RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO Clausole campione

RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO. In caso di recupero del veicolo rubato, l’Assicurato deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti (Art. 3.12), oppure ad AXA, appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del veicolo mettendo a disposizione di AXA i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Qualora invece il veicolo venga recuperato prima dell’indennizzo: - se non è pervenuta ad AXA la proposta di riacquisto di un altro veicolo, AXA indennizzerà i danni parziali eventualmente subiti dal veicolo in occasione del sinistro; - se è già pervenuta ad AXA la proposta di riacquisto di un altro veicolo, AXA procederà alla liquidazione del danno secondo quanto indicato all’ Art. X.6 - Procedure per la liquidazione del danno. Nel caso di mancato riacquisto di un altro veicolo ed entro un mese dall’avvenuto recupero del veicolo rubato, l’Assicurato ha facoltà di chiedere, e AXA di concedere, che il veicolo rimanga di sua proprietà. Nel caso in cui AXA abbia già provveduto ad effettuare la liquidazione dell’indennizzo, l’Assicurato provvederà a rimborsare l’importo ricevuto dedotti gli eventuali danni parziali.
RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO. In caso di recupero del veicolo rubato, il Contraente/Assicurato deve darne immediato avviso alla Centrale Operativa, oppure alla Società, appena ne abbia avuto notizia, e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. Il Contraente/Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del veicolo mettendo a disposizio- ne della Società stessa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Qualora invece il veicolo venga recuperato prima dell'indennizzo : • e non sia pervenuta, alla Società, in data antecedente il ritrovamento, la proposta di riacquisto di altro vei- colo, la Società indennizzerà i danni parziali, quando indennizzabili, eventualmente subiti dal veicolo in oc- casione del sinistro; • e sia già pervenuta alla Società, in data antecedente il ritrovamento, la proposta di riacquisto di altro vei- colo, la Società riconoscerà al Contraente/Assicurato la possibilità che il veicolo rimanga di sua proprietà, limitandosi al rimborso degli eventuali danni parziali, solo previa espressa autorizzazione della Concessio- naria e della GMAC. Nel caso di mancato rimpiazzo, l’Assicurato ha facoltà di chiedere e la Società di concedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il veicolo rimanga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di indennizzo, dedotti i danni parziali.
RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO. Il Proprietario o il Contraente devono avvisare la Compa- gnia immediatamente, non appena hanno notizia recupero del veicolo sottratto, e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. Il Proprietario o il Contraente devono prestare tutte le for- malità relative al passaggio di proprietà del veicolo, met- tendo a disposizione i documenti necessari e agevolando le operazioni connesse. Qualora invece il veicolo venga recuperato prima dell’in- dennizzo, la Compagnia riconosce al Proprietario il rimbor- so degli eventuali danni parziali.
RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO. Non appena hanno notizia del recupero del Veicolo sot- tratto il Proprietario o il Contraente devono avvisare la Compagnia e inviare il verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. Il Proprietario o il Contraente devono effettuare tutte le for- malità relative al passaggio di proprietà del Veicolo, met- tendo a disposizione i documenti necessari e agevolando le operazioni connesse. Qualora, invece, il Veicolo venga recuperato prima dell’in- dennizzo, la Compagnia riconosce al Proprietario il rimbor- so degli eventuali danni parziali.
RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO. 14 3.12 RELITTI 15
RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Società e dell'Aderente in parti uguali. In caso di disaccordo, resta impregiudicata la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO. In caso di recupero del Veicolo rubato, l’Assicurato/Aderente deve darne imme- diato avviso al Centro Assistenza Clienti MACH1 appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità com- petenti. Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di denuncia del furto senza ritrovamento, la Società liquida il Danno come perdita totale anche in caso di successivo ritrova- mento. Qualora la Società abbia già risarcito integralmente il Danno, il Veicolo recuperato verrà gestito dalla Società come se fosse di proprietà della stessa, a meno che l’Assicurato/Aderente oppure il Contraente non restituisca alla Società l’intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per il Veicolo medesimo. L’Assicurato/Aderente ha facoltà di chiedere, e la Società di concedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il Veicolo rimanga di sua proprietà, provve- dendo in tal caso a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di Inden- nizzo, dedotti i danni parziali. Qualora invece il Veicolo venga recuperato prima del trentesimo giorno dalla data di denuncia del furto, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente su- biti dal Veicolo in occasione del Sinistro.
RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO. Limitatamente alla garanzia furto il Contraente è tenuto, non appena abbia avuto notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la Compagnia. Il valore del recupero, realizzato prima del pagamento dell'indennizzo, sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quando fosse recuperato dopo il pagamento, il valore di recupero spetterà alla Compagnia se questa ha pagato integralmente; se invece l'indennizzo fosse stato parziale, il recupero è ripartito fra le parti in proporzione del danno sopportato.
RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO. In caso di recupero dell’autoveicolo rubato, l’Assicurato deve darne immediato avviso all’Ufficio Sinistri LEGAL BRAIN SRL appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà dell’autoveicolo mettendo a disposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Qualora invece l’autoveicolo venga recuperato prima del pagamento dell’indennizzo:
RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO. Automobilistico, rilasciato dal P.R.A., che attesta la cessa- zione della circolazione dello stesso per rottamazione.