Common use of Proroghe Clause in Contracts

Proroghe. L’Appaltatore qualora, per cause a lui non imputabili, ovvero derivanti da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, potrà chiedere la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, tenendo conto del tempo previsto dal successivo comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. La risposta in merito all’istanza di xxxxxxx è resa dal Responsabile del procedimento, su proposta del Direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento (art. 26 D.M. LL.PP. n. 145/2000). La concessione della proroga annulla l’applicazione della penale, fino allo scadere della proroga stessa. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l’Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. Qualora l’Amministrazione appaltante intenda eseguire ulteriori lavori, o lavori non previsti negli elaborati progettuali, sempre nel rispetto della normativa vigente, se per gli stessi sono necessari tempi di esecuzione più lunghi di quelli previsti nel contratto, la Stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, procederà a stabilire una nuova ultimazione dei lavori fissandone i termini con apposito atto deliberativo. Per il complessivo rallentamento dei lavori rispetto al programma, determinato dalla sopravvenuta mancanza del Direttore tecnico, l'Appaltatore può chiedere la concessione di una proroga del termine di ultimazione dei lavori della durata massima di 7 giorni.

Appears in 6 contracts

Samples: www.regione.sardegna.it, www.regione.sardegna.it, www.regione.sardegna.it

Proroghe. L’Appaltatore qualora, Gli interessati possono presentare istanza di proroga rispetto al termine stabilito dal presente bando: - per cause a lui non imputabili, ovvero derivanti l’ultimazione del progetto (max 3 mesi); - per la rendicontazione della spesa (max 30gg); - per la presentazione delle integrazioni richieste nelle fasi istruttorie (7gg); Tale richiesta deve essere presentata nelle modalità previste dal sistema Sigef prima della data di scadenza del termine per la realizzazione dell’investimento (12 mesi dalla data del decreto di concessione del contributo) e deve essere accompagnata da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, potrà chiedere la prorogadettagliate giustificazioni. La richiesta di proroga si intende accolta salvo che la Regione Marche entro 10 giorni non manifesti parere contrario. In caso di mancato accoglimento dell’istanza di proroga, ovvero di presentazione della stessa oltre il termine sopra stabilito, sono comunque fatte salve le spese sostenute fino al termine di ammissibilità originariamente stabilito, purché il progetto possa essere ritenuto funzionale e funzionante e purché non incorra in una delle cause di revoca totale del contributo. Nei suddetti casi il contributo pubblico è ricalcolato in proporzione alle spese ammissibili sostenute entro il termine di ammissibilità originariamente stabilito. Nel caso di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo che determini un’interruzione nell’attuazione dell’investimento, con specifico riferimento all’avanzamento della spesa o diparte di essa, il beneficiario può presentare, nelle modalità previste dal sistema Sigef, all’Amministrazione regionale, apposita istanza di sospensione. La predetta istanza deve essere formulata dettagliata e motivata, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, tenendo conto del tempo previsto dal successivo comma 3specifica menzione della diretta connessione tra il procedimento giudiziario o il ricorso amministrativo richiamato e l’interruzione nell’avanzamento della spesa o di parte. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata Il beneficiario è altresì tenuto a fatto della stazione appaltante. La risposta fornire all’Amministrazione regionale informazioni costantemente aggiornate ed in merito all’istanza di xxxxxxx è resa dal Responsabile del procedimento, su proposta del Direttore dei lavoriparticolare, entro il 30 giorni dal suo ricevimento (artottobre di ogni anno, è tenuto a fornire all’Amministrazione regionale un’informativa dettagliata sul procedimento giudiziario o sul ricorso amministrativo. 26 D.M. LL.PP. n. 145/2000). La concessione della proroga annulla l’applicazione della penale, fino allo scadere della proroga stessa. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l’Appaltatore non può mai attribuirne L’Amministrazione regionale si riserva la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. Qualora l’Amministrazione appaltante intenda eseguire ulteriori lavori, o lavori non previsti negli elaborati progettuali, sempre nel rispetto della normativa vigente, se per gli stessi sono necessari tempi facoltà di esecuzione più lunghi ammettere la predetta istanza di quelli previsti nel contratto, la Stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, procederà a stabilire una nuova ultimazione dei lavori fissandone i termini con apposito atto deliberativo. Per il complessivo rallentamento dei lavori rispetto al programma, determinato dalla sopravvenuta mancanza del Direttore tecnico, l'Appaltatore può chiedere la concessione di una proroga del termine di ultimazione dei lavori della durata massima di 7 giornisospensione.

Appears in 1 contract

Samples: bandi.regione.marche.it

Proroghe. L’Appaltatore qualoraAltra importantissima novità introdotta dal D.L. 34/2014 riguarda le proroghe disciplinate dall’art. 4 del D.lgs 368/2001. Il regime delle proroghe ha avuto una tormentatissimo iter parlamentare se si consideri che nel D.L. in oggetto era disciplinato -abbandonata la previsione prevista nella legge “Fornero” che nella prima stesura le proibiva e nella seconda versione ad opera della L. 134/2012 ne ammetteva solamente una-, nella maniera che segue: ben otto proroghe per ogni singolo contratto (il che significava che per ogni rinnovo sarebbe stato possibile fare le otto proroghe previste e quindi un numero incalcolabile di proroghe seppure nell’ambito del limite “esterno” rappresentato dai 36 mesi quale termine massimo previsto (o 48 nel caso previsto nell’art. 5 comma 4 bis stessa legge, ovverosia la possibilità di una ulteriore proroga, in aggiunta ai 36 mesi, per cause una sola volta, “a lui non imputabilicondizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l’assistenza di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato”). 29 Da rilevare che già nella vigenza del D.lgs 368/2001 prima della modifica intervenuta ad opera del D.L. 34/2014 è stato più volte sostenuto che occorreva pur sempre una ragione giustificatrice –cioè il c.d. “causalone”- per legittimarne la ricorrenza, ovvero derivanti ma la giurisprudenza è stata sempre concorde nel negarla (tra le innumerevoli da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibiliultimo la richiamata Trib. Milano 4.9.2014 In sede di conversione la L. 78/2014 invece ha previsto la possibilità di effettuare, nell’arco dei suddetti 36 (o 48 per le ragioni indicate) mesi, solamente cinque proroghe. Per quanto concerne però le proroghe, non sia pare superfluo evidenziare un’altra criticità che potrebbe verificarsi ad opera di una infelice espressione contenuta nell’art. 4 del D.lgs. 368/2001 novellato ad opera della più volte ricordata L. 78/2014. Mi riferisco in grado particolare alla seguente espressione: “ a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato”. Mentre quindi rimane nuovamente ribadito che non occorre alcuna motivazione e/o comunque ragione per ricorrere alle proroghe, il legislatore ha compiuto una clamorosa svista –foriera anche essa di ultimare un contenzioso probabilmente nutrito- nell’indicare tale limite quando, sempre per espressa previsione legislativa, al primo comma ha specificato, quale conseguenza necessaria della “acausalità” la possibilità di concludere tra datore di lavoro e lavoratore un contratto a tempo determinato “per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione”. Per cui si verifica questa insanabile sincrasia: la possibilità nel contratto iniziale di poter esercitare lo “ius variandi” (pacificamente vietato a pena di conversione del contratto da determinato ad indeterminato sotto la vigenza delle precedenti ragioni giustificatrici per l’apposizione del termine rappresentate dal c.d. “causalone”) e quindi mutare le mansioni in altre equivalenti durante la vigenza del contratto per poi, in sede di rinnovo, essere costretti ad assegnare le stesse mansioni originarie attribuite al momento dell’assunzione del contratto da cui trae origine il rinnovo. Certamente i lavori nei primi commentatori della legge30 hanno tentato di spiegare la incongruità della norma e quindi dare una interpretazione “estensiva” alla portata sicuramente limitatrice indicata dal chiaro tenore letterale. Personalmente condivido simili impostazioni, ma altrettanto –da operatore pratico quale io sono da lunghissimo tempo- prevedo, almeno nella fase iniziale e da parte della giurisprudenza di merito, un’applicazione restrittiva volta alla esatta osservanza della norma da un punto di vista letterale, con applicazione della sanzione della trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato nel caso di inosservanza della suddetta prescrizione. Data la pacifica differenza tra rinnovo e proroga -dove nella prima si intende un nuovo contratto a tempo determinato la cui successione tra i due deve avvenire una volta osservati i termini fissatidi separazione previsti dall’art. 5 3^ co. ( fatte salve le attività stagionali alle quali non si applica il c.d. “stop and go” per espressa previsione legislativa sopra ricordata) e cioè 10 giorni se il contratto aveva durata fino a sei mesi e 20 giorni per quelli la cui durata era superiore a sei mesi, mentre il secondo istituto prevede la continuazione del contratto originario senza soluzione di continuità-, rimane decisamente ambigua l’espressione contenuta nel già riferito art. 1 (“per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione”), sol 30 E. Massi op. cit. se si consideri che il limite massimo dei 36 mesi voluto dal legislatore e ripetuto non solo nell’art. 1 ma anche nell’art. 5 4bis co., si riferisce solamente per lo svolgimento di mansioni equivalenti, con ciò volendo dire che è in facoltà del datore di lavoro stipulare più contratti a tempo determinato di durata anche superiore ai 36 mesi se si tratti di attività che comportino la non equivalenza delle mansioni (un esempio esagerato per meglio comprendere la norma: stipulo contratti a tempo determinato con più rinnovi e proroghe per lo svolgimento di attività di “autista” fino a 36 mesi e poi per altri 36 mesi –e così sino all’infinito- sempre con possibili rinnovi e proroghe per lo svolgimento di “disegnatore progettista”). Ma se così è, come è, allora come è possibile che il legislatore abbia posto il limite indicato nell’art. 4 quando: per attività non equivalenti è possibile stipulare contratti a tempo determinato senza lo sbarramento dei 36 mesi; è possibile nell’ambito dei rinnovi –con il limite dei 36 mesi- attribuire mansioni diverse purché equivalenti e poi in sede di proroga……… porre il veto rappresentato dall’attribuzione delle stesse iniziali mansioni del contratto che viene prorogato. Per superare tale pacifica incongruenza non si potrà chiedere quindi che dare una interpretazione più ampia alla espressione apparentemente limitativa riguardante la proroga, intendendosi “per stessa attività lavorativa” non solo quella iniziale, ma anche quelle xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx, come detto, devono essere tra loro equivalenti).. Altra novità contenuta nel D.L. 34/2014 è quella relativa all’introduzione del diritto di precedenza previsto nell’art 5 comma 4 quater-quinquies e sexties. La richiesta Infatti il legislatore attuale ha disciplinato il diritto di proroga deve precedenza, prevedendo che tale previsione debba essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, tenendo conto del tempo previsto dal successivo espressamente richiamato nell’atto scritto di cui all’art. 1 comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. La risposta in merito all’istanza 2 (previsione modificata nella legge di xxxxxxx è resa dal Responsabile del procedimento, su proposta del Direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento (art. 26 D.M. LL.PP. n. 145/2000). La concessione della proroga annulla l’applicazione della penale, fino allo scadere della proroga stessa. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l’Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. Qualora l’Amministrazione appaltante intenda eseguire ulteriori lavori, o lavori non previsti negli elaborati progettuali, sempre nel rispetto della normativa vigente, se per gli stessi sono necessari tempi di esecuzione più lunghi di quelli previsti nel contratto, la Stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, procederà a stabilire una nuova ultimazione dei lavori fissandone i termini con apposito atto deliberativo. Per il complessivo rallentamento dei lavori rispetto al programma, determinato dalla sopravvenuta mancanza del Direttore tecnico, l'Appaltatore può chiedere la concessione di una proroga del termine di ultimazione dei lavori della durata massima di 7 giorni.conversione)31

Appears in 1 contract

Samples: www.agilazio.it

Proroghe. L’Appaltatore qualoraAi sensi dell’art.107, comma 5 del D. Lgs. n.50/2016, se l’appaltatore, per cause causa a lui esso non imputabili, ovvero derivanti da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibiliimputabile, non sia è in grado di ultimare i lavori nei termini fissatinel termine contrattuale di cui all’articolo 15 del presente Capitolato Speciale, potrà può chiedere la una proroga, presentando apposita richiestamotivataalmeno7 giorniprimadellascadenzadelterminedicuialpredettoarticolo15. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattualeSulla concessione, tenendo conto del tempo previsto dal successivo comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. La risposta o sul diniego in merito all’istanza di xxxxxxx è resa proroga, il responsabile del procedimento dovrà esprimersi, sentito il Direttore deiLavori, entro30giornidalladatadellaricezionedell’istanzadiproroga. Il responsabile unico del procedimento può prescindere dal Responsabile del procedimento, su proposta parere del Direttore dei Lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dal parere stesso. In tale provvedimento di proroga è riportato il parere del Direttore dei lavori se difforme rispetto alle conclusionidel RUP. La mancata emissione del provvedimento di cui al comma 2 corrisponde al rigetto della richiesta di proroga. Essendo facoltà dell'amministrazione a provvedere a soglie temporali intermedie, le istanze di proroghe possono essere parziali e comunqueriferiteallesoglietemporaliprevistedalcronoprogrammaesecutivo. Nell’istanza di proroga avanzata dall’Impresa, ai sensi del primo comma dell’art. 159 del predetto Capitolato Generale d’appalto devono essere indicati con le motivazioni specifiche anche il tempo residuo contrattuale e l'importo residuo convenzionaledeilavoridaeseguire,valutatialladatadelladomanda. Non costituiscono, in ogni caso, motivo di proroga dell’inizio dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento (art. 26 D.M. LL.PP. n. 145/2000). La concessione della proroga annulla l’applicazione della penale, fino allo scadere della proroga stessa. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori loro mancata regolare o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l’Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante continuativa conduzionesecondo ilrelativoprogrammaodellalororitardataultimazione: • il ritardo imputabile nell’ installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l’approvvigionamentodell’ energiaelettricaedell’ acqua; • l’adempimento di prescrizioni, od il rimedio ad inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanzainmateriasanitariaedisicurezza,ivicompresoilcoordinatoreperlasicurezzainfasediesecuzione; • l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’Appaltatore ritenesse di dover effetuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa; • il tempo necessario per effettuare prove sui campioni, di sondaggi, di analisi o di qualsiasi altra prova ad esse assimilabili; • il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a dette dittecarico dell’Appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale; • le eventuali controversie tra l’Appaltatore ed i fornitori, imprese o fornitori. Qualora l’Amministrazione appaltante intenda eseguire ulteriori lavorisubappaltatori, o lavori non previsti negli elaborati progettuali, sempre nel rispetto della normativa vigente, se per gli stessi sono necessari tempi di esecuzione più lunghi di quelli previsti nel contratto, la Stazione appaltante, affidatari ed altri incaricati; • le eventuali vertenze a proprio insindacabile giudizio, procederà a stabilire una nuova ultimazione dei lavori fissandone i termini con apposito atto deliberativo. Per il complessivo rallentamento dei lavori rispetto al programma, determinato dalla sopravvenuta mancanza del Direttore tecnico, l'Appaltatore può chiedere la concessione di una proroga del termine di ultimazione dei lavori della durata massima di 7 giornicarattereaziendaletral’Appaltatoreedilpropriopersonaledipendente.

Appears in 1 contract

Samples: www.soresa.it

Proroghe. L’Appaltatore qualora, per cause a lui non imputabili, ovvero derivanti da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, potrà chiedere la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, tenendo conto del tempo previsto dal successivo comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. La risposta in merito all’istanza di xxxxxxx proroga è resa dal Responsabile del procedimento, su proposta del Direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento (art. 26 D.M. LL.PP. n. 145/2000). La concessione della proroga annulla l’applicazione della penale, fino allo scadere della proroga stessa. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l’Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. Qualora l’Amministrazione appaltante intenda eseguire ulteriori lavori, o lavori non previsti negli elaborati progettuali, sempre nel rispetto della normativa vigente, se per gli stessi sono necessari tempi di esecuzione più lunghi di quelli previsti nel contratto, la Stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, procederà a stabilire una nuova ultimazione dei lavori fissandone i termini con apposito atto deliberativo. Per il complessivo rallentamento dei lavori rispetto al programma, determinato dalla sopravvenuta mancanza del Direttore tecnico, l'Appaltatore può chiedere la concessione di una proroga del termine di ultimazione dei lavori della durata massima di 7 giorni.

Appears in 1 contract

Samples: www.area.sardegna.it

Proroghe. L’Appaltatore qualoraQualora per causa a esso non imputabile, per cause a lui non imputabili, ovvero derivanti da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, l’Aggiudicatario non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissatinel termine contrattuale, potrà può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine predetto. La richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto 45 giorni alla scadenza del termine contrattualecontrattuale di ultimazione, tenendo conto del tempo previsto dal successivo comma 3. In ogni comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della maggiore durata a fatto della stazione appaltantetardività. La risposta in merito all’istanza richiesta è presentata al direttore di xxxxxxx è resa lavori, il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P. corredata dal Responsabile proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del procedimento, su proposta del Direttore direttore dei lavori, . La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal suo ricevimento (art. 26 D.M. LL.PP. n. 145/2000). La concessione della proroga annulla l’applicazione della penale, fino allo scadere della proroga stessa. A giustificazione richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del ritardo nell’ultimazione direttore dei lavori o qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l’Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante provvedimento è riportato il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. Qualora l’Amministrazione appaltante intenda eseguire ulteriori lavori, o lavori non previsti negli elaborati progettuali, sempre nel rispetto della normativa vigente, se per gli stessi sono necessari tempi di esecuzione più lunghi di quelli previsti nel contratto, la Stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, procederà a stabilire una nuova ultimazione parere del direttore dei lavori fissandone qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.. In caso di richiesta di proroga successiva ai 45 giorni dalla scadenza i termini con apposito atto deliberativo. Per il complessivo rallentamento dei lavori rispetto al programma, determinato dalla sopravvenuta mancanza del Direttore tecnico, l'Appaltatore può chiedere di 30 giorni e di 10 giorni sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la concessione di una proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di ultimazione dei lavori, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini predetti costituisce rigetto della richiesta. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali intermedie previste dal programma esecutivo dei lavori; in tal caso per termine di ultimazione si intendono i singoli termini delle soglie parziali e il periodo di proroga è proporzionato all’importo dei lavori della durata massima per l’ultimazione dei quali è concessa la proroga. Qualora cause di 7 giorni.forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’Aggiudicatario può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’Aggiudicatario; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’Aggiudicatario. Il verbale di sospensione deve contenere:

Appears in 1 contract

Samples: www.ospedalesancarlo.it

Proroghe. L’Appaltatore qualoraSi fa riferimento all’art.107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. L’Appaltatore, qualora per cause a lui causa ad esso non imputabili, ovvero derivanti da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibiliimputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissatinel termine fissato, potrà può chiedere la prorogacon domanda motivata e documentata proroghe al termine contrattuale che, se riconosciute giustificate, sono concesse dall’Amministrazione. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., tenendo conto corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del tempo previsto dal successivo comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltantedirettore dei lavori. La risposta in merito all’istanza di xxxxxxx è resa dal Responsabile del procedimentoProcedimento, su proposta del sentito il Direttore dei lavori, entro 30 trenta giorni dal suo ricevimento (art. 26 D.M. LL.PP. n. 145/2000)ricevimento. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta. Nessun compenso di carattere risarcitorio o indennitario sarà riconosciuto all’Impresa, per fatti comunque connessi alla maggiore durata dei lavori, causata dalla eventuale concessione della proroga annulla l’applicazione anzidetta. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della penaleloro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, fino allo scadere della proroga stessa. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporaledagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, l’Appaltatore non può mai attribuirne ivi compreso il coordinatore per la causa, sicurezza in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniturefase di esecuzione, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente nominato; l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’Appaltatrice ritenesse di dover effettuare per iscritto denunciato la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti; il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; il tempo per la redazione da parte dell’Appaltatrice e approvazione da parte della Stazione Appaltante di tutti gli ulteriori elaborati di dettaglio che si ritenessero necessari per dare piena attuazione alla Stazione appaltante proposte migliorative offerte in sede di gara e in coerenza con il ritardo imputabile progetto a dette ditte, imprese o fornitori. Qualora l’Amministrazione appaltante intenda eseguire ulteriori lavori, o lavori non previsti negli elaborati progettuali, sempre nel rispetto della normativa vigente, se per gli stessi sono necessari tempi base di esecuzione più lunghi gara e quindi ogni elaborato tecnico-grafico ad integrazione di quelli esistenti e il tempo necessario per l’iter autorizzativo presso Enti Pubblici o di Vigilanza qualora le modifiche migliorative proposte costituiscano varianti a quanto finora approvato dagli stessi; il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatrice comunque previsti nel contrattodal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto; le eventuali controversie tra l’Appaltatrice e i fornitori, la Stazione appaltantesubappaltatori, affidatari, altri incaricati; le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatrice e il proprio insindacabile giudizio, procederà a stabilire una nuova ultimazione dei lavori fissandone i termini con apposito atto deliberativo. Per il complessivo rallentamento dei lavori rispetto al programma, determinato dalla sopravvenuta mancanza del Direttore tecnico, l'Appaltatore può chiedere la concessione di una proroga del termine di ultimazione dei lavori della durata massima di 7 giornipersonale dipendente.

Appears in 1 contract

Samples: www.ulss13mirano.ven.it