Common use of RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D’IMPRESA Clause in Contracts

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D’IMPRESA. La costituzione e le modalità di partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese sono disciplinate dall’art. 37 del D.lgs. 12.04.2006, n.163. Per tali finalità, si precisa che tutte le obbligazioni discendenti dall’oggetto dell’appalto sono da considerare prestazione principale. Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti. E’ fatto divieto alle Imprese concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla stessa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 32, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Questi ultimi non possono partecipare in qualsiasi altra forma, pena esclusione, alla presente gara. Ognuna delle imprese mandanti è tenuta a presentare i documenti di cui ai precedenti articoli indicati nel CSA e quegli altri necessari per la qualificazione. L’impresa mandataria dovrà presentare tutti i documenti richiesti.

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Samples: Patto Di Integrità' Tra l'Azienda Sanitaria Provinciale Di Enna E I Partecipanti Alla Procedura Aperta Per L’affidamento Del Servizio Di Gestione Della Rsa Di Pietraperzia, Per Il Fabbisogno Di Anni 3.

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D’IMPRESA. La costituzione e le modalità di E' ammessa la partecipazione dei raggruppamenti temporanei alla gara di imprese sono disciplinate dall’artriunite ai sensi dell’art. 37 11 D. Lgs. 157/1995 e s.m.i.. In tal caso, per le imprese riunite che intendano qualificarsi per la partecipazione di cui al gruppo individuato al punto 1) del D.lgs. 12.04.2006, n.163paragrafo 7 dovranno essere singolarmente in possesso dei requisiti necessari previsti per la Capacità a Contrarre mentre i requisiti ed i titoli per la capacità Economica e Tecnica dovranno essere posseduti dal Mandatario nella misura del 70% (settanta per cento) e la restante percentuale del 30% (trenta per cento) dovrà essere complessivamente posseduta dai mandanti. Per tali finalitài requisiti tecnici, si precisa che verranno considerate le eventuali esperienze specifiche dichiarate dai partecipanti. Le imprese del raggruppamento verranno considerate come unica parte contrattuale complessa alla quale faranno congiuntamente e solidalmente carico tutte le obbligazioni discendenti dall’oggetto dell’appalto sono da considerare prestazione principale. Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti. E’ fatto divieto alle Imprese concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla stessa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 32, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Questi ultimi non possono partecipare in qualsiasi altra forma, pena esclusione, alla presente gara. Ognuna delle imprese mandanti è tenuta a presentare ed i documenti di cui ai precedenti articoli indicati nel CSA e quegli altri necessari diritti derivanti dalla scelta della riunione per la qualificazione. L’impresa mandataria dovrà presentare tutti i documenti richiesticostituzione della società; la partecipazione di minoranza della costituenda società verrà acquistata congiuntamente ed in regime di comproprietà dalle imprese riunite che verranno considerate come un'unica parte contrattuale.

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Samples: www2.enea.it

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D’IMPRESA. La costituzione e le modalità di partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese sono disciplinate dall’art. 37 del D.lgs. 12.04.2006, n.163. Per tali finalità, si precisa che tutte le obbligazioni discendenti dall’oggetto dell’appalto sono da considerare prestazione principale. Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti. E’ fatto divieto alle Imprese concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla stessa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 32, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Questi ultimi non possono partecipare in qualsiasi altra forma, pena esclusione, alla presente gara. Ognuna delle imprese mandanti è tenuta a presentare i documenti di cui ai precedenti articoli indicati nel CSA art. 11, art. 12 ed art. 13 e quegli altri necessari per la qualificazione. L’impresa mandataria dovrà presentare tutti i documenti richiesti.

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Samples: Patto Di Integrità' Tra l'Azienda Sanitaria Provinciale Di Enna E I Partecipanti Alla Procedura Aperta Per L’affidamento Del Service Full Risk Di Micronfusori Di Insulina, Mediante Accordo Quadro, Per Il Fabbisogno Di Anni 4, Delle aa.ss.pp. Del Bacino Orientale Della Regione Sicilia

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D’IMPRESA. La costituzione e le modalità di partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese sono disciplinate dall’art. 37 del D.lgs. 12.04.2006, n.163. Per tali finalità, si precisa che tutte le obbligazioni discendenti dall’oggetto dell’appalto sono da considerare prestazione principale. Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti. E’ fatto divieto alle Imprese concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla stessa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 3235, comma 1, lettere b) c) e cd), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Questi ultimi non possono partecipare in qualsiasi altra forma, pena esclusione, alla presente gara. Ognuna delle imprese mandanti è tenuta a presentare i documenti di cui ai precedenti articoli indicati nel CSA e quegli altri necessari per la qualificazione. L’impresa mandataria dovrà presentare tutti i documenti richiesti.

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Samples: Patto Di Integrità' Tra l'Azienda Sanitaria Provinciale Di Enna E I Partecipanti Alla Procedura Aperta Per L’affidamento Del Servizio Di Tesoreria E Cassa, Per Il Fabbisogno Di Anni 3.