Prestazione assicurata in caso di decesso dell’Assicurato Clausole campione

Prestazione assicurata in caso di decesso dell’Assicurato. In caso di decesso dell’Assicurato, ai Beneficiari sarà liquidato un capitale pari al Controvalore delle azioni sottostanti il contratto, ovvero pari al numero di azioni moltiplicato per il valore unitario delle stesse. Qualora il decesso avvenga durante l’erogazione della rendita, ma dopo l’esaurimento delle azioni sottostanti il contratto, ai Beneficiari non sarà liquidata alcuna prestazione. La data di riferimento per il calcolo del Controvalore delle azioni è l’ottavo giorno successivo alla data di ricevimento, da parte dell’Impresa, della richiesta di liquidazione della prestazione a seguito del decesso dell’Assicurato (corredata della documentazione di cui al successivo articolo 3 delle presenti Condizioni di assicurazione).
Prestazione assicurata in caso di decesso dell’Assicurato. In caso di decesso dell’Assicurato, ai Beneficiari sarà liquidato un capitale pari al Controvalore delle azioni sottostanti il contratto, ovvero pari al numero di azioni moltiplicato per il valore unitario delle stesse. In caso di decesso dell’Assicurato la Impresa non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell’investimento nonché dei prelievi delle azioni effettuati nel corso della vita del contratto e descritti all’articolo 16 delle presenti Condizioni di assicurazione, vi è la possibilità che i Beneficiari ottengano, al momento della liquidazione della prestazione, un ammontare significativamente inferiore al Capitale investito al momento della sottoscrizione. Qualora il decesso avvenga durante l’erogazione della rendita, ma dopo l’esaurimento delle azioni sottostanti il contratto, ai Beneficiari non sarà liquidata alcuna prestazione. La data di riferimento per il calcolo del Controvalore delle azioni è l’ottavo giorno successivo alla data di ricevimento, da parte dell’Impresa, della richiesta di liquidazione della prestazione a seguito del decesso dell’Assicurato (corredata della documentazione di cui al successivo articolo 3 delle presenti Condizioni di assicurazione).
Prestazione assicurata in caso di decesso dell’Assicurato. In caso di decesso dell’Assicurato – nel corso della durata contrattuale, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato stesso e con i limiti indicati di seguito – la Società cor- risponde, ai Beneficiari designati, il Capitale Caso Morte ottenuto come somma dei seguenti due importi:
Prestazione assicurata in caso di decesso dell’Assicurato. Con il presente contratto la Compagnia si impegna a corrispondere ai Beneficiari, a fronte del pagamento di premi da parte del Contraente e alle condizioni di seguito previste, un capitale in caso di decesso dell'Assicurato. Al fine di determinare il capitale in caso di decesso, si tiene conto del valore complessivo del Contratto di Assicurazione. Questo valore è rappresentato dalla somma: › del capitale maturato nella Gestione Separata, che viene rivalutato per ciascun mese intero trascorso dal 31 dicembre dell’anno precedente fino alla data di ricevimento da parte della Compagnia della comunicazione del decesso. Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga nella frazione di anno che intercorre dalla data di decorrenza del contratto al primo 31 dicembre, il capitale maturato in gestione separata sarà pari al premio netto investito rivalutato pro-rata tenendo conto del periodo intercorrente, in mesi interi, dalla data di decorrenza del contratto alla data di ricevimento da parte della Compagnia della comunicazione del decesso; › del valore complessivo delle quote attribuite al Contratto di Assicurazione, determinato moltiplicando il numero delle quote per il loro valore unitario del secondo giorno lavorativo di negoziabilità degli OICR collegati al Contratto di Assicurazione, successivo alla data di ricezione della comunicazione del decesso da parte della Compagnia, sulla base delle procedure operative dei Fondi stessi. In caso di investimento nei Fondi Interni Assicurativi, il disinvestimento delle quote ed il calcolo del loro controvalore avverranno sulla base del valore unitario della quota disponibile a partire dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della comunicazione del decesso da parte della Compagnia. Il valore del Contratto di Assicurazione così determinato viene maggiorato delle seguenti aliquote in funzione dell’età dell’Assicurato al momento del decesso (detta maggiorazione non potrà superare il massimale indicato): L’importo così determinato viene diminuito, in caso di decesso nei primi 6 anni dalla decorrenza del contratto, di un importo, legato al Bonus iniziale, ottenuto applicando al premio netto investito in OICR e/o Fondi Interni Assicurativi, le percentuali di costo previsteper le richieste di riscatto indicate all’Art. 24 delle Condizioni di Assicurazione.
Prestazione assicurata in caso di decesso dell’Assicurato. I valori sotto riportati sono espressi in Euro Premio unico investito 50.000,00 Valore nominale dell'obbligazione 1.000,00 Valore di mercato alla data di decorrenza del 27 luglio 2005 100% Numero di obbligazioni possedute alla data del decesso 50,00 Età dell'Assicurato alla data del decesso 39 Percentuale di maggiorazione 2,50% Valore di mercato dell'obbligazione (*) 110,00% Controvalore delle obbligazioni = valore nominale * numero di obbligazioni possedute * valore di mercato = 1.000 * 50,00 * 110% = 55.000,00 Capitale Caso Morte Aggiuntivo = Controvalore delle obbligazioni * Percentuale di maggiorazione = 55.000,00 * 2,50% = 1.375,00 PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO 56.375,00 Premio unico investito 50.000,00 Valore nominale dell'obbligazione 1.000,00 Valore di mercato alla data di decorrenza del 27 luglio 2005 100% Numero di obbligazioni possedute alla data del decesso 50,00 Età dell'Assicurato alla data del decesso 39 Percentuale di maggiorazione 2,50% Valore di mercato dell'obbligazione (*) 80,00% Controvalore delle obbligazioni = valore nominale * numero di obbligazioni possedute * valore di mercato = 1.000 * 50,00 * 80% = 40.000,00 Capitale Caso Morte Aggiuntivo = Controvalore delle obbligazioni * Percentuale di maggiorazione = 40.000,00 * 2,50% = 1.000,00 PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO 41.000,00 Premio unico investito 50.000,00 Valore nominale dell'obbligazione 1.000,00 Valore di mercato alla data di decorrenza del 27 luglio 2005 100% Numero di obbligazioni possedute alla data del decesso 50,00 Età dell'Assicurato alla data del decesso 39 Percentuale di maggiorazione 2,50% Valore di mercato dell'obbligazione (*) 98,00% Controvalore delle obbligazioni = valore nominale * numero di obbligazioni possedute * valore di mercato = 1.000 * 50,00 * 98% = 49.000,00 Capitale Caso Morte Aggiuntivo = Controvalore delle obbligazioni * Percentuale di maggiorazione = 49.000,00 * 2,50% = 1.225,00 PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO 50.225,00
Prestazione assicurata in caso di decesso dell’Assicurato. Esempio 1: Scenario positivo (capitale caso morte superiore al premio versato) Esempio 2: Scenario neutro (capitale caso morte equivalente al premio versato) Esempio 3: Scenario negativo (capitale caso morte inferiore al premio versato)

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  • OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto all’Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

  • Durata dell’assicurazione L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita (c. 1919 ss.).

  • Prestazione assicurata Esclusivamente con riferimento agli Assicurati che siano Lavoratori autonomi, Poste Assicura S.p.A. in caso di Inabilità temporanea totale da infortunio o malattia, verificatasi prima della scadenza della copertura, che com- porti ricovero, liquiderà, secondo le indicazioni del contratto di Prestito personale, mensilmente una somma pari all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportato in dodicesimi) in scadenza come da piano di ammortamento originario e dovute all’Assi- curato all’Ente Erogante trascorsi 60 giorni di franchigia assoluta dalla data di ricovero con il limite massimo di 2.000,00 Euro per singola rata mensile. Gli indennizzi successivi saranno liquidati per ogni successivo periodo intero di 30 giorni consecutivi di Inabilità temporanea totale, con un massimo di 12 indennizzi mensili per ogni Sinistro e 24 nel corso della singola copertura assicurativa. Tale garanzia cessa la sua efficacia in caso sia già stato liquidato da Poste Vita S.p.A. un sinistro a causa di Morte oppure qualora sia già stato liquidato un sinistro per Invalidità totale e permanente o Malattia grave.

  • Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

  • Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a: • informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; • conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO L’Autorità di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta, ai sensi dell’art. 33 del Codice. La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all’approvazione da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza mediante determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del Codice. Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante, provvederà ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, l’Amministrazione Aggiudicatrice, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica conformemente all’art. 32, c. 7, del Codice ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria stessa. L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva e viene trasmessa all’ Amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata agli interessati da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa determina di aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del Codice (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), salvo le deroghe previste nel c. 10 dello stesso articolo. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata.

  • Prestazione assicurativa Xxxxx i massimali di cui all’art. 5, l’Assicuratore liquida una somma pari al 100% (cento percento) del Debito Residuo in linea capitale al momento del Sinistro, secondo il piano di rimborso del Finanziamento alla data del Sinistro, incluse eventuali spese accessorie fino ad un massimo dell’1% (uno percento), esclusi l’anticipo e eventuali importi di rate insolute maturate prima del Sinistro, al netto di eventuali altri Indennizzi già corrisposti per lo stesso Xxxxxxxx, in virtù delle altre garanzie di Polizza. Come data di Sinistro si intende: i) in caso di Infortunio, la data di accadimento; ii) in caso di Malattia, la data di presentazione della domanda alla ASL o, in mancanza, la data indicata sulla certificazione del medico legale.

  • Attivazione della fornitura 8.1 L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luogo la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del contratto. L’attivazione ha luogo nel temine indicato nella lettera di conferma.

  • DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: