Common use of Proroghe Clause in Contracts

Proroghe. Se l’Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 ( quarantacinque) giorni prima della scadenza del termine stesso. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 ( trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del Direttore dei Lavorise questi non si esprime entro 10 ( dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del Direttore dei Lavorise questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P. I termini di 30 ( trenta) giorni e di 10 (dieci) giorni sono ridotti rispettivamente a 10 ( dieci) giorni e a 3 (tre) giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine contrattuale essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui sopra costituisce rigetto della richiesta. Trova altresì applicazione l’articolo 159, commi 8, 9 e 10, del D.P.R. n. 207 del 2010.

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Samples: romamobilita.it, www.comune.roma.it

Proroghe. Se l’AppaltatoreAi sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016 , la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per causa a esso non imputabilei contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può chiedere patti e condizioni o più favorevoli per la prorogastazione appaltante. , presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo, almeno 45 ( (quarantacinque) giorni prima della scadenza del termine stesso. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 ( trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del Direttore direttore dei Lavorise lavori se questi non si esprime entro 10 ( (dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del Direttore direttore dei Lavorise lavori se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P. I termini di 30 ( trenta) giorni e di 10 (dieci) giorni sono ridotti rispettivamente a 10 ( dieci) giorni e a 3 (tre) giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine contrattuale essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui sopra costituisce rigetto della richiesta. Trova altresì applicazione l’articolo 159, commi 8, 9 e 10, del D.P.R. n. 207 del 2010.

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Samples: www.comune.roma.it, www.comune.roma.it

Proroghe. Se l’Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 ( quarantacinque30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine stesso. In deroga a quanto previsto al comma 1precedente, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 30 giorni alla scadenza del termine, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività. La richiesta è presentata al direttore Direttore di lavori Lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore Direttore dei lavoriLavori. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 ( trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del Direttore dei Lavorise Lavori se questi non si esprime entro 10 ( (dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del Direttore dei Lavorise Lavori se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P. I termini di 30 ( trenta) giorni e di 10 (dieci) giorni sono ridotti rispettivamente a 10 ( dieci) giorni e a 3 (tre) giorni; negli stessi casi se Se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine contrattuale essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui sopra costituisce rigetto della richiesta. Trova altresì applicazione l’articolo 159, commi 8, 9 e 10, del D.P.R. n. 207 del 2010.

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Samples: Contratto Lingua Ufficiale

Proroghe. Se l’Appaltatorel’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattualecontrattuale di cui all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 ( quarantacinque) giorni prima della scadenza del termine stessodi cui al predetto articolo 14. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del terminetermine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività. La richiesta è presentata al direttore di lavori alla DL il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P.RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavoridella DL. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. RUP entro 30 ( trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. RUP può prescindere dal parere del Direttore dei Lavorise della DL se questi non si esprime entro 10 ( dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del Direttore dei Lavorise della DL se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P. I RUP Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 ( trenta) giorni e di 10 (dieci) giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 ( dieci) giorni e a 3 (tre) giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine contrattuale di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. La mancata determinazione del R.U.P. RUP entro i termini di cui sopra ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta. Trova altresì applicazione l’articolo 159, commi 8, 9 e 10, del D.P.R. n. 207 del 2010.

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Samples: www.provincia.siena.it

Proroghe. Se l’Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 ( quarantacinque30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine stesso. In deroga a quanto previsto al comma 1precedente, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 30 giorni alla scadenza del termine, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività. La richiesta è presentata al direttore Direttore di lavori Lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore Direttore dei lavoriLavori. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 ( (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del Direttore dei Lavorise Lavori se questi non si esprime entro 10 ( (dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del Direttore dei Lavorise Lavori se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P. I termini di 30 ( trenta) giorni e di 10 (dieci) giorni sono ridotti rispettivamente a 10 ( dieci) giorni e a 3 (tre) giorni; negli stessi casi se Se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine contrattuale essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui sopra costituisce rigetto della richiesta. Trova altresì applicazione l’articolo 159, commi 8, 9 e 10, del D.P.R. n. 207 del 2010.

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Samples: www.zetema.it

Proroghe. Se l’AppaltatoreAll’occorrenza, ai sensi del comma 5 dell’art. 107 del Codice, l’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non è sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può chiedere la prorogaproro- ga a detto termine, presentando apposita un’apposita richiesta motivata almeno 45 ( quarantacinque) 30 giorni prima della scadenza sca- denza del termine stessotermine. In deroga a quanto previsto al comma 1predetto comma, la richiesta può essere presentata anche se mancano qualora manchino meno di 45 30 giorni alla scadenza del termine, comunque prima di tale scadenza, se qualora le cause che hanno determinato la richiesta si sono siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta xxxxxx- sta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata corre- data dal proprio parere; se qualora la richiesta è sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 ( trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del Direttore dei Lavorise D.L. qualora questi non si esprime esprima entro 10 ( dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del Direttore dei Lavorise D.L. qualora questo è sia difforme dalle conclusioni del R.U.P. I Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 ( trenta) giorni e di 10 (dieci) giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente rispetti- vamente a 10 ( dieci) giorni e a 3 (tre) giorni; negli stessi casi se qualora la proroga è sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine contrattuale termine, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui sopra ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta. Trova altresì applicazione l’articolo 159, commi 8, 9 e 10, del D.P.R. n. 207 del 2010.

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Samples: www.aceapinerolese.it

Proroghe. Se l’AppaltatoreL’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non è sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattualecontrattuale di cui all’articolo 24, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 ( quarantacinque) giorni prima della scadenza del termine stesso. In deroga a quanto previsto di cui al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardivitàpredetto articolo 24. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se qualora la richiesta è sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 ( trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del Direttore direttore dei Lavorise lavori qualora questi non si esprime esprima entro 10 ( dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del Direttore direttore dei Lavorise lavori qualora questo è sia difforme dalle conclusioni del R.U.P. I La richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività. In tal caso, i termini di 30 ( trenta) giorni e di 10 (dieci) giorni per la consegna del parere sono ridotti rispettivamente a 10 ( dieci) giorni e a 3 (tre) giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine contrattuale essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui sopra consegna del parere precedentemente stabiliti costituisce rigetto della richiesta. Trova altresì applicazione l’articolo 159, commi 8, 9 e 10, del D.P.R. n. 207 del 2010n.207/2010.

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Samples: comune.acquiterme.al.it

Proroghe. Se l’Appaltatore, per causa a ad esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattualecontrattuale di cui al precedente articolo, può chiedere la prorogaproroga del predetto termine, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 ( quarantacinque) giorni prima della scadenza del termine stessodi cui al predetto articolo. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del terminetermine di cui al precedente articolo, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata motivata, anche in relazione alla specifica circostanza della tardività. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P.Responsabile del Procedimento, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. Responsabile del Procedimento questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore Direttore dei lavoriLavori. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. della Stazione appaltante entro 30 ( trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. Responsabile del Procedimento può prescindere dal parere del Direttore dei Lavorise Lavori se questi non si esprime entro 10 ( dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del Direttore dei Lavorise Lavori se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P. I Responsabile del Procedimento. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 ( trenta) giorni e di 10 (dieci) giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 ( dieci) giorni e a 3 (tre) giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine contrattuale di cui all’articolo precedente, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. La mancata determinazione del R.U.P. Responsabile del Procedimento entro i termini di cui sopra ai commi 1, 2 o 5 comporta e costituisce il rigetto della richiesta. Trova altresì applicazione l’articolo 159, commi 8, 9 e 10, del D.P.R. n. 207 del 2010La concessione di una proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

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Samples: www.comune.sorrento.na.it

Proroghe. Se l’Appaltatorel'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattualecontrattuale di cui all'articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 ( quarantacinque) 15 giorni prima della scadenza del termine stessodi cui al predetto articolo 14. In deroga a quanto previsto al comma 1sopra previsto, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 15 giorni alla scadenza del terminetermine di cui all'articolo 14, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardivitàdel ritardo. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 ( trenta) 10 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del Direttore direttore dei Lavorise lavori se questi non si esprime entro 10 ( dieci) 5 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del Direttore direttore dei Lavorise lavori se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P. I termini Nei casi di 30 ( trenta) giorni e di 10 (dieci) giorni sono ridotti rispettivamente a 10 ( dieci) giorni e a 3 (tre) giorni; negli stessi casi richiesta in deroga se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine contrattuale di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. .. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui sopra ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta. Trova altresì applicazione l’articolo 159, commi 8, 9 e 10, 26 del D.P.R. n. 207 del 2010capitolato generale d’appalto.

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Samples: www.comune.spoleto.pg.it

Proroghe. Se l’Appaltatorel'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattualecontrattuale di cui all'articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 ( quarantacinque) 15 giorni prima della scadenza del termine stessodi cui al predetto articolo 14. In deroga a quanto previsto al comma 1sopra previsto, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 15 giorni alla scadenza del terminetermine di cui all'articolo 14, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione A75A12 R12 Capitolato speciale di appalto.docx alla specifica circostanza della tardivitàdel ritardo. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 ( trenta) 10 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del Direttore direttore dei Lavorise lavori se questi non si esprime entro 10 ( dieci) 5 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del Direttore direttore dei Lavorise lavori se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P. I termini Nei casi di 30 ( trenta) giorni e di 10 (dieci) giorni sono ridotti rispettivamente a 10 ( dieci) giorni e a 3 (tre) giorni; negli stessi casi richiesta in deroga se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine contrattuale di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. .. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui sopra ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta. Trova altresì applicazione l’articolo 159, commi 8, 9 e 10, 26 del D.P.R. n. 207 del 2010capitolato generale d’appalto.

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Samples: www.comune.terni.it

Proroghe. Se l’Appaltatorel’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattualecontrattuale di cui all’articolo 52, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 ( quarantacinque) giorni prima della scadenza del termine stessodi cui al predetto articolo 52. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del terminetermine di cui all’articolo 52, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 ( trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del Direttore direttore dei Lavorise lavori se questi non si esprime entro 10 ( dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è e riportato il parere del Direttore direttore dei Lavorise lavori se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P. I Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 ( trenta) giorni e di 10 (dieci) giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 ( dieci) giorni e a 3 (tre) giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine contrattuale di cui all’articolo 52, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui sopra ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta. Trova altresì applicazione l’articolo 159, commi 8, 9 e 10, del D.P.R. n. 207 del 2010.

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Samples: www.asst-nordmilano.it

Proroghe. Se l’AppaltatoreL’Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non è sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, contrattuale di cui all’art.1.13 del presente Capitolato può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 ( quarantacinque) giorni prima della scadenza nei termini di cui all’art.107 comma 5 del termine stessoD. Lgs. 50/2016 e smi. La richiesta di proroga deve essere presentata con congruo anticipo, al fine di consentire al RUP di esprimersi nei tempi di legge (30 giorni). In deroga a quanto previsto al comma 1, ciò la richiesta può essere comunque presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla prima della scadenza del termine, comunque prima di tale scadenza, se contrattuale qualora le cause che hanno determinato la richiesta si sono siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività. La richiesta è presentata al direttore Direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., RUP corredata dal proprio parere; se qualora la richiesta è sia presentata direttamente al R.U.P. RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore Direttore dei lavori. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. RUP entro 30 ( trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. RUP può prescindere dal parere del Direttore dei Lavorise lavori qualora questi non si esprime esprima entro 10 ( dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del Direttore dei Lavorise lavori qualora questo è sia difforme dalle conclusioni del R.U.P. I RUP. Nel caso in cui la richiesta sia stata inoltrata in deroga i termini di 30 ( trenta) giorni e di 10 (dieci) giorni di cui al sono ridotti rispettivamente a 10 ( dieci) giorni e a 3 (tre) giorni; negli stessi casi se in tal caso, qualora la proroga è sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine contrattuale di cui all'articolo 1.13, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. La mancata determinazione del R.U.P. RUP entro i termini di cui sopra ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta. Trova altresì applicazione l’articolo 159, commi 8, 9 e 10, del D.P.R. n. 207 del 2010.

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Samples: www.adspmaredisardegna.it

Proroghe. Se Fermo quanto previsto nel successivo art. 19, qualora l’Appaltatore, per causa a esso non imputabile, imputabile non è sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattualecontrattuale di cui al precedente articolo, può chiedere chiederne la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 ( quarantacinque) 20 giorni prima della scadenza del termine stessotermine. In deroga a quanto previsto al comma 1deroga, la richiesta può essere presentata anche se mancano qualora manchino meno di 45 10 giorni alla scadenza del termine, comunque prima di tale scadenza, se qualora le cause che hanno determinato la richiesta si sono siano verificate posteriormenteposteriormente al predetto termine; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività. La richiesta è presentata al direttore Direttore di lavori Lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P.RUP, corredata dal proprio parere; se qualora la richiesta è sia presentata direttamente al R.U.P. RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore Direttore dei lavoriLavori. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. RUP entro 30 ( trenta) 7 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. RUP può prescindere dal parere del Direttore dei Lavorise Lavori qualora questi non si esprime esprima entro 10 ( dieci) 7 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del Direttore dei Lavorise Lavori qualora questo è sia difforme dalle conclusioni del R.U.P. I termini di 30 ( trenta) giorni e di 10 (dieci) giorni sono ridotti rispettivamente a 10 ( dieci) giorni e a 3 (tre) giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine contrattuale essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termineRUP. La mancata determinazione del R.U.P. RUP entro i termini di cui sopra costituisce rigetto della richiesta. Trova altresì applicazione l’articolo 159, commi 8, 9 e 10, del D.P.R. n. 207 del 2010.

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Samples: Accordo Operativo "International Riccione Camping Village E Romagna Camping Village

Proroghe. Se l’Appaltatore0.Xx l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattualecontrattuale di cui all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 ( quarantacinque) giorni prima della scadenza del termine stessodi cui al predetto articolo 14. In 0.Xx deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del terminetermine di cui all'art.14, comunque prima di tale scadenza, se qualora le cause che hanno determinato la richiesta si sono siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica spe- cifica circostanza della tardività. La 0.Xx richiesta è presentata al direttore di lavori il quale alla DL, che la trasmette tempestivamente al R.U.P.RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta richie- sta è presentata direttamente al R.U.P. RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavoridella DL. La 0.Xx proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. RUP entro 30 ( (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. ri- chiesta. Il RUP può prescindere dal parere del Direttore dei Lavorise della DL se questi non si esprime entro 10 ( (dieci) giorni e può discostarsi dallo dal- lo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del Direttore dei Lavorise della DL se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P. I RUP. 5.Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 ( trenta) giorni e di 10 (dieci) giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 ( dieci) giorni e a 3 (tre) giorni; negli stessi casi se qualora la proroga è sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine contrattuale di cui all'art.14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. La 0.Xx mancata determinazione del R.U.P. RUP entro i termini di cui sopra ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta. Trova altresì applicazione l’articolo 1590.Xx momento della redazione del certificato di ultimazione dei lavori può essere assegnato un termine perentorio, commi 8non superiore a 60 giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità, 9 accertate dal direttore dei lavori come del tutto marginali e 10, non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del D.P.R. n. 207 del 2010certificato di ultimazione dei lavori e la necessità della redazione di un nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

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Samples: www.comune.sedegliano.ud.it

Proroghe. Se l’AppaltatoreLa richiesta di proroga dell’appaltatore deve essere motivata e pervenire al R.U.P. con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale e, per causa a esso non imputabilecomunque, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno oltre 45 ( (quarantacinque) giorni prima della suddetta scadenza per dare allo stesso R.U.P. la possibilità di rispondere in tempo utile ed entro il termine previsto dall’art. 107, comma 5, del termine stesso. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardivitàCodice. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se qualora la richiesta è sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. e/o della Stazione Appaltante, la quale ultima si esprime avendo acquisito preventivamente il parere del R.U.P., entro il termine massimo di 30 ( (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; il . Il R.U.P. può prescindere dal parere del Direttore direttore dei Lavorise lavori qualora questi non si esprime esprima entro 10 ( (dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel . Nel provvedimento è riportato il parere del Direttore direttore dei Lavorise lavori qualora questo è sia difforme dalle conclusioni del R.U.P. I termini In deroga a quanto previsto in precedenza, la richiesta di 30 ( trentaproroga può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 (quarantacinque) giorni e alla scadenza del termine contrattuale, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività ed i termini concessi al R.U.P. ed al direttore dei lavori per esprimere i pareri di competenza sono ridotti, rispettivamente, a 10 (dieci) giorni sono ridotti rispettivamente a 10 ( dieci) giorni e a 3 (tre) giorni; negli . Negli stessi casi se casi, qualora la proroga è sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine contrattuale contrattuale, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. La mancata determinazione del R.U.P. e/o della Stazione Appaltante entro i termini di cui sopra costituisce rigetto della richiesta. Trova altresì applicazione l’articolo 159A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze – anche parziali – fissate dal programma di esecuzione dei lavori l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, commi 8in tutto o in parte, 9 e 10ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. Non possono essere riconosciute sospensioni in assenza di adeguate motivazioni o nel caso di motivazioni che non siano riconosciute adeguate da parte del D.P.R. n. 207 del 2010R.U.P.. La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'appaltatore per il fatto che la maggior durata dei lavori sia imputabile alla Stazione Appaltante. Nel periodo di proroga è sempre a carico dell'appaltatore la sorveglianza dell'intero cantiere.

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Proroghe. Se l’Appaltatorel’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 ( quarantacinque) giorni prima della scadenza del termine stesso. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 ( trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del Direttore direttore dei Lavorise lavori se questi non si esprime entro 10 ( dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del Direttore direttore dei Lavorise lavori se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P. I termini di 30 ( trenta) giorni e di 10 (dieci) giorni sono ridotti rispettivamente a 10 ( dieci) giorni e a 3 (tre) giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine contrattuale essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui sopra costituisce rigetto della richiesta. Trova altresì applicazione l’articolo 159, commi 8, 9 e 10, del D.P.R. d.P.R. n. 207 del 2010.

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