Common use of Prevenzione Clause in Contracts

Prevenzione. Si riconosce che il tema delle molestie sessuali sul luogo di lavoro costitui- sce materia di interesse sindacale e del lavoro ai sensi dell’art. 20, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300. A cura delle parti stipulanti le disposizioni in materia di molestie sessuali dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori (ad es.mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti). In sede aziendale si dedicherà la necessaria attenzione alla formazione culturale del personale ai fini del rispetto delle norme di prevenzione o dei codici di comportamento in materia di molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Pertanto a livello aziendale o territoriale potranno essere adottate oppor- tune iniziative congiunte. Si realizzeranno specifici interventi formativi anche per il personale con funzioni direttive sulla specifica tematica delle molestie sessuali in am- biente di lavoro, al fine di una migliore attività di prevenzione e di crescita culturale di tutti i lavoratori nel rispetto dei principi fondanti della distin- tività e dei valori del lavoro in cooperativa. Le parti a livello aziendale o territoriale, in caso di richiesta di una delle parti firmatarie il CCNL di attivare appositi organi (persona fisica o organo collegiale), si impegnano ad aprire un confronto per valutare l’opportunità di costituire o indicare un apposito organo deputato a ricevere notizie, se- gnalazioni o denunce di molestie sessuali, dal quale ogni lavoratore possa anche ricevere assistenza e consulenza. Viene fatto salvo quanto già previsto a livello aziendale sulla materia.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Prevenzione. Si riconosce che il tema delle molestie sessuali sul luogo di lavoro costitui- sce materia costituisce mate- ria di interesse sindacale e del lavoro ai sensi dell’art. 20, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300n.300. A cura delle parti stipulanti le disposizioni in materia di molestie sessuali dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori (ad es.mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti). In sede aziendale si dedicherà la necessaria attenzione alla formazione culturale del personale ai fini del rispetto delle norme di prevenzione o dei codici di comportamento compor- tamento in materia di molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Pertanto a livello aziendale o territoriale potranno essere adottate oppor- tune iniziative opportune iniziati- ve congiunte. Si realizzeranno specifici interventi formativi anche per il personale con funzioni direttive di- rettive sulla specifica tematica delle molestie sessuali in am- biente ambiente di lavoro, al fine di una migliore attività di prevenzione e di crescita culturale di tutti i lavoratori nel rispetto ri- spetto dei principi fondanti della distin- tività distintività e dei valori del lavoro in cooperativa. Le parti a livello aziendale o territoriale, in caso di richiesta di una delle parti firmatarie firmata- rie il CCNL di attivare appositi organi (persona fisica o organo collegiale), si impegnano impe- gnano ad aprire un confronto per valutare l’opportunità di costituire o indicare un apposito organo deputato a ricevere notizie, se- gnalazioni segnalazioni o denunce di molestie sessuali, dal quale ogni lavoratore possa anche ricevere assistenza e consulenza. Viene fatto salvo quanto già previsto a livello aziendale sulla materia.

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Samples: Contratto Di Inserimento

Prevenzione. Si riconosce Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il tema diritto delle molestie sessuali sul luogo lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d’intesa con le RSA/RSU, le iniziative utili a preve- nire le problematiche di lavoro costitui- sce materia cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di interesse sindacale e del lavoro ai sensi dell’art. 20, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300. A cura delle parti stipulanti le disposizioni in materia di molestie sessuali dovranno essere portate cui sopra saranno por- tate a conoscenza di tutti i lavoratori (lavoratori/lavoratrici, anche, ad es.mediante esempio, median- te affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti). In sede aziendale si dedicherà la necessaria attenzione alla formazione culturale del personale ai fini del rispetto delle norme di prevenzione o dei codici di comportamento in materia di molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Pertanto a livello aziendale o territoriale potranno essere adottate oppor- tune iniziative congiunte. Si realizzeranno specifici interventi formativi anche per il personale con funzioni direttive sulla specifica tematica delle molestie sessuali in am- biente di lavoro, al fine di una migliore attività di prevenzione e di crescita culturale di tutti i lavoratori nel rispetto dei principi fondanti della distin- tività e dei valori del lavoro in cooperativa. Le parti a livello aziendale affidano ad una apposita commissione paritetica che avrà sede pres- so l’Ente Bilaterale Territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o territorialedenuncie di molestie sessuali. Tale commissione, in caso di richiesta necessità, potrà avvalersi di una delle parti firmatarie il CCNL di attivare appositi organi (persona fisica o organo collegiale), si impegnano ad aprire un confronto per valutare l’opportunità di costituire o indicare un apposito organo deputato a ricevere notizie, se- gnalazioni o denunce di molestie sessuali, dal quale ogni professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore possa anche potrà ricevere assistenza e consulenzaconsulenza dalla Commissione. Viene fatto salvo quanto già previsto La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, Filcams, Fisascat e Uiltucs, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini del- l’ammissione ai finanziamenti di cui all’art.2 della legge 10 aprile 1991 n. 125, ed a livello aziendale sulla materiatale scopo verrà redatto un avviso comune. Le parti concordano che nei programmi generali di formazione del persona- le, dovranno essere incluse nozioni generali circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo, nonché in materia di tutela della libertà e dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti con- figurabili come molestie sessuali.

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Samples: Contratto

Prevenzione. A cura delle parti stipulanti le disposizioni in materia di mobbing do- vranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori (per es. median- te affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti). Si riconosce che il tema delle molestie sessuali sul luogo di lavoro costitui- sce materia del mobbing rientra nelle materie di interesse sindacale e del lavoro ai sensi dell’art. 20, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300. A cura delle parti stipulanti le disposizioni 300 e pertanto a livello aziendale si potranno anche attivare, previo preventivo confronto, iniziative congiunte atte a favorire azioni positive per la prevenzione di quanto definito in materia di molestie sessuali dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori (ad es.mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti)mob- bing dal presente protocollo. In sede aziendale si dedicherà la necessaria attenzione alla formazione culturale del personale ai fini del rispetto delle norme di prevenzione o dei codici di comportamento in materia di molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Pertanto a livello aziendale o territoriale potranno essere adottate oppor- tune iniziative congiunte. Si realizzeranno specifici interventi formativi anche per il personale con funzioni direttive e degli addetti alle attività di coordi- namento e gestione del personale sulla specifica tematica del mobbing, fornendo loro le necessarie informazioni e supporti per un positivo inse- rimento nell’ambito organizzativo dei lavoratori, nonché le informazioni relative alle misure adottate per la prevenzione di ogni forma di persecu- zione sul lavoro. Le iniziative formative realizzate delle molestie sessuali in am- biente imprese saranno oggetto di lavoroun apposito incontro informativo, al fine di una migliore attività norma nel primo quadrimestre di prevenzione ogni anno, con le R.S.U./R.S.A. Tali iniziative e di crescita culturale di tutti i lavoratori nel rispetto dei principi fondanti la loro pratica attuazione potranno essere affidate anche ad esperti della distin- tività materia e dei valori del lavoro in cooperativasaranno orientate alla prevenzione. Le parti a livello aziendale o territoriale, in caso di richiesta di una delle parti firmatarie il presente CCNL di attivare appositi organi (persona fisica fisi- ca o organo collegiale), si impegnano ad aprire un confronto per valutare l’opportunità di costituire o indicare un apposito organo (persona fisica o organo collegiale) deputato a ricevere notizie, se- gnalazioni segnalazioni o denunce denuncie di molestie sessualimobbing, dal quale ogni lavoratore possa anche ricevere assistenza e consulenza. Viene fatto salvo quanto già previsto a La eventuale realizzazione di tale organo avverrà in via sperimentale e con una durata che preveda comunque una verifica intermedia allo stesso livello aziendale sulla materiacontrattuale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Prevenzione. Si riconosce che il tema delle molestie sessuali sul luogo I dispositivi di lavoro costitui- sce materia di interesse sindacale e del lavoro ai sensi dell’art. 20protezione individuali andranno utilizzati in ambito lavorativo, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300. A cura delle parti stipulanti seguendo le disposizioni impartite dalle competenti autorità sanitarie, con particolare riferimento ai casi in materia cui vi possano essere più soggetti presenti contemporaneamente nello stesso ufficio. Vanno forniti dispositivi di molestie sessuali dovranno essere portate protezione facciale al personale al quale è richiesta la prestazione in presenza; vanno messi a conoscenza disposizione in misura adeguata specifici dispositivi di protezione individuale, con particolare riferimento a coloro che svolgono attività sensibili ed a più alto rischio, nonché attività al di fuori della proprietà privata ove vige l’obbligo della protezione delle vie aeree quali coloro che utilizzano mezzi dell’amministrazione e/o lavorino all’esterno. Relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del rischio oggettivo derivante da un errato impiego dei guanti, si ritiene più protettivo consentire di lavorare senza guanti monouso e disporre il lavaggio frequente delle mani preferibilmente con soluzioni idroalcoliche. Compatibilmente con le condizioni climatiche, è incentivata la costante areazione dei locali con apertura delle finestre più volte al giorno (indicativamente: mattino, pausa pranzo e pomeriggio). Con particolare riferimento ad uffici e sale riunioni, gli impianti di ventilazione meccanica controllata, se tenuti accesi, non devono in nessun modo operare in modalità “ricircolo dell’aria”. La sorveglianza sanitaria proseguirà in ogni caso secondo le indicazioni del Ministero della salute e delle competenti autorità sanitarie locali, avendo come iniziale riferimento la circolare Ministeriale prot. 14915 del 29 aprile 2020, per quanto compatibile con la Pubblica amministrazione. Vanno privilegiate le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. Il medico competente segnala situazioni di particolare fragilità, anche in relazione all’età o patologie attuali e pregresse dei dipendenti, da comunicare all’amministrazione nel rispetto della privacy, suggerendo anche l’adozione di eventuali decisioni, nell’interesse della salute del lavoratore e degli altri colleghi. Tale rafforzamento della sorveglianza sanitaria rappresenta una utile misura per intercettare possibili casi e sintomi sospetti di contagio. L’osservanza delle prestazioni di distanziamento e l’utilizzo dei dispositivi di protezione è in ogni caso responsabilità individuale di tutti i lavoratori (ad es.mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti). In sede aziendale si dedicherà la necessaria attenzione alla formazione culturale del personale ai fini del rispetto delle norme di prevenzione o dei codici di comportamento in materia di molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Pertanto a livello aziendale o territoriale potranno essere adottate oppor- tune iniziative congiunte. Si realizzeranno specifici interventi formativi anche per il personale con funzioni direttive sulla specifica tematica delle molestie sessuali in am- biente di lavoro, al fine di una migliore attività di prevenzione dipendenti e di crescita culturale di tutti i lavoratori nel rispetto dei principi fondanti della distin- tività e dei valori del lavoro in cooperativa. Le parti a livello aziendale o territoriale, in caso di richiesta di una delle parti firmatarie il CCNL di attivare appositi organi (persona fisica o organo collegiale), si impegnano ad aprire un confronto per valutare l’opportunità di costituire o indicare un apposito organo deputato a ricevere notizie, se- gnalazioni o denunce di molestie sessuali, dal quale ogni lavoratore possa anche ricevere assistenza e consulenza. Viene fatto salvo quanto già previsto a livello aziendale sulla materiadirigenti.

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Samples: www.anciveneto.org