Procedura di autorizzazione Clausole campione

Procedura di autorizzazione. 1. L’autorizzazione è rilasciata con l’accordo delle autorità competenti delle Parti contraenti nel cui territorio vengono presi a bordo o fatti scendere i viaggiatori. L’autorità di rilascio inoltra a queste ultime – nonché alle autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea il cui territorio è attraversato senza che siano presi a bordo o deposti viaggiatori – una copia della domanda e di ogni altra documenta- zione utile, insieme con la propria valutazione.
Procedura di autorizzazione. 1. L'autorizzazione è rilasciata con l'accordo delle autorità competenti di tutte le parti contraenti nel cui territorio vengono presi a bordo o fatti scendere i viaggiatori. L'autorità competente per l'autorizzazione inoltra a queste ultime, nonché alle autorità competenti delle parti contraenti il cui territorio è attraversato senza che vi sia imbarco o sbarco di passeggeri, una copia della domanda e di ogni altra documentazione utile, insieme con la propria valutazione. Per quanto riguarda l'Unione europea, le autorità competenti di cui al primo comma sono quelle degli Stati membri nei cui territori sono imbarcati e sbarcati viaggiatori e i cui territori sono attraversati senza imbarco o sbarco di passeggeri.
Procedura di autorizzazione. 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento di base la persona assicurata presenta all’istituzione del luogo di dimora un documento rila- sciato dall’istituzione compente. Ai fini del presente articolo per istituzione compe- tente si intende l’istituzione che sostiene le spese delle cure programmate; nei casi di cui all’articolo 20, paragrafo 4, e all’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di base, in cui le prestazioni in natura erogate nello Stato membro di residenza sono rimborsate in base ad importi forfettari, per istituzione competente si intende l’istituzione del luogo di residenza.
Procedura di autorizzazione. 3.1 La partecipazione ai perfezionamentie l'assunzione dei relativi costi sono discussi dalle collaboratrici e dai collaboratori con le dirette superiori o i diretti superiori,di norma in occasione del colloquio annuale o comunque prima dell'iscrizione ai corsi. La Direzione prende infine una decisione in merito, nel rispetto del budget annuale dei costi di perfe- zionamento della corrispondente Associazione del SOS.
Procedura di autorizzazione. 1. Domanda di autorizzazione I.1.10
Procedura di autorizzazione. Compete al Centro di Formazione Aziendale verificare che il dipendente individuato: − operi di norma nella disciplina/UO attinente l’evento formativo; − sia individuato a rotazione garantendo, su base triennale, pari opportunità partecipative mettendo in evidenza al livello gerarchico superiore di frequenza; − partecipi ad un massimo di due iniziative per anno solare, per singolo Sponsor. Il Centro di Formazione Aziendale provvederà altresì ad effettuare le verifiche in merito alla dichiarazione di assenza di conflitto d’interesse resa dal dipendente individuato, con la collaborazione della UOC Approvvigionamenti e Logistica, UOC Farmacia e della UOC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane. Qualora sussistano evidenze di conflitto di interesse anche solo potenziale, non è rilasciata l’autorizzazione. Il Centro di Formazione Aziendale provvederà a comunicare al dipendente il rilascio dell’autorizzazione e al soggetto proponente (Sponsor) il nominativo individuato, di norma almeno 15 giorni prima dell'evento. Nella suddetta autorizzazione, al fine di evitare potenziali situazioni di conflitto d'interessi di cui il soggetto proponente non abbia conoscenza, s'inviterà quest’ultimo a prendere visione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Codice di Comportamento Aziendale, adottati dall'Azienda e pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del sito internet aziendale (xxx.xxxx-xxxx.xx). Nei casi in cui si evidenzino criticità o irregolarità, l’UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane provvederà a trasmettere le dichiarazioni acquisite all’UOS Trasparenza ed Anticorruzione, specialmente in riferimento alla possibile esistenza di cause di conflitto di interessi anche potenziale, in grado di arrecare pregiudizio all’Azienda.
Procedura di autorizzazione. 13.1 L’autorizzazione deve essere chiesta all’autorità di controllo dall’impresa la cui sede sociale si trova nel territorio dell’altra Parte contraente.
Procedura di autorizzazione. 1. Gli intermediari iscritti nelle Sezioni A o B del registro che intendono operare all’estero, nel rispetto delle disposizioni vigenti nell’ordinamento dello Stato di prestazione, in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, devono presentare alla BANCA CENTRALE una domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni:
Procedura di autorizzazione. 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.18 [Viaggio al fine di ricevere prestazioni in natura – Autorizzazione a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato di residenza], paragrafo 1, del protocollo, la persona assicurata presenta all'istituzione del luogo di dimora un documento rilasciato dall'istituzione compente. Ai fini del presente articolo per "
Procedura di autorizzazione. Le società già esistenti che intendono essere autorizzate come istituti di pagamento o come istituti di moneta elettronica presentano domanda di autorizzazione alla Banca d’Italia. Per le modalità di presentazione della domanda si applicano le disposizioni previste nella Sezione V. La domanda di autorizzazione all’attività è inoltrata dopo l’approvazione della delibera di modifica dello statuto e prima che di tale modifica venga richiesta l’iscrizione nel registro delle imprese. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al rispetto delle stesse condizioni stabilite per le società di nuova costituzione.