Procedura di rimborso Clausole campione

Procedura di rimborso. Qualora un azionista desideri richiedere il rimborso delle proprie azioni in tutto o in parte, esso potrà farne domanda scritta all'Agente per i Trasferimenti. La domanda sarà irrevocabile (fatto salvo quanto disposto di seguito nel caso di sospensione temporanea dei rimborsi) e dovrà indicare il numero, il comparto e la classe delle azioni di cui si richiede il rimborso, nonché, qualora si tratti di azioni nominative, il nome a cui risultano registrate. La richiesta deve essere accompagnata dal nome con il quale queste ultime sono registrate e dai documenti attestanti un eventuale trasferimento. La Data di VNI, (come definita al Capitolo Emissione di azioni e procedura di sottoscrizione e di pagamento) la Data di valutazione e l'ora limite di ricevimento applicabili alle domande di rimborso sono descritte nelle Schede tecniche. La SICAV avrà però la facoltà, a discrezione del proprio Consiglio d'amministrazione, di accordare deroghe ai distributori, dietro richiesta di questi ultimi, concedendo loro un equo termine aggiuntivo massimo di un’ora e mezza dopo il cut-off ufficiale della SICAV, al fine di consentire loro di centralizzare, globalizzare ed inviare gli ordini all’Agente per i Trasferimenti; il valore netto d’inventario rimarrà ignoto. Una volta determinato il prezzo di riscatto, l'Agente per i Trasferimenti ne darà, per quanto possibile, comunicazione ai richiedenti. Il pagamento del prezzo delle azioni rimborsate sarà effettuato entro i termini descritti nelle Schede tecniche. I pagamento dell'importo globale dovuto sarà effettuato nella valuta della classe. Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario a favore del conto indicato dall'azionista o mediante assegno spedito per posta all'azionista. Il prezzo di rimborso delle azioni della SICAV potrà essere superiore o inferiore al prezzo di acquisto pagato dall'azionista all’atto della sottoscrizione, in funzione dell’apprezzamento o del deprezzamento del valore patrimoniale netto.
Procedura di rimborso. A scadenza, l'Emittente si impegna a mettere a disposi- zione presso l'agente di deposito (l'"Agente di Deposi- to"), come indicato nelle Condizioni Definitive, le somme necessarie al rimborso ai fini della loro trasmis- sione alle banche depositarie competenti per il loro successivo accreditamento a favore dei Portatori.
Procedura di rimborso. L'Emittente si impegna a mettere a disposizione presso la Clearstream Banking AG di Francoforte le somme necessarie al rimborso ai fini della loro trasmissione alle banche depositarie competenti per il loro successivo accreditamento a favore dei portatori dei Certificati al termine della durata dei Certificati stessi coincidente, in genere, con il giorno di scadenza oppure al momento della riscossione dei Certificati da parte dei relativi Portatori o, ancora, in caso di disdetta.
Procedura di rimborso. 17.6 La Banca, entro 10 (dieci) Giornate Operative dalla ricezione di richiesta di rimborso del Cliente Pagatore, sempre che tale richiesta sia ricevuta nei termini indicati nel precedente Articolo 17.4 (“Termine per presentare la richiesta di rimborso”), rimborsa l’intero importo dell’Operazione di Pagamento Passiva a meno che non fornisca al Cliente Pagatore una giustificazione per il rifiuto del rimborso. In tal caso, il Cliente Pagatore può presentare un esposto a Banca d’Italia o un ricorso stragiudiziale avverso il rifiuto ai sensi dei successivi Articoli 23.2 e 23.3 del presente Capitolo (“Reclami, esposti e ricorsi stragiudiziali”).
Procedura di rimborso. L’istanza da parte dell’utente verrà presentata incarta semplice allegando le ricevute di versamento allegate ed indicando le ragioni che danno titolo ad ottenere il rimborso. La misura degli interessi semplici gravanti sulla somma di restituzione è fissata in quella dell’interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’ eseguito versamento. In caso di decorso inutile del termine di cui all’art. 72 comma 2, la domanda si intende rigettata: il silenzio rifiuto formatosi per effetto del decorso temporale predetto potrà essere impugnato in conformità dell’art. 19 del D.lgs 31.12.1992 n. 546 ove trattasi di versamento spontaneo non preceduto da avviso di accertamento.
Procedura di rimborso. Introduzione STEP SPIEGAZIONE COMUNICAZIONI EMAIL Rimborsi
Procedura di rimborso. 1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
Procedura di rimborso. 1. Fermo restando l’emissione delle fatture nel rispetto della disciplina di cui all’art. 3.2, le Parti dichiarano e concordano che Xxxxxxxxxx provvederà ad effettuare il pagamento del 30% del rimborso entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui l’Utente ha acquistato l’Esperienza utilizzando i crediti welfare (“Prima Scadenza”) e il restante 70% del rimborso 30 (trenta) giorni prima della partenza del Beneficiario. In nessun caso, tuttavia, Xxxxxxxxxx sarà obbligata ad effettuare il pagamento del 100% del rimborso anteriormente alla Prima Scadenza. I pagamenti avverranno tramite bonifico bancario alle coordinate che il Partner comunicherà per iscritto a Tantosvago. Si informa il Partner che i bonifici vengono emessi giornalmente e che eventuali ritardi potranno dipendere dai tempi tecnici di accredito previsti dal sistema bancario. Dopo l’avvenuto pagamento, il Partner troverà nella sezione dell’Area Riservata “Rimborso” la variazione dello stato del buono da “richiesta rimborso” a “

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: