Recupero dell’Autoveicolo Clausole campione

Recupero dell’Autoveicolo. Nel caso di un Incidente, di Danno previsto dal contratto o di un Guasto occorso all’Autoveicolo as- sicurato che determini il tempo di immobilizzo di cui al prece- dente punto, ovvero in caso di Furto dell’Autoveicolo stesso con successivo ritrovamento e qualora, nel frattempo, si fosse già provveduto al rientro o rimpatrio del o degli Assicurati, la Cen- trale Operativa provvederà a mettere a disposizione dell’Ade- rente, o di una persona da lui prescelta, un biglietto di viaggio (prima classe in treno, classe turistica in aereo) per recarsi sul luogo dove è stato riparato l’Autoveicolo per ricondurlo alla pro- pria abitazione. Viceversa, nel caso di ritrovamento dell’Autoveicolo assicurato successivo a Furto, l’Aderente potrà richiedere alla Centrale Operativa che disponga la riconsegna dell’Autoveicolo alla pro- pria Residenza o presso il Centro Convenzionato più vicino alla Residenza, purché ciò avvenga durante i due mesi successivi alla data del Furto e a condizione che l’Autoveicolo sia ancora di proprietà dell’Aderente. Il recupero avverrà utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati, tenendo i costi a carico della Società, così come quelli per le eventuali spese di rimessaggio, dalla data di richiesta di recupero inoltrata alla Centrale Operativa.
Recupero dell’Autoveicolo. Nel caso di un incidente, di danno previsto dal contratto o di un guasto occorso all’Autoveicolo assicurato che determini il tempo di immobilizzo di cui al precedente punto, ovvero in caso di Furto dell’Au- toveicolo stesso con successivo ritrovamento e qualora, nel frattempo, si fosse già provveduto al rientro o rimpatrio del o degli Assicurati, la Centrale Operativa provvederà a mettere a disposizione dell’Aderente, o di una persona da lui pre- scelta, un biglietto di viaggio (prima classe in treno, classe turistica in aereo) per recarsi sul luogo dove è stato riparato l’Autoveicolo per ricondurlo alla propria abitazione.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).