Rendicontazione e fatturazione Clausole campione

Rendicontazione e fatturazione. Le fatture dovranno, di norma, essere emesse con cadenza mensile e riportare analiticamente gli acquisti effettuati nel periodo. La fattura dovrà necessariamente riportare anche il CIG ed il CUP, quest'ultimo ove presente. Eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento della fattura saranno concordate tra l’ATS e l’Impresa aggiudicataria. La fattura dovrà necessariamente riportare anche il CIG ed il CUP, quest'ultimo ove presente.”. Le fatture, emesse esclusivamente in modalità elettronica, dovranno essere intestate alle singole ATS come segue: ATS di Brescia Sede Legale: X.xx Xxxx xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 - Xxxxxxx Codice IPA: atsbs Codice univoco ufficio: TCIDA5 Codice fiscale servizio fatturazione elettronica: 03775430980 Codice fiscale/Partita IVA: 03775430980 I pagamenti saranno disposti in osservanza alla normativa vigente a 60 gg. data ricevimento fattura; L’ATS non procede comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima della fruizione della fornitura. Il pagamento dei corrispettivi convenuti avverrà entro trenta giorni dall’accertamento da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto dell’ATS, della regolare esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto dispone per l’accertamento di trenta giorni dalla data di ricevimento da parte dell’ATS di regolare fattura. Ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità), sarà liquidato l’imponibile mentre provvederemo al versamento dell’IVA direttamente all’Erario. Le fatture dovranno riportare la dicitura “Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, D.P.R. 633/72”. Ai sensi dell’art. 106, c. 1 del D. Lgs. 50/2016, l’ATS provvederà, su richiesta dell’aggiudicatario e qualora ne ricorrano le condizioni, alla revisione periodica dei prezzi contrattuali sulla base delle vigenti disposizioni di legge, a partire dal secondo anno di validità del contratto. La richiesta sarà valutata a seguito di apposita istruttoria che verrà effettuata con riferimento all’applicazione dell’indice ISTAT FOI. La richiesta di revisione, corredata della documentazione giustificativa dell’aumento, dovrà essere inoltrata all’ATS nei sessanta giorni antecedenti alla scadenza dell’anno di riferimento, a pena di decadenza.
Rendicontazione e fatturazione. La Ditta provvederà ad emettere fatture, corredate dalle relative pezze giustificative (tabulati riepilogativi dei pasti suddivisi in colazioni, pranzi, cene, mense, generi di conforto distintamente per singola struttura. Al fine di permettere il controllo fatture la ditta aggiudicataria dovrà, all’atto della consegna ai reparti sia dei pasti che dei generi di conforto, emettere bolle/ricevute per ciascuna consegna che dovranno essere controfirmate dai caposala o loro delegati con firma leggibile. Copia della bolla ricevuta dovrà essere rilasciata al caposala o suo delegato che provvederà ad inoltrarla Fondazione Brescia Solidale Onlus, xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 19/b 25134 Brescia – uffici amministrativi - per gli adempimenti di competenza. Il costo dei generi alimentari a consegna settimanale dovrà essere compreso nel prezzo offerto. La ditta dovrà mensilmente fatturare distintamente i servizi svolti secondo il seguente schema: Fattura mensile riepilogativa dei pasti suddivisi in colazioni, pranzi, cene, mense, generi di conforto distintamente. Una per ogni singola struttura. Le fatture dovranno essere intestate a: Fondazione Brescia Solidale Onlus xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 19/b 25134 Brescia Dovranno essere emesse, in regola secondo le vigenti disposizioni legislative. Il pagamento delle stesse sarà assicurato entro 30 giorni dalla data del ricevimento.
Rendicontazione e fatturazione. Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l’espletamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, intercorrono esclusivamente fra le amministrazioni dell’ASST Niguarda e della ASST SS. Xxxxx e Carlo. L’ASST SS. Xxxxx e Xxxxx trasmetterà mensilmente, entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo all’erogazione delle prestazioni rese dall’ASST Niguarda, la rendicontazione delle attività all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx della S.C. Accoglienza, Marketing e area privata, per la relativa fatturazione. Tale rendicontazione dovrà riportare tra l’altro le seguenti informazioni: • Data esecuzione prestazione • Orario di esecuzione • Prestazione eseguita • Importo prestazione • Nominativo del professionista che ha effettuato la prestazione Il pagamento delle prestazioni rese dovrà essere effettuato entro e non oltre 15 giorni dalla data di emissione della fattura. Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l’applicazione degli interessi moratori oltre alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 231/2002 fatta salva la facoltà di recesso anticipato dalla convenzione con preavviso di 30 giorni. Sarà cura della ASST Niguarda provvedere alla liquidazione delle competenze a favore del proprio personale medico coinvolto entro il mese successivo al ricevimento del pagamento da parte dell’ASST SS. Xxxxx e Carlo.
Rendicontazione e fatturazione. 28.1. Il Fornitore deve trasmettere all’Amministrazione un rendiconto mensile contenente il dettaglio delle prestazioni svolte, il corrispettivo delle singole attività e l’importo totale fatturare. L’Amministrazione approva il rendiconto suddetto entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione, salvo riservarsi di chiedere chiarimenti in ordine al suo contenuto, a cui il Fornitore deve dare risposta entro due giorni lavorativi. A seguito dell’approvazione del rendiconto, il Fornitore può emettere la relativa fattura, la quale deve indicare gli estremi di approvazione del rendiconto e il CIG. A seguito della presentazione della fattura per le prestazioni rese, l’Amministrazione acquisirà d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio e l’ulteriore documentazione in materia di regolarità fiscale. Il pagamento della fattura avviene entro 30 giorni dalla ricezione, a mezzo bonifico bancario o strumento tracciabile in ragione dell’applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136.
Rendicontazione e fatturazione. 6 PENALI
Rendicontazione e fatturazione. La farmacia sulla base della rendicontazione mensile fornita entro il 15 del mese successivo a quello di competenza, emette debita fattura elettronica, tenuto conto di quanto disposto dall’art.1 comma 453 L. n. 178/2020. Il pagamento viene effettuato non oltre 60 giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica dallo SDI (Sistema di Interscambio).

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.

  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.