Reati commessi all’estero Clausole campione

Reati commessi all’estero. L’art. 4 del Decreto prevede, inoltre, che la responsabilità amministrativa possa configurarsi anche qualora i reati di cui al Decreto siano commessi all’estero, sempre che siano soddisfatti i criteri di imputazione oggettivi e soggettivi stabiliti dal Decreto. Il Decreto, tuttavia, condiziona la possibilità di perseguire l’ente per reati commessi all’estero all’esistenza dei seguenti ulteriori presupposti: • che lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non proceda già nei confronti dell’ente; • il reato deve essere commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato all’ente, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Decreto; • l’ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano; • l’ente risponde qualora ricorrano i presupposti di cui agli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. Peraltro, in applicazione del principio di territorialità4, non possono considerarsi escluse dall’applicazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa quelle società estere che operano nel territorio italiano e i cui amministratori o dipendenti commettano uno o più dei reati indicati nel D.Lgs. n. 231/2001. La presenza nel territorio nazionale di sedi secondarie di società estere non comporta, invece, la perseguibilità di questi enti anche per gli illeciti commessi nel paese di origine o comunque
Reati commessi all’estero. L’ente può essere chiamato a rispondere in Italia, ricorrendo determinate condizioni, anche di Reati Presupposto commessi all’estero. Qualora venga accertata la responsabilità dell’Ente, lo stesso sarà soggetto alle sanzioni amministrative previste dal Decreto, quali:
Reati commessi all’estero. Premesso che i reati commessi all’estero rappresentano una materia in continua evoluzione giurisprudenziale, l’art. 4 del Decreto prevede che la responsabilità amministrativa dell’ente possa configurarsi anche qualora i reati presupposto siano commessi all’estero, sempre che siano soddisfatti i criteri di imputazione oggettivi e soggettivi stabiliti. Il Decreto, infatti, condiziona la possibilità di perseguire l’ente per Reati commessi all’estero all’esistenza dei seguenti ulteriori presupposti: • il reato deve essere commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato all’ente; • l’ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano; • l’ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il reo-persona fisica sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l’ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell’ente stesso). Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni dei reati di cui al Capo I del D. Lgs. n. 231/2001, sicché – anche in ossequio al principio di legalità di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 231/2001 – a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., l’ente potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc; • sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del Codice Penale, nei confronti dell’ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. Peraltro, in applicazione del principio di territorialità9, non possono considerarsi escluse dall’applicazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa quegli enti esteri che operano nel territorio italiano e i cui amministratori o dipendenti commettano uno o più dei reati indicati nel D. Lgs. n. 231/2001. La presenza nel territorio nazionale di sedi secondarie di enti esteri non comporta, invece, la perseguibilità di questi enti anche per gli illeciti commessi nel paese di origine o comunque fuori dall’Italia. Esula dal campo applicativo del Decreto il fatto commesso nell’interesse di un ente straniero la cui lacuna organizzativa si sia realizzata interamente all’estero.
Reati commessi all’estero. In linea generale la responsabilità dell’ente prescinde dal luogo di realizzazione del reato. L’obiettivo è perseguire l’ente, in caso di commissione di un determinato reato previsto dal D.lgs. 231/2001, indipendentemente dal territorio dello Stato ove l’ente stesso abbia la sede principale. In caso di reato commesso all’estero:
Reati commessi all’estero. 1. Prevedere l’applicabilità della legge italiana per i seguenti reati da chiunque commessi all’estero, indipendentemente dalla legge penale del luogo di commissione del reato:
Reati commessi all’estero. L’ente può essere chiamato a rispondere in Italia per i reati - contemplati dallo stesso d.lgs. n. 231/2001 - commessi all’estero (art. 4 d.lgs. n. 231/2001).