(Procedimento di contestazione di inadempienze) Clausole campione

(Procedimento di contestazione di inadempienze). L’omissione di una prestazione è contestata per iscritto, con le modalità di cui all’art. 4 (Notifiche e comunicazioni) ed in contraddittorio con l’Impresa, dal Direttore dell’Esecuzione e comunicata, per conoscenza, al Fondo di Assistenza, ai fini dell’applicazione delle previste sanzioni. L’omesso servizio per astensione dal lavoro dei dipendenti per cause riguardanti in modo specifico l’Impresa contraente non è considerata causa di forza maggiore e, pertanto, l’Impresa stessa ne risponde a pieno titolo. Il non regolare e soddisfacente espletamento del servizio è contestato per iscritto, con le modalità di cui al precedente art. 4, dal Direttore dell’Esecuzione, Referente del Centro Sportivo, all’Impresa e comunicato, per conoscenza, al Fondo di Assistenza, ai fini dell’applicazione delle previste sanzioni L’omissione, anche parziale, del servizio comporta l’applicazione di penalità per ogni omissione anche parziale contestata. La rilevazione in contraddittorio con l'Impresa di almeno tre omissioni, notificate con le modalità di cui all’art. 4 (Notifiche e comunicazioni), nel corso del contratto fa sorgere per il Fondo di Assistenza il diritto di dichiarare risolto il contratto stesso. L’espletamento del servizio secondo modalità non regolari e soddisfacenti comporta l’applicazione di penalità per ogni irregolarità anche parziale contestata. La contestazione di irregolarità per almeno tre volte nello stesso anno solare fa sorgere in capo al Fondo di Assistenza il diritto di dichiarare risolto il contratto. L’Impresa è soggetta a penalità qualora nell’esecuzione del servizio si verifichino inadempienze determinate dall’inosservanza degli obblighi assunti nei precedenti articoli. Le penalità potranno variare, a seconda della gravità dell’inadempienza, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per la durata complessiva dell’appalto, per ogni giorno in cui si è verificata l’inadempienza (omissione e/o irregolarità anche parziale del servizio). Nel caso specifico di mancato svolgimento del servizio salva l’esecuzione in danno, verrà applicata una penalità calcolata per ciascun giorno di omesso servizio ovvero di una percentuale proporzionalmente ridotta, nel caso in cui l’omissione fosse limitata a periodi inferiori all’intera giornata lavorativa. Le penalità determinate come indicato ai commi che precedono non potranno complessivamente superare il 10% sull’ammontare netto contrattuale, da determinare in relaz...
(Procedimento di contestazione di inadempienze). 1. L’omissione di una prestazione è contestata per iscritto ed in contraddittorio con l’Impresa, dal Direttore dell’esecuzione e comunicata, per conoscenza, alla Questura di Catanzaro, ai fini dell’applicazione delle previste sanzioni. L’omesso servizio per astensione dal lavoro delle maestranze per cause riguardanti in modo specifico l’Impresa contraente non è considerata causa di forza maggiore e, pertanto, l’Impresa stessa ne risponde a pieno titolo.

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  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).