mancata presentazione della documentazione e/o della campionatura di cui sopra, o nel caso di presentazione oltre il termine specificato dalla Stazione appaltante, l’Amministrazione revocherà l’affidamento a favore dell’Impresa concorrente che risulti successivamente classificata nella graduatoria finale. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Requisiti di capacità tecnica. a) elenco dei principali servizi effettuati nel settore oggetto dell’appalto (Di aver, nell’ultimo quinquennio 2016/2017/2018/2019/2020, effettuato una fornitura di autobus di linea anche usati di importo minimo pari all’importo derivante dal prodotto del valore a base d’asta per ogni autobus offerto e il numero degli autobus offerti per il lotto per il quale si veda l’art. 6 del presente Disciplinare) negli anni 2014-2015-2016 intende partecipare, intendendosi, con l’indicazione dei rispettivi importiriferimento ai concorrenti che svolgono attività di gestione di linee di trasporto pubblico, date e destinatari pubblici o privati. Gli importi descritti nell’elenco (nel loro complesso in caso equivalente alla fornitura anche l’acquisto di imprese raggruppate o consorziate esecutrici) dovranno corrispondere almeno ai medesimi indicati nell’All. 1 come fatturato specifico dai concorrentiautobus di linea per il medesimo importo. La stazione appaltante ha la facoltà di chiedere ulteriore documentazione anche in riferimento alla struttura dell’operatore economico (es. Statutocomprova del requisito, etc,) al fine di operare la verifica di cui sopra. Ai sensi del Comunicato del Presidente dell’ANAC del 4 maggio 2016, fino all’attivazione della nuova Banca Dati gestita del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 81, commi 1 e 2 del Codice dei contratti), nel regime transitorio, in conformità all’art. 81 del Codice del contratti, prevede l’utilizzo del sistema AVCPass in conformità alle prescrizioni contenute della Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Fino al nuovo sistema di verifica dei requisiti, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass. Secondo la Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, i requisiti dovranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione (o altra documentazione prevista dalla Stazione appaltante sempre in considerazione della Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016) I Requisiti generali: attraverso la documentazione è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 586 e all’allegato XVII, comma 1 lettparte II, del Codice. a, b, c, d, e, f[1] della Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. I requisiti In caso di carattere economico finanziario e tecnico professionale saranno comprovatiattraverso la seguente documentazione: - Bilanci delle società per il periodo considerato dal presente disciplinare; - Certificazioni di sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 relative al settore EA28 forniti da Accredia; - certificati attestanti l’avvenuta esecuzione di servizi prestati forniture prestate a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici cui si applica, in via transitoria, la previsione dell’art. 9, comma 2 della Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell’art. 9, comma 2 della Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016mediante una delle seguenti modalità: “In via transitoria, i - originale o copia conforme dei certificati attestanti l’avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici indicati all’articolo 6, comma 3, lett. c) della presente delibera, sono inseriti nel sistema dagli OE. In mancanza di detti certificati, gli OE possono inserire nel sistema le fatture relative alla suddetta avvenuta esecuzione indicando, nei casi previsti dalla normativa, il CIG del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso. Resta ferma per la Stazione Appaltanterilasciati dall’amministrazione/ente aggiudicatore la facoltà contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte dagli OE”. Per i servizi prestati esecuzione; In caso di forniture prestate a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: - originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto. La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente documentazione ed alla positiva valutazione della campionatura (infra art. 12): • L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanziacertificati rilasciati dal committente privato, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93l’indicazione dell’oggetto, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto dell’importo e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento periodo di esecuzione; Nell’ipotesi di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario, già costituito o da costituirsi o di Aggregazione di Imprese di Rete, o di GEIE, si precisa che: Il requisito richiesto al punto 7.1 deve essere posseduto e dichiarato da ciascuna delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque imprese raggruppata/raggruppande o consorziate/consorziande o aggregazione di imprese che eseguono la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatorefornitura. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia Il requisito di cui al presente articolo punto 7.2 deve essere posseduto dalla mandataria nella misura del 60% del requisito richiesto mentre ciascuna impresa mandante deve essere in possesso di almeno il 20% del requisito richiesto, fermo restante il possesso del 100% del requisito da parte del raggruppamento. Nel caso di aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti Nel caso di consorzi di cui all’art.45, comma 2 lett. b), c) del Codice i requisiti richiesti devono essere posseduti dal consorzio. Per quanto non previsto, ai RTI ed ai Consorzi si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice dei contrattinorme contenute a riguardo nel D.Lgs. 50/2016 nonché le norme vigenti in materia, per la garanzia provvisoria. La mancata costituzione della “garanzia definitiva” determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice dei contratti. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia sopra menzionata è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva [1]Fino all’attivazione del nuovo sistema di verifica dei requisiti previsto dal D. Lgs. n. 50/2016, la documentazione antimafia verrà richiesta attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale unica Antimafia. deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, di documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La garanzia potrà essere ridotta nei modi e nelle modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. • comunicazione prevista dall’art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136; • presentazione della documentazione relativa alle verifiche dei CAM; • presentazione della campionatura. In caso di mancata presentazione della documentazione e/o della campionatura di cui sopra, o nel caso di presentazione oltre il termine specificato dalla Stazione appaltante, l’Amministrazione revocherà l’affidamento a favore dell’Impresa concorrente che risulti successivamente classificata nella graduatoria finale. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscaliquanto compatibili.

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Samples: airmobilita.pdt.applicazioni.trecentosoftware.it

Requisiti di capacità tecnica. a) elenco dei principali servizi effettuati nel settore oggetto dell’appalto (si veda l’art. 6 del presente Disciplinare) negli anni 2013-2014-2015-2016 2015 con l’indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o privati. Gli importi descritti nell’elenco (nel loro complesso in caso di imprese raggruppate o consorziate esecutrici) dovranno corrispondere almeno ai medesimi indicati nell’All. 1 come fatturato specifico dai concorrenti. La stazione appaltante ha la facoltà di chiedere ulteriore documentazione anche in riferimento alla struttura dell’operatore economico (es. Statuto, etc,) al fine di operare la verifica di cui sopra. Ai sensi del Comunicato del Presidente dell’ANAC del 4 maggio 2016, fino all’attivazione della nuova Banca Dati gestita del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 81, commi 1 e 2 del Codice dei contratti), nel regime transitorio, in conformità all’art. 81 del Codice del contratti, prevede l’utilizzo del sistema AVCPass in conformità alle prescrizioni contenute della Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Fino al nuovo sistema di verifica dei requisiti, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass. Secondo la Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, i requisiti dovranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione (o altra documentazione prevista dalla Stazione appaltante sempre in considerazione della Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016) I Requisiti generali: attraverso la documentazione di cui all’art. 5, comma 1 lett. a, b, c, d, e, f[1] f14 della Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. I requisiti di carattere economico finanziario e tecnico professionale saranno comprovatiattraverso comprovati attraverso la seguente documentazione: - Bilanci delle società per il periodo considerato dal presente disciplinare; - Certificazioni di sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 relative al settore EA28 forniti da Accredia; - certificati attestanti l’avvenuta esecuzione di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici cui si applica, in via transitoria, la previsione dell’art. 9, comma 2 della Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi ; La stazioni appaltanti esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 9, comma 2 della Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016: “In via transitoria, i certificati attestanti l’avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici indicati all’articolo 6, comma 3, lett. c) della presente delibera, sono inseriti nel sistema dagli OE. In mancanza di detti certificati, gli OE possono inserire nel sistema le fatture relative alla suddetta avvenuta esecuzione indicando, nei casi previsti dalla normativa, il CIG del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso. Resta ferma per la Stazione Appaltante/ente aggiudicatore la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte dagli OE”. Per i servizi prestati a favore di committenti privati: - originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto. La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente documentazione ed alla positiva valutazione della campionatura (infra art. 12): • L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice dei contratti, per la garanzia provvisoria. La mancata costituzione della “garanzia definitiva” determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice dei contratti. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia sopra menzionata è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva [1]Fino all’attivazione del nuovo sistema di verifica dei requisiti previsto dal D. Lgs. n. 50/2016, la documentazione antimafia verrà richiesta attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale unica Antimafia. deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, di documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La garanzia potrà essere ridotta nei modi e nelle modalità previste dall’art. 103 80 del D. Lgslgs. n. 50/2016 e smi. • comunicazione prevista dall’art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136; • presentazione della documentazione relativa alle verifiche dei CAM; • presentazione della campionatura. In caso di mancata presentazione della documentazione e/o della campionatura di cui sopra, o nel caso di presentazione oltre il termine specificato dalla Stazione appaltante, l’Amministrazione revocherà l’affidamento a favore dell’Impresa concorrente che risulti successivamente classificata nella graduatoria finale. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali.

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Samples: www.laziodisu.it

Requisiti di capacità tecnica. a) elenco dei principali servizi effettuati nel settore oggetto dell’appalto (si veda l’art. 6 del presente DisciplinareosigYgHeGtDt oO·dDeUDlWiscli pli’n aar e) p pGaHlOt negli anni 2013-2014-2015-2016 2015 con l’indicazione dei rispettivi importil’indiecttivai izmpioroti, date ndaete e destinatari pubblici o ddesteinaitari prubiblsicipo privati. Gli importi descritti nell’elenco (nel loro complesso in caso di imprese raggruppate o consorziate esecutrici) dovranno corrispondere almeno ai medesimi indicati nell’All. 1 come fatturato specifico dai concorrenti. La stazione appaltante ha la facoltà di chiedere ulteriore documentazione anche in riferimento alla struttura dell’operatore economico (esdell’operato. StatutoSrtateuto, etceetc,c) al fine di operare la verifica di aol finneodimopiercareola ve(rifeicasdi cui sopra. Ai sensi del Comunicato del Presidente dell’ANAC del 4 maggio 2016, fino all’attivazione della nuova Banca Dati gestita de del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 81, commi 1 e 2 del Codice dei contratti), nel regime transitorio, in conformità all’art. 81 del Codice del contrattiall’arti., prevede l’utilizzo del sistema AVCPass in conformità alle prescrizioni contenute 8p1redveeldeCold’iucteildiezlzocodnetlrastitstema AVCP della Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Fino al nuovo sistema di verifica dei requisiti, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass. Secondo la Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, i requisiti dovranno essere comprovati attraverso la seguente febbra documentazione (o altra documentazione prevista dalla Stazione appaltante sempre in considerazione della Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016) I Requisiti generali: attraverso la documentazione di cui all’art. 5, comma 1 lett. a, b, c, d, e, f[1] della Deliberazione dell’ANAC documentazion1e3 dedlilacuDielailble’rarzti.on n. 157 del 17 febbraio 2016. I requisiti di carattere economico finanziario e tecnico professionale saranno comprovatiattraverso comprovati attraverso la seguente documentazione: - Bilanci delle società per il periodo considerato dal presente disciplinare; - Certificazioni di sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 relative al settore EA28 forniti da Accredia; - certificati attestanti l’avvenuta esecuzione di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici cui si applicadiin vsia erviz transitoria,t. 9l, in via transitoria, la previsione dell’art. 9, comma 2 della Deliberazione dell’ANAC coammpa 2rdeellavDiesliiobneradzeiloln’eardell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell’art. 91 La stazioni appaltanti esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, comma 2 della Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016: “In via transitoria, i certificati attestanti l’avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici indicati all’articolo 6, comma 3, lett. c) della presente delibera, sono inseriti nel sistema dagli OE. In mancanza di detti certificati, gli OE possono inserire nel sistema le fatture relative alla suddetta avvenuta esecuzione indicando, nei casi previsti dalla normativa, il CIG del contratto cui qualora risulti che lo stesso si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso. Resta ferma per la Stazione Appaltante/ente aggiudicatore la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte dagli OE”. Per i servizi prestati a favore di committenti privati: - originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto. La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente documentazione ed alla positiva valutazione della campionatura (infra art. 12): • L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice dei contratti, per la garanzia provvisoria. La mancata costituzione della “garanzia definitiva” determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice dei contratti. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giornitrova, a semplice richiesta scritta causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della stazione appaltanteprocedura, in una 13 Fino all’attivazione dueisliti prenvisutoodavl Do. La garanzia sopra menzionata è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzioneLgss. in. s50t/2e016m, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva [1]Fino all’attivazione del nuovo sistema di verifica dei requisiti previsto dal D. Lgs. n. 50/2016, la documentazione antimafia verrà richiesta laa docdumientavzioeneranitimfaifiacvearrà ridcheiesita attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale unica Antimafia. deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, di documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La garanzia potrà essere ridotta nei modi e nelle modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. • comunicazione prevista dall’art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136; • presentazione della documentazione relativa alle verifiche dei CAM; • presentazione della campionatura. In caso di mancata presentazione della documentazione e/o della campionatura di cui sopra, o nel caso di presentazione oltre il termine specificato dalla Stazione appaltante, l’Amministrazione revocherà l’affidamento a favore dell’Impresa concorrente che risulti successivamente classificata nella graduatoria finale. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali.req

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Requisiti di capacità tecnica. aGli operatori economici devono dimostrare di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per la gestione dell’impianto sportivo in oggetto, con adeguati standard di qualità. In particolare: - devono aver positivamente svolto (senza contestazioni né interruzioni per cause legate ad incapacità o a cattiva gestione) elenco dei principali servizi effettuati nel settore oggetto dell’appalto (si veda l’art. 6 per almeno 3 anni anche non consecutivi nell’ultimo quinquennio antecedente la data del presente Disciplinare) negli anni 2014-2015-2016 con l’indicazione dei rispettivi importibando, date e destinatari servizi equivalenti a quello oggetto della gara a favore di Enti pubblici o privati. Gli importi descritti nell’elenco (nel loro complesso in caso di imprese raggruppate o consorziate esecutrici) dovranno corrispondere almeno ai medesimi indicati nell’All. 1 come fatturato specifico dai concorrenti. La stazione appaltante ha la facoltà di chiedere ulteriore documentazione anche in riferimento alla struttura dell’operatore economico (es. Statuto, etc,) al fine di operare la verifica di cui sopra. Ai sensi del Comunicato del Presidente dell’ANAC del 4 maggio 2016, fino all’attivazione della nuova Banca Dati gestita del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 81, commi 1 e 2 del Codice dei contratti), nel regime transitorio, in conformità all’art. 81 del Codice del contratti, prevede l’utilizzo del sistema AVCPass in conformità alle prescrizioni contenute della Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Fino al nuovo sistema di verifica dei requisiti, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass. Secondo la Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, i requisiti dovranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione (o altra documentazione prevista dalla Stazione appaltante sempre in considerazione della Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016) I Requisiti generali: attraverso la documentazione di cui all’art. 5, comma 1 lett. a, b, c, d, e, f[1] della Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. I requisiti di carattere economico finanziario e tecnico professionale saranno comprovatiattraverso la seguente documentazione: - Bilanci delle società per il periodo considerato dal presente disciplinare; - Certificazioni devono aver attuato da almeno tre anni la gestione di sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 relative al settore EA28 forniti da Accrediaattività sportive nelle diverse categorie giovanili; - certificati attestanti l’avvenuta devono perseguire finalità di formazione sportiva senza scopo di lucro; - devono possedere delle capacità operative (in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed organizzative) sufficienti a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di servizi prestati gestione dell'impianto (requisito verificabile mediante autocertificazione); - non devono essere incorsi nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente alla gestione di un impianto sportivo comunale o privato per gravi inadempimenti contrattuali. -devono avere nel proprio organico (di società, ditta, cooperativa, associazione, ecc.) almeno n. 2 dipendenti/associati in possesso di idonea qualificazione/abilitazione all’insegnamento di discipline sportive praticabili nel Centro Sportivo Comunale, oppure di impegnarsi a favore di amministrazioni o enti pubblici cui si applica, in via transitoria, garantirne la previsione dell’art. 9, comma 2 presenza e disponibilità dal momento della Deliberazione dell’ANAC n. 157 consegna del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell’art. 9, comma 2 della Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016: “In via transitoria, i certificati attestanti l’avvenuta esecuzione di servizi servizio e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici indicati all’articolo 6, comma 3, lett. c) della presente delibera, sono inseriti nel sistema dagli OE. In mancanza di detti certificati, gli OE possono inserire nel sistema le fatture relative alla suddetta avvenuta esecuzione indicando, nei casi previsti dalla normativa, il CIG per tutta la durata del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso. Resta ferma per la Stazione Appaltante/ente aggiudicatore la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte dagli OE”. Per i servizi prestati a favore di committenti privati: - originale o copia autentica (con indicazione dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto. La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente documentazione ed alla positiva valutazione della campionatura (infra art. 12): • L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice dati anagrafici dei contratti, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice dei contratti, per la garanzia provvisoria. La mancata costituzione della “garanzia definitiva” determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice dei contratti. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia sopra menzionata è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva [1]Fino all’attivazione del nuovo sistema di verifica dei requisiti previsto dal D. Lgs. n. 50/2016, la documentazione antimafia verrà richiesta attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale unica Antimafia. deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, di documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La garanzia potrà essere ridotta nei modi e nelle modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. • comunicazione prevista dall’art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136; • presentazione della documentazione relativa alle verifiche dei CAM; • presentazione della campionaturasuddetti soggetti). In caso di mancata presentazione della documentazione e/o della campionatura RTI, consorzi ordinari, aggregazione di cui sopraimprese di rete, o nel caso GEIE i requisiti di presentazione oltre il termine specificato dalla Stazione appaltantecapacità tecnica e professionale devono esseri posseduti interamente dall’impresa designata capogruppo. La comprova dei requisiti può essere fornita a mezzo di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione revocherà l’affidamento a favore dell’Impresa concorrente che risulti successivamente classificata nella graduatoria finale. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscalifatto salvo per l’aggiudicatario di dover comprovare tali dichiarazioni con documenti e certificazioni idonee.

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Requisiti di capacità tecnica. a▪ Elenco delle attività svolte nell’ultimo triennio (2019/2020/2021) elenco dei principali servizi effettuati dal soggetto partecipante, con un focus specifico sull’area di attività oggetto di gara; ▪ comprovata e pluriennale esperienza nel settore oggetto dell’appalto (settore/area di specializzazione prevista nella gara. Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si veda l’art. 6 del presente Disciplinare) negli anni 2014-2015-2016 con l’indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o privati. Gli importi descritti nell’elenco (nel trovino tra loro complesso in caso una delle situazioni di imprese raggruppate o consorziate esecutrici) dovranno corrispondere almeno ai medesimi indicati nell’All. 1 come fatturato specifico dai concorrenti. La stazione appaltante ha la facoltà di chiedere ulteriore documentazione anche in riferimento alla struttura dell’operatore economico (es. Statuto, etc,) al fine di operare la verifica di cui sopra. Ai sensi del Comunicato del Presidente dell’ANAC del 4 maggio 2016, fino all’attivazione della nuova Banca Dati gestita del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 81, commi 1 e 2 del Codice dei contratti), nel regime transitorio, in conformità all’art. 81 del Codice del contratti, prevede l’utilizzo del sistema AVCPass in conformità alle prescrizioni contenute della Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Fino al nuovo sistema di verifica dei requisiti, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass. Secondo la Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, i requisiti dovranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione (o altra documentazione prevista dalla Stazione appaltante sempre in considerazione della Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016) I Requisiti generali: attraverso la documentazione controllo di cui all’art. 52359 del codice civile. Saranno altresì esclusi i concorrenti per i quali si accerti sulla base di univoci elementi che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive della par conditio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. Gli operatori economici non possono partecipare in forme giuridiche diverse, ai sensi dell’art.48 comma 1 lett7 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. È ammessa la facoltà di ricorrere al subappalto nei termini di cui al paragrafo 11 del presente Disciplinare. aI Concorrenti dovranno possedere, ba pena di esclusione, ci requisiti previsti dal presente Disciplinare di Gara. I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d), e), f[1] della Deliberazione dell’ANAC n. 157 f) e g) del 17 febbraio 2016Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub- associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito indicato al punto 6.2 deve essere posseduto: • da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo; • da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al punto 6.4 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo al punto 6.2 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori. I requisiti di carattere economico finanziario capacità economica e tecnico professionale saranno comprovatiattraverso la seguente documentazione: - Bilanci delle società per il periodo considerato dal presente disciplinare; - Certificazioni di sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 relative al settore EA28 forniti da Accredia; - certificati attestanti l’avvenuta esecuzione di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici cui si applicafinanziaria nonché tecnica e professionale, in via transitoria, la previsione dell’art. 9, comma 2 della Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell’art. 9, comma 2 della Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016: “In via transitoria, i certificati attestanti l’avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici indicati all’articolo 6, comma 3, lett. c) della presente delibera, sono inseriti nel sistema dagli OE. In mancanza di detti certificati, gli OE possono inserire nel sistema le fatture relative alla suddetta avvenuta esecuzione indicando, nei casi previsti dalla normativa, il CIG del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso. Resta ferma per la Stazione Appaltante/ente aggiudicatore la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte dagli OE”. Per i servizi prestati a favore di committenti privati: - originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto. La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente documentazione ed alla positiva valutazione della campionatura (infra art. 12): • L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice dei contratti, per la garanzia provvisoria. La mancata costituzione della “garanzia definitiva” determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può devono essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice dei contratti. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia sopra menzionata è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva [1]Fino all’attivazione del nuovo sistema di verifica dei requisiti previsto dal D. Lgs. n. 50/2016, la documentazione antimafia verrà richiesta attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale unica Antimafia. deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, di documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La garanzia potrà essere ridotta nei modi e nelle modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. • comunicazione prevista dall’art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136; • presentazione della documentazione relativa alle verifiche dei CAM; • presentazione della campionatura. In caso di mancata presentazione della documentazione e/o della campionatura di cui sopra, o nel caso di presentazione oltre il termine specificato dalla Stazione appaltante, l’Amministrazione revocherà l’affidamento a favore dell’Impresa concorrente che risulti successivamente classificata nella graduatoria finale. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali.posseduti:

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